Disegno di Legge n. 155 del 06-12-2022 Agricoltura sociale

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Testo della Proposta di Legge

                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,
con le norme proposte si intende introdurre
nell'ordinamento della Regione siciliana, in armonia
con la legge 18 agosto 2015, n. 141, la definizione
e la disciplina dell'agricoltura sociale nonché la
base giuridica di futuri interventi che saranno
sviluppati attorno a tale attività.
In termini generali, può dirsi che tutte le
realtà che, attraverso l'agricoltura, si rivolgono a
soggetti svantaggiati compongono il variegato panorama
dell'agricoltura sociale.
L'agricoltura sociale infatti comprende l'insieme
di pratiche svolte su un territorio da imprese
agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni
del terzo settore che coniugano l'utilizzo delle
risorse agricole e il processo produttivo
multifunzionale a basso impatto ambientale, realizzato
prioritariamente e progressivamente con metodo
biologico, con attività sociali finalizzate a
generare benefici inclusivi, a favorire percorsi
terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere
l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di
popolazione svantaggiate e a rischio di
marginalizzazione e a accrescere la coesione sociale, in
modo sostanziale e continuativo.
L'agricoltura sociale risponde ai nuovi bisogni
degli abitanti delle aree rurali e urbane ed è il
frutto di una diversa integrazione del mondo
dell'agricoltura con il mondo dei servizi socio-
sanitari, educativi, della formazione e del
lavoro, della giustizia.
L'attualità dell'agricoltura sociale risiede
nella riorganizzazione della sfera dell'intervento
pubblici nei sistemi di welfare urbani e rurali e,
allo stesso tempo, nella risposta ad una crescente
domanda di personalizzazione e qualificazione
delle reti di protezione sociale. Nelle aree
rurali l'agricoltura sociale consente di ovviare ai
limiti sociali dello sviluppo e alla crisi dei
servizi che rende questi territori sempre più
difficili da abitare, per nuove e vecchie
generazioni, con vincoli crescenti per la
permanenza e lo sviluppo delle attività economiche.
L'agricoltura multifunzionale, di cui
l'agricoltura sociale è parte, consente di offrire
un'ampia gamma di servizi finalizzati al benessere
complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica
di un nuovo welfare diffuso e partecipativo. Ciò è
tanto più utile nelle aree rurali fragili e a
rischio di abbandono, concorrendo a rafforzare le
reti di protezione sociale in via di rarefazione
in tali aree. L'agricoltura multifunzionale e
sostenibile può infatti concorrere a soddisfare
vecchi e nuovi bisogni sociali, di protezione e di
servizi alla persona provenienti tanto dalle aree
rurali e da quelle urbane, cui il welfare
centralistico non è più in grado di rispondere,
attraverso servizi per la prima infanzia, attività
rigenerative per adulti e anziani (agri-nidi e
asili, campi estivi, accoglienza per persone in
difficoltà momentanea, ecc.), nonché attività di
aggregazione e socialità delle popolazioni delle aree
rurali.
L'agricoltura sociale offre altresì un
contributo innovativo e rilevante allo sviluppo
agricolo e rurale perché contribuisce a diversificare
le fonti di reddito e ad accrescere i beni
relazionali e la reputazione delle imprese agricole.
I soggetti e le forme di esercizio dell'agricoltura
sociale possono esser distinte nei seguenti
raggruppamenti:
realtà rivolte alla produzione e al mercato;
strutture terapeutiche riabilitative, socio-
sanitarie e socio-assistenziali che utilizzano
l'attività agricola ai fini prevalentemente di
riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale;
interventi e servizi finalizzati al benessere
complessivo dell'insieme della cittadinanza.
I capisaldi delle esperienze di agricoltura sociale
sono: la multifunzionalità dell'impresa, la
centralità del processo produttivo agricolo, la
sostenibilità ambientale, la promozione e la
realizzazione dello sviluppo locale, l'inclusione
e coesione sociale perseguito attraverso
l'integrazione delle politiche agricole e di
welfare, l'adozione di percorsi partecipativi
dei soggetti interessati, nonché la collaborazione
e co-progettazione tra i settori dell'agricoltura,
del terzo settore e delle istituzioni pubbliche locali.
Per quanto concerne la struttura del disegno di
legge, l'articolo 1 ne individua l'oggetto e
le finalità.
L'articolo 2 reca le definizioni di
agricoltura sociale ed elenca, altresì, i soggetti che
possono svolgere tale attività.
L'articolo 3 definisce i servizi.
L'articolo 4 istituisce il Comitato per il
coordinamento regionale dell'agricoltura sociale.
L'articolo 5 prevede l'elenco delle fattorie
sociali, che sarà curato dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca.
L'articolo 6 contiene misure di sostegno volte a
sostenere la diffusione dei prodotti
frutto dell'agricoltura sociale e favorire la
destinazione di beni alle attività connesse
all'agricoltura sociale.
L'articolo 7 demanda a un decreto interassessoriale
l'individuazione delle modalità di funzionamento
del Comitato per il coordinamento regionale
dell'agricoltura sociale nonché dei requisiti e
delle procedure per l'iscrizione all'elenco delle
fattorie sociali.
L'articolo 8 promuove l'affidamento dei terreni
nella disponibilità della regione siciliana ad enti ed
associazioni per progetti con finalità sociali.
L'articolo 9 è la clausola di neutralità finanziaria
della norma.
L'articolo 10 è la norma finale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La Regione, riconoscendo il carattere
multifunzionale delle attività agricole come unico
strumento per lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei
servizi assistenziali, formativi, educativi, per
l'inserimento lavorativo e socio-sanitari nell'ambito
del welfare locale, promuove l'agricoltura sociale al
fine di ripristinare o accrescere il benessere
individuale e sociale delle persone, delle famiglie e
delle comunità locali.
2. La Regione sostiene gli interventi e le
azioni nel settore dell'agricoltura sociale,
favorisce la collaborazione tra soggetti pubblici,
soggetti operanti nel terzo settore e soggetti
privati secondo il principio di sussidiarietà.
3. La Regione diffonde la conoscenza dei
servizi offerti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

