Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio

Iter

Attuale
28 lug 2020 Inviato Commissione Bilancio

Storico
14 feb 2020 Assegnato per esame Commissione QUINTA
14 feb 2020 Assegnato per parere Commissione QUARTA
18 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 144 0500 Commissione QUINTA
18 feb 2020 Abbinamento con ddl 500; - VEDI ddl 698 Seduta n. 144 0500 Commissione QUINTA
04 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 160 0500 Commissione QUINTA
09 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 161 0500 Commissione QUINTA
10 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 162 0500 Commissione QUINTA
16 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 163 0500 Commissione QUINTA
17 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 164 0500 Commissione QUINTA
23 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 165 0500 Commissione QUINTA
24 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 166 0500 Commissione QUINTA
30 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 167 0500 Commissione QUINTA
01 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 168 0500 Commissione QUINTA
08 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 170 0500 Commissione QUINTA
14 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 171 0500 Commissione QUINTA
21 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 172 0500 Commissione QUINTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                             (nn. 698-500)


                     DISEGNO DI LEGGE (n. 698)

        presentato dai deputati: Sammartino, Aricò, Bulla,
       Cafeo, Calderone, Catalfamo, D'Agostino, Dipasquale,
          Lantieri, Lo Curto, Lo Giudice, Lupo, Mancuso,
                       Pullara, Tamajo, Fava

                        il 6 febbraio 2020

       Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela
                           del paesaggio

                             (OMISSIS)

                     DISEGNO DI LEGGE (n. 500)

             presentato dai deputati: Milazzo, Mancuso

                        il 31 gennaio 2019

       Norme per l'istituzione dei Poli Museali e dei Luoghi
                           della Cultura

                             (OMISSIS)

                             ----O----

             RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE LEGISLATIVA
         CULTURA FORMAZIONE E LAVORO: pubblica istruzione,
          beni ed attività culturali, lavoro, formazione
                   professionale ed emigrazione

                      Composta dai deputati:

          Sammartino Luca, presidente; Galluzzo Giuseppe,
                          vicepresidente;
       Di Caro Giovanni, vicepresidente; Catalfamo Antonio,
                            segretario;
           Damante Concetta, relatore, Di Paola Nunzio,
                       Dipasquale Emanuele,
        Fava Claudio, Salvatore Lentini, Lo Giudice Danilo,
                         Mancuso Michele,
                Pullara Carmelo, Schillaci Roberta.


                             (OMISSIS)

                             ----O----


               DISEGNO DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE

        Norme in materia di tutela e di valorizzazione dei
                  beni culturali e del paesaggio


                             TITOLO I
                       Disposizioni generali

                              Art. 1.
                             Finalità

         1.  Le  disposizioni  del decreto  legislativo  22
     gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
     paesaggio)   e  successive  modifiche  e  integrazioni
     continuano   ad   applicarsi  nel   territorio   della
     Regione,  fatte comunque salve le diverse disposizioni
     introdotte    dalla   presente    legge    ai    sensi
     dell'articolo  14  lettere  n)  e  r)  dello   Statuto
     speciale della Regione siciliana, dell'articolo 8  del
     citato  codice  e dei D. p.r. del 30 agosto  1975  nn.
     635 e 637.

         2.  La  Regione, al fine di preservare la  memoria
     delle  singole  comunità  territoriali,  riconosce  la
     conoscenza,   la   tutela,   la   conservazione,    la
     valorizzazione   e   la   fruizione   del   patrimonio
     culturale  quali obiettivi fondamentali della  propria
     azione  di governo e fattori strategici dello sviluppo
     sostenibile  della comunità. A tal  fine  diffonde  la
     conoscenza  dei  beni culturali della  Sicilia,  anche
     attraverso  iniziative  di educazione  al  patrimonio,
     stimola  e  incentiva  le  attività  volte  alla  loro
     conservazione  e assicura le migliori  condizioni  per
     la loro utilizzazione e fruizione pubblica.

         3.  Nel  perseguimento delle finalità  di  cui  al
     comma  2  la  Regione coopera con i competenti  organi
     dello  Stato e con i soggetti territoriali di  diritto
     privato,    svolgendo   funzioni   di   coordinamento,
     indirizzo  e  sostegno  nei  limiti  delle  competenze
     regionali  e nel rispetto della autonomia di  ciascuna
     pubblica amministrazione.

         4.    La   Regione   favorisce   e   sostiene   la
     partecipazione  dei  soggetti  privati  e  degli  enti
     ecclesiastici,   organizzati  in   forma   singola   o
     associata,    alla   valorizzazione   del   patrimonio
     culturale  per lo svolgimento di attività di interesse
     generale sulla base del principio di sussidiarietà.

                              Art. 2.
                              Oggetto

         1.  La  presente legge, in attuazione dell'art  14
     lett.  n)  e r) dello Statuto speciale, disciplina  le
     azioni  della  Regione  in  materia  di  tutela  e  di
     valorizzazione  dei beni culturali  e  di  tutela  del
     paesaggio,  definendo in tale ambito gli interventi  a
     favore dei beni culturali e dei beni paesaggistici.

         2.  Gli  interventi della Regione sono diretti  al
     perseguimento dei seguenti obiettivi:

         a)  valorizzazione del patrimonio culturale  della
     Sicilia,  materiale  e immateriale,  conservato  negli
     istituti  e  luoghi della cultura e/o  del  patrimonio
     ecclesiastico  e diffuso sul territorio,  in  forme  e
     con  modalità corrispondenti ai bisogni di  conoscenza
     ed  ai  linguaggi della contemporaneità, dei  giovani,
     della  scuola,  anche  attraverso  la  promozione   di
     itinerari  culturali,  cammini  e  percorsi   storici,
     itinerari  e  camini  culturali  ed  ambientali  e  di
     valorizzazione  del  paesaggio,  nonché  mediante   la
     rievocazione  degli  eventi  rilevanti  della   storia
     regionale e delle identità territoriali tematiche;
         b)   qualificazione  dell'offerta  museale   anche
     attraverso  modelli strategici di sviluppo  innovativo
     della   concezione   museale,   per    stimolare    ed
     incentivare  lo  sviluppo  di  processi  sistemici  di
     crescita    territoriale    tematica,    di    propria
     competenza,  in  maniera  adeguata  ai  bisogni  della
     contemporaneità,  anche con l'uso di tecnologie  della
     Digital      trasformation     per     il     sostegno
     dell'innovazione  nelle  forme  di  gestione  e  nella
     comunicazione  museale e promuovendo  la  cooperazione
     degli  enti locali, degli enti ecclesiastici  e  degli
     altri   soggetti  pubblici  e  privati,  comprese   le
     associazioni  di  volontariato  culturale,  specifiche
     del settore beni culturali;
         c)   promozione  della  tutela  e  conoscenza  del
     patrimonio  culturale e qualificazione degli  spazi  e
     dei   luoghi   destinati  alla  fruizione   dei   beni
     culturali ed alle attività culturali;
         d)   sviluppo  dei  servizi  offerti  dalla   rete
     documentaria,  composta  da  biblioteche,  archivi  ed
     altri istituti documentari, e della loro fruizione  da
     parte  dei cittadini, promuovendo l'innovazione  degli
     spazi,  dei linguaggi e delle tecnologie, in  coerenza
     con   i  diversi  e  nuovi  bisogni  di  informazione,
     formazione  e di qualificazione specifica dell'offerta
     anche nella gestione integrata dei beni culturali;
         e)   tutela  delle  diverse  tradizioni  e   dello
     spettacolo    al   fine   di   rendere    maggiormente
     rispondenti  alla domanda dei cittadini  e  formazione
     del  pubblico  la  fruizione critica dello  spettacolo
     dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;
         f)  promozione dell'educazione alla  musica  e  al
     canto  corale  e  dell'alta  formazione  alla  musica,
     anche    incentivando   la   costituzione   di    reti
     territoriali   delle  scuole   di   musica   e   delle
     formazioni bandistiche e corali;
         g)  valorizzazione delle istituzioni culturali  di
     rilievo  regionale,  sostenendone  l'attività  per  la
     fruizione   da   parte   del   pubblico   e   per   la
     conservazione  dei beni culturali di loro  pertinenza,
     e  favorendone  l'integrazione nel  sistema  regionale
     dell'offerta di servizi culturali;
         h)  promozione della cultura del paesaggio e degli
     itinerari, cammini e percorsi tematici, attraverso  la
     conoscenza, l'informazione e la formazione;
         i)  promozione della conoscenza e della  fruizione
     critica    e    consapevole    delle    arti    visive
     contemporanee,  garantendo il pluralismo  dell'offerta
     culturale   e  favorendo  l'emergere  delle   proposte
     culturali  innovative  e di alto  livello  qualitativo
     con  speciale  attenzione ai temi della  creatività  e
     della   rigenerazione  urbana,  anche  attraverso   la
     tutela    di    contesti   territoriali    identitari,
     applicando   modelli   integrati   di   valorizzazione
     territoriale;
         l)  promozione e facilitazione della conoscenza  e
     della    fruizione   del   patrimonio   culturale    e
     paesaggistico  e  degli  eventi  di   cultura   e   di
     spettacolo   attraverso  un   sistema   integrato   ed
     economicamente accessibile;
         m)     promozione    ed    incentivazione     alla
     valorizzazione  delle  attività  scientifiche   e   di
     ricerca svolte all'interno dei complessi museali,  dei
     siti  e  delle  istituzioni  culturali  e  degli  enti
     ecclesiali    anche   d'intesa    con    il    sistema
     dell'istruzione,  della  formazione  e  della  ricerca
     della  Regione  siciliana  in  collaborazione  con  il
     mondo   delle  Università  e  degli  Enti  di  ricerca
     vigilati   dal  Ministero  dell'Università   e   della
     Ricerca operanti in Sicilia;
         n)   promozione   e   sostegno   delle   industrie
     culturali    e   creative   e,   più   in    generale,
     dell'imprenditoria giovanile operante nel settore;
         o)  riqualificazione degli immobili e  delle  aree
     sottoposti   a   tutela   compromessi   o   degradati,
     mantenendone l'identità storica e architettonica;
         p)  valorizzazione di itinerari tematici, percorsi
     storico-culturali  ed ambientali  e  conservazione  ed
     adeguamento  funzionale, strutturale ed  impiantistico
     degli  immobili  e  delle aree  sottoposte  a  tutela,
     rientranti  nel  sistema integrato di  valorizzazione,
     adottando  misure  di  efficientamento  energetico   e
     messa in sicurezza di rischio idrogeologico.

                              Art. 3.
                       Principi e obiettivi

         1.  Il  sostegno  finanziario della  Regione  alle
     iniziative  di  ricerca,  restauro,  valorizzazione  e
     manutenzione  dei  beni  culturali  è  improntato   ai
     principi  di  qualità, semplificazione, sostenibilità,
     sussidiarietà e trasparenza.

         2.   Gli  interventi  regionali  in  materia  sono
     attuati perseguendo gli obiettivi di:

         a)  incentivare la collaborazione  e  gli  accordi
     fra  soggetti pubblici e tra pubblici e privati e  tra
     pubblici ed enti ecclesiastici;
         b)   valorizzare  la  qualità  delle   professioni
     presenti    nei    settori   museale,    archeologico,
     archivistico,     bibliotecario,    storico-artistico,
     demoetnoantropologico,   di   scienze   e   tecnologie
     applicate ai beni culturali;
         c)    valorizzare   l'apporto   del   mondo    del
     volontariato  come risorsa ausiliaria al  ruolo  degli
     operatori professionali;
         d)  valorizzare l'apporto del mondo  accademico  e
     degli   enti   di  ricerca  operanti  sul   territorio
     regionale anche attraverso una progettualità comune;
         e)      promuovere      le      iniziative      di
     internazionalizzazione,     anche     favorendo     la
     partecipazione dei soggetti operanti nei vari  settori
     della  conoscenza, conservazione e valorizzazione  dei
     beni  culturali, dei beni paesaggistici e delle  nuove
     forme   di   attrazione  territoriale   ai   programmi
     finanziati direttamente dalla Commissione europea;
         f)     promuovere     iniziative    internazionali
     finalizzate  ad  attrarre Università  ed  istituti  di
     ricerca  esteri al fine di avviare attività  congiunte
     con  le istituzioni della Regione siciliana su siti  e
     complessi culturali dell'Isola;
         g)  promuovere e valorizzare le relazioni tra beni
     culturali,   paesaggistici  e  contesti   territoriali
     legati  alle  tradizioni, agli itinerari, ai  percorsi
     culturali  e paesaggistici ed ai modelli integrati  di
     tutela del territorio;
         h)  promuovere  e  facilitare la conoscenza  e  la
     fruizione  del patrimonio culturale e degli eventi  di
     cultura   e   di  spettacolo  attraverso  un   sistema
     integrato   ed   economicamente   accessibile,   anche
     attivando  collaborazioni con  le  organizzazioni  del
     turismo e del commercio;
         i)   agevolare   la   fruizione   del   patrimonio
     culturale   da  parte  delle  persone  con  disabilità
     motoria,  psichica o sensoriale mediante  lo  sviluppo
     di   azioni   ad   hoc  e  l'utilizzo  di   tecnologie
     abilitanti;
         j)   diffondere   la  conoscenza  del   patrimonio
     culturale    regionale,    agevolando    la     libera
     riproduzione  e  divulgazione  di  immagini  di   beni
     culturali  svolta  nel rispetto  di  quanto  stabilito
     dall'articolo 108 del decreto legislativo  n.  42/2004
     e ss.mm.ii;
         k)  favorire  l'uguaglianza sociale e la  crescita
     culturale e civile delle persone;
         l)   favorire   la  partecipazione  dei   soggetti
     privati, singoli o associati, alla valorizzazione  del
     patrimonio culturale, compreso quello ecclesiastico  e
     religioso regionale.

                             TITOLO II
                          Beni culturali

                              Art. 4.
                          Beni culturali

         1.  Sono beni culturali, ai sensi dell'articolo 10
     d.lgs.   n.  42/2004,  le  cose  immobili   e   mobili
     appartenenti  alla Regione, agli altri  enti  pubblici
     territoriali,  nonché ad ogni altro ente  ed  istituto
     pubblico e a persone giuridiche private senza fine  di
     lucro,  ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
     riconosciuti,  che  presentano  interesse   artistico,
     storico,    archeologico   o    etnoantropologico    e
     architettonico.

