Disegno di Legge n. 74 del 21-11-2022 Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie

Titolo

Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie

Iter

Attuale
19 ott 2023 Inviato Presidenza della Regione

Storico
28 nov 2022 Assegnato per esame Commissione SESTA
21 dic 2022 Esaminato in commissione Seduta n. 5 0600 Commissione SESTA
21 dic 2022 Abbinamento con ddl 109; ddl 177; - VEDI ddl 74 Seduta n. 5 0600 Commissione
"""""""""""""" SESTA
22 mar 2023 Abbinamento con ddl 158 ; ddl 161 ; ddl 227 ; ddl 242 ; - VEDI ddl 74 Seduta
"""""""""""""" n. 15 0600 Commissione SESTA
12 apr 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 20 0600 Commissione SESTA
21 apr 2023 Inviato Commissione Bilancio
05 lug 2023 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 40 0200 Commissione SECONDA
11 lug 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 29 0600 Commissione SESTA
01 ago 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 32 0600 Commissione SESTA
12 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 35 0600 Commissione SESTA
13 set 2023 Inviato Commissione Bilancio
19 set 2023 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 49 0200 Commissione SECONDA
27 set 2023 Esaminato in commissione Seduta n. 37 0600 Commissione SESTA
27 set 2023 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 37 0600 Commissione SESTA
10 ott 2023 Esaminato in Aula Seduta n. 70 AULA
17 ott 2023 Esaminato in Aula Seduta n. 72 AULA
17 ott 2023 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 72 AULA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                        DDL NN. 74-109-158-161-177-227-242 bis


                  LEGGE APPROVATA IL 17 OTTOBRE 2023


           Istituzione del Servizio di psicologia delle cure
                               primarie
          e della figura dello psicologo delle cure primarie



                                Art. 1.
        Finalità e istituzione del Servizio di psicologia delle
                            cure primarie e
           della figura dello Psicologo delle cure primarie

       1. La Regione, per garantire al singolo, alla coppia  e
     alle  famiglie le prestazioni sanitarie di cui alla legge
     23  dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e al
     decreto   legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e
     successive  modificazioni  istituisce,  a  sostegno   dei
     bisogni  assistenziali emersi a seguito dell'epidemia  da
     Covid-19,  il Servizio di psicologia delle cure primarie,
     ai   sensi  della  lettera  b-quinquies)  del   comma   1
     dell'articolo  8 del decreto legislativo  n.  502/1992  e
     successive modificazioni.

       2.  Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la
     finalità  di  intercettare  e rispondere  ai  bisogni  di
     assistenza  psicologica  dei  cittadini,  affiancando   e
     integrando  l'azione  dei medici di medicina  generale  e
     dei pediatri di libera scelta.

       3.  Il  Servizio  di psicologia delle cure  primarie  è
     realizzato  da  ciascuna  Azienda  Sanitaria  Provinciale
     (ASP)  a livello dei distretti sanitari di base.  Esso  è
     svolto  da  psicologi liberi professionisti  in  rapporto
     convenzionale,  denominati di  seguito   psicologi  delle
     cure primarie .

       4.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata  in
     vigore  della presente legge, con decreto del  Presidente
     della  Regione,  previa delibera di Giunta,  su  proposta
     dell'Assessore  regionale  per  la  salute,  sentito   il
     parere  della  Commissione   Salute,  Servizi  sociali  e
     sanitari    dell'Assemblea  regionale   siciliana,   sono
     disciplinate  la formazione degli elenchi  provinciali  e
     la gestione degli incarichi convenzionali.

