Disegno di Legge n. 0 del

Scrivi il tuo parere o il tuo suggerimento sulla Proposta di Legge

Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge è il frutto di un
intenso lavoro, coordinato dalla Rete L'isola che c'è
e al quale hanno preso parte una cinquantina tra
associazioni, aziende agricole, associazioni di
produttori, bio distretti. Ad essi si sono uniti molti
appassionati. Il lavoro, sviluppatosi attraverso il
metodo del percorso condiviso e della co-progettazione,
si è svolto nell'arco di diversi mesi su tutto il
territorio siciliano e ad esso hanno partecipato
attivamente deputati regionali appartenenti a gruppi
parlamentari diversi.
Con il presente disegno di legge si mira a colmare
una lacuna che diventa sempre più ingiustificabile e
pregiudizievole della crescita del settore: la Regione
Siciliana è l'unica in Italia a non avere una legge
propria sull'agricoltura biologica. Questa lacuna
risulta vieppiù incomprensibile solo che si consideri
l'importanza che il comparto ha assunto nel contesto
dell'agricoltura tradizionale.
L'Italia è il Paese che in Europa ha la maggiore
incidenza di coltivazioni biologiche, è seconda per
superficie totale coltivata biologicamente e prima per
numero di operatori; la Sicilia è la Regione che in
Italia è prima per numero di operatori (parecchie
migliaia) e seconda per superfici coltivate (che
superano i 420 mila ettari). Nettamente e velocemente in
aumento è anche il consumo di prodotti bio.
L'Unione Europea, attraverso la Politica Agraria
Comunitaria, riconosce al biologico un ruolo importante
e sempre crescente nell'ambito della produzione
agricola. Di ciò è testimonianza il nuovo regolamento UE
2018/848 del Parlamento e del Consiglio approvato il 30
maggio 2018, relativo alla produzione biologica e alla
etichettatura di prodotti biologici e che abroga il
regolamento CE 834/2007 del Consiglio. Il nuovo
regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 e si
pone l'obiettivo di assicurare equità tra gli
agricoltori biologici dell'Unione europea, ridurre la
burocrazia a carico degli operatori, e con il logo
biologico comunitario offrire ai consumatori la stessa
garanzia di qualità in tutta Europa. La normativa unica
si applicherà infatti anche agli agricoltori di paesi
terzi che esportano i propri prodotti biologici nel
mercato dell'UE, sostituendo il principio di equivalenza
con il principio di conformità alla normativa unica
comunitaria.
Uno degli obiettivi posto a base del presente
disegno di legge è il rilancio dell'economia siciliana
attraverso lo sviluppo dell'agricoltura e del consumo di
prodotti siciliani in Sicilia, rigenerando nello stesso
tempo l'ambiente e migliorando la salute delle persone.
L'attuale sistema produttivo e di distribuzione
penalizza fortemente gli agricoltori siciliani,
soprattutto quelli giovani, e produce un impatto molto
forte sull'ambiente e sulla salute.
Bisogna facilitare l'accesso dei giovani alla terra
attraverso incentivi e nuove forme di rapporto tra i
proprietari di terreni non utilizzati e i giovani
desiderosi di coltivare la terra, con le dovute garanzie
per entrambe le parti. Va poi valorizzata l'opportunità
offerta dalle aziende agricole e dagli impianti di
trasformazione confiscati alla mafia e non ancora
assegnati alle cooperative sociali, ma anche dalle
proprietà agricole pubbliche che versano in stato di
abbandono.

Occorre tenere conto dei modelli di produzione
dell'agricoltura biologica, della tutela della
biodiversità, della fertilità dei suoli, della
desertificazione e dell'erosione dei suoli. Allo stesso
tempo è necessario occuparsi dei processi di
trasformazione, dei sistemi di distribuzione a corto
raggio, dell'educazione agro ambientale alimentare,
della formazione agli agricoltori e di tutti gli
operatori della filiera agroalimentare. Infine, un altro
aspetto decisivo è dato dal Coordinamento delle attività
di ricerca scientifica tra le varie università e centri
di ricerca siciliani, in un ottica di partecipazione
alla ricerca degli agricoltori e degli operatori della
filiera.
Di primario interesse è il settore della
ristorazione pubblica: mense scolastiche, ospedaliere,
carceri, centri di accoglienza, comunità, che
rappresentano una occasione di mercato di centinaia di
milioni di euro ogni anno.
Passaggio fondamentale è la istituzione e la piena
valorizzazione dei bio distretti, cioè gli ambiti di
territorio dove vengono realizzate le buone pratiche
necessarie per ricostituire un collegamento virtuoso tra
città e campagna, tra consumatori e produttori, tra
cittadini e il territorio. Dove è più facile stabilire
relazioni sinergiche tra il mondo delle istituzioni,
quello delle imprese, quello delle associazioni, del
mondo della ricerca, il mondo del credito e
dell'educazione.

