Attuale
06 ago 2021 Concluso
Storico
16 ott 2018 Annunziato Seduta n. 70 AULA
08 nov 2018 Assegnato per parere Commissione QUARTA
08 nov 2018 Assegnato per esame Commissione TERZA
13 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 133 0300 Commissione TERZA
20 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 134 0300 Commissione TERZA
26 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 135 0300 Commissione TERZA
27 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 136 0300 Commissione TERZA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 137 0300 Commissione TERZA
09 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0300 Commissione TERZA
23 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 141 0300 Commissione TERZA
01 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 144 0300 Commissione TERZA
07 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 145 0300 Commissione TERZA
07 lug 2020 Abbinamento con ddl 533; - VEDI ddl 394 Seduta n. 145 0300 Commissione TERZA
04 ago 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 149 0300 Commissione TERZA
15 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 150 0300 Commissione TERZA
22 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 152 0300 Commissione TERZA
23 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 153 0300 Commissione TERZA
06 ott 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 154 0300 Commissione TERZA
03 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 159 0300 Commissione TERZA
24 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 161 0300 Commissione TERZA
24 nov 2020 Licenziato per Commissione Bilancio (epb) Seduta n. 161 0300 Commissione
"""""""""""""" TERZA
10 dic 2020 Inviato Commissione Bilancio
18 gen 2021 Parere espresso Commissione UE Seduta n. 116 0900 C-
ommissione UE
20 gen 2021 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 240 0400 C-
ommissione QUARTA
16 giu 2021 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 258 0200 Commissione SECONDA
23 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 191 0300 Commissione TERZA
23 giu 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 191 0300 Commissione TERZA
12 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 277 AULA
21 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 280 AULA
21 lug 2021 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 280 AULA
29 lug 2021 Inviato Presidenza della Regione
29 lug 2021 Lr 29 luglio alr 2021 nlr 21 Titolo :
Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità
e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in
agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.
06 ago 2021 Pubblicazione Gurs n. 34o del 6 agosto 2021
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE NN. 394-533 LEGGE APPROVATA IL 21 LUGLIO 2021 Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime Capo I Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani Art. 1. Finalità 1. La Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 14, lettera a) dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti dalla normativa statale, con la presente legge promuove: a) la tutela della salute umana, dell'ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole; b) il contrasto alla desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi; c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati; d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia; e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del settore agroalimentare. 2. La Regione favorisce la transizione verso un modello di sviluppo coerente con il Green new deal europeo, orientando in tal senso le programmazioni relative allo sviluppo rurale. Art. 2. Definizioni 1. Per agricoltura di precisione si intende una strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull'osservazione delle variabili quantitative e qualitative che intervengono nel sistema produttivo per fornire supporto alla gestione aziendale. 2. L'agroecologia è un sistema di produzione agricola che applica i principi fondamentali dell'ecologia al settore agricolo, zootecnico e forestale. Art. 3. Divieti di uso di biocidi 1. Al fine di garantire la tutela della salute e in applicazione del principio di precauzione e di protezione della salute umana, previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietato l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, sulla base del regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali di seguito specificati: a) nei parchi e nelle riserve naturali, nei parchi archeologici, nei geositi, nei geo-parchi, nei monumenti naturali, a partire dall'1 gennaio 2023; b) nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ( Habitat ) e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ( Uccelli ), che comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire dall'1 gennaio 2023; c) lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari; d) in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 3. L'Autorità di bacino definisce, nel Piano di distretto idrografico, un piano di monitoraggio per le aree critiche, rilevate nell'ambito del bacino idrografico, per la presenza dei biocidi. 4. Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito delle ordinarie attribuzioni dell'Autorità di bacino e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. Art. 4. Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni 1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le funzioni di controllo sono attribuite al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 2. È istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove confluiscono i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Art. 5. Attività a sostegno della transizione verso l'agroecologia 1. La Regione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove altresì: a) corsi di formazione agli operatori comunali e forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano, sui prodotti e sulle tecniche di difesa integrata ecocompatibili e biologiche; b) consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole nel rispetto della normativa in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019; c) campagne di informazione sui rischi sanitari ed ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi; d) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione nonché interventi di recupero e ricostruzione ambientali; e) programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree seminaturali; f) programmi di formazione per gli agricoltori in materia di modalità di gestione e opportunità di utilizzazione delle aree non coltivate; g) programmi di formazione per gli operatori turistici sul riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti seminaturali e naturali; h) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole dell'obbligo; i) la creazione di biodistretti per la diffusione dei principi dell'agroecologia e di un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità agricole. Art. 6. Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni 1. I prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, possono essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti nel territorio regionale se dotati di certificato di analisi agrarie e multiresiduali rilasciato in conformità al successivo comma 2. Tale certificato attesta la presenza di prodotti chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021. 2. Il certificato è richiesto dall'impresa che importa o commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di cui al comma 1 ed è rilasciato da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori ufficiali designati ai sensi del periodo precedente è pubblicato dall'Assessorato regionale della salute. 3. L'assenza del certificato di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. La non conformità del certificato di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000. 4. Nei casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Dopo gli accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo è distrutta. 5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti dispongono piani di controllo per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. 6. I risultati dei controlli sono pubblicati annualmente su una piattaforma informatica della Regione. L'accesso a tale piattaforma è libero e gratuito. 7. In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e nel rispetto dei principi e delle misure contemplati nell'Allegato II, sez. I, del medesimo regolamento, la Regione può adottare prescrizioni più restrittive di quelle contemplate dal regolamento citato, per la protezione fitosanitaria delle produzioni agricole regionali. Tali prescrizioni sono emanate dal dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea previa intesa con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 1 del predetto articolo 31. Art. 7. Aziende agroecologiche 1. Le aziende agricole che si adeguano al sistema di produzione agroecologico, certificato da apposita relazione tecnica da parte di un iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali o all'albo dei periti agrari o dei periti agrotecnici, trasmessa annualmente al competente ufficio della Regione, usufruiscono, in armonia con la Poltica Agricola Comune (PAC), delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge. 2. Sono riconosciute aziende agroecologiche le aziende che utilizzano esclusivamente le sostanze previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 e successive modificazioni e che rispettano quanto previsto dal comma 3. 3. Le aziende agroecologiche rispettano le seguenti prescrizioni: a) destinano almeno il 10 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di specie arboree autoctone, da attestare nel fascicolo aziendale, indifferentemente con impianto o reinnesto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine; b) qualora presentino un ordinamento delle colture erbacee od ortive, destinano almeno il 20 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di varietà autoctone. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i primi cinque anni decorrenti dal riconoscimento di azienda agroecologica; c) destinano almeno il 5 per cento della superficie aziendale ad una o più colture di interesse apistico o ad impollinazione entomofila o a flora spontanea; d) le aziende agroecologiche con colture poliennali alla fine del ciclo produttivo devono reimpiantare almeno il 20 per cento della superficie aziendale con specie arboree o arbustive autoctone; e) negli allevamenti zootecnici di animali di bassa corte almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro due anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone; f) negli allevamenti zootecnici di animali diversi da quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro cinque anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone; g) negli allevamenti apistici almeno il 20 per cento delle famiglie delle api deve avere regine appartenenti alla sottospecie Apis mellifera siciliana . 4. L'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche è pubblicato con decreto assessoriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Nell'ambito dei benefici di cui all'articolo 8 godono di premialità aggiuntive le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più dei seguenti obiettivi: a) la produzione aziendale di energie rinnovabili; b) il risparmio di risorse idriche; c) l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle acque reflue e piovane; d) l'adozione di sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione; e) l'utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto solidale, contratti di vendita diretti agricoltore- consumatori, contratti di rete, accordi di filiera, microstrutture di distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione agroecologica; f) la trasformazione in compost di qualità delle proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali. 6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo. Art. 8. Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende agroecologiche beneficiano di premialità nell'ambito delle risorse del PSR. Art. 9. Principio di precauzione 1. Allo scopo di scongiurare l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di specie esotiche invasive dannose per la salvaguardia della biodiversità, il Governo regionale richiede al Governo nazionale di invocare l'applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Art. 10. Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti 1. Per le finalità di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce l'Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti, le cui modalità di gestione e sede istituzionale sono individuate con successivo decreto del Presidente della Regione. 2. Il Governo della Regione provvede alla richiesta di applicazione del principio di precauzione ogni qualvolta l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per la salute umana, animale o vegetale, ovvero un rischio per l'ambiente. L'Osservatorio permanente segnala i suddetti rischi mediante una relazione tecnico- scientifica. 3. L'Osservatorio permanente opera sul territorio regionale e, di concerto con l'Osservatorio regionale sulla biodiversità siciliana, procede, successivamente alla presentazione della relazione tecnico-scientifica di cui al comma 2, alla redazione di piani di rischio finalizzati alla richiesta di applicazione del principio di precauzione. I piani di rischio contengono: a) una valutazione scientifica del rischio; b) la comparazione analitica dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione. 4. L'Osservatorio permanente è composto dai seguenti soggetti: a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, uno dell'Assessorato regionale della salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente; b) un rappresentante per ognuna delle università siciliane, uno per ciascuno degli enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica e degli istituti sperimentali presenti sul territorio regionale; c) un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia; d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste riconosciute; e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione; f) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA). 5. Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma 3, è approvato dalla Giunta regionale. 6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo. 7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Art. 11. Iniziative di divulgazione culturale e scientifica 1. La Regione promuove iniziative di divulgazione culturale e scientifica in collaborazione con le università presenti sul territorio regionale, per la diffusione dei temi connessi all'agroecologia e per la formazione di professionalità specifiche e di tecnici esperti della materia. Capo II Disposizioni per la promozione e la diffusione di tecniche per l'agricoltura di precisione e l'uso sostenibile delle risorse in agricoltura Art. 12. Innovazione tecnologica in agricoltura 1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale e l'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A tal fine la Regione adotta politiche che, attraverso l'agroecologia e le tecniche agricole di precisione, incentivino la protezione della funzionalità dei suoli, l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente delle risorse naturali, la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni. 2. La Regione favorisce inoltre: a) lo sviluppo di sistemi produttivi correttamente integrati con il territorio; b) l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento dell'uso di biocidi e dei prodotti fitosanitari, definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 3. La Regione promuove altresì forme di gestione aziendale conformi agli indirizzi dei regolamenti europei in materia di agricoltura biologica. Art. 13. Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali 1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico attraverso apposite misure attuative del PSR utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per: a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi; b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio; c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee; d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione; e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari; f) sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di elevata qualità. Art. 14. Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione - ORAdP 1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea l'Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione, di seguito denominato ORAdP. 2. L'ORAdP ha il compito di individuare le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo nelle colture prevalenti. 3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati della superficie agricola regionale. I dati raccolti sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e con gli enti strumentali e i consorzi di ricerca regionali. 4. I dati relativi all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge. 5. L'ORAdP: a) svolge attività informativa, fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci per la produzione agricola; b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione; c) pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di riferimento, contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici. 6. I dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura e per la valutazione storicizzata dei danni. 7. Le attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale web della Regione nella sezione del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo. 9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Art. 15. Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP 1. I dati elaborati dall'ORAdP sono utilizzati come base scientifica per le linee di indirizzo della Regione, ai fini della programmazione dei fondi europei, degli investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione. Art. 16. Ricerca applicata e progetti pilota 1. La Regione, attraverso accordi di collaborazione con imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, promuove l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per l'agricoltura e la zootecnia in ambito agricolo di precisione. Art. 17. Disposizioni finanziarie 1. Le iniziative della presente legge, ed in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 16, sono realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del PSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 2. Il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, le conseguenti modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR). Capo III Norme in materia di concessioni demaniali marittime e norma finale Art. 18. Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime 1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale. A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021. Art. 19. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. IL PRESIDENTE LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 394 - Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catanzaro, Dipasquale, Cafeo, Arancio, Sammartino. Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III) l'8 novembre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 533 nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020 e adottato quale testo base. Disegno di legge n. 533 - Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Palmeri, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Maran, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito. Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III) il 2 maggio 2019. Abbinato al disegno di legge n. 394 nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020. - Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 133 del 13 maggio 2020, n. 134 del 20 maggio 2020, n. 135 del 26 maggio 2020, n. 136 del 27 maggio 2020, n. 137 del 4 giugno 2020, n. 138 del 9 giugno 2020, n. 141 del 23 giugno 2020, n. 144 dell'1 luglio 2020, n. 145 del 7 luglio 2020, n. 149 del 4 agosto 2020, n. 150 del 15 settembre 2020, n. 152 del 22 settembre 2020, n. 153 del 23 settembre 2020, n. 154 del 6 ottobre 2020, n. 159 del 3 novembre 2020, n. 161del 24 novembre 2020, n. 191 del 23 giugno 2021. - Richiesto parere alle Commissioni Bilancio' (II), Ambiente e territorio' (IV) e alla Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 161 del 24 novembre 2020. - Parere reso dalla Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 116 del 18 gennaio 2021. - Parere reso dalla Commissione Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 240 del 20 gennaio 2021 - Parere reso dalla Commissione Bilancio' (II) nella seduta n. 258 del 16 giugno 2021. - Esitato per l'Aula nella seduta n. 191 del 23 giugno 2021. Relatore: on. Foti. Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 277 del 12 luglio 2021 e n. 280 del 21 luglio 2021. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 280 del 21 luglio 2021.
(11.10.2018) Testo presentato (24.11.2020 seduta 0161) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO INVIATO IN COMMISSIONE BILANCIO (23.06.2021 seduta 0191) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO ESITATO PER AULA (21.07.2021 seduta 0280) 3. Terza Commissione - Attività produttive - Testo approvato dall'Aula