Disegno di Legge n. 155 del 06-12-2022 Agricoltura sociale

Titolo

Agricoltura sociale

Iter

Attuale
20 dic 2022 Assegnato per esame Commissione TERZA
20 dic 2022 Assegnato per parere Commissione SESTA

Storico

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,
         con    le    norme    proposte si intende  introdurre
     nell'ordinamento  della  Regione  siciliana,  in  armonia
     con  la   legge  18  agosto 2015, n. 141, la  definizione
     e   la disciplina  dell'agricoltura  sociale   nonché  la
     base   giuridica   di   futuri  interventi  che   saranno
     sviluppati attorno a tale attività.
         In    termini  generali,  può  dirsi  che  tutte   le
     realtà  che,   attraverso l'agricoltura, si rivolgono   a
     soggetti   svantaggiati compongono il variegato  panorama
     dell'agricoltura sociale.
         L'agricoltura  sociale  infatti  comprende  l'insieme
     di   pratiche   svolte   su  un  territorio  da   imprese
     agricole,  cooperative  sociali  e  altre  organizzazioni
     del    terzo  settore   che  coniugano  l'utilizzo  delle
     risorse     agricole    e     il   processo    produttivo
     multifunzionale  a  basso impatto ambientale,  realizzato
     prioritariamente   e   progressivamente    con     metodo
     biologico,   con   attività   sociali    finalizzate    a
     generare   benefici   inclusivi,   a  favorire   percorsi
     terapeutici,  riabilitativi  e  di   cura,  a   sostenere
     l'inserimento  sociale  e  lavorativo  delle  fasce    di
     popolazione     svantaggiate    e    a     rischio     di
     marginalizzazione e a accrescere la coesione sociale,  in
     modo sostanziale e continuativo.
         L'agricoltura sociale  risponde  ai  nuovi    bisogni
     degli   abitanti  delle aree rurali  e  urbane  ed  è  il
     frutto   di    una   diversa   integrazione   del   mondo
     dell'agricoltura   con  il  mondo  dei   servizi   socio-
     sanitari,   educativi,   della    formazione     e    del
     lavoro,   della   giustizia.
         L'attualità   dell'agricoltura    sociale     risiede
     nella  riorganizzazione   della   sfera   dell'intervento
     pubblici  nei   sistemi  di welfare urbani  e  rurali  e,
     allo   stesso tempo,  nella  risposta  ad  una  crescente
     domanda     di   personalizzazione    e    qualificazione
     delle    reti    di  protezione   sociale.   Nelle   aree
     rurali   l'agricoltura sociale  consente  di  ovviare  ai
     limiti   sociali   dello sviluppo  e   alla   crisi   dei
     servizi    che   rende   questi  territori   sempre   più
     difficili    da   abitare,   per    nuove    e    vecchie
     generazioni,    con    vincoli   crescenti     per     la
     permanenza e lo sviluppo delle attività economiche.
         L'agricoltura       multifunzionale,      di      cui
     l'agricoltura  sociale   è  parte,  consente  di  offrire
     un'ampia   gamma   di  servizi finalizzati  al  benessere
     complessivo  dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica
     di  un   nuovo  welfare  diffuso e partecipativo.  Ciò  è
     tanto   più   utile  nelle  aree   rurali   fragili  e  a
     rischio   di   abbandono, concorrendo  a   rafforzare  le
     reti  di  protezione  sociale  in   via  di   rarefazione
     in    tali    aree.   L'agricoltura  multifunzionale    e
     sostenibile   può  infatti   concorrere    a   soddisfare
     vecchi  e  nuovi  bisogni sociali, di  protezione  e   di
     servizi  alla  persona  provenienti  tanto  dalle    aree
     rurali    e    da   quelle   urbane,   cui   il   welfare
