Attuale
28 lug 2020 Inviato Commissione Bilancio
Storico
14 feb 2020 Assegnato per esame Commissione QUINTA
14 feb 2020 Assegnato per parere Commissione QUARTA
18 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 144 0500 Commissione QUINTA
18 feb 2020 Abbinamento con ddl 500; - VEDI ddl 698 Seduta n. 144 0500 Commissione QUINTA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 160 0500 Commissione QUINTA
09 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 161 0500 Commissione QUINTA
10 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 162 0500 Commissione QUINTA
16 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 163 0500 Commissione QUINTA
17 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 164 0500 Commissione QUINTA
23 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 165 0500 Commissione QUINTA
24 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 166 0500 Commissione QUINTA
30 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 167 0500 Commissione QUINTA
01 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 168 0500 Commissione QUINTA
08 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 170 0500 Commissione QUINTA
14 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 171 0500 Commissione QUINTA
21 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 172 0500 Commissione QUINTA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (nn. 698-500) DISEGNO DI LEGGE (n. 698) presentato dai deputati: Sammartino, Aricò, Bulla, Cafeo, Calderone, Catalfamo, D'Agostino, Dipasquale, Lantieri, Lo Curto, Lo Giudice, Lupo, Mancuso, Pullara, Tamajo, Fava il 6 febbraio 2020 Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio (OMISSIS) DISEGNO DI LEGGE (n. 500) presentato dai deputati: Milazzo, Mancuso il 31 gennaio 2019 Norme per l'istituzione dei Poli Museali e dei Luoghi della Cultura (OMISSIS) ----O---- RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA CULTURA FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, lavoro, formazione professionale ed emigrazione Composta dai deputati: Sammartino Luca, presidente; Galluzzo Giuseppe, vicepresidente; Di Caro Giovanni, vicepresidente; Catalfamo Antonio, segretario; Damante Concetta, relatore, Di Paola Nunzio, Dipasquale Emanuele, Fava Claudio, Salvatore Lentini, Lo Giudice Danilo, Mancuso Michele, Pullara Carmelo, Schillaci Roberta. (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE Norme in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio TITOLO I Disposizioni generali Art. 1. Finalità 1. Le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni continuano ad applicarsi nel territorio della Regione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14 lettere n) e r) dello Statuto speciale della Regione siciliana, dell'articolo 8 del citato codice e dei D. p.r. del 30 agosto 1975 nn. 635 e 637. 2. La Regione, al fine di preservare la memoria delle singole comunità territoriali, riconosce la conoscenza, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale quali obiettivi fondamentali della propria azione di governo e fattori strategici dello sviluppo sostenibile della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali della Sicilia, anche attraverso iniziative di educazione al patrimonio, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica. 3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato e con i soggetti territoriali di diritto privato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno nei limiti delle competenze regionali e nel rispetto della autonomia di ciascuna pubblica amministrazione. 4. La Regione favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati e degli enti ecclesiastici, organizzati in forma singola o associata, alla valorizzazione del patrimonio culturale per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Art. 2. Oggetto 1. La presente legge, in attuazione dell'art 14 lett. n) e r) dello Statuto speciale, disciplina le azioni della Regione in materia di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e di tutela del paesaggio, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei beni culturali e dei beni paesaggistici. 2. Gli interventi della Regione sono diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e/o del patrimonio ecclesiastico e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, cammini e percorsi storici, itinerari e camini culturali ed ambientali e di valorizzazione del paesaggio, nonché mediante la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale e delle identità territoriali tematiche; b) qualificazione dell'offerta museale anche attraverso modelli strategici di sviluppo innovativo della concezione museale, per stimolare ed incentivare lo sviluppo di processi sistemici di crescita territoriale tematica, di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, anche con l'uso di tecnologie della Digital trasformation per il sostegno dell'innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti pubblici e privati, comprese le associazioni di volontariato culturale, specifiche del settore beni culturali; c) promozione della tutela e conoscenza del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali; d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi e nuovi bisogni di informazione, formazione e di qualificazione specifica dell'offerta anche nella gestione integrata dei beni culturali; e) tutela delle diverse tradizioni e dello spettacolo al fine di rendere maggiormente rispondenti alla domanda dei cittadini e formazione del pubblico la fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali; f) promozione dell'educazione alla musica e al canto corale e dell'alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali; g) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali; h) promozione della cultura del paesaggio e degli itinerari, cammini e percorsi tematici, attraverso la conoscenza, l'informazione e la formazione; i) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo con speciale attenzione ai temi della creatività e della rigenerazione urbana, anche attraverso la tutela di contesti territoriali identitari, applicando modelli integrati di valorizzazione territoriale; l) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile; m) promozione ed incentivazione alla valorizzazione delle attività scientifiche e di ricerca svolte all'interno dei complessi museali, dei siti e delle istituzioni culturali e degli enti ecclesiali anche d'intesa con il sistema dell'istruzione, della formazione e della ricerca della Regione siciliana in collaborazione con il mondo delle Università e degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca operanti in Sicilia; n) promozione e sostegno delle industrie culturali e creative e, più in generale, dell'imprenditoria giovanile operante nel settore; o) riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, mantenendone l'identità storica e architettonica; p) valorizzazione di itinerari tematici, percorsi storico-culturali ed ambientali e conservazione ed adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, rientranti nel sistema integrato di valorizzazione, adottando misure di efficientamento energetico e messa in sicurezza di rischio idrogeologico. Art. 3. Principi e obiettivi 1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di ricerca, restauro, valorizzazione e manutenzione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza. 2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di: a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici e tra pubblici e privati e tra pubblici ed enti ecclesiastici; b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, archeologico, archivistico, bibliotecario, storico-artistico, demoetnoantropologico, di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali; c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa ausiliaria al ruolo degli operatori professionali; d) valorizzare l'apporto del mondo accademico e degli enti di ricerca operanti sul territorio regionale anche attraverso una progettualità comune; e) promuovere le iniziative di internazionalizzazione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dei beni paesaggistici e delle nuove forme di attrazione territoriale ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; f) promuovere iniziative internazionali finalizzate ad attrarre Università ed istituti di ricerca esteri al fine di avviare attività congiunte con le istituzioni della Regione siciliana su siti e complessi culturali dell'Isola; g) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali legati alle tradizioni, agli itinerari, ai percorsi culturali e paesaggistici ed ai modelli integrati di tutela del territorio; h) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio; i) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale mediante lo sviluppo di azioni ad hoc e l'utilizzo di tecnologie abilitanti; j) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii; k) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone; l) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale, compreso quello ecclesiastico e religioso regionale. TITOLO II Beni culturali Art. 4. Beni culturali 1. Sono beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 d.lgs. n. