Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura

Iter

Attuale
06 ago 2021 Concluso

Storico
16 ott 2018 Annunziato Seduta n. 70 AULA
08 nov 2018 Assegnato per parere Commissione QUARTA
08 nov 2018 Assegnato per esame Commissione TERZA
13 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 133 0300 Commissione TERZA
20 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 134 0300 Commissione TERZA
26 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 135 0300 Commissione TERZA
27 mag 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 136 0300 Commissione TERZA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 137 0300 Commissione TERZA
09 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0300 Commissione TERZA
23 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 141 0300 Commissione TERZA
01 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 144 0300 Commissione TERZA
07 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 145 0300 Commissione TERZA
07 lug 2020 Abbinamento con ddl 533; - VEDI ddl 394 Seduta n. 145 0300 Commissione TERZA
04 ago 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 149 0300 Commissione TERZA
15 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 150 0300 Commissione TERZA
22 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 152 0300 Commissione TERZA
23 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 153 0300 Commissione TERZA
06 ott 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 154 0300 Commissione TERZA
03 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 159 0300 Commissione TERZA
24 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 161 0300 Commissione TERZA
24 nov 2020 Licenziato per Commissione Bilancio (epb) Seduta n. 161 0300 Commissione
"""""""""""""" TERZA
10 dic 2020 Inviato Commissione Bilancio
18 gen 2021 Parere espresso Commissione UE Seduta n. 116 0900 C-
ommissione UE
20 gen 2021 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 240 0400 C-
ommissione QUARTA
16 giu 2021 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 258 0200 Commissione SECONDA
23 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 191 0300 Commissione TERZA
23 giu 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 191 0300 Commissione TERZA
12 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 277 AULA
21 lug 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 280 AULA
21 lug 2021 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 280 AULA
29 lug 2021 Inviato Presidenza della Regione
29 lug 2021 Lr 29 luglio alr 2021 nlr 21 Titolo :
Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità
e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in
agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.
06 ago 2021 Pubblicazione Gurs n. 34o del 6 agosto 2021

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                                  DISEGNO DI LEGGE NN. 394-533


                   LEGGE APPROVATA IL 21 LUGLIO 2021

       Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della
          biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di
       innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia
                  di concessioni demaniali marittime


                                Capo I
         Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della
          biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli
                               siciliani

                                Art. 1.
                               Finalità

       1.   La   Regione,  nel  rispetto  dei  principi  della
     Costituzione  e della normativa dell'Unione  europea,  in
     applicazione  dell'articolo 14, lettera a) dello  Statuto
     della  Regione, anche allo scopo di innalzare  i  livelli
     minimi  di tutela della salute e di protezione ambientale
     previsti  dalla normativa statale, con la presente  legge
     promuove:

       a)   la   tutela   della  salute  umana,  dell'ambiente
     naturale,  della biodiversità, degli ecosistemi  e  delle
     attività agricole;

       b)  il  contrasto  alla  desertificazione,  al  rischio
     idrogeologico e agli incendi;

       c)  la  tutela  dei prodotti agricoli  siciliani  e  di
     tutti i settori produttivi correlati;

       d)  un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri
     dell'agroecologia;

       e)  un efficiente servizio di controlli e verifiche del
     settore agroalimentare.

       2.   La  Regione  favorisce  la  transizione  verso  un
     modello  di  sviluppo coerente con il   Green  new  deal
     europeo,   orientando  in  tal  senso  le  programmazioni
     relative allo sviluppo rurale.

                                Art. 2.
                              Definizioni

       1.  Per   agricoltura  di precisione   si  intende  una
     strategia  di  sviluppo agricolo, forestale e  zootecnico
     che   si   avvale   di  moderne  strumentazioni,   basata
     sull'osservazione   delle   variabili   quantitative    e
     qualitative  che intervengono nel sistema produttivo  per
     fornire supporto alla gestione aziendale.

       2.  L'agroecologia è un sistema di produzione  agricola
     che  applica  i  principi fondamentali  dell'ecologia  al
     settore agricolo, zootecnico e forestale.

