Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                   ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(nn. 698-500)


DISEGNO DI LEGGE (n. 698)

presentato dai deputati: Sammartino, Aricò, Bulla,
Cafeo, Calderone, Catalfamo, D'Agostino, Dipasquale,
Lantieri, Lo Curto, Lo Giudice, Lupo, Mancuso,
Pullara, Tamajo, Fava

il 6 febbraio 2020

Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela
del paesaggio

(OMISSIS)

DISEGNO DI LEGGE (n. 500)

presentato dai deputati: Milazzo, Mancuso

il 31 gennaio 2019

Norme per l'istituzione dei Poli Museali e dei Luoghi
della Cultura

(OMISSIS)

----O----

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
CULTURA FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,
beni ed attività culturali, lavoro, formazione
professionale ed emigrazione

Composta dai deputati:

Sammartino Luca, presidente; Galluzzo Giuseppe,
vicepresidente;
Di Caro Giovanni, vicepresidente; Catalfamo Antonio,
segretario;
Damante Concetta, relatore, Di Paola Nunzio,
Dipasquale Emanuele,
Fava Claudio, Salvatore Lentini, Lo Giudice Danilo,
Mancuso Michele,
Pullara Carmelo, Schillaci Roberta.


(OMISSIS)

----O----


DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

Norme in materia di tutela e di valorizzazione dei
beni culturali e del paesaggio


TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1.
Finalità

1. Le disposizioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) e successive modifiche e integrazioni
continuano ad applicarsi nel territorio della
Regione, fatte comunque salve le diverse disposizioni
introdotte dalla presente legge ai sensi
dell'articolo 14 lettere n) e r) dello Statuto
speciale della Regione siciliana, dell'articolo 8 del
citato codice e dei D. p.r. del 30 agosto 1975 nn.
635 e 637.

2. La Regione, al fine di preservare la memoria
delle singole comunità territoriali, riconosce la
conoscenza, la tutela, la conservazione, la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale quali obiettivi fondamentali della propria
azione di governo e fattori strategici dello sviluppo
sostenibile della comunità. A tal fine diffonde la
conoscenza dei beni culturali della Sicilia, anche
attraverso iniziative di educazione al patrimonio,
stimola e incentiva le attività volte alla loro
conservazione e assicura le migliori condizioni per
la loro utilizzazione e fruizione pubblica.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al
comma 2 la Regione coopera con i competenti organi
dello Stato e con i soggetti territoriali di diritto
privato, svolgendo funzioni di coordinamento,
indirizzo e sostegno nei limiti delle competenze
regionali e nel rispetto della autonomia di ciascuna
pubblica amministrazione.

4. La Regione favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati e degli enti
ecclesiastici, organizzati in forma singola o
associata, alla valorizzazione del patrimonio
culturale per lo svolgimento di attività di interesse
generale sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2.
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art 14
lett. n) e r) dello Statuto speciale, disciplina le
azioni della Regione in materia di tutela e di
valorizzazione dei beni culturali e di tutela del
paesaggio, definendo in tale ambito gli interventi a
favore dei beni culturali e dei beni paesaggistici.

2. Gli interventi della Regione sono diretti al
perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della
Sicilia, materiale e immateriale, conservato negli
istituti e luoghi della cultura e/o del patrimonio
ecclesiastico e diffuso sul territorio, in forme e
con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza
ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani,
della scuola, anche attraverso la promozione di
itinerari culturali, cammini e percorsi storici,
itinerari e camini culturali ed ambientali e di
valorizzazione del paesaggio, nonché mediante la
rievocazione degli eventi rilevanti della storia
regionale e delle identità territoriali tematiche;
b) qualificazione dell'offerta museale anche
attraverso modelli strategici di sviluppo innovativo
della concezione museale, per stimolare ed
incentivare lo sviluppo di processi sistemici di
crescita territoriale tematica, di propria
competenza, in maniera adeguata ai bisogni della
contemporaneità, anche con l'uso di tecnologie della
Digital trasformation per il sostegno
dell'innovazione nelle forme di gestione e nella
comunicazione museale e promuovendo la cooperazione
degli enti locali, degli enti ecclesiastici e degli
altri soggetti pubblici e privati, comprese le
associazioni di volontariato culturale, specifiche
del settore beni culturali;
c) promozione della tutela e conoscenza del
patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e
dei luoghi destinati alla fruizione dei beni
culturali ed alle attività culturali;
d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete
documentaria, composta da biblioteche, archivi ed
altri istituti documentari, e della loro fruizione da
parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli
spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza
con i diversi e nuovi bisogni di informazione,
formazione e di qualificazione specifica dell'offerta
anche nella gestione integrata dei beni culturali;
e) tutela delle diverse tradizioni e dello
spettacolo al fine di rendere maggiormente
rispondenti alla domanda dei cittadini e formazione
del pubblico la fruizione critica dello spettacolo
dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
f) promozione dell'educazione alla musica e al
canto corale e dell'alta formazione alla musica,
anche incentivando la costituzione di reti
territoriali delle scuole di musica e delle
formazioni bandistiche e corali;
g) valorizzazione delle istituzioni culturali di
rilievo regionale, sostenendone l'attività per la
fruizione da parte del pubblico e per la
conservazione dei beni culturali di loro pertinenza,
e favorendone l'integrazione nel sistema regionale
dell'offerta di servizi culturali;
h) promozione della cultura del paesaggio e degli
itinerari, cammini e percorsi tematici, attraverso la
conoscenza, l'informazione e la formazione;
i) promozione della conoscenza e della fruizione
critica e consapevole delle arti visive
contemporanee, garantendo il pluralismo dell'offerta
culturale e favorendo l'emergere delle proposte
culturali innovative e di alto livello qualitativo
con speciale attenzione ai temi della creatività e
della rigenerazione urbana, anche attraverso la
tutela di contesti territoriali identitari,
applicando modelli integrati di valorizzazione
territoriale;
l) promozione e facilitazione della conoscenza e
della fruizione del patrimonio culturale e
paesaggistico e degli eventi di cultura e di
spettacolo attraverso un sistema integrato ed
economicamente accessibile;
m) promozione ed incentivazione alla
valorizzazione delle attività scientifiche e di
ricerca svolte all'interno dei complessi museali, dei
siti e delle istituzioni culturali e degli enti
ecclesiali anche d'intesa con il sistema
dell'istruzione, della formazione e della ricerca
della Regione siciliana in collaborazione con il
mondo delle Università e degli Enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell'Università e della
Ricerca operanti in Sicilia;
n) promozione e sostegno delle industrie
culturali e creative e, più in generale,
dell'imprenditoria giovanile operante nel settore;
o) riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati,
mantenendone l'identità storica e architettonica;
p) valorizzazione di itinerari tematici, percorsi
storico-culturali ed ambientali e conservazione ed
adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico
degli immobili e delle aree sottoposte a tutela,
rientranti nel sistema integrato di valorizzazione,
adottando misure di efficientamento energetico e
messa in sicurezza di rischio idrogeologico.

Art. 3.
Principi e obiettivi

1. Il sostegno finanziario della Regione alle
iniziative di ricerca, restauro, valorizzazione e
manutenzione dei beni culturali è improntato ai
principi di qualità, semplificazione, sostenibilità,
sussidiarietà e trasparenza.

2. Gli interventi regionali in materia sono
attuati perseguendo gli obiettivi di:

a) incentivare la collaborazione e gli accordi
fra soggetti pubblici e tra pubblici e privati e tra
pubblici ed enti ecclesiastici;
b) valorizzare la qualità delle professioni
presenti nei settori museale, archeologico,
archivistico, bibliotecario, storico-artistico,
demoetnoantropologico, di scienze e tecnologie
applicate ai beni culturali;
c) valorizzare l'apporto del mondo del
volontariato come risorsa ausiliaria al ruolo degli
operatori professionali;
d) valorizzare l'apporto del mondo accademico e
degli enti di ricerca operanti sul territorio
regionale anche attraverso una progettualità comune;
e) promuovere le iniziative di
internazionalizzazione, anche favorendo la
partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori
della conoscenza, conservazione e valorizzazione dei
beni culturali, dei beni paesaggistici e delle nuove
forme di attrazione territoriale ai programmi
finanziati direttamente dalla Commissione europea;
f) promuovere iniziative internazionali
finalizzate ad attrarre Università ed istituti di
ricerca esteri al fine di avviare attività congiunte
con le istituzioni della Regione siciliana su siti e
complessi culturali dell'Isola;
g) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni
culturali, paesaggistici e contesti territoriali
legati alle tradizioni, agli itinerari, ai percorsi
culturali e paesaggistici ed ai modelli integrati di
tutela del territorio;
h) promuovere e facilitare la conoscenza e la
fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di
cultura e di spettacolo attraverso un sistema
integrato ed economicamente accessibile, anche
attivando collaborazioni con le organizzazioni del
turismo e del commercio;
i) agevolare la fruizione del patrimonio
culturale da parte delle persone con disabilità
motoria, psichica o sensoriale mediante lo sviluppo
di azioni ad hoc e l'utilizzo di tecnologie
abilitanti;
j) diffondere la conoscenza del patrimonio
culturale regionale, agevolando la libera
riproduzione e divulgazione di immagini di beni
culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42/2004
e ss.mm.ii;
k) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita
culturale e civile delle persone;
l) favorire la partecipazione dei soggetti
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale, compreso quello ecclesiastico e
religioso regionale.