Il disegno di legge qui proposto intende pertanto
perseguire gli orientamenti comunitari e valorizzare
ulteriormente la peculiarità delle produzioni biologiche
siciliane riconoscendone il forte legame territoriale e
sviluppando in merito strumenti di valorizzazione locali
e di organizzazione dei produttori e delle aziende che
hanno intrapreso la scelta delle produzioni biologiche.
All'articolo 1 viene innanzitutto specificato che la
Regione Siciliana si ispira ai principi dell'agro-
ecologia per disegnare e gestire sistemi agro-alimentari
sostenibili anche al fine di costruire un rapporto
campagna-città a partire dai saperi e dalle pratiche dei
territori, e per la ricerca di un equilibrio tra risorse
naturali disponibili, domande provenienti dalla società,
produzione agricola.
Con il secondo comma viene indicata la finalità
prevalente: la Regione Siciliana intende tutelare e
sostenere l'agricoltura biologica, intesa come un
sistema globale di gestione dell'azienda agricola e del
territorio.
Con il terzo comma si dà immediata applicazione in
Sicilia al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ciò in virtù
anche della competenza esclusiva in materia di
agricoltura che l'articolo 14 dello Statuto assegna alla
Regione Siciliana.
All'articolo 2 si individuano le finalità che la
legge intende perseguire, tra le quali: la tutela
dell'ambiente e del clima, anche attraverso un alto
livello di biodiversità; la conservazione della
fertilità dei suoli e il contrasto alla
desertificazione; concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di
gas a effetto serra; concorrere, per quanto di
competenza, a raggiungere i traguardi indicati nel
documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ; promuovere il
corto raggio e le filiere corte per favorire le
produzioni ed i consumi locali; escludere l'uso di OGM,
dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da
OGM.
All'articolo 3 si specificano gli interventi che la
Regione Siciliana è chiamata ad attuare ai fini del
potenziamento dell'agricoltura biologica e tra questi:
il sostegno della ricerca; la formazione e la
qualificazione professionale degli operatori del
settore; l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo
biologico da parte degli enti pubblici e delle
istituzioni nelle attività di ristorazione; favorire
l'imprenditoria giovanile; consentire il pieno e
razionale utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
e alla mafia.
All'articolo 4 si indica nell'Assessorato regionale
dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea, l'autorità di indirizzo e coordinamento a
livello regionale per l'attuazione della normativa
europea in materia di produzione agricola e
agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo
biologico; l' autorità competente per lo svolgimento
delle attività tecnico-scientifiche e amministrative
relative alla produzione agricola e agro-alimentare e
all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.
All'articolo 5 viene prevista l'adozione del Piano
d'azione regionale per l'agricoltura biologica e per
l'acquacoltura biologica, che ha durata triennale e può
essere aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti
nel Piano indicano anche le risorse finanziarie
necessarie e ne individuano le fonti di finanziamento,
che possono essere di natura regionale, nazionale ed
europea. L'approvazione del Piano costituisce, inoltre,
autorizzazione per l'impegno delle somme da parte degli
Uffici regionali.
Il Piano dovrà prevedere interventi per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura
biologica, con l'obiettivo di: favorire la conversione
al metodo biologico delle imprese agricole e
agroalimentari; sostenere la costituzione di forme
associative; incentivare il consumo dei prodotti
biologici prodotti nell'ambito della Regione Siciliana;
monitorare l'andamento del settore; migliorare il
sistema di controllo e di certificazione; stimolare gli
enti e le istituzioni del settore pubblico allargato
affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica
nella gestione del verde.
Di rilevo il ruolo che viene assegnato alla ricerca
e all'innovazione in materia di produzione agricola e
agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo
biologico, per la quali si prevede che la Regione
Siciliana stipuli intese con le Università, i Centri di
ricerca operanti nel territorio regionale, le strutture
tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione stessa.
All'articolo 6 viene prevista la istituzione, presso
l'Assessorato regionale di un Tavolo tecnico
agroecologico per l'agricoltura biologica. Qui si è
preferito usare la dizione di Tavolo tecnico per
mantenere la continuità con analoga struttura che da un
po' di tempo è stata attivata dalla Regione e che fin
qui ha dato dei risultati apprezzabili. Il Tavolo
tecnico è costituito da esperti, rappresentanti
dell'Anci, per sancire il legame con le comunità locali,
da rappresentanti delle categorie produttive e
professionali, della ricerca e dei bio-distretti.
Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti
compiti: delineare gli indirizzi e le priorità per il
Piano d'azione; esprimere pareri in merito ai
provvedimenti concernenti la produzione biologica a
livello regionale; fornire un supporto tecnico alla
autorità di governo regionale sui provvedimenti
nazionali ed europei sui quali sono chiamate a
pronunciarsi; proporre gli interventi per l'indirizzo e
l'organizzazione delle attività di promozione dei
prodotti biologici.
All'articolo 7 vengono disciplinate le modalità per
il riconoscimento da parte della Regione dei bio-
distretti agroalimentari, cioè di quei sistemi
produttivi locali a spiccata vocazione agricola nei
quali siano significativi la coltivazione,
l'allevamento, la trasformazione e la preparazione
alimentare e industriale di prodotti biologici; la
tutela delle produzioni e delle metodologie colturali,
d'allevamento e di trasformazione tipiche locali; le
attività economiche che si svolgono nel rispetto dei
criteri della sostenibilità ambientale o che possono
essere svolte in conformità a tali criteri entro termini
certi.
Si caratterizzano per una significativa integrazione
tra attività agricole ed altre attività economiche e per
la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono
parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di
tutela delle produzioni biologiche.
All'articolo 8 si apportano modifiche alla legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20 In particolare si
prevede che gli enti del settore pubblico indichino
espressamente nei bandi di gara e nei contratti
d'appalto l'uso giornaliero di prodotti biologici,
tipici e tradizionali tutti dotati, ove previsto, di
apposita certificazione. Gli appalti vengono aggiudicati
con l'attribuzione di valore preminente all'elemento
relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.
Si rendono applicabili, se compatibili, le
disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del
18/12/2017, n. 14771, in materia di criteri e requisiti
delle mense scolastiche biologiche.
All'articolo 9 si prevede che la Regione sostenga,
anche avvalendosi delle misure e delle risorse del Piano
di sviluppo rurale e del Fondo Sociale Europeo, la
formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in
materia di produzione biologica. Per tali finalità, si
darà vita ad un piano di offerta formativa.
All'articolo 10 si prevedono facilitazioni in
termini di canone concessorio nel caso in cui i beni
inseriti nella Banca della terra di Sicilia vengano
concessi a favore di imprenditori agricoli giovani che
intendano utilizzarli attraverso progetti di
insediamento e di sviluppo di agricoltura biologica. Si
fa carico alla Regione altresì, di promuovere opportune
intese con l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.
All'articolo 11 si prevede che alle imprese che
lavorano nel settore della trasformazione di prodotti
agricoli biologici la Regione, attraverso l'Irsap,
conceda priorità nell'accesso alla assegnazione dei
lotti di terreno in aree industriali. Analoga priorità è
concessa nell'accesso ai finanziamenti nelle aree
dichiarate di crisi industriale complessa e/o nelle aree
dichiarate Zone economiche speciali.
All'articolo 12 si autorizza in favore della bio
fabbrica di Ramacca la spesa di 1.000 migliaia di euro
nel triennio 2020-2022, finalizzata al potenziamento
delle attività di ricerca e di produzione.
All'articolo 13 vengono indicate le modalità e le
procedure attraverso le quali la Regione riconosce le
associazioni di produttori biologici, siano essi singoli
o associati. Le associazioni di produttori biologici
devono avere sede legale nell'ambito della Regione
Siciliana o avere una sede operativa nella regione,
attiva da almeno tre anni.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
Principi e oggetto

