Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Cultura della pace in Sicilia

Iter

Attuale
28 giu 2019 Concluso

Storico
15 mar 2019 Assegnato per esame Commissione PRIMA
20 mar 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 106 AULA
03 apr 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 86 0100 Commissione PRIMA
10 apr 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0100 Commissione PRIMA
14 mag 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 92 0100 Commissione PRIMA
14 mag 2019 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 92 0100 Commissione PRIMA
11 giu 2019 Esaminato in Aula Seduta n. 120 AULA
12 giu 2019 Esaminato in Aula Seduta n. 121 AULA
12 giu 2019 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 121 AULA
19 giu 2019 Inviato Presidenza della Regione
20 giu 2019 Lr 20 giugno alr 2019 nlr 11 Titolo : Cultura della pace in Sicilia
28 giu 2019 Pubblicazione Gurs n. 30o del 28 giugno 2019

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                                       DISEGNO DI LEGGE N. 514


                   LEGGE APPROVATA IL 12 GIUGNO 2019


                     Cultura della pace in Sicilia


                                Art. 1.
                          Oggetto e finalità

         1.   La   Regione,   in  coerenza  con   i   principi
     costituzionali  che  sanciscono il ripudio  della  guerra
     come    mezzo    di   risoluzione   delle    controversie
     internazionali,   il  ripudio  di  qualsiasi   forma   di
     razzismo, la promozione dei diritti umani, delle  libertà
     democratiche   e   della   cooperazione   internazionale,
     riconosce  nella  pace  un  diritto  fondamentale   degli
     uomini e dei popoli.

         2.  Allo scopo di rendere concreta l'aspirazione  dei
     cittadini  siciliani a fare della Sicilia  una  terra  di
     pace, la presente legge promuove la cultura della pace  e
     della  non  violenza  e  la lotta  al  razzismo  mediante
     iniziative  culturali  e di ricerca,  di  educazione,  di
     cooperazione e di informazione.

         3.  Per  il conseguimento dei suddetti obiettivi,  la
     Regione   realizza   interventi   diretti   e   favorisce
     interventi   di   enti   locali   nonché   di   organismi
     associativi,    istituzioni    culturali,    gruppi    di
     volontariato  e  di cooperazione internazionale  presenti
     sul territorio regionale.

                                Art. 2.
          Giornate per la pace, la lotta al razzismo, la non
                      violenza ed i diritti umani

         1.  Il  2 ottobre, proclamata Giornata internazionale
     della  non violenza dall'Assemblea Generale delle Nazioni
     Unite con Risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007,  è
     individuata  come  giornata per  la  pace,  la  lotta  al
     razzismo,  la  non  violenza ed  i  diritti  umani  nella
     Regione.

         2.   La   Regione  riconosce,  altresì,  la  Giornata
     internazionale della pace che si svolge il  21  settembre
     e  la  Giornata internazionale dei diritti umani  che  si
     svolge il 10 dicembre.

         3.  Annualmente,  con  decreto del  Presidente  della
     Regione  da  pubblicare  nella Gazzetta  Ufficiale  della
     Regione, sono indicate le iniziative da realizzare  e  da
     promuovere per le celebrazioni relative al 2 ottobre.  Il
     programma  delle iniziative è formulato anche sulla  base
     delle  proposte avanzate dal Comitato permanente  di  cui
     all'articolo  5  e,  comunque, previo  parere  favorevole
     dello stesso.

                                Art. 3.
           Premio per la pace, la lotta al razzismo, la non
                      violenza ed i diritti umani
         1.  E'  istituito il premio per la pace, la lotta  al
     razzismo,   la  nonviolenza  ed  i  diritti   umani,   da
     assegnare  a  persone,  enti,  organismi  associativi   e
     cooperative,  comitati  e organizzazioni,  che  si  siano
     particolarmente    distinti   nella   realizzazione    di
     iniziative sui temi di cui alla presente legge.

         2.  Il  premio  denominato  Sicilia per  la  Pace'  è
     conferito  annualmente  dal  Presidente  della   Regione,
     anche   su  proposta  del  Comitato  permanente  di   cui
     all'articolo  5  e,  comunque, previo  parere  favorevole
     dello stesso. Il premio è consegnato il 2 ottobre.

                                Art. 4.
                          Registro regionale

         1.  Presso la Presidenza della Regione è istituito il
     registro  regionale degli enti e delle  associazioni  che
     operano  in favore della pace, della lotta al razzismo  e
     della  solidarietà con i Paesi in via  di  sviluppo,  dei
     diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

         2.  Ai  fini dell'iscrizione nel registro di  cui  al
     comma  1  gli enti e le associazioni che ne fanno domanda
     devono possedere i seguenti requisiti:

         a) operare senza fini di lucro;

         b) avere un ordinamento interno a base democratica;

         c) operare in ambito regionale da più di un anno;

         d)  prevedere  nel  proprio statuto,  fra  gli  scopi
     sociali,  in  modo esclusivo o prevalente le finalità  di
     cui al comma 1.

