Attuale
15 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 166 0300 Commissione TERZA
Storico
27 feb 2020 Assegnato per esame Commissione TERZA
27 apr 2020 Annunzio assegnazione Seduta n. 186 AULA
24 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 161 0300 Commissione TERZA
01 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 163 0300 Commissione TERZA
09 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 165 0300 Commissione TERZA
Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è il frutto di un intenso lavoro, coordinato dalla Rete L'isola che c'è e al quale hanno preso parte una cinquantina tra associazioni, aziende agricole, associazioni di produttori, bio distretti. Ad essi si sono uniti molti appassionati. Il lavoro, sviluppatosi attraverso il metodo del percorso condiviso e della co-progettazione, si è svolto nell'arco di diversi mesi su tutto il territorio siciliano e ad esso hanno partecipato attivamente deputati regionali appartenenti a gruppi parlamentari diversi. Con il presente disegno di legge si mira a colmare una lacuna che diventa sempre più ingiustificabile e pregiudizievole della crescita del settore: la Regione Siciliana è l'unica in Italia a non avere una legge propria sull'agricoltura biologica. Questa lacuna risulta vieppiù incomprensibile solo che si consideri l'importanza che il comparto ha assunto nel contesto dell'agricoltura tradizionale. L'Italia è il Paese che in Europa ha la maggiore incidenza di coltivazioni biologiche, è seconda per superficie totale coltivata biologicamente e prima per numero di operatori; la Sicilia è la Regione che in Italia è prima per numero di operatori (parecchie migliaia) e seconda per superfici coltivate (che superano i 420 mila ettari). Nettamente e velocemente in aumento è anche il consumo di prodotti bio. L'Unione Europea, attraverso la Politica Agraria Comunitaria, riconosce al biologico un ruolo importante e sempre crescente nell'ambito della produzione agricola. Di ciò è testimonianza il nuovo regolamento UE 2018/848 del Parlamento e del Consiglio approvato il 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e alla etichettatura di prodotti biologici e che abroga il regolamento CE 834/2007 del Consiglio. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 e si pone l'obiettivo di assicurare equità tra gli agricoltori biologici dell'Unione europea, ridurre la burocrazia a carico degli operatori, e con il logo biologico comunitario offrire ai consumatori la stessa garanzia di qualità in tutta Europa. La normativa unica si applicherà infatti anche agli agricoltori di paesi terzi che esportano i propri prodotti biologici nel mercato dell'UE, sostituendo il principio di equivalenza con il principio di conformità alla normativa unica comunitaria. Uno degli obiettivi posto a base del presente disegno di legge è il rilancio dell'economia siciliana attraverso lo sviluppo dell'agricoltura e del consumo di prodotti siciliani in Sicilia, rigenerando nello stesso tempo l'ambiente e migliorando la salute delle persone. L'attuale sistema produttivo e di distribuzione penalizza fortemente gli agricoltori siciliani, soprattutto quelli giovani, e produce un impatto molto forte sull'ambiente e sulla salute. Bisogna facilitare l'accesso dei giovani alla terra attraverso incentivi e nuove forme di rapporto tra i proprietari di terreni non utilizzati e i giovani desiderosi di coltivare la terra, con le dovute garanzie per entrambe le parti. Va poi valorizzata l'opportunità offerta dalle aziende agricole e dagli impianti di trasformazione confiscati alla mafia e non ancora assegnati alle cooperative sociali, ma anche dalle proprietà agricole pubbliche che versano in stato di abbandono. Occorre tenere conto dei modelli di produzione dell'agricoltura biologica, della tutela della biodiversità, della fertilità dei suoli, della desertificazione e dell'erosione dei suoli. Allo stesso tempo è necessario occuparsi dei processi di trasformazione, dei sistemi di distribuzione a corto raggio, dell'educazione agro ambientale alimentare, della formazione agli agricoltori e di tutti gli operatori della filiera agroalimentare. Infine, un altro aspetto decisivo è dato dal Coordinamento delle attività di ricerca scientifica tra le varie università e centri di ricerca siciliani, in un ottica di partecipazione alla ricerca degli agricoltori e degli operatori della filiera. Di primario interesse è il settore della ristorazione pubblica: mense scolastiche, ospedaliere, carceri, centri di accoglienza, comunità, che rappresentano una occasione di mercato di centinaia di milioni di euro ogni anno. Passaggio fondamentale è la istituzione e la piena valorizzazione dei bio distretti, cioè gli ambiti di territorio dove vengono realizzate le buone pratiche necessarie per ricostituire un collegamento virtuoso tra città e campagna, tra consumatori e produttori, tra cittadini e il territorio. Dove è più facile stabilire relazioni sinergiche tra il mondo delle istituzioni, quello delle imprese, quello delle associazioni, del mondo della ricerca, il mondo del credito e dell'educazione. Il disegno di legge qui proposto intende pertanto perseguire gli orientamenti comunitari e valorizzare ulteriormente la peculiarità delle produzioni biologiche siciliane riconoscendone il forte legame territoriale e sviluppando in merito strumenti di valorizzazione locali e di organizzazione dei produttori e delle aziende che hanno intrapreso la scelta delle produzioni biologiche. All'articolo 1 viene innanzitutto specificato che la Regione Siciliana si ispira ai principi dell'agro- ecologia per disegnare e gestire sistemi agro-alimentari sostenibili anche al fine di costruire un rapporto campagna-città a partire dai saperi e dalle pratiche dei territori, e per la ricerca di un equilibrio tra risorse naturali disponibili, domande provenienti dalla società, produzione agricola. Con il secondo