1. La Regione Siciliana valorizza e sostiene i
principi dell'agro-ecologia per la gestione di sistemi
agro-alimentari sostenibili finalizzati all'equilibrio
tra risorse naturali disponibili e produzione agricola,
nonché alla realizzazione di un rapporto campagna-città
che valorizzi i saperi e le pratiche dei territori, e
tenga conto dell'importanza delle reti agro-ecologiche
ovvero delle connessioni tra sistemi alimentari,
ambientali e sociali.

2. La Regione Siciliana tutela e sostiene
l'agricoltura biologica, intesa come un sistema globale
di gestione dell'azienda agricola e del territorio di
produzione alimentare basata sull'interazione tra le
migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il
clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia
delle risorse naturali e l'applicazione di criteri
rigorosi in materia di benessere degli animali e norme
rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un
numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti
con sostanze e procedimenti naturali.

3. Nel territorio della Regione Siciliana si
applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio
2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio .

Art. 2
Finalità

1. La Regione Siciliana persegue le seguenti
finalità:

a) tutelare l'ambiente e il clima, anche attraverso
un alto livello di biodiversità;
b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli
e contrastare la desertificazione;
c) concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a
effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo
2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998;
d) concorrere, per quanto di competenza, a
raggiungere i traguardi indicati nel documento
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile ;
e) assicurare il benessere degli animali e
soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze
comportamentali degli animali secondo la specie,
incentivando al contempo il mantenimento delle razze
rare ed autoctone;
f) promuovere il corto raggio, i mercatini locali, i
negozi di vicinato, le filiere corte per favorire le
produzioni ed i consumi locali;
g) contribuire allo sviluppo dell'offerta di
materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli
obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
h) preservare gli elementi del paesaggio naturale;
i) escludere l'uso di OGM, dei prodotti derivati da
OGM e dei prodotti ottenuti da OGM .

Art. 3
Interventi

1. La Regione Siciliana, ai fini del potenziamento
dell'agricoltura biologica, con la presente legge, anche
ad integrazione di quanto dettato dal Regolamento (UE)
2018/848, predispone interventi per:
a) il sostegno della ricerca;
b) migliorare e implementare l'attività delle
strutture tecniche di supporto;
c) la formazione e la qualificazione professionale
degli operatori del settore;
d) la realizzazione di campagne di informazione e di
comunicazione istituzionale;
e) l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo
biologico da parte degli enti pubblici e delle
istituzioni nelle attività di ristorazione da essi
svolte o organizzate o che si svolgano nelle sedi
istituzionali;
f) favorire l'imprenditoria giovanile;
g) consentire il pieno e razionale utilizzo dei beni
confiscati alla criminalità e alla mafia;
h) lo sviluppo della industria agroalimentare.

Art. 4
Indirizzo e coordinamento

1. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea è l'autorità
di indirizzo e coordinamento a livello regionale per
l'attuazione della normativa europea in materia di
produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura
effettuate con metodo biologico;

2. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea è, altresì,
l'autorità competente per lo svolgimento delle attività
tecnico-scientifiche e amministrative relative alla
produzione agricola e agro-alimentare e all'acquacoltura
effettuate con metodo biologico.

Art. 5
Piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica
e per l'acquacoltura biologica

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa
delibera di Giunta regionale e su proposta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, previo parere delle
Commissioni permanenti dell'Assemblea Regionale
Siciliana competenti per materia e per gli aspetti
finanziari, è adottato il Piano d'azione regionale per
l'agricoltura biologica e per l'acquacoltura biologica .

2. Il Piano di cui al precedente comma ha durata
triennale e può essere aggiornato annualmente. In sede
di prima applicazione, il Piano è adottato entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura
biologica, con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle
imprese agricole e agroalimentari con particolare
riguardo alle piccole e medie aziende agricole e
dell'acquacoltura, anche attraverso l'individuazione e
l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle
politiche di sviluppo rurale;
b) sostenere la costituzione di forme associative
per rafforzare l'organizzazione della filiera dei
prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al
ruolo delle piccole e medie aziende agricole all'interno
della filiera;
c) incentivare il consumo dei prodotti biologici
prodotti nell'ambito della Regione Siciliana attraverso
iniziative di informazione, formazione ed educazione al
consumo, anche mediante programmi e misure;
d) monitorare l'andamento del settore al fine di
elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per
l'agricoltura biologica. Il monitoraggio è svolto
attraverso una piattaforma informatica che raccoglie le
informazioni sul settore e ha, in particolare, le
finalità di condividere le informazioni con il Tavolo
tecnico di cui al successivo articolo 6 e con le
autorità locali, nonché di fornire servizi agli
operatori del settore per lo sviluppo e la
valorizzazione della produzione biologica regionale,
mediante un centro con funzioni di documentazione e di
sportello d'informazione per il pubblico;
e) migliorare il sistema di controllo e di
certificazione a garanzia della qualità dei prodotti
biologici, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e interventi di formazione;
f) stimolare gli enti e le istituzioni del settore
pubblico allargato affinché utilizzino i metodi
dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;
g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia
di produzione agricola e agroalimentare e di
acquacoltura effettuate con metodo biologico, mediante
il raggiungimento di intese con le Università, i Centri
di ricerca operanti nel territorio regionale, le
strutture tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione;