TITOLO II
Beni culturali

Art. 4.
Beni culturali

1. Sono beni culturali, ai sensi dell'articolo 10
d.lgs. n. 42/2004, le cose immobili e mobili
appartenenti alla Regione, agli altri enti pubblici
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico e
architettonico.

2. Sono, inoltre, beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi della Regione, degli altri
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente
ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti della
Regione, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche della
Regione, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad
eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni
delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
d) le raccolte documentarie, bibliotecarie,
fotografiche e le collezioni che abbiano particolare
rilevanza in relazione alla storia dell'identità
siciliana, allo studio del fenomeno mafioso e della
lotta antimafia della Regione, degli altri enti
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico.

3. Sono, altresì, beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo
13 del d.lgs. 42/2004:

a) le cose immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, architettonico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti,
appartenenti a privati, che rivestono interesse
storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati,
di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse,
particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in genere, ovvero
quali testimonianze dell'identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o
esprimono un collegamento identitario o civico di
significato distintivo eccezionale, il provvedimento
di cui all'articolo 13 del d.lgs. 42/2004 può
comprendere, anche su istanza di uno o più comuni la
dichiarazione di monumento regionale;
e) le cose, a chiunque appartenenti, che
presentano un interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, architettonico
eccezionale per l'integrità e la completezza del
patrimonio culturale della Regione;
f) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle
indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, ovvero per
rilevanza artistica, storica, archeologica,
numismatica o etnoantropologica, architettonica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1
e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano le scienze naturali,
matematiche e fisiche, le scienze mediche,
l'ingegneria e l'architettura, l'agraria, la
preistoria, la paleontologia e le primitive
civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in
rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione, nonché al contesto di riferimento,
abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,
con relative matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e
matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e
di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse
storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale;
m) i beni antropologici materiali e immateriali
rappresentativi dell'identità siciliana.

Art. 5.
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n.42/2004
sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente
territorialmente competente e del soprintendente del
mare:

a) la rimozione o la demolizione, anche con
successiva ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni
culturali mobili;
c) lo smembramento di collezioni, serie e
raccolte.

2. Il trasferimento ad altre persone giuridiche
di complessi organici di documentazione di archivi
pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo
13 del d.lgs. 42/2004 è subordinato
all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica
per la Sicilia-Archivio di Stato di Palermo.

3. A seguito di demolizione di cui alla lettera
a) del comma 1, la relativa ricostruzione avviene
senza l'alterazione della originaria conformazione.

4. Lo spostamento di beni culturali, dipendente
dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente, che,
entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia,
può prescrivere le misure necessarie perché i beni
non subiscano danno dal trasporto.

5. Fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti,
l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata ad autorizzazione del
soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso
dei beni medesimi è altresì comunicato al
soprintendente.

6. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora
sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere
prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio dell'autorizzazione, il
soprintendente può dettare prescrizioni ovvero
integrare o variare quelle già date in relazione al
mutare delle tecniche di conservazione, per le
finalità di cui all'articolo 20, comma 1 del d.lgs.
n. 42/2004.

7. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine
di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta
da parte della soprintendenza. Decorso inutilmente
tale termine, il richiedente può diffidare
l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione
non provvede nei trenta giorni successivi al
ricevimento della diffida, il richiedente può agire
ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 2 luglio 2010,
n. 104, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6.
Interventi su beni pubblici regionali

1. Ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 42 del
2004, per gli interventi su beni culturali di
proprietà di enti pubblici regionali, ad eccezione di
quelli archivistici di cui al comma 2 dell'articolo 5
da eseguirsi da parte dell' amministrazione
regionale, di altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico,
l'autorizzazione di cui all'articolo 5 può essere
espressa nell'ambito di accordi tra la Regione ed il
soggetto pubblico interessato, ai sensi dell'articolo
22 della legge regionale n. 7 del 2019 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 7.
Conservazione

1. Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs.
n.42/2004, la conservazione del patrimonio culturale
è assicurata mediante una coerente, coordinata e
programmata attività di studio, ricerca, prevenzione,
manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle
attività idonee a limitare le situazioni di rischio
connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle
attività e degli interventi destinati al controllo
delle condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrità, dell'efficienza funzionale e
dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto
sul bene attraverso un complesso di operazioni
finalizzate all'integrità materiale ed al recupero
del bene medesimo, alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori culturali.

5. Gli organi periferici del dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana negli interventi progettuali di restauro di
particolare complessità possono avvalersi del centro
per il restauro di cui all'articolo 9 della legge
regionale n. 80/1977 e all'articolo 7 della legge
regionale n. 116/1980.

Art. 8.
Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o
altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree
sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del
2004. Il collocamento o l'affissione possono essere
autorizzati dal soprintendente qualora non siano di
nocumento all'aspetto, al decoro o alla pubblica
fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è
trasmessa agli interessati e dagli stessi inviata
agli altri enti competenti all'eventuale emissione
degli ulteriori atti abilitativi.

2. In relazione ai beni indicati al comma 1 il
soprintendente, valutatane la compatibilità con il
loro carattere artistico o storico rilascia o nega il
nulla osta per l'utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione
degli interventi di ristrutturazione, restauro e
conservazione, per un periodo non superiore alla
durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta è allegato il contratto di appalto dei lavori
medesimi.

TITOLO III
Fruizione dei beni culturali

CAPO I

Art. 9.
Istituti e luoghi della cultura

1. Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs.
n.42/2004, si intendono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le
aree e i parchi archeologici, i complessi
monumentali.

2. Si intende per:

a) museo , una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalità di educazione, di studio e di
ricerca;
b) biblioteca , una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato
di libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
studio;
c) archivio , una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali
di interesse storico e ne assicura la consultazione
per finalità di studio e di ricerca;
d) area archeologica , un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di
manufatti o strutture preistorici o di età antica;
e) parco archeologico , un contesto territoriale
definito da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all'aperto la cui
complessità trasmette organicità di veduta;
f) complesso monumentale , un insieme formato da
una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come
insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica;
g) casa museo , una struttura permanente che è
stata l'abitazione di un personaggio famoso e che
raccoglie, cataloga e conserva il patrimonio a questo
appartenuto.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Per la concessione d'uso di beni culturali
trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo
II, capo I, sezione II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42. Nessun canone è dovuto nel caso
di affidamento dei beni a enti ed organismi pubblici
che svolgano attività di valorizzazione e fruizione
nell'ambito delle relative funzioni d'istituto.

Art.10.
Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della
cultura

1. L'accesso agli istituti e ai luoghi della
cultura è garantito nel rispetto della normativa
vigente e senza limitazioni derivanti dalle
condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli
utenti.

2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il
relativo costo deve essere proporzionato ai servizi
offerti al pubblico e alla valenza culturale dei beni
esposti.

3. Il sistema documentario pubblico risponde al
diritto di tutti gli individui a fruire,
indipendentemente dal luogo di residenza, o da
impedimenti derivanti da condizioni fisiche e
culturali, di un servizio di informazione e
documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni
della contemporaneità.

4. In armonia con l'articolo 10, comma 4, della
legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 i comuni che
non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel
proprio territorio soddisfano le richieste di
informazione e di documentazione del pubblico tramite
accordi con altri comuni o con altri soggetti
qualificati.

5. La consultazione dei documenti delle
biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei
documenti in loro possesso sono gratuiti e non
possono essere limitati se non per i motivi previsti
dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o
per motivate esigenze organizzative indicate nella
carta dei servizi che ogni istituto documentario è
tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico
degli utenti le spese per l'erogazione di servizi
diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino
costi supplementari interni o esterni.

Art.11.
Attività accessorie alle attività culturali degli
istituti e luoghi della cultura

1. Fatto salvo il rispetto
dell'articolo 117 del d.lgs. 42/2004, e al fine di
garantire la sostenibilità economica dei servizi
culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura
possono essere svolte attività accessorie a quelle
proprie di tali strutture, nella misura in cui queste
siano strumentali al reperimento delle risorse da
destinare alle proprie finalità fondamentali o
contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di
propria competenza, ferma restando la compatibilità
con la natura culturale e la sicurezza del bene.

2. Le strutture dell'istituto e luogo della
cultura possono essere utilizzate per qualsiasi
finalità nel caso in cui lo svolgimento dell'attività
accessoria comporti l'utilizzazione delle strutture,
purché l'utilizzazione sia compatibile con la natura
e il decoro dell'istituto e luogo della cultura, con
la tutela dei beni conservati e con il corretto
esercizio dei servizi.

Art.12.
Forme di gestione degli istituti e luoghi della
cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.
42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), gli istituti e luoghi della cultura
sono gestiti come servizi privi di rilevanza
economica o come servizi di rilevanza economica,
adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle
caratteristiche dello specifico bene culturale.

Art.13.
Gestione degli istituti e luoghi della cultura come
servizi privi di rilevanza economica

1. Nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 115 del d.lgs. 42/2004, l'organizzazione
degli istituti e luoghi della cultura come servizi
privi di rilevanza economica può avvenire mediante
gestione in forma diretta o in forma indiretta.

2. La gestione in forma diretta può avvenire per
mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi,
le cui finalità consistano nella prestazione di
servizi culturali, sui quali l'amministrazione cui
l'istituto o il luogo della cultura appartiene
esercita un'influenza dominante.

3. La gestione in forma indiretta si svolge
mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto
esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo
della cultura appartiene, che viene scelto tramite
procedure ad evidenza pubblica in conformità alla
disposizione di cui all'articolo 115, comma 3,
del d.lgs. 42/2004 e ai criteri di affidamento
previsti dalla normativa vigente.

