Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

la legge 205/2017, all'articolo 1, c. 594 - 601 e il
DLgs 65/2017 introducono nella normativa nazionale la
professione normata di educatore professionale socio-
pedagogico, quella di pedagogista e quella di educatore
del servizi educativi per 1'infanzia.?
1. Titolo di accesso alla qualifica di Educatore
professionale socio-pedagogico e la laurea in Scienze
dell'Educazione L19;
2. Titolo di accesso alla qualifica professionale di
Pedagogista sono le lauree magistrali nelle classi di
laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei
servizi educativi) LM-57 (Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua, LM-85 (Scienze
pedagogiche) e LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-
learning e della media education ed equipollenti. La
normativa citata, nel delineare i requisiti di accesso
alle professioni di educatore professionale socio-
pedagogico e pedagogista,. afferma che questi operano in
ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a
qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e
informale .
Tale norma, inoltre, specifica, in relazione
all'educatore professionale socio-pedagogico:
- contesto in cui opera: servizi e presidi socio-
educativi, socio assistenziali e sociosanitari
limitatamente agli aspetti educativi ;
- l'utenza: persone di ogni eta;
- gli ambiti: educativo e formative, scolastico, socio
assistenziale, limitatamente agli aspetti socio educativi ,
culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio,
dell'integrazione e della cooperazione internazionale, net
servizi e nei presidi sociosanitari e della salute,
limitatamente agli aspetti educativi .3. Titoli di accesso
al profilo di educatore per i servizi educativi per
1'infanzia sono (D.Lgs 65/2018, art. 4, c.1, lett e) la
laurea in Scienze dell'Educazione L19 a indirizzo specifico
o la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria, integrata da un corso di
specializzazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari. La medesima norma precisa che continuano ad
avere validità per 1'accesso ai posti di educatore dei
servizi per 1'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle
specifiche normative regionali ove non corrispondenti a
quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la
data di entrata in vigore del presente decreto .
La qualifica professionale di educatore per i
servizi educativi all'infanzia e introdotta dal D.Lgs
65/2017 (Istituzione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107) che all'articolo 2
definisce i servizi educativi per 1'infanzia ,
articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera,
spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi
educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e
gestiti, non e prevista nessun'altra figura e/o funzione
di natura educativa in supporto alle figure degli
educatori.
L'approvazione della Legge 205/2017 art. 1 c. 594-
601 e il D.Lgs 65/2017 normano l'identità delle
Professioni Educative ed attribuiscono le funzioni
educative esclusivamente ai professionisti con titolo di
Laurea in Scienze dell'Educazione come di seguito
specificato:
- la qualifica di educatore professionale socio-
pedagogico e attribuita con laurea L19 e ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65;
- la qualifica di pedagogista e attribuita a seguito
del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle
classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e
gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione
continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e
metodologie dell'e-learning e della media education.
Considerato che:
Per operare come operatori nei servizi di nido,
micronido e sezione primavera e necessaria la qualifica
di educatore per i servizi educativi per 1'infanzia, che
si ottiene ad esito della laurea in Scienze
dell'Educazione con indirizzo infanzia;
Per operare come educatore in tutti gli altri
settori (residenze per anziani, servizi per disabili,
case famiglia per minori, servizi educativi per persone
in condizione di dipendenza, eec) e necessaria la
qualifica professionale di educatore professionale socio-
pedagogico, che si ottiene ad esito della laurea in
Scienze dell'Educazione.
Ritenuto che:
l'introduzione di tali qualifiche determina un
riassetto delle professioni educative nei servizi
socioeducativi, sociosanitari e sanitari che -
trattandosi la materia professioni di tipo concorrente -
devono essere recepite nella normativa regionale.
Ad oggi, nel repertorio regionale delle
qualificazioni regionali sono ancora, a distanza di tre
anni dall'approvazione della legge 205/2017, presenti un
gran numero di qualifiche che appaiono illegittimamente
in piena sovrapposizione con Ie professioni normate di
educatore professionale sociopedagogico, di pedagogista
e di educatore per i servizi educativi dell'infanzia.
Allo stesso modo, il Catalogo dei servizi residenziali,
semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 prevede al
suo interno figure professionali con Ie attività tipiche
di educatore professionale sociopedagogico sia tra Ie
figure definite di primo che di secondo livello laddove
la norma nazionale prevede Ie sole qualifiche con
laurea.
Accade pertanto che la presenza nell'atlante di
qualifiche professionali di ambito educativo che si
sovrappongono alia qualifica di educatore professionale
sociopedagogico diventi un freno al naturale processo di
transizione dei professionisti di area educativa verso
la sanatoria prevista nella legge 205/2017, al comma
597.
E ancora peggiore 1'effetto sui servizi educativi
per la prima infanzia, per i quali tutte le qualifiche
regionali di operatore (come ad esempio 1'Opi) emesse
dopo il 31.05.2017 non rispondono ai requisiti per
essere sanati.
Occorre dunque, con il presente disegno di legge,
avviare un percorso di adeguamento della normativa
regionale tale da: recepire le professioni di educatore
professionale sociopedagogico e di educatore per il
servizio all'infanzia; modificare i requisiti
professionali dei servizi presenti nel catalogo
regionale dei servizi sociali prevedendo nell'ambito dei
requisiti professionali la qualifica professionale di
educatore professionale sociopedagogico come riferimento
delle attività e del profili a carattere eminentemente
educative.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
Principi

1. La Regione Siciliana riconosce che il sistema
scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo
sviluppo complessivo del proprio territorio e che si
rendono necessari interventi per incentivarne e
migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per
ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne
più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1,
la Regione promuove e sostiene azioni volte a rendere
effettivo il diritto all'educazione, allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita, sancito dalla
Costituzione, definito dalle leggi dello Stato e nel
rispetto delle competenze degli enti locali e del
principio di sussidiarietà.