4. Il Piano individua le risorse finanziarie
occorrenti alla realizzazione degli interventi ed indica
le fonti di finanziamento, che possono essere di natura
regionale, nazionale ed europea. L'approvazione del
Piano costituisce autorizzazione per l'impegno delle
somme.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e della pesca mediterranea invia
annualmente all'Assemblea Regionale Siciliana una
relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle
modalità di finanziamento.

Art. 6
Tavolo tecnico agro-ecologico per l'agricoltura
biologica

1. È istituito presso l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea il Tavolo tecnico agro-ecologico per
l'agricoltura biologica, di seguito denominato Tavolo
tecnico

2. Il Tavolo tecnico è costituito da:

a) tre rappresentanti, in possesso di documentata
esperienza rispettivamente nel settore dell'agricoltura
e dell'acquacoltura biologica, nominati dall'Assessore
regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea;

b) un rappresentante nominato dall'Assessore per la
salute;

c) due rappresentanti delle autonomie locali
designati dall'Anci Sicilia;

d) un rappresentante della cooperazione agricola;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole a vocazione generale;

f) cinque rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative nell'ambito della
produzione agricola e agro-alimentare e
dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

g) due rappresentanti delle associazioni dei
produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura
biologica;

h) due rappresentanti della ricerca scientifica
applicata nel settore dell'agricoltura biologica e
dell'acquacoltura biologica designati dagli istituti di
ricerca pubblici;

i) un rappresentante per ciascuno dei distretti
biologici regolarmente costituiti ai sensi della
presente legge.

3. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Dirigente
generale del Dipartimento agricoltura, o da un suo
delegato.

4. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica
cinque anni e non possono essere riconfermati per un
secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della
ricerca scientifica.

5. Il Tavolo tecnico svolge i seguenti compiti:

a) delinea gli indirizzi e le priorità per il Piano
d'azione di cui all'articolo 5;

b) esprime pareri in merito ai provvedimenti
concernenti la produzione biologica a livello regionale;

c) fornisce un supporto tecnico alla autorità di
governo regionale sui provvedimenti nazionali ed europei
sui quali sono chiamate a pronunciarsi;

d) propone gli interventi per l'indirizzo e
l'organizzazione delle attività di promozione dei
prodotti biologici, favorendo il coordinamento tra le
autorità regionali e gli operatori, per assicurare la
diffusione di tali prodotti sui mercati;

e) organizza annualmente almeno un incontro in cui
mettere a confronto le esperienze dei distretti
biologici italiani e internazionali.

f) esprime pareri sulle questioni che gli vengono
sottoposte dalle autorità regionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico
sono definite con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non
spettano compensi, indennità, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.

6. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede la
Regione Siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

7. Fino all'insediamento del Tavolo tecnico come
previsto dalla presente legge, continua ad esercitare le
sue funzioni il Tavolo tecnico permanente per la
promozione dell'agricoltura biologica insediato presso
l'Assessorato dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea.

Art. 7
Bio-distretti agroalimentari

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e per la pesca mediterranea, al fine di
promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare
gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare,
adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per
il riconoscimento dei bio-distretti agroalimentari.

2. Costituiscono bio-distretti agroalimentari i
sistemi produttivi locali, anche di carattere
interprovinciale, a spiccata vocazione agricola nei
quali siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione
e la preparazione alimentare e industriale di prodotti
biologici conformemente alla normativa europea,
nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie
colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche
locali;

c) le attività economiche che si svolgono nel
rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o
che possono essere svolte in conformità a tali criteri
entro termini certi.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il
distretto biologico comprenda un numero d'imprese
agricole biologiche o in conversione non inferiore a
cinquanta e un numero di addetti complessivo non
inferiore a cento;