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti alla Regione, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e architettonico. 2. Sono, inoltre, beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) le raccolte documentarie, bibliotecarie, fotografiche e le collezioni che abbiano particolare rilevanza in relazione alla storia dell'identità siciliana, allo studio del fenomeno mafioso e della lotta antimafia della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. 3. Sono, altresì, beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 42/2004: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, architettonico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. 42/2004 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni la dichiarazione di monumento regionale; e) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, architettonico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Regione; f) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, architettonica rivestano come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano le scienze naturali, matematiche e fisiche, le scienze mediche, l'ingegneria e l'architettura, l'agraria, la preistoria, la paleontologia e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale; m) i beni antropologici materiali e immateriali rappresentativi dell'identità siciliana. Art. 5. Interventi soggetti ad autorizzazione 1. Ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n.42/2004 sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente territorialmente competente e del soprintendente del mare: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte. 2. Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 42/2004 è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza archivistica per la Sicilia-Archivio di Stato di Palermo. 3. A seguito di demolizione di cui alla lettera a) del comma 1, la relativa ricostruzione avviene senza l'alterazione della originaria conformazione. 4. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. 5. Fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è altresì comunicato al soprintendente. 6. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione, per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1 del d.lgs. n. 42/2004. 7. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche e integrazioni. Art. 6. Interventi su beni pubblici regionali 1. Ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 42 del 2004, per gli interventi su beni culturali di proprietà di enti pubblici regionali, ad eccezione di quelli archivistici di cui al comma 2 dell'articolo 5 da eseguirsi da parte dell' amministrazione regionale, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione di cui all'articolo 5 può essere espressa nell'ambito di accordi tra la Regione ed il soggetto pubblico interessato, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2019 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 7. Conservazione 1. Ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n.42/2004, la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, ricerca, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. 5. Gli organi periferici del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana negli interventi progettuali di restauro di particolare complessità possono avvalersi del centro per il restauro di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 80/1977 e all'articolo 7 della legge regionale n. 116/1980. Art. 8. Manifesti e cartelli pubblicitari 1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non siano di nocumento all'aspetto, al decoro o alla pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa agli interessati e dagli stessi inviata agli altri enti competenti all'eventuale emissione degli ulteriori atti abilitativi. 2. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico rilascia o nega il nulla osta per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, restauro e conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta è allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. TITOLO III Fruizione dei beni culturali CAPO I Art. 9. Istituti e luoghi della cultura 1. Ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. n.42/2004, si intendono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) museo , una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione, di studio e di ricerca; b) biblioteca , una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) archivio , una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca; d) area archeologica , un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; e) parco archeologico , un contesto territoriale definito da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto la cui complessità trasmette organicità di veduta; f) complesso monumentale , un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica; g) casa museo , una struttura permanente che è stata l'abitazione di un personaggio famoso e che raccoglie, cataloga e conserva il patrimonio a questo appartenuto. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Per la concessione d'uso di beni culturali trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo II, capo I, sezione II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Nessun canone è dovuto nel caso di affidamento dei beni a enti ed organismi pubblici che svolgano attività di valorizzazione e fruizione nell'ambito delle relative funzioni d'istituto. Art.10. Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della cultura 1. L'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura è garantito nel rispetto della normativa vigente e senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche e dalle competenze culturali degli utenti. 2. Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il relativo costo deve essere proporzionato ai servizi offerti al pubblico e alla valenza culturale dei beni esposti. 3. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente dal luogo di residenza, o da impedimenti derivanti da condizioni fisiche e culturali, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato ai bisogni della contemporaneità. 4. In armonia con l'articolo 10, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 i comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati. 5. La consultazione dei documenti delle biblioteche e degli archivi nonché il prestito dei documenti in loro possesso sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione o per motivate esigenze organizzative indicate nella carta dei servizi che ogni istituto documentario è tenuto ad adottare. Possono essere poste a carico degli utenti le spese per l'erogazione di servizi diversi, aggiuntivi a quelli di base che comportino costi supplementari interni o esterni. Art.11. Attività accessorie alle attività culturali degli istituti e luoghi della cultura 1. Fatto salvo il rispetto dell'articolo 117 del d.lgs. 42/2004, e al fine di garantire la sostenibilità economica dei servizi culturali, negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere svolte attività accessorie a quelle proprie di tali strutture, nella misura in cui queste siano strumentali al reperimento delle risorse da destinare alle proprie finalità fondamentali o contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi di propria competenza, ferma restando la compatibilità con la natura culturale e la sicurezza del bene. 2. Le strutture dell'istituto e luogo della cultura possono essere utilizzate per qualsiasi finalità nel caso in cui lo svolgimento dell'attività accessoria comporti l'utilizzazione delle strutture, purché l'utilizzazione sia compatibile con la natura e il decoro dell'istituto e luogo della cultura, con la tutela dei beni conservati e con il corretto esercizio dei servizi. Art.12. Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura 1. Nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti come servizi privi di rilevanza economica o come servizi di rilevanza economica, adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale. Art.13. Gestione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica 1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del d.lgs. 42/2004, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta. 2. La gestione in forma diretta può avvenire per mezzo di associazioni, fondazioni o altri organismi, le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali l'amministrazione cui l'istituto o il luogo della cultura appartiene esercita un'influenza dominante. 3. La gestione in forma indiretta si svolge mediante l'affidamento del servizio ad un soggetto esterno all'amministrazione cui l'istituto o luogo della cultura appartiene, che viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica in conformità alla disposizione di cui all'articolo 115, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e ai criteri di affidamento previsti dalla normativa vigente. 4. Nei casi di gestione in forma indiretta l'amministrazione titolare dell'istituto e luogo della cultura svolge le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività dei soggetti concessionari della gestione e stipula contratti di servizio con tali soggetti. La Giunta regionale approva con apposita deliberazione schemi-tipo di contratto di servizio, elaborati nel rispetto dell'articolo 115, comma 5, del d.lgs. 42/2004, al fine di semplificare e rendere omogenea l'attività delle amministrazioni. Art. 14. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. 42/2004 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale. 2. Il DM 244 del 20/05/2019 regola la procedura per la formazione degli elenchi dei professionisti di cui al comma 1 e i rispettivi requisiti professionali. CAPO II Musei ed ecomusei Art.15. Funzioni della Regione. 1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale della Sicilia la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo della rete regionale dei musei di cui alla legge regionale n. 17 del 1991 e degli ecomusei di cui alla legge regionale 2 luglio 2014, n. 16, con particolare riguardo alle seguenti funzioni: a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione dei linguaggi museali; b) promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio; c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei; d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei; e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei o presenti nel territorio; f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo; g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali di cui all'articolo 17, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale; h) gestire i musei di sua proprietà; i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. Art. 16. Attività dei musei 1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Sicilia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale. 2. Sono attività fondamentali dei musei: a) la gestione, conservazione e catalogazione anche digitale delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni; b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico; c) la ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università, con gli Istituti di Ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione, formazione e comunicazione; d) lo sviluppo di accordi, partenariati e convenzioni operativi anche con altre strutture museali al di fuori del sistema regionale al fine di incentivare il dialogo e l'organizzazione di iniziative congiunte, anche di tipo espositivo, su temi che riguardano la storia, l'arte e la cultura della Regione siciliana. 3. Al museo spetta l'importante compito di sviluppare il proprio ruolo educativo e di richiamare un ampio pubblico proveniente dalla comunità, dal territorio o dal gruppo di riferimento. L'interazione con la comunità e la promozione del suo patrimonio sono parte integrante della funzione educativa del museo 4. I musei inseriti nell'organizzazione museale regionale, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, favoriscono l'apporto culturale didattico e scientifico degli organi periferici dello Stato, delle università e degli istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. Inoltre promuovono, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'Unione europea. Art. 17. Sistema museale regionale 1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio della Regione si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale. 2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati della Regione, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 18, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale regionale. 3. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale avvalendosi del supporto del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 80 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 18. Reti museali 1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, associazioni e fondazioni presenti nel territorio finalizzate, attraverso convenzioni, protocolli e linee guida, alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni dei comuni, nonché alla qualificazione e alla promozione del progetto culturale e della relativa offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale. 2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di un Comune, di una città metropolitana, di un libero consorzio o di una Unione dei comuni; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni dei comuni interessate, fatti salvi i musei che sono parte di un sistema museale già in essere. 3. Una rete museale può essere costituita anche da comuni appartenenti a diversi enti intermedi, basata su unità territoriale o tematica. 4. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale. 5. Nel territorio di una singola Unione dei comuni può essere costituita un'unica rete museale territoriale e una rete museale tematica. 6. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico dei musei alla stessa appartenenti, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali. Art. 19. Musei e reti museali di rilevanza regionale 1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di Museo a rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza regionale ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale). 2. Il numero dei musei e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. 3. Il riconoscimento della qualifica di Museo a rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza regionale è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del dipartimento regionale dei beni culturali. 4. Il dipartimento regionale dei beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nella GURS. Art. 20. Gestione e governance dei musei 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, l'attività dei musei regionali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (accountability). Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, i musei espletano un servizio pubblico. 2. I musei regionali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica ed economico-finanziaria e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei regionali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio autonomo e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di funzionamento dei suddetti musei. 3. I musei di cui al comma 2 sono: Museo archeologico regionale Antonino Salinas , Galleria interdisciplinare regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, Galleria regionale di Palazzo Bellomo, Museo interdisciplinare regionale di Messina, Museo regionale di Trapani Agostino Pepoli , Museo regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo. 4. I musei che ricadono all'interno del territorio dei parchi archeologici come individuati dal decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019 n. 12 restano nella gestione dei parchi stessi. 