         2. Sono, inoltre, beni culturali:

         a)  le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie  e
     altri  luoghi  espositivi della Regione,  degli  altri
     enti  pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente
     ed istituto pubblico;
         b)   gli  archivi  e  i  singoli  documenti  della
     Regione,   degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
     nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
         c)  le  raccolte librarie delle biblioteche  della
     Regione,   degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
     nonché  di  ogni  altro ente e istituto  pubblico,  ad
     eccezione  delle raccolte che assolvono alle  funzioni
     delle  biblioteche indicate all'articolo 47, comma  2,
     del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
     1977, n. 616;
         d)   le   raccolte   documentarie,  bibliotecarie,
     fotografiche  e le collezioni che abbiano  particolare
     rilevanza   in  relazione  alla  storia  dell'identità
     siciliana,  allo studio del fenomeno mafioso  e  della
     lotta  antimafia  della  Regione,  degli  altri   enti
     pubblici  territoriali, nonché di ogni altro  ente  ed
     istituto pubblico.

         3.  Sono,  altresì,  beni  culturali,  quando  sia
     intervenuta  la  dichiarazione prevista  dall'articolo
     13 del d.lgs. 42/2004:

         a)  le  cose  immobili  e  mobili  che  presentano
     interesse    artistico,   storico,   archeologico    o
     etnoantropologico,   architettonico    particolarmente
     importante, appartenenti a soggetti diversi da  quelli
     indicati al comma 1;
         b)    gli   archivi   e   i   singoli   documenti,
     appartenenti   a  privati,  che  rivestono   interesse
     storico particolarmente importante;
         c)  le  raccolte librarie, appartenenti a privati,
     di eccezionale interesse culturale;
         d)   le   cose  immobili  e  mobili,  a   chiunque
     appartenenti,    che    rivestono    un     interesse,
     particolarmente   importante   a   causa   del    loro
     riferimento  con  la storia politica, militare,  della
     letteratura, dell'arte, della scienza, della  tecnica,
     dell'industria  e  della  cultura  in  genere,  ovvero
     quali   testimonianze  dell'identità  e  della  storia
     delle  istituzioni pubbliche, collettive o  religiose.
     Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale  o
     esprimono  un  collegamento identitario  o  civico  di
     significato  distintivo eccezionale, il  provvedimento
     di   cui  all'articolo  13  del  d.lgs.  42/2004   può
     comprendere, anche su istanza di uno o più  comuni  la
     dichiarazione di monumento regionale;
         e)   le   cose,   a  chiunque  appartenenti,   che
     presentano    un    interesse   artistico,    storico,
     archeologico   o   etnoantropologico,   architettonico
     eccezionale  per  l'integrità  e  la  completezza  del
     patrimonio culturale della Regione;
         f)  le  collezioni o serie di oggetti, a  chiunque
     appartenenti,  che  non  siano ricomprese  fra  quelle
     indicate  al  comma  2 e che, per tradizione,  fama  e
     particolari  caratteristiche  ambientali,  ovvero  per
     rilevanza     artistica,    storica,     archeologica,
     numismatica    o   etnoantropologica,   architettonica
     rivestano come complesso un eccezionale interesse.

         4.  Sono comprese tra le cose indicate al comma  1
     e al comma 3, lettera a):

         a)  le  cose che interessano le scienze  naturali,
         matematiche   e   fisiche,  le  scienze   mediche,
         l'ingegneria   e  l'architettura,  l'agraria,   la
         preistoria,   la  paleontologia  e  le   primitive
         civiltà;
         b)  le  cose  di  interesse  numismatico  che,  in
     rapporto  all'epoca, alle tecniche e ai  materiali  di
     produzione,   nonché  al  contesto   di   riferimento,
     abbiano carattere di rarità o di pregio;
         c)  i manoscritti, gli autografi, i carteggi,  gli
     incunaboli, nonché i libri, le stampe e le  incisioni,
     con relative matrici, aventi carattere di rarità e  di
     pregio;
         d)  le  carte geografiche e gli spartiti  musicali
     aventi carattere di rarità e di pregio;
         e)   le   fotografie,  con  relativi  negativi   e
     matrici,  le pellicole cinematografiche ed i  supporti
     audiovisivi  in genere, aventi carattere di  rarità  e
     di pregio;
         f)  le  ville, i parchi e i giardini  che  abbiano
     interesse artistico o storico;
         g)  le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
     aperti urbani di interesse artistico o storico;
         h)   i  siti  minerari  di  interesse  storico  od
     etnoantropologico;
         i)  le  navi  e  i  galleggianti aventi  interesse
     artistico, storico od etnoantropologico;
         l)   le   architetture  rurali  aventi   interesse
     storico   od   etnoantropologico  quali  testimonianze
     dell'economia rurale tradizionale;
         m)  i  beni  antropologici materiali e immateriali
     rappresentativi dell'identità siciliana.

                              Art. 5.
               Interventi soggetti ad autorizzazione

         1.  Ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n.42/2004
     sono  subordinati ad autorizzazione del soprintendente
     territorialmente  competente e del soprintendente  del
     mare:

         a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche  con
     successiva ricostituzione, dei beni culturali;
         b)  lo  spostamento,  anche temporaneo,  dei  beni
     culturali mobili;
         c)   lo   smembramento  di  collezioni,  serie   e
     raccolte.

         2.  Il  trasferimento ad altre persone  giuridiche
     di  complessi  organici di documentazione  di  archivi
     pubblici,  nonché di archivi privati per i  quali  sia
     intervenuta  la  dichiarazione ai sensi  dell'articolo
     13     del     d.lgs.     42/2004    è     subordinato
     all'autorizzazione  della Soprintendenza  archivistica
     per la Sicilia-Archivio di Stato di Palermo.

         3.  A  seguito di demolizione di cui alla  lettera
     a)  del  comma  1,  la relativa ricostruzione  avviene
     senza l'alterazione della originaria conformazione.

         4.  Lo  spostamento di beni culturali,  dipendente
     dal  mutamento  di dimora o di sede del  detentore,  è
     preventivamente  denunciato  al  soprintendente,  che,
     entro  trenta  giorni dal ricevimento della  denuncia,
     può  prescrivere le misure necessarie  perché  i  beni
     non subiscano danno dal trasporto.

         5.  Fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti,
     l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere  su
     beni  culturali  è  subordinata ad autorizzazione  del
     soprintendente.  Il  mutamento di  destinazione  d'uso
     dei   beni   medesimi   è   altresì   comunicato    al
     soprintendente.

         6.  L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora
     sufficiente,  su  descrizione tecnica dell'intervento,
     presentati   dal   richiedente,   e   può    contenere
     prescrizioni.  Se i lavori non iniziano  entro  cinque
     anni    dal    rilascio    dell'autorizzazione,     il
     soprintendente   può   dettare   prescrizioni   ovvero
     integrare  o  variare quelle già date in relazione  al
     mutare   delle  tecniche  di  conservazione,  per   le
     finalità  di cui all'articolo 20, comma 1  del  d.lgs.
     n. 42/2004.

         7.  L'autorizzazione è rilasciata entro il termine
     di  centoventi giorni dalla ricezione della  richiesta
     da  parte  della  soprintendenza. Decorso  inutilmente
     tale    termine,   il   richiedente   può    diffidare
     l'amministrazione  a provvedere. Se  l'amministrazione
     non   provvede   nei  trenta  giorni   successivi   al
     ricevimento  della diffida, il richiedente  può  agire
     ai  sensi  dell'articolo 31 del d.lgs. 2 luglio  2010,
     n. 104, e successive modifiche e integrazioni.

                              Art. 6.
               Interventi su beni pubblici regionali

         1.  Ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 42 del
     2004,   per  gli  interventi  su  beni  culturali   di
     proprietà di enti pubblici regionali, ad eccezione  di
     quelli archivistici di cui al comma 2 dell'articolo  5
     da    eseguirsi   da   parte   dell'   amministrazione
     regionale,   di   altri  enti  pubblici  territoriali,
     nonché  di  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico,
     l'autorizzazione  di  cui all'articolo  5  può  essere
     espressa nell'ambito di accordi tra la Regione  ed  il
     soggetto  pubblico interessato, ai sensi dell'articolo
     22  della  legge regionale n. 7 del 2019 e  successive
     modifiche ed integrazioni.

                              Art. 7.
                           Conservazione

         1.   Ai   sensi   dell'articolo  29   del   d.lgs.
     n.42/2004,  la conservazione del patrimonio  culturale
     è  assicurata  mediante  una  coerente,  coordinata  e
     programmata  attività di studio, ricerca, prevenzione,
     manutenzione e restauro.

         2.  Per prevenzione si intende il complesso  delle
     attività  idonee a limitare le situazioni  di  rischio
     connesse al bene culturale nel suo contesto.

         3.  Per manutenzione si intende il complesso delle
     attività  e  degli interventi destinati  al  controllo
     delle  condizioni del bene culturale e al mantenimento
     dell'integrità,    dell'efficienza    funzionale     e
     dell'identità del bene e delle sue parti.

         4.  Per  restauro si intende l'intervento  diretto
     sul   bene   attraverso  un  complesso  di  operazioni
     finalizzate  all'integrità materiale  ed  al  recupero
     del   bene   medesimo,   alla   protezione   ed   alla
     trasmissione dei suoi valori culturali.

         5.   Gli   organi   periferici  del   dipartimento
     regionale   dei   beni   culturali   e   dell'identità
     siciliana negli interventi progettuali di restauro  di
     particolare complessità possono avvalersi  del  centro
     per  il  restauro di cui all'articolo  9  della  legge
     regionale  n.  80/1977 e all'articolo  7  della  legge
     regionale n. 116/1980.

                              Art. 8.
                 Manifesti e cartelli pubblicitari

         1.  E'  vietato collocare o affiggere  cartelli  o
     altri  mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle  aree
     sottoposte  a  tutela ai sensi del d.lgs.  n.  42  del
     2004.  Il  collocamento o l'affissione possono  essere
     autorizzati  dal soprintendente qualora non  siano  di
     nocumento  all'aspetto,  al  decoro  o  alla  pubblica
     fruizione   di  detti  immobili.  L'autorizzazione   è
     trasmessa  agli  interessati e  dagli  stessi  inviata
     agli  altri  enti  competenti all'eventuale  emissione
     degli ulteriori atti abilitativi.

         2.  In  relazione ai beni indicati al comma  1  il
     soprintendente,  valutatane la  compatibilità  con  il
     loro carattere artistico o storico rilascia o nega  il
     nulla  osta  per l'utilizzo a fini pubblicitari  delle
     coperture  dei  ponteggi predisposti per  l'esecuzione
     degli  interventi  di  ristrutturazione,  restauro   e
     conservazione,  per  un  periodo  non  superiore  alla
     durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di  nulla
     osta  è  allegato il contratto di appalto  dei  lavori
     medesimi.

                            TITOLO III
                   Fruizione dei beni culturali

                              CAPO I

                              Art. 9.
                  Istituti e luoghi della cultura

         1.   Ai   sensi  dell'articolo  101   del   d.lgs.
     n.42/2004,  si  intendono  istituti  e  luoghi   della
     cultura  i  musei, le biblioteche e  gli  archivi,  le
     aree    e   i   parchi   archeologici,   i   complessi
     monumentali.

         2. Si intende per:

         a)    museo ,   una   struttura   permanente   che
     acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone  beni
     culturali per finalità di educazione, di studio  e  di
     ricerca;
         b)   biblioteca ,  una  struttura  permanente  che
     raccoglie,  cataloga e conserva un insieme organizzato
     di  libri, materiali e informazioni, comunque editi  o
     pubblicati  su  qualunque supporto, e ne  assicura  la
     consultazione al fine di promuovere la  lettura  e  lo
     studio;
         c)    archivio ,  una  struttura  permanente   che
     raccoglie,  inventaria e conserva documenti  originali
     di  interesse  storico e ne assicura la  consultazione
     per finalità di studio e di ricerca;
         d)   area  archeologica , un  sito  caratterizzato
     dalla  presenza  di  resti  di  natura  fossile  o  di
     manufatti o strutture preistorici o di età antica;
         e)   parco archeologico , un contesto territoriale
     definito da importanti evidenze archeologiche e  dalla
     compresenza   di   valori  storici,  paesaggistici   o
     ambientali,  attrezzato come museo all'aperto  la  cui
     complessità trasmette organicità di veduta;
         f)   complesso monumentale , un insieme formato da
     una  pluralità di fabbricati edificati anche in epoche
     diverse,  che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come
     insieme,  una autonoma rilevanza artistica, storica  o
     etnoantropologica;
         g)   casa museo , una struttura permanente  che  è
     stata  l'abitazione  di un personaggio  famoso  e  che
     raccoglie, cataloga e conserva il patrimonio a  questo
     appartenuto.

         3.  Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
     appartengono  a soggetti pubblici sono destinati  alla
     pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

         4.  Per  la  concessione d'uso di  beni  culturali
     trovano applicazione le disposizioni di cui al  titolo
     II,  capo  I,  sezione II del decreto  legislativo  22
     gennaio  2004, n.42. Nessun canone è dovuto  nel  caso
     di  affidamento dei beni a enti ed organismi  pubblici
     che  svolgano attività di valorizzazione  e  fruizione
     nell'ambito delle relative funzioni d'istituto.

                              Art.10.
        Diritti del pubblico degli istituti e luoghi della
                              cultura

         1.  L'accesso  agli  istituti e  ai  luoghi  della
     cultura  è  garantito  nel  rispetto  della  normativa
     vigente   e   senza   limitazioni   derivanti    dalle
     condizioni fisiche e dalle competenze culturali  degli
     utenti.

         2.  Ove sia richiesto un biglietto di ingresso, il
     relativo  costo deve essere proporzionato  ai  servizi
     offerti al pubblico e alla valenza culturale dei  beni
     esposti.

         3.  Il  sistema documentario pubblico risponde  al
     diritto    di   tutti   gli   individui   a    fruire,
     indipendentemente  dal  luogo  di  residenza,   o   da
     impedimenti   derivanti  da   condizioni   fisiche   e
     culturali,   di   un   servizio  di   informazione   e
     documentazione  efficiente  ed  adeguato  ai   bisogni
     della contemporaneità.

         4.  In  armonia con l'articolo 10, comma 4,  della
     legge  regionale 15 maggio 1991, n. 17  i  comuni  che
     non  abbiano istituito direttamente una biblioteca nel
     proprio   territorio  soddisfano   le   richieste   di
     informazione e di documentazione del pubblico  tramite
     accordi   con  altri  comuni  o  con  altri   soggetti
     qualificati.