                                Art. 3.
                       Divieti di uso di biocidi

       1.  Al  fine di garantire la tutela della salute  e  in
     applicazione   del   principio  di   precauzione   e   di
     protezione  della  salute umana,  previsto  dall'articolo
     191  del  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
     è   vietato  l'utilizzo  di  biocidi  diversi  da  quelli
     consentiti  in  agricoltura  biologica,  sulla  base  del
     regolamento  (CE)  30  maggio  2018,  n.  2018/848/UE   e
     dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio  2018,
     n.   6793,   negli   ambiti   territoriali   di   seguito
     specificati:

       a)  nei  parchi  e nelle riserve naturali,  nei  parchi
     archeologici, nei geositi, nei geo-parchi, nei  monumenti
     naturali, a partire dall'1 gennaio 2023;

       b)  nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi
     delle  direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
     1992  ( Habitat ) e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo
     e  del  Consiglio  del 30 novembre 2009 ( Uccelli ),  che
     comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i  Siti
     di  Importanza  Comunitaria (SIC) e le Zone  Speciali  di
     Conservazione (ZSC), a partire dall'1 gennaio 2023;

       c)  lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e  lungo
     i percorsi ferroviari;

       d)  in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato  ad
     attività agricola.

       2.  La violazione delle disposizioni di cui al comma  1
     comporta  l'applicazione  di una sanzione  amministrativa
     pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

       3.   L'Autorità  di  bacino  definisce,  nel  Piano  di
     distretto  idrografico, un piano di monitoraggio  per  le
     aree    critiche,   rilevate   nell'ambito   del   bacino
     idrografico, per la presenza dei biocidi.

       4.  Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito
     delle  ordinarie attribuzioni dell'Autorità di  bacino  e
     non  comportano  nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
     della Regione.

                                Art. 4.
         Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni

       1.  Per  le  materie  di  competenza  fitosanitaria  ed
     agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le  funzioni
     di   controllo  sono  attribuite  al  NORAS   del   Corpo
     Forestale   della  Regione  siciliana   e   al   servizio
     fitosanitario       del      dipartimento       regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea.

       2.  È istituito un apposito capitolo nel bilancio della
     Regione  ove  confluiscono  i  proventi  derivanti  dalle
     sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

                                Art. 5.
              Attività a sostegno della transizione verso
                            l'agroecologia

       1.  La  Regione,  senza maggiori  oneri  a  carico  del
     bilancio regionale, promuove altresì:

       a)  corsi  di  formazione  agli  operatori  comunali  e
     forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano,  sui
     prodotti   e   sulle   tecniche   di   difesa   integrata
     ecocompatibili e biologiche;

       b)  consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole
     nel  rispetto  della  normativa in materia  di  aiuti  de
     minimis  di  cui  al regolamento (UE) n. 1408/2013  della
     Commissione  del  18 dicembre 2013, così come  modificato
     dal  regolamento  (UE) n. 2019/316 della Commissione  del
     21 febbraio 2019;

       c)  campagne  di  informazione sui rischi  sanitari  ed
     ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi;

       d)  attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione
     nonché    interventi   di   recupero   e    ricostruzione
     ambientali;

       e)  programmi di aggiornamento per il personale tecnico
     delle  pubbliche amministrazioni, in materia  di  criteri
     di  manutenzione,  di conservazione e di  gestione  delle
     aree seminaturali;

       f)  programmi  di  formazione per  gli  agricoltori  in
     materia   di  modalità  di  gestione  e  opportunità   di
     utilizzazione delle aree non coltivate;

       g)  programmi di formazione per gli operatori turistici
     sul    riconoscimento   delle   erbe   spontanee,   delle
     caratteristiche   e   della   gestione   degli   ambienti
     seminaturali e naturali;

       h)  programmi  di  educazione  alimentare  e  sanitaria
     nelle scuole dell'obbligo;

       i)  la creazione di biodistretti per la diffusione  dei
     principi  dell'agroecologia e di un modello  di  sviluppo
     sostenibile  e compatibile con le esigenze dei  territori
     e delle comunità agricole.

                                Art. 6.
           Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle
                              produzioni

       1.   I  prodotti  agricoli  di  importazione  da  Paesi
     extraeuropei  di  I, II, III, IV e V gamma,  inclusi  gli
     alimenti  destinati al consumo umano o  animale,  possono
     essere  commercializzati, lavorati, trasformati o venduti
     nel  territorio  regionale se dotati  di  certificato  di
     analisi   agrarie   e   multiresiduali   rilasciato    in
     conformità   al  successivo  comma  2.  Tale  certificato
     attesta  la  presenza di prodotti chimici  di  sintesi  e
     micotossine  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento  di
     esecuzione  (UE)  n.  2020/585 della Commissione  del  27
     aprile  2020  e  dal  regolamento di esecuzione  (UE)  n.
     2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021.

