Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Norme per lo sviluppo e la tutela dell'agricoltura biologica

Iter

Attuale
15 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 166 0300 Commissione TERZA

Storico
27 feb 2020 Assegnato per esame Commissione TERZA
27 apr 2020 Annunzio assegnazione Seduta n. 186 AULA
24 nov 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 161 0300 Commissione TERZA
01 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 163 0300 Commissione TERZA
09 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 165 0300 Commissione TERZA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
         Onorevoli colleghi,

         il  presente  disegno di legge  è  il  frutto  di  un
     intenso  lavoro, coordinato dalla Rete  L'isola che  c'è
     e   al  quale  hanno  preso  parte  una  cinquantina  tra
     associazioni,    aziende   agricole,   associazioni    di
     produttori,  bio distretti. Ad essi si sono  uniti  molti
     appassionati.  Il  lavoro,  sviluppatosi  attraverso   il
     metodo  del  percorso condiviso e della co-progettazione,
     si  è  svolto  nell'arco  di diversi  mesi  su  tutto  il
     territorio   siciliano  e  ad  esso   hanno   partecipato
     attivamente  deputati  regionali  appartenenti  a  gruppi
     parlamentari diversi.
         Con  il  presente disegno di legge si mira a  colmare
     una  lacuna  che  diventa sempre più  ingiustificabile  e
     pregiudizievole  della crescita del settore:  la  Regione
     Siciliana  è  l'unica  in Italia a non  avere  una  legge
     propria   sull'agricoltura   biologica.   Questa   lacuna
     risulta  vieppiù  incomprensibile solo che  si  consideri
     l'importanza  che  il  comparto ha assunto  nel  contesto
     dell'agricoltura tradizionale.
         L'Italia  è  il  Paese che in Europa ha  la  maggiore
     incidenza  di  coltivazioni  biologiche,  è  seconda  per
     superficie  totale coltivata biologicamente e  prima  per
     numero  di  operatori; la Sicilia è  la  Regione  che  in
     Italia   è  prima  per  numero  di  operatori  (parecchie
     migliaia)   e   seconda  per  superfici  coltivate   (che
     superano i 420 mila ettari). Nettamente e velocemente  in
     aumento è anche il consumo di prodotti bio.
         L'Unione  Europea,  attraverso  la  Politica  Agraria
     Comunitaria,  riconosce al biologico un ruolo  importante
     e   sempre   crescente   nell'ambito   della   produzione
     agricola. Di ciò è testimonianza il nuovo regolamento  UE
     2018/848 del Parlamento e del Consiglio approvato  il  30
     maggio  2018, relativo alla produzione biologica  e  alla
     etichettatura  di  prodotti biologici  e  che  abroga  il
     regolamento   CE   834/2007  del  Consiglio.   Il   nuovo
     regolamento  entrerà in vigore il 1° gennaio  2021  e  si
     pone   l'obiettivo   di   assicurare   equità   tra   gli
     agricoltori  biologici dell'Unione  europea,  ridurre  la
     burocrazia  a  carico  degli operatori,  e  con  il  logo
     biologico  comunitario offrire ai consumatori  la  stessa
     garanzia  di qualità in tutta Europa. La normativa  unica
     si  applicherà  infatti anche agli agricoltori  di  paesi
     terzi  che  esportano  i  propri prodotti  biologici  nel
     mercato  dell'UE, sostituendo il principio di equivalenza
     con  il  principio  di  conformità alla  normativa  unica
     comunitaria.
         Uno   degli  obiettivi  posto  a  base  del  presente
     disegno  di  legge è il rilancio dell'economia  siciliana
     attraverso lo sviluppo dell'agricoltura e del consumo  di
     prodotti  siciliani in Sicilia, rigenerando nello  stesso
     tempo l'ambiente e migliorando la salute delle persone.
         L'attuale   sistema  produttivo  e  di  distribuzione
     penalizza    fortemente   gli   agricoltori    siciliani,
     soprattutto  quelli giovani, e produce un  impatto  molto
     forte sull'ambiente e sulla salute.
         Bisogna  facilitare l'accesso dei giovani alla  terra
     attraverso  incentivi e nuove forme  di  rapporto  tra  i
     proprietari  di  terreni  non  utilizzati  e  i   giovani
     desiderosi di coltivare la terra, con le dovute  garanzie
     per  entrambe  le parti. Va poi valorizzata l'opportunità
     offerta  dalle  aziende  agricole  e  dagli  impianti  di
     trasformazione  confiscati  alla  mafia  e   non   ancora
     assegnati  alle  cooperative  sociali,  ma  anche   dalle
     proprietà  agricole  pubbliche che versano  in  stato  di
     abbandono.

         Occorre   tenere  conto  dei  modelli  di  produzione
     dell'agricoltura    biologica,   della    tutela    della
     biodiversità,   della   fertilità   dei   suoli,    della
     desertificazione e dell'erosione dei suoli.  Allo  stesso
     tempo   è   necessario   occuparsi   dei   processi    di
     trasformazione,  dei  sistemi di  distribuzione  a  corto
     raggio,   dell'educazione  agro  ambientale   alimentare,
     della   formazione  agli  agricoltori  e  di  tutti   gli
     operatori della filiera agroalimentare. Infine, un  altro
     aspetto  decisivo è dato dal Coordinamento delle attività
     di  ricerca scientifica tra le varie università e  centri
     di  ricerca  siciliani,  in un ottica  di  partecipazione
     alla  ricerca  degli agricoltori e degli operatori  della
     filiera.
         Di    primario   interesse   è   il   settore   della
     ristorazione  pubblica:  mense scolastiche,  ospedaliere,
     carceri,    centri   di   accoglienza,   comunità,    che
     rappresentano  una occasione di mercato di  centinaia  di
     milioni di euro ogni anno.
         Passaggio  fondamentale è la istituzione e  la  piena
     valorizzazione  dei  bio distretti, cioè  gli  ambiti  di
     territorio  dove  vengono realizzate  le  buone  pratiche
     necessarie per ricostituire un collegamento virtuoso  tra
     città  e  campagna,  tra consumatori  e  produttori,  tra
     cittadini  e  il territorio. Dove è più facile  stabilire
     relazioni  sinergiche  tra  il mondo  delle  istituzioni,
     quello  delle  imprese,  quello delle  associazioni,  del
     mondo   della   ricerca,   il   mondo   del   credito   e
     dell'educazione.