4. Nei casi di gestione in forma indiretta
l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo
della cultura svolge le funzioni di indirizzo,
controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti
concessionari della gestione e stipula contratti di
servizio con tali soggetti. La Giunta regionale
approva con apposita deliberazione schemi-tipo di
contratto di servizio, elaborati nel rispetto
dell'articolo 115, comma 5, del d.lgs. 42/2004, al
fine di semplificare e rendere omogenea l'attività
delle amministrazioni.

Art. 14.
Professionisti competenti ad eseguire interventi sui
beni culturali

1. In conformità a quanto disposto dagli articoli
4 e 7 del d.lgs. 42/2004 e fatte salve le competenze
degli operatori delle professioni già regolamentate,
gli interventi operativi di tutela, protezione e
conservazione dei beni culturali nonché quelli
relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei
beni stessi, sono affidati alla responsabilità e
all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di
archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori
di beni culturali e collaboratori restauratori di
beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e
tecnologia applicate ai beni culturali e storici
dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed
esperienza professionale.

2. Il DM 244 del 20/05/2019 regola la procedura
per la formazione degli elenchi dei professionisti di
cui al comma 1 e i rispettivi requisiti
professionali.

CAPO II
Musei ed ecomusei

Art.15.
Funzioni della Regione.

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la
fruizione del patrimonio culturale della Sicilia la
Regione, nell'ambito delle proprie competenze,
sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo
sviluppo della rete regionale dei musei di cui alla
legge regionale n. 17 del 1991 e degli ecomusei di
cui alla legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, con
particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa
dell'offerta museale tramite l'innovazione
gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e
culturali alla fruizione delle collezioni,
l'innovazione dei linguaggi museali;
b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei
beni culturali diffusi sul territorio;
c) promuovere e sostenere la formazione
professionale del personale dei musei e degli
ecomusei;
d) promuovere e sostenere le attività educative e
didattiche nei musei;
e) promuovere e sostenere la catalogazione dei
beni culturali posseduti dai musei o presenti nel
territorio;
f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo
regionale e predisporre specifiche misure di sostegno
al loro sviluppo;
g) promuovere accordi di cooperazione con lo
Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati,
anche attraverso i sistemi museali di cui
all'articolo 17, per la migliore organizzazione
dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio
culturale;
h) gestire i musei di sua proprietà;
i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle
tecnologie dell'informazione e della conoscenza per
la valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale.

Art. 16.
Attività dei musei

1. La Regione favorisce l'interazione e la
cooperazione tra i musei e gli altri istituti
culturali per garantire la più diffusa conoscenza del
patrimonio culturale della Sicilia e per promuovere
la sua funzione educativa, nonché la sua corretta
conservazione e valorizzazione, anche ai fini del
turismo culturale.

2. Sono attività fondamentali dei musei:

a) la gestione, conservazione e catalogazione
anche digitale delle collezioni, ivi comprese le
attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di
prestito e di circolazione dei beni;
b) la formazione del sistema di offerta
culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce
a qualificare l'esperienza della visita e il valore
percepito dal pubblico;
c) la ricerca scientifica e tecnologica e lo
sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole,
con le Università, con gli Istituti di Ricerca
vigilati dal Ministero dell'Università e della
Ricerca, e con istituti e associazioni impegnati
nello svolgimento di attività didattiche,
divulgative, di educazione, formazione e
comunicazione;
d) lo sviluppo di accordi, partenariati e
convenzioni operativi anche con altre strutture
museali al di fuori del sistema regionale al fine di
incentivare il dialogo e l'organizzazione di
iniziative congiunte, anche di tipo espositivo, su
temi che riguardano la storia, l'arte e la cultura
della Regione siciliana.

3. Al museo spetta l'importante compito di
sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare
un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal
territorio o dal gruppo di riferimento. L'interazione
con la comunità e la promozione del suo patrimonio
sono parte integrante della funzione educativa del
museo

4. I musei inseriti nell'organizzazione museale
regionale, nell'ambito delle proprie attività e dei
settori di loro competenza, favoriscono l'apporto
culturale didattico e scientifico degli organi
periferici dello Stato, delle università e degli
istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale
e internazionale. Inoltre promuovono, anche tramite
la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione
e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in
ambito nazionale ed internazionale, con particolare
riferimento ai paesi dell'Unione europea.

Art. 17.
Sistema museale regionale

1. L'interazione e la cooperazione tra gli
istituti museali e i luoghi della cultura delle
amministrazioni pubbliche e di altri soggetti
pubblici e privati presenti nel territorio della
Regione si realizzano nell'ambito del Sistema museale
regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i
musei pubblici non statali e i musei privati della
Regione, singolarmente o aggregati in reti costituite
ai sensi dell'articolo 18, che svolgono la loro
funzione culturale, di ricerca ed educativa a
servizio della comunità, che risultano in possesso
degli standard minimi previsti dai livelli uniformi
di qualità per i musei, necessari per essere
accreditati al Sistema museale regionale.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana assicura la valorizzazione del
Sistema museale regionale avvalendosi del supporto
del Consiglio regionale per i beni culturali ed
ambientali di cui all'articolo 4 della legge
regionale n. 80 del 1977 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 18.
Reti museali

1. Le reti museali sono strumenti di
coordinamento e di cooperazione organizzativa e
gestionale fra più musei, associazioni e fondazioni
presenti nel territorio finalizzate, attraverso
convenzioni, protocolli e linee guida, alla
valorizzazione delle relazioni tra musei e
territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni
dei comuni, nonché alla qualificazione e alla
promozione del progetto culturale e della relativa
offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli
standard minimi previsti dai livelli uniformi di
qualità per i musei, necessari per essere accreditati
al Sistema museale nazionale.

2. Possono fare parte di una rete museale i musei
pubblici e privati situati nel territorio di un
Comune, di una città metropolitana, di un libero
consorzio o di una Unione dei comuni; per la
costituzione di una rete museale comprendente musei
pubblici e privati situati nel territorio di più
Unioni territoriali intercomunali è necessaria la
previa intesa fra le Unioni dei comuni interessate,
fatti salvi i musei che sono parte di un sistema
museale già in essere.

3. Una rete museale può essere costituita anche
da comuni appartenenti a diversi enti intermedi,
basata su unità territoriale o tematica.

4. I musei pubblici e privati possono fare parte
di una sola rete museale.

5. Nel territorio di una singola Unione dei
comuni può essere costituita un'unica rete museale
territoriale e una rete museale tematica.

6. La rete museale realizza i servizi tecnici e
culturali richiesti dai musei associati, ne coordina
l'attività, assicura agli stessi il buon andamento
dei servizi, anche con l'intervento del personale
direttivo e tecnico dei musei alla stessa
appartenenti, cura i rapporti con i competenti uffici
regionali e statali.

Art. 19.
Musei e reti museali di rilevanza regionale

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali
inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione
riconosce la qualifica di Museo a rilevanza
regionale o di Rete museale a rilevanza regionale
ai musei e alle reti che risultano in possesso di una
serie di requisiti individuati nell'ambito degli
obiettivi di miglioramento previsti dai livelli
uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato
al D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 del Ministro dei
beni culturali e delle attività culturali e del
turismo (Adozione dei livelli minimi uniformi di
qualità per i musei e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema
museale nazionale).

2. Il numero dei musei e la tipologia dei
requisiti di cui al comma 1 sono definiti con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana.

3. Il riconoscimento della qualifica di Museo a
rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza
regionale è disposto con deliberazione della Giunta
regionale, su domanda presentata dagli enti gestori
dei singoli musei o dalle reti museali, previa
verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1
da parte del dipartimento regionale dei beni
culturali.

4. Il dipartimento regionale dei beni culturali
predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei
e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene
pubblicato nella GURS.

Art. 20.
Gestione e governance dei musei

1. In attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, l'attività dei musei regionali è
diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla
promozione dello sviluppo della cultura e della
ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai
principi di imparzialità, buon andamento,
trasparenza, pubblicità e responsabilità di
rendiconto (accountability). Ai sensi dell'articolo
101, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, i musei
espletano un servizio pubblico.

2. I musei regionali sono dotati di autonomia
tecnico-scientifica ed economico-finanziaria e
svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle
raccolte in loro consegna, assicurandone e
promuovendone la pubblica fruizione. I musei
regionali sono dotati di un proprio statuto e di un
bilancio autonomo e possono sottoscrivere, anche per
fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e
istituti di studio e ricerca. Con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono disciplinate le
modalità di funzionamento dei suddetti musei.

3. I musei di cui al comma 2 sono: Museo
archeologico regionale Antonino Salinas , Galleria
interdisciplinare regionale della Sicilia di Palazzo
Abatellis, Galleria regionale di Palazzo Bellomo,
Museo interdisciplinare regionale di Messina, Museo
regionale di Trapani Agostino Pepoli , Museo
regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo.

4. I musei che ricadono all'interno del
territorio dei parchi archeologici come individuati
dal decreto del Presidente della Regione del 27
giugno 2019 n. 12 restano nella gestione dei parchi
stessi.