         5.    La   consultazione   dei   documenti   delle
     biblioteche  e  degli archivi nonché il  prestito  dei
     documenti  in  loro  possesso  sono  gratuiti  e   non
     possono  essere limitati se non per i motivi  previsti
     dalla legge, per esigenze di tutela e conservazione  o
     per  motivate  esigenze organizzative  indicate  nella
     carta  dei  servizi che ogni istituto  documentario  è
     tenuto  ad  adottare. Possono essere  poste  a  carico
     degli  utenti  le  spese per l'erogazione  di  servizi
     diversi,  aggiuntivi a quelli di base  che  comportino
     costi supplementari interni o esterni.

                              Art.11.
         Attività accessorie alle attività culturali degli
                  istituti e luoghi della cultura

         1.       Fatto       salvo       il       rispetto
     dell'articolo 117 del d.lgs. 42/2004,  e  al  fine  di
     garantire  la  sostenibilità  economica  dei   servizi
     culturali,  negli istituti e nei luoghi della  cultura
     possono  essere  svolte attività accessorie  a  quelle
     proprie di tali strutture, nella misura in cui  queste
     siano  strumentali  al reperimento  delle  risorse  da
     destinare   alle   proprie  finalità  fondamentali   o
     contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi  di
     propria  competenza, ferma restando  la  compatibilità
     con la natura culturale e la sicurezza del bene.

         2.   Le  strutture  dell'istituto  e  luogo  della
     cultura   possono  essere  utilizzate  per   qualsiasi
     finalità  nel caso in cui lo svolgimento dell'attività
     accessoria  comporti l'utilizzazione delle  strutture,
     purché  l'utilizzazione sia compatibile con la  natura
     e  il decoro dell'istituto e luogo della cultura,  con
     la  tutela  dei  beni conservati  e  con  il  corretto
     esercizio dei servizi.

                              Art.12.
          Forme di gestione degli istituti e luoghi della
                              cultura

         1.  Nel  rispetto  delle disposizioni  del  d.lgs.
     42/2004  e del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
     267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento  degli
     enti  locali),  gli  istituti e luoghi  della  cultura
     sono   gestiti   come  servizi  privi   di   rilevanza
     economica  o  come  servizi  di  rilevanza  economica,
     adottando  forme e sistemi di gestione  adeguati  alle
     caratteristiche dello specifico bene culturale.

                              Art.13.
        Gestione degli istituti e luoghi della cultura come
               servizi privi di rilevanza economica

         1.    Nel    rispetto   dei   principi   di    cui
     all'articolo  115 del d.lgs. 42/2004, l'organizzazione
     degli  istituti  e luoghi della cultura  come  servizi
     privi  di  rilevanza economica può  avvenire  mediante
     gestione in forma diretta o in forma indiretta.

         2.   La gestione in forma diretta può avvenire per
     mezzo  di  associazioni, fondazioni o altri organismi,
     le   cui  finalità  consistano  nella  prestazione  di
     servizi  culturali,  sui quali  l'amministrazione  cui
     l'istituto   o  il  luogo  della  cultura   appartiene
     esercita un'influenza dominante.

         3.  La  gestione  in  forma  indiretta  si  svolge
     mediante  l'affidamento del servizio  ad  un  soggetto
     esterno  all'amministrazione cui  l'istituto  o  luogo
     della  cultura  appartiene, che viene  scelto  tramite
     procedure  ad  evidenza pubblica  in  conformità  alla
     disposizione  di  cui  all'articolo  115,   comma   3,
     del   d.lgs.  42/2004  e  ai  criteri  di  affidamento
     previsti dalla normativa vigente.

         4.   Nei  casi  di  gestione  in  forma  indiretta
     l'amministrazione  titolare  dell'istituto   e   luogo
     della   cultura  svolge  le  funzioni  di   indirizzo,
     controllo  e  vigilanza  sull'attività  dei   soggetti
     concessionari  della gestione e stipula  contratti  di
     servizio   con  tali  soggetti.  La  Giunta  regionale
     approva  con  apposita  deliberazione  schemi-tipo  di
     contratto   di   servizio,  elaborati   nel   rispetto
     dell'articolo  115,  comma 5, del d.lgs.  42/2004,  al
     fine  di  semplificare e rendere  omogenea  l'attività
     delle amministrazioni.

                             Art. 14.
       Professionisti competenti ad eseguire interventi sui
                          beni culturali

         1.  In conformità a quanto disposto dagli articoli
     4  e  7 del d.lgs. 42/2004 e fatte salve le competenze
     degli  operatori delle professioni già  regolamentate,
     gli  interventi  operativi  di  tutela,  protezione  e
     conservazione   dei  beni  culturali   nonché   quelli
     relativi  alla  valorizzazione e  alla  fruizione  dei
     beni  stessi,  sono  affidati  alla  responsabilità  e
     all'attuazione, secondo le rispettive  competenze,  di
     archeologi,          archivisti,         bibliotecari,
     demoetnoantropologi, antropologi fisici,  restauratori
     di  beni  culturali  e collaboratori  restauratori  di
     beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze  e
     tecnologia  applicate  ai  beni  culturali  e  storici
     dell'arte,  in  possesso  di  adeguata  formazione  ed
     esperienza professionale.

         2.  Il  DM  244 del 20/05/2019 regola la procedura
     per la formazione degli elenchi dei professionisti  di
     cui    al   comma   1   e   i   rispettivi   requisiti
     professionali.

                              CAPO II
                         Musei ed ecomusei

                              Art.15.
                      Funzioni della Regione.

         1.  Al  fine  di  promuovere la  conoscenza  e  la
     fruizione  del patrimonio culturale della  Sicilia  la
     Regione,   nell'ambito   delle   proprie   competenze,
     sostiene,  indirizza  e coordina  l'istituzione  e  lo
     sviluppo  della rete regionale dei musei di  cui  alla
     legge  regionale  n. 17 del 1991 e degli  ecomusei  di
     cui  alla  legge regionale 2 luglio 2014, n.  16,  con
     particolare riguardo alle seguenti funzioni:

         a)  promuovere e sostenere la crescita qualitativa
     dell'offerta     museale     tramite     l'innovazione
     gestionale,  l'abbattimento delle barriere  fisiche  e
     culturali    alla    fruizione    delle    collezioni,
     l'innovazione dei linguaggi museali;
         b)  promuovere  e sostenere la valorizzazione  dei
     beni culturali diffusi sul territorio;
         c)    promuovere   e   sostenere   la   formazione
     professionale   del  personale  dei  musei   e   degli
     ecomusei;
         d) promuovere e sostenere le attività educative  e
     didattiche nei musei;
         e)  promuovere  e  sostenere la catalogazione  dei
     beni  culturali  posseduti dai musei  o  presenti  nel
     territorio;
         f)  individuare i musei e gli ecomusei di  rilievo
     regionale e predisporre specifiche misure di  sostegno
     al loro sviluppo;
         g)  promuovere  accordi  di  cooperazione  con  lo
     Stato,  con gli enti locali e con i soggetti  privati,
     anche   attraverso   i   sistemi   museali   di    cui
     all'articolo   17,  per  la  migliore   organizzazione
     dell'offerta museale e della fruizione del  patrimonio
     culturale;
         h) gestire i musei di sua proprietà;
         i)  promuovere l'uso innovativo e coordinato delle
     tecnologie  dell'informazione e della  conoscenza  per
     la   valorizzazione   e   fruizione   del   patrimonio
     culturale.

                             Art. 16.
                        Attività dei musei

         1.   La  Regione  favorisce  l'interazione  e   la
     cooperazione   tra  i  musei  e  gli  altri   istituti
     culturali per garantire la più diffusa conoscenza  del
     patrimonio  culturale della Sicilia e  per  promuovere
     la  sua  funzione  educativa, nonché la  sua  corretta
     conservazione  e  valorizzazione, anche  ai  fini  del
     turismo culturale.

         2. Sono attività fondamentali dei musei:

         a)  la  gestione,  conservazione  e  catalogazione
     anche  digitale  delle  collezioni,  ivi  comprese  le
     attività  connesse alle acquisizioni e alle scelte  di
     prestito e di circolazione dei beni;
         b)   la   formazione   del  sistema   di   offerta
     culturale,  comprensivo di tutto ciò che  contribuisce
     a  qualificare l'esperienza della visita e  il  valore
     percepito dal pubblico;
         c)  la  ricerca  scientifica e  tecnologica  e  lo
     sviluppo di rapporti di collaborazione con le  scuole,
     con   le  Università,  con  gli  Istituti  di  Ricerca
     vigilati   dal  Ministero  dell'Università   e   della
     Ricerca,  e  con  istituti  e  associazioni  impegnati
     nello     svolgimento    di    attività    didattiche,
     divulgative,     di    educazione,    formazione     e
     comunicazione;
         d)   lo   sviluppo  di  accordi,  partenariati   e
     convenzioni   operativi  anche  con  altre   strutture
     museali  al di fuori del sistema regionale al fine  di
     incentivare   il   dialogo   e   l'organizzazione   di
     iniziative  congiunte, anche di  tipo  espositivo,  su
     temi  che  riguardano la storia, l'arte e  la  cultura
     della Regione siciliana.

         3.   Al  museo  spetta  l'importante  compito   di
     sviluppare  il proprio ruolo educativo e di richiamare
     un  ampio  pubblico  proveniente dalla  comunità,  dal
     territorio  o dal gruppo di riferimento. L'interazione
     con  la  comunità e la promozione del  suo  patrimonio
     sono  parte  integrante della funzione  educativa  del
     museo

         4.  I  musei inseriti nell'organizzazione  museale
     regionale,  nell'ambito delle proprie attività  e  dei
     settori  di  loro  competenza,  favoriscono  l'apporto
     culturale   didattico  e  scientifico   degli   organi
     periferici  dello  Stato,  delle  università  e  degli
     istituti  culturali di rilevanza regionale,  nazionale
     e  internazionale. Inoltre promuovono,  anche  tramite
     la  Regione e gli enti locali, forme di collaborazione
     e  di  gemellaggio con musei ed istituti  operanti  in
     ambito  nazionale ed internazionale,  con  particolare
     riferimento ai paesi dell'Unione europea.

                             Art. 17.
                     Sistema museale regionale

         1.   L'interazione  e  la  cooperazione  tra   gli
     istituti  museali  e  i  luoghi  della  cultura  delle
     amministrazioni   pubbliche  e   di   altri   soggetti
     pubblici  e  privati  presenti  nel  territorio  della
     Regione  si realizzano nell'ambito del Sistema museale
     regionale.

         2.  Fanno  parte del Sistema museale  regionale  i
     musei  pubblici  non statali e i musei  privati  della
     Regione,  singolarmente o aggregati in reti costituite
     ai  sensi  dell'articolo  18,  che  svolgono  la  loro
     funzione   culturale,  di  ricerca  ed   educativa   a
     servizio  della  comunità, che risultano  in  possesso
     degli  standard  minimi previsti dai livelli  uniformi
     di   qualità   per  i  musei,  necessari  per   essere
     accreditati al Sistema museale regionale.

         3.  L'Assessore regionale per i beni  culturali  e
     l'identità  siciliana assicura la  valorizzazione  del
     Sistema  museale  regionale avvalendosi  del  supporto
     del  Consiglio  regionale  per  i  beni  culturali  ed
     ambientali   di   cui  all'articolo  4   della   legge
     regionale  n.  80 del 1977 e successive  modifiche  ed
     integrazioni.

                             Art. 18.
                           Reti museali

         1.    Le   reti   museali   sono   strumenti    di
     coordinamento   e  di  cooperazione  organizzativa   e
     gestionale  fra più musei, associazioni  e  fondazioni
     presenti   nel   territorio  finalizzate,   attraverso
     convenzioni,   protocolli   e   linee   guida,    alla
     valorizzazione   delle   relazioni   tra    musei    e
     territorio,  in  coerenza con l'assetto  delle  Unioni
     dei   comuni,  nonché  alla  qualificazione   e   alla
     promozione  del  progetto culturale e  della  relativa
     offerta  di  fruizione ovvero al  conseguimento  degli
     standard  minimi  previsti  dai  livelli  uniformi  di
     qualità  per i musei, necessari per essere accreditati
     al Sistema museale nazionale.

         2.  Possono fare parte di una rete museale i musei
     pubblici  e  privati  situati  nel  territorio  di  un
     Comune,  di  una  città metropolitana,  di  un  libero
     consorzio  o  di  una  Unione  dei  comuni;   per   la
     costituzione  di  una rete museale comprendente  musei
     pubblici  e  privati  situati nel  territorio  di  più
     Unioni  territoriali  intercomunali  è  necessaria  la
     previa  intesa  fra le Unioni dei comuni  interessate,
     fatti  salvi  i  musei che sono parte  di  un  sistema
     museale già in essere.

         3.  Una  rete museale può essere costituita  anche
     da  comuni  appartenenti  a  diversi  enti  intermedi,
     basata su unità territoriale o tematica.

           4. I musei pubblici e privati possono fare parte
     di una sola rete museale.

           5.  Nel  territorio  di una singola  Unione  dei
     comuni  può  essere costituita un'unica  rete  museale
     territoriale e una rete museale tematica.

         6.  La  rete museale realizza i servizi tecnici  e
     culturali  richiesti dai musei associati, ne  coordina
     l'attività,  assicura agli stessi  il  buon  andamento
     dei  servizi,  anche  con l'intervento  del  personale
     direttivo   e   tecnico   dei   musei   alla    stessa
     appartenenti, cura i rapporti con i competenti  uffici
     regionali e statali.

                             Art. 19.
            Musei e reti museali di rilevanza regionale

         1.  Nell'ambito  dei  musei e delle  reti  museali
     inseriti  nel  Sistema museale regionale,  la  Regione
     riconosce   la   qualifica  di   Museo   a   rilevanza
     regionale   o di  Rete museale a rilevanza  regionale
     ai  musei e alle reti che risultano in possesso di una
     serie   di  requisiti  individuati  nell'ambito  degli
     obiettivi   di  miglioramento  previsti  dai   livelli
     uniformi  di  qualità per i musei di cui  all'allegato
     al  D.M.  21  febbraio 2018, n. 113 del  Ministro  dei
     beni  culturali  e  delle  attività  culturali  e  del
     turismo  (Adozione  dei  livelli  minimi  uniformi  di
     qualità  per  i  musei  e i luoghi  della  cultura  di
     appartenenza  pubblica  e  attivazione   del   Sistema
     museale nazionale).

         2.   Il  numero  dei  musei  e  la  tipologia  dei
     requisiti di cui al comma 1 sono definiti con  decreto
     dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali   e
     l'identità siciliana.