       2.  Il certificato è richiesto dall'impresa che importa
     o  commercializza i prodotti agricoli e gli  alimenti  di
     cui  al  comma  1  ed  è  rilasciato  da  un  laboratorio
     ufficiale  designato  ai  sensi  dell'articolo   37   del
     regolamento  (UE)  n. 2017/625 del Parlamento  europeo  e
     del  Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori
     ufficiali  designati  ai sensi del periodo  precedente  è
     pubblicato dall'Assessorato regionale della salute.

       3.  L'assenza  del  certificato  di  cui  al  comma   1
     comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
     pecuniaria  da  euro  2.000  ad  euro  10.000.   La   non
     conformità del certificato di cui al comma 1 comporta  la
     sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad  euro
     5.000.

       4.  Nei  casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro
     del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni  di
     cui  agli  articoli 13, 19 e 20 della legge  24  novembre
     1981,  n.  689  e  successive  modificazioni.  Dopo   gli
     accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo  è
     distrutta.

       5.  Dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente
     legge  le  aziende sanitarie provinciali territorialmente
     competenti  dispongono piani di controllo per  assicurare
     il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

       6.   I   risultati   dei  controlli   sono   pubblicati
     annualmente   su   una  piattaforma   informatica   della
     Regione.   L'accesso  a  tale  piattaforma  è  libero   e
     gratuito.

       7.  In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE)
     n.  2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
     26  ottobre  2016,  relativo alle  misure  di  protezione
     contro  gli organismi nocivi delle piante e nel  rispetto
     dei  principi  e  delle misure contemplati  nell'Allegato
     II,  sez.  I,  del medesimo regolamento, la  Regione  può
     adottare   prescrizioni   più   restrittive   di   quelle
     contemplate  dal  regolamento citato, per  la  protezione
     fitosanitaria  delle produzioni agricole regionali.  Tali
     prescrizioni  sono  emanate  dal  dipartimento  regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea  previa intesa con il Servizio fitosanitario
     centrale   del   Ministero  delle   politiche   agricole,
     alimentari  e forestali nel rispetto dei limiti  previsti
     dal paragrafo 1 del predetto articolo 31.

                                Art. 7.
                        Aziende agroecologiche

       1.  Le  aziende agricole che si adeguano al sistema  di
     produzione   agroecologico,   certificato   da   apposita
     relazione  tecnica da parte di un iscritto  all'albo  dei
     dottori  agronomi  e  forestali  o  all'albo  dei  periti
     agrari  o  dei periti agrotecnici, trasmessa  annualmente
     al  competente  ufficio della Regione,  usufruiscono,  in
     armonia  con  la  Poltica Agricola  Comune  (PAC),  delle
     agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

       2.   Sono  riconosciute   aziende  agroecologiche    le
     aziende   che   utilizzano  esclusivamente  le   sostanze
     previste  dal Regolamento di esecuzione (UE) n.  354/2014
     della   Commissione  dell'8  aprile  2014  e   successive
     modificazioni e che rispettano quanto previsto dal  comma
     3.

       3.  Le  aziende agroecologiche rispettano  le  seguenti
     prescrizioni:

       a)  destinano  almeno  il 10 per  cento  della  propria
     superficie aziendale alla coltivazione di specie  arboree
     autoctone,   da   attestare  nel   fascicolo   aziendale,
     indifferentemente  con  impianto o  reinnesto  di  specie
     forestali o frutticole o a duplice attitudine;

       b)  qualora  presentino  un ordinamento  delle  colture
     erbacee  od  ortive, destinano almeno  il  20  per  cento
     della  propria superficie aziendale alla coltivazione  di
     varietà autoctone. Tale percentuale è ridotta al  10  per
     cento   per   i   primi   cinque  anni   decorrenti   dal
     riconoscimento di azienda agroecologica;

       c)  destinano  almeno il 5 per cento  della  superficie
     aziendale  ad una o più colture di interesse  apistico  o
     ad impollinazione entomofila o a flora spontanea;