         3.  La  formazione  del registro ed  ogni  successiva
     modificazione  è  disposta  con  decreto  del  Presidente
     della Regione da pubblicare sul sito web della Regione.

                                Art. 5.
         Istituzione del Comitato permanente per la pace e la
                           lotta al razzismo

         1.  E' istituito il Comitato regionale permanente per
     la pace e la lotta al razzismo.

         2. Il Comitato è composto:

         a)   dal  Presidente  della  Regione,  o  da  un  suo
     delegato, che lo presiede;

         b)   da   tre   membri   designati   dal   Presidente
     dell'Assemblea  regionale siciliana  scelti  tra  i  suoi
     componenti.  Tali  componenti  decadono  qualora  cessino
     dalle funzioni di deputato regionale;

         c)  da sei rappresentanti delle associazioni comprese
     nel   registro   di  cui  all'articolo  4,   scelti   dal
     Presidente dell'Assemblea regionale siciliana fra  quelli
     indicati  dalle  associazioni stesse. In  sede  di  prima
     applicazione   della  presente  legge,  provvedono   alla
     designazione  le  associazioni  che  risultano   iscritte
     entro  il  terzo  mese dalla emanazione  del  decreto  di
     formazione del Registro.

         3.  I  componenti del Comitato permanente per la pace
     e  la  lotta  al razzismo sono nominati con  decreto  del
     Presidente della Regione.

         4.  Il  Comitato dura in carica cinque anni ed è,  in
     ogni  caso,  integralmente rinnovato ad  ogni  inizio  di
     legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

         5.   Il   Comitato  adotta,  come  primo   atto,   un
     regolamento   interno   per   disciplinare   il   proprio
     funzionamento. Per la validità delle sedute è  necessaria
     la   presenza  della  maggioranza  dei  componenti  e  le
     deliberazioni  sono  valide  se  assunte  con   il   voto
     favorevole della maggioranza degli intervenuti.

         6.  A quanto necessario per il buon funzionamento del
     Comitato,  ivi compresa la sala delle riunioni,  provvede
     la  Presidenza della Regione senza nuovi o maggiori oneri
     per la finanza pubblica.

                                Art. 6.
        Funzioni del Comitato permanente per la pace e la lotta
                              al razzismo

         1.  Il Comitato permanente per la pace e la lotta  al
     razzismo concorre:

         a)   alla  formulazione  del  programma  annuale   di
     interventi, di cui all'articolo 8;

         b)   alla  predisposizione  del  piano  triennale  ed
     eventualmente delle relative linee annuali di  intervento
     per    la   realizzazione   delle   iniziative   di   cui
     all'articolo 7;

         c)  alla  formulazione  delle proposte  di  cui  agli
     articoli 2 e 3.

         2.  Il  Comitato  collabora con gli organismi,  altri
     comitati e commissioni regionali sui temi riguardanti  la
     pace  e  la  lotta  al razzismo, la  non  violenza  ed  i
     diritti umani.

         3.  Il  Comitato  esprime parere  obbligatorio  sulle
     iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 7.

         4.  Il  Comitato esprime parere ogni  qual  volta  ne
     venga  richiesto  e svolge funzioni di alta  sorveglianza
     sulle attività di cui all'articolo 9.

                                Art. 7.
                              Iniziative

         1.   Per  la  conoscenza,  l'approfondimento   e   la
     diffusione delle tematiche oggetto della presente  legge,
     la Regione interviene:

         a)   per   favorire  la  realizzazione  di  incontri,
     manifestazioni,  convegni  e  seminari  di  informazione,
     formazione  e  studio,  anche con  la  partecipazione  di
     studiosi    ed   esperti   di   livello   nazionale    ed
     internazionale,  anche  promossi  da  enti,   istituzioni
     culturali,   organismi  associativi  e   cooperativi   ed
     organizzazioni  non governative legalmente  riconosciute,
     che  svolgano  attività di educazione alla  pace  e  alla
     lotta al razzismo e ai diritti umani;

         b)  per  la promozione di attività di indagine  e  di
     ricerca in tema di:

         1)  pace,  lotta  al razzismo, non violenza,  diritti
     fondamentali delle persone e dei popoli;

         2)   nuovi  rapporti  tra  organizzazione  economico-
     produttiva,    ricerca   scientifica    ed    innovazione
     tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica  di
     pace;