5. L'incarico di Direttore dei musei di cui al comma 3 è conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a un dirigente regionale con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum scientifico di alta qualificazione in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e con esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva prevalente nella gestione di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Qualora l'amministrazione regionale non abbia risorse di personale per ricoprire la carica di Direttore, il relativo incarico è conferito con procedure di selezione pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone esterne all'amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni o esterni) che partecipano alla selezione dovranno presentare all'atto della domanda un articolato piano strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle attività del museo che si andrà a dirigere. Art. 21. Interventi regionali di sostegno 1. La Regione sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico- educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università e della Ricerca. Art. 22. Regolamento e bandi 1. Sono definiti con regolamento, da adottare sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana: a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di Museo a rilevanza regionale o di Rete museale a rilevanza regionale , nonché le modalità e i termini del relativo procedimento; b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti. 2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nella GURS sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, i contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1. 3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo. Capo III Biblioteche e archivi Art. 23. Disposizioni generali 1. In armonia con l'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 1991, al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale. 2. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela. Art. 24. Rete bibliotecaria regionale 1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari delle biblioteche regionali e dalle biblioteche d'interesse regionale. 2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale. 3. I compiti delle biblioteche regionali e d'interesse regionale verranno stabiliti da successivi decreti assessoriali, ferme restando le competenze derivanti dalle l. r. 1 agosto 1977, n. 80, l. r. 7 novembre 1980, n. 116 e l. 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. 4. L'articolo 18 della legge regionale n. 80 del 1977, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: Articolo 18. 1. La Biblioteca già nazionale con sede in Palermo, di seguito denominata Biblioteca centrale della Regione siciliana, le Biblioteche regionali universitarie di Messina e Catania e la Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento, istituita con legge 17 febbraio 1987, n. 3, sono biblioteche regionali. 5. La Biblioteca centrale della Regione siciliana è dotata di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. Al suo funzionamento provvede il direttore, che deve essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici. Con apposito decreto dell'Assessore ne saranno disciplinate le modalità di gestione e controllo amministrativo-contabile. 6. La Biblioteca centrale della Regione svolge i seguenti compiti: a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia conformemente alla normativa vigente; b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale che riguardino la Sicilia; c) acquisire materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione; d) garantire l'uniformità delle banche dati bibliografici secondo l'apposita disciplina statale, e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto centrale del catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; e) costituire e incrementare una raccolta in formato digitale, nel rispetto del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941 e successive modifiche e integrazioni, di documenti e testi manoscritti e a stampa di particolare pregio e interesse riguardanti la cultura siciliana; f) adeguare e potenziare il laboratorio per il restauro di materiale librario, codici membranacei e cartacei, pergamene, materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico. La Biblioteca centrale organizza anche a tal fine corsi di restauro librario e conservazione nelle biblioteche; g) tenere presso la Biblioteca centrale l'anagrafe degli editori siciliani, cui tutti gli editori con sede legale nel territorio regionale hanno l'obbligo di registrarsi gratuitamente; inoltre, pubblicare e mantenere costantemente aggiornato in apposito sito Web l'elenco di tutti gli editori siciliani e dei loro cataloghi; h) valorizzare i beni librari e favorirne la circolazione; i) offrire sussidio e assistenza bibliografica alle biblioteche siciliane attraverso l'istituzione di un Centro di documentazione bibliografico e documentario. Provvedere inoltre, in collaborazione con l'ICCU, l'Università e l'Associazione italiana biblioteche, a organizzare periodicamente corsi di aggiornamento in ambito catalografico e bibliografico rivolti al personale delle biblioteche del territorio regionale. 7. Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano la denominazione di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni. La Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento continua a svolgere i compiti stabiliti dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 3. 8. L'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è sostituito dal seguente: Articolo 3. 1. Alla Biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge e con il D.A. n. 2969 del 26 giugno 1996. Art. 25. Sistema bibliotecario 1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche e poli bibliotecari gestiti da enti locali singoli o associati, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2. 2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi: a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso; b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione. 3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che: a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale; b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento. 4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie: a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici; b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico; c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico. 5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private, le biblioteche degli enti ecclesiastici e dei poli bibliotecari, situati nel territorio di uno o enti intermedi (città metropolitane o liberi consorzi); per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di uno o più enti intermedi (città metropolitane o liberi consorzi) è necessaria la previa intesa fra gli enti interessati. Art. 26. Efficienza del sistema bibliotecario 1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale. 2. Le biblioteche pubbliche, private e quelle degli enti ecclesiastici facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della loro attività per il rilevamento statistico regionale. Art. 27. Costituzione dei sistemi bibliotecari 1. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine provvede a: a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso; b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 25; c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari. 2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al dipartimento dei beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a). 3. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo, approva con decreto il progetto di cui alla lettera c) del comma 1 e autorizza la stipula della convenzione. Art. 28. Biblioteca pubblica di ente locale 1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione. Questa rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale. 2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità. Art. 29. Biblioteche d'interesse regionale 1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie: a) biblioteche di conservazione; b) biblioteche specializzate; c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale. 2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri: a) tempo di apertura al pubblico; b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito; c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito; d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate; e) presenza di personale specializzato; f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza; g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti. 3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui finalizzati a: a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio; b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche; c) sostenere l'attività di catalogazione; d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza; e) adeguare gli arredi. Art. 30. Sostegno a Biblioteche e archivi privati aperti al pubblico 1. La Regione può stipulare accordi con Fondazioni private o associazioni ONLUS che hanno in proprietà o altre forme di disponibilità biblioteche e archivi privati e che si impegnano ad aprirle al pubblico. 