Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica per la promozione del diritto all'educazione e allo studio

Iter

Attuale
09 feb 2021 Annunziato Seduta n. 250 AULA

Storico
03 feb 2021 Assegnato per esame Commissione QUINTA
03 feb 2021 Assegnato per parere Commissione SESTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
         Onorevoli colleghi,

         la  legge 205/2017, all'articolo 1, c. 594 - 601 e il
     DLgs  65/2017  introducono nella normativa  nazionale  la
     professione  normata  di educatore  professionale  socio-
     pedagogico,  quella di pedagogista e quella di  educatore
     del servizi educativi per 1'infanzia.?
         1.  Titolo  di  accesso alla qualifica  di  Educatore
     professionale  socio-pedagogico e la  laurea  in  Scienze
     dell'Educazione L19;
         2.  Titolo di accesso alla qualifica professionale di
     Pedagogista  sono le lauree magistrali  nelle  classi  di
     laurea  magistrale LM-50 (Programmazione e  gestione  dei
     servizi  educativi) LM-57 (Scienze dell'educazione  degli
     adulti   e  della  formazione  continua,  LM-85  (Scienze
     pedagogiche)  e  LM-93  (Teorie  e  metodologie   dell'e-
     learning  e  della  media education ed  equipollenti.  La
     normativa  citata, nel delineare i requisiti  di  accesso
     alle   professioni  di  educatore  professionale   socio-
     pedagogico e pedagogista,. afferma che questi operano  in
      ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto  a
     qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale  e
     informale .
         Tale   norma,   inoltre,  specifica,   in   relazione
     all'educatore professionale socio-pedagogico:
         -  contesto  in  cui opera: servizi e presidi  socio-
     educativi,    socio   assistenziali    e    sociosanitari
      limitatamente agli aspetti educativi ;
         - l'utenza: persone di ogni eta;
  -  gli  ambiti:  educativo  e formative,  scolastico,  socio
  assistenziale,  limitatamente agli aspetti socio educativi ,
  culturale,  giudiziario,  ambientale,  sportivo  e  motorio,
  dell'integrazione  e della cooperazione internazionale,  net
  servizi   e  nei  presidi  sociosanitari  e  della   salute,
   limitatamente agli aspetti educativi .3. Titoli di  accesso
  al   profilo  di  educatore  per  i  servizi  educativi  per
  1'infanzia  sono  (D.Lgs 65/2018, art. 4, c.1,  lett  e)  la
  laurea  in Scienze dell'Educazione L19 a indirizzo specifico
  o  la  laurea  quinquennale a ciclo unico in  Scienze  della
  formazione    primaria,   integrata   da   un    corso    di
  specializzazione   per  complessivi  60  crediti   formativi
  universitari.  La medesima norma precisa che  continuano  ad
  avere  validità  per  1'accesso ai posti  di  educatore  dei
  servizi per 1'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle
  specifiche  normative  regionali ove  non  corrispondenti  a
  quelli  di  cui al periodo precedente, conseguiti  entro  la
  data di entrata in vigore del presente decreto .
         La   qualifica  professionale  di  educatore  per   i
     servizi  educativi  all'infanzia e introdotta  dal  D.Lgs
     65/2017  (Istituzione del sistema integrato di educazione
     e  di  istruzione dalla nascita sino a sei anni, a  norma
     dell'articolo  1,  commi  180 e 181,  lettera  e),  della
     legge  13  luglio  2015,  n.  107)  che  all'articolo   2
     definisce    i   servizi   educativi   per   1'infanzia ,
     articolati  in:  nidi  e  micronidi,  sezioni  primavera,
     spazi  gioco,  centri  per bambini  e  famiglie,  servizi
     educativi in contesto domiciliare, comunque denominati  e
     gestiti,  non e prevista nessun'altra figura e/o funzione
     di   natura  educativa  in  supporto  alle  figure  degli
     educatori.
         L'approvazione della Legge 205/2017 art.  1  c.  594-
     601   e   il  D.Lgs  65/2017  normano  l'identità   delle
     Professioni   Educative  ed  attribuiscono  le   funzioni
     educative esclusivamente ai professionisti con titolo  di
     Laurea   in  Scienze  dell'Educazione  come  di   seguito
     specificato:
         -  la  qualifica  di  educatore professionale  socio-
     pedagogico  e attribuita con laurea L19 e ai sensi  delle
     disposizioni del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
     65;
         -  la qualifica di pedagogista e attribuita a seguito
     del  rilascio  di  un diploma di laurea abilitante  nelle
     classi  di  laurea  magistrale  LM-50  Programmazione   e