5. L'incarico di Direttore dei musei di cui al
comma 3 è conferito dall'Assessore regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana a un dirigente
regionale con almeno dieci anni di effettivo servizio
e in possesso di curriculum scientifico di alta
qualificazione in materia di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e con esperienza gestionale,
organizzativa e di amministrazione attiva prevalente
nella gestione di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura. Qualora l'amministrazione regionale
non abbia risorse di personale per ricoprire la
carica di Direttore, il relativo incarico è conferito
con procedure di selezione pubblica internazionale,
da espletarsi previo apposito decreto dell'Assessore
regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana, a persone esterne all'amministrazione di
particolare e comprovata qualificazione professionale
in materia di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e in possesso di una documentata esperienza
di elevato livello nella gestione di istituti e
luoghi della cultura. I candidati (interni o esterni)
che partecipano alla selezione dovranno presentare
all'atto della domanda un articolato piano strategico
di gestione, organizzazione, sviluppo delle attività
del museo che si andrà a dirigere.

Art. 21.
Interventi regionali di sostegno

1. La Regione sostiene i programmi di attività
dei musei e delle reti museali di cui è stata
riconosciuta la rilevanza regionale mediante la
concessione, ai relativi enti gestori, di contributi
fino al 100 per cento della spesa ammissibile,
destinati a promuovere la realizzazione, da parte
delle istituzioni museali stesse, di iniziative
progettuali diversificate e innovative finalizzate
alla valorizzazione e all'incremento del proprio
patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività,
all'attuazione di iniziative di formazione e
aggiornamento professionale del personale e
all'intensificazione della funzione didattico-
educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione
con il mondo della scuola e delle Università e della
Ricerca.

Art. 22.
Regolamento e bandi

1. Sono definiti con regolamento, da adottare
sentita la competente Commissione legislativa
permanente dell'Assemblea regionale siciliana:

a) i requisiti per il riconoscimento della
qualifica di Museo a rilevanza regionale o di Rete
museale a rilevanza regionale , nonché le modalità e
i termini del relativo procedimento;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi
di sostegno e in particolare: i soggetti legittimati
a presentare domanda, le tipologie di attività
finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi
e di determinazione dei contributi, le tipologie di
spese ammissibili, nonché le modalità di concessione,
erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e
i termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della
Giunta regionale pubblicata nella GURS sono
annualmente definiti le modalità e i termini di
presentazione della domanda, le tipologie di attività
finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di
cui al comma 1, i contributi e i loro limiti minimi e
massimi, i termini per la rendicontazione, la
documentazione giustificativa della spesa e del
pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal
regolamento di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai contributi previsti
dall'articolo 21, le spese generali di funzionamento,
non esclusivamente collegabili alle iniziative
progettuali comprese nei programmi di attività, si
considerano ammissibili fino al 20 per cento
dell'importo del contributo.

Capo III
Biblioteche e archivi

Art. 23.
Disposizioni generali

1. In armonia con l'articolo 10 della legge
regionale n. 17 del 1991, al fine di garantire a
tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario,
la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle
biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti
privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di
una rete bibliotecaria regionale aperta alla
cooperazione nazionale e internazionale, anche
sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio
Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio
regionale.

2. La Regione valorizza il patrimonio
archivistico, cooperando con lo Stato per la sua
tutela.

Art. 24.
Rete bibliotecaria regionale

1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai
sistemi bibliotecari delle biblioteche regionali e
dalle biblioteche d'interesse regionale.

2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale
si realizza l'integrazione dei sistemi informativi
funzionali alla valorizzazione e fruizione del
patrimonio librario e documentale.

3. I compiti delle biblioteche regionali e
d'interesse regionale verranno stabiliti da
successivi decreti assessoriali, ferme restando le
competenze derivanti dalle l. r. 1 agosto 1977, n.
80, l. r. 7 novembre 1980, n. 116 e l. 15 aprile
2004, n. 106 e il relativo regolamento emanato con
D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

4. L'articolo 18 della legge regionale n. 80 del
1977, e successive modifiche e integrazioni, è
sostituito dal seguente: Articolo 18. 1. La
Biblioteca già nazionale con sede in Palermo, di
seguito denominata Biblioteca centrale della Regione
siciliana, le Biblioteche regionali universitarie di
Messina e Catania e la Biblioteca Museo Luigi
Pirandello di Agrigento, istituita con legge 17
febbraio 1987, n. 3, sono biblioteche regionali.

5. La Biblioteca centrale della Regione siciliana
è dotata di autonomia scientifica, finanziaria,
organizzativa e contabile. Al suo funzionamento
provvede il direttore, che deve essere in possesso
dei necessari requisiti tecnico-scientifici. Con
apposito decreto dell'Assessore ne saranno
disciplinate le modalità di gestione e controllo
amministrativo-contabile.

6. La Biblioteca centrale della Regione svolge i
seguenti compiti:

a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in
Sicilia conformemente alla normativa vigente;
b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate
fuori dal territorio regionale che riguardino la
Sicilia;
c) acquisire materiale bibliografico necessario
allo sviluppo della ricerca e della cultura nel
territorio della Regione;
d) garantire l'uniformità delle banche dati
bibliografici secondo l'apposita disciplina statale,
e mantenere gli scambi di informazione con le
biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto
centrale del catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche;
e) costituire e incrementare una raccolta in
formato digitale, nel rispetto del diritto d'autore
di cui alla legge n. 633 del 1941 e successive
modifiche e integrazioni, di documenti e testi
manoscritti e a stampa di particolare pregio e
interesse riguardanti la cultura siciliana;
f) adeguare e potenziare il laboratorio per il
restauro di materiale librario, codici membranacei e
cartacei, pergamene, materiale archivistico sia della
Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui
sia stato notificato in via amministrativa
l'importante interesse storico. La Biblioteca
centrale organizza anche a tal fine corsi di restauro
librario e conservazione nelle biblioteche;
g) tenere presso la Biblioteca centrale
l'anagrafe degli editori siciliani, cui tutti gli
editori con sede legale nel territorio regionale
hanno l'obbligo di registrarsi gratuitamente;
inoltre, pubblicare e mantenere costantemente
aggiornato in apposito sito Web l'elenco di tutti gli
editori siciliani e dei loro cataloghi;
h) valorizzare i beni librari e favorirne la
circolazione;
i) offrire sussidio e assistenza bibliografica
alle biblioteche siciliane attraverso l'istituzione
di un Centro di documentazione bibliografico e
documentario. Provvedere inoltre, in collaborazione
con l'ICCU, l'Università e l'Associazione italiana
biblioteche, a organizzare periodicamente corsi di
aggiornamento in ambito catalografico e bibliografico
rivolti al personale delle biblioteche del territorio
regionale.

7. Le biblioteche regionali di Catania e Messina
conservano la denominazione di biblioteche
universitarie. I loro rapporti con le Università sono
regolati da apposite convenzioni. La Biblioteca Museo
Luigi Pirandello di Agrigento continua a svolgere i
compiti stabiliti dalla legge regionale 17 febbraio
1987, n. 3.

8. L'articolo 3 della legge regionale 7 novembre
1980, n. 116, è sostituito dal seguente: Articolo 3.
1. Alla Biblioteca centrale della Regione e alle
biblioteche regionali di Catania e Messina si
applicano le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, e successive
modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con
la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la
presente legge e con il D.A. n. 2969 del 26 giugno
1996.

Art. 25.
Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di
biblioteche e poli bibliotecari gestiti da enti
locali singoli o associati, o da enti privati, fatto
salvo il disposto del comma 2.

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai
seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di
piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di
ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro
sistema, la quale provvede al coordinamento del
sistema stesso;
b) aggregazione delle biblioteche medesime, per
le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di
una convenzione.

3. Può essere individuata come biblioteca centro
sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione
sovracomunale;
b) eroga servizi con un livello di qualità
corrispondente ai valori degli standard obiettivo
dinamici fissati ai sensi del regolamento.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro
sistema possono aderire al sistema bibliotecario
anche le biblioteche non riconosciute di interesse
regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle
Università e da altri enti pubblici;
b) le biblioteche appartenenti a privati, ad
associazioni professionali, a istituti culturali,
educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
c) le mediateche e le videoteche aperte al
pubblico.

5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario
le biblioteche pubbliche e private, le biblioteche
degli enti ecclesiastici e dei poli bibliotecari,
situati nel territorio di uno o enti intermedi (città
metropolitane o liberi consorzi); per la costituzione
di un sistema bibliotecario comprendente biblioteche
pubbliche e private situate nel territorio di uno o
più enti intermedi (città metropolitane o liberi
consorzi) è necessaria la previa intesa fra gli enti
interessati.

Art. 26.
Efficienza del sistema bibliotecario

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse
economiche, le biblioteche facenti parte del sistema
bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano
forme di condivisione delle risorse umane e delle
attrezzature e realizzano in collaborazione attività
di valorizzazione del patrimonio librario e
documentale.

2. Le biblioteche pubbliche, private e quelle
degli enti ecclesiastici facenti parte di un sistema
bibliotecario implementano il catalogo collettivo e
trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati
della loro attività per il rilevamento statistico
regionale.

Art. 27.
Costituzione dei sistemi bibliotecari

1. L'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana favorisce la costituzione dei
sistemi bibliotecari e a tal fine provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la
biblioteca centro sistema e le biblioteche che
intendono aderire al sistema bibliotecario, che
comprende anche la disciplina fondamentale per il
funzionamento del sistema stesso;
b) definire gli standard obiettivo dinamici di
cui all'articolo 25;
c) approvare i progetti di costituzione dei
sistemi bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema,
l'ente gestore della biblioteca che si propone come
biblioteca centro sistema presenta al dipartimento
dei beni culturali un progetto condiviso con gli enti
gestori delle altre biblioteche interessate, che
delinea l'assetto organizzativo previsto ed è
corredato di uno schema di convenzione costitutiva
del sistema, redatto sulla base della convenzione
tipo di cui al comma 1, lettera a).

