Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE NN. 394-533


LEGGE APPROVATA IL 21 LUGLIO 2021

Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della
biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di
innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia
di concessioni demaniali marittime


Capo I
Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della
biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli
siciliani

Art. 1.
Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi della
Costituzione e della normativa dell'Unione europea, in
applicazione dell'articolo 14, lettera a) dello Statuto
della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli
minimi di tutela della salute e di protezione ambientale
previsti dalla normativa statale, con la presente legge
promuove:

a) la tutela della salute umana, dell'ambiente
naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle
attività agricole;

b) il contrasto alla desertificazione, al rischio
idrogeologico e agli incendi;

c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di
tutti i settori produttivi correlati;

d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri
dell'agroecologia;

e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del
settore agroalimentare.

2. La Regione favorisce la transizione verso un
modello di sviluppo coerente con il Green new deal
europeo, orientando in tal senso le programmazioni
relative allo sviluppo rurale.

Art. 2.
Definizioni

1. Per agricoltura di precisione si intende una
strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico
che si avvale di moderne strumentazioni, basata
sull'osservazione delle variabili quantitative e
qualitative che intervengono nel sistema produttivo per
fornire supporto alla gestione aziendale.

2. L'agroecologia è un sistema di produzione agricola
che applica i principi fondamentali dell'ecologia al
settore agricolo, zootecnico e forestale.

Art. 3.
Divieti di uso di biocidi

1. Al fine di garantire la tutela della salute e in
applicazione del principio di precauzione e di
protezione della salute umana, previsto dall'articolo
191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
è vietato l'utilizzo di biocidi diversi da quelli
consentiti in agricoltura biologica, sulla base del
regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e
dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018,
n. 6793, negli ambiti territoriali di seguito
specificati:

a) nei parchi e nelle riserve naturali, nei parchi
archeologici, nei geositi, nei geo-parchi, nei monumenti
naturali, a partire dall'1 gennaio 2023;

b) nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi
delle direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 ( Habitat ) e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 30 novembre 2009 ( Uccelli ), che
comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), a partire dall'1 gennaio 2023;

c) lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo
i percorsi ferroviari;

d) in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad
attività agricola.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

3. L'Autorità di bacino definisce, nel Piano di
distretto idrografico, un piano di monitoraggio per le
aree critiche, rilevate nell'ambito del bacino
idrografico, per la presenza dei biocidi.

4. Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito
delle ordinarie attribuzioni dell'Autorità di bacino e
non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio
della Regione.

Art. 4.
Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni

1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed
agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le funzioni
di controllo sono attribuite al NORAS del Corpo
Forestale della Regione siciliana e al servizio
fitosanitario del dipartimento regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea.

2. È istituito un apposito capitolo nel bilancio della
Regione ove confluiscono i proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 5.
Attività a sostegno della transizione verso
l'agroecologia

1. La Regione, senza maggiori oneri a carico del
bilancio regionale, promuove altresì:

a) corsi di formazione agli operatori comunali e
forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano, sui
prodotti e sulle tecniche di difesa integrata
ecocompatibili e biologiche;

b) consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole
nel rispetto della normativa in materia di aiuti de
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato
dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del
21 febbraio 2019;

c) campagne di informazione sui rischi sanitari ed
ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi;

d) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione
nonché interventi di recupero e ricostruzione
ambientali;

e) programmi di aggiornamento per il personale tecnico
delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri
di manutenzione, di conservazione e di gestione delle
aree seminaturali;

f) programmi di formazione per gli agricoltori in
materia di modalità di gestione e opportunità di
utilizzazione delle aree non coltivate;

g) programmi di formazione per gli operatori turistici
sul riconoscimento delle erbe spontanee, delle
caratteristiche e della gestione degli ambienti
seminaturali e naturali;

h) programmi di educazione alimentare e sanitaria
nelle scuole dell'obbligo;

i) la creazione di biodistretti per la diffusione dei
principi dell'agroecologia e di un modello di sviluppo
sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori
e delle comunità agricole.

Art. 6.
Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle
produzioni

1. I prodotti agricoli di importazione da Paesi
extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli
alimenti destinati al consumo umano o animale, possono
essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti
nel territorio regionale se dotati di certificato di
analisi agrarie e multiresiduali rilasciato in
conformità al successivo comma 2. Tale certificato
attesta la presenza di prodotti chimici di sintesi e
micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27
aprile 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE) n.
2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021.