       5.  Il  Servizio  di psicologia delle cure  primarie  è
     finalizzato a:

       a)  intercettare  e  diminuire il  peso  crescente  dei
     disturbi  psicologici della popolazione,  costituendo  un
     filtro  sia  per i livelli secondari di cure che  per  il
     pronto soccorso;

       b)  intercettare  i  bisogni di  benessere  psicologico
     inespressi dalla popolazione;

       c)   organizzare  e  gestire  l'assistenza  psicologica
     distrettuale rispetto ad alcuni tipi di cura;

       d)  realizzare  una buona integrazione  con  i  servizi
     specialistici  di  ambito  psicologico  e  della   salute
     mentale  di secondo livello e con i servizi sanitari  più
     generali;

       e)    intercettare    e   gestire   le    problematiche
     comportamentali  ed emotive derivanti dalla  pandemia  da
     Covid-19 o da altre situazioni sanitarie emergenziali.

       6.  Gli  interventi previsti dalla presente legge  sono
     integrativi  e complementari a quelli previsti  da  altre
     norme regionali.

                                Art. 2.
              Compiti dello psicologo delle cure primarie

       1.  Lo  psicologo delle cure primarie  è  inserito  nel
     distretto  sociosanitario  per l'attività  di  assistenza
     psicologica  primaria  e opera in  collaborazione  con  i
     medici  di  medicina generale, con i pediatri  di  libera
     scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

       2.  Lo  psicologo  delle  cure primarie  opera  per  il
     benessere  psicologico nell'ambito della  medicina  delle
     cure  primarie  e  opera  in  rapporto  con  i  distretti
     sanitari  e  le  loro articolazioni funzionali.  L'azione
     dello  psicologo delle cure primarie è vicina alle realtà
     di  vita  degli  utenti, alle famiglie e  alla  comunità,
     fornisce  un  primo livello di assistenza psicologica  di
     qualità,   accessibile,   efficace,   cost-effective    e
     integrata  con  gli  altri servizi sanitari.  Garantisce,
     inoltre, una rapida presa in carico del paziente.

       3.  Allo psicologo delle cure primarie, in sintonia con
     le  funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56  e
     successive  modificazioni competono,  in  accordo  con  i
     servizi  distrettuali competenti, funzioni  di  riduzione
     del   rischio   di   disagio  psichico,   prevenzione   e
     promozione   della  salute.  Lo  psicologo   delle   cure
     primarie   opera  prioritariamente  per  far  fronte   ai
     problemi  legati  all'adattamento che  caratterizzano  il
     normale ciclo di vita.

       4.  Lo  psicologo delle cure primarie assume in  carico
     la   richiesta  di  assistenza  e  sviluppa  un  progetto
     clinico  comprensivo di una dimensione diagnostica  e  di
     un  programma di supporto psicologico, avvalendosi  anche
     delle  strutture  pubbliche e private di secondo  livello
     competenti.

       5.  In  caso  di  richiesta di  assistenza  psicologica
     inoltrata  dal  medico di base, dal  pediatra  di  libera
     scelta  o  da  altro  specialista,  gli  stessi  potranno
     avvalersi    dello   psicologo   delle   cure    primarie
     territorialmente competente.

       6.  Lo  psicologo delle cure primarie, qualora  ravvisi
     sintomatologie  di  patologie  psichiatriche,  opera   di
     concerto  con gli organismi territoriali e con  i  centri
     di salute mentale.

       7.  Lo psicologo delle cure primarie è parte integrante
     delle  attività multidisciplinari previste dagli standard
     di  assistenza sanitaria territoriale di cui  al  decreto
     ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

                                Art. 3.
              Elenchi degli psicologi delle cure primarie

       1.   È   istituito,  presso  ciascuna   ASP,   l'elenco
     provinciale degli psicologi delle cure primarie.

       2.  Possono  essere iscritti negli elenchi  di  cui  al
     comma   1  i  professionisti  in  possesso  dei  seguenti
     requisiti:

       a) laurea magistrale in psicologia;

       b) iscrizione all'Albo degli psicologi;

       c)  assenza  di  rapporti di lavoro dipendente  con  le
     strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale  e
     con la Pubblica Amministrazione in genere;

       d)  specifiche  competenze  e  titoli  individuati  dal
     decreto  del Presidente della Regione di cui all'articolo
     4, comma 5.