comma viene indicata la finalità prevalente: la Regione Siciliana intende tutelare e sostenere l'agricoltura biologica, intesa come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e del territorio. Con il terzo comma si dà immediata applicazione in Sicilia al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ciò in virtù anche della competenza esclusiva in materia di agricoltura che l'articolo 14 dello Statuto assegna alla Regione Siciliana. All'articolo 2 si individuano le finalità che la legge intende perseguire, tra le quali: la tutela dell'ambiente e del clima, anche attraverso un alto livello di biodiversità; la conservazione della fertilità dei suoli e il contrasto alla desertificazione; concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra; concorrere, per quanto di competenza, a raggiungere i traguardi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ; promuovere il corto raggio e le filiere corte per favorire le produzioni ed i consumi locali; escludere l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM. All'articolo 3 si specificano gli interventi che la Regione Siciliana è chiamata ad attuare ai fini del potenziamento dell'agricoltura biologica e tra questi: il sostegno della ricerca; la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore; l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni nelle attività di ristorazione; favorire l'imprenditoria giovanile; consentire il pieno e razionale utilizzo dei beni confiscati alla criminalità e alla mafia. All'articolo 4 si indica nell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello regionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico; l' autorità competente per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agro-alimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico. All'articolo 5 viene prevista l'adozione del Piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica e per l'acquacoltura biologica, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano indicano anche le risorse finanziarie necessarie e ne individuano le fonti di finanziamento, che possono essere di natura regionale, nazionale ed europea. L'approvazione del Piano costituisce, inoltre, autorizzazione per l'impegno delle somme da parte degli Uffici regionali. Il Piano dovrà prevedere interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, con l'obiettivo di: favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari; sostenere la costituzione di forme associative; incentivare il consumo dei prodotti biologici prodotti nell'ambito della Regione Siciliana; monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; stimolare gli enti e le istituzioni del settore pubblico allargato affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde. Di rilevo il ruolo che viene assegnato alla ricerca e all'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, per la quali si prevede che la Regione Siciliana stipuli intese con le Università, i Centri di ricerca operanti nel territorio regionale, le strutture tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione stessa. All'articolo 6 viene prevista la istituzione, presso l'Assessorato regionale di un Tavolo tecnico agroecologico per l'agricoltura biologica. Qui si è preferito usare la dizione di Tavolo tecnico per mantenere la continuità con analoga struttura che da un po' di tempo è stata attivata dalla Regione e che fin qui ha dato dei risultati apprezzabili. Il Tavolo tecnico è costituito da esperti, rappresentanti dell'Anci, per sancire il legame con le comunità locali, da rappresentanti delle categorie produttive e professionali, della ricerca e dei bio-distretti. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti: delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione; esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello regionale; fornire un supporto tecnico alla autorità di governo regionale sui provvedimenti nazionali ed europei sui quali sono chiamate a pronunciarsi; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici. All'articolo 7 vengono disciplinate le modalità per il riconoscimento da parte della Regione dei bio- distretti agroalimentari, cioè di quei sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici; la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali; le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi. Si caratterizzano per una significativa integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche. All'articolo 8 si apportano modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 In particolare si prevede che gli enti del settore pubblico indichino espressamente nei bandi di gara e nei contratti d'appalto l'uso giornaliero di prodotti biologici, tipici e tradizionali tutti dotati, ove previsto, di apposita certificazione. Gli appalti vengono aggiudicati con l'attribuzione di valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. Si rendono applicabili, se compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 18/12/2017, n. 14771, in materia di criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche. All'articolo 9 si prevede che la Regione sostenga, anche avvalendosi delle misure e delle risorse del Piano di sviluppo rurale e del Fondo Sociale Europeo, la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica. Per tali finalità, si darà vita ad un piano di offerta formativa. All'articolo 10 si prevedono facilitazioni in termini di canone concessorio nel caso in cui i beni inseriti nella Banca della terra di Sicilia vengano concessi a favore di imprenditori agricoli giovani che intendano utilizzarli attraverso progetti di insediamento e di sviluppo di agricoltura biologica. Si fa carico alla Regione altresì, di promuovere opportune intese con l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. All'articolo 11 si prevede che alle imprese che lavorano nel settore della trasformazione di prodotti agricoli biologici la Regione, attraverso l'Irsap, conceda priorità nell'accesso alla assegnazione dei lotti di terreno in aree industriali. Analoga priorità è concessa nell'accesso ai finanziamenti nelle aree dichiarate di crisi industriale complessa e/o nelle aree dichiarate Zone economiche speciali. All'articolo 12 si autorizza in favore della bio fabbrica di Ramacca la spesa di 1.000 migliaia di euro nel triennio 2020-2022, finalizzata al potenziamento delle attività di ricerca e di produzione. All'articolo 13 vengono indicate le modalità e le procedure attraverso le quali la Regione riconosce le associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati. Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale nell'ambito della Regione Siciliana o avere una sede operativa nella regione, attiva da almeno tre anni. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Principi e oggetto 1. La Regione Siciliana valorizza e sostiene i principi dell'agro-ecologia per la gestione di sistemi agro-alimentari sostenibili finalizzati all'equilibrio tra risorse naturali disponibili e produzione agricola, nonché alla realizzazione di un rapporto campagna-città che valorizzi i saperi e le pratiche dei territori, e tenga conto dell'importanza delle reti agro-ecologiche ovvero delle connessioni tra sistemi alimentari, ambientali e sociali. 2. La Regione Siciliana tutela e sostiene l'agricoltura biologica, intesa come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e del territorio di produzione alimentare basata sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. 3. Nel territorio della Regione Siciliana si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio . Art. 2 Finalità 1. La Regione Siciliana persegue le seguenti finalità: a) tutelare l'ambiente e il clima, anche attraverso un alto livello di biodiversità; b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli e contrastare la desertificazione; c) concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998; d) concorrere, per quanto di competenza, a raggiungere i traguardi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ; e) assicurare il benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, incentivando al contempo il mantenimento delle razze rare ed autoctone; f) promuovere il corto raggio, i mercatini locali, i negozi di vicinato, le filiere corte per favorire le produzioni ed i consumi locali; g) contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica; h) preservare gli elementi del paesaggio naturale; i) escludere l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM . Art. 3 Interventi 1. La Regione Siciliana, ai fini del potenziamento dell'agricoltura biologica, con la presente legge, anche ad integrazione di quanto dettato dal Regolamento (UE) 2018/848, predispone interventi per: a) il sostegno della ricerca; b) migliorare e implementare l'attività delle strutture tecniche di supporto; c) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore; d) la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale; e) l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni nelle attività di ristorazione da essi svolte o organizzate o che si svolgano nelle sedi istituzionali; f) favorire l'imprenditoria giovanile; g) consentire il pieno e razionale utilizzo dei beni confiscati alla criminalità e alla mafia; h) lo sviluppo della industria agroalimentare. Art. 4 Indirizzo e coordinamento 1. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello regionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico; 2. L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è, altresì, l'autorità competente per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agro-alimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico. Art. 5 Piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica e per l'acquacoltura biologica 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previo parere delle Commissioni permanenti dell'Assemblea Regionale Siciliana competenti per materia e per gli aspetti finanziari, è adottato il Piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica e per l'acquacoltura biologica . 2. Il Piano di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, con l'obiettivo di: a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari con particolare riguardo alle piccole e medie aziende agricole e dell'acquacoltura, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale; b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie aziende agricole all'interno della filiera; c) incentivare il consumo dei prodotti biologici prodotti nell'ambito della Regione Siciliana attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure; d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica. Il monitoraggio è svolto attraverso una piattaforma informatica che raccoglie le informazioni sul settore e ha, in particolare, le finalità di condividere le informazioni con il Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 6 e con le autorità locali, nonché di fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione della produzione biologica regionale, mediante un centro con funzioni di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico; e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione; f) stimolare gli enti e le istituzioni del settore pubblico allargato affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde; g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, mediante il raggiungimento di intese con le Università, i Centri di ricerca operanti nel territorio regionale, le strutture tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione; 4. Il Piano individua le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione degli interventi ed indica le fonti di finanziamento, che possono essere di natura regionale, nazionale ed europea. L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione per l'impegno delle somme. 5. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e della pesca mediterranea invia annualmente all'Assemblea Regionale Siciliana una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle modalità di finanziamento. Art. 6 Tavolo tecnico agro-ecologico per l'agricoltura biologica 1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea il Tavolo tecnico agro-ecologico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato Tavolo tecnico 2. Il Tavolo tecnico è costituito da: a) tre rappresentanti, in possesso di documentata esperienza rispettivamente nel settore dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; b) un rappresentante nominato dall'Assessore per la salute; c) due rappresentanti delle autonomie locali designati dall'Anci Sicilia; d) un rappresentante della cooperazione agricola; e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale; f) cinque rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agro-alimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico; g) due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica; h) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica designati dagli istituti di ricerca pubblici; i) un rappresentante per ciascuno dei distretti biologici regolarmente costituiti ai sensi della presente legge. 3. Il Tavolo tecnico è presieduto dal Dirigente generale del Dipartimento agricoltura, o da un suo delegato. 4. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica. 5. Il Tavolo tecnico svolge i seguenti compiti: a) delinea gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5; b) esprime pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello regionale; c) fornisce un supporto tecnico alla autorità di governo regionale sui provvedimenti nazionali ed europei sui quali sono chiamate a pronunciarsi; d) propone gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, favorendo il coordinamento tra le autorità regionali e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati; e) organizza annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali. f) esprime pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dalle autorità regionali. 5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede la Regione Siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. Fino all'insediamento del Tavolo tecnico come previsto dalla presente legge, continua ad esercitare le sue funzioni il Tavolo tecnico permanente per la promozione dell'agricoltura biologica insediato presso l'Assessorato dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Art. 7 Bio-distretti agroalimentari 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e per la pesca mediterranea, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e di razionalizzare gli investimenti del sistema produttivo agroalimentare, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei bio-distretti agroalimentari. 2. Costituiscono bio-distretti agroalimentari i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi: a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale; b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali; c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi. 3. Ai fini del riconoscimento è necessario che il distretto biologico comprenda un numero d'imprese agricole biologiche o in conversione non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a cento; 4. I bio-distretti agroalimentari sono istituiti al fine di: a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi; b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto e per le imprese che praticano acquacoltura biologica, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale; f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico. 5. I bio-distretti agroalimentari si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree rilevanti sotto il profilo paesaggistico, incluse le aree protette nazionali e regionali e le aree comprese nella rete Natura 2000 . 6. Al bio-distretto agroalimentare possono partecipare: a) imprese con sede nel territorio regionale; b) associazioni di categoria; c) enti locali; d) enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali, che svolgano attività e adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità. 7. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono procedere alla costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato promotore direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato promotore direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Il Comitato promotore direttivo redige l'atto costitutivo e lo statuto del bio-distretto, elabora il Piano d'Azione, perimetra l'area del bio-distretto ed indice l'assemblea dei soci per la nomina degli organi sociali, presenta la richiesta di riconoscimento del bio-distretto medesimo all'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 9. La Regione promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei bio-distretti agroalimentari, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai bio- distretti agroalimentari che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al bio- distretto agroalimentare. Art. 8 Modifiche di norme. Qualità degli alimenti nella ristorazione collettiva 1. Alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche: 2. Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dai seguenti commi: 2. Per garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, i soggetti che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1, anche in attuazione di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25/7/2011 relativo ai Criteri minimi ambientali negli appalti pubblici, prevedono espressamente nei bandi di gara e nei contratti d'appalto l'uso giornaliero di prodotti biologici, tipici e tradizionali tutti dotati, ove previsto, di apposita certificazione. Gli appalti vengono aggiudicati con l'attribuzione di valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. 