(XVII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 11 del 20 06 2019

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Cultura della pace in Sicilia

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 28 06 2019 n. 30)

 

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il ripudio di qualsiasi forma di razzismo, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

2. Allo scopo di rendere concreta l'aspirazione dei cittadini siciliani a fare della Sicilia una terra di pace, la presente legge promuove la cultura della pace e della non violenza e la lotta al razzismo mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

3. Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la Regione realizza interventi diretti e favorisce interventi di enti locali nonché di organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti sul territorio regionale.

 

 

Art. 2.

Giornate per la pace, la lotta al razzismo, la non

violenza ed i diritti umani

1. Il 2 ottobre, proclamata Giornata internazionale della non violenza dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007, è individuata come giornata per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani nella Regione.

2. La Regione riconosce, altresì, la Giornata internazionale della pace che si svolge il 21 settembre e la Giornata internazionale dei diritti umani che si svolge il 10 dicembre.

3. Annualmente, con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, sono indicate le iniziative da realizzare e da promuovere per le celebrazioni relative al 2 ottobre. Il programma delle iniziative è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dal Comitato permanente di cui all'articolo 5 e, comunque, previo parere favorevole dello stesso.

 

 

Art. 3.

Premio per la pace, la lotta al razzismo, la non violenza

ed i diritti umani

1. E' istituito il premio per la pace, la lotta al razzismo, la nonviolenza ed i diritti umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano particolarmente distinti nella realizzazione di iniziative sui temi di cui alla presente legge.

2. Il premio denominato 'Sicilia per la Pace' è conferito annualmente dal Presidente della Regione, anche su proposta del Comitato permanente di cui all'articolo 5 e, comunque, previo parere favorevole dello stesso. Il premio è consegnato il 2 ottobre.

 

 

Art. 4.

Registro regionale

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni che ne fanno domanda devono possedere i seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) avere un ordinamento interno a base democratica;

c) operare in ambito regionale da più di un anno;

d) prevedere nel proprio statuto, fra gli scopi sociali, in modo esclusivo o prevalente le finalità di cui al comma 1.

3. La formazione del registro ed ogni successiva modificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicare sul sito web della Regione.

 

 

Art. 5.

Istituzione del Comitato permanente per la pace e la lotta

al razzismo

1. E' istituito il Comitato regionale permanente per la pace e la lotta al razzismo.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da tre membri designati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana scelti tra i suoi componenti. Tali componenti decadono qualora cessino dalle funzioni di deputato regionale;

c) da sei rappresentanti delle associazioni comprese nel registro di cui all'articolo 4, scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana fra quelli indicati dalle associazioni stesse. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alla designazione le associazioni che risultano iscritte entro il terzo mese dalla emanazione del decreto di formazione del Registro.

3. I componenti del Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

4. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è, in ogni caso, integralmente rinnovato ad ogni inizio di legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Il Comitato adotta, come primo atto, un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. A quanto necessario per il buon funzionamento del Comitato, ivi compresa la sala delle riunioni, provvede la Presidenza della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 6.

Funzioni del Comitato permanente per la pace e la lotta al

razzismo

1. Il Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo concorre:

a) alla formulazione del programma annuale di interventi, di cui all'articolo 8;

b) alla predisposizione del piano triennale ed eventualmente delle relative linee annuali di intervento per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7;

c) alla formulazione delle proposte di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il Comitato collabora con gli organismi, altri comitati e commissioni regionali sui temi riguardanti la pace e la lotta al razzismo, la non violenza ed i diritti umani.

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sulle iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 7.

4. Il Comitato esprime parere ogni qual volta ne venga richiesto e svolge funzioni di alta sorveglianza sulle attività di cui all'articolo 9.

 

 

Art. 7.

Iniziative

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la diffusione delle tematiche oggetto della presente legge, la Regione interviene:

a) per favorire la realizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio, anche con la partecipazione di studiosi ed esperti di livello nazionale ed internazionale, anche promossi da enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative legalmente riconosciute, che svolgano attività di educazione alla pace e alla lotta al razzismo e ai diritti umani;

b) per la promozione di attività di indagine e di ricerca in tema di:

1) pace, lotta al razzismo, non violenza, diritti fondamentali delle persone e dei popoli;

2) nuovi rapporti tra organizzazione economico-produttiva, ricerca scientifica ed innovazione tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica di pace;

3) esperienze, ragioni e prospettive storiche del principio della nonviolenza;

4) pedagogia e didattica dirette alla produzione di programmi scolastici per la pace e per la lotta al razzismo;

5) Peace Research, diritti umani, risoluzione non armata dei conflitti, sviluppo sostenibile, particolarmente per ricerche riferite all'area mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale area, anche attraverso la concessione di premi per tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, presso Università presenti nella Regione;

c) per agevolare programmi di soggiorni in Sicilia di studenti di ogni ordine e grado, singoli o in gruppo, al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture, a condizioni di reciprocità con iniziative analoghe realizzate da governi o da organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli dell'area mediterranea;

d) per attivare la formazione dei volontari in servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare sulle tematiche di cui alla presente legge.

 

 

Art. 8.

Programma degli interventi

1. Sulla base del piano triennale delle iniziative approvato dal Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo di cui all'articolo 5 e delle eventuali linee guida annuali redatte dallo stesso, viene annualmente predisposto il programma degli interventi relativo alle iniziative di cui all'articolo 7.

2. Il programma contiene le iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione regionale e quelle proposte da enti pubblici ed enti privati come individuati dalla presente legge. Il programma, articolato per le diverse aree di intervento, dopo avere acquisito il parere favorevole del Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo ed il parere delle commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti, da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento del programma, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

 

Art. 9.

Documentazione relativa a cooperazione, disarmo

mediterraneo e lotta al razzismo

1. L'Assemblea regionale siciliana, nello spirito del Processo di Barcellona che ha portato nel 2008 alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo, avvalendosi del supporto del Comitato di cui all'articolo 5, promuove la raccolta di documentazione relativa alle tematiche della cooperazione tra le due sponde del mare interno, con particolare riferimento al disarmo euromediterraneo, alla lotta al razzismo ed alla sperimentazione delle Ambasciate di Pace e dei Corpi Civili di Pace.

 

 

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

 

 

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.