Attuale
20 dic 2022 Assegnato per esame Commissione TERZA
20 dic 2022 Assegnato per parere Commissione SESTA
Storico
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, con le norme proposte si intende introdurre nell'ordinamento della Regione siciliana, in armonia con la legge 18 agosto 2015, n. 141, la definizione e la disciplina dell'agricoltura sociale nonché la base giuridica di futuri interventi che saranno sviluppati attorno a tale attività. In termini generali, può dirsi che tutte le realtà che, attraverso l'agricoltura, si rivolgono a soggetti svantaggiati compongono il variegato panorama dell'agricoltura sociale. L'agricoltura sociale infatti comprende l'insieme di pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni del terzo settore che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale a basso impatto ambientale, realizzato prioritariamente e progressivamente con metodo biologico, con attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione e a accrescere la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. L'agricoltura sociale risponde ai nuovi bisogni degli abitanti delle aree rurali e urbane ed è il frutto di una diversa integrazione del mondo dell'agricoltura con il mondo dei servizi socio- sanitari, educativi, della formazione e del lavoro, della giustizia. L'attualità dell'agricoltura sociale risiede nella riorganizzazione della sfera dell'intervento pubblici nei sistemi di welfare urbani e rurali e, allo stesso tempo, nella risposta ad una crescente domanda di personalizzazione e qualificazione delle reti di protezione sociale. Nelle aree rurali l'agricoltura sociale consente di ovviare ai limiti sociali dello sviluppo e alla crisi dei servizi che rende questi territori sempre più difficili da abitare, per nuove e vecchie generazioni, con vincoli crescenti per la permanenza e lo sviluppo delle attività economiche. L'agricoltura multifunzionale, di cui l'agricoltura sociale è parte, consente di offrire un'ampia gamma di servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica di un nuovo welfare diffuso e partecipativo. Ciò è tanto più utile nelle aree rurali fragili e a rischio di abbandono, concorrendo a rafforzare le reti di protezione sociale in via di rarefazione in tali aree. L'agricoltura multifunzionale e sostenibile può infatti concorrere a soddisfare vecchi e nuovi bisogni sociali, di protezione e di servizi alla persona provenienti tanto dalle aree rurali e da quelle urbane, cui il welfare centralistico non è più in grado di rispondere, attraverso servizi per la prima infanzia, attività rigenerative per adulti e anziani (agri-nidi e asili, campi estivi, accoglienza per persone in difficoltà momentanea, ecc.), nonché attività di aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree rurali. L'agricoltura sociale offre altresì un contributo innovativo e rilevante allo sviluppo agricolo e rurale perché contribuisce a diversificare le fonti di reddito e ad accrescere i beni relazionali e la reputazione delle imprese agricole. I soggetti e le forme di esercizio dell'agricoltura sociale possono esser distinte nei seguenti raggruppamenti: realtà rivolte alla produzione e al mercato; strutture terapeutiche riabilitative, socio- sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano l'attività agricola ai fini prevalentemente di riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale; interventi e servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza. I capisaldi delle esperienze di agricoltura sociale sono: la multifunzionalità dell'impresa, la centralità del processo produttivo agricolo, la sostenibilità ambientale, la promozione e la realizzazione dello sviluppo locale, l'inclusione e coesione sociale perseguito attraverso l'integrazione delle politiche agricole e di welfare, l'adozione di percorsi partecipativi dei soggetti interessati, nonché la collaborazione e co-progettazione tra i settori dell'agricoltura, del terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali. Per quanto concerne la struttura del disegno di legge, l'articolo 1 ne individua l'oggetto e le finalità. L'articolo 2 reca le definizioni di agricoltura sociale ed elenca, altresì, i soggetti che possono svolgere tale attività. L'articolo 3 definisce i servizi. L'articolo 4 istituisce il Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale. L'articolo 5 prevede l'elenco delle fattorie sociali, che sarà curato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca. L'articolo 6 contiene misure di sostegno volte a sostenere la diffusione dei prodotti frutto dell'agricoltura sociale e favorire la destinazione di beni alle attività connesse all'agricoltura sociale. L'articolo 7 demanda a un decreto interassessoriale l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali. L'articolo 8 promuove l'affidamento dei terreni nella disponibilità della regione siciliana ad enti ed associazioni per progetti con finalità sociali. L'articolo 9 è la clausola di neutralità finanziaria della norma. L'articolo 10 è la norma finale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Oggetto e finalità 1. La Regione, riconoscendo il carattere multifunzionale delle attività agricole come unico strumento per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi assistenziali, formativi, educativi, per l'inserimento lavorativo e socio-sanitari nell'ambito del welfare locale, promuove l'agricoltura sociale al fine di ripristinare o accrescere il benessere individuale e sociale delle persone, delle famiglie e delle comunità locali. 2. La Regione sostiene gli interventi e le azioni nel settore dell'agricoltura sociale, favorisce la collaborazione tra soggetti pubblici, soggetti operanti nel terzo settore e soggetti privati secondo il principio di sussidiarietà. 3. La Regione diffonde la conoscenza dei servizi offerti nell'ambito dell'agricoltura sociale. Art. 2. Definizioni ed operatori 1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intende l'insieme di operazioni di sviluppo locale, sostenibili socialmente, economicamente ed ecologicamente, parte integrante dell'agricoltura multifunzionale, che offre un'ampia gamma di servizi finalizzata a perseguire l'interesse dell'intera cittadinanza rispondendo al bisogno di azioni integrative alle politiche del welfare. Rientrano nella definizione di agricoltura sociale anche le attività agricole esercitate negli istituti penitenziari. 