2. Le convenzioni possono disciplinare l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale e al suo inserimento nelle reti bibliotecarie e nel Sistema Bibliotecario regionale nonché l'integrazione con le biblioteche pubbliche del territorio e ogni altra azione di valorizzazione del patrimonio bibliotecario ed archivistico, fatte salve le competenze del MIBACT in materia di beni archivistici. 3. La convenzione può anche prevedere sostegno economico da parte della Regione nelle forme che saranno stabilite da apposito regolamento. Art. 31. Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati alle biblioteche aderenti. Art. 32. Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio 1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l'ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico. Art. 33. Interventi per edifici a uso biblioteche 1. La Regione può stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o di soggetti di diritto privato e/o enti ecclesiastici. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati. Capo IV Beni archivistici ed ecclesiastici Art. 34. Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici 1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo l'attuazione di: a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, preventivamente corredati di parere favorevole della Soprintendenza archivistica per la Sicilia-archivio di Stato di Palermo per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione; b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2. 2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica per la Sicilia-archivio di Stato di Palermo, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione. 3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti in Sicilia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, conservazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle diocesi e/o di parrocchie e/o di enti ecclesiastici. 4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 l'Assessore regionale per i beni culturali provvede all'emanazione di bandi che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano i contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti. TITOLO IV Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi archeologici. Disposizioni sul Consiglio regionale dei beni culturali e paesaggistici Art. 35. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000 1. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/2000 dopo le parole vigenti disposizioni , sono aggiunte le parole ed è interamente a carico del bilancio del parco . Art. 36. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000 in materia di Direttore del parco 1. L'articolo 10 della legge regionale 20/2000 è così sostituito: Art. 10 Direttore del parco 1. L'incarico di Direttore del parco è conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a un dirigente regionale con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum scientifico di alta qualificazione in materia di tutela e valorizzazione dei beni archeologici, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello e con esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva prevalente nella gestione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Qualora l'amministrazione regionale non abbia risorse di personale per ricoprire la carica di Direttore il relativo incarico è conferito con procedure di selezione pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone esterne all'amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di gestione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. I candidati che partecipano alla selezione dovranno presentare all'atto della domanda un articolato piano strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle attività del parco che si andrà a dirigere. 2. In caso di incarico a dirigente interno si applica il comma 6 dell'articolo 36 del CCRL della dirigenza in vigore. In caso di incarico conferito a soggetto esterno, l'incarico ha la durata di anni quattro è svolto a tempo pieno e può essere rinnovato una sola volta, è escluso il tacito rinnovo. 3. Il Direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni: a) organizza l'attività amministrativa del parco; b) coordina l'attività del personale e delle unità operative assicurando l'organizzazione dei servizi, anche nel rispetto degli obiettivi programmatici generali; c) attua le direttive del consiglio del parco in ordine all'attività progettuale di ricerca, scavo e restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del parco, ivi inclusi tutti i processi di comunicazione e divulgazione delle attività svolte; d) relaziona con cadenza almeno annuale all'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e al consiglio del parco; e) attiva, ferme restando le dotazioni finanziarie assegnate, progetti obiettivo di valorizzazione infra e plus orario di lavoro, secondo quanto previsto dal vigente CCRL comparto non dirigenziale. 4. La retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato del Direttore del parco è a carico del bilancio del parco stesso, fermi restando i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 64 del C.C.R.L. della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 e successive modifiche e integrazioni. In caso di nomina di un Direttore esterno all'Amministrazione è a carico del bilancio del Parco anche il trattamento economico fondamentale commisurato alla qualifica di dirigente di seconda fascia. . Art. 37. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000 in tema di revisori legali 1. L'articolo 12 della legge regionale 20/2000 è così sostituito: Art. 12 Revisori legali 1. Il revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni previa estrazione fra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che abbiano presentato domanda di partecipazione al bando pubblicato sul sito dell'assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana entro novanta giorni dal termine di cui al successivo comma. 2. L'estrazione dovrà effettuarsi quarantacinque giorni prima della scadenza dell'organo di revisore presso l'assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana dinanzi ad una commissione formata da due dirigenti del dipartimento dei beni culturali e un dirigente della Ragioneria centrale. 3. Al revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni, interamente a carico del bilancio del Parco. . Art. 38. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2000in materia di istituzione e finalità del sistema dei parchi. 1. All'articolo 20 della legge regionale 20/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole parchi archeologici sono aggiunte le seguenti parole: paesaggistici ; b) al comma 8, dopo le parole non include le spese relative al personale , è aggiunto: ad eccezione degli oneri derivanti dai progetti mirati alla fruizione, valorizzazione e sviluppo territoriale di iniziativa del Parco o dell'assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana; c) il comma 9, è cosi sostituito: Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio del Parco su proposta del Direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve rispondere a criteri di economicità e di risultato. Con le stesse procedure il rendiconto annuale è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento . Art. 39. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2000 in materia di organi del parco. 1. All'articolo 21 della legge regionale 20/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), dopo la parola direttore sono aggiunte le seguenti parole: di cui all'articolo 10 ; b) alla lettera b) le parole comitato tecnico- scientifico sono sostitute dalle parole consiglio del parco ; c) dopo la lettera b), è aggiunto: c) il revisore legale. Art. 40. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2000 in materia di Consiglio del parco 1. All'articolo 23 della legge regionale 20/2000 è così sostituito: Art. 23 Consiglio del parco. Nomina e funzioni 1. Il consiglio del parco è nominato dall'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana entro 30 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto: a) da un dirigente o funzionario dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nonché comprovata qualificazione professionale in materia di tutela, salvaguardia, valorizzazione dei beni culturali, con funzioni di presidente; b) dal sindaco o, congiuntamente, dai sindaci dei comuni interessati; c) dal soprintendente per i Beni culturali e ambientali competente per territorio; d) da un esperto in economia dei beni culturali, scelto tra esperti di comprovata esperienza nel settore dell'economia e management dei beni culturali; e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, conoscenza e conservazione del territorio del parco, scelto tra docenti universitari e /o ricercatori di enti di ricerca vigilati dal MIUR in possesso di curriculum idoneo nell'ambito paesaggistico e archeologico. 