(XVII Legislatura)
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali
e degli enti di area vasta per l'anno 2020
 
la seguente legge:  
Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020
1. Allo scopo di contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19, il turno elettorale amministrativo ordinario 2020, già fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 89 del 12 marzo 2020, per il giorno di domenica 14 giugno 2020 con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 28 giugno 2020, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020, è rinviato al secondo semestre del 2020 e si svolgerà in una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020. Il mandato dei sindaci e dei consiglieri dei suddetti comuni è conseguentemente prorogato fino alla proclamazione dei sindaci e dei consiglieri comunali neoeletti.
2. Ai fini dell'emanazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si deve tenere conto delle eventuali nuove situazioni giuridiche maturate, con la conseguente eventuale variazione dell'elenco provvisorio dei comuni interessati al rinnovo degli organi elettivi allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 6 febbraio 2020.
Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta
1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020 sono sostituite dalle parole entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020 ;
b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020 sono sostituite dalle parole entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020 ;
c) all'articolo 51 le parole e comunque non oltre il 15 novembre 2020 sono sostituite dalle parole e comunque non oltre il 31 gennaio 2021 .
2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.
3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a).
Disposizioni in materia di procedimento elettorale
per il turno elettorale amministrativo 2020
1. In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data delle votazioni;
b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione;
c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.