     centralistico   non   è  più  in  grado  di   rispondere,
     attraverso  servizi  per  la  prima   infanzia,  attività
     rigenerative  per   adulti   e  anziani   (agri-nidi    e
     asili,  campi   estivi,   accoglienza  per   persone   in
     difficoltà   momentanea,   ecc.),   nonché  attività   di
     aggregazione  e socialità delle  popolazioni  delle  aree
     rurali.
         L'agricoltura     sociale     offre    altresì     un
     contributo   innovativo    e  rilevante   allo   sviluppo
     agricolo   e  rurale perché  contribuisce a diversificare
     le   fonti  di   reddito  e   ad   accrescere    i   beni
     relazionali  e  la  reputazione delle imprese agricole.
         I  soggetti  e le forme di esercizio dell'agricoltura
     sociale    possono    esser   distinte    nei    seguenti
     raggruppamenti:
         realtà rivolte alla produzione e al mercato;
         strutture    terapeutiche    riabilitative,    socio-
     sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano
         l'attività   agricola  ai  fini  prevalentemente   di
     riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale;
         interventi   e   servizi  finalizzati  al   benessere
     complessivo dell'insieme della cittadinanza.
         I  capisaldi delle esperienze di agricoltura  sociale
     sono:     la     multifunzionalità    dell'impresa,    la
     centralità  del    processo   produttivo   agricolo,   la
     sostenibilità   ambientale,   la    promozione    e    la
     realizzazione    dello sviluppo   locale,    l'inclusione
     e      coesione      sociale    perseguito     attraverso
     l'integrazione   delle    politiche  agricole    e     di
     welfare,     l'adozione    di    percorsi   partecipativi
     dei   soggetti  interessati,   nonché   la collaborazione
     e  co-progettazione   tra   i   settori dell'agricoltura,
     del terzo settore e delle  istituzioni pubbliche locali.
         Per  quanto  concerne  la struttura  del  disegno  di
     legge,    l'articolo   1   ne  individua   l'oggetto    e
     le finalità.
         L'articolo     2     reca    le    definizioni     di
     agricoltura sociale ed elenca,  altresì,  i soggetti  che
     possono  svolgere  tale attività.
         L'articolo 3 definisce i servizi.
         L'articolo  4   istituisce  il   Comitato   per    il
     coordinamento regionale dell'agricoltura sociale.
         L'articolo  5  prevede  l'elenco    delle    fattorie
     sociali,      che     sarà    curato     dall'Assessorato
     regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale   e
     della pesca.
         L'articolo  6 contiene misure di sostegno   volte   a
     sostenere       la      diffusione     dei       prodotti
     frutto   dell'agricoltura    sociale   e   favorire    la
     destinazione     di    beni   alle   attività    connesse
     all'agricoltura sociale.
         L'articolo  7  demanda a un decreto interassessoriale
     l'individuazione   delle   modalità   di    funzionamento
     del    Comitato     per   il   coordinamento    regionale
     dell'agricoltura  sociale   nonché   dei   requisiti    e
     delle   procedure   per   l'iscrizione  all'elenco  delle
     fattorie sociali.
         L'articolo  8  promuove  l'affidamento  dei   terreni
     nella  disponibilità della regione siciliana ad  enti  ed
     associazioni per progetti con finalità sociali.
         L'articolo  9 è la clausola di neutralità finanziaria
     della norma.
         L'articolo 10 è la norma finale.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                          Oggetto e finalità