                                Art. 4.
        Organizzazione delle attività dei Servizi di psicologia
                          delle cure primarie

       1.   I   Servizi  di  psicologia  delle  cure  primarie
     collaborano  con i Comuni, in forma singola o  associata,
     e   con   gli  ambiti  territoriali  competenti  per   la
     realizzazione  del sistema integrato dei servizi  sociali
     e sociosanitari della Regione.

       2.  Le  prestazioni degli psicologi delle cure primarie
     sono  erogate  da almeno due psicologi ogni cinquantamila
     abitanti.

       3.  In  ciascuna ASP il direttore dell'unità  operativa
     complessa  di  psicologia, se esistente, o  il  dirigente
     psicologo  che opera nel distretto sanitario  delle  cure
     primarie,  ha  il  compito  di  referente  clinico  e  di
     coordinamento  e  programmazione per la psicologia  delle
     cure primarie.

       4.  Qualora previsto, attraverso un accordo tra ASP  ed
     enti  locali,  lo  psicologo  delle  cure  primarie   può
     operare  anche  all'interno di locali  forniti  dall'ente
     locale  medesimo. Tale organizzazione può essere adottata
     anche   tenuto  conto  delle  caratteristiche   di   aree
     specifiche del territorio regionale.

       5.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata  in
     vigore  della presente legge, con decreto del  Presidente
     della  Regione,  previa delibera di Giunta,  su  proposta
     dell'Assessore regionale per la salute, sono definiti  le
     specifiche  competenze e i titoli dello  psicologo  delle
     cure  primarie  nonché  i criteri  di  valutazione  degli
     stessi   in  conformità  ai  vigenti  accordi  collettivi
     nazionali.

       6.  La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket
     da  parte  del  paziente, la cui  esigibilità  e  il  cui
     importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

                                Art. 5.
                          Clausola valutativa

       1.  Entro  il  30  novembre di ogni  anno,  l'Assessore
     regionale   per  la  salute  trasmette  alla  Commissione
      Salute,   Servizi  sociali  e  sanitari   dell'Assemblea
     regionale   siciliana  una  relazione  sui   servizi   di
     assistenza psicologica delle cure primarie. La  relazione
     contiene,   in   particolare,   i   seguenti    dati    e
     informazioni:

       a)    distribuzione   territoriale   dei   Servizi   di
     psicologia  delle cure primarie attivati in ciascuna  ASP
     e numero di psicologi impegnati in tali servizi;

       b)  numero di richieste di consulenza psicologica delle
     cure  primarie  pervenute e numero  di  utenti  presi  in
     carico, distinti per classi di età;

       c)   descrizione   delle  modalità  organizzative   dei
     servizi  attivati con particolare riferimento al raccordo
     con  la  medicina  generale  e  la  pediatria  di  libera
     scelta;

       d)   eventuali  criticità  riscontrate  nell'attuazione
     della  presente  legge e indicazioni di possibili  azioni
     per superarle.

       2.  La Commissione  Salute, Servizi sociali e sanitari
     dell'Assemblea regionale siciliana utilizza gli  elementi
     conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 1 anche al  fine
     di  valutare l'implementazione dei servizi di  assistenza
     psicologica   delle   cure   primarie   nel    territorio
     regionale.

                                Art. 6.
                           Norma finanziaria

       1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
     legge, quantificati in euro 7.334.496,00, si provvede,  a
     decorrere  dall'esercizio  finanziario  2024,  a   valere
     sulle risorse del Fondo sanitario regionale.

                                Art. 7.
                             Norma finale

       1.  La  presente  legge  è  pubblicata  nella  Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

       2.  È  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.


                                                 IL PRESIDENTE
                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge n. 74 - Istituzione  del  Servizio  di
     psicologia delle Cure Primarie e
     dello psicologo delle Cure Primarie.
     Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato  Zitelli
     il 21 novembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 28 novembre 2022.
     (adottato quale testo base e abbinato nella seduta  n.  1
     della  Sottocommissione  Istituzione dello  psicologo  di
     base  del 21 marzo 2023).