2. Partecipa alle sedute del consiglio, con voto consultivo, il direttore del parco. 3. Il consiglio: a) approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco; b) approva il piano annuale e triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro: 1) interventi di ricerca archeologica e di programmazione delle attività; 2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico; 3) interventi di valorizzazione, comunicazione e divulgazione delle attività; c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato; d) delibera sulla dotazione organica del parco e sul regolamento di organizzazione, previo parere preliminare del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana; e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del parco; f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del parco; g) delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni; h) delibera su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore; i) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento. 4. I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola. L'incarico è a titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto il trattamento di missione a norma di legge, se dovuto, a gravare sul bilancio del parco. 5. Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere consultivo espresso dal consiglio del parco, presente il soprintendente per i beni culturali e ambientali, integra l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. . Art. 41. Modifiche al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20. Criteri di gestione e Revisore dei conti 1. Dalla entrata in vigore della presente legge, ai parchi archeologici regionali istituiti ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Titolo II, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della medesima legge e successive modifiche e integrazioni. Art. 42. Servizio di biglietteria 1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'economia emana con apposito decreto le linee guida per la creazione di una piattaforma regionale unica per l'acquisto on-line dei biglietti di ingresso che integri i sistemi di bigliettazione on line in uso presso gli istituti per la cultura e per l'istituzione della card cultura Sicilia. Entrambi i sistemi vengono aggiudicati attraverso le modalità di evidenza pubblica. Art. 43. Fondo di solidarietà dei parchi archeologici 1. Il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei Parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 sono versati in entrata al bilancio regionale, rubrica beni culturali, per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei Parchi con insufficiente dotazione economica per il raggiungimento delle finalità previste dalla medesima legge. Il piano di utilizzazione del fondo così costituito è approvato con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali e l'Identità siciliana entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Art. 44. Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici 1. L'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 è sostituito dal presente articolo: Art. 4 1. Il consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Esprime parere su richiesta del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto sulle seguenti materie: a) sui programmi regionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di attuazione predisposti dall'amministrazione; b) sugli schemi di accordi extraregionali in materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali; d) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; e) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici. 3. Il Consiglio può avanzare proposte all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici. 4. Il Consiglio è composto da: a) sino a un massimo di 10 eminenti personalità del mondo della cultura di comprovata esperienza nominate dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, nel rispetto del principio di equilibrio tra gli ambiti professionali, tra: biblioteconomi, archeologi, ingegneri, architetti, naturalisti, storici dell'arte, etnoantropologi, paesaggisti, storici dell'architettura, esperti in economia e management dei beni culturali, rappresentante CEI per i beni culturali, di cui un rappresentante dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo; b) il dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'Identità siciliana, con voto consultivo; c) i dirigenti delle strutture periferiche (soprintendenti, direttori dei parchi, direttori dei centri regionali) competenti territorialmente o per materia o su specifici argomenti, su invito e senza diritto di voto; d) un rappresentante delle tre associazioni maggiormente rappresentative nel campo dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei professionisti dei beni culturali presenti nella Regione. 5. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana nomina il Presidente del Consiglio tra le personalità di cui al comma 4, lettera a), previa determinazione assunta a maggioranza dei presenti del Consiglio stesso. I pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 6. Il termine di durata del Consiglio è stabilito in tre anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte dell'assessorato, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio. 7. Per il supporto al suo funzionamento il Consiglio si avvale di un ufficio di segreteria le cui funzioni sono svolte da un dipendente in servizio al dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con qualifica di dirigente o funzionario. 8. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque tutte le volte che il Presidente medesimo lo ritenga necessario o su richiesta avanzata da almeno un terzo dei componenti. 9. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice e, entro tre mesi dall'insediamento, approva il regolamento interno. 10. L'incarico di componenti del Consiglio è a titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto l'eventuale rimborso delle spese di missione a norma di legge, se dovuto. 11. Alla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la Speciale Commissione ex art 24 del RD 3 giugno 1940, n. 1357 istituita presso l'assessorato regionale dei beni culturali il 6 settembre 2001, in quanto le funzioni sono assorbite dal Consiglio regionale di cui al comma 1. Art. 45. Abrogazione di norme della legge regionale n. 80 del 1977 1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 80 del 1977 sono abrogati. Art. 46. Iniziative a sostegno degli eventi turistico- culturali di rilevanza regionale 1. Al fine di incrementare e valorizzare l'offerta turistico-culturale di qualità, i parchi archeologici dotati di autonomia finanziaria possono costituire, previa autorizzazione dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, associazioni, comitati misti pubblico-privati, che acquisiscono propria personalità giuridica. Tali soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. 2. Le associazioni, comitati di cui al precedente comma sono costituite al solo fine di sostenere eventi turistico-culturali. 3. Il presente articolo non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale. TITOLO V Disposizioni in materia di appalti nel settore dei beni culturali Art. 47. Procedure di affidamento 1. Per le finalità della presente legge trovano applicazione gli articoli 19 e 25 e da 145 a 151 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e del decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154. TITOLO VI Norme sulla pianificazione paesaggistica Art. 48. Paesaggio 1. Ai sensi dell'articolo 131 del d.lgs. n. 42/2004, per paesaggio si intende il territorio, terrestre e marino, espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni. Art. 49. Funzioni della Regione 1. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, assicura che tutto il territorio terrestre e marino, sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei valori paesaggistici espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. 