         3.  Il riconoscimento della qualifica di  Museo  a
     rilevanza  regionale  o di  Rete museale  a  rilevanza
     regionale   è disposto con deliberazione della  Giunta
     regionale,  su domanda presentata dagli  enti  gestori
     dei   singoli  musei  o  dalle  reti  museali,  previa
     verifica del possesso dei requisiti di cui al comma  1
     da   parte   del  dipartimento  regionale   dei   beni
     culturali.

         4.  Il  dipartimento regionale dei beni  culturali
     predispone annualmente l'Elenco aggiornato  dei  musei
     e  delle reti museali a rilevanza regionale, che viene
     pubblicato nella GURS.

                             Art. 20.
                  Gestione e governance dei musei

         1.    In    attuazione   dell'articolo   9   della
     Costituzione,   l'attività  dei  musei   regionali   è
     diretta  alla tutela del patrimonio culturale  e  alla
     promozione  dello  sviluppo  della  cultura  e   della
     ricerca  scientifica e tecnica.  Essa  è  ispirata  ai
     principi     di    imparzialità,    buon    andamento,
     trasparenza,    pubblicità   e    responsabilità    di
     rendiconto  (accountability). Ai  sensi  dell'articolo
     101,   comma  3,  del  d.lgs.  n.  42/2004,  i   musei
     espletano un servizio pubblico.

         2.   I  musei  regionali sono dotati di  autonomia
     tecnico-scientifica    ed   economico-finanziaria    e
     svolgono  funzioni  di  tutela e valorizzazione  delle
     raccolte    in   loro   consegna,   assicurandone    e
     promuovendone   la   pubblica   fruizione.   I   musei
     regionali sono dotati di un proprio statuto  e  di  un
     bilancio  autonomo e possono sottoscrivere, anche  per
     fini  di  didattica, convenzioni con enti  pubblici  e
     istituti   di   studio   e   ricerca.   Con    decreto
     dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  da
     emanarsi  entro sessanta giorni dalla data di  entrata
     in  vigore  della presente legge sono disciplinate  le
     modalità di funzionamento dei suddetti musei.

         3.   I  musei  di  cui  al  comma  2  sono:  Museo
     archeologico  regionale  Antonino  Salinas ,  Galleria
     interdisciplinare regionale della Sicilia  di  Palazzo
     Abatellis,  Galleria  regionale  di  Palazzo  Bellomo,
     Museo  interdisciplinare regionale di  Messina,  Museo
     regionale   di   Trapani   Agostino   Pepoli ,   Museo
     regionale di arte moderna e contemporanea di Palermo.

         4.   I   musei   che   ricadono  all'interno   del
     territorio  dei  parchi archeologici come  individuati
     dal  decreto  del  Presidente  della  Regione  del  27
     giugno  2019 n. 12 restano nella gestione  dei  parchi
     stessi.

         5.  L'incarico di Direttore dei musei  di  cui  al
     comma 3 è conferito dall'Assessore regionale dei  beni
     culturali  e  dell'identità siciliana a  un  dirigente
     regionale con almeno dieci anni di effettivo  servizio
     e  in  possesso  di  curriculum  scientifico  di  alta
     qualificazione  in materia di tutela e  valorizzazione
     dei   beni  culturali  e  con  esperienza  gestionale,
     organizzativa  e di amministrazione attiva  prevalente
     nella  gestione di beni culturali, istituti  e  luoghi
     della  cultura.   Qualora l'amministrazione  regionale
     non  abbia  risorse  di  personale  per  ricoprire  la
     carica  di Direttore, il relativo incarico è conferito
     con  procedure  di selezione pubblica  internazionale,
     da  espletarsi  previo apposito decreto dell'Assessore
     regionale   dei   beni   culturali   e   dell'identità
     siciliana,  a  persone esterne all'amministrazione  di
     particolare  e comprovata qualificazione professionale
     in   materia  di  tutela  e  valorizzazione  dei  beni
     culturali  e in possesso di una documentata esperienza
     di  elevato  livello  nella  gestione  di  istituti  e
     luoghi  della cultura. I candidati (interni o esterni)
     che  partecipano  alla selezione  dovranno  presentare
     all'atto  della domanda un articolato piano strategico
     di  gestione, organizzazione, sviluppo delle  attività
     del museo che si andrà a dirigere.

                             Art. 21.
                 Interventi regionali di sostegno

         1.  La  Regione sostiene i programmi  di  attività
     dei  musei  e  delle  reti  museali  di  cui  è  stata
     riconosciuta  la  rilevanza  regionale   mediante   la
     concessione,  ai relativi enti gestori, di  contributi
     fino   al  100  per  cento  della  spesa  ammissibile,
     destinati  a  promuovere  la realizzazione,  da  parte
     delle   istituzioni  museali  stesse,  di   iniziative
     progettuali  diversificate  e  innovative  finalizzate
     alla   valorizzazione  e  all'incremento  del  proprio
     patrimonio,  allo sviluppo della propria attrattività,
     all'attuazione   di   iniziative   di   formazione   e
     aggiornamento    professionale   del    personale    e
     all'intensificazione   della    funzione    didattico-
     educativa  e di ricerca scientifica, in collaborazione
     con  il mondo della scuola e delle Università e  della
     Ricerca.

                             Art. 22.
                        Regolamento e bandi

         1.  Sono  definiti  con regolamento,  da  adottare
     sentita    la   competente   Commissione   legislativa
     permanente dell'Assemblea regionale siciliana:

         a)   i   requisiti  per  il  riconoscimento  della
     qualifica di  Museo a rilevanza regionale  o di   Rete
     museale  a rilevanza regionale , nonché le modalità  e
     i termini del relativo procedimento;
         b)  le  modalità per l'attuazione degli interventi
     di  sostegno  e in particolare: i soggetti legittimati
     a   presentare  domanda,  le  tipologie  di   attività
     finanziabili,  i criteri di valutazione dei  programmi
     e  di  determinazione dei contributi, le tipologie  di
     spese  ammissibili, nonché le modalità di concessione,
     erogazione e rendicontazione dei contributi  stessi  e
     i termini dei relativi procedimenti.

         2.  Con  bando  approvato con deliberazione  della
     Giunta   regionale   pubblicata   nella   GURS    sono
     annualmente  definiti  le  modalità  e  i  termini  di
     presentazione della domanda, le tipologie di  attività
     finanziabili  tra quelle indicate nel  regolamento  di
     cui al comma 1, i contributi e i loro limiti minimi  e
     massimi,   i   termini  per  la  rendicontazione,   la
     documentazione  giustificativa  della  spesa   e   del
     pagamento,  nonché quanto ulteriormente demandato  dal
     regolamento di cui al comma 1.

         3.   Con   riferimento   ai  contributi   previsti
     dall'articolo  21, le spese generali di funzionamento,
     non   esclusivamente   collegabili   alle   iniziative
     progettuali  comprese nei programmi  di  attività,  si
     considerano   ammissibili  fino  al   20   per   cento
     dell'importo del contributo.

                             Capo III
                       Biblioteche e archivi

                             Art. 23.
                       Disposizioni generali

         1.  In  armonia  con  l'articolo  10  della  legge
     regionale  n.  17  del 1991, al fine  di  garantire  a
     tutti  i cittadini un adeguato servizio bibliotecario,
     la  Regione  valorizza i patrimoni e l'attività  delle
     biblioteche appartenenti a enti pubblici o a  soggetti
     privati  aperte al pubblico e promuove lo sviluppo  di
     una   rete   bibliotecaria   regionale   aperta   alla
     cooperazione   nazionale   e   internazionale,   anche
     sostenendo   l'attività  dei  poli  SBN   -   Servizio
     Bibliotecario   Nazionale  presenti   nel   territorio
     regionale.

         2.    La    Regione   valorizza   il    patrimonio
     archivistico,  cooperando con  lo  Stato  per  la  sua
     tutela.

                             Art. 24.
                   Rete bibliotecaria regionale

         1.  La rete bibliotecaria regionale è formata  dai
     sistemi  bibliotecari  delle biblioteche  regionali  e
     dalle biblioteche d'interesse regionale.

         2.  Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale
     si  realizza  l'integrazione dei  sistemi  informativi
     funzionali   alla  valorizzazione  e   fruizione   del
     patrimonio librario e documentale.

         3.   I  compiti  delle  biblioteche  regionali   e
     d'interesse    regionale   verranno    stabiliti    da
     successivi  decreti assessoriali,  ferme  restando  le
     competenze  derivanti dalle l. r. 1  agosto  1977,  n.
     80,  l.  r.  7  novembre 1980, n. 116 e l.  15  aprile
     2004,  n.  106 e il relativo regolamento  emanato  con
     D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

         4.  L'articolo 18 della legge regionale n. 80  del
     1977,   e  successive  modifiche  e  integrazioni,   è
     sostituito   dal  seguente:   Articolo   18.   1.   La
     Biblioteca  già   nazionale  con sede in  Palermo,  di
     seguito  denominata Biblioteca centrale della  Regione
     siciliana,  le Biblioteche regionali universitarie  di
     Messina  e  Catania  e  la  Biblioteca  Museo    Luigi
     Pirandello   di  Agrigento,  istituita  con  legge  17
     febbraio 1987, n. 3, sono biblioteche regionali.

         5.  La Biblioteca centrale della Regione siciliana
     è   dotata   di  autonomia  scientifica,  finanziaria,
     organizzativa   e  contabile.  Al  suo   funzionamento
     provvede  il  direttore, che deve essere  in  possesso
     dei   necessari  requisiti  tecnico-scientifici.   Con
     apposito    decreto    dell'Assessore    ne    saranno
     disciplinate  le  modalità  di  gestione  e  controllo
     amministrativo-contabile.

         6.  La Biblioteca centrale della Regione svolge  i
     seguenti compiti:

         a)  acquisire  tutte  le  pubblicazioni  edite  in
     Sicilia conformemente alla normativa vigente;
         b)   acquisire  tutte  le  pubblicazioni  stampate
     fuori  dal  territorio  regionale  che  riguardino  la
     Sicilia;
         c)  acquisire  materiale bibliografico  necessario
     allo  sviluppo  della  ricerca  e  della  cultura  nel
     territorio della Regione;
         d)   garantire  l'uniformità  delle  banche   dati
     bibliografici  secondo l'apposita disciplina  statale,
     e   mantenere  gli  scambi  di  informazione  con   le
     biblioteche   nazionali  centrali  e  con   l'Istituto
     centrale   del   catalogo  unico   delle   biblioteche
     italiane e per le informazioni bibliografiche;
         e)  costituire  e  incrementare  una  raccolta  in
     formato  digitale, nel rispetto del  diritto  d'autore
     di  cui  alla  legge  n.  633 del  1941  e  successive
     modifiche  e  integrazioni,  di  documenti   e   testi
     manoscritti  e  a  stampa  di  particolare  pregio   e
     interesse riguardanti la cultura siciliana;
         f)  adeguare  e potenziare il laboratorio  per  il
     restauro  di materiale librario, codici membranacei  e
     cartacei, pergamene, materiale archivistico sia  della
     Regione  sia  degli enti pubblici sia dei privati  cui
     sia    stato    notificato   in   via   amministrativa
     l'importante   interesse   storico.   La    Biblioteca
     centrale  organizza anche a tal fine corsi di restauro
     librario e conservazione nelle biblioteche;
         g)    tenere   presso   la   Biblioteca   centrale
     l'anagrafe  degli  editori siciliani,  cui  tutti  gli
     editori  con  sede  legale  nel  territorio  regionale
     hanno    l'obbligo   di   registrarsi   gratuitamente;
     inoltre,    pubblicare   e   mantenere   costantemente
     aggiornato in apposito sito Web l'elenco di tutti  gli
     editori siciliani e dei loro cataloghi;
         h)  valorizzare  i  beni librari  e  favorirne  la
     circolazione;
         i)  offrire  sussidio  e assistenza  bibliografica
     alle  biblioteche  siciliane attraverso  l'istituzione
     di   un  Centro  di  documentazione  bibliografico   e
     documentario.  Provvedere inoltre,  in  collaborazione
     con  l'ICCU,  l'Università e  l'Associazione  italiana
     biblioteche,  a  organizzare periodicamente  corsi  di
     aggiornamento  in ambito catalografico e bibliografico
     rivolti  al personale delle biblioteche del territorio
     regionale.

         7.  Le  biblioteche regionali di Catania e Messina
     conservano    la    denominazione    di    biblioteche
     universitarie. I loro rapporti con le Università  sono
     regolati da apposite convenzioni. La Biblioteca  Museo
     Luigi  Pirandello di Agrigento continua a  svolgere  i
     compiti  stabiliti dalla legge regionale  17  febbraio
     1987, n. 3.

         8.  L'articolo 3 della legge regionale 7  novembre
     1980, n. 116, è sostituito dal seguente:  Articolo  3.
     1.  Alla  Biblioteca  centrale della  Regione  e  alle
     biblioteche   regionali  di  Catania  e   Messina   si
     applicano  le  norme del decreto del Presidente  della
     Repubblica   5  luglio  1995,  n.  417,  e  successive
     modifiche  e  integrazioni, in quanto compatibili  con
     la  legge  regionale  1 agosto 1977,  n.  80,  con  la
     presente  legge e con il D.A. n. 2969  del  26  giugno
     1996.

                             Art. 25.
                       Sistema bibliotecario

         1.  Il  sistema  bibliotecario  è  un  insieme  di
     biblioteche  e  poli  bibliotecari  gestiti  da   enti
     locali  singoli o associati, o da enti privati,  fatto
     salvo il disposto del comma 2.

         2.  Il sistema bibliotecario è caratterizzato  dai
     seguenti elementi:

         a)  esistenza  di una pluralità di biblioteche  di
     piccole  e  medie  dimensioni e di una  biblioteca  di
     ente  locale,  di  seguito chiamata biblioteca  centro
     sistema,  la  quale  provvede  al  coordinamento   del
     sistema stesso;
         b)  aggregazione delle biblioteche  medesime,  per
     le  finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di
     una convenzione.

         3.  Può  essere individuata come biblioteca centro
     sistema solo la biblioteca di ente locale che:

         a)   ha   un   bacino   d'utenza   di   dimensione
     sovracomunale;
         b)   eroga  servizi  con  un  livello  di  qualità
     corrispondente  ai  valori  degli  standard  obiettivo
     dinamici fissati ai sensi del regolamento.

