Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE N. 514


LEGGE APPROVATA IL 12 GIUGNO 2019


Cultura della pace in Sicilia


Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi
costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra
come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali, il ripudio di qualsiasi forma di
razzismo, la promozione dei diritti umani, delle libertà
democratiche e della cooperazione internazionale,
riconosce nella pace un diritto fondamentale degli
uomini e dei popoli.

2. Allo scopo di rendere concreta l'aspirazione dei
cittadini siciliani a fare della Sicilia una terra di
pace, la presente legge promuove la cultura della pace e
della non violenza e la lotta al razzismo mediante
iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di
cooperazione e di informazione.

3. Per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la
Regione realizza interventi diretti e favorisce
interventi di enti locali nonché di organismi
associativi, istituzioni culturali, gruppi di
volontariato e di cooperazione internazionale presenti
sul territorio regionale.

Art. 2.
Giornate per la pace, la lotta al razzismo, la non
violenza ed i diritti umani

1. Il 2 ottobre, proclamata Giornata internazionale
della non violenza dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite con Risoluzione A/RES/61/271 del 15 giugno 2007, è
individuata come giornata per la pace, la lotta al
razzismo, la non violenza ed i diritti umani nella
Regione.

2. La Regione riconosce, altresì, la Giornata
internazionale della pace che si svolge il 21 settembre
e la Giornata internazionale dei diritti umani che si
svolge il 10 dicembre.

3. Annualmente, con decreto del Presidente della
Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione, sono indicate le iniziative da realizzare e da
promuovere per le celebrazioni relative al 2 ottobre. Il
programma delle iniziative è formulato anche sulla base
delle proposte avanzate dal Comitato permanente di cui
all'articolo 5 e, comunque, previo parere favorevole
dello stesso.

Art. 3.
Premio per la pace, la lotta al razzismo, la non
violenza ed i diritti umani
1. E' istituito il premio per la pace, la lotta al
razzismo, la nonviolenza ed i diritti umani, da
assegnare a persone, enti, organismi associativi e
cooperative, comitati e organizzazioni, che si siano
particolarmente distinti nella realizzazione di
iniziative sui temi di cui alla presente legge.

2. Il premio denominato Sicilia per la Pace' è
conferito annualmente dal Presidente della Regione,
anche su proposta del Comitato permanente di cui
all'articolo 5 e, comunque, previo parere favorevole
dello stesso. Il premio è consegnato il 2 ottobre.

Art. 4.
Registro regionale

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito il
registro regionale degli enti e delle associazioni che
operano in favore della pace, della lotta al razzismo e
della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei
diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al
comma 1 gli enti e le associazioni che ne fanno domanda
devono possedere i seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) avere un ordinamento interno a base democratica;

c) operare in ambito regionale da più di un anno;

d) prevedere nel proprio statuto, fra gli scopi
sociali, in modo esclusivo o prevalente le finalità di
cui al comma 1.

3. La formazione del registro ed ogni successiva
modificazione è disposta con decreto del Presidente
della Regione da pubblicare sul sito web della Regione.

Art. 5.
Istituzione del Comitato permanente per la pace e la
lotta al razzismo

1. E' istituito il Comitato regionale permanente per
la pace e la lotta al razzismo.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Presidente della Regione, o da un suo
delegato, che lo presiede;

b) da tre membri designati dal Presidente
dell'Assemblea regionale siciliana scelti tra i suoi
componenti. Tali componenti decadono qualora cessino
dalle funzioni di deputato regionale;

c) da sei rappresentanti delle associazioni comprese
nel registro di cui all'articolo 4, scelti dal
Presidente dell'Assemblea regionale siciliana fra quelli
indicati dalle associazioni stesse. In sede di prima
applicazione della presente legge, provvedono alla
designazione le associazioni che risultano iscritte
entro il terzo mese dalla emanazione del decreto di
formazione del Registro.

3. I componenti del Comitato permanente per la pace
e la lotta al razzismo sono nominati con decreto del
Presidente della Regione.

4. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è, in
ogni caso, integralmente rinnovato ad ogni inizio di
legislatura dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Il Comitato adotta, come primo atto, un
regolamento interno per disciplinare il proprio
funzionamento. Per la validità delle sedute è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti e le
deliberazioni sono valide se assunte con il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.

6. A quanto necessario per il buon funzionamento del
Comitato, ivi compresa la sala delle riunioni, provvede
la Presidenza della Regione senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 6.
Funzioni del Comitato permanente per la pace e la lotta
al razzismo

1. Il Comitato permanente per la pace e la lotta al
razzismo concorre:

a) alla formulazione del programma annuale di
interventi, di cui all'articolo 8;

b) alla predisposizione del piano triennale ed
eventualmente delle relative linee annuali di intervento
per la realizzazione delle iniziative di cui
all'articolo 7;

c) alla formulazione delle proposte di cui agli
articoli 2 e 3.