4. I bio-distretti agroalimentari sono istituiti al
fine di:
a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse
naturali e locali nei processi produttivi agricoli,
finalizzato alla tutela degli ecosistemi;
b) stimolare e favorire l'approccio territoriale,
anche al di fuori dei confini amministrativi,
promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i
soggetti economici e sociali con l'obiettivo di
perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle
risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in
modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le
diversità locali;
c) semplificare, per gli agricoltori biologici
operanti nel distretto e per le imprese che praticano
acquacoltura biologica, l'applicazione delle norme di
certificazione biologica e delle norme di certificazione
ambientale e territoriale previste dalla normativa
vigente;
d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la
promozione dei processi di preparazione, di
trasformazione e di commercializzazione dei prodotti
biologici;
e) promuovere e sostenere le attività collegate
all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di
cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva,
la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività
agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate
alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione
della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura
sociale;
f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi
congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e
dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.
5. I bio-distretti agroalimentari si caratterizzano
per l'integrazione tra le attività agricole e le altre
attività economiche presenti nell'area del distretto
stesso e per la presenza di aree rilevanti sotto il
profilo paesaggistico, incluse le aree protette
nazionali e regionali e le aree comprese nella rete
Natura 2000 .

6. Al bio-distretto agroalimentare possono
partecipare:
a) imprese con sede nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria;
c) enti locali;
d) enti pubblici e privati, associazioni, consorzi,
fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione
pubblica, enti economici regionali, che svolgano
attività e adottino politiche di tutela del ruolo delle
produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di
conservazione del suolo agricolo e di difesa della
biodiversità.

7. Le imprese agricole, singole e associate, le
organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e
privati che intendono procedere alla costituzione di un
distretto biologico costituiscono un Comitato promotore
direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze
amministrative, economiche e commerciali del medesimo
distretto, anche attraverso la predisposizione di
modelli semplificati per la gestione delle pratiche
amministrative. Ai partecipanti al Comitato promotore
direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.

8. Il Comitato promotore direttivo redige l'atto
costitutivo e lo statuto del bio-distretto, elabora il
Piano d'Azione, perimetra l'area del bio-distretto ed
indice l'assemblea dei soci per la nomina degli organi
sociali, presenta la richiesta di riconoscimento del
bio-distretto medesimo all'Assessorato regionale
dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea.

9. La Regione promuove, anche attraverso il proprio
sito internet istituzionale, la divulgazione delle
migliori pratiche messe in atto nei bio-distretti
agroalimentari, valorizzando i risultati ottenuti, anche
attraverso la predisposizione di schede dedicate ai bio-
distretti agroalimentari che contengano informazioni, di
tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e
ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al bio-
distretto agroalimentare.

Art. 8
Modifiche di norme. Qualità degli alimenti nella
ristorazione collettiva

1. Alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 sono
apportate le seguenti modifiche:

2. Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dai
seguenti commi:
2. Per garantire la sicurezza alimentare dei
consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le
attività di cui al comma 1, anche in attuazione di
quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 25/7/2011
relativo ai Criteri minimi ambientali negli appalti
pubblici, prevedono espressamente nei bandi di gara e
nei contratti d'appalto l'uso giornaliero di prodotti
biologici, tipici e tradizionali tutti dotati, ove
previsto, di apposita certificazione. Gli appalti
vengono aggiudicati con l'attribuzione di valore
preminente all'elemento relativo alla qualità dei
prodotti agricoli offerti.

3. Al fine di favorire la corretta informazione dei
consumatori, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi hanno l'obbligo di comunicare agli utenti,
attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza e le
caratteristiche degli alimenti somministrati.

4. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui
prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui ai
precedenti commi, la Regione può stipulare convenzioni
con gli organismi abilitati alla certificazione di
qualità ai sensi della normativa vigente.

5. Si applicano, se compatibili, le disposizioni di
cui al Decreto Interministeriale del 18/12/2017, n.
14771, intendendosi sostituito il riferimento al
Ministero delle politiche agricole e forestali, con il
riferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 9
Formazione degli operatori

1. La Regione sostiene, anche avvalendosi delle
misure e delle risorse del Piano di sviluppo rurale
2014/20 e del Fondo Sociale Europeo 2014/20, la
formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in
materia di produzione biologica, di produttori e
operatori di settore che decidono di convertirsi dalla
produzione convenzionale a quella biologica e dei
soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli
ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

2. Per tali finalità, l'Assessorato regionale
dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea e l'Assessorato regionale dell'istruzione e
della formazione professionale, in collaborazione con il
Tavolo tecnico di cui alla presente legge, definiscono
un piano di offerta formativa, con validità minima di
tre anni, aggiornabile ogni anno. In sede di prima
applicazione il piano è adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
Agevolazioni ai giovani imprenditori agricoli