       d)  le  aziende  agroecologiche con colture  poliennali
     alla   fine  del  ciclo  produttivo  devono  reimpiantare
     almeno  il  20  per cento della superficie aziendale  con
     specie arboree o arbustive autoctone;

       e)  negli  allevamenti zootecnici di animali  di  bassa
     corte  almeno  il  10  per cento dei capi  è  costituito,
     entro    due   anni   dal   riconoscimento   di   azienda
     agroecologica, da razze autoctone;

       f)  negli allevamenti zootecnici di animali diversi  da
     quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento  dei
     capi  è  costituito, entro cinque anni dal riconoscimento
     di azienda agroecologica, da razze autoctone;

       g)  negli  allevamenti apistici almeno il 20 per  cento
     delle  famiglie delle api deve avere regine  appartenenti
     alla sottospecie  Apis mellifera siciliana .

       4.  L'elenco  ufficiale delle specie e razze  autoctone
     contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee  e  le
     razze  zootecniche è pubblicato con decreto  assessoriale
     entro  novanta  giorni dalla data di  entrata  in  vigore
     della presente legge.

       5.  Nell'ambito  dei  benefici di  cui  all'articolo  8
     godono    di    premialità    aggiuntive    le    aziende
     agroecologiche  che raggiungono uno o  più  dei  seguenti
     obiettivi:

       a) la produzione aziendale di energie rinnovabili;

       b) il risparmio di risorse idriche;

       c)  l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle
     acque reflue e piovane;

       d)  l'adozione di sistemi di smaltimento e  trattamento
     dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione;

       e)  l'utilizzo  di  filiere corte, gruppi  di  acquisto
     solidale,   contratti  di  vendita  diretti  agricoltore-
     consumatori,  contratti  di  rete,  accordi  di  filiera,
     microstrutture  di  distribuzione  e  di   raccordo   tra
     produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che  usi
     prodotti  agricoli  e  loro  lavorati  riconducibili   ai
     sistemi di produzione agroecologica;

       f)  la  trasformazione  in  compost  di  qualità  delle
     proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali.

       6.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale    per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,  da  emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
     data  di  entrata  in vigore della presente  legge,  sono
     stabilite le modalità attuative del presente articolo.

                                Art. 8.
           Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti
                               pubblici

       1.  Dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente
     legge,   le   aziende   agroecologiche   beneficiano   di
     premialità nell'ambito delle risorse del PSR.

                                Art. 9.
                       Principio di precauzione

       1.  Allo  scopo  di  scongiurare  l'introduzione  e  la
     diffusione  nel  territorio regionale di specie  esotiche
     invasive  dannose per la salvaguardia della biodiversità,
     il  Governo  regionale richiede al Governo  nazionale  di
     invocare  l'applicazione  del  principio  di  precauzione
     previsto   dall'articolo  191   del   Trattato   per   il
     funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si  applica
     il  titolo  IV del decreto legislativo 15 dicembre  2017,
     n.  230, concernente le disposizioni del regolamento (UE)
     n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
     22   ottobre   2014   volte   a   prevenire   e   gestire
     l'introduzione  e  la  diffusione delle  specie  esotiche
     invasive.

                               Art. 10.
          Osservatorio permanente sull'introduzione di specie
                           aliene infestanti

       1.  Per  le  finalità  di  cui  all'articolo  9,  entro
     sessanta  giorni  dalla data di entrata in  vigore  della
     presente  legge,  la  Regione  istituisce  l'Osservatorio
     permanente    sull'introduzione    di    specie    aliene
     infestanti,   le   cui  modalità  di  gestione   e   sede
     istituzionale  sono  individuate con  successivo  decreto
     del Presidente della Regione.

       2.  Il Governo della Regione provvede alla richiesta di
     applicazione del principio di precauzione ogni  qualvolta
     l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi  del  comma
     1  del presente articolo, rilevi un rischio concreto  per
     la  salute  umana, animale o vegetale, ovvero un  rischio
     per  l'ambiente.  L'Osservatorio  permanente  segnala   i
     suddetti   rischi   mediante   una   relazione   tecnico-
     scientifica.