2. La Regione in materia di paesaggio esercita le funzioni amministrative dirette alla tutela, gestione, valorizzazione sostenibile e vigilanza dei beni paesaggistici. 3. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni elabora e approva il piano paesaggistico regionale, rilascia le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di rilevanza regionale e formula attività di indirizzo coordinamento nei confronti degli enti locali delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004. Art. 50. Piano paesaggistico regionale 1. Il piano paesaggistico regionale costituisce lo strumento urbanistico-territoriale di carattere prevalentemente strategico con il quale si orienta, indirizza e coordina la programmazione e la pianificazione territoriale della Regione, dei Liberi consorzi e dei Comuni. 2. Il piano, in relazione alle prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione sostenibile del paesaggio e dell'ambiente, assume valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 135 del d.lgs. n.42/2004. Il piano, nella sua valenza di piano paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale. 3. Il piano contiene: a) gli elementi essenziali e le linee generali ed orientative dell'assetto territoriale regionale; b) il quadro conoscitivo delle caratteristiche fisiche, urbanistico-edilizie, culturali, paesaggistiche ed ambientali del territorio regionale, mediante rappresentazioni cartografiche del territorio; c) i criteri generali e gli indirizzi per la programmazione e la pianificazione territoriale di liberi consorzi e Comuni, al fine di garantirne la complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del territorio regionale; d) gli obiettivi principali dello sviluppo sostenibile di tipo socio-economico del territorio regionale; e) l'individuazione delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali; f) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, ed ai fini della riduzione degli inquinamenti nei centri abitati e nelle zone industriali. Art. 51. Effetti del piano territoriale regionale 1. Il piano paesaggistico costituisce quadro di riferimento vincolante, ai sensi dell'articolo 145, comma 3 del d.lgs. n. 42 del 2004, per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio dei liberi consorzi e comuni, enti gestori di aree naturali protette, nonché di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul territorio. 2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al piano paesaggistico, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano paesaggistico, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. 3. Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi contenute nei piani territoriali dei liberi consorzi e comuni. In tal caso, liberi consorzi e comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano paesaggistico, conformano i propri strumenti pianificatori al piano paesaggistico. Art. 52. Procedimento di formazione del piano paesaggistico regionale 1. Il piano paesaggistico è predisposto dall'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana tramite gli uffici di propria competenza. E' adottato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, sentito l'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui all'articolo 57 ed è apprezzato dalla Giunta regionale. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ha il compito di formare e gestire il piano, e si avvale dell'apporto collaborativo degli uffici dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano paesaggistico. Alla redazione del piano paesaggistico possono collaborare, in qualità di consulenti, professori universitari e professionisti qualificati in materia beni culturali ai sensi del Decreto ministeriale n. 244 del 2019, Allegato 2, di pianificazione urbanistico-territoriale, paesaggistico-ambientale, agricolo-forestale. 2. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dà notizia dell'avvio del procedimento di formazione del piano paesaggistico mediante avviso pubblicato sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso sono indicate le linee guida di intervento della pianificazione regionale ed è indicato il Responsabile unico del procedimento. Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS, tutti i soggetti interessati al piano possono presentare presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, su supporto cartaceo o informatico, osservazioni e proposte in merito al piano paesaggistico da adottare, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'avviso stesso. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana esamina le osservazioni e proposte ricevute e valuta gli elementi dei quali intende tenere conto nella redazione del piano paesaggistico. L'assessorato individua altresì le modalità con le quali consultare soggetti pubblici e privati che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano. 3. Entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana predispone il progetto preliminare e adotta il piano paesaggistico. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Contestualmente il progetto preliminare del piano paesaggistico adottato è pubblicato sul sito ufficiale della Regione e depositato presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso le sedi del liberi consorzi e delle città metropolitane per sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono prendere visione del progetto preliminare del piano paesaggistico depositato presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presentare osservazioni e proposte di modifica su supporto cartaceo e/o informatico, che l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è tenuta a valutare. 4. L'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, non prima di trenta e non oltre quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica di cui al comma 3, indice una conferenza di pianificazione alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti dei liberi consorzi, della sezione regionale dell'ANCI, delle Soprintendenze ai beni culturali competenti nel territorio della Regione, dell'autorità regionale competente in materia di VAS, delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni sociali, culturali, economico- professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che abbiano presentato osservazioni e proposte di modifica. Alla conferenza, l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana può invitare a partecipare altri soggetti pubblici e privati che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano. Contestualmente alla nota di convocazione l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana trasmette ai soggetti invitati, in forma telematica, almeno trenta giorni prima della data fissata per la conferenza, il progetto preliminare di piano paesaggistico e le osservazioni e proposte di modifica pervenute. Se i soggetti partecipanti alla conferenza non raggiungono l'accordo sulle eventuali modifiche da apportare al progetto preliminare del piano paesaggistico, prevalgono le determinazioni assunte in merito dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. 5. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, nei trenta giorni successivi alla chiusura dei lavori della conferenza, previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 57, e acquisita la valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 7 del d.lgs. 152 del 2006, approva il piano paesaggistico. Dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. 6. Il piano paesaggistico è aggiornato ogni dieci anni. Può essere modificato, integrato ed aggiornato anche prima, in seguito ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti da liberi consorzi, comuni, altri enti pubblici interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi. Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del piano paesaggistico sono sottoposte alla stessa procedura di formazione descritta in questo articolo con i termini ridotti della metà. Art. 53. Autorizzazione paesaggistica 1. Ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004, i proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione, e di astenersi dall'avviare lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 2. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato. Essa è individuata su proposta del soprintendente territorialmente competente con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. 3. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e propedeutico rispetto al permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio. 4. L'autorizzazione paesaggistica è valida per il periodo di efficacia del titolo legittimante l'intervento urbanistico edilizio. Se l'autorizzazione è rilasciata con riferimento a un intervento non soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di cinque anni. Scaduto il periodo di efficacia la prosecuzione deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del periodo di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento. Art. 54. Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la progettazione e il restauro sviluppa, in collaborazione con ARPA Sicilia, anche avvalendosi della consulenza dell'Istituto centrale per il restauro di cui alla legge 22 luglio 1939, n° 1240, il Sistema Informativo Territoriale Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano ; 2. Obiettivo della Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano è fornire agli Istituti e agli Enti regionali preposti alla tutela, salvaguardia e conservazione del patrimonio culturale, uno strumento di supporto per l'attività scientifica ed amministrativa. 3. La Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano censisce, cataloga, identifica, georeferenzia e valuta il patrimonio culturale siciliano secondo i seguenti parametri di rischio: a) Beni culturali a rischio frane; b) Beni culturali a rischio alluvione; c) Beni culturali a rischio sismico; d) Beni culturali a rischio statico-strutturale; e) Beni culturali a rischio antropico. 4. Il censimento necessario ai fini dell'identificazione dei beni di cui al comma 7 lettera c. viene effettuato in modo conforme alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 recante Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 . 5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la progettazione e il restauro relaziona all'Assessore regionale alla Cultura e all'Identità Siciliana, e alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sullo stato di elaborazione della Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano . 6. La Carta del rischio del patrimonio culturale e del paesaggio siciliano è pubblicata e resa consultabile, attraverso apposita sezione, sul sito istituzionale dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e del Dipartimento della protezione civile - Regione Siciliana. Art. 55. Sezione tecnica dei beni culturali 1. Al fine di procedere al riordino delle strutture intermedie periferiche e degli organismi strumentali e delle relative Unità Operative di Base (UOB) con competenze tecnico-scientifiche del Dipartimento dei BB.CC., è istituita all'interno del ruolo unico di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. una Sezione tecnico-scientifica dei Beni Culturali costituita dai dirigenti e dai funzionari direttivi con almeno 10 anni di servizio, in possesso dei titoli professionali per le qualifiche di cui all'articolo 14. 2. Con regolamento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'identità siciliana di concerto con l'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di costituzione della Sezione di cui al comma 1, le procedure e l'individuazione delle qualifiche necessarie per il conferimento dei relativi incarichi nel rispetto dei CCRL in vigore. 3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il Dipartimento dei Beni Culturali provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a determinare il fabbisogno del personale necessario distinto per qualifiche e secondo le professionalità di cui all'articolo 14. 4. Attesa l'insufficienza di personale in servizio presso le strutture periferiche dell'assessorato dei Culturali e dell'identità siciliana, si provvederà altresì alla determinazione del fabbisogno dei profili di cui alle categorie A, B, e C mediante procedure concorsuali previste a norma della normativa in vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 5. Nelle more di cui ai commi precedenti gli uffici periferici dei beni Culturali, per i servizi di vigilanza e custodia possono provvedere utilizzando in mansioni diverse di pari livello il personale di cui alla legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 (ASU) assegnato agli stessi integrando ove occorra l'orario settimanale fino a un massimo di un terzo dell'attuale orario consentito anche per i soli periodi di maggior bisogno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Per le finalità del presente comma gli istituti dotati di autonomia finanziaria con sufficienti risorse prevedono che la spesa necessaria sia posta a carico del proprio bilancio. Art. 56. Elenco regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi 1. A decorrere dalla pubblicazione della presente legge, è istituito presso l'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana l'Elenco regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia e operanti nel territorio della stessa, impegnati nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso. All'Elenco possono essere iscritti, mediante decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, tutte le associazioni, le fondazioni e i centri studi che ne facciano richiesta purché costituiti da almeno cinque anni e che abbiano svolto per almeno analogo periodo attività prevalente di studio e documentazione del fenomeno mafioso e di diffusione della cultura antimafia, documentate da pubblicazioni scientifiche inserite nei circuiti di distribuzione editoriale e/o da rapporti con istituzioni scolastiche o universitarie e il cui statuto preveda espressamente l'attività predetta. 2. Presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è istituito l'elenco degli enti e imprese culturali e creative che hanno sede e operano nel territorio della Regione Siciliana. Con Decreto dell'Assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana, da adottare di concerto con l'Assessore alle Attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la procedura per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e il riconoscimento della qualifica di ente e impresa culturale e creativa ai fini dell'iscrizione nel relativo elenco regionale e la previsione di ogni eventuale e adeguata forme di promozione. La presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e trova applicazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 57. L'Osservatorio regionale del paesaggio 1. Ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è istituito l'Osservatorio regionale del paesaggio. 2. L'Osservatorio promuove studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano. In particolare: a) suggerisce metodologie di valutazione dei valori paesistici del territorio reginale; b) propone criteri per la salvaguardia, la valorizzazione e la gestione del paesaggio svolgendo attività di promozione e supporto alla definizione di piani di azione per il paesaggio; c) propone le linee guida per la redazione dei progetti per gli interventi delle trasformazioni territoriali, con particolare riguardo alla qualità architettonica dei progetti che incidono sui beni paesaggistici promuovendo assistenza metodologica per la valutazione degli effetti degli strumenti e degli interventi per il paesaggio e sul paesaggio; d) propone l'adozione di parametri finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e suggerisce orientamenti riqualificazione di contesti degradati; e) esamina e valuta le informazioni sulle dinamiche di modificazione del paesaggio e sul monitoraggio dei grandi interventi di trasformazione del territorio. 3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Il dirigente generale dei beni culturali e dell'identità siciliana svolge le funzioni di vicepresidente. 4. L'Osservatorio è altresì composto da: a) dirigente generale dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; b) due rappresentanti degli enti locali; c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, individuate dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; d) quattro esperti nella materia della tutela e della valorizzazione dei paesaggio scelti tra persone di elevata competenza. 5. I componenti durano in carica quattro anni e sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Art. 58. Modifiche e abrogazione di norme 1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 8 e l'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5. 2. Al comma 3, lettera c), dell'articolo 7 della legge regionale n. 116/1980 dopo le parole pubblica istruzione sono aggiunte le seguenti parole nonché per ogni intervento di restauro . 3. L'articolo 22 della legge regionale 20/2000 è abrogato. Art. 59. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.