         Il  disegno  di  legge qui proposto intende  pertanto
     perseguire  gli  orientamenti  comunitari  e  valorizzare
     ulteriormente la peculiarità delle produzioni  biologiche
     siciliane  riconoscendone il forte legame territoriale  e
     sviluppando in merito strumenti di valorizzazione  locali
     e  di  organizzazione dei produttori e delle aziende  che
     hanno intrapreso la scelta delle produzioni biologiche.
         All'articolo 1 viene innanzitutto specificato che  la
     Regione   Siciliana  si  ispira  ai  principi  dell'agro-
     ecologia  per disegnare e gestire sistemi agro-alimentari
     sostenibili  anche  al  fine  di  costruire  un  rapporto
     campagna-città a partire dai saperi e dalle pratiche  dei
     territori, e per la ricerca di un equilibrio tra  risorse
     naturali  disponibili, domande provenienti dalla società,
     produzione agricola.
         Con  il  secondo  comma  viene indicata  la  finalità
     prevalente:  la  Regione  Siciliana  intende  tutelare  e
     sostenere   l'agricoltura  biologica,  intesa   come   un
     sistema globale di gestione dell'azienda agricola  e  del
     territorio.
         Con  il  terzo comma si dà immediata applicazione  in
     Sicilia  al  Regolamento  (UE)  2018/848  del  Parlamento
     Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, ciò in  virtù
     anche   della   competenza  esclusiva   in   materia   di
     agricoltura che l'articolo 14 dello Statuto assegna  alla
     Regione Siciliana.
         All'articolo  2  si individuano le  finalità  che  la
     legge   intende  perseguire,  tra  le  quali:  la  tutela
     dell'ambiente  e  del  clima, anche  attraverso  un  alto
     livello   di   biodiversità;   la   conservazione   della
     fertilità    dei    suoli    e    il    contrasto    alla
     desertificazione;  concorrere  al  raggiungimento   degli
     obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni  di
     gas   a   effetto  serra;  concorrere,  per   quanto   di
     competenza,  a  raggiungere  i  traguardi  indicati   nel
     documento   dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite
      Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ; promuovere  il
     corto   raggio  e  le  filiere  corte  per  favorire   le
     produzioni ed i consumi locali; escludere l'uso  di  OGM,
     dei  prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti  da
     OGM.
         All'articolo 3 si specificano gli interventi  che  la
     Regione  Siciliana  è  chiamata ad attuare  ai  fini  del
     potenziamento  dell'agricoltura biologica e  tra  questi:
     il   sostegno   della  ricerca;  la   formazione   e   la
     qualificazione   professionale   degli   operatori    del
     settore;  l'impiego di prodotti ottenuti  con  il  metodo
     biologico   da   parte  degli  enti  pubblici   e   delle
     istituzioni  nelle  attività  di  ristorazione;  favorire
     l'imprenditoria   giovanile;  consentire   il   pieno   e
     razionale  utilizzo dei beni confiscati alla  criminalità
     e alla mafia.
         All'articolo  4 si indica nell'Assessorato  regionale
     dell'Agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea,  l'autorità di indirizzo e coordinamento  a
     livello   regionale  per  l'attuazione  della   normativa
     europea    in   materia   di   produzione   agricola    e
     agroalimentare  e di acquacoltura effettuate  con  metodo
     biologico;  l'  autorità competente  per  lo  svolgimento
     delle   attività  tecnico-scientifiche  e  amministrative
     relative  alla  produzione agricola e  agro-alimentare  e
     all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.
         All'articolo  5 viene prevista l'adozione  del  Piano
     d'azione  regionale  per l'agricoltura  biologica  e  per
     l'acquacoltura biologica, che ha durata triennale  e  può
     essere  aggiornato annualmente. Gli interventi  contenuti
     nel   Piano   indicano   anche  le  risorse   finanziarie
     necessarie  e  ne individuano le fonti di  finanziamento,
     che  possono  essere  di natura regionale,  nazionale  ed
     europea.  L'approvazione del Piano costituisce,  inoltre,
     autorizzazione per l'impegno delle somme da  parte  degli
     Uffici regionali.
         Il  Piano  dovrà prevedere interventi per lo sviluppo
     dell'agricoltura     biologica    e     dell'acquacoltura
     biologica,  con  l'obiettivo di: favorire la  conversione
     al   metodo   biologico   delle   imprese   agricole    e
     agroalimentari;  sostenere  la  costituzione   di   forme
     associative;   incentivare  il   consumo   dei   prodotti
     biologici  prodotti nell'ambito della Regione  Siciliana;
     monitorare   l'andamento  del  settore;   migliorare   il
     sistema  di controllo e di certificazione; stimolare  gli
     enti  e  le  istituzioni del settore  pubblico  allargato
     affinché  utilizzino i metodi dell'agricoltura  biologica
     nella gestione del verde.
         Di  rilevo il ruolo che viene assegnato alla  ricerca
     e  all'innovazione  in materia di produzione  agricola  e
     agroalimentare  e di acquacoltura effettuate  con  metodo
     biologico,  per  la  quali  si  prevede  che  la  Regione
     Siciliana  stipuli intese con le Università, i Centri  di
     ricerca  operanti nel territorio regionale, le  strutture
     tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione stessa.
         All'articolo 6 viene prevista la istituzione,  presso
     l'Assessorato    regionale   di   un    Tavolo    tecnico
     agroecologico  per  l'agricoltura  biologica.  Qui  si  è
     preferito   usare  la  dizione  di  Tavolo  tecnico   per
     mantenere la continuità con analoga struttura che  da  un
     po'  di  tempo è stata attivata dalla Regione e  che  fin
     qui   ha  dato  dei  risultati  apprezzabili.  Il  Tavolo
     tecnico   è   costituito   da   esperti,   rappresentanti
     dell'Anci, per sancire il legame con le comunità  locali,
     da   rappresentanti   delle   categorie   produttive    e
     professionali, della ricerca e dei bio-distretti.
         Il  Tavolo  tecnico  ha, in particolare,  i  seguenti
     compiti:  delineare gli indirizzi e le  priorità  per  il
     Piano   d'azione;   esprimere   pareri   in   merito   ai
     provvedimenti  concernenti  la  produzione  biologica   a
     livello  regionale;  fornire  un  supporto  tecnico  alla
     autorità   di   governo   regionale   sui   provvedimenti
     nazionali   ed   europei  sui  quali  sono   chiamate   a
     pronunciarsi;  proporre gli interventi per l'indirizzo  e
     l'organizzazione   delle  attività  di   promozione   dei
     prodotti biologici.
         All'articolo  7 vengono disciplinate le modalità  per
     il   riconoscimento  da  parte  della  Regione  dei  bio-
     distretti   agroalimentari,   cioè   di   quei    sistemi
     produttivi  locali  a  spiccata  vocazione  agricola  nei
     quali     siano     significativi    la     coltivazione,
     l'allevamento,   la  trasformazione  e  la   preparazione
     alimentare  e  industriale  di  prodotti  biologici;   la
     tutela  delle  produzioni e delle metodologie  colturali,
     d'allevamento  e  di  trasformazione tipiche  locali;  le
     attività  economiche  che si svolgono  nel  rispetto  dei
     criteri  della  sostenibilità ambientale  o  che  possono
     essere  svolte in conformità a tali criteri entro termini
     certi.
         Si  caratterizzano per una significativa integrazione
     tra  attività agricole ed altre attività economiche e per
     la  presenza  di  aree paesaggistiche rilevanti.  Possono
     parteciparvi  gli enti locali che adottano  politiche  di
     tutela delle produzioni biologiche.
         All'articolo  8  si  apportano modifiche  alla  legge
     regionale  22  dicembre 2005, n.  20  In  particolare  si
     prevede  che  gli  enti  del settore  pubblico  indichino
     espressamente   nei  bandi  di  gara  e   nei   contratti
     d'appalto   l'uso  giornaliero  di  prodotti   biologici,
     tipici  e  tradizionali tutti dotati,  ove  previsto,  di
     apposita  certificazione. Gli appalti vengono aggiudicati
     con  l'attribuzione  di  valore  preminente  all'elemento
     relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.
            Si   rendono   applicabili,  se  compatibili,   le
     disposizioni  di  cui  al Decreto  Interministeriale  del
     18/12/2017,  n. 14771, in materia di criteri e  requisiti
     delle mense scolastiche biologiche.
         All'articolo  9  si prevede che la Regione  sostenga,
     anche  avvalendosi delle misure e delle risorse del Piano
     di  sviluppo  rurale  e  del Fondo  Sociale  Europeo,  la
     formazione  teorico-pratica di tecnici e di operatori  in
     materia  di  produzione biologica. Per tali finalità,  si
     darà vita ad un piano di offerta formativa.
         All'articolo   10   si  prevedono  facilitazioni   in
     termini  di  canone concessorio nel caso in  cui  i  beni
     inseriti  nella  Banca  della terra  di  Sicilia  vengano
     concessi  a  favore di imprenditori agricoli giovani  che
     intendano    utilizzarli    attraverso    progetti     di
     insediamento  e di sviluppo di agricoltura biologica.  Si
     fa  carico  alla Regione altresì, di promuovere opportune
     intese  con  l'Agenzia nazionale per l'Amministrazione  e
     la  destinazione  dei beni sequestrati e confiscati  alla
     criminalità organizzata.
         All'articolo  11  si  prevede che  alle  imprese  che
     lavorano  nel  settore della trasformazione  di  prodotti
     agricoli   biologici  la  Regione,  attraverso   l'Irsap,
     conceda  priorità  nell'accesso  alla  assegnazione   dei
     lotti di terreno in aree industriali. Analoga priorità  è
     concessa   nell'accesso  ai  finanziamenti   nelle   aree
     dichiarate di crisi industriale complessa e/o nelle  aree
     dichiarate Zone economiche speciali.
         All'articolo  12  si autorizza in  favore  della  bio
     fabbrica  di Ramacca la spesa di 1.000 migliaia  di  euro
     nel  triennio  2020-2022,  finalizzata  al  potenziamento
     delle attività di ricerca e di produzione.
         All'articolo  13 vengono indicate le  modalità  e  le
     procedure  attraverso  le quali la Regione  riconosce  le
     associazioni di produttori biologici, siano essi  singoli
     o  associati.  Le  associazioni di  produttori  biologici
     devono   avere  sede  legale  nell'ambito  della  Regione
     Siciliana  o  avere  una  sede operativa  nella  regione,
     attiva da almeno tre anni.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1
                          Principi e oggetto