         1.     La    Regione,   riconoscendo   il   carattere
     multifunzionale  delle  attività  agricole   come   unico
     strumento  per lo sviluppo e la qualità dell'offerta  dei
     servizi   assistenziali,   formativi,   educativi,    per
     l'inserimento  lavorativo  e  socio-sanitari  nell'ambito
     del  welfare locale,  promuove l'agricoltura  sociale  al
     fine   di   ripristinare  o   accrescere   il   benessere
     individuale  e  sociale delle persone, delle  famiglie  e
     delle comunità locali.
         2.    La   Regione  sostiene  gli  interventi  e   le
     azioni    nel     settore    dell'agricoltura    sociale,
     favorisce    la  collaborazione  tra  soggetti  pubblici,
     soggetti   operanti  nel   terzo   settore   e   soggetti
     privati  secondo   il principio di sussidiarietà.
         3.    La    Regione   diffonde  la  conoscenza    dei
     servizi offerti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

                                Art. 2.
                       Definizioni ed operatori

         1.  Ai   fini   della presente legge per  agricoltura
     sociale  si  intende l'insieme di operazioni  di sviluppo
     locale,   sostenibili  socialmente,   economicamente   ed
     ecologicamente,    parte   integrante    dell'agricoltura
     multifunzionale,  che  offre un'ampia  gamma  di  servizi
     finalizzata    a   perseguire   l'interesse   dell'intera
     cittadinanza   rispondendo   al   bisogno    di    azioni
     integrative  alle politiche del welfare. Rientrano  nella
     definizione  di  agricoltura sociale  anche  le  attività
     agricole esercitate negli istituti penitenziari.
         2.    Possono   svolgere  attività   di   agricoltura
     sociale:
         a)  gli  imprenditori agricoli di cui  all'art.  2135
     del  codice  civile, in forma singolo  o  associata  o  i
     soggetti  di cui all'art.1 comma 5 della legge 8 novembre
     2000,  n.  328 anche in collaborazione tra loro,  qualora
     integrino  nell'attività agricola, in  modo  sostanziale,
     continuativo  e  qualificante, la  fornitura  di  servizi
     rivolti    all'inclusione   sociale,   al   reinserimento
     lavorativo,  all'assistenza ed alla riabilitazione  delle
     persone in condizioni di disagio o di svantaggio.
         b)  le  imprese  agricole, in collaborazione  con  le
     istituzioni  pubbliche  in rapporto di sussidiarietà,   e
     con  gli  altri  organismi  del  terzo  settore  in  modo
     integrato  che  attivano  sul territorio  servizi  attivi
     finalizzati  a  generare benefici inclusivi,  a  favorire
     percorsi   terapeutici,  riabilitativi  e  di   cura;   a
     sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle  parti
     di    popolazione   svantaggiate   e   a    rischio    di
     marginalizzazione,   nonché  a  favorire    la   coesione
     sociale,   in  modo  sostanziale  e  continuativo.   Tali
     attività devono essere realizzate in cooperazione  con  i
     servizi  socio-sanitari  degli enti  pubblici  competenti
     del territorio e sottoposte a verifiche periodiche.
         3.    Si   intende  per  fattoria  sociale  l'insieme
     delle   forme   di   conduzione  di  attività   agricole,
     zootecniche,     forestali,     florovivaistiche,      di
     apicoltura    e    di acquacoltura  secondo   criteri  di
     sostenibilità  sociale, economica  ed  ecologica,  svolte
     anche  in   collaborazione con  istituzioni  pubbliche  e
     organismi  del terzo settore, finalizzate    ad   offrire
     servizi   di  tipo   culturale, ricreativo,    educativo,
     formativo,     assistenziale, terapeutico,  riabilitativo
     e  occupazionale a soggetti  in condizione di  disagio  o
     di svantaggio.

                                Art. 3.
                               I servizi

         1.  I servizi dell'Agricoltura sociale  possono esser
     distinti nei seguenti raggruppamenti:

         a)  realtà  produttive rivolte alla produzione  e  al
     mercato,  prescindere  dalla loro  natura  giuridica  che
     operano   in  collaborazione,  tramite  convenzioni   e/o
     protocolli   d'intesa con le istituzioni  socio-sanitarie
     competenti per territorio.

         b)   strutture  terapeutiche  riabilitative,   socio-
     sanitarie    e   socio   assistenziali   che   utilizzano
     l'attività   agricola   ai   fini   prevalentemente    di
     riabilitazione,  terapia, cura e  di  intervento  sociale
     che   operano   comunque   in   collaborazione   con   le
     istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio.

         c)  interventi  e  servizi finalizzati  al  benessere
     complessivo  dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica
     di   un   nuovo  welfare  diffuso  e  partecipativo,   in
     particolare  nelle aree rurali  fragili e  a  rischio  di
     abbandono,  fornendo servizi per la prima   infanzia,  le
     attività  rigenerative  per  adulti  ed  anziani,  nonchè
     attività  di  aggregazione  e socialità delle popolazioni
     delle aree rurali.

