Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Modifica del periodo per l'elezione degli Organi degli enti locali per l'anno 2020

Iter

Attuale
29 mag 2020 Concluso

Storico
17 apr 2020 Assegnato per esame Commissione PRIMA
20 apr 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 138 0100 Commissione PRIMA
21 apr 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 139 0100 Commissione PRIMA
28 apr 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 140 0100 Commissione PRIMA
28 apr 2020 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 140 0100 Commissione PRIMA
06 mag 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 186 AULA
13 mag 2020 Esaminato in Aula Seduta n. 189 AULA
13 mag 2020 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 189 AULA
20 mag 2020 Inviato Presidenza della Regione
21 mag 2020 Lr 21 maggio alr 2020 nlr 11 Titolo : Rinvio
delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area
vasta.
29 mag 2020 Pubblicazione Gurs n. 31o del 29 maggio 2020

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                       DISEGNO DI LEGGE N. 731


                   LEGGE APPROVATA IL 13 MAGGIO 2020

         Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali
              e degli enti di area vasta per l'anno 2020

                                Art. 1.
           Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020

         1.   Allo   scopo  di  contenere  i  rischi  sanitari
     derivanti  dalla diffusione della pandemia  Covid-19,  il
     turno  elettorale  amministrativo  ordinario  2020,   già
     fissato  dalla  Giunta regionale con la deliberazione  n.
     89  del  12  marzo  2020, per il giorno  di  domenica  14
     giugno  2020  con eventuale ballottaggio  nel  giorno  di
     domenica  28 giugno 2020, per i comuni di cui  all'elenco
     provvisorio  allegato  alla  deliberazione  della  Giunta
     regionale  n.  29  del  6 febbraio 2020,  è  rinviato  al
     secondo  semestre  del  2020 e si svolgerà  in  una  data
     compresa  tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020.  Il
     mandato  dei  sindaci  e  dei  consiglieri  dei  suddetti
     comuni    è   conseguentemente   prorogato   fino    alla
     proclamazione  dei  sindaci e  dei  consiglieri  comunali
     neoeletti.

         2.  Ai  fini dell'emanazione del decreto di indizione
     dei   comizi  elettorali  si  deve  tenere  conto   delle
     eventuali  nuove situazioni giuridiche maturate,  con  la
     conseguente  eventuale variazione dell'elenco provvisorio
     dei  comuni interessati al rinnovo degli organi  elettivi
     allegato   alla   citata   deliberazione   della   Giunta
     regionale n. 29 del 6 febbraio 2020.

                                Art. 2.
         Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area
                                 vasta

         1.  Alla  legge  regionale 4 agosto  2015,  n.  15  e
     successive  modifiche ed integrazioni sono  apportate  le
     seguenti modifiche:

         a)  al  comma  2 dell'articolo 6, le parole   in  una
     domenica  compresa tra il 15 settembre ed il  15  ottobre
     2020    sono  sostituite  dalle  parole   entro  sessanta
     giorni   dalla  proclamazione  degli  eletti  nei  comuni
     interessati   dal   rinnovo  degli   organi   nel   turno
     elettorale per l'anno 2020 ;

         b)  al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole  in una
     domenica  compresa tra il 15 settembre ed il  15  ottobre
     2020    sono  sostituite  dalle  parole   entro  sessanta
     giorni   dalla  proclamazione  degli  eletti  nei  comuni
     interessati   dal   rinnovo  degli   organi   nel   turno
     elettorale per l'anno 2020 ;

         c)  all'articolo 51 le parole  e comunque  non  oltre
     il  15  novembre  2020  sono sostituite dalle  parole   e
     comunque non oltre il 31 gennaio 2021 .

         2.   Le  elezioni  dei  Consigli  metropolitani  sono
     indette   dai   rispettivi   Sindaci   metropolitani   in
     conformità alle disposizioni del presente articolo.

         3.  In  conformità  a  quanto previsto  dal  comma  1
     dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre  2019,
     n.  162,  convertito  con modificazioni  dalla  legge  28
     febbraio  2020, n. 8, il termine di dodici  mesi  di  cui
     all'articolo  6,  comma 5, secondo periodo,  della  legge
     regionale  n.  15/2015 non si applica per l'elezione  del
     Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi  ai
     sensi del comma 1, lettera a).

                                Art. 3.
          Disposizioni in materia di procedimento elettorale
              per il turno elettorale amministrativo 2020

         1.   In   considerazione   dell'emergenza   sanitaria
     derivante  dalla  pandemia Covid-19, in via  eccezionale,
     al  fine  di  contenere i rischi di contagio  durante  il
     procedimento  elettorale, nel rispetto  delle  misure  di
     distanziamento    sociale   previste   dalla    normativa
     nazionale  e regionale, nelle elezioni degli  organi  dei
     comuni  interessati dal rinnovo nel turno elettorale  per
     l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

         a)   la   costituzione  dell'ufficio  elettorale   di
     sezione  e  le operazioni di autenticazione delle  schede
     occorrenti per la votazione, di cui all'articolo  31  del
     testo  unico  delle  leggi  per l'elezione  dei  consigli
     comunali  nella Regione siciliana, approvato con  decreto
     legislativo del Presidente della Regione 20 agosto  1960,
     n.  3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono
     nelle  ore  pomeridiane del sabato che  precede  la  data
     delle votazioni;

         b)  le  operazioni di voto si svolgono nella giornata
     di  domenica  dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono  nella
     giornata  successiva di lunedì dalle ore 7 alle  ore  14,
     fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  35  del
     testo  unico  delle  leggi  per l'elezione  dei  consigli
     comunali  nella Regione siciliana, approvato con  decreto
     legislativo  del  Presidente della Regione  n.  3/1960  e
     successive  modifiche  ed integrazioni,  in  ordine  alla
     chiusura delle urne, alla formazione dei plichi  ed  alla
     custodia della sala di votazione;

         c)  le  operazioni preliminari allo scrutinio di  cui
     all'articolo   36  del  testo  unico  delle   leggi   per
     l'elezione   dei   consigli   comunali   nella    Regione
     siciliana,   approvato   con  decreto   legislativo   del
     Presidente   della   Regione  n.  3/1960   e   successive
     modifiche  ed integrazioni, e le operazioni di  scrutinio
     si  svolgono  immediatamente dopo  la  conclusione  della
     votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì.

                                Art. 4.
                           Entrata in vigore

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno stesso della sua pubblicazione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e farla osservare come legge della Regione.


                                                 IL PRESIDENTE

                        LAVORI PREPARATORI


       Disegno  di  legge n. 731:  Modifica  del  periodo  per
       l'elezione  degli organi degli enti locali  per  l'anno
       2020 .    Iniziativa   governativa:   presentato    dal
       Presidente   della  Regione,  Musumeci,   su   proposta
       dell'Assessore per le autonomie locali  e  la  funzione
       pubblica,  Grasso,  il 16 aprile 2020.  Trasmesso  alla
       Commissione   Affari istituzionali' (I)  il  17  aprile
       2020.

       Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 138 del  20
       aprile 2020, n. 139 del 21 aprile 2020 e n. 140 del  28
       aprile 2020.

       Esitato  per l'Aula nella seduta n. 140 del  28  aprile
       2020.

       Relatore: on. Stefano Pellegrino.

       Discusso  dall'Assemblea nelle  sedute  n.  186  del  6
       maggio 2020, 189 del 13 maggio 2020.

       Approvato  dall'Assemblea nella seduta n.  189  del  13
       maggio 2020.