     gestione    dei   servizi   educativi,   LM-57    Scienze
     dell'educazione   degli   adulti   e   della   formazione
     continua,  LM-85  Scienze pedagogiche o  LM-93  Teorie  e
     metodologie dell'e-learning e della media education.
         Considerato che:
         Per  operare  come  operatori nei  servizi  di  nido,
     micronido  e sezione primavera e necessaria la  qualifica
     di  educatore per i servizi educativi per 1'infanzia, che
     si   ottiene   ad   esito   della   laurea   in   Scienze
     dell'Educazione con indirizzo infanzia;
         Per   operare  come  educatore  in  tutti  gli  altri
     settori  (residenze  per anziani, servizi  per  disabili,
     case  famiglia per minori, servizi educativi per  persone
     in   condizione  di  dipendenza,  eec)  e  necessaria  la
     qualifica professionale di educatore professionale socio-
     pedagogico,  che  si  ottiene ad esito  della  laurea  in
     Scienze dell'Educazione.
         Ritenuto che:
         l'introduzione  di  tali  qualifiche   determina   un
     riassetto   delle  professioni  educative   nei   servizi
     socioeducativi,   sociosanitari   e   sanitari   che    -
     trattandosi la materia professioni di tipo concorrente  -
     devono essere recepite nella normativa regionale.
         Ad    oggi,    nel    repertorio   regionale    delle
     qualificazioni regionali sono ancora, a distanza  di  tre
     anni dall'approvazione della legge 205/2017, presenti  un
     gran  numero  di qualifiche che appaiono illegittimamente
     in  piena  sovrapposizione con Ie professioni normate  di
     educatore  professionale sociopedagogico, di  pedagogista
     e  di  educatore  per i servizi educativi  dell'infanzia.
     Allo  stesso  modo, il Catalogo dei servizi residenziali,
     semiresidenziali, territoriali e domiciliari  di  cui  al
     Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007  prevede  al
     suo  interno figure professionali con Ie attività tipiche
     di  educatore professionale sociopedagogico  sia  tra  Ie
     figure  definite di primo che di secondo livello  laddove
     la   norma  nazionale  prevede  Ie  sole  qualifiche  con
     laurea.
         Accade  pertanto  che  la  presenza  nell'atlante  di
     qualifiche  professionali  di  ambito  educativo  che  si
     sovrappongono  alia qualifica di educatore  professionale
     sociopedagogico diventi un freno al naturale processo  di
     transizione  dei  professionisti di area educativa  verso
     la  sanatoria  prevista nella legge  205/2017,  al  comma
     597.
         E  ancora  peggiore  1'effetto sui servizi  educativi
     per  la  prima infanzia, per i quali tutte le  qualifiche
     regionali  di  operatore (come ad esempio  1'Opi)  emesse
     dopo  il  31.05.2017  non  rispondono  ai  requisiti  per
     essere sanati.
         Occorre  dunque,  con il presente disegno  di  legge,
     avviare   un  percorso  di  adeguamento  della  normativa
     regionale  tale da: recepire le professioni di  educatore
     professionale  sociopedagogico  e  di  educatore  per  il
     servizio    all'infanzia;    modificare    i    requisiti
     professionali   dei   servizi   presenti   nel   catalogo
     regionale dei servizi sociali prevedendo nell'ambito  dei
     requisiti  professionali  la qualifica  professionale  di
     educatore  professionale sociopedagogico come riferimento
     delle  attività  e del profili a carattere  eminentemente
     educative.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1
                               Principi

         1.  La  Regione  Siciliana riconosce che  il  sistema
     scolastico  e formativo è strumento fondamentale  per  lo
     sviluppo  complessivo del proprio  territorio  e  che  si
     rendono   necessari   interventi   per   incentivarne   e
     migliorarne   l'organizzazione   e   l'efficienza,    per
     ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per  renderne
     più  agevole  l'accesso a coloro che ne sono impediti  da
     ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

         2.  Per  realizzare gli obiettivi di cui al comma  1,
     la  Regione  promuove e sostiene azioni volte  a  rendere
     effettivo  il  diritto  all'educazione,  allo  studio   e
     all'apprendimento  per  tutta  la  vita,  sancito   dalla
     Costituzione,  definito dalle leggi  dello  Stato  e  nel
     rispetto  delle  competenze  degli  enti  locali  e   del
     principio di sussidiarietà.

