(XVIII Legislatura)
Istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e
della figura dello psicologo delle cure primarie
 
la seguente legge:  
Finalità e istituzione del Servizio di psicologia delle
cure primarie e
della figura dello Psicologo delle cure primarie
1. La Regione, per garantire al singolo, alla coppia e alle famiglie le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da Covid-19, il Servizio di psicologia delle cure primarie, ai sensi della lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la finalità di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e integrando l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
3. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è realizzato da ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, denominati di seguito psicologi delle cure primarie .
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sentito il parere della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali.
5. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è finalizzato a:
a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
b) intercettare i bisogni di benessere psicologico inespressi dalla popolazione;
c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica distrettuale rispetto ad alcuni tipi di cura;
d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivanti dalla pandemia da Covid-19 o da altre situazioni sanitarie emergenziali.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.
Compiti dello psicologo delle cure primarie
1. Lo psicologo delle cure primarie è inserito nel distretto sociosanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.
2. Lo psicologo delle cure primarie opera per il benessere psicologico nell'ambito della medicina delle cure primarie e opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. L'azione dello psicologo delle cure primarie è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica di qualità, accessibile, efficace, cost-effective e integrata con gli altri servizi sanitari. Garantisce, inoltre, una rapida presa in carico del paziente.
3. Allo psicologo delle cure primarie, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute. Lo psicologo delle cure primarie opera prioritariamente per far fronte ai problemi legati all'adattamento che caratterizzano il normale ciclo di vita.
4. Lo psicologo delle cure primarie assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti.
5. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, gli stessi potranno avvalersi dello psicologo delle cure primarie territorialmente competente.
6. Lo psicologo delle cure primarie, qualora ravvisi sintomatologie di patologie psichiatriche, opera di concerto con gli organismi territoriali e con i centri di salute mentale.
7. Lo psicologo delle cure primarie è parte integrante delle attività multidisciplinari previste dagli standard di assistenza sanitaria territoriale di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.
Elenchi degli psicologi delle cure primarie
1. È istituito, presso ciascuna ASP, l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale in psicologia;
b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale e con la Pubblica Amministrazione in genere;
d) specifiche competenze e titoli individuati dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 4, comma 5.
Organizzazione delle attività dei Servizi di psicologia
delle cure primarie
1. I Servizi di psicologia delle cure primarie collaborano con i Comuni, in forma singola o associata, e con gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Regione.
2. Le prestazioni degli psicologi delle cure primarie sono erogate da almeno due psicologi ogni cinquantamila abitanti.
3. In ciascuna ASP il direttore dell'unità operativa complessa di psicologia, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario delle cure primarie, ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia delle cure primarie.
4. Qualora previsto, attraverso un accordo tra ASP ed enti locali, lo psicologo delle cure primarie può operare anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo. Tale organizzazione può essere adottata anche tenuto conto delle caratteristiche di aree specifiche del territorio regionale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sono definiti le specifiche competenze e i titoli dello psicologo delle cure primarie nonché i criteri di valutazione degli stessi in conformità ai vigenti accordi collettivi nazionali.
6. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità e il cui importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Clausola valutativa
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Assessore regionale per la salute trasmette alla Commissione
Salute, Servizi sociali e sanitari dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sui servizi di assistenza psicologica delle cure primarie. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati e informazioni:
a) distribuzione territoriale dei Servizi di psicologia delle cure primarie attivati in ciascuna ASP e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
b) numero di richieste di consulenza psicologica delle cure primarie pervenute e numero di utenti presi in carico, distinti per classi di età;
c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge e indicazioni di possibili azioni per superarle.
2. La Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari
dell'Assemblea regionale siciliana utilizza gli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 1 anche al fine di valutare l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica delle cure primarie nel territorio regionale.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 7.334.496,00, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.
Norma finale
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.