         4.  Previa  convenzione con la  biblioteca  centro
     sistema   possono  aderire  al  sistema  bibliotecario
     anche  le  biblioteche non riconosciute  di  interesse
     regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:

         a)  le  biblioteche  gestite dalle  scuole,  dalle
     Università e da altri enti pubblici;
         b)  le  biblioteche  appartenenti  a  privati,  ad
     associazioni  professionali,  a  istituti   culturali,
     educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
         c)   le  mediateche  e  le  videoteche  aperte  al
     pubblico.

         5.  Possono fare parte di un sistema bibliotecario
     le  biblioteche  pubbliche e private,  le  biblioteche
     degli  enti  ecclesiastici e  dei  poli  bibliotecari,
     situati nel territorio di uno o enti intermedi  (città
     metropolitane o liberi consorzi); per la  costituzione
     di  un  sistema bibliotecario comprendente biblioteche
     pubbliche e private situate nel territorio  di  uno  o
     più  enti  intermedi  (città  metropolitane  o  liberi
     consorzi) è necessaria la previa intesa fra  gli  enti
     interessati.

                             Art. 26.
               Efficienza del sistema bibliotecario

         1.  Al  fine  della ottimizzazione  delle  risorse
     economiche,  le biblioteche facenti parte del  sistema
     bibliotecario effettuano acquisti in comune,  adottano
     forme  di  condivisione delle risorse  umane  e  delle
     attrezzature  e realizzano in collaborazione  attività
     di   valorizzazione   del   patrimonio   librario    e
     documentale.

         2.  Le  biblioteche pubbliche,  private  e  quelle
     degli  enti ecclesiastici facenti parte di un  sistema
     bibliotecario  implementano il catalogo  collettivo  e
     trasmettono  alla  biblioteca centro  sistema  i  dati
     della  loro  attività  per il  rilevamento  statistico
     regionale.

                             Art. 27.
               Costituzione dei sistemi bibliotecari

         1.  L'assessorato regionale dei beni  culturali  e
     dell'identità siciliana favorisce la costituzione  dei
     sistemi bibliotecari e a tal fine provvede a:

         a)   predisporre  la  convenzione  tipo   tra   la
     biblioteca   centro  sistema  e  le  biblioteche   che
     intendono   aderire  al  sistema  bibliotecario,   che
     comprende  anche  la  disciplina fondamentale  per  il
     funzionamento del sistema stesso;
         b)  definire  gli standard obiettivo  dinamici  di
     cui all'articolo 25;
         c)   approvare  i  progetti  di  costituzione  dei
     sistemi bibliotecari.

         2.  Ai  fini  della costituzione  di  un  sistema,
     l'ente  gestore della biblioteca che si  propone  come
     biblioteca  centro  sistema presenta  al  dipartimento
     dei  beni culturali un progetto condiviso con gli enti
     gestori  delle  altre  biblioteche  interessate,   che
     delinea   l'assetto  organizzativo   previsto   ed   è
     corredato  di  uno  schema di convenzione  costitutiva
     del  sistema,  redatto  sulla base  della  convenzione
     tipo di cui al comma 1, lettera a).

         3.  L'Assessore regionale per i beni  culturali  e
     l'identità    siciliana,   verificate   le    finalità
     perseguite  dal  progetto,  la  corrispondenza   dello
     schema di convenzione alla convenzione tipo di cui  al
     comma  1,  lettera  a),  e  la  coerenza  dell'assetto
     organizzativo, approva con decreto il progetto di  cui
     alla  lettera  c) del comma 1 e autorizza  la  stipula
     della convenzione.

                             Art. 28.
                Biblioteca pubblica di ente locale

         1.   L'ente   locale  istituisce   la   biblioteca
     pubblica   e   provvede  alla  sua  gestione.   Questa
     rappresenta   l'elemento   essenziale    della    rete
     culturale,  educativa e informativa  della  società  e
     svolge  un servizio culturale primario della  comunità
     locale  che, nel rispetto delle esigenze degli utenti,
     favorisce  la  conoscenza  dell'identità  territoriale
     della    propria    comunità   in   una    prospettiva
     multiculturale.

         2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge  i
     propri  compiti ed eroga i propri servizi al  fine  di
     promuovere     la     diffusione    della     lettura,
     l'autoformazione  e  il  rafforzamento   dell'identità
     culturale    delle    comunità   locali,    garantendo
     l'inclusione sociale e l'integrazione delle  categorie
     svantaggiate e delle persone con disabilità.

                             Art. 29.
                 Biblioteche d'interesse regionale

         1.  La Regione riconosce e sostiene le biblioteche
     d'interesse  regionale,  che comprendono  le  seguenti
     tipologie:

         a) biblioteche di conservazione;
         b) biblioteche specializzate;
         c)   biblioteche  che  svolgono  un  servizio   di
     particolare interesse regionale.

         2.  Le  biblioteche  che rientrano  in  una  delle
     tipologie  di cui al comma 1, e che non aderiscono  ad
     alcun    sistema    bibliotecario,   possono    essere
     riconosciute  di  interesse  regionale   con   decreto
     dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali   e
     verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti  con
     regolamento  regionale, in applicazione  dei  seguenti
     criteri:

         a) tempo di apertura al pubblico;
         b)    grado    di   sviluppo   dell'attività    di
     catalogazione del patrimonio documentario custodito;
         c)  attuazione  di  programmi  di  incremento  del
     patrimonio documentario custodito;
         d)    numero    e   rilevanza   delle   iniziative
     divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
         e) presenza di personale specializzato;
         f)  adeguatezza  degli spazi e delle  attrezzature
     destinati all'utenza;
         g)  informazione  all'utenza riguardo  ai  servizi
     offerti.

         3.    La    Regione   concede   alle   biblioteche
     d'interesse  regionale finanziamenti annui finalizzati
     a:

         a)  incrementare  il  patrimonio  documentario   e
     librario, anche antico e di pregio;
         b)  aggiornare  le  attrezzature  tecnologiche   e
     informatiche;
         c) sostenere l'attività di catalogazione;
         d)  sostenere  progetti  per  il  miglioramento  e
     l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
         e) adeguare gli arredi.

                             Art. 30.
        Sostegno a Biblioteche e archivi privati aperti al
                             pubblico


         1.   La   Regione   può  stipulare   accordi   con
     Fondazioni private o associazioni ONLUS che  hanno  in
     proprietà  o  altre forme di disponibilità biblioteche
     e  archivi  privati e che si impegnano ad  aprirle  al
     pubblico.

         2.    Le    convenzioni    possono    disciplinare
     l'integrazione  dei  sistemi  informativi   funzionali
     alla   valorizzazione  e  fruizione   del   patrimonio
     librario  e  documentale e al  suo  inserimento  nelle
     reti   bibliotecarie   e  nel  Sistema   Bibliotecario
     regionale  nonché  l'integrazione con  le  biblioteche
     pubbliche  del  territorio  e  ogni  altra  azione  di
     valorizzazione   del   patrimonio   bibliotecario   ed
     archivistico, fatte salve le competenze del MIBACT  in
     materia di beni archivistici.

         3.  La  convenzione  può anche prevedere  sostegno
     economico  da  parte  della Regione  nelle  forme  che
     saranno stabilite da apposito regolamento.

                             Art. 31.
         Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario
                             Nazionale

         1.  Al fine di promuovere lo sviluppo di una  rete
     bibliotecaria   regionale  aperta  alla   cooperazione
     nazionale  e  internazionale, la  Regione  sostiene  i
     poli  SBN-Servizio  Bibliotecario  Nazionale  presenti
     nel  territorio  regionale mediante la concessione  ai
     soggetti  cui  è  affidata  la  loro  gestione  di  un
     contributo annuo volto a finanziare l'attività  svolta
     dai    poli    medesimi   per   l'implementazione    e
     l'accrescimento  del patrimonio informativo  contenuto
     nel  Catalogo  del  Servizio Bibliotecario  Nazionale,
     nonché   per  i  servizi  destinati  alle  biblioteche
     aderenti.

                             Art. 32.
        Interventi regionali per la valorizzazione dei beni
                      librari antichi, rari e
                             di pregio

         1.   L'Amministrazione  regionale,  al   fine   di
     valorizzare le raccolte librarie antiche,  rare  e  di
     pregio,  finanzia attraverso la stipula di accordi  di
     collaborazione    con    amministrazioni     pubbliche
     specifici   progetti   per  la   loro   catalogazione,
     digitalizzazione,  conservazione  e  restauro,  nonché
     per   il  miglioramento  e  l'ampliamento  della  loro
     fruibilità,   anche   monitorando   i   progetti    di
     digitalizzazione    del    patrimonio     documentale,
     specialmente di quello periodico.

                             Art. 33.
             Interventi per edifici a uso biblioteche

         1.   La  Regione  può  stipulare  accordi  con  le
     amministrazioni   pubbliche   per   disciplinare    la
     realizzazione   in   collaborazione    di    specifici
     interventi    di    investimento   finalizzati    alla
     ristrutturazione,  al  recupero  o  al   restauro   di
     edifici  a  uso  di biblioteche di ente  locale  o  di
     soggetti di diritto privato e/o enti ecclesiastici.

         2.  Ai  fini  della realizzazione degli interventi
     previsti   negli   accordi  di   cui   al   comma   1,
     l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  disporre
     assegnazioni    finanziarie    alle    amministrazioni
     pubbliche  di  cui  al  comma medesimo  in  esecuzione
     degli accordi con esse stipulati.

                              Capo IV
                Beni archivistici ed ecclesiastici

                             Art. 34.
         Valorizzazione degli archivi storici e degli enti
                           ecclesiastici

         1.  La  Regione  provvede alla valorizzazione  del
     patrimonio   documentario  conservato  negli   archivi
     storici sostenendo l'attuazione di:

         a)  progetti proposti da enti locali  e  da  altri
     soggetti  titolari di archivi storici, preventivamente
     corredati  di  parere favorevole della  Soprintendenza
     archivistica  per  la  Sicilia-archivio  di  Stato  di
     Palermo  per l'ordinamento, l'incremento, il restauro,
     la   migliore  conservazione  e  la  divulgazione  del
     patrimonio   medesimo,   volti   ad   agevolarne    la
     fruizione;
         b)  progetti  di  aggregazione delle  raccolte  di
     archivio  storico dell'ente locale, da realizzarsi  ai
     sensi del comma 2.

         2.  Le  raccolte  di  archivio  storico  dell'ente
     locale,  soggette  alla  tutela  della  Soprintendenza
     archivistica  per  la  Sicilia-archivio  di  Stato  di
     Palermo,  ordinate  e  inventariate,  sono  aggregate,
     sotto   il   profilo  funzionale  e  dei  servizi   di
     supporto,  alla  biblioteca pubblica  di  ente  locale
     quando   ciò   ne  agevoli  la  conservazione   e   la
     fruizione.

         3.  La  Regione, inoltre, riconoscendo  il  valore
     storico  e  documentario  degli  archivi  degli   enti
     ecclesiastici   operanti  in  Sicilia,   sostiene   la
     realizzazione  di  iniziative  progettuali  aventi   a
     oggetto    attività   di   ricerca,   inventariazione,
     conservazione  e  divulgazione volte ad  agevolare  la
     fruizione  degli archivi medesimi, anche  mediante  il
     deposito  degli atti negli archivi delle  diocesi  e/o
     di parrocchie e/o di enti ecclesiastici.

         4.  Per  le  finalità  di  cui  ai  commi  1  e  3
     l'Assessore  regionale per i beni  culturali  provvede
     all'emanazione di bandi che specificano  le  categorie
     dei  soggetti  legittimati  a  presentare  domanda  di
     contributo,  le  tipologie dei progetti  finanziabili,
     determinano  i  contributi e i loro limiti  massimi  e
     minimi,     definiscono    le    spese    ammissibili,
     stabiliscono  i termini e le modalità di presentazione
     della  domanda e individuano i criteri e  le  priorità
     di   selezione   funzionali   all'elaborazione   della
     graduatoria   dei   progetti,   le   modalità    della
     concessione  ed  erogazione dei contributi,  nonché  i
     termini dei relativi procedimenti.

                             TITOLO IV
         Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 in
                  materia di parchi archeologici.
           Disposizioni sul Consiglio regionale dei beni
                     culturali e paesaggistici

                             Art. 35.
       Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20
                             del 2000

         1.  All'articolo 8, comma 6, della legge regionale
     20/2000  dopo  le parole  vigenti disposizioni ,  sono
     aggiunte  le  parole  ed è interamente  a  carico  del
     bilancio del parco .

                             Art. 36.
       Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20
                             del 2000
                in materia di  Direttore del parco


         1.  L'articolo 10 della legge regionale 20/2000  è
     così sostituito:

                              Art. 10
                        Direttore del parco

         1.  L'incarico di Direttore del parco è  conferito
     dall'Assessore   regionale  dei   beni   culturali   e
     dell'identità  siciliana a un dirigente regionale  con
     almeno  dieci anni di effettivo servizio e in possesso
     di  curriculum  scientifico di alta qualificazione  in
     materia   di   tutela   e  valorizzazione   dei   beni
     archeologici,   in   possesso   di   una   documentata
     esperienza   di  elevato  livello  e  con   esperienza
     gestionale, organizzativa e di amministrazione  attiva
     prevalente   nella   gestione  dei   beni   culturali,
     istituti    e    luoghi   della    cultura.    Qualora
     l'amministrazione  regionale  non  abbia  risorse   di
     personale  per  ricoprire la carica  di  Direttore  il
     relativo   incarico  è  conferito  con  procedure   di
     selezione   pubblica  internazionale,  da   espletarsi
     previo   apposito  regolamento  emanato  con   decreto
     dell'Assessore   regionale  dei   beni   culturali   e
     dell'identità    siciliana,    a    persone    esterne
     all'amministrazione   di  particolare   e   comprovata
     qualificazione professionale in materia  di  gestione,
     tutela  e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e  in
     possesso  di  una  documentata esperienza  di  elevato
     livello  nella  gestione di istituti  e  luoghi  della
     cultura.  I  candidati che partecipano alla  selezione
     dovranno   presentare  all'atto   della   domanda   un
     articolato     piano    strategico    di     gestione,
     organizzazione, sviluppo delle attività del parco  che
     si andrà a dirigere.

         2.  In  caso  di incarico a dirigente  interno  si
     applica  il  comma 6 dell'articolo 36 del  CCRL  della
     dirigenza  in vigore. In caso di incarico conferito  a
     soggetto  esterno,  l'incarico ha la  durata  di  anni
     quattro  è svolto a tempo pieno e può essere rinnovato
     una sola volta, è escluso il tacito rinnovo.