Art. 2.
Definizioni ed operatori

1. Ai fini della presente legge per agricoltura
sociale si intende l'insieme di operazioni di sviluppo
locale, sostenibili socialmente, economicamente ed
ecologicamente, parte integrante dell'agricoltura
multifunzionale, che offre un'ampia gamma di servizi
finalizzata a perseguire l'interesse dell'intera
cittadinanza rispondendo al bisogno di azioni
integrative alle politiche del welfare. Rientrano nella
definizione di agricoltura sociale anche le attività
agricole esercitate negli istituti penitenziari.
2. Possono svolgere attività di agricoltura
sociale:
a) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile, in forma singolo o associata o i
soggetti di cui all'art.1 comma 5 della legge 8 novembre
2000, n. 328 anche in collaborazione tra loro, qualora
integrino nell'attività agricola, in modo sostanziale,
continuativo e qualificante, la fornitura di servizi
rivolti all'inclusione sociale, al reinserimento
lavorativo, all'assistenza ed alla riabilitazione delle
persone in condizioni di disagio o di svantaggio.
b) le imprese agricole, in collaborazione con le
istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e
con gli altri organismi del terzo settore in modo
integrato che attivano sul territorio servizi attivi
finalizzati a generare benefici inclusivi, a favorire
percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura; a
sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle parti
di popolazione svantaggiate e a rischio di
marginalizzazione, nonché a favorire la coesione
sociale, in modo sostanziale e continuativo. Tali
attività devono essere realizzate in cooperazione con i
servizi socio-sanitari degli enti pubblici competenti
del territorio e sottoposte a verifiche periodiche.
3. Si intende per fattoria sociale l'insieme
delle forme di conduzione di attività agricole,
zootecniche, forestali, florovivaistiche, di
apicoltura e di acquacoltura secondo criteri di
sostenibilità sociale, economica ed ecologica, svolte
anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e
organismi del terzo settore, finalizzate ad offrire
servizi di tipo culturale, ricreativo, educativo,
formativo, assistenziale, terapeutico, riabilitativo
e occupazionale a soggetti in condizione di disagio o
di svantaggio.

Art. 3.
I servizi

1. I servizi dell'Agricoltura sociale possono esser
distinti nei seguenti raggruppamenti:

a) realtà produttive rivolte alla produzione e al
mercato, prescindere dalla loro natura giuridica che
operano in collaborazione, tramite convenzioni e/o
protocolli d'intesa con le istituzioni socio-sanitarie
competenti per territorio.

b) strutture terapeutiche riabilitative, socio-
sanitarie e socio assistenziali che utilizzano
l'attività agricola ai fini prevalentemente di
riabilitazione, terapia, cura e di intervento sociale
che operano comunque in collaborazione con le
istituzioni socio-sanitarie competenti per territorio.

c) interventi e servizi finalizzati al benessere
complessivo dell'insieme della cittadinanza, nell'ottica
di un nuovo welfare diffuso e partecipativo, in
particolare nelle aree rurali fragili e a rischio di
abbandono, fornendo servizi per la prima infanzia, le
attività rigenerative per adulti ed anziani, nonchè
attività di aggregazione e socialità delle popolazioni
delle aree rurali.