                                 Art.2
                               Finalità

         1.   La   Regione  istituisce  l'Unità  di  Pedagogia
     Scolastica, di seguito denominata UPS.

         2.  L'UPS  è una struttura di supporto che  opera  al
     servizio   della   scuola,  del   personale   docente   e
     amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), degli  alunni
     e  delle  alunne  di tutte le età e delle loro  famiglie,
     costituita  da  pedagogisti  ed  educatori  professionali
     socio-pedagogici  ai  sensi dell'Art.  1,  commi  594-601
     della   Legge  205/2017,  i  quali  operano   in   ambito
     educativo,   formativo  e  pedagogico,  in   rapporto   a
     qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale  e
     informale, nelle varie fasi della vita .

         3.   L'UPS  attua  analisi  del  contesto  educativo,
     raccolta  dati,  strategie, metodologie  e  strumenti  di
     intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine  di
     affrontare  la  crescente  complessità  delle   relazioni
     educative,  prevenire  ed intervenire  in  situazioni  di
     povertà  educativa,  prevenire  le  forme  di  difficoltà
     scolastiche,  di disagio e di abbandono, con  particolare
     riferimento  a fenomeni quali la violenza,  il  bullismo,
     il  cyberbullismo, nonché di favorire il  pieno  sviluppo
     delle  potenzialità degli studenti attraverso il sostegno
     e   la   valorizzazione  delle  capacità  educative   dei
     genitori,  degli  insegnanti  e  di  tutta  la   comunità
     scolastica.

         4.   Le   figure  del  pedagogista  e  dell'educatore
     professionale   socio-pedagogico  che  compongono   l'UPS
     operano  per  lo sviluppo armonico degli alunni  e  delle
     alunne  e per la valorizzazione della professionalità  di
     quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto  di
     promozione   del   benessere  educativo   delle   persone
     coinvolte  contribuendo alla crescita  complessiva  della
     qualità   dell'educazione   e   dell'istruzione,    degli
     apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

                                Art. 3
                               Obiettivi

         1.   L'UPS   tutela   i   diritti   dell'infanzia   e
     dell'adolescenza  valorizzando  la  naturale   esperienza
     scolasti  nel  pieno  rispetto dei bisogni  educativi  di
     ognuno, dell'identità personale, culturale e sociale,  in
     particolare:

         a)  interviene  nelle  situazioni  di  difficoltà   e
     facilita   la  relazione  creando  un  clima  relazionale
     positivo  tra  scuola,  famiglia e  servizi  territoriali
     (ASL,  servizi sociali, terzo settore) attuando  processi
     di    collaborazione    sinergica    e    favorendo    il
     consolidamento del patto di corresponsabilità educativa;

         b)   promuove   negli  alunni  e  nelle   alunne   la
     motivazione  allo  studio  e  la  fiducia  in  se  stessi
     accrescendo  la  consapevolezza dei  propri  processi  di
     apprendimento;

         c)   favorisce  i  processi  di  apprendimento  e  la
     creazione  di contesti inclusivi, facilitando  i  docenti
     nel  percorso  di  inclusione e  di  supporto  didattico,
     fornendo  strategie  educative e  pedagogiche  funzionali
     all'apprendimento  e al successo formativo  degli  alunni
     nel rispetto dei bisogni educativi personali e speciali;

         d)  previene  e  contrasta  il  disagio,  la  povertà
     educativa,  l'insuccesso  formativo,  la  dispersione   e
     l'abbandono  scolastico, il bullismo e il  cyberbullismo,
     nel  rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi
     nazionali in materia;

         e)  promuove l'inclusione attraverso l'educazione  al
     rispetto   delle   differenze   di   genere,   culturali,
     politiche e religiose;