1. Nel caso in cui i beni inseriti nella Banca della
terra di Sicilia di cui alla legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 siano concessi a favore di imprenditori
agricoli giovani che intendano, in forma singola o
associata, utilizzarli attraverso progetti di
insediamento e di sviluppo di agricoltura biologica, ivi
compresa la eventuale trasformazione dei prodotti, il
canone concessorio, come determinato dalle Linee guida
emanate con decreto del Presidente della Regione 22
febbraio 2016, è ridotto ad un terzo per i primi cinque
anni di attività.

2. La Regione promuove le opportune intese con
l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata affinché possano essere
assegnati alla Banca della terra di Sicilia, beni
confiscati utilizzabili per le finalità di cui al
precedente comma.

Art. 11
Accesso ai terreni in aree industriali o ZES

1. La Regione, attraverso l'Irsap, concede priorità
nell'accesso alla assegnazione dei lotti di terreno in
aree industriali alle imprese che operano nel settore
della trasformazione di prodotti agricoli biologici.
Analoga priorità è concessa nell'accesso ai
finanziamenti nelle aree dichiarate di crisi industriale
complessa e/o nelle aree dichiarate Zone economiche
speciali ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 12
Contributo alla bio fabbrica di Ramacca

1. Nell'ambito del potenziamento della ricerca e
della innovazione previsto dalla lettera g), comma 3
dell'articolo 5 della presente legge, è autorizzata in
favore della bio fabbrica di Ramacca la spesa di 1.000
migliaia di euro nel triennio 2020-2022, di cui 400
migliaia di euro nell'anno 2020 e 300 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La spesa
autorizzata è finalizzata al potenziamento delle
attività di ricerca e di produzione.

Art. 13
Associazioni di produttori biologici

1. La Regione riconosce le associazioni di
produttori biologici, siano essi singoli o associati. Le
associazioni di produttori biologici devono avere sede
legale nell'ambito della Regione Siciliana o avere una
sede operativa nella regione attiva da almeno tre anni.

2. I produttori di cui al primo comma non possono
essere iscritti ad altre associazioni di produttori
riconosciute per gli stessi prodotti agricoli biologici.

3. Il controllo e la vigilanza sulle associazioni
dei produttori biologici riconosciute sono esercitati
dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea.
4. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 3 è
disposto dall'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea previo parere del Tavolo
tecnico di cui alla presente legge.

5. L'associazione, ai fini del riconoscimento, deve
essere costituita da almeno venti aziende, aventi una
produzione immessa sul mercato con un fatturato
complessivo annuo superiore a un milione di euro.

6. Le richieste per il riconoscimento di cui al
comma 1 devono essere presentate al Dipartimento
Agricoltura corredate:
a) di copia autentica dell'atto costitutivo e dello
statuto;
b) del disciplinare di produzione, adottato in
conformità alle norme comunitarie e statali;
c) dell'elenco delle aziende associate;
d) delle schede tecniche aziendali degli associati,
suddivise in aziende agricole biologiche, aziende miste,
aziende in conversione biologica e aziende di
trasformazione biologica.

7. Gli statuti delle associazioni dei produttori
biologici devono prevedere:
a) le modalità di iscrizione, di recesso e di
esclusione delle aziende dall' associazione;
b) l' impegno ad esercitare la vigilanza nei
confronti delle aziende associate;
c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le
inadempienze accertate nel corso dei controlli e le
modalità di loro applicazione.

8. Le associazioni di produttori riconosciute sono
tenute:
a) ad avere la disponibilità delle produzioni
biologiche delle aziende associate;
b) ad agevolare l'attività di controllo degli
organismi preposti;
c) a presentare il programma di attività al
Dipartimento Agricoltura entro il 30 novembre di ogni
anno;
d) a notificare, entro trenta giorni, al
Dipartimento Agricoltura le nuove adesioni di soci, i
recessi e le esclusioni.

9. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa diffida
e acquisito il parere del Tavolo Tecnico di cui alla
presente legge, può revocare il riconoscimento delle
associazioni di produttori biologici, qualora vengano
meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e
comprovata inefficienza nell'esercizio dei controlli o
di mancata attuazione dei criteri contenuti nel
disciplinare di produzione.

Art. 14
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.