2. Il certificato è richiesto dall'impresa che importa
o commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di
cui al comma 1 ed è rilasciato da un laboratorio
ufficiale designato ai sensi dell'articolo 37 del
regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori
ufficiali designati ai sensi del periodo precedente è
pubblicato dall'Assessorato regionale della salute.

3. L'assenza del certificato di cui al comma 1
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. La non
conformità del certificato di cui al comma 1 comporta la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro
5.000.

4. Nei casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro
del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni di
cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni. Dopo gli
accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo è
distrutta.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge le aziende sanitarie provinciali territorialmente
competenti dispongono piani di controllo per assicurare
il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. I risultati dei controlli sono pubblicati
annualmente su una piattaforma informatica della
Regione. L'accesso a tale piattaforma è libero e
gratuito.

7. In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE)
n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi delle piante e nel rispetto
dei principi e delle misure contemplati nell'Allegato
II, sez. I, del medesimo regolamento, la Regione può
adottare prescrizioni più restrittive di quelle
contemplate dal regolamento citato, per la protezione
fitosanitaria delle produzioni agricole regionali. Tali
prescrizioni sono emanate dal dipartimento regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea previa intesa con il Servizio fitosanitario
centrale del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali nel rispetto dei limiti previsti
dal paragrafo 1 del predetto articolo 31.

Art. 7.
Aziende agroecologiche

1. Le aziende agricole che si adeguano al sistema di
produzione agroecologico, certificato da apposita
relazione tecnica da parte di un iscritto all'albo dei
dottori agronomi e forestali o all'albo dei periti
agrari o dei periti agrotecnici, trasmessa annualmente
al competente ufficio della Regione, usufruiscono, in
armonia con la Poltica Agricola Comune (PAC), delle
agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Sono riconosciute aziende agroecologiche le
aziende che utilizzano esclusivamente le sostanze
previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014
della Commissione dell'8 aprile 2014 e successive
modificazioni e che rispettano quanto previsto dal comma
3.

3. Le aziende agroecologiche rispettano le seguenti
prescrizioni:

a) destinano almeno il 10 per cento della propria
superficie aziendale alla coltivazione di specie arboree
autoctone, da attestare nel fascicolo aziendale,
indifferentemente con impianto o reinnesto di specie
forestali o frutticole o a duplice attitudine;

b) qualora presentino un ordinamento delle colture
erbacee od ortive, destinano almeno il 20 per cento
della propria superficie aziendale alla coltivazione di
varietà autoctone. Tale percentuale è ridotta al 10 per
cento per i primi cinque anni decorrenti dal
riconoscimento di azienda agroecologica;

c) destinano almeno il 5 per cento della superficie
aziendale ad una o più colture di interesse apistico o
ad impollinazione entomofila o a flora spontanea;

d) le aziende agroecologiche con colture poliennali
alla fine del ciclo produttivo devono reimpiantare
almeno il 20 per cento della superficie aziendale con
specie arboree o arbustive autoctone;

e) negli allevamenti zootecnici di animali di bassa
corte almeno il 10 per cento dei capi è costituito,
entro due anni dal riconoscimento di azienda
agroecologica, da razze autoctone;

f) negli allevamenti zootecnici di animali diversi da
quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento dei
capi è costituito, entro cinque anni dal riconoscimento
di azienda agroecologica, da razze autoctone;

g) negli allevamenti apistici almeno il 20 per cento
delle famiglie delle api deve avere regine appartenenti
alla sottospecie Apis mellifera siciliana .

4. L'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone
contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le
razze zootecniche è pubblicato con decreto assessoriale
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

5. Nell'ambito dei benefici di cui all'articolo 8
godono di premialità aggiuntive le aziende
agroecologiche che raggiungono uno o più dei seguenti
obiettivi:

a) la produzione aziendale di energie rinnovabili;

b) il risparmio di risorse idriche;

c) l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle
acque reflue e piovane;

d) l'adozione di sistemi di smaltimento e trattamento
dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione;

e) l'utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto
solidale, contratti di vendita diretti agricoltore-
consumatori, contratti di rete, accordi di filiera,
microstrutture di distribuzione e di raccordo tra
produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi
prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai
sistemi di produzione agroecologica;

f) la trasformazione in compost di qualità delle
proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 8.
Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti
pubblici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aziende agroecologiche beneficiano di
premialità nell'ambito delle risorse del PSR.