2. Il Comitato collabora con gli organismi, altri
comitati e commissioni regionali sui temi riguardanti la
pace e la lotta al razzismo, la non violenza ed i
diritti umani.

3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sulle
iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 7.

4. Il Comitato esprime parere ogni qual volta ne
venga richiesto e svolge funzioni di alta sorveglianza
sulle attività di cui all'articolo 9.

Art. 7.
Iniziative

1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la
diffusione delle tematiche oggetto della presente legge,
la Regione interviene:

a) per favorire la realizzazione di incontri,
manifestazioni, convegni e seminari di informazione,
formazione e studio, anche con la partecipazione di
studiosi ed esperti di livello nazionale ed
internazionale, anche promossi da enti, istituzioni
culturali, organismi associativi e cooperativi ed
organizzazioni non governative legalmente riconosciute,
che svolgano attività di educazione alla pace e alla
lotta al razzismo e ai diritti umani;

b) per la promozione di attività di indagine e di
ricerca in tema di:

1) pace, lotta al razzismo, non violenza, diritti
fondamentali delle persone e dei popoli;

2) nuovi rapporti tra organizzazione economico-
produttiva, ricerca scientifica ed innovazione
tecnologica nel quadro dello sviluppo di una politica di
pace;

3) esperienze, ragioni e prospettive storiche del
principio della nonviolenza;

4) pedagogia e didattica dirette alla produzione di
programmi scolastici per la pace e per la lotta al
razzismo;

5) Peace Research, diritti umani, risoluzione non
armata dei conflitti, sviluppo sostenibile,
particolarmente per ricerche riferite all'area
mediterranea ed al ruolo della Sicilia in tale area,
anche attraverso la concessione di premi per tesi di
laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di
master, presso Università presenti nella Regione;

c) per agevolare programmi di soggiorni in Sicilia
di studenti di ogni ordine e grado, singoli o in gruppo,
al fine di consentire una migliore comprensione delle
rispettive culture, a condizioni di reciprocità con
iniziative analoghe realizzate da governi o da
organizzazioni di altri paesi, in particolare di quelli
dell'area mediterranea;

d) per attivare la formazione dei volontari in
servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e
successive modifiche ed integrazioni, in particolare
sulle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 8.
Programma degli interventi

1. Sulla base del piano triennale delle iniziative
approvato dal Comitato permanente per la pace e la lotta
al razzismo di cui all'articolo 5 e delle eventuali
linee guida annuali redatte dallo stesso, viene
annualmente predisposto il programma degli interventi
relativo alle iniziative di cui all'articolo 7.

2. Il programma contiene le iniziative direttamente
promosse dall'Amministrazione regionale e quelle
proposte da enti pubblici ed enti privati come
individuati dalla presente legge. Il programma,
articolato per le diverse aree di intervento, dopo avere
acquisito il parere favorevole del Comitato permanente
per la pace e la lotta al razzismo ed il parere delle
commissioni legislative dell'Assemblea regionale
siciliana competenti, da esprimersi entro 15 giorni dal
ricevimento del programma, è approvato con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale.

Art. 9.
Documentazione relativa a cooperazione, disarmo
mediterraneo e lotta al razzismo

1. L'Assemblea regionale siciliana, nello spirito
del Processo di Barcellona che ha portato nel 2008 alla
nascita dell'Unione per il Mediterraneo, avvalendosi del
supporto del Comitato di cui all'articolo 5, promuove la
raccolta di documentazione relativa alle tematiche della
cooperazione tra le due sponde del mare interno, con
particolare riferimento al disarmo euromediterraneo,
alla lotta al razzismo ed alla sperimentazione delle
Ambasciate di Pace e dei Corpi Civili di Pace.

Art. 10.
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del
bilancio della Regione.

Art. 11.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.




IL PRESIDENTE






















LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 514: Cultura della pace in
Sicilia'. Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Lupo, Campo, Fava, Arancio, Barbagallo,
Catanzaro, Cracolici, De Domenico, Dipasquale,
Gucciardi, Lantieri, Sammartino, Cappello, Cancelleri,
Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti,
Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua,
Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino,
Zafarana, Zito, il 7 marzo 2019. Trasmesso alla
Commissione Affari istituzionali' (I) il 15 marzo 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 86 del 3
aprile 2019, n. 88 del 10 aprile 2019 e n. 92 del 14
maggio 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 92 del 14 maggio
2019.

Relatore: on. Giuseppe Lupo.

Discusso dall'Assemblea nella sedute n. 120 dell'11
giugno 2019 e n. 121 del 12 giugno 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 121 del 12
giugno 2019.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.