         1.  La  Regione  Siciliana  valorizza  e  sostiene  i
     principi  dell'agro-ecologia per la gestione  di  sistemi
     agro-alimentari  sostenibili finalizzati   all'equilibrio
     tra  risorse naturali disponibili e produzione  agricola,
     nonché  alla  realizzazione di un rapporto campagna-città
     che  valorizzi  i saperi e le pratiche dei  territori,  e
     tenga  conto   dell'importanza delle reti agro-ecologiche
     ovvero   delle   connessioni  tra   sistemi   alimentari,
     ambientali e sociali.

         2.   La   Regione   Siciliana   tutela   e   sostiene
     l'agricoltura  biologica, intesa come un sistema  globale
     di  gestione  dell'azienda agricola e del  territorio  di
     produzione  alimentare  basata  sull'interazione  tra  le
     migliori prassi in materia di ambiente ed azione  per  il
     clima,  un  alto livello di biodiversità, la salvaguardia
     delle   risorse  naturali  e  l'applicazione  di  criteri
     rigorosi  in materia di benessere degli animali  e  norme
     rigorose di produzione confacenti alle preferenze  di  un
     numero  crescente  di consumatori per  prodotti  ottenuti
     con sostanze e procedimenti naturali.

         3.   Nel   territorio  della  Regione  Siciliana   si
     applicano le disposizioni del  Regolamento (UE)  2018/848
     del  Parlamento  Europeo e del Consiglio  del  30  maggio
     2018    relativo    alla    produzione    biologica     e
     all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
     regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio .

                                Art. 2
                               Finalità

         1.   La   Regione  Siciliana  persegue  le   seguenti
     finalità:

         a)  tutelare l'ambiente e il clima, anche  attraverso
     un alto livello di biodiversità;
         b)  conservare a lungo termine la fertilità dei suoli
     e contrastare la desertificazione;
         c)  concorrere al raggiungimento degli  obiettivi  di
     riduzione  dell'intensità  delle  emissioni  di   gas   a
     effetto  serra  stabiliti dall'articolo 7-bis,  paragrafo
     2,  della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
     Consiglio, del 13 ottobre 1998;
         d)   concorrere,   per  quanto   di   competenza,   a
     raggiungere   i   traguardi   indicati   nel    documento
     dell'Organizzazione delle Nazioni Unite  Agenda 2030  per
     lo sviluppo sostenibile ;
         e)   assicurare   il  benessere   degli   animali   e
     soddisfare,   in  particolare,  le  specifiche   esigenze
     comportamentali   degli  animali   secondo   la   specie,
     incentivando  al  contempo  il mantenimento  delle  razze
     rare ed autoctone;
         f) promuovere il corto raggio, i mercatini locali,  i
     negozi  di  vicinato, le filiere corte  per  favorire  le
     produzioni ed i consumi locali;
         g)   contribuire   allo  sviluppo   dell'offerta   di
     materiale  fitogenetico adeguato  alle  esigenze  e  agli
     obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;
         h) preservare gli elementi del paesaggio naturale;
         i)  escludere l'uso di OGM, dei prodotti derivati  da
     OGM e dei prodotti ottenuti da OGM .

                                Art. 3
                              Interventi

         1.  La  Regione  Siciliana, ai fini del potenziamento
     dell'agricoltura biologica, con la presente legge,  anche
     ad  integrazione  di quanto dettato dal Regolamento  (UE)
     2018/848, predispone interventi per:
         a) il sostegno della ricerca;
         b)   migliorare   e  implementare  l'attività   delle
     strutture tecniche di supporto;
         c)  la  formazione e la qualificazione  professionale
     degli operatori del settore;
         d)  la realizzazione di campagne di informazione e di
     comunicazione istituzionale;
         e)  l'impiego  di  prodotti ottenuti  con  il  metodo
     biologico   da   parte  degli  enti  pubblici   e   delle
     istituzioni  nelle  attività  di  ristorazione  da   essi
     svolte  o  organizzate  o  che  si  svolgano  nelle  sedi
     istituzionali;
         f) favorire l'imprenditoria giovanile;
         g)  consentire il pieno e razionale utilizzo dei beni
     confiscati alla criminalità e alla mafia;
         h) lo sviluppo della industria agroalimentare.

                                Art. 4
                       Indirizzo e coordinamento

         1.  L'Assessorato  regionale dell'Agricoltura,  dello
     sviluppo  rurale e della pesca mediterranea è  l'autorità
     di  indirizzo  e  coordinamento a livello  regionale  per
     l'attuazione  della  normativa  europea  in  materia   di
     produzione  agricola e agroalimentare e  di  acquacoltura
     effettuate con metodo biologico;

         2.  L'Assessorato  regionale dell'Agricoltura,  dello
     sviluppo  rurale e della pesca mediterranea  è,  altresì,
     l'autorità  competente per lo svolgimento delle  attività
     tecnico-scientifiche  e  amministrative   relative   alla
     produzione  agricola e agro-alimentare e all'acquacoltura
     effettuate con metodo biologico.

                                Art. 5
         Piano d'azione regionale per l'agricoltura biologica
                     e per l'acquacoltura biologica

         1.  Con  decreto del Presidente della Regione, previa
     delibera    di    Giunta   regionale   e   su    proposta
     dell'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo
     rurale  e  la  pesca  mediterranea, previo  parere  delle
     Commissioni    permanenti    dell'Assemblea     Regionale
     Siciliana  competenti  per  materia  e  per  gli  aspetti
     finanziari,  è adottato il  Piano d'azione regionale  per
     l'agricoltura biologica e per l'acquacoltura biologica .