       3.   L'Osservatorio  permanente  opera  sul  territorio
     regionale  e,  di  concerto con l'Osservatorio  regionale
     sulla  biodiversità  siciliana, procede,  successivamente
     alla  presentazione  della relazione  tecnico-scientifica
     di  cui  al  comma 2, alla redazione di piani di  rischio
     finalizzati alla richiesta di applicazione del  principio
     di precauzione. I piani di rischio contengono:

       a) una valutazione scientifica del rischio;

       b)  la  comparazione  analitica dei  vantaggi  e  degli
     oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

       4.  L'Osservatorio permanente è composto  dai  seguenti
     soggetti:

       a)   un   rappresentante   dell'Assessorato   regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea,   uno  dell'Assessorato   regionale   della
     salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio  e
     ambiente;

       b)   un  rappresentante  per  ognuna  delle  università
     siciliane,  uno  per  ciascuno  degli  enti  di   ricerca
     pubblici  o  a  partecipazione pubblica e degli  istituti
     sperimentali presenti sul territorio regionale;

       c)  un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi
     e dottori forestali della Sicilia;

       d)  un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
     professionali  agricole  maggiormente  rappresentative  e
     delle associazioni ambientaliste riconosciute;

       e)    un   rappresentante   delle   associazioni    dei
     consumatori riconosciute dalla Regione;

       f)  un  rappresentante dell'Ente di  Sviluppo  Agricolo
     (ESA).

       5.  Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma  3,
     è approvato dalla Giunta regionale.

       6.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale    per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,  da  emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente legge,  previo
     parere    della   competente   Commissione    legislativa
     dell'Assemblea  regionale siciliana,  sono  stabilite  le
     norme attuative del presente articolo.

       7.   La  partecipazione  all'Osservatorio  è  a  titolo
     gratuito  e  non  comporta alcuna  indennità  o  rimborso
     spese.  Le attività di segreteria dell'Osservatorio  sono
     assicurate        dal       competente       dipartimento
     dell'amministrazione regionale nell'ambito delle  risorse
     umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili    a
     legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto  previsto
     dal  presente  articolo  non derivano  nuovi  o  maggiori
     oneri per il bilancio regionale.

                               Art. 11.
          Iniziative di divulgazione culturale e scientifica

       1.  La  Regione  promuove  iniziative  di  divulgazione
     culturale   e  scientifica  in  collaborazione   con   le
     università  presenti  sul territorio  regionale,  per  la
     diffusione dei temi connessi all'agroecologia  e  per  la
     formazione  di professionalità specifiche  e  di  tecnici
     esperti della materia.

                                Capo II
           Disposizioni per la promozione e la diffusione di
           tecniche per l'agricoltura di precisione e l'uso
               sostenibile delle risorse in agricoltura

                               Art. 12.
                Innovazione tecnologica in agricoltura

       1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale  e
     l'innovazione   tecnologica   nei   processi   produttivi
     dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della  piattaforma
     informatica multifunzionale di cui all'articolo  5  della
     legge  regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A  tal  fine  la
     Regione  adotta  politiche che, attraverso l'agroecologia
     e  le  tecniche  agricole di precisione,  incentivino  la
     protezione della funzionalità dei suoli, l'innovazione  e
     la  sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente  delle
     risorse  naturali, la tutela delle risorse idriche  e  la
     riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

       2. La Regione favorisce inoltre:

       a)  lo  sviluppo  di  sistemi produttivi  correttamente
     integrati con il territorio;

       b)  l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento
     dell'uso   di   biocidi  e  dei  prodotti   fitosanitari,
     definiti   dall'articolo  3  del  regolamento   (UE)   n.
     528/2012  del Parlamento europeo e del Consiglio  del  22
     maggio  2012  e  dal regolamento (CE)  n.  1107/2009  del
     Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

       3.  La  Regione  promuove  altresì  forme  di  gestione
     aziendale   conformi  agli  indirizzi   dei   regolamenti
     europei in materia di agricoltura biologica.

                               Art. 13.
       Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in
          Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali

       1.  La  Regione  promuove le tecniche di precisione  in
     ambito   agricolo,  forestale  e  zootecnico   attraverso
     apposite   misure  attuative  del  PSR   utilizzando   lo
     strumento  delle  linee  guida  nazionali  adottate   dal
     Ministero delle politiche agricole e forestali per:

       a)   preservare,   ripristinare   e   valorizzare   gli
     ecosistemi;

       b)  incentivare  l'uso efficiente delle  risorse  e  il
     passaggio  a  un'economia resiliente e a basse  emissioni
     di carbonio;

       c)   tutelare   le   acque   superficiali,   marine   e
     sotterranee;

       d)   promuovere  il  trasferimento  di   conoscenze   e
     l'innovazione;

       e)  potenziare  su  tutto  il territorio  regionale  la
     redditività  delle aziende agricole, la  competitività  e
     la qualità delle produzioni alimentari;

       f)  sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di
     elevata qualità.

