Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N. 731


LEGGE APPROVATA IL 13 MAGGIO 2020

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali
e degli enti di area vasta per l'anno 2020

Art. 1.
Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020

1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il
turno elettorale amministrativo ordinario 2020, già
fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione n.
89 del 12 marzo 2020, per il giorno di domenica 14
giugno 2020 con eventuale ballottaggio nel giorno di
domenica 28 giugno 2020, per i comuni di cui all'elenco
provvisorio allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, è rinviato al
secondo semestre del 2020 e si svolgerà in una data
compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. Il
mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti
comuni è conseguentemente prorogato fino alla
proclamazione dei sindaci e dei consiglieri comunali
neoeletti.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione
dei comizi elettorali si deve tenere conto delle
eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la
conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio
dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi
allegato alla citata deliberazione della Giunta
regionale n. 29 del 6 febbraio 2020.

Art. 2.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area
vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e
successive modifiche ed integrazioni sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole in una
domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre
2020 sono sostituite dalle parole entro sessanta
giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni
interessati dal rinnovo degli organi nel turno
elettorale per l'anno 2020 ;

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole in una
domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre
2020 sono sostituite dalle parole entro sessanta
giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni
interessati dal rinnovo degli organi nel turno
elettorale per l'anno 2020 ;

c) all'articolo 51 le parole e comunque non oltre
il 15 novembre 2020 sono sostituite dalle parole e
comunque non oltre il 31 gennaio 2021 .

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono
indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in
conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, il termine di dodici mesi di cui
all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge
regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del
Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai
sensi del comma 1, lettera a).

Art. 3.
Disposizioni in materia di procedimento elettorale
per il turno elettorale amministrativo 2020

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria
derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale,
al fine di contenere i rischi di contagio durante il
procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di
distanziamento sociale previste dalla normativa
nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei
comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per
l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la costituzione dell'ufficio elettorale di
sezione e le operazioni di autenticazione delle schede
occorrenti per la votazione, di cui all'articolo 31 del
testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli
comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto
legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960,
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono
nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data
delle votazioni;

b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata
di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella
giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del
testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli
comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto
legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e
successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla
chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla
custodia della sala di votazione;

c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui
all'articolo 36 del testo unico delle leggi per
l'elezione dei consigli comunali nella Regione
siciliana, approvato con decreto legislativo del
Presidente della Regione n. 3/1960 e successive
modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio
si svolgono immediatamente dopo la conclusione della
votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione.


IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI


Disegno di legge n. 731: Modifica del periodo per
l'elezione degli organi degli enti locali per l'anno
2020 . Iniziativa governativa: presentato dal
Presidente della Regione, Musumeci, su proposta
dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione
pubblica, Grasso, il 16 aprile 2020. Trasmesso alla
Commissione Affari istituzionali' (I) il 17 aprile
2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 138 del 20
aprile 2020, n. 139 del 21 aprile 2020 e n. 140 del 28
aprile 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 140 del 28 aprile
2020.

Relatore: on. Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 186 del 6
maggio 2020, 189 del 13 maggio 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 189 del 13
maggio 2020.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.