                                Art. 4.
                Comitato per il coordinamento regionale
                       dell'agricoltura sociale

         l.   E'   istituito,  presso l'Assessorato  regionale
     dell'agricoltura,   dello  sviluppo  rurale    e    della
     pesca  mediterranea,  il Comitato  per  il  coordinamento
     regionale   dell'agricoltura  sociale  con   i   seguenti
     compiti:
         a)   concertare le politiche di settore   con   tutti
     i soggetti pubblici e privati interessati;
         b) monitorare l'attuazione della presente legge;
         c)   definire le esigenze e le tematiche  per   studi
     e  ricerche  da svolgere in collaborazione con università
     ed enti di ricerca;
         d)     proporre     ogni    iniziativa    utile    al
     miglioramento,  alla  diffusione,  alla comunicazione   e
     all'innovazione del settore.
         2.   I  componenti  del Comitato  sono  nominati  con
     decreto  dell'Assessorato regionale  per   l'agricoltura,
     lo  sviluppo   rurale   e  la pesca  mediterranea  ed  il
     medesimo  Comitato di cui al comma 1 è costituito  da  un
     rappresentante   per   ciascuno   dei    seguenti    rami
     dell'amministrazione  regionale:  Assessorato   regionale
     per   l'agricoltura, lo sviluppo   rurale   e   la  pesca
     mediterranea,  Assessorato regionale  per   la  famiglia,
     le   politiche    sociali   e   il  lavoro,   Assessorato
     regionale per la salute, un   rappresentate  dei   Comuni
     della    regione    siciliana,    delle    organizzazioni
     professionali  di  categoria del  settore  agricolo,  dai
     servizi  socio-sanitari  e del terzo  settore  a  livello
     regionale.
         3.  Con   il   decreto  interassessoriale   di    cui
     all'articolo    7    sono    stabilite    le     modalità
     di    funzionamento     del     Comitato      per      il
     coordinamento dell'agricoltura sociale, che  opera  senza
     alcun  onere  a carico del bilancio della Regione.

                                Art. 5.
                     Elenco delle fattorie sociali

         1.    E'    istituito   l'elenco    delle    fattorie
     sociali       presso       l'Assessorato        regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea, che  ne  cura la tenuta e l'aggiornamento.
         2.     Con    il    decreto   interassessoriale    di
     cui   all'articolo   7  sono  stabiliti,  in   conformità
     alla   normativa    di  settore  e  alla   programmazione
     regionale  e locale,  i  requisiti  e  le procedure   per
     l'iscrizione   all'elenco    delle    fattorie   sociali,
     tenendo   conto,   in  particolare,  della   qualità  dei
     servizi   offerti,  della disponibilità   di   competenze
     professionali   nonché    di  indici  di  efficienza   ed
     efficacia.
         3.    Sono    iscritti  di  diritto   nell'elenco   i
     soggetti  che   esercitano  l'attività   di   agricoltura
     sociale   in  collaborazione,  partenariato,  convenzione
     ovvero   altra tipologia   di   formale    accordo    con
     la    pubblica amministrazione.