                               Art. 14.
       Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione -
                                 ORAdP

       1.   È   istituito   presso   l'Assessorato   regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea  l'Osservatorio regionale per  l'agricoltura
     di precisione, di seguito denominato ORAdP.

       2.  L'ORAdP  ha il compito di individuare le tecnologie
     disponibili  e  il loro migliore utilizzo  nelle  colture
     prevalenti.

       3.   L'ORAdP  è  il  centro  di  raccolta  dati   della
     superficie  agricola  regionale.  I  dati  raccolti  sono
     elaborati,  organizzati e certificati in forma  aggregata
     in    collaborazione   con   l'Istituto   zooprofilattico
     sperimentale  della Sicilia e con gli enti strumentali  e
     i consorzi di ricerca regionali.

       4.  I  dati  relativi all'utilizzo delle tecnologie  di
     precisione  presso  le aziende agricole  sono  utilizzati
     unicamente   sotto  il  profilo  quantitativo   e   senza
     identificazione  dei singoli utenti, in forma  anonima  e
     funzionale alle analisi aggregate realizzate per  i  fini
     di cui alla presente legge.

       5. L'ORAdP:

       a)   svolge   attività   informativa,   fornendo   agli
     agricoltori  indirizzi sulle applicazioni  di  precisione
     disponibili e più efficaci per la produzione agricola;

       b)  favorisce  l'accesso  libero  ai  dati  utili  allo
     sfruttamento  di tecnologie di agricoltura di  precisione
     e  promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per
     l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;

       c)  pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di
     riferimento,  contenente l'analisi delle criticità  anche
     in relazione ai mutamenti climatici.

       6.  I  dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine
     di  misurare  e  controllare gli  effetti  dei  mutamenti
     climatici   in   agricoltura   e   per   la   valutazione
     storicizzata dei danni.

       7.  Le  attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale
     web   della   Regione  nella  sezione  del   dipartimento
     regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale   e
     della pesca mediterranea.

       8.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale    per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,  da  emanarsi entro  novanta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente legge,  previo
     parere    della   competente   Commissione    legislativa
     dell'Assemblea  regionale siciliana,  sono  stabilite  le
     norme attuative del presente articolo.

       9.   La  partecipazione  all'Osservatorio  è  a  titolo
     gratuito  e  non  comporta alcuna  indennità  o  rimborso
     spese.  Le attività di segreteria dell'Osservatorio  sono
     assicurate        dal       competente       dipartimento
     dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle  risorse
     umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili    a
     legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto  previsto
     dal  presente  articolo  non derivano  nuovi  o  maggiori
     oneri per il bilancio regionale.

                               Art. 15.
                Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP

       1.  I  dati  elaborati dall'ORAdP sono utilizzati  come
     base   scientifica  per  le  linee  di  indirizzo   della
     Regione,  ai fini della programmazione dei fondi europei,
     degli   investimenti   nella  sperimentazione   e   nello
     sviluppo   di   soluzioni  tecnologiche  innovative   nel
     settore dell'agricoltura di precisione.

                               Art. 16.
                  Ricerca applicata e progetti pilota

       1.  La  Regione,  attraverso accordi di  collaborazione
     con  imprese  agricole  singole  o  associate,  consorzi,
     università,  centri e istituti di ricerca  di  comprovata
     qualificazione  nel  settore  della  ricerca  agricola  e
     agroindustriale e dell'innovazione tecnologica,  promuove
     l'attività  di  ricerca applicata e la  realizzazione  di
     progetti  pilota  per l'agricoltura  e  la  zootecnia  in
     ambito agricolo di precisione.

                               Art. 17.
                       Disposizioni finanziarie

       1.   Le   iniziative  della  presente  legge,   ed   in
     particolare  gli  articoli  11,  12,  13   e   16,   sono
     realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del  PSR,
     senza  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
     Regione.