         2.  Il  Piano  di cui al precedente comma  ha  durata
     triennale  e può essere aggiornato annualmente.  In  sede
     di  prima  applicazione, il Piano è  adottato  entro  sei
     mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

         3.  Il  Piano  prevede  interventi  per  lo  sviluppo
     dell'agricoltura     biologica    e     dell'acquacoltura
     biologica, con l'obiettivo di:

         a)  favorire la conversione al metodo biologico delle
     imprese   agricole  e  agroalimentari   con   particolare
     riguardo   alle  piccole  e  medie  aziende  agricole   e
     dell'acquacoltura,  anche attraverso  l'individuazione  e
     l'utilizzo   degli   strumenti   di   attivazione   delle
     politiche di sviluppo rurale;
         b)  sostenere  la  costituzione di forme  associative
     per   rafforzare  l'organizzazione  della   filiera   dei
     prodotti  biologici,  ponendo particolare  attenzione  al
     ruolo  delle piccole e medie aziende agricole all'interno
     della filiera;
         c)  incentivare  il  consumo dei  prodotti  biologici
     prodotti  nell'ambito della Regione Siciliana  attraverso
     iniziative  di informazione, formazione ed educazione  al
     consumo, anche mediante programmi e misure;
         d)  monitorare  l'andamento del settore  al  fine  di
     elaborare  e  diffondere  le informazioni  rilevanti  per
     l'agricoltura   biologica.  Il  monitoraggio   è   svolto
     attraverso  una piattaforma informatica che raccoglie  le
     informazioni  sul  settore  e  ha,  in  particolare,   le
     finalità  di  condividere le informazioni con  il  Tavolo
     tecnico  di  cui  al  successivo  articolo  6  e  con  le
     autorità   locali,   nonché  di  fornire   servizi   agli
     operatori   del   settore   per   lo   sviluppo   e    la
     valorizzazione  della  produzione  biologica   regionale,
     mediante  un centro con funzioni di documentazione  e  di
     sportello d'informazione per il pubblico;
         e)   migliorare   il  sistema  di  controllo   e   di
     certificazione  a  garanzia della  qualità  dei  prodotti
     biologici,  anche  attraverso  l'utilizzo  di   strumenti
     informatici e interventi di formazione;
         f)  stimolare gli enti e le istituzioni  del  settore
     pubblico   allargato   affinché   utilizzino   i   metodi
     dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;
         g)  incentivare la ricerca e l'innovazione in materia
     di    produzione   agricola   e   agroalimentare   e   di
     acquacoltura  effettuate con metodo  biologico,  mediante
     il  raggiungimento di intese con le Università, i  Centri
     di   ricerca   operanti  nel  territorio  regionale,   le
     strutture tecniche dipendenti o vigilate dalla Regione;

         4.   Il   Piano   individua  le  risorse  finanziarie
     occorrenti alla realizzazione degli interventi ed  indica
     le  fonti di finanziamento, che possono essere di  natura
     regionale,  nazionale  ed  europea.  L'approvazione   del
     Piano  costituisce  autorizzazione  per  l'impegno  delle
     somme.

         5.   L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
     sviluppo   rurale   e  della  pesca  mediterranea   invia
     annualmente   all'Assemblea   Regionale   Siciliana   una
     relazione  sullo stato di attuazione del  Piano  e  sulle
     modalità di finanziamento.

                                Art. 6
            Tavolo tecnico agro-ecologico per l'agricoltura
                               biologica

         1.   È   istituito  presso  l'Assessorato   regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea   il   Tavolo  tecnico  agro-ecologico   per
     l'agricoltura  biologica, di seguito  denominato   Tavolo
     tecnico

         2. Il Tavolo tecnico è costituito da:

         a)  tre  rappresentanti, in possesso  di  documentata
     esperienza  rispettivamente nel settore  dell'agricoltura
     e  dell'acquacoltura  biologica, nominati  dall'Assessore
     regionale  per  l'agricoltura, lo sviluppo  rurale  e  la
     pesca mediterranea;

         b)  un rappresentante nominato dall'Assessore per  la
     salute;

         c)   due   rappresentanti  delle   autonomie   locali
     designati dall'Anci Sicilia;

         d) un rappresentante della cooperazione agricola;

         e)    tre    rappresentanti   delle    organizzazioni
     professionali agricole a vocazione generale;

         f)    cinque    rappresentanti   delle   associazioni
     maggiormente     rappresentative    nell'ambito     della
     produzione      agricola     e     agro-alimentare      e
     dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

         g)   due   rappresentanti  delle   associazioni   dei
     produttori  dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura
     biologica;

         h)   due  rappresentanti  della  ricerca  scientifica
     applicata   nel  settore  dell'agricoltura  biologica   e
     dell'acquacoltura biologica designati dagli  istituti  di
     ricerca pubblici;

         i)  un  rappresentante  per  ciascuno  dei  distretti
     biologici   regolarmente  costituiti   ai   sensi   della
     presente legge.

         3.  Il  Tavolo  tecnico  è presieduto  dal  Dirigente
     generale  del  Dipartimento  agricoltura,  o  da  un  suo
     delegato.

         4.  I componenti del Tavolo tecnico restano in carica
     cinque  anni  e  non possono essere riconfermati  per  un
     secondo  mandato,  ad eccezione dei rappresentanti  della
     ricerca scientifica.