         3.  Il  Direttore,  cui spetta  la  rappresentanza
     legale  e  la  responsabilità generale della  gestione
     del parco, esercita le seguenti funzioni:

         a) organizza l'attività amministrativa del parco;
         b)  coordina  l'attività  del  personale  e  delle
     unità   operative  assicurando  l'organizzazione   dei
     servizi,    anche   nel   rispetto   degli   obiettivi
     programmatici generali;
         c)  attua le direttive del consiglio del parco  in
     ordine  all'attività progettuale di ricerca,  scavo  e
     restauro archeologico, ambientale e paesaggistico  del
     parco,  ivi  inclusi tutti i processi di comunicazione
     e divulgazione delle attività svolte;
         d)    relaziona   con   cadenza   almeno   annuale
     all'Assessore   regionale   dei   beni   culturali   e
     dell'identità siciliana e al consiglio del parco;
         e)    attiva,   ferme   restando   le    dotazioni
     finanziarie    assegnate,   progetti   obiettivo    di
     valorizzazione infra e plus orario di lavoro,  secondo
     quanto   previsto  dal  vigente  CCRL   comparto   non
     dirigenziale.

         4.   La   retribuzione  di  posizione   di   parte
     variabile e di risultato del Direttore del parco  è  a
     carico  del bilancio del parco stesso, fermi  restando
     i  limiti  di  cui  al  comma 1 dell'articolo  64  del
     C.C.R.L.  della dirigenza per il quadriennio 2002/2005
     e  successive  modifiche e integrazioni.  In  caso  di
     nomina  di un Direttore esterno all'Amministrazione  è
     a  carico  del bilancio del Parco anche il trattamento
     economico  fondamentale commisurato alla qualifica  di
     dirigente di seconda fascia. .

                             Art. 37.
       Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20
                             del 2000
                     in tema di revisori legali

         1.  L'articolo 12 della legge regionale 20/2000  è
     così sostituito:

                              Art. 12
                          Revisori legali

         1.  Il  revisore  legale è  nominato  con  decreto
     dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali   e
     l'identità siciliana per la durata di tre anni  previa
     estrazione  fra  i soggetti iscritti al  registro  dei
     revisori  contabili di cui al decreto  legislativo  27
     gennaio  2010,  n. 39, che abbiano presentato  domanda
     di   partecipazione  al  bando  pubblicato  sul   sito
     dell'assessorato  regionale per  i  beni  culturali  e
     l'identità siciliana entro novanta giorni dal  termine
     di cui al successivo comma.

         2.  L'estrazione dovrà effettuarsi  quarantacinque
     giorni  prima della scadenza dell'organo  di  revisore
     presso l'assessorato regionale per i beni culturali  e
     l'identità   siciliana  dinanzi  ad  una   commissione
     formata  da  due dirigenti del dipartimento  dei  beni
     culturali e un dirigente della Ragioneria centrale.

         3.  Al  revisore  legale è  corrisposto  per  ogni
     seduta  il  trattamento dovuto a norma  delle  vigenti
     disposizioni,  interamente a carico del  bilancio  del
     Parco. .

                             Art. 38.
       Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 20
         del 2000in materia di istituzione e finalità del
                        sistema dei parchi.

         1.  All'articolo 20 della legge regionale  20/2000
     sono apportate le seguenti modifiche:

         a)   al   comma   1   dopo   le   parole    parchi
     archeologici    sono  aggiunte  le  seguenti   parole:
      paesaggistici ;
         b)  al  comma  8, dopo le parole  non  include  le
     spese   relative  al  personale ,  è   aggiunto:    ad
     eccezione  degli  oneri derivanti dai progetti  mirati
     alla     fruizione,    valorizzazione    e    sviluppo
     territoriale    di    iniziativa    del    Parco     o
     dell'assessorato  dei Beni culturali  e  dell'Identità
     siciliana;
         c)  il  comma  9, è cosi sostituito:  Il  bilancio
     preventivo  è  approvato dal Consiglio  del  Parco  su
     proposta  del  Direttore entro il 31 ottobre  di  ogni
     anno  e deve rispondere a criteri di economicità e  di
     risultato.  Con  le  stesse  procedure  il  rendiconto
     annuale  è  approvato  entro  il  31  marzo  dell'anno
     successivo a quello di riferimento .

                             Art. 39.
       Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 20
                      del 2000 in materia di
                         organi del parco.

         1.  All'articolo 21 della legge regionale  20/2000
     sono apportate le seguenti modifiche:

         a)  alla  lettera  a), dopo la parola   direttore
     sono   aggiunte   le   seguenti   parole:    di    cui
     all'articolo 10 ;
         b)  alla  lettera b) le parole  comitato  tecnico-
     scientifico   sono  sostitute dalle parole   consiglio
     del parco ;
         c)   dopo  la  lettera  b),  è  aggiunto:   c)  il
     revisore legale.

                             Art. 40.
       Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 20
                             del 2000
                 in materia di Consiglio del parco

         1.  All'articolo 23 della legge regionale  20/2000
     è così sostituito:

                              Art. 23
              Consiglio del parco. Nomina e funzioni

         1.    Il    consiglio   del   parco   è   nominato
     dall'Assessore  regionale per i beni culturali  e  per
     l'identità  siciliana entro 30 giorni dal  decreto  di
     istituzione del parco ed è composto:

         a)   da  un  dirigente  o  funzionario  dei  ruoli
     regionali  con  adeguata  esperienza  di  gestione  di
     istituzioni   culturali  e  di   governo   di   organi
     collegiali   di  amministrazione,  nonché   comprovata
     qualificazione  professionale in  materia  di  tutela,
     salvaguardia,  valorizzazione dei beni culturali,  con
     funzioni di presidente;
         b)  dal sindaco o, congiuntamente, dai sindaci dei
     comuni interessati;
         c)  dal  soprintendente per  i  Beni  culturali  e
     ambientali competente per territorio;
         d)  da  un esperto in economia dei beni culturali,
     scelto  tra  esperti  di  comprovata  esperienza   nel
     settore   dell'economia   e   management   dei    beni
     culturali;
         e)   da  un  esperto  nel  settore  della  tutela,
     salvaguardia,       valorizzazione,      divulgazione,
     conoscenza  e conservazione del territorio del  parco,
     scelto  tra  docenti universitari e /o ricercatori  di
     enti  di  ricerca  vigilati dal MIUR  in  possesso  di
     curriculum   idoneo   nell'ambito   paesaggistico    e
     archeologico.

         2.  Partecipa alle sedute del consiglio, con  voto
     consultivo, il direttore del parco.

         3. Il consiglio:

         a)    approva    il   regolamento   interno    per
     l'organizzazione ed il funzionamento del parco;
         b)   approva  il  piano  annuale  e  triennale  di
     attività che deve prevedere, tra l'altro:
          1)   interventi  di  ricerca  archeologica  e  di
          programmazione delle attività;
          2)   interventi   di  restauro,  manutenzione   e
          conservazione   del  patrimonio  archeologico   e
          paesaggistico;
          3) interventi di valorizzazione, comunicazione  e
          divulgazione delle attività;
         c)   approva   il   bilancio  preventivo   ed   il
     rendiconto  annuale, che devono rispondere  a  criteri
     di economicità e di risultato;
         d)  delibera sulla dotazione organica del parco  e
     sul   regolamento  di  organizzazione,  previo  parere
     preliminare  del  dipartimento  regionale   dei   beni
     culturali e dell'identità siciliana;
         e)  delibera  il  regolamento  che  disciplina   i
     divieti e le attività ammesse all'interno del parco;
         f)  delibera  il regolamento per il  funzionamento
     amministrativo-contabile  e  per  la  disciplina   del
     servizio di cassa del parco;
         g)  delibera la nomina di commissioni  di  esperti
     per  l'approfondimento o la risoluzione di particolari
     e rilevanti questioni;
         h)  delibera  su ogni altra questione allo  stesso
     sottoposta dal direttore;
         i)  esercita,  inoltre, tutte  le  altre  funzioni
     attribuitegli dal regolamento.

         4.  I componenti designati durano in carica 3 anni
     e   possono   essere  riconfermati  una  volta   sola.
     L'incarico  è  a titolo gratuito e agli stessi  spetta
     soltanto il trattamento di missione a norma di  legge,
     se dovuto, a gravare sul bilancio del parco.

         5.  Fermi  restando  i  compiti  di  tutela  delle
     soprintendenze  per  i beni culturali  ed  ambientali,
     per gli interventi proposti dal direttore del parco  e
     da  eseguire  all'interno del perimetro del  parco  da
     parte  del parco stesso, il parere consultivo espresso
     dal  consiglio  del parco, presente il  soprintendente
     per   i   beni   culturali   e   ambientali,   integra
     l'autorizzazione da rendersi ai sensi  degli  articoli
     21  e  146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.
     42 e ss.mm.ii. .

                             Art. 41.
          Modifiche al Titolo II della legge regionale 3
       novembre 2000, n. 20.  Criteri di gestione e Revisore
                            dei conti

         1.  Dalla entrata in vigore della presente  legge,
     ai parchi archeologici regionali istituiti ai sensi  e
     per  gli  effetti  della legge  regionale  3  novembre
     2000,  n.  20, Titolo II, si applicano le disposizioni
     contenute negli articoli 12 e 13 della medesima  legge
     e successive modifiche e integrazioni.

                             Art. 42.
                     Servizio di biglietteria

         1.  Entro  60 giorni dall'entrata in vigore  della
     presente  legge  l'Assessore regionale per  l'economia
     emana  con  apposito  decreto le linee  guida  per  la
     creazione  di  una  piattaforma  regionale  unica  per
     l'acquisto  on-line  dei  biglietti  di  ingresso  che
     integri  i  sistemi di bigliettazione on line  in  uso
     presso   gli   istituti   per   la   cultura   e   per
     l'istituzione della card cultura Sicilia.  Entrambi  i
     sistemi vengono aggiudicati attraverso le modalità  di
     evidenza pubblica.

                             Art. 43.
           Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

         1.  Il  dieci  per  cento delle risorse  derivanti
     dallo  sbigliettamento dei Parchi di  cui  alla  legge
     regionale  3  novembre  2000 n.  20  sono  versati  in
     entrata   al   bilancio   regionale,   rubrica    beni
     culturali,  per  finanziare le spese di funzionamento,
     fruizione    e   valorizzazione   dei    Parchi    con
     insufficiente    dotazione    economica     per     il
     raggiungimento delle finalità previste dalla  medesima
     legge.  Il  piano  di  utilizzazione  del  fondo  così
     costituito  è  approvato  con  decreto  dell'Assessore
     regionale  per i Beni culturali e l'Identità siciliana
     entro    sessanta   giorni   dall'approvazione   della
     presente   legge,   previo  parere  della   competente
     commissione   legislativa   dell'Assemblea   regionale
     siciliana.

                             Art. 44.
            Consiglio regionale per i beni culturali e
                           paesaggistici

         1.  L'articolo  4 della legge regionale  1  agosto
     1977 n. 80 è sostituito dal presente articolo:

                               Art. 4

         1.  Il consiglio regionale per i beni culturali  e
     paesaggistici  è  organo  consultivo  dell'assessorato
     regionale   dei   beni   culturali   e   dell'identità
     siciliana  a carattere tecnico-scientifico in  materia
     di beni culturali e paesaggistici.

         2.  Esprime  parere  su  richiesta  del  dirigente
     generale   del  dipartimento  dei  beni  culturali   e
     dell'identità  siciliana  trasmessa  per  il   tramite
     dell'Ufficio di gabinetto sulle seguenti materie:

         a) sui programmi regionali per i beni culturali  e
     paesaggistici  e  sui  relativi  piani  di  attuazione
     predisposti dall'amministrazione;
         b)  sugli  schemi  di  accordi  extraregionali  in
     materia di beni culturali;
         c)  sui  piani strategici di sviluppo culturale  e
     sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
         d)    sugli    schemi   di   atti   normativi    e
     amministrativi generali afferenti la materia dei  beni
     culturali e paesaggistici;
         e)   su   questioni  di  carattere   generale   di
     particolare  rilievo concernenti la materia  dei  beni
     culturali e paesaggistici.

         3.    Il    Consiglio   può   avanzare    proposte
     all'Assessore  regionale  per  i  beni   culturali   e
     l'identità  siciliana su ogni questione  di  carattere
     generale  di particolare rilievo afferente la  materia
     dei beni culturali e paesaggistici.

         4. Il Consiglio è composto da:

         a)  sino  a  un massimo di 10 eminenti personalità
     del  mondo  della  cultura  di  comprovata  esperienza
     nominate   dall'Assessore   regionale   per   i   beni
     culturali  e  l'identità siciliana, nel  rispetto  del
     principio  di equilibrio tra gli ambiti professionali,
     tra:     biblioteconomi,    archeologi,     ingegneri,
     architetti,     naturalisti,    storici     dell'arte,
     etnoantropologi,         paesaggisti,          storici
     dell'architettura,  esperti in economia  e  management
     dei  beni  culturali, rappresentante CEI  per  i  beni
     culturali, di cui un rappresentante dell'Accademia  di
     scienze, lettere ed arti di Palermo;
         b)   il   dirigente   generale  del   dipartimento
     regionale   dei   beni   culturali   e   dell'Identità
     siciliana, con voto consultivo;
         c)   i   dirigenti  delle  strutture   periferiche
     (soprintendenti, direttori dei parchi,  direttori  dei
     centri  regionali) competenti territorialmente  o  per
     materia  o su specifici argomenti, su invito  e  senza
     diritto di voto;
         d)   un   rappresentante  delle  tre  associazioni
     maggiormente  rappresentative  nel  campo   dei   beni
     culturali,   ambientali   e   paesaggistici    e    un
     rappresentante   designato   dalle   associazioni   di
     categoria   dei  professionisti  dei  beni   culturali
     presenti nella Regione.

         5.  L'Assessore regionale per i beni  culturali  e
     l'identità   siciliana  nomina   il   Presidente   del
     Consiglio  tra  le  personalità di  cui  al  comma  4,
     lettera   a),   previa   determinazione   assunta    a
     maggioranza  dei  presenti  del  Consiglio  stesso.  I
     pareri   sono   espressi  entro  trenta   giorni   dal
     ricevimento  della richiesta. Nei casi di urgenza,  il
     termine  è  ridotto a dieci giorni. In caso di  parità
     di voti prevale quello del Presidente.