       2.  Il  Governo della Regione provvede, entro  sessanta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore  della  presente
     legge,   ad   avviare,  ove  necessario,  le  conseguenti
     modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR).

                               Capo III
          Norme  in materia di concessioni demaniali marittime
          e norma finale

                               Art. 18.
            Norme per la riduzione del contenzioso relativo
                 alle concessioni demaniali marittime

       1.   Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7,  9  e  10
     dell'articolo  100 del decreto legge 14 agosto  2020,  n.
     104,  convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
     2020,  n. 126, si applicano nella Regione con riferimento
     alla   determinazione   dei  canoni   delle   concessioni
     demaniali  marittime prevista dalla normativa  regionale.
     A  tal  fine  i  termini di cui al  comma  8  del  citato
     decreto  legge  n. 104/2020, convertito con modificazioni
     dalla  legge  n.  126/2020, per  la  presentazione  della
     domanda  e  per  il versamento dell'importo  dovuto  sono
     fissati  rispettivamente alla data del 31 agosto  2021  e
     del 31 ottobre 2021.

                               Art. 19.
                             Norma finale

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

       2.  È  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.


                                                 IL PRESIDENTE



                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno   di   legge  n.  394  -  Disposizioni   per   la
     promozione,   diffusione  e  ricerche  di  tecniche   per
     l'agricoltura  di  precisione ed  uso  sostenibile  delle
     risorse    in   agricoltura.   Iniziativa   parlamentare:
     presentato  dai  deputati Catanzaro,  Dipasquale,  Cafeo,
     Arancio,    Sammartino.   Trasmesso   alla    Commissione
      Attività  produttive' (III) l'8 novembre 2018.  Abbinato
     al  disegno  di legge n. 533 nella seduta n.  145  del  7
     luglio 2020 e adottato quale testo base.

     Disegno  di legge n. 533 - Azioni a difesa della  salute,
     dell'ecosistema  della biodiversità e della  qualità  dei
     prodotti  agricoli  siciliani.  Iniziativa  parlamentare:
     presentato   dai  deputati  Palmeri,  Campo,  Cancelleri,
     Cappello,  Ciancio,  De Luca, Di Caro,  Di  Paola,  Foti,
     Mangiacavallo,   Maran,   Pagana,   Pasqua,    Schillaci,
     Siragusa,  Sunseri, Tancredi, Trizzino,  Zafarana,  Zito.
     Trasmesso  alla  Commissione  Attività produttive'  (III)
     il  2  maggio 2019. Abbinato al disegno di legge  n.  394
     nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020.

     -  Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 133 del 13
     maggio  2020, n. 134 del 20 maggio 2020, n.  135  del  26
     maggio  2020,  n. 136 del 27 maggio 2020, n.  137  del  4
     giugno  2020,  n. 138 del 9 giugno 2020, n.  141  del  23
     giugno  2020,  n. 144 dell'1 luglio 2020, n.  145  del  7
     luglio  2020,  n. 149 del 4 agosto 2020, n.  150  del  15
     settembre 2020, n. 152 del 22 settembre 2020, n. 153  del
     23  settembre 2020, n. 154 del 6 ottobre 2020, n. 159 del
     3  novembre 2020, n. 161del 24 novembre 2020, n. 191  del
     23 giugno 2021.

     -  Richiesto  parere  alle Commissioni   Bilancio'  (II),
      Ambiente  e  territorio' (IV) e  alla   Commissione  per
     l'esame delle attività dell'Unione europea' nella  seduta
     n. 161 del 24 novembre 2020.

     -  Parere  reso  dalla   Commissione  per  l'esame  delle
     attività dell'Unione europea' nella seduta n. 116 del  18
     gennaio 2021.

     -  Parere  reso dalla Commissione  Ambiente e territorio'
     (IV) nella seduta n. 240 del 20 gennaio 2021

     -  Parere  reso dalla Commissione  Bilancio'  (II)  nella
     seduta n. 258 del 16 giugno 2021.

     -  Esitato  per l'Aula nella seduta n. 191 del 23  giugno
     2021.

     Relatore: on. Foti.

     Discusso  dall'Assemblea  nelle  sedute  n.  277  del  12
     luglio 2021 e n. 280 del 21 luglio 2021.

     Approvato  dall'Assemblea nella  seduta  n.  280  del  21
     luglio 2021.