         5. Il Tavolo tecnico svolge i seguenti compiti:

         a)  delinea gli indirizzi e le priorità per il  Piano
     d'azione di cui all'articolo 5;

         b)   esprime   pareri  in  merito  ai   provvedimenti
     concernenti la produzione biologica a livello regionale;

         c)  fornisce  un  supporto tecnico alla  autorità  di
     governo  regionale sui provvedimenti nazionali ed europei
     sui quali sono chiamate a pronunciarsi;

         d)   propone   gli  interventi  per   l'indirizzo   e
     l'organizzazione   delle  attività  di   promozione   dei
     prodotti  biologici,  favorendo il coordinamento  tra  le
     autorità  regionali e gli operatori,  per  assicurare  la
     diffusione di tali prodotti sui mercati;

         e)  organizza annualmente almeno un incontro  in  cui
     mettere   a   confronto  le  esperienze   dei   distretti
     biologici italiani e internazionali.

         f)  esprime  pareri sulle questioni che  gli  vengono
     sottoposte dalle autorità regionali.

         5.  Le  modalità di funzionamento del Tavolo  tecnico
     sono  definite  con decreto dell'Assessore regionale  per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea.  Ai  partecipanti  al  Tavolo  tecnico  non
     spettano   compensi,  indennità,  gettoni  di   presenza,
     rimborsi   di   spese   o   altri   emolumenti   comunque
     denominati.

         6.  Al  funzionamento del Tavolo tecnico provvede  la
     Regione  Siciliana, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
     finanza   pubblica,  avvalendosi  delle  risorse   umane,
     strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione
     vigente.

         7.  Fino  all'insediamento del  Tavolo  tecnico  come
     previsto dalla presente legge, continua ad esercitare  le
     sue   funzioni  il  Tavolo  tecnico  permanente  per   la
     promozione  dell'agricoltura biologica  insediato  presso
     l'Assessorato dell'agricoltura, lo sviluppo rurale  e  la
     pesca mediterranea.

                                Art. 7
                     Bio-distretti agroalimentari

         1.   L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
     sviluppo rurale e per la pesca mediterranea, al  fine  di
     promuovere  lo  sviluppo del settore e di  razionalizzare
     gli  investimenti del sistema produttivo  agroalimentare,
     adotta  con  proprio decreto le modalità e i criteri  per
     il riconoscimento dei bio-distretti agroalimentari.

         2.   Costituiscono  bio-distretti  agroalimentari   i
     sistemi    produttivi   locali,   anche   di    carattere
     interprovinciale,  a  spiccata  vocazione  agricola   nei
     quali siano significativi:

         a)  la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione
     e  la  preparazione alimentare e industriale di  prodotti
     biologici    conformemente   alla   normativa    europea,
     nazionale e regionale;

         b)  la  tutela  delle produzioni e delle  metodologie
     colturali,  d'allevamento  e  di  trasformazione  tipiche
     locali;

         c)   le  attività  economiche  che  si  svolgono  nel
     rispetto  dei  criteri della sostenibilità  ambientale  o
     che  possono  essere svolte in conformità a tali  criteri
     entro termini certi.

         3.  Ai  fini del riconoscimento è necessario  che  il
     distretto   biologico  comprenda  un   numero   d'imprese
     agricole  biologiche  o in conversione  non  inferiore  a
     cinquanta   e  un  numero  di  addetti  complessivo   non
     inferiore a cento;

         4.  I  bio-distretti agroalimentari sono istituiti al
     fine di:
         a)   promuovere   l'uso  sostenibile  delle   risorse
     naturali  e  locali  nei  processi  produttivi  agricoli,
     finalizzato alla tutela degli ecosistemi;
         b)  stimolare  e  favorire l'approccio  territoriale,
     anche   al   di   fuori   dei   confini   amministrativi,
     promuovendo la coesione e la partecipazione  di  tutti  i
     soggetti   economici   e  sociali  con   l'obiettivo   di
     perseguire uno sviluppo attento alla conservazione  delle
     risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi  in
     modo   da  salvaguardare  l'ambiente,  la  salute  e   le
     diversità locali;
         c)   semplificare,  per  gli  agricoltori   biologici
     operanti  nel  distretto e per le imprese  che  praticano
     acquacoltura  biologica, l'applicazione  delle  norme  di
     certificazione  biologica e delle norme di certificazione
     ambientale   e  territoriale  previste  dalla   normativa
     vigente;
         d)  favorire  lo  sviluppo, la  valorizzazione  e  la
     promozione    dei    processi   di    preparazione,    di
     trasformazione  e  di  commercializzazione  dei  prodotti
     biologici;
         e)  promuovere  e  sostenere  le  attività  collegate
     all'agricoltura  biologica, quali la somministrazione  di
     cibi  biologici nella ristorazione pubblica e collettiva,
     la  vendita  diretta  di  prodotti biologici,  l'attività
     agrituristica,  il turismo rurale, le azioni  finalizzate
     alla  tutela,  alla  valorizzazione e alla  conservazione
     della  biodiversità agricola e naturale  e  l'agricoltura
     sociale;
         f)  promuovere  una  maggiore  diffusione,  a  prezzi
     congrui,   dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari   e
     dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.
         5.  I  bio-distretti agroalimentari si caratterizzano
     per  l'integrazione tra le attività agricole e  le  altre
     attività  economiche  presenti  nell'area  del  distretto
     stesso  e  per  la  presenza di aree rilevanti  sotto  il
     profilo   paesaggistico,   incluse   le   aree   protette
     nazionali  e  regionali  e le aree  comprese  nella  rete
      Natura 2000 .