Art. 4.
Comitato per il coordinamento regionale
dell'agricoltura sociale

l. E' istituito, presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, il Comitato per il coordinamento
regionale dell'agricoltura sociale con i seguenti
compiti:
a) concertare le politiche di settore con tutti
i soggetti pubblici e privati interessati;
b) monitorare l'attuazione della presente legge;
c) definire le esigenze e le tematiche per studi
e ricerche da svolgere in collaborazione con università
ed enti di ricerca;
d) proporre ogni iniziativa utile al
miglioramento, alla diffusione, alla comunicazione e
all'innovazione del settore.
2. I componenti del Comitato sono nominati con
decreto dell'Assessorato regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea ed il
medesimo Comitato di cui al comma 1 è costituito da un
rappresentante per ciascuno dei seguenti rami
dell'amministrazione regionale: Assessorato regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, Assessorato regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro, Assessorato
regionale per la salute, un rappresentate dei Comuni
della regione siciliana, delle organizzazioni
professionali di categoria del settore agricolo, dai
servizi socio-sanitari e del terzo settore a livello
regionale.
3. Con il decreto interassessoriale di cui
all'articolo 7 sono stabilite le modalità
di funzionamento del Comitato per il
coordinamento dell'agricoltura sociale, che opera senza
alcun onere a carico del bilancio della Regione.

Art. 5.
Elenco delle fattorie sociali

1. E' istituito l'elenco delle fattorie
sociali presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento.
2. Con il decreto interassessoriale di
cui all'articolo 7 sono stabiliti, in conformità
alla normativa di settore e alla programmazione
regionale e locale, i requisiti e le procedure per
l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali,
tenendo conto, in particolare, della qualità dei
servizi offerti, della disponibilità di competenze
professionali nonché di indici di efficienza ed
efficacia.
3. Sono iscritti di diritto nell'elenco i
soggetti che esercitano l'attività di agricoltura
sociale in collaborazione, partenariato, convenzione
ovvero altra tipologia di formale accordo con
la pubblica amministrazione.

Art. 6.
Misure di sostegno

1. Gli enti pubblici regionali e locali
che gestiscono mense prevedono, nelle gare
concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri
di priorità per l'inserimento di prodotti
agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale,
come definito dal Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
Pubblica Amministrazione - Piano d'Azione Nazionale sul
Green Public Procurement (PAN GPP) del 21 settembre
2011, in cui si definiscono i Criteri Ambientali
Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva
e la fornitura di derrate alimentari.
2. Nel disciplinare che regolamenta i
mercati agricoli di vendita diretta di cui al
decreto del Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali del 20 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 301 del
29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità
idonee di presenza e valorizzazione dei prodotti
provenienti dall'agricoltura sociale, previa
richiesta degli operatori del settore.
3. Gli enti pubblici regionali e locali
prevedono criteri di priorità nei procedimenti di
alienazione, assegnazione, concessione, affitto,
locazione e comodato di beni demaniali o patrimoniali
a destinazione agricola o forestale, per favorire
l'insediamento e lo sviluppo delle attività di
agricoltura sociale.
4. I beni a destinazione agricola o forestale
confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti
al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni
ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, sono concessi in uso in
via prioritaria a soggetti che svolgono attività
di agricoltura sociale.
5. Le aree ed i locali utilizzati per
l'esercizio dell'agricoltura sociale mantengono la
destinazione ad uso agricolo e sono
strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai
fini della pianificazione urbanistica.
6. La Regione siciliana attraverso i suoi
dipartimenti assicura la partecipazione, nel limite non
inferiore al 10%, alle manifestazioni fieristiche ed
espositive sostenute dai diversi assessorati, alle
imprese che valorizzano le produzioni e le attività
delle imprese sociali disciplinate dalla presente legge.

Art. 7.
Decreto di attuazione

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, l'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato
regionale della salute, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e in
conformità alle linee della programmazione
generale socio-economica e territoriale
regionale, stabiliscono con decreto
interassessoriale:
a) le modalità di funzionamento del Comitato per
il coordinamento regionale dell'agricoltura sociale di
cui all'articolo 4 della presente legge;
b) i requisiti e le procedure per
l'iscrizione all'elenco cui all'articolo 5 della
presente legge.
2. Nel caso di modifica del decreto
interassessoriale di attuazione il Comitato di
cui all'articolo 4 provvede al coordinamento delle
proposte avanzate.
Art. 8.
Assegnazione beni demaniali per finalità sociali
e contrasto della povertà

1. La Regione promuove l'affidamento dei
terreni, a qualsiasi titolo rientranti nelle sue
disponibilità, agli enti e alle associazioni che in
essi intendano svolgere progetti di attività
agricola per finalità sociali.

Art. 9.
Clausola di neutralità finanziaria

1. La norma dispone di una clausola di invarianza
della spesa prevedendo che per l'attuazione del presente
provvedimento legislativo si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale.

Art. 10.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.