Art. 9.
Principio di precauzione

1. Allo scopo di scongiurare l'introduzione e la
diffusione nel territorio regionale di specie esotiche
invasive dannose per la salvaguardia della biodiversità,
il Governo regionale richiede al Governo nazionale di
invocare l'applicazione del principio di precauzione
previsto dall'articolo 191 del Trattato per il
funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica
il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017,
n. 230, concernente le disposizioni del regolamento (UE)
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 ottobre 2014 volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive.

Art. 10.
Osservatorio permanente sull'introduzione di specie
aliene infestanti

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Regione istituisce l'Osservatorio
permanente sull'introduzione di specie aliene
infestanti, le cui modalità di gestione e sede
istituzionale sono individuate con successivo decreto
del Presidente della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede alla richiesta di
applicazione del principio di precauzione ogni qualvolta
l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi del comma
1 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per
la salute umana, animale o vegetale, ovvero un rischio
per l'ambiente. L'Osservatorio permanente segnala i
suddetti rischi mediante una relazione tecnico-
scientifica.

3. L'Osservatorio permanente opera sul territorio
regionale e, di concerto con l'Osservatorio regionale
sulla biodiversità siciliana, procede, successivamente
alla presentazione della relazione tecnico-scientifica
di cui al comma 2, alla redazione di piani di rischio
finalizzati alla richiesta di applicazione del principio
di precauzione. I piani di rischio contengono:

a) una valutazione scientifica del rischio;

b) la comparazione analitica dei vantaggi e degli
oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

4. L'Osservatorio permanente è composto dai seguenti
soggetti:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, uno dell'Assessorato regionale della
salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio e
ambiente;

b) un rappresentante per ognuna delle università
siciliane, uno per ciascuno degli enti di ricerca
pubblici o a partecipazione pubblica e degli istituti
sperimentali presenti sul territorio regionale;

c) un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi
e dottori forestali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative e
delle associazioni ambientaliste riconosciute;

e) un rappresentante delle associazioni dei
consumatori riconosciute dalla Regione;

f) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo
(ESA).

5. Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma 3,
è approvato dalla Giunta regionale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le
norme attuative del presente articolo.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo
gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso
spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono
assicurate dal competente dipartimento
dell'amministrazione regionale nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio regionale.

Art. 11.
Iniziative di divulgazione culturale e scientifica

1. La Regione promuove iniziative di divulgazione
culturale e scientifica in collaborazione con le
università presenti sul territorio regionale, per la
diffusione dei temi connessi all'agroecologia e per la
formazione di professionalità specifiche e di tecnici
esperti della materia.

Capo II
Disposizioni per la promozione e la diffusione di
tecniche per l'agricoltura di precisione e l'uso
sostenibile delle risorse in agricoltura

Art. 12.
Innovazione tecnologica in agricoltura

1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale e
l'innovazione tecnologica nei processi produttivi
dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della piattaforma
informatica multifunzionale di cui all'articolo 5 della
legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A tal fine la
Regione adotta politiche che, attraverso l'agroecologia
e le tecniche agricole di precisione, incentivino la
protezione della funzionalità dei suoli, l'innovazione e
la sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente delle
risorse naturali, la tutela delle risorse idriche e la
riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

2. La Regione favorisce inoltre:

a) lo sviluppo di sistemi produttivi correttamente
integrati con il territorio;

b) l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento
dell'uso di biocidi e dei prodotti fitosanitari,
definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n.
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2012 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

3. La Regione promuove altresì forme di gestione
aziendale conformi agli indirizzi dei regolamenti
europei in materia di agricoltura biologica.

Art. 13.
Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in
Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in
ambito agricolo, forestale e zootecnico attraverso
apposite misure attuative del PSR utilizzando lo
strumento delle linee guida nazionali adottate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali per:

a) preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi;

b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il
passaggio a un'economia resiliente e a basse emissioni
di carbonio;

c) tutelare le acque superficiali, marine e
sotterranee;

d) promuovere il trasferimento di conoscenze e
l'innovazione;

e) potenziare su tutto il territorio regionale la
redditività delle aziende agricole, la competitività e
la qualità delle produzioni alimentari;

f) sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di
elevata qualità.

Art. 14.
Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione -
ORAdP

1. È istituito presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea l'Osservatorio regionale per l'agricoltura
di precisione, di seguito denominato ORAdP.