3. L'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana, verificate le finalità
perseguite dal progetto, la corrispondenza dello
schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al
comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto
organizzativo, approva con decreto il progetto di cui
alla lettera c) del comma 1 e autorizza la stipula
della convenzione.

Art. 28.
Biblioteca pubblica di ente locale

1. L'ente locale istituisce la biblioteca
pubblica e provvede alla sua gestione. Questa
rappresenta l'elemento essenziale della rete
culturale, educativa e informativa della società e
svolge un servizio culturale primario della comunità
locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti,
favorisce la conoscenza dell'identità territoriale
della propria comunità in una prospettiva
multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i
propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di
promuovere la diffusione della lettura,
l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità
culturale delle comunità locali, garantendo
l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie
svantaggiate e delle persone con disabilità.

Art. 29.
Biblioteche d'interesse regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche
d'interesse regionale, che comprendono le seguenti
tipologie:

a) biblioteche di conservazione;
b) biblioteche specializzate;
c) biblioteche che svolgono un servizio di
particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle
tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad
alcun sistema bibliotecario, possono essere
riconosciute di interesse regionale con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali e
verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con
regolamento regionale, in applicazione dei seguenti
criteri:

a) tempo di apertura al pubblico;
b) grado di sviluppo dell'attività di
catalogazione del patrimonio documentario custodito;
c) attuazione di programmi di incremento del
patrimonio documentario custodito;
d) numero e rilevanza delle iniziative
divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
e) presenza di personale specializzato;
f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature
destinati all'utenza;
g) informazione all'utenza riguardo ai servizi
offerti.

3. La Regione concede alle biblioteche
d'interesse regionale finanziamenti annui finalizzati
a:

a) incrementare il patrimonio documentario e
librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e
informatiche;
c) sostenere l'attività di catalogazione;
d) sostenere progetti per il miglioramento e
l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
e) adeguare gli arredi.

Art. 30.
Sostegno a Biblioteche e archivi privati aperti al
pubblico


1. La Regione può stipulare accordi con
Fondazioni private o associazioni ONLUS che hanno in
proprietà o altre forme di disponibilità biblioteche
e archivi privati e che si impegnano ad aprirle al
pubblico.

2. Le convenzioni possono disciplinare
l'integrazione dei sistemi informativi funzionali
alla valorizzazione e fruizione del patrimonio
librario e documentale e al suo inserimento nelle
reti bibliotecarie e nel Sistema Bibliotecario
regionale nonché l'integrazione con le biblioteche
pubbliche del territorio e ogni altra azione di
valorizzazione del patrimonio bibliotecario ed
archivistico, fatte salve le competenze del MIBACT in
materia di beni archivistici.

3. La convenzione può anche prevedere sostegno
economico da parte della Regione nelle forme che
saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 31.
Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario
Nazionale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete
bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione
nazionale e internazionale, la Regione sostiene i
poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti
nel territorio regionale mediante la concessione ai
soggetti cui è affidata la loro gestione di un
contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta
dai poli medesimi per l'implementazione e
l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto
nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale,
nonché per i servizi destinati alle biblioteche
aderenti.

Art. 32.
Interventi regionali per la valorizzazione dei beni
librari antichi, rari e
di pregio

1. L'Amministrazione regionale, al fine di
valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di
pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di
collaborazione con amministrazioni pubbliche
specifici progetti per la loro catalogazione,
digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché
per il miglioramento e l'ampliamento della loro
fruibilità, anche monitorando i progetti di
digitalizzazione del patrimonio documentale,
specialmente di quello periodico.

Art. 33.
Interventi per edifici a uso biblioteche

1. La Regione può stipulare accordi con le
amministrazioni pubbliche per disciplinare la
realizzazione in collaborazione di specifici
interventi di investimento finalizzati alla
ristrutturazione, al recupero o al restauro di
edifici a uso di biblioteche di ente locale o di
soggetti di diritto privato e/o enti ecclesiastici.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi
previsti negli accordi di cui al comma 1,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre
assegnazioni finanziarie alle amministrazioni
pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione
degli accordi con esse stipulati.

Capo IV
Beni archivistici ed ecclesiastici

Art. 34.
Valorizzazione degli archivi storici e degli enti
ecclesiastici

1. La Regione provvede alla valorizzazione del
patrimonio documentario conservato negli archivi
storici sostenendo l'attuazione di:

a) progetti proposti da enti locali e da altri
soggetti titolari di archivi storici, preventivamente
corredati di parere favorevole della Soprintendenza
archivistica per la Sicilia-archivio di Stato di
Palermo per l'ordinamento, l'incremento, il restauro,
la migliore conservazione e la divulgazione del
patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la
fruizione;
b) progetti di aggregazione delle raccolte di
archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai
sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente
locale, soggette alla tutela della Soprintendenza
archivistica per la Sicilia-archivio di Stato di
Palermo, ordinate e inventariate, sono aggregate,
sotto il profilo funzionale e dei servizi di
supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale
quando ciò ne agevoli la conservazione e la
fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore
storico e documentario degli archivi degli enti
ecclesiastici operanti in Sicilia, sostiene la
realizzazione di iniziative progettuali aventi a
oggetto attività di ricerca, inventariazione,
conservazione e divulgazione volte ad agevolare la
fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il
deposito degli atti negli archivi delle diocesi e/o
di parrocchie e/o di enti ecclesiastici.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3
l'Assessore regionale per i beni culturali provvede
all'emanazione di bandi che specificano le categorie
dei soggetti legittimati a presentare domanda di
contributo, le tipologie dei progetti finanziabili,
determinano i contributi e i loro limiti massimi e
minimi, definiscono le spese ammissibili,
stabiliscono i termini e le modalità di presentazione
della domanda e individuano i criteri e le priorità
di selezione funzionali all'elaborazione della
graduatoria dei progetti, le modalità della
concessione ed erogazione dei contributi, nonché i
termini dei relativi procedimenti.

TITOLO IV
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 in
materia di parchi archeologici.
Disposizioni sul Consiglio regionale dei beni
culturali e paesaggistici

Art. 35.
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20
del 2000

1. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale
20/2000 dopo le parole vigenti disposizioni , sono
aggiunte le parole ed è interamente a carico del
bilancio del parco .

Art. 36.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20
del 2000
in materia di Direttore del parco


1. L'articolo 10 della legge regionale 20/2000 è
così sostituito:

Art. 10
Direttore del parco

1. L'incarico di Direttore del parco è conferito
dall'Assessore regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana a un dirigente regionale con
almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso
di curriculum scientifico di alta qualificazione in
materia di tutela e valorizzazione dei beni
archeologici, in possesso di una documentata
esperienza di elevato livello e con esperienza
gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva
prevalente nella gestione dei beni culturali,
istituti e luoghi della cultura. Qualora
l'amministrazione regionale non abbia risorse di
personale per ricoprire la carica di Direttore il
relativo incarico è conferito con procedure di
selezione pubblica internazionale, da espletarsi
previo apposito regolamento emanato con decreto
dell'Assessore regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, a persone esterne
all'amministrazione di particolare e comprovata
qualificazione professionale in materia di gestione,
tutela e valorizzazione dei beni culturali e in
possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di istituti e luoghi della
cultura. I candidati che partecipano alla selezione
dovranno presentare all'atto della domanda un
articolato piano strategico di gestione,
organizzazione, sviluppo delle attività del parco che
si andrà a dirigere.

2. In caso di incarico a dirigente interno si
applica il comma 6 dell'articolo 36 del CCRL della
dirigenza in vigore. In caso di incarico conferito a
soggetto esterno, l'incarico ha la durata di anni
quattro è svolto a tempo pieno e può essere rinnovato
una sola volta, è escluso il tacito rinnovo.

3. Il Direttore, cui spetta la rappresentanza
legale e la responsabilità generale della gestione
del parco, esercita le seguenti funzioni:

a) organizza l'attività amministrativa del parco;
b) coordina l'attività del personale e delle
unità operative assicurando l'organizzazione dei
servizi, anche nel rispetto degli obiettivi
programmatici generali;
c) attua le direttive del consiglio del parco in
ordine all'attività progettuale di ricerca, scavo e
restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del
parco, ivi inclusi tutti i processi di comunicazione
e divulgazione delle attività svolte;
d) relaziona con cadenza almeno annuale
all'Assessore regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana e al consiglio del parco;
e) attiva, ferme restando le dotazioni
finanziarie assegnate, progetti obiettivo di
valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo
quanto previsto dal vigente CCRL comparto non
dirigenziale.

4. La retribuzione di posizione di parte
variabile e di risultato del Direttore del parco è a
carico del bilancio del parco stesso, fermi restando
i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 64 del
C.C.R.L. della dirigenza per il quadriennio 2002/2005
e successive modifiche e integrazioni. In caso di
nomina di un Direttore esterno all'Amministrazione è
a carico del bilancio del Parco anche il trattamento
economico fondamentale commisurato alla qualifica di
dirigente di seconda fascia. .

Art. 37.
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20
del 2000
in tema di revisori legali

1. L'articolo 12 della legge regionale 20/2000 è
così sostituito:

Art. 12
Revisori legali

1. Il revisore legale è nominato con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana per la durata di tre anni previa
estrazione fra i soggetti iscritti al registro dei
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato domanda
di partecipazione al bando pubblicato sul sito
dell'assessorato regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana entro novanta giorni dal termine
di cui al successivo comma.