Art.2
Finalità

1. La Regione istituisce l'Unità di Pedagogia
Scolastica, di seguito denominata UPS.

2. L'UPS è una struttura di supporto che opera al
servizio della scuola, del personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), degli alunni
e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie,
costituita da pedagogisti ed educatori professionali
socio-pedagogici ai sensi dell'Art. 1, commi 594-601
della Legge 205/2017, i quali operano in ambito
educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a
qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita .

3. L'UPS attua analisi del contesto educativo,
raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di
intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di
affrontare la crescente complessità delle relazioni
educative, prevenire ed intervenire in situazioni di
povertà educativa, prevenire le forme di difficoltà
scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare
riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo,
il cyberbullismo, nonché di favorire il pieno sviluppo
delle potenzialità degli studenti attraverso il sostegno
e la valorizzazione delle capacità educative dei
genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità
scolastica.

4. Le figure del pedagogista e dell'educatore
professionale socio-pedagogico che compongono l'UPS
operano per lo sviluppo armonico degli alunni e delle
alunne e per la valorizzazione della professionalità di
quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto di
promozione del benessere educativo delle persone
coinvolte contribuendo alla crescita complessiva della
qualità dell'educazione e dell'istruzione, degli
apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

Art. 3
Obiettivi

1. L'UPS tutela i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza valorizzando la naturale esperienza
scolasti nel pieno rispetto dei bisogni educativi di
ognuno, dell'identità personale, culturale e sociale, in
particolare:

a) interviene nelle situazioni di difficoltà e
facilita la relazione creando un clima relazionale
positivo tra scuola, famiglia e servizi territoriali
(ASL, servizi sociali, terzo settore) attuando processi
di collaborazione sinergica e favorendo il
consolidamento del patto di corresponsabilità educativa;

b) promuove negli alunni e nelle alunne la
motivazione allo studio e la fiducia in se stessi
accrescendo la consapevolezza dei propri processi di
apprendimento;

c) favorisce i processi di apprendimento e la
creazione di contesti inclusivi, facilitando i docenti
nel percorso di inclusione e di supporto didattico,
fornendo strategie educative e pedagogiche funzionali
all'apprendimento e al successo formativo degli alunni
nel rispetto dei bisogni educativi personali e speciali;

d) previene e contrasta il disagio, la povertà
educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e
l'abbandono scolastico, il bullismo e il cyberbullismo,
nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi
nazionali in materia;

e) promuove l'inclusione attraverso l'educazione al
rispetto delle differenze di genere, culturali,
politiche e religiose;

f) promuove l'attivazione di progetti e percorsi
laboratoriali finalizzati all'educazione alla
cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e
solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;

g) sostiene la genitorialità e valorizza le
competenze delle famiglie anche attraverso azioni di
sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare
riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà
educativa;

h) promuove azioni di supporto e consulenza
operativa ai docenti per la sperimentazione di
metodologie didattiche innovative, di gestione
relazionale della classe e dell'ambiente, di attività
educative inclusive, con particolare riferimento agli
alunni con bisogni educativi speciali;

i) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione
di progetti che forniscano efficaci risposte alle
problematiche del territorio, con particolare attenzione
alla aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto
attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi
scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche
innovative.

Art. 4
Destinatari, funzioni e attività previste

1. L'UPS assume come destinatari delle proprie
attività:

a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e
personale ATA;

b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

c) agenzie e strutture gestionali e amministrative,
periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione,
attive presso gli enti locali, operanti nel sistema
scolastico regionale o comunque attive nel campo della
progettazione, realizzazione e valutazione delle
iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

L'UPS esercita le proprie funzioni attraverso le
seguenti tipologie di attività, realizzate anche in
collegamento e collaborazione - fatte salve le
rispettive competenze e autonomie - con altri servizi
territoriali, con le università e le strutture e gli
uffici del sistema scolastico regionale:

a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni
pedagogico-educativi emergenti;

b) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e
strumenti di intervento (anche attraverso specifiche
forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di
interesse (didattica, organizzazione scolastica,
relazioni intra e interistituzionali);

c) progettazione e realizzazione di iniziative
formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e
agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di
emergenza educativa nelle scuole;

d) realizzazione di attività e interventi di
carattere educativo, formativo e pedagogico nelle
istituzioni scolastiche, in particolare:

- consulenza e sostegno educativo e pedagogico -
individuale e/o di gruppo, attraverso momenti di
dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che
coinvolgano docenti, genitori e alunni.

- formazione pedagogico-didattica ai docenti per la
realizzazione di un clima relazionale e d'apprendimento
positivo nel contesto classe e promozione
dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
- progettazione, formazione e monitoraggio per lo
sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite
l'utilizzo di nuove metodologie didattiche,
neuropedagogiche ed inclusive.

Art.5
Organizzazione

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento
dell'UPS insieme ai criteri e modalità di concessione
dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono
definite dalla Giunta regionale con regolamento da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.


Art.6
Clausola di invarianza

1. La presente legge non comporta variazioni in
aumento o in diminuzione a carico del bilancio
regionale.

Art. 7
Norma finale

1. La presente legge saraÌ pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.