2. L'ORAdP ha il compito di individuare le tecnologie
disponibili e il loro migliore utilizzo nelle colture
prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati della
superficie agricola regionale. I dati raccolti sono
elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata
in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia e con gli enti strumentali e
i consorzi di ricerca regionali.

4. I dati relativi all'utilizzo delle tecnologie di
precisione presso le aziende agricole sono utilizzati
unicamente sotto il profilo quantitativo e senza
identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e
funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini
di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

a) svolge attività informativa, fornendo agli
agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione
disponibili e più efficaci per la produzione agricola;

b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo
sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione
e promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per
l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;

c) pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di
riferimento, contenente l'analisi delle criticità anche
in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine
di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti
climatici in agricoltura e per la valutazione
storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale
web della Regione nella sezione del dipartimento
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le
norme attuative del presente articolo.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo
gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso
spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono
assicurate dal competente dipartimento
dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto
dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio regionale.

Art. 15.
Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP

1. I dati elaborati dall'ORAdP sono utilizzati come
base scientifica per le linee di indirizzo della
Regione, ai fini della programmazione dei fondi europei,
degli investimenti nella sperimentazione e nello
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel
settore dell'agricoltura di precisione.

Art. 16.
Ricerca applicata e progetti pilota

1. La Regione, attraverso accordi di collaborazione
con imprese agricole singole o associate, consorzi,
università, centri e istituti di ricerca di comprovata
qualificazione nel settore della ricerca agricola e
agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, promuove
l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di
progetti pilota per l'agricoltura e la zootecnia in
ambito agricolo di precisione.

Art. 17.
Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative della presente legge, ed in
particolare gli articoli 11, 12, 13 e 16, sono
realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del PSR,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione.

2. Il Governo della Regione provvede, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad avviare, ove necessario, le conseguenti
modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR).

Capo III
Norme in materia di concessioni demaniali marittime
e norma finale

Art. 18.
Norme per la riduzione del contenzioso relativo
alle concessioni demaniali marittime

1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10
dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento
alla determinazione dei canoni delle concessioni
demaniali marittime prevista dalla normativa regionale.
A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato
decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della
domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono
fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e
del 31 ottobre 2021.

Art. 19.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.


IL PRESIDENTE



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 394 - Disposizioni per la
promozione, diffusione e ricerche di tecniche per
l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle
risorse in agricoltura. Iniziativa parlamentare:
presentato dai deputati Catanzaro, Dipasquale, Cafeo,
Arancio, Sammartino. Trasmesso alla Commissione
Attività produttive' (III) l'8 novembre 2018. Abbinato
al disegno di legge n. 533 nella seduta n. 145 del 7
luglio 2020 e adottato quale testo base.

Disegno di legge n. 533 - Azioni a difesa della salute,
dell'ecosistema della biodiversità e della qualità dei
prodotti agricoli siciliani. Iniziativa parlamentare:
presentato dai deputati Palmeri, Campo, Cancelleri,
Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti,
Mangiacavallo, Maran, Pagana, Pasqua, Schillaci,
Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito.
Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III)
il 2 maggio 2019. Abbinato al disegno di legge n. 394
nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 133 del 13
maggio 2020, n. 134 del 20 maggio 2020, n. 135 del 26
maggio 2020, n. 136 del 27 maggio 2020, n. 137 del 4
giugno 2020, n. 138 del 9 giugno 2020, n. 141 del 23
giugno 2020, n. 144 dell'1 luglio 2020, n. 145 del 7
luglio 2020, n. 149 del 4 agosto 2020, n. 150 del 15
settembre 2020, n. 152 del 22 settembre 2020, n. 153 del
23 settembre 2020, n. 154 del 6 ottobre 2020, n. 159 del
3 novembre 2020, n. 161del 24 novembre 2020, n. 191 del
23 giugno 2021.

- Richiesto parere alle Commissioni Bilancio' (II),
Ambiente e territorio' (IV) e alla Commissione per
l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta
n. 161 del 24 novembre 2020.

- Parere reso dalla Commissione per l'esame delle
attività dell'Unione europea' nella seduta n. 116 del 18
gennaio 2021.

- Parere reso dalla Commissione Ambiente e territorio'
(IV) nella seduta n. 240 del 20 gennaio 2021

- Parere reso dalla Commissione Bilancio' (II) nella
seduta n. 258 del 16 giugno 2021.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 191 del 23 giugno
2021.

Relatore: on. Foti.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 277 del 12
luglio 2021 e n. 280 del 21 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 280 del 21
luglio 2021.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.