                                Art. 6.
                          Misure di sostegno

         1.    Gli    enti   pubblici   regionali   e   locali
     che    gestiscono    mense    prevedono,   nelle     gare
     concernenti   i  relativi  servizi di fornitura,  criteri
     di     priorità    per   l'inserimento    di     prodotti
     agroalimentari   provenienti dall'agricoltura    sociale,
     come    definito     dal     Piano   d'azione   per    la
     sostenibilità ambientale dei consumi  nel settore   della
     Pubblica Amministrazione - Piano  d'Azione Nazionale  sul
     Green  Public  Procurement (PAN GPP)  del   21  settembre
     2011,   in  cui  si  definiscono   i   Criteri Ambientali
     Minimi  (CAM) per il servizio di  ristorazione collettiva
     e la fornitura di derrate alimentari.
         2.     Nel     disciplinare   che    regolamenta    i
     mercati  agricoli   di  vendita   diretta   di   cui   al
     decreto    del   Ministro    delle   Politiche   agricole
     alimentari   e  forestali  del    20    novembre    2007,
     pubblicato    nella   Gazzetta ufficiale   n.   301   del
     29   dicembre   2007,   i   comuni definiscono   modalità
     idonee   di  presenza  e  valorizzazione  dei    prodotti
     provenienti     dall'agricoltura      sociale,     previa
     richiesta degli operatori del settore.
         3.    Gli    enti    pubblici  regionali   e   locali
     prevedono  criteri   di  priorità  nei  procedimenti   di
     alienazione,    assegnazione,    concessione,    affitto,
     locazione  e   comodato di  beni demaniali o patrimoniali
     a   destinazione  agricola  o   forestale,  per  favorire
     l'insediamento   e   lo   sviluppo  delle   attività   di
     agricoltura sociale.
         4.  I   beni  a  destinazione  agricola  o  forestale
     confiscati   alla  criminalità organizzata  e  trasferiti
     al  patrimonio della Regione, delle province o dei comuni
     ai  sensi   dell'articolo  48  del  decreto   legislativo
     6  settembre  2011,  n. 159, sono concessi  in   uso   in
     via  prioritaria   a   soggetti  che  svolgono   attività
     di agricoltura sociale.
         5.    Le    aree    ed   i  locali   utilizzati   per
     l'esercizio   dell'agricoltura   sociale  mantengono   la
     destinazione     ad   uso      agricolo       e      sono
     strumentali   all'esercizio dell'attività   agricola   ai
     fini  della  pianificazione urbanistica.
         6.   La   Regione   siciliana   attraverso   i   suoi
     dipartimenti assicura la partecipazione, nel  limite  non
     inferiore  al  10%,  alle manifestazioni  fieristiche  ed
     espositive   sostenute  dai  diversi  assessorati,   alle
     imprese  che  valorizzano  le produzioni  e  le  attività
     delle imprese sociali disciplinate dalla presente legge.

                                Art. 7.
                         Decreto di attuazione

         1.     L'Assessorato    regionale   dell'agricoltura,
     dello    sviluppo      rurale      e      della     pesca
     mediterranea,   l'Assessorato  regionale della  famiglia,
     delle   politiche sociali  e  del  lavoro e l'Assessorato
     regionale   della salute, entro centoventi  giorni  dalla
     data  di  entrata  in vigore  della presente legge  e  in
     conformità     alle    linee   della       programmazione
     generale        socio-economica        e     territoriale
     regionale,        stabiliscono        con         decreto
     interassessoriale:
         a)   le  modalità di funzionamento del  Comitato  per
     il  coordinamento regionale dell'agricoltura sociale   di
     cui all'articolo 4 della presente legge;
         b)     i    requisiti    e    le    procedure     per
     l'iscrizione   all'elenco  cui   all'articolo   5   della
     presente legge.
         2.  Nel     caso    di    modifica    del     decreto
     interassessoriale   di   attuazione   il   Comitato    di
     cui  all'articolo   4  provvede  al  coordinamento  delle
     proposte avanzate.
                                Art. 8.
          Assegnazione  beni demaniali per finalità  sociali
                       e contrasto della povertà

         1.   La    Regione    promuove   l'affidamento    dei
     terreni,  a  qualsiasi  titolo   rientranti  nelle    sue
     disponibilità,  agli enti e alle  associazioni   che   in
     essi    intendano   svolgere   progetti    di    attività
     agricola per finalità sociali.

                                Art. 9.
                  Clausola di neutralità finanziaria

         1.  La  norma  dispone di una clausola di  invarianza
     della  spesa prevedendo che per l'attuazione del presente
     provvedimento  legislativo si provvede nei  limiti  delle
     risorse  umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a
     legislazione  vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  a
     carico della finanza regionale.

                               Art. 10.
                             Norma finale

         1.     La     presente   legge    sarà     pubblicata
     nella Gazzetta ufficiale della Regione  siciliana.
         2.     E'    fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
     osservarla   e  di  farla  osservare  come  legge   della
     Regione.