         6.  Il termine di durata del Consiglio è stabilito
     in  tre  anni  e  i  suoi  componenti  possono  essere
     confermati   una   sola  volta.   Essi   non   possono
     esercitare    le   attività   di   impresa    previste
     dall'articolo  2195  del  Codice  civile  quando  esse
     attengono  a  materie  di competenza  dell'assessorato
     regionale   dei   beni   culturali   e   dell'identità
     siciliana,  né  essere  amministratori  o  sindaci  di
     società   che  svolgono  le  medesime  attività;   non
     possono  essere titolari di rapporti di collaborazione
     professionale  con  l'assessorato regionale  dei  beni
     culturali  e  dell'identità  siciliana;  non   possono
     essere   presidenti   o  membri   del   Consiglio   di
     amministrazione di istituzioni o enti  destinatari  di
     contributi  o  altre forme di finanziamento  da  parte
     dell'assessorato, né assumere incarichi  professionali
     in  progetti o iniziative il cui finanziamento,  anche
     parziale, è soggetto a parere del Consiglio.

         7.   Per  il  supporto  al  suo  funzionamento  il
     Consiglio  si  avvale di un ufficio di  segreteria  le
     cui  funzioni sono svolte da un dipendente in servizio
     al   dipartimento  regionale  dei  beni  culturali   e
     dell'identità siciliana, con qualifica di dirigente  o
     funzionario.

         8.  Il  Consiglio è convocato dal  suo  Presidente
     almeno  una volta ogni trimestre e, comunque tutte  le
     volte   che   il   Presidente  medesimo   lo   ritenga
     necessario o su richiesta avanzata da almeno un  terzo
     dei componenti.

         9. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni  a
     maggioranza    semplice    e,    entro    tre     mesi
     dall'insediamento, approva il regolamento interno.

         10.  L'incarico di componenti del  Consiglio  è  a
     titolo   gratuito   e  agli  stessi  spetta   soltanto
     l'eventuale rimborso delle spese di missione  a  norma
     di legge, se dovuto.

         11.  Alla data di entrata in vigore della presente
     legge  è soppressa la Speciale Commissione ex  art  24
     del  RD   3  giugno  1940,  n. 1357  istituita  presso
     l'assessorato  regionale  dei  beni  culturali  il   6
     settembre  2001, in quanto le funzioni sono  assorbite
     dal Consiglio regionale di cui al comma 1.

                             Art. 45.
       Abrogazione di norme della legge regionale n. 80 del
                               1977

         1.  Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 80
     del 1977 sono abrogati.

                             Art. 46.
           Iniziative a sostegno degli eventi turistico-
                 culturali di rilevanza regionale

         1.   Al   fine   di  incrementare  e   valorizzare
     l'offerta  turistico-culturale di  qualità,  i  parchi
     archeologici  dotati di autonomia finanziaria  possono
     costituire,   previa  autorizzazione  dell'assessorato
     dei   beni   culturali   e  dell'identità   siciliana,
     associazioni,  comitati  misti  pubblico-privati,  che
     acquisiscono   propria  personalità  giuridica.   Tali
     soggetti sono iscritti in un apposito registro  tenuto
     presso  l'assessorato regionale dei beni  culturali  e
     dell'identità siciliana.

         2.  Le associazioni, comitati di cui al precedente
     comma  sono  costituite  al  solo  fine  di  sostenere
     eventi turistico-culturali.

         3.   Il   presente  articolo  non  comporta  oneri
     diretti a carico del bilancio regionale.

                             TITOLO V
        Disposizioni in materia di appalti nel settore dei
                          beni culturali

                             Art. 47.
                     Procedure di affidamento

         1.  Per  le finalità della presente legge  trovano
     applicazione gli articoli 19 e 25 e da 145 a  151  del
     d.lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e del decreto
     ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.

                             TITOLO VI
             Norme sulla pianificazione paesaggistica

                             Art. 48.
                             Paesaggio

         1.  Ai  sensi  dell'articolo  131  del  d.lgs.  n.
     42/2004,  per  paesaggio  si  intende  il  territorio,
     terrestre  e  marino, espressivo di identità,  il  cui
     carattere  deriva  dall'azione di fattori  naturali  e
     umani e dalle loro interrelazioni.

                             Art. 49.
                      Funzioni della Regione

         1.   La   Regione,   nei  limiti   delle   proprie
     competenze,   assicura   che   tutto   il   territorio
     terrestre  e  marino,  sia  adeguatamente  conosciuto,
     salvaguardato,  pianificato e gestito in  ragione  dei
     valori  paesaggistici  espressi dai  diversi  contesti
     che lo costituiscono.

         2.  La Regione in materia di paesaggio esercita le
     funzioni    amministrative   dirette   alla    tutela,
     gestione,  valorizzazione sostenibile e vigilanza  dei
     beni paesaggistici.

         3.   La   Regione  nell'esercizio  delle   proprie
     funzioni  elabora  e  approva il  piano  paesaggistico
     regionale,  rilascia le autorizzazioni  paesaggistiche
     per  gli  interventi di rilevanza regionale e  formula
     attività  di  indirizzo  coordinamento  nei  confronti
     degli   enti   locali  delegati  all'esercizio   della
     funzione  autorizzatoria in materia  di  paesaggio  di
     cui  al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del
     2004.

                             Art. 50.
                   Piano paesaggistico regionale

         1.  Il  piano  paesaggistico regionale costituisce
     lo  strumento  urbanistico-territoriale  di  carattere
     prevalentemente  strategico con il quale  si  orienta,
     indirizza   e   coordina  la   programmazione   e   la
     pianificazione territoriale della Regione, dei  Liberi
     consorzi e dei Comuni.

         2.  Il  piano,  in relazione alle prescrizioni  di
     tutela,  conservazione  e  valorizzazione  sostenibile
     del  paesaggio e dell'ambiente, assume valore di piano
     paesaggistico  ai sensi dell'articolo 135  del  d.lgs.
     n.42/2004.  Il  piano,  nella  sua  valenza  di  piano
     paesaggistico,  individua gli obiettivi  e  le  misure
     generali  di tutela paesaggistica da perseguire  nelle
     diverse parti del territorio regionale.

         3. Il piano contiene:

         a)  gli elementi essenziali e le linee generali ed
     orientative dell'assetto territoriale regionale;
         b)  il  quadro  conoscitivo delle  caratteristiche
     fisiche,        urbanistico-edilizie,       culturali,
     paesaggistiche    ed   ambientali    del    territorio
     regionale,   mediante  rappresentazioni  cartografiche
     del territorio;
         c)  i  criteri  generali e gli  indirizzi  per  la
     programmazione  e  la pianificazione  territoriale  di
     liberi  consorzi  e Comuni, al fine di  garantirne  la
     complessiva  coerenza;  a  tal  fine,  definisce   gli
     elementi    costituenti    limiti    essenziali     di
     salvaguardia  della  sostenibilità  ambientale   dello
     sviluppo socio-economico del territorio regionale;
         d)   gli   obiettivi  principali  dello   sviluppo
     sostenibile  di  tipo socio-economico  del  territorio
     regionale;
         e) l'individuazione delle zone di preservazione  e
     salvaguardia ambientale; i criteri operativi  generali
     per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  risorse
     culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali;
         f)  gli  indirizzi generali per il  riassetto  del
     territorio  ai  fini  della  prevenzione  dei   rischi
     geologici,  idrogeologici e sismici, ed ai fini  della
     riduzione  degli  inquinamenti nei  centri  abitati  e
     nelle zone industriali.

                             Art. 51.
             Effetti del piano territoriale regionale

         1.  Il  piano paesaggistico costituisce quadro  di
     riferimento  vincolante, ai sensi  dell'articolo  145,
     comma  3 del d.lgs. n. 42 del 2004, per la valutazione
     di  compatibilità degli atti di governo del territorio
     dei  liberi  consorzi e comuni, enti gestori  di  aree
     naturali  protette, nonché di ogni altro  ente  dotato
     di competenze che abbiano incidenza sul territorio.

         2.  Le  valutazioni di compatibilità  rispetto  al
     piano  paesaggistico, sia per gli  atti  della  stessa
     Regione  che per quelli degli enti locali o  di  altri
     enti,    concernono    l'accertamento    dell'idoneità
     dell'atto,  oggetto della valutazione o  verifica,  ad
     assicurare  il  conseguimento degli obiettivi  fissati
     nel piano paesaggistico, salvaguardandone i limiti  di
     sostenibilità previsti.

         3.   Le   previsioni   del   piano   paesaggistico
     prevalgono  sulle disposizioni eventualmente  difformi
     contenute  nei piani territoriali dei liberi  consorzi
     e  comuni.  In  tal  caso, liberi consorzi  e  comuni,
     entro   novanta  giorni  dall'approvazione  del  piano
     paesaggistico,    conformano   i   propri    strumenti
     pianificatori al piano paesaggistico.

                             Art. 52.
        Procedimento di formazione del piano paesaggistico
                             regionale

         1.    Il   piano   paesaggistico   è   predisposto
     dall'assessorato  regionale  dei  beni   culturali   e
     dell'identità siciliana tramite gli uffici di  propria
     competenza.  E'  adottato con  decreto  dell'Assessore
     regionale   per   i   beni  culturali   e   l'identità
     siciliana,  sentito l'Osservatorio  regionale  per  il
     paesaggio  di  cui  all'articolo 57  ed  è  apprezzato
     dalla  Giunta  regionale. L'assessorato regionale  dei
     beni   culturali  e  dell'identità  siciliana  ha   il
     compito  di  formare e gestire il piano, e  si  avvale
     dell'apporto      collaborativo      degli      uffici
     dell'assessorato    regionale   del    territorio    e
     dell'ambiente  che  per loro specifiche  competenze  e
     responsabilità    sono    interessati     al     piano
     paesaggistico. Alla redazione del piano  paesaggistico
     possono   collaborare,  in  qualità   di   consulenti,
     professori  universitari e professionisti  qualificati
     in   materia  beni  culturali  ai  sensi  del  Decreto
     ministeriale   n.  244  del  2019,  Allegato   2,   di
     pianificazione               urbanistico-territoriale,
     paesaggistico-ambientale, agricolo-forestale.

         2.  L'assessorato regionale dei beni  culturali  e
     dell'identità  siciliana  dà  notizia  dell'avvio  del
     procedimento  di  formazione del  piano  paesaggistico
     mediante  avviso  pubblicato  sulla  GURS,  sul   sito
     ufficiale  della Regione e su almeno un  quotidiano  a
     diffusione  regionale. Nell'avviso  sono  indicate  le
     linee   guida   di   intervento  della  pianificazione
     regionale  ed  è  indicato il Responsabile  unico  del
     procedimento.  Entro sessanta giorni decorrenti  dalla
     pubblicazione   dell'avviso  sulla   GURS,   tutti   i
     soggetti   interessati  al  piano  possono  presentare
     presso  l'assessorato regionale dei beni  culturali  e
     dell'identità  siciliana,  su  supporto   cartaceo   o
     informatico,  osservazioni e  proposte  in  merito  al
     piano  paesaggistico da adottare, secondo i criteri  e
     le     modalità    stabilite    nell'avviso    stesso.
     L'assessorato   regionale   dei   beni   culturali   e
     dell'identità  siciliana  esamina  le  osservazioni  e
     proposte  ricevute  e valuta gli  elementi  dei  quali
     intende   tenere  conto  nella  redazione  del   piano
     paesaggistico.  L'assessorato  individua  altresì   le
     modalità  con le quali consultare soggetti pubblici  e
     privati   che   per  loro  specifiche   competenze   e
     responsabilità  sono  interessati  al   piano,   anche
     attraverso  la  costituzione  di  un  forum   per   le
     consultazioni  attivo  per  tutta  la   durata   della
     costruzione del piano.

         3.   Entro   sessanta  giorni   decorrenti   dalla
     scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle
     osservazioni   l'Assessore  regionale   per   i   beni
     culturali   e   l'identità  siciliana  predispone   il
     progetto  preliminare e adotta il piano paesaggistico.
     Dell'avvenuta   adozione  è  data   notizia   mediante
     pubblicazione  sulla  GURS, sul sito  ufficiale  della
     Regione   e  su  almeno  un  quotidiano  a  diffusione
     regionale.  Contestualmente  il  progetto  preliminare
     del  piano  paesaggistico adottato  è  pubblicato  sul
     sito  ufficiale  della  Regione  e  depositato  presso
     l'assessorato   regionale   dei   beni   culturali   e
     dell'identità  siciliana e presso le sedi  del  liberi
     consorzi  e  delle  città metropolitane  per  sessanta
     giorni.  Entro  sessanta giorni  dalla  pubblicazione,
     tutti  i soggetti interessati possono prendere visione
     del   progetto  preliminare  del  piano  paesaggistico
     depositato  presso  l'assessorato regionale  dei  beni
     culturali   e  dell'identità  siciliana  e  presentare
     osservazioni  e  proposte  di  modifica  su   supporto
     cartaceo  e/o informatico, che l'assessorato regionale
     dei  beni culturali e dell'identità siciliana è tenuta
     a valutare.

         4.  L'assessorato regionale dei beni  culturali  e
     dell'identità  siciliana, non prima di  trenta  e  non
     oltre  quaranta giorni dalla scadenza del termine  per
     la   presentazione  di  osservazioni  e  proposte   di
     modifica  di cui al comma 3, indice una conferenza  di
     pianificazione alla quale sono invitati a  partecipare
     i  rappresentanti dei liberi consorzi,  della  sezione
     regionale  dell'ANCI,  delle  Soprintendenze  ai  beni
     culturali  competenti  nel territorio  della  Regione,
     dell'autorità regionale competente in materia di  VAS,
     delle     amministrazioni    pubbliche     e     delle
     organizzazioni    sociali,    culturali,    economico-
     professionali, sindacali ed ambientaliste,  legalmente
     riconosciute,  che abbiano presentato  osservazioni  e
     proposte  di  modifica. Alla conferenza, l'assessorato
     regionale   dei   beni   culturali   e   dell'identità
     siciliana  può  invitare a partecipare altri  soggetti
     pubblici  e privati che per loro specifiche competenze
     e    responsabilità   sono   interessati   al   piano.
     Contestualmente    alla    nota    di     convocazione
     l'assessorato   regionale   dei   beni   culturali   e
     dell'identità   siciliana   trasmette   ai    soggetti
     invitati,  in  forma telematica, almeno trenta  giorni
     prima  della  data  fissata  per  la  conferenza,   il
     progetto  preliminare  di  piano  paesaggistico  e  le
     osservazioni  e proposte di modifica pervenute.  Se  i
     soggetti  partecipanti alla conferenza non raggiungono
     l'accordo  sulle eventuali modifiche da  apportare  al
     progetto    preliminare   del   piano   paesaggistico,
     prevalgono   le  determinazioni  assunte   in   merito
     dall'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali   e
     l'identità siciliana.