         f)  promuove  l'attivazione di  progetti  e  percorsi
     laboratoriali     finalizzati     all'educazione     alla
     cittadinanza attiva e alla convivenza civile,  sociale  e
     solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;

         g)   sostiene   la  genitorialità  e   valorizza   le
     competenze  delle  famiglie anche  attraverso  azioni  di
     sensibilizzazione nelle comunità locali, con  particolare
     riferimento  alle  aree colpite da  fenomeni  di  povertà
     educativa;

         h)   promuove   azioni  di  supporto   e   consulenza
     operativa   ai   docenti   per  la   sperimentazione   di
     metodologie    didattiche   innovative,    di    gestione
     relazionale  della  classe e dell'ambiente,  di  attività
     educative  inclusive,  con particolare  riferimento  agli
     alunni con bisogni educativi speciali;

         i)  sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione
     di   progetti  che  forniscano  efficaci  risposte   alle
     problematiche del territorio, con particolare  attenzione
     alla  aree  geograficamente più svantaggiate, soprattutto
     attraverso  l'estensione  e la qualificazione  dei  tempi
     scuola  e  l'adozione  di modelli e strategie  didattiche
     innovative.

                                Art. 4
               Destinatari, funzioni e attività previste

         1.   L'UPS  assume  come  destinatari  delle  proprie
     attività:

         a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori  e
     personale ATA;

         b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

         c)  agenzie  e strutture gestionali e amministrative,
     periferiche  e/o  centrali, del sistema  dell'istruzione,
     attive  presso  gli  enti locali,  operanti  nel  sistema
     scolastico  regionale o comunque attive nel  campo  della
     progettazione,   realizzazione   e   valutazione    delle
     iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

         L'UPS  esercita  le  proprie funzioni  attraverso  le
     seguenti  tipologie  di  attività,  realizzate  anche  in
     collegamento   e   collaborazione  -   fatte   salve   le
     rispettive  competenze e autonomie -  con  altri  servizi
     territoriali,  con  le università e le  strutture  e  gli
     uffici del sistema scolastico regionale:

         a)  rilevazione della domanda formativa e dei bisogni
     pedagogico-educativi emergenti;

         b) elaborazione di modelli, strategie, metodologie  e
     strumenti  di  intervento  (anche  attraverso  specifiche
     forme   di   sperimentazione)  nei  diversi   ambiti   di
     interesse    (didattica,    organizzazione    scolastica,
     relazioni intra e interistituzionali);

         c)   progettazione  e  realizzazione  di   iniziative
     formative rivolte al personale scolastico, ai genitori  e
     agli  studenti  con  informatizzazione  dei  fenomeni  di
     emergenza educativa nelle scuole;

         d)   realizzazione  di  attività  e   interventi   di
     carattere   educativo,  formativo  e   pedagogico   nelle
     istituzioni scolastiche, in particolare:

         -  consulenza  e  sostegno educativo e  pedagogico  -
     individuale   e/o  di  gruppo,  attraverso   momenti   di
     dialogo,    gruppi   di   narrazione,   laboratori    che
     coinvolgano docenti, genitori e alunni.

         -  formazione pedagogico-didattica ai docenti per  la
     realizzazione  di un clima relazionale e  d'apprendimento
     positivo     nel    contesto    classe    e    promozione
     dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
         -  progettazione,  formazione e monitoraggio  per  lo
     sviluppo  di  ambienti di apprendimento efficaci  tramite
     l'utilizzo     di    nuove    metodologie     didattiche,
     neuropedagogiche ed inclusive.

                                 Art.5
                            Organizzazione

         1.  L'organizzazione e le modalità  di  funzionamento
     dell'UPS  insieme  ai criteri e modalità  di  concessione
     dei  finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico,  sono
     definite  dalla  Giunta  regionale  con  regolamento   da
     emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
     vigore della presente legge.


                                   Art.6
                            Clausola di invarianza

         1.  La  presente  legge  non comporta  variazioni  in
     aumento   o   in   diminuzione  a  carico  del   bilancio
     regionale.

                                Art. 7
                             Norma finale

         1.  La presente legge saraÌ pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.