     Disegno di legge n. 109 - Istituzione della figura  dello
     psicologo delle cure primarie.
     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dal    deputato
     Lantieri l'1 dicembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 5 dicembre 2022.
     (abbinato   nella  seduta  n.  1  della  Sottocommissione
      Istituzione  dello  psicologo  di  base   del  21  marzo
     2023).

     Disegno  di  legge n. 158 - Istituzione del  Servizio  di
     psicologia di base.
     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai    deputati
     Dipasquale,   Spada,   Barbagallo,  Burtone,   Catanzaro,
     Chinnici,  Cracolici, Giambona, Leanza, Safina e  Venezia
     il 6 dicembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 19 dicembre 2022.
     (abbinato   nella  seduta  n.  1  della  Sottocommissione
      Istituzione  dello  psicologo  di  base   del  21  marzo
     2023).

     Disegno  di  legge n. 161 - Istituzione del  Servizio  di
     psicologia di base.
     Iniziativa  parlamentare: presentato dal  deputato  Spada
     il 7 dicembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 19 dicembre 2022.
     (abbinato   nella  seduta  n.  1  della  Sottocommissione
      Istituzione  dello  psicologo  di  base   del  21  marzo
     2023).

     Disegno  di  legge n. 177 - Istituzione del  Servizio  di
     psicologia di base.
     Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato  Caronia
     il 13 dicembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 19 dicembre 2022.
     (abbinato   nella  seduta  n.  1  della  Sottocommissione
      Istituzione  dello  psicologo  di  base   del  21  marzo
     2023).

     Disegno di legge n. 227 - Istituzione della figura  dello
     psicologo di base.
     Iniziativa  parlamentare: presentato dai deputati  Campo,
     Ardizzone,  Cambiano, Cimminisi, A. De  Luca,  Di  Paola,
     Gilistro,  Marano, Schillaci, Sunseri  e  Varrica  il  19
     dicembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 27 dicembre 2022.
     (abbinato   nella  seduta  n.  1  della  Sottocommissione
      Istituzione  dello  psicologo  di  base   del  21  marzo
     2023).

     Disegno  di legge n. 242 - Norme per l'istituzione  della
     figura  professionale  dello psicologo/Psicoterapeuta  di
     base.
     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai    deputati
     Pellegrino,  Gallo, Gennuso, Grasso, Lantieri,  La  Rocca
     Ruvolo e Vitrano il 23 dicembre 2022.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 27 dicembre 2022.
     (abbinato   nella  seduta  n.  1  della  Sottocommissione
      Istituzione  dello  psicologo  di  base   del  21  marzo
     2023).

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute  n.  5  del  21
     dicembre  2022, n. 16 del 22 marzo 2023,  n.  20  del  12
     aprile  2023,  n. 29 dell'11 luglio 2023,  n.  32  dell'1
     agosto  2023, n. 35 del 12 settembre 2023 e n. 37 del  27
     settembre 2023.

     Inviato  in  Commissione  Bilancio'  (II)  il  21  aprile
     2023.

     Parere  reso  dalla  Commissione   Bilancio'  (II)  nella
     seduta n. 40 del 5 luglio 2023.

     Inviato  in  Commissione  Bilancio' (II) il 13  settembre
     2023.

     Parere  reso  dalla  Commissione   Bilancio'  (II)  nella
     seduta n. 49 del 19 settembre 2023.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 37 del 27  settembre
     2023.

     Relatore: on. Laccoto.

     Discusso  dall'Assemblea  nelle  sedute  n.  70  del   10
     ottobre 2023 e n. 72 del 17 ottobre 2023.

     Approvato  dall'Assemblea  nella  seduta  n.  72  del  17
     ottobre 2023.