2. Possono svolgere attività di agricoltura sociale: a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singolo o associata o i soggetti di cui all'art.1 comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 anche in collaborazione tra loro, qualora integrino nell'attività agricola, in modo sostanziale, continuativo e qualificante, la fornitura di servizi rivolti all'inclusione sociale, al reinserimento lavorativo, all'assistenza ed alla riabilitazione delle persone in condizioni di disagio o di svantaggio. b) le imprese agricole, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato che attivano sul territorio servizi attivi finalizzati a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura; a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle parti di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, nonché a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo. Tali attività devono essere realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari degli enti pubblici competenti del territorio e sottoposte a verifiche periodiche. 3. Si intende per fattoria sociale l'insieme delle forme di conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura secondo criteri di sostenibilità sociale, economica ed ecologica, svolte anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organismi del terzo settore, finalizzate ad offrire servizi di tipo culturale, ricreativo, educativo, formativo, assistenziale, terapeutico, riabilitativo e occupazionale a soggetti in condizione di disagio o di svantaggio. Art. 3. I servizi 1. I servizi dell'Agricoltura sociale possono esser distinti nei seguenti raggruppamenti: a) realtà produttive rivolte alla produzione e al mercato, prescindere dalla loro natura giuridica che operano in collaborazione, tramite convenzioni e/o protocolli d'intesa con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio. b) strutture terapeutiche riabilitative, socio- sanitarie e socio assistenziali che utilizzano l'attività agricola ai fini prevalentemente di riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale che operano comunque in collaborazione con le istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio. c) interventi e servizi finalizzati al benessere complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica di un nuovo welfare diffuso e partecipativo, in particolare nelle aree rurali fragili e a rischio di abbandono, fornendo servizi per la prima infanzia, le attività rigenerative per adulti ed anziani, nonchè attività di aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree rurali. Art. 4. Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale l. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, il Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale con i seguenti compiti: a) concertare le politiche di settore con tutti i soggetti pubblici e privati interessati; b) monitorare l'attuazione della presente legge; c) definire le esigenze e le tematiche per studi e ricerche da svolgere in collaborazione con università ed enti di ricerca; d) proporre ogni iniziativa utile al miglioramento, alla diffusione, alla comunicazione e all'innovazione del settore. 2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ed il medesimo Comitato di cui al comma 1 è costituito da un rappresentante per ciascuno dei seguenti rami dell'amministrazione regionale: Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Assessorato regionale per la salute, un rappresentate dei Comuni della regione siciliana, delle organizzazioni professionali di categoria del settore agricolo, dai servizi socio-sanitari e del terzo settore a livello regionale. 3. Con il decreto interassessoriale di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato per il coordinamento dell'agricoltura sociale, che opera senza alcun onere a carico del bilancio della Regione. Art. 5. Elenco delle fattorie sociali 1. E' istituito l'elenco delle fattorie sociali presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento. 2. Con il decreto interassessoriale di cui all'articolo 7 sono stabiliti, in conformità alla normativa di settore e alla programmazione regionale e locale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali, tenendo conto, in particolare, della qualità dei servizi offerti, della disponibilità di competenze professionali nonché di indici di efficienza ed efficacia. 3. Sono iscritti di diritto nell'elenco i soggetti che esercitano l'attività di agricoltura sociale in collaborazione, partenariato, convenzione ovvero altra tipologia di formale accordo con la pubblica amministrazione. Art. 6. Misure di sostegno 1. Gli enti pubblici regionali e locali che gestiscono mense prevedono, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, come definito dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione - Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP) del 21 settembre 2011, in cui si definiscono i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. 2. Nel disciplinare che regolamenta i mercati agricoli di vendita diretta di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore. 3. Gli enti pubblici regionali e locali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di alienazione, assegnazione, concessione, affitto, locazione e comodato di beni demaniali o patrimoniali a destinazione agricola o forestale, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale. 4. I beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono concessi in uso in via prioritaria a soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale. 5. Le aree ed i locali utilizzati per l'esercizio dell'agricoltura sociale mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai fini della pianificazione urbanistica. 6. La Regione siciliana attraverso i suoi dipartimenti assicura la partecipazione, nel limite non inferiore al 10%, alle manifestazioni fieristiche ed espositive sostenute dai diversi assessorati, alle imprese che valorizzano le produzioni e le attività delle imprese sociali disciplinate dalla presente legge. Art. 7. Decreto di attuazione 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle linee della programmazione generale socio-economica e territoriale regionale, stabiliscono con decreto interassessoriale: a) le modalità di funzionamento del Comitato per il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 4 della presente legge; b) i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'elenco cui all'articolo 5 della presente legge. 2. Nel caso di modifica del decreto interassessoriale di attuazione il Comitato di cui all'articolo 4 provvede al coordinamento delle proposte avanzate. Art. 8. Assegnazione beni demaniali per finalità sociali e contrasto della povertà 1. La Regione promuove l'affidamento dei terreni, a qualsiasi titolo rientranti nelle sue disponibilità, agli enti e alle associazioni che in essi intendano svolgere progetti di attività agricola per finalità sociali. Art. 9. Clausola di neutralità finanziaria 1. La norma dispone di una clausola di invarianza della spesa prevedendo che per l'attuazione del presente provvedimento legislativo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Art. 10. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.