         5.  L'Assessore regionale per i beni  culturali  e
     l'identità  siciliana,  nei trenta  giorni  successivi
     alla  chiusura  dei  lavori della  conferenza,  previo
     parere  dell'Osservatorio di cui  all'articolo  57,  e
     acquisita la valutazione ambientale strategica di  cui
     all'articolo  7  del d.lgs. 152 del 2006,  approva  il
     piano  paesaggistico.  Dell'avvenuta  approvazione   è
     data  notizia mediante pubblicazione sulla  GURS,  sul
     sito   ufficiale  della  Regione  e   su   almeno   un
     quotidiano a diffusione regionale.

         6.  Il piano paesaggistico è aggiornato ogni dieci
     anni.  Può  essere modificato, integrato ed aggiornato
     anche  prima, in seguito ad osservazioni, proposte  ed
     istanze provenienti da liberi consorzi, comuni,  altri
     enti   pubblici   interessati   o   soggetti   privati
     rappresentativi di interessi collettivi o diffusi.  Le
     varianti,  le  integrazioni e  gli  aggiornamenti  del
     piano   paesaggistico  sono  sottoposte  alla   stessa
     procedura  di formazione descritta in questo  articolo
     con i termini ridotti della metà.

                             Art. 53.
                   Autorizzazione paesaggistica

         1.  Ai  sensi  dell'articolo  146  del  d.lgs.  n.
     42/2004,  i  proprietari, i possessori o  detentori  a
     qualsiasi  titolo  di immobili ed  aree  di  interesse
     paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo  di
     presentare   alle   amministrazioni   competenti    il
     progetto     degli    interventi     che     intendano
     intraprendere,     corredato     dalla      prescritta
     documentazione,  e  di astenersi  dall'avviare  lavori
     fino    a    quando    non   ne    abbiano    ottenuta
     l'autorizzazione.

         2.  La  documentazione a corredo  del  progetto  è
     preordinata  alla  verifica  della  compatibilità  tra
     interesse    paesaggistico   tutelato   e   intervento
     progettato.   Essa  è  individuata  su  proposta   del
     soprintendente    territorialmente   competente    con
     decreto  dell'Assessore regionale per i beni culturali
     e l'identità siciliana.

         3.   L'autorizzazione  paesaggistica   costituisce
     atto  autonomo e propedeutico rispetto al permesso  di
     costruire    o   degli   altri   titoli   legittimanti
     l'intervento urbanistico edilizio.

         4.  L'autorizzazione paesaggistica è valida per il
     periodo   di   efficacia   del   titolo   legittimante
     l'intervento       urbanistico      edilizio.       Se
     l'autorizzazione  è rilasciata con  riferimento  a  un
     intervento non soggetto a titolo abilitativo,  essa  è
     valida  per  un  periodo di cinque  anni.  Scaduto  il
     periodo  di  efficacia  la  prosecuzione  deve  essere
     sottoposta  a nuova autorizzazione. I lavori  iniziati
     nel     corso     del     periodo     di     efficacia
     dell'autorizzazione possono essere  conclusi  entro  e
     non  oltre l'anno successivo la scadenza del medesimo.
     Il  termine  di efficacia dell'autorizzazione  decorre
     dal   giorno  in  cui  acquista  efficacia  il  titolo
     edilizio     necessario    per    la     realizzazione
     dell'intervento.

                             Art. 54.
         Carta del rischio del patrimonio culturale e del
                        paesaggio siciliano

         1.  Entro un anno dalla data di entrata in  vigore
     della  presente  legge,  il Centro  regionale  per  la
     progettazione    e    il   restauro    sviluppa,    in
     collaborazione  con  ARPA Sicilia,  anche  avvalendosi
     della   consulenza  dell'Istituto  centrale   per   il
     restauro  di cui alla legge 22 luglio 1939,  n°  1240,
     il   Sistema   Informativo  Territoriale   Carta   del
     rischio  del  patrimonio  culturale  e  del  paesaggio
     siciliano ;

         2.   Obiettivo  della   Carta  del   rischio   del
     patrimonio  culturale  e  del paesaggio  siciliano   è
     fornire  agli Istituti e agli Enti regionali  preposti
     alla   tutela,   salvaguardia  e   conservazione   del
     patrimonio  culturale, uno strumento di  supporto  per
     l'attività scientifica ed amministrativa.

         3.  La  Carta del rischio del patrimonio culturale
     e   del   paesaggio  siciliano   censisce,   cataloga,
     identifica,  georeferenzia  e  valuta  il   patrimonio
     culturale  siciliano secondo i seguenti  parametri  di
     rischio:

         a) Beni culturali a rischio frane;
         b) Beni culturali a rischio alluvione;
         c) Beni culturali a rischio sismico;
         d) Beni culturali a rischio statico-strutturale;
         e) Beni culturali a rischio antropico.

         4.    Il    censimento    necessario    ai    fini
     dell'identificazione  dei  beni  di  cui  al  comma  7
     lettera  c.  viene  effettuato in modo  conforme  alla
      Direttiva  del Presidente del Consiglio dei  Ministri
     del  9  febbraio 2011 recante Valutazione e  riduzione
     del  rischio  sismico  del  patrimonio  culturale  con
     riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni  di
     cui  al  decreto del Ministero delle infrastrutture  e
     dei trasporti del 14 gennaio 2008 .

         5.  Entro 120 giorni dall'entrata in vigore  della
     presente   legge,   il   Centro   regionale   per   la
     progettazione  e  il restauro relaziona  all'Assessore
     regionale  alla  Cultura e all'Identità  Siciliana,  e
     alla      competente      Commissione      legislativa
     dell'Assemblea  regionale siciliana,  sullo  stato  di
     elaborazione  della  Carta del rischio del  patrimonio
     culturale e del paesaggio siciliano .

         6.    La    Carta   del  rischio  del   patrimonio
     culturale  e  del paesaggio siciliano  è pubblicata  e
     resa  consultabile, attraverso apposita  sezione,  sul
     sito  istituzionale  dell'assessorato  regionale   dei
     beni   culturali  e  dell'identità  siciliana  e   del
     Dipartimento   della  protezione  civile   -   Regione
     Siciliana.

                             Art. 55.
                Sezione tecnica dei beni culturali

         1.   Al   fine  di  procedere  al  riordino  delle
     strutture  intermedie periferiche  e  degli  organismi
     strumentali e delle relative Unità Operative  di  Base
     (UOB)   con   competenze   tecnico-scientifiche    del
     Dipartimento  dei BB.CC., è istituita all'interno  del
     ruolo   unico  di  cui  all'articolo  6  della   legge
     regionale  15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. una  Sezione
     tecnico-scientifica dei Beni Culturali costituita  dai
     dirigenti  e  dai funzionari direttivi con  almeno  10
     anni    di   servizio,   in   possesso   dei    titoli
     professionali  per le qualifiche di  cui  all'articolo
     14.

         2.  Con  regolamento del Presidente della Regione,
     su  proposta  dell'Assessore  dei  Beni  Culturali   e
     dell'identità  siciliana di concerto  con  l'Assessore
     delle  Autonomie Locali e della Funzione  Pubblica  da
     emanarsi  entro  90 giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore  della  presente legge,  sono  disciplinate  le
     modalità  di  costituzione della  Sezione  di  cui  al
     comma   1,  le  procedure  e  l'individuazione   delle
     qualifiche   necessarie  per   il   conferimento   dei
     relativi incarichi nel rispetto dei CCRL in vigore.

         3.  Per le finalità di cui ai commi precedenti, il
     Dipartimento  dei  Beni Culturali  provvede  entro  60
     giorni  dall'entrata in vigore della presente legge  a
     determinare  il  fabbisogno del  personale  necessario
     distinto  per  qualifiche e secondo le professionalità
     di cui all'articolo 14.

         4.   Attesa   l'insufficienza  di   personale   in
     servizio     presso    le    strutture     periferiche
     dell'assessorato   dei   Culturali   e   dell'identità
     siciliana,  si  provvederà altresì alla determinazione
     del  fabbisogno dei profili di cui alle  categorie  A,
     B,  e  C  mediante  procedure concorsuali  previste  a
     norma della normativa in vigore, previo confronto  con
     le organizzazioni sindacali.

         5.  Nelle  more  di  cui ai commi  precedenti  gli
     uffici  periferici dei beni Culturali, per  i  servizi
     di    vigilanza   e   custodia   possono    provvedere
     utilizzando  in  mansioni diverse di pari  livello  il
     personale  di  cui  alla legge  regionale  5  novembre
     2001,  n.  17  (ASU) assegnato agli stessi  integrando
     ove occorra l'orario settimanale fino a un massimo  di
     un  terzo dell'attuale orario consentito anche  per  i
     soli   periodi   di  maggior  bisogno,   senza   oneri
     aggiuntivi per il bilancio regionale. Per le  finalità
     del  presente  comma gli istituti dotati di  autonomia
     finanziaria con sufficienti risorse prevedono  che  la
     spesa  necessaria  sia  posta  a  carico  del  proprio
     bilancio.

                             Art. 56.
         Elenco regionale delle associazioni, fondazioni e
                           centri studi

         1.  A decorrere dalla pubblicazione della presente
     legge,  è  istituito  presso  l'assessorato  dei  beni
     culturali    e   dell'identità   siciliana    l'Elenco
     regionale  delle  associazioni,  fondazioni  e  centri
     studi  con  sede  legale  in Sicilia  e  operanti  nel
     territorio  della  stessa, impegnati nella  educazione
     alla  legalità o nella diffusione dell'informazione  e
     della  conoscenza  del  fenomeno  mafioso.  All'Elenco
     possono     essere    iscritti,    mediante    decreto
     dell'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali   e
     l'identità   siciliana,  tutte  le  associazioni,   le
     fondazioni e i centri studi che ne facciano  richiesta
     purché  costituiti da almeno cinque anni e che abbiano
     svolto  per almeno analogo periodo attività prevalente
     di  studio e documentazione del fenomeno mafioso e  di
     diffusione  della  cultura antimafia,  documentate  da
     pubblicazioni  scientifiche inserite nei  circuiti  di
     distribuzione   editoriale   e/o   da   rapporti   con
     istituzioni  scolastiche  o  universitarie  e  il  cui
     statuto preveda espressamente l'attività predetta.

         2.   Presso  l'assessorato  regionale   dei   beni
     culturali   e  dell'identità  siciliana  è   istituito
     l'elenco  degli  enti e imprese culturali  e  creative
     che  hanno sede e operano nel territorio della Regione
     Siciliana.   Con  Decreto  dell'Assessore   dei   beni
     culturali  e  dell'identità siciliana, da adottare  di
     concerto  con  l'Assessore  alle  Attività  produttive
     entro  novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
     della presente legge, è disciplinata la procedura  per
     la  definizione  di  prodotti e  servizi  culturali  e
     creativi e il riconoscimento della qualifica  di  ente
     e    impresa    culturale   e   creativa    ai    fini
     dell'iscrizione  nel relativo elenco  regionale  e  la
     previsione  di  ogni  eventuale e  adeguata  forme  di
     promozione.  La  presente norma non comporta  nuovi  o
     maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e   trova
     applicazione   nell'ambito   delle   risorse    umane,
     strumentali  e finanziarie disponibili a  legislazione
     vigente.

                             Art. 57.
              L'Osservatorio regionale del paesaggio

         1.   Ai   sensi  dell'articolo  133  del   decreto
     legislativo  n. 42 del 2004 è istituito l'Osservatorio
     regionale del paesaggio.

         2.  L'Osservatorio promuove studi e analisi per la
     formulazione  di  proposte  idonee  alla   definizione
     delle   politiche  di  tutela  e  valorizzazione   del
     paesaggio italiano. In particolare:

         a)   suggerisce  metodologie  di  valutazione  dei
     valori paesistici del territorio reginale;
         b)   propone  criteri  per  la  salvaguardia,   la
     valorizzazione  e la gestione del paesaggio  svolgendo
     attività di promozione e supporto alla definizione  di
     piani di azione per il paesaggio;
         c)  propone  le  linee guida per la redazione  dei
     progetti   per  gli  interventi  delle  trasformazioni
     territoriali,  con particolare riguardo  alla  qualità
     architettonica  dei  progetti che  incidono  sui  beni
     paesaggistici promuovendo assistenza metodologica  per
     la  valutazione degli effetti degli strumenti e  degli
     interventi per il paesaggio e sul paesaggio;
         d)  propone l'adozione di parametri finalizzati al
     raggiungimento    degli    obiettivi    di     qualità
     paesaggistica      e      suggerisce      orientamenti
     riqualificazione di contesti degradati;
         e)   esamina   e  valuta  le  informazioni   sulle
     dinamiche  di  modificazione  del  paesaggio   e   sul
     monitoraggio  dei grandi interventi di  trasformazione
     del territorio.

         3.   L'Osservatorio  è  presieduto  dall'Assessore
     regionale   per   i   beni  culturali   e   l'identità
     siciliana. Il dirigente generale dei beni culturali  e
     dell'identità   siciliana  svolge   le   funzioni   di
     vicepresidente.

         4. L'Osservatorio è altresì composto da:

         a)  dirigente generale dell'assessorato  regionale
     del territorio e dell'ambiente;
         b) due rappresentanti degli enti locali;
         c)  quattro  rappresentanti delle associazioni  di
     protezione   ambientale,  individuate   dall'Assessore
     regionale   per   i   beni  culturali   e   l'identità
     siciliana;
         d)  quattro esperti nella materia della  tutela  e
     della  valorizzazione dei paesaggio scelti tra persone
     di elevata competenza.

         5.  I  componenti durano in carica quattro anni  e
     sono  nominati  con  decreto dell'Assessore  regionale
     per i beni culturali e l'identità siciliana.

                             Art. 58.
                 Modifiche e abrogazione di norme

         1.  Sono  abrogati  il comma 6 dell'articolo  8  e
     l'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2019,  n.
     5.

         2.  Al  comma 3, lettera c), dell'articolo 7 della
     legge  regionale n. 116/1980 dopo le parole   pubblica
     istruzione   sono aggiunte le seguenti parole   nonché
     per ogni intervento di restauro .

         3.  L'articolo 22 della legge regionale 20/2000  è
     abrogato.

                             Art. 59.
                           Norma finale

         1.   La   presente  legge  sarà  pubblicata  nella
     Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

         2.   E'   fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
     osservarla  e  di  farla osservare  come  legge  della
     Regione.