         6.    Al    bio-distretto   agroalimentare    possono
     partecipare:
         a) imprese con sede nel territorio regionale;
         b) associazioni di categoria;
         c) enti locali;
         d)  enti  pubblici e privati, associazioni, consorzi,
     fondazioni,  aziende speciali, società  a  partecipazione
     pubblica,   enti   economici  regionali,   che   svolgano
     attività  e adottino politiche di tutela del ruolo  delle
     produzioni   biologiche,  di  difesa  dell'ambiente,   di
     conservazione  del  suolo  agricolo  e  di  difesa  della
     biodiversità.

         7.  Le  imprese  agricole, singole  e  associate,  le
     organizzazioni  dei  produttori e i soggetti  pubblici  e
     privati che intendono procedere alla costituzione  di  un
     distretto  biologico costituiscono un Comitato  promotore
     direttivo  incaricato della rappresentanza delle  istanze
     amministrative,  economiche e  commerciali  del  medesimo
     distretto,   anche   attraverso  la  predisposizione   di
     modelli  semplificati  per  la  gestione  delle  pratiche
     amministrative.  Ai  partecipanti al  Comitato  promotore
     direttivo  non spettano compensi, indennità,  gettoni  di
     presenza,  rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
     denominati.

         8.  Il  Comitato  promotore direttivo  redige  l'atto
     costitutivo e lo statuto del  bio-distretto,  elabora  il
     Piano  d'Azione,  perimetra l'area del  bio-distretto  ed
     indice  l'assemblea dei soci per la nomina  degli  organi
     sociali,  presenta  la  richiesta di  riconoscimento  del
     bio-distretto    medesimo    all'Assessorato    regionale
     dell'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale   e   la   pesca
     mediterranea.

         9.  La  Regione promuove, anche attraverso il proprio
     sito   internet  istituzionale,  la  divulgazione   delle
     migliori   pratiche  messe  in  atto  nei   bio-distretti
     agroalimentari, valorizzando i risultati ottenuti,  anche
     attraverso la predisposizione di schede dedicate ai  bio-
     distretti agroalimentari che contengano informazioni,  di
     tipo  amministrativo e tecnico, inerenti alle attività  e
     ai  progetti  di sviluppo e di ricerca relativi  al  bio-
     distretto agroalimentare.

                                Art. 8
           Modifiche di norme. Qualità degli alimenti nella
                        ristorazione collettiva

         1.  Alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 sono
     apportate le seguenti modifiche:

         2.  Il  comma  2  dell'articolo 18 è  sostituito  dai
     seguenti commi:
          2.   Per  garantire  la  sicurezza  alimentare   dei
     consumatori,  i  soggetti che gestiscono  o  svolgono  le
     attività  di  cui  al  comma 1, anche  in  attuazione  di
     quanto  disposto dal decreto del Ministero  dell'ambiente
     e  della  tutela del territorio e del mare del  25/7/2011
     relativo  ai  Criteri  minimi  ambientali  negli  appalti
     pubblici,  prevedono espressamente nei bandi  di  gara  e
     nei  contratti  d'appalto l'uso giornaliero  di  prodotti
     biologici,  tipici  e  tradizionali  tutti  dotati,   ove
     previsto,   di  apposita  certificazione.   Gli   appalti
     vengono   aggiudicati   con  l'attribuzione   di   valore
     preminente   all'elemento  relativo  alla   qualità   dei
     prodotti agricoli offerti.

         3.  Al fine di favorire la corretta informazione  dei
     consumatori,  i  soggetti gestori di  cui  ai  precedenti
     commi   hanno   l'obbligo  di  comunicare  agli   utenti,
     attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza e  le
     caratteristiche degli alimenti somministrati.

         4.  Al fine di promuovere i controlli di qualità  sui
     prodotti  utilizzati  dai  soggetti  gestori  di  cui  ai
     precedenti  commi,  la Regione può stipulare  convenzioni
     con  gli  organismi  abilitati  alla  certificazione   di
     qualità ai sensi della normativa vigente.

         5.  Si applicano, se compatibili, le disposizioni  di
     cui  al  Decreto  Interministeriale  del  18/12/2017,  n.
     14771,   intendendosi  sostituito   il   riferimento   al
     Ministero  delle politiche agricole e forestali,  con  il
     riferimento  all'Assessorato regionale  dell'agricoltura,
     dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

                                Art. 9
                      Formazione degli operatori

         1.  La  Regione  sostiene,  anche  avvalendosi  delle
     misure  e  delle  risorse del Piano  di  sviluppo  rurale
     2014/20   e   del  Fondo  Sociale  Europeo  2014/20,   la
     formazione  teorico-pratica di tecnici e di operatori  in
     materia   di   produzione  biologica,  di  produttori   e
     operatori  di  settore che decidono di convertirsi  dalla
     produzione  convenzionale  a  quella  biologica   e   dei
     soggetti  pubblici  incaricati di  svolgere  i  controlli
     ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

         2.   Per   tali  finalità,  l'Assessorato   regionale
     dell'agricoltura,   lo  sviluppo  rurale   e   la   pesca
     mediterranea e l'Assessorato regionale dell'istruzione  e
     della formazione professionale, in collaborazione con  il
     Tavolo  tecnico  di cui alla presente legge,  definiscono
     un  piano  di offerta formativa, con validità  minima  di
     tre  anni,  aggiornabile  ogni anno.  In  sede  di  prima
     applicazione  il piano è adottato entro  tre  mesi  dalla
     data di entrata in vigore della presente legge.