2. L'estrazione dovrà effettuarsi quarantacinque
giorni prima della scadenza dell'organo di revisore
presso l'assessorato regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana dinanzi ad una commissione
formata da due dirigenti del dipartimento dei beni
culturali e un dirigente della Ragioneria centrale.

3. Al revisore legale è corrisposto per ogni
seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti
disposizioni, interamente a carico del bilancio del
Parco. .

Art. 38.
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 20
del 2000in materia di istituzione e finalità del
sistema dei parchi.

1. All'articolo 20 della legge regionale 20/2000
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole parchi
archeologici sono aggiunte le seguenti parole:
paesaggistici ;
b) al comma 8, dopo le parole non include le
spese relative al personale , è aggiunto: ad
eccezione degli oneri derivanti dai progetti mirati
alla fruizione, valorizzazione e sviluppo
territoriale di iniziativa del Parco o
dell'assessorato dei Beni culturali e dell'Identità
siciliana;
c) il comma 9, è cosi sostituito: Il bilancio
preventivo è approvato dal Consiglio del Parco su
proposta del Direttore entro il 31 ottobre di ogni
anno e deve rispondere a criteri di economicità e di
risultato. Con le stesse procedure il rendiconto
annuale è approvato entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento .

Art. 39.
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 20
del 2000 in materia di
organi del parco.

1. All'articolo 21 della legge regionale 20/2000
sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo la parola direttore
sono aggiunte le seguenti parole: di cui
all'articolo 10 ;
b) alla lettera b) le parole comitato tecnico-
scientifico sono sostitute dalle parole consiglio
del parco ;
c) dopo la lettera b), è aggiunto: c) il
revisore legale.

Art. 40.
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20
del 2000
in materia di Consiglio del parco

1. All'articolo 23 della legge regionale 20/2000
è così sostituito:

Art. 23
Consiglio del parco. Nomina e funzioni

1. Il consiglio del parco è nominato
dall'Assessore regionale per i beni culturali e per
l'identità siciliana entro 30 giorni dal decreto di
istituzione del parco ed è composto:

a) da un dirigente o funzionario dei ruoli
regionali con adeguata esperienza di gestione di
istituzioni culturali e di governo di organi
collegiali di amministrazione, nonché comprovata
qualificazione professionale in materia di tutela,
salvaguardia, valorizzazione dei beni culturali, con
funzioni di presidente;
b) dal sindaco o, congiuntamente, dai sindaci dei
comuni interessati;
c) dal soprintendente per i Beni culturali e
ambientali competente per territorio;
d) da un esperto in economia dei beni culturali,
scelto tra esperti di comprovata esperienza nel
settore dell'economia e management dei beni
culturali;
e) da un esperto nel settore della tutela,
salvaguardia, valorizzazione, divulgazione,
conoscenza e conservazione del territorio del parco,
scelto tra docenti universitari e /o ricercatori di
enti di ricerca vigilati dal MIUR in possesso di
curriculum idoneo nell'ambito paesaggistico e
archeologico.

2. Partecipa alle sedute del consiglio, con voto
consultivo, il direttore del parco.

3. Il consiglio:

a) approva il regolamento interno per
l'organizzazione ed il funzionamento del parco;
b) approva il piano annuale e triennale di
attività che deve prevedere, tra l'altro:
1) interventi di ricerca archeologica e di
programmazione delle attività;
2) interventi di restauro, manutenzione e
conservazione del patrimonio archeologico e
paesaggistico;
3) interventi di valorizzazione, comunicazione e
divulgazione delle attività;
c) approva il bilancio preventivo ed il
rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri
di economicità e di risultato;
d) delibera sulla dotazione organica del parco e
sul regolamento di organizzazione, previo parere
preliminare del dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana;
e) delibera il regolamento che disciplina i
divieti e le attività ammesse all'interno del parco;
f) delibera il regolamento per il funzionamento
amministrativo-contabile e per la disciplina del
servizio di cassa del parco;
g) delibera la nomina di commissioni di esperti
per l'approfondimento o la risoluzione di particolari
e rilevanti questioni;
h) delibera su ogni altra questione allo stesso
sottoposta dal direttore;
i) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni
attribuitegli dal regolamento.

4. I componenti designati durano in carica 3 anni
e possono essere riconfermati una volta sola.
L'incarico è a titolo gratuito e agli stessi spetta
soltanto il trattamento di missione a norma di legge,
se dovuto, a gravare sul bilancio del parco.

5. Fermi restando i compiti di tutela delle
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali,
per gli interventi proposti dal direttore del parco e
da eseguire all'interno del perimetro del parco da
parte del parco stesso, il parere consultivo espresso
dal consiglio del parco, presente il soprintendente
per i beni culturali e ambientali, integra
l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli
21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.
42 e ss.mm.ii. .

Art. 41.
Modifiche al Titolo II della legge regionale 3
novembre 2000, n. 20. Criteri di gestione e Revisore
dei conti

1. Dalla entrata in vigore della presente legge,
ai parchi archeologici regionali istituiti ai sensi e
per gli effetti della legge regionale 3 novembre
2000, n. 20, Titolo II, si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 12 e 13 della medesima legge
e successive modifiche e integrazioni.

Art. 42.
Servizio di biglietteria

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge l'Assessore regionale per l'economia
emana con apposito decreto le linee guida per la
creazione di una piattaforma regionale unica per
l'acquisto on-line dei biglietti di ingresso che
integri i sistemi di bigliettazione on line in uso
presso gli istituti per la cultura e per
l'istituzione della card cultura Sicilia. Entrambi i
sistemi vengono aggiudicati attraverso le modalità di
evidenza pubblica.

Art. 43.
Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

1. Il dieci per cento delle risorse derivanti
dallo sbigliettamento dei Parchi di cui alla legge
regionale 3 novembre 2000 n. 20 sono versati in
entrata al bilancio regionale, rubrica beni
culturali, per finanziare le spese di funzionamento,
fruizione e valorizzazione dei Parchi con
insufficiente dotazione economica per il
raggiungimento delle finalità previste dalla medesima
legge. Il piano di utilizzazione del fondo così
costituito è approvato con decreto dell'Assessore
regionale per i Beni culturali e l'Identità siciliana
entro sessanta giorni dall'approvazione della
presente legge, previo parere della competente
commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana.

Art. 44.
Consiglio regionale per i beni culturali e
paesaggistici

1. L'articolo 4 della legge regionale 1 agosto
1977 n. 80 è sostituito dal presente articolo:

Art. 4

1. Il consiglio regionale per i beni culturali e
paesaggistici è organo consultivo dell'assessorato
regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana a carattere tecnico-scientifico in materia
di beni culturali e paesaggistici.

2. Esprime parere su richiesta del dirigente
generale del dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana trasmessa per il tramite
dell'Ufficio di gabinetto sulle seguenti materie:

a) sui programmi regionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui relativi piani di attuazione
predisposti dall'amministrazione;
b) sugli schemi di accordi extraregionali in
materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e
sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
d) sugli schemi di atti normativi e
amministrativi generali afferenti la materia dei beni
culturali e paesaggistici;
e) su questioni di carattere generale di
particolare rilievo concernenti la materia dei beni
culturali e paesaggistici.

3. Il Consiglio può avanzare proposte
all'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana su ogni questione di carattere
generale di particolare rilievo afferente la materia
dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio è composto da:

a) sino a un massimo di 10 eminenti personalità
del mondo della cultura di comprovata esperienza
nominate dall'Assessore regionale per i beni
culturali e l'identità siciliana, nel rispetto del
principio di equilibrio tra gli ambiti professionali,
tra: biblioteconomi, archeologi, ingegneri,
architetti, naturalisti, storici dell'arte,
etnoantropologi, paesaggisti, storici
dell'architettura, esperti in economia e management
dei beni culturali, rappresentante CEI per i beni
culturali, di cui un rappresentante dell'Accademia di
scienze, lettere ed arti di Palermo;
b) il dirigente generale del dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'Identità
siciliana, con voto consultivo;
c) i dirigenti delle strutture periferiche
(soprintendenti, direttori dei parchi, direttori dei
centri regionali) competenti territorialmente o per
materia o su specifici argomenti, su invito e senza
diritto di voto;
d) un rappresentante delle tre associazioni
maggiormente rappresentative nel campo dei beni
culturali, ambientali e paesaggistici e un
rappresentante designato dalle associazioni di
categoria dei professionisti dei beni culturali
presenti nella Regione.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana nomina il Presidente del
Consiglio tra le personalità di cui al comma 4,
lettera a), previa determinazione assunta a
maggioranza dei presenti del Consiglio stesso. I
pareri sono espressi entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il
termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità
di voti prevale quello del Presidente.

6. Il termine di durata del Consiglio è stabilito
in tre anni e i suoi componenti possono essere
confermati una sola volta. Essi non possono
esercitare le attività di impresa previste
dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse
attengono a materie di competenza dell'assessorato
regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana, né essere amministratori o sindaci di
società che svolgono le medesime attività; non
possono essere titolari di rapporti di collaborazione
professionale con l'assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana; non possono
essere presidenti o membri del Consiglio di
amministrazione di istituzioni o enti destinatari di
contributi o altre forme di finanziamento da parte
dell'assessorato, né assumere incarichi professionali
in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche
parziale, è soggetto a parere del Consiglio.

7. Per il supporto al suo funzionamento il
Consiglio si avvale di un ufficio di segreteria le
cui funzioni sono svolte da un dipendente in servizio
al dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, con qualifica di dirigente o
funzionario.

8. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente
almeno una volta ogni trimestre e, comunque tutte le
volte che il Presidente medesimo lo ritenga
necessario o su richiesta avanzata da almeno un terzo
dei componenti.

9. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a
maggioranza semplice e, entro tre mesi
dall'insediamento, approva il regolamento interno.

10. L'incarico di componenti del Consiglio è a
titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto
l'eventuale rimborso delle spese di missione a norma
di legge, se dovuto.

11. Alla data di entrata in vigore della presente
legge è soppressa la Speciale Commissione ex art 24
del RD 3 giugno 1940, n. 1357 istituita presso
l'assessorato regionale dei beni culturali il 6
settembre 2001, in quanto le funzioni sono assorbite
dal Consiglio regionale di cui al comma 1.

Art. 45.
Abrogazione di norme della legge regionale n. 80 del
1977

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 80
del 1977 sono abrogati.

Art. 46.
Iniziative a sostegno degli eventi turistico-
culturali di rilevanza regionale

1. Al fine di incrementare e valorizzare
l'offerta turistico-culturale di qualità, i parchi
archeologici dotati di autonomia finanziaria possono
costituire, previa autorizzazione dell'assessorato
dei beni culturali e dell'identità siciliana,
associazioni, comitati misti pubblico-privati, che
acquisiscono propria personalità giuridica. Tali
soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto
presso l'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana.

2. Le associazioni, comitati di cui al precedente
comma sono costituite al solo fine di sostenere
eventi turistico-culturali.

3. Il presente articolo non comporta oneri
diretti a carico del bilancio regionale.

TITOLO V
Disposizioni in materia di appalti nel settore dei
beni culturali

Art. 47.
Procedure di affidamento

1. Per le finalità della presente legge trovano
applicazione gli articoli 19 e 25 e da 145 a 151 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e del decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.

TITOLO VI
Norme sulla pianificazione paesaggistica

Art. 48.
Paesaggio

1. Ai sensi dell'articolo 131 del d.lgs. n.
42/2004, per paesaggio si intende il territorio,
terrestre e marino, espressivo di identità, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e
umani e dalle loro interrelazioni.

Art. 49.
Funzioni della Regione

1. La Regione, nei limiti delle proprie
competenze, assicura che tutto il territorio
terrestre e marino, sia adeguatamente conosciuto,
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei
valori paesaggistici espressi dai diversi contesti
che lo costituiscono.

2. La Regione in materia di paesaggio esercita le
funzioni amministrative dirette alla tutela,
gestione, valorizzazione sostenibile e vigilanza dei
beni paesaggistici.

3. La Regione nell'esercizio delle proprie
funzioni elabora e approva il piano paesaggistico
regionale, rilascia le autorizzazioni paesaggistiche
per gli interventi di rilevanza regionale e formula
attività di indirizzo coordinamento nei confronti
degli enti locali delegati all'esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio di
cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del
2004.

Art. 50.
Piano paesaggistico regionale

1. Il piano paesaggistico regionale costituisce
lo strumento urbanistico-territoriale di carattere
prevalentemente strategico con il quale si orienta,
indirizza e coordina la programmazione e la
pianificazione territoriale della Regione, dei Liberi
consorzi e dei Comuni.

2. Il piano, in relazione alle prescrizioni di
tutela, conservazione e valorizzazione sostenibile
del paesaggio e dell'ambiente, assume valore di piano
paesaggistico ai sensi dell'articolo 135 del d.lgs.
n.42/2004. Il piano, nella sua valenza di piano
paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure
generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle
diverse parti del territorio regionale.

3. Il piano contiene:

a) gli elementi essenziali e le linee generali ed
orientative dell'assetto territoriale regionale;
b) il quadro conoscitivo delle caratteristiche
fisiche, urbanistico-edilizie, culturali,
paesaggistiche ed ambientali del territorio
regionale, mediante rappresentazioni cartografiche
del territorio;
c) i criteri generali e gli indirizzi per la
programmazione e la pianificazione territoriale di
liberi consorzi e Comuni, al fine di garantirne la
complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli
elementi costituenti limiti essenziali di
salvaguardia della sostenibilità ambientale dello
sviluppo socio-economico del territorio regionale;
d) gli obiettivi principali dello sviluppo
sostenibile di tipo socio-economico del territorio
regionale;
e) l'individuazione delle zone di preservazione e
salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali
per la tutela e la valorizzazione delle risorse
culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali;
f) gli indirizzi generali per il riassetto del
territorio ai fini della prevenzione dei rischi
geologici, idrogeologici e sismici, ed ai fini della
riduzione degli inquinamenti nei centri abitati e
nelle zone industriali.

Art. 51.
Effetti del piano territoriale regionale

1. Il piano paesaggistico costituisce quadro di
riferimento vincolante, ai sensi dell'articolo 145,
comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004, per la valutazione
di compatibilità degli atti di governo del territorio
dei liberi consorzi e comuni, enti gestori di aree
naturali protette, nonché di ogni altro ente dotato
di competenze che abbiano incidenza sul territorio.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al
piano paesaggistico, sia per gli atti della stessa
Regione che per quelli degli enti locali o di altri
enti, concernono l'accertamento dell'idoneità
dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad
assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati
nel piano paesaggistico, salvaguardandone i limiti di
sostenibilità previsti.

3. Le previsioni del piano paesaggistico
prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi
contenute nei piani territoriali dei liberi consorzi
e comuni. In tal caso, liberi consorzi e comuni,
entro novanta giorni dall'approvazione del piano
paesaggistico, conformano i propri strumenti
pianificatori al piano paesaggistico.

Art. 52.
Procedimento di formazione del piano paesaggistico
regionale

1. Il piano paesaggistico è predisposto
dall'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana tramite gli uffici di propria
competenza. E' adottato con decreto dell'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identità
siciliana, sentito l'Osservatorio regionale per il
paesaggio di cui all'articolo 57 ed è apprezzato
dalla Giunta regionale. L'assessorato regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana ha il
compito di formare e gestire il piano, e si avvale
dell'apporto collaborativo degli uffici
dell'assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente che per loro specifiche competenze e
responsabilità sono interessati al piano
paesaggistico. Alla redazione del piano paesaggistico
possono collaborare, in qualità di consulenti,
professori universitari e professionisti qualificati
in materia beni culturali ai sensi del Decreto
ministeriale n. 244 del 2019, Allegato 2, di
pianificazione urbanistico-territoriale,
paesaggistico-ambientale, agricolo-forestale.

2. L'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana dà notizia dell'avvio del
procedimento di formazione del piano paesaggistico
mediante avviso pubblicato sulla GURS, sul sito
ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a
diffusione regionale. Nell'avviso sono indicate le
linee guida di intervento della pianificazione
regionale ed è indicato il Responsabile unico del
procedimento. Entro sessanta giorni decorrenti dalla
pubblicazione dell'avviso sulla GURS, tutti i
soggetti interessati al piano possono presentare
presso l'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, su supporto cartaceo o
informatico, osservazioni e proposte in merito al
piano paesaggistico da adottare, secondo i criteri e
le modalità stabilite nell'avviso stesso.
L'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana esamina le osservazioni e
proposte ricevute e valuta gli elementi dei quali
intende tenere conto nella redazione del piano
paesaggistico. L'assessorato individua altresì le
modalità con le quali consultare soggetti pubblici e
privati che per loro specifiche competenze e
responsabilità sono interessati al piano, anche
attraverso la costituzione di un forum per le
consultazioni attivo per tutta la durata della
costruzione del piano.

3. Entro sessanta giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni l'Assessore regionale per i beni
culturali e l'identità siciliana predispone il
progetto preliminare e adotta il piano paesaggistico.
Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante
pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale della
Regione e su almeno un quotidiano a diffusione
regionale. Contestualmente il progetto preliminare
del piano paesaggistico adottato è pubblicato sul
sito ufficiale della Regione e depositato presso
l'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana e presso le sedi del liberi
consorzi e delle città metropolitane per sessanta
giorni. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione,
tutti i soggetti interessati possono prendere visione
del progetto preliminare del piano paesaggistico
depositato presso l'assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana e presentare
osservazioni e proposte di modifica su supporto
cartaceo e/o informatico, che l'assessorato regionale
dei beni culturali e dell'identità siciliana è tenuta
a valutare.

4. L'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, non prima di trenta e non
oltre quaranta giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione di osservazioni e proposte di
modifica di cui al comma 3, indice una conferenza di
pianificazione alla quale sono invitati a partecipare
i rappresentanti dei liberi consorzi, della sezione
regionale dell'ANCI, delle Soprintendenze ai beni
culturali competenti nel territorio della Regione,
dell'autorità regionale competente in materia di VAS,
delle amministrazioni pubbliche e delle
organizzazioni sociali, culturali, economico-
professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente
riconosciute, che abbiano presentato osservazioni e
proposte di modifica. Alla conferenza, l'assessorato
regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana può invitare a partecipare altri soggetti
pubblici e privati che per loro specifiche competenze
e responsabilità sono interessati al piano.
Contestualmente alla nota di convocazione
l'assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana trasmette ai soggetti
invitati, in forma telematica, almeno trenta giorni
prima della data fissata per la conferenza, il
progetto preliminare di piano paesaggistico e le
osservazioni e proposte di modifica pervenute. Se i
soggetti partecipanti alla conferenza non raggiungono
l'accordo sulle eventuali modifiche da apportare al
progetto preliminare del piano paesaggistico,
prevalgono le determinazioni assunte in merito
dall'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana, nei trenta giorni successivi
alla chiusura dei lavori della conferenza, previo
parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 57, e
acquisita la valutazione ambientale strategica di cui
all'articolo 7 del d.lgs. 152 del 2006, approva il
piano paesaggistico. Dell'avvenuta approvazione è
data notizia mediante pubblicazione sulla GURS, sul
sito ufficiale della Regione e su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.