           3)  esperienze, ragioni e prospettive storiche  del
     principio della nonviolenza;

           4) pedagogia e didattica dirette alla produzione di
     programmi  scolastici  per la pace  e  per  la  lotta  al
     razzismo;

         5)  Peace  Research, diritti umani,  risoluzione  non
     armata     dei     conflitti,    sviluppo    sostenibile,
     particolarmente    per   ricerche    riferite    all'area
     mediterranea  ed  al ruolo della Sicilia  in  tale  area,
     anche  attraverso  la concessione di premi  per  tesi  di
     laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca,  di
     master, presso Università presenti nella Regione;

         c)   per  agevolare programmi di soggiorni in Sicilia
     di  studenti di ogni ordine e grado, singoli o in gruppo,
     al  fine  di  consentire una migliore comprensione  delle
     rispettive  culture,  a  condizioni  di  reciprocità  con
     iniziative   analoghe  realizzate   da   governi   o   da
     organizzazioni di altri paesi, in particolare  di  quelli
     dell'area mediterranea;

         d)  per  attivare  la  formazione  dei  volontari  in
     servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n.  64  e
     successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  particolare
     sulle tematiche di cui alla presente legge.

                                Art. 8.
                      Programma degli interventi

         1.  Sulla  base del piano triennale delle  iniziative
     approvato dal Comitato permanente per la pace e la  lotta
     al  razzismo  di  cui all'articolo 5  e  delle  eventuali
     linee   guida   annuali  redatte  dallo   stesso,   viene
     annualmente  predisposto  il programma  degli  interventi
     relativo alle iniziative di cui all'articolo 7.

         2.  Il  programma contiene le iniziative direttamente
     promosse   dall'Amministrazione   regionale   e    quelle
     proposte   da   enti  pubblici  ed  enti   privati   come
     individuati   dalla   presente   legge.   Il   programma,
     articolato per le diverse aree di intervento, dopo  avere
     acquisito  il  parere favorevole del Comitato  permanente
     per  la  pace  e la lotta al razzismo ed il parere  delle
     commissioni    legislative    dell'Assemblea    regionale
     siciliana  competenti, da esprimersi entro 15 giorni  dal
     ricevimento  del programma, è approvato con  decreto  del
     Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della
     Giunta regionale.

                                Art. 9.
            Documentazione relativa a cooperazione, disarmo
                   mediterraneo e lotta al razzismo

         1.  L'Assemblea  regionale siciliana,  nello  spirito
     del  Processo di Barcellona che ha portato nel 2008  alla
     nascita dell'Unione per il Mediterraneo, avvalendosi  del
     supporto del Comitato di cui all'articolo 5, promuove  la
     raccolta di documentazione relativa alle tematiche  della
     cooperazione  tra  le due sponde del  mare  interno,  con
     particolare   riferimento  al  disarmo  euromediterraneo,
     alla  lotta  al  razzismo ed alla  sperimentazione  delle
     Ambasciate di Pace e dei Corpi Civili di Pace.

                               Art. 10.
                  Clausola di invarianza finanziaria

         1.  All'attuazione  delle disposizioni  di  cui  alla
     presente  legge  si  provvede nell'ambito  delle  risorse
     umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili    a
     legislazione  vigente e senza nuovi oneri  a  carico  del
     bilancio della Regione.

                               Art. 11.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     Ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.




                                                 IL PRESIDENTE






















                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno   di  legge  n.  514:   Cultura  della  pace   in
     Sicilia'.   Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai
     deputati   Lupo,   Campo,  Fava,   Arancio,   Barbagallo,
     Catanzaro,    Cracolici,    De   Domenico,    Dipasquale,
     Gucciardi,  Lantieri,  Sammartino, Cappello,  Cancelleri,
     Ciancio,   De   Luca,   Di   Caro,   Di   Paola,    Foti,
     Mangiacavallo,    Marano,   Pagana,   Palmeri,    Pasqua,
     Schillaci,   Siragusa,   Sunseri,   Tancredi,   Trizzino,
     Zafarana,   Zito,  il  7  marzo  2019.   Trasmesso   alla
     Commissione  Affari istituzionali' (I) il 15 marzo 2019.

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute  n.  86  del  3
     aprile  2019,  n. 88 del 10 aprile 2019 e n.  92  del  14
     maggio 2019.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n.  92  del  14  maggio
     2019.

     Relatore: on. Giuseppe Lupo.

     Discusso  dall'Assemblea  nella  sedute  n.  120  dell'11
     giugno 2019 e n. 121 del 12 giugno 2019.

     Approvato  dall'Assemblea nella  seduta  n.  121  del  12
     giugno 2019.