                                Art. 10
             Agevolazioni ai giovani imprenditori agricoli

         1.  Nel caso in cui i beni inseriti nella Banca della
     terra  di Sicilia di cui alla legge regionale 28  gennaio
     2014,  n.  5  siano  concessi a  favore  di  imprenditori
     agricoli  giovani  che  intendano,  in  forma  singola  o
     associata,    utilizzarli    attraverso    progetti    di
     insediamento e di sviluppo di agricoltura biologica,  ivi
     compresa  la  eventuale trasformazione dei  prodotti,  il
     canone  concessorio, come determinato dalle  Linee  guida
     emanate  con  decreto  del Presidente  della  Regione  22
     febbraio  2016, è ridotto ad un terzo per i primi  cinque
     anni di attività.

         2.  La  Regione  promuove  le  opportune  intese  con
     l'Agenzia   nazionale   per   l'Amministrazione   e    la
     destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
     criminalità    organizzata   affinché   possano    essere
     assegnati  alla  Banca  della  terra  di  Sicilia,   beni
     confiscati  utilizzabili  per  le  finalità  di  cui   al
     precedente comma.

                                Art. 11
             Accesso ai terreni in aree industriali o ZES

         1.  La  Regione, attraverso l'Irsap, concede priorità
     nell'accesso  alla assegnazione dei lotti di  terreno  in
     aree  industriali alle imprese che operano   nel  settore
     della  trasformazione  di  prodotti  agricoli  biologici.
     Analoga    priorità    è   concessa    nell'accesso    ai
     finanziamenti nelle aree dichiarate di crisi  industriale
     complessa  e/o  nelle  aree  dichiarate  Zone  economiche
     speciali ai sensi della normativa di riferimento.

                                Art. 12
                Contributo alla bio fabbrica di Ramacca

         1.  Nell'ambito  del potenziamento  della  ricerca  e
     della  innovazione  previsto dalla lettera  g),  comma  3
     dell'articolo  5 della presente legge, è  autorizzata  in
     favore  della bio fabbrica di Ramacca la spesa  di  1.000
     migliaia  di  euro  nel triennio 2020-2022,  di  cui  400
     migliaia  di euro nell'anno 2020 e 300 migliaia  di  euro
     per   ciascuno   degli  anni  2021  e  2022.   La   spesa
     autorizzata   è   finalizzata  al   potenziamento   delle
     attività di ricerca e di produzione.

                                Art. 13
                 Associazioni di produttori biologici

         1.   La   Regione   riconosce  le   associazioni   di
     produttori biologici, siano essi singoli o associati.  Le
     associazioni  di produttori biologici devono  avere  sede
     legale  nell'ambito della Regione Siciliana o  avere  una
     sede operativa nella regione attiva da almeno tre anni.

         2.  I  produttori di cui al primo comma  non  possono
     essere  iscritti  ad  altre  associazioni  di  produttori
     riconosciute per gli stessi prodotti agricoli biologici.

         3.  Il  controllo  e la vigilanza sulle  associazioni
     dei  produttori  biologici riconosciute  sono  esercitati
     dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, lo  sviluppo
     rurale e la pesca mediterranea.
         4. Il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 3  è
     disposto  dall'Assessore per l'agricoltura,  lo  sviluppo
     rurale  e la pesca mediterranea previo parere del  Tavolo
     tecnico di cui alla presente legge.

         5.  L'associazione, ai fini del riconoscimento,  deve
     essere  costituita  da almeno venti aziende,  aventi  una
     produzione   immessa  sul  mercato   con   un   fatturato
     complessivo annuo superiore a un milione di euro.

         6.  Le  richieste  per il riconoscimento  di  cui  al
     comma   1   devono  essere  presentate  al   Dipartimento
     Agricoltura corredate:
         a)  di  copia autentica dell'atto costitutivo e dello
     statuto;
         b)   del  disciplinare  di  produzione,  adottato  in
     conformità alle norme comunitarie e statali;
         c) dell'elenco delle aziende associate;
         d)  delle  schede tecniche aziendali degli associati,
     suddivise in aziende agricole biologiche, aziende  miste,
     aziende   in   conversione   biologica   e   aziende   di
     trasformazione biologica.

         7.  Gli  statuti  delle associazioni  dei  produttori
     biologici devono prevedere:
         a)  le  modalità  di  iscrizione,  di  recesso  e  di
     esclusione delle aziende dall' associazione;
         b)   l'  impegno  ad  esercitare  la  vigilanza   nei
     confronti delle aziende associate;
         c)  le  sanzioni nei confronti delle aziende  per  le
     inadempienze  accertate  nel corso  dei  controlli  e  le
     modalità di loro applicazione.

         8.  Le  associazioni di produttori riconosciute  sono
     tenute:
         a)   ad   avere  la  disponibilità  delle  produzioni
     biologiche delle aziende associate;
         b)   ad   agevolare  l'attività  di  controllo  degli
     organismi preposti;
         c)   a   presentare  il  programma  di  attività   al
     Dipartimento  Agricoltura entro il 30  novembre  di  ogni
     anno;
         d)    a   notificare,   entro   trenta   giorni,   al
     Dipartimento  Agricoltura le nuove adesioni  di  soci,  i
     recessi e le esclusioni.

         9.   L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,   lo
     sviluppo  rurale e la pesca mediterranea, previa  diffida
     e  acquisito  il parere del Tavolo Tecnico  di  cui  alla
     presente  legge,  può  revocare il  riconoscimento  delle
     associazioni  di  produttori biologici,  qualora  vengano
     meno  i  requisiti  prescritti, in caso  di  manifesta  e
     comprovata  inefficienza nell'esercizio dei  controlli  o
     di   mancata   attuazione  dei  criteri   contenuti   nel
     disciplinare di produzione.

                                Art. 14
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     Ufficiale della Regione Siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.