6. Il piano paesaggistico è aggiornato ogni dieci
anni. Può essere modificato, integrato ed aggiornato
anche prima, in seguito ad osservazioni, proposte ed
istanze provenienti da liberi consorzi, comuni, altri
enti pubblici interessati o soggetti privati
rappresentativi di interessi collettivi o diffusi. Le
varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del
piano paesaggistico sono sottoposte alla stessa
procedura di formazione descritta in questo articolo
con i termini ridotti della metà.

Art. 53.
Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n.
42/2004, i proprietari, i possessori o detentori a
qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo di
presentare alle amministrazioni competenti il
progetto degli interventi che intendano
intraprendere, corredato dalla prescritta
documentazione, e di astenersi dall'avviare lavori
fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione.

2. La documentazione a corredo del progetto è
preordinata alla verifica della compatibilità tra
interesse paesaggistico tutelato e intervento
progettato. Essa è individuata su proposta del
soprintendente territorialmente competente con
decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana.

3. L'autorizzazione paesaggistica costituisce
atto autonomo e propedeutico rispetto al permesso di
costruire o degli altri titoli legittimanti
l'intervento urbanistico edilizio.

4. L'autorizzazione paesaggistica è valida per il
periodo di efficacia del titolo legittimante
l'intervento urbanistico edilizio. Se
l'autorizzazione è rilasciata con riferimento a un
intervento non soggetto a titolo abilitativo, essa è
valida per un periodo di cinque anni. Scaduto il
periodo di efficacia la prosecuzione deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati
nel corso del periodo di efficacia
dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e
non oltre l'anno successivo la scadenza del medesimo.
Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre
dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio necessario per la realizzazione
dell'intervento.

Art. 54.
Carta del rischio del patrimonio culturale e del
paesaggio siciliano

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Centro regionale per la
progettazione e il restauro sviluppa, in
collaborazione con ARPA Sicilia, anche avvalendosi
della consulenza dell'Istituto centrale per il
restauro di cui alla legge 22 luglio 1939, n° 1240,
il Sistema Informativo Territoriale Carta del
rischio del patrimonio culturale e del paesaggio
siciliano ;

2. Obiettivo della Carta del rischio del
patrimonio culturale e del paesaggio siciliano è
fornire agli Istituti e agli Enti regionali preposti
alla tutela, salvaguardia e conservazione del
patrimonio culturale, uno strumento di supporto per
l'attività scientifica ed amministrativa.

3. La Carta del rischio del patrimonio culturale
e del paesaggio siciliano censisce, cataloga,
identifica, georeferenzia e valuta il patrimonio
culturale siciliano secondo i seguenti parametri di
rischio:

a) Beni culturali a rischio frane;
b) Beni culturali a rischio alluvione;
c) Beni culturali a rischio sismico;
d) Beni culturali a rischio statico-strutturale;
e) Beni culturali a rischio antropico.

4. Il censimento necessario ai fini
dell'identificazione dei beni di cui al comma 7
lettera c. viene effettuato in modo conforme alla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 febbraio 2011 recante Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di
cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 14 gennaio 2008 .

5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il Centro regionale per la
progettazione e il restauro relaziona all'Assessore
regionale alla Cultura e all'Identità Siciliana, e
alla competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, sullo stato di
elaborazione della Carta del rischio del patrimonio
culturale e del paesaggio siciliano .

6. La Carta del rischio del patrimonio
culturale e del paesaggio siciliano è pubblicata e
resa consultabile, attraverso apposita sezione, sul
sito istituzionale dell'assessorato regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana e del
Dipartimento della protezione civile - Regione
Siciliana.

Art. 55.
Sezione tecnica dei beni culturali

1. Al fine di procedere al riordino delle
strutture intermedie periferiche e degli organismi
strumentali e delle relative Unità Operative di Base
(UOB) con competenze tecnico-scientifiche del
Dipartimento dei BB.CC., è istituita all'interno del
ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. una Sezione
tecnico-scientifica dei Beni Culturali costituita dai
dirigenti e dai funzionari direttivi con almeno 10
anni di servizio, in possesso dei titoli
professionali per le qualifiche di cui all'articolo
14.

2. Con regolamento del Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore dei Beni Culturali e
dell'identità siciliana di concerto con l'Assessore
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di costituzione della Sezione di cui al
comma 1, le procedure e l'individuazione delle
qualifiche necessarie per il conferimento dei
relativi incarichi nel rispetto dei CCRL in vigore.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il
Dipartimento dei Beni Culturali provvede entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge a
determinare il fabbisogno del personale necessario
distinto per qualifiche e secondo le professionalità
di cui all'articolo 14.

4. Attesa l'insufficienza di personale in
servizio presso le strutture periferiche
dell'assessorato dei Culturali e dell'identità
siciliana, si provvederà altresì alla determinazione
del fabbisogno dei profili di cui alle categorie A,
B, e C mediante procedure concorsuali previste a
norma della normativa in vigore, previo confronto con
le organizzazioni sindacali.

5. Nelle more di cui ai commi precedenti gli
uffici periferici dei beni Culturali, per i servizi
di vigilanza e custodia possono provvedere
utilizzando in mansioni diverse di pari livello il
personale di cui alla legge regionale 5 novembre
2001, n. 17 (ASU) assegnato agli stessi integrando
ove occorra l'orario settimanale fino a un massimo di
un terzo dell'attuale orario consentito anche per i
soli periodi di maggior bisogno, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio regionale. Per le finalità
del presente comma gli istituti dotati di autonomia
finanziaria con sufficienti risorse prevedono che la
spesa necessaria sia posta a carico del proprio
bilancio.

Art. 56.
Elenco regionale delle associazioni, fondazioni e
centri studi

1. A decorrere dalla pubblicazione della presente
legge, è istituito presso l'assessorato dei beni
culturali e dell'identità siciliana l'Elenco
regionale delle associazioni, fondazioni e centri
studi con sede legale in Sicilia e operanti nel
territorio della stessa, impegnati nella educazione
alla legalità o nella diffusione dell'informazione e
della conoscenza del fenomeno mafioso. All'Elenco
possono essere iscritti, mediante decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana, tutte le associazioni, le
fondazioni e i centri studi che ne facciano richiesta
purché costituiti da almeno cinque anni e che abbiano
svolto per almeno analogo periodo attività prevalente
di studio e documentazione del fenomeno mafioso e di
diffusione della cultura antimafia, documentate da
pubblicazioni scientifiche inserite nei circuiti di
distribuzione editoriale e/o da rapporti con
istituzioni scolastiche o universitarie e il cui
statuto preveda espressamente l'attività predetta.

2. Presso l'assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana è istituito
l'elenco degli enti e imprese culturali e creative
che hanno sede e operano nel territorio della Regione
Siciliana. Con Decreto dell'Assessore dei beni
culturali e dell'identità siciliana, da adottare di
concerto con l'Assessore alle Attività produttive
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è disciplinata la procedura per
la definizione di prodotti e servizi culturali e
creativi e il riconoscimento della qualifica di ente
e impresa culturale e creativa ai fini
dell'iscrizione nel relativo elenco regionale e la
previsione di ogni eventuale e adeguata forme di
promozione. La presente norma non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e trova
applicazione nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Art. 57.
L'Osservatorio regionale del paesaggio

1. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 è istituito l'Osservatorio
regionale del paesaggio.

2. L'Osservatorio promuove studi e analisi per la
formulazione di proposte idonee alla definizione
delle politiche di tutela e valorizzazione del
paesaggio italiano. In particolare:

a) suggerisce metodologie di valutazione dei
valori paesistici del territorio reginale;
b) propone criteri per la salvaguardia, la
valorizzazione e la gestione del paesaggio svolgendo
attività di promozione e supporto alla definizione di
piani di azione per il paesaggio;
c) propone le linee guida per la redazione dei
progetti per gli interventi delle trasformazioni
territoriali, con particolare riguardo alla qualità
architettonica dei progetti che incidono sui beni
paesaggistici promuovendo assistenza metodologica per
la valutazione degli effetti degli strumenti e degli
interventi per il paesaggio e sul paesaggio;
d) propone l'adozione di parametri finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di qualità
paesaggistica e suggerisce orientamenti
riqualificazione di contesti degradati;
e) esamina e valuta le informazioni sulle
dinamiche di modificazione del paesaggio e sul
monitoraggio dei grandi interventi di trasformazione
del territorio.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identità
siciliana. Il dirigente generale dei beni culturali e
dell'identità siciliana svolge le funzioni di
vicepresidente.

4. L'Osservatorio è altresì composto da:

a) dirigente generale dell'assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente;
b) due rappresentanti degli enti locali;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale, individuate dall'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identità
siciliana;
d) quattro esperti nella materia della tutela e
della valorizzazione dei paesaggio scelti tra persone
di elevata competenza.

5. I componenti durano in carica quattro anni e
sono nominati con decreto dell'Assessore regionale
per i beni culturali e l'identità siciliana.

Art. 58.
Modifiche e abrogazione di norme

1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 8 e
l'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2019, n.
5.

2. Al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 della
legge regionale n. 116/1980 dopo le parole pubblica
istruzione sono aggiunte le seguenti parole nonché
per ogni intervento di restauro .

3. L'articolo 22 della legge regionale 20/2000 è
abrogato.

Art. 59.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.