3. Al fine di favorire la corretta informazione dei consumatori, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza e le caratteristiche degli alimenti somministrati. 4. Al fine di promuovere i controlli di qualità sui prodotti utilizzati dai soggetti gestori di cui ai precedenti commi, la Regione può stipulare convenzioni con gli organismi abilitati alla certificazione di qualità ai sensi della normativa vigente. 5. Si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale del 18/12/2017, n. 14771, intendendosi sostituito il riferimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, con il riferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Art. 9 Formazione degli operatori 1. La Regione sostiene, anche avvalendosi delle misure e delle risorse del Piano di sviluppo rurale 2014/20 e del Fondo Sociale Europeo 2014/20, la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, di produttori e operatori di settore che decidono di convertirsi dalla produzione convenzionale a quella biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. 2. Per tali finalità, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui alla presente legge, definiscono un piano di offerta formativa, con validità minima di tre anni, aggiornabile ogni anno. In sede di prima applicazione il piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 10 Agevolazioni ai giovani imprenditori agricoli 1. Nel caso in cui i beni inseriti nella Banca della terra di Sicilia di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 siano concessi a favore di imprenditori agricoli giovani che intendano, in forma singola o associata, utilizzarli attraverso progetti di insediamento e di sviluppo di agricoltura biologica, ivi compresa la eventuale trasformazione dei prodotti, il canone concessorio, come determinato dalle Linee guida emanate con decreto del Presidente della Regione 22 febbraio 2016, è ridotto ad un terzo per i primi cinque anni di attività. 2. La Regione promuove le opportune intese con l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affinché possano essere assegnati alla Banca della terra di Sicilia, beni confiscati utilizzabili per le finalità di cui al precedente comma. Art. 11 Accesso ai terreni in aree industriali o ZES 1. La Regione, attraverso l'Irsap, concede priorità nell'accesso alla assegnazione dei lotti di terreno in aree industriali alle imprese che operano nel settore della trasformazione di prodotti agricoli biologici. Analoga priorità è concessa nell'accesso ai finanziamenti nelle aree dichiarate di crisi industriale complessa e/o nelle aree dichiarate Zone economiche speciali ai sensi della normativa di riferimento. Art. 12 Contributo alla bio fabbrica di Ramacca 1. Nell'ambito del potenziamento della ricerca e della innovazione previsto dalla lettera g), comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, è autorizzata in favore della bio fabbrica di Ramacca la spesa di 1.000 migliaia di euro nel triennio 2020-2022, di cui 400 migliaia di euro nell'anno 2020 e 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La spesa autorizzata è finalizzata al potenziamento delle attività di ricerca e di produzione. Art. 13 Associazioni di produttori biologici 1. La Regione riconosce le associazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati. Le associazioni di produttori biologici devono avere sede legale nell'ambito della Regione Siciliana o avere una sede operativa nella regione attiva da almeno tre anni. 2. I produttori di cui al primo comma non possono essere iscritti ad altre associazioni di produttori riconosciute per gli stessi prodotti agricoli biologici. 3. Il controllo e la vigilanza sulle associazioni dei produttori biologici riconosciute sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 4. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 3 è disposto dall'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea previo parere del Tavolo tecnico di cui alla presente legge. 5. L'associazione, ai fini del riconoscimento, deve essere costituita da almeno venti aziende, aventi una produzione immessa sul mercato con un fatturato complessivo annuo superiore a un milione di euro. 6. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1 devono essere presentate al Dipartimento Agricoltura corredate: a) di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto; b) del disciplinare di produzione, adottato in conformità alle norme comunitarie e statali; c) dell'elenco delle aziende associate; d) delle schede tecniche aziendali degli associati, suddivise in aziende agricole biologiche, aziende miste, aziende in conversione biologica e aziende di trasformazione biologica. 7. Gli statuti delle associazioni dei produttori biologici devono prevedere: a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione delle aziende dall' associazione; b) l' impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate; c) le sanzioni nei confronti delle aziende per le inadempienze accertate nel corso dei controlli e le modalità di loro applicazione. 8. Le associazioni di produttori riconosciute sono tenute: a) ad avere la disponibilità delle produzioni biologiche delle aziende associate; b) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti; c) a presentare il programma di attività al Dipartimento Agricoltura entro il 30 novembre di ogni anno; d) a notificare, entro trenta giorni, al Dipartimento Agricoltura le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni. 9. L'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa diffida e acquisito il parere del Tavolo Tecnico di cui alla presente legge, può revocare il riconoscimento delle associazioni di produttori biologici, qualora vengano meno i requisiti prescritti, in caso di manifesta e comprovata inefficienza nell'esercizio dei controlli o di mancata attuazione dei criteri contenuti nel disciplinare di produzione. Art. 14 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.