Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

     giornalisti  a   tempo   pieno;   dedicare   all'informazione
regionale autoprodotta non meno del 70 per cento degli
articoli pubblicati;

e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f):
aggiornare i contenuti della testata almeno due volte al
giorno per non meno di 300 giorni all'anno; avvalersi per
l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto
all'albo con una redazione composta oltre che dal direttore
responsabile, da almeno quattro giornalisti dipendenti a
tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo
parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di
praticanti in organico non superiore alla metà dei
giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione
regionale autoprodotta non meno del 60 per cento delle
notizie pubblicate;

f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g):
un periodico pubblicato con regolarità almeno nell'anno
precedente alla data di entrata in vigore della presente
legge e che non figuri come supplemento di quotidiani;
aggiornare periodicamente i contenuti della testata per non
meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i
quindicinali, 10 uscite per i mensili; avvalersi per
l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto
all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del
direttore responsabile, di almeno quattro giornalisti
dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso
di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un
numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei
giornalisti a tempo pieno; produrre periodici di frequenza
non quotidiana prevalentemente finalizzati alla
valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale,
economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni
operanti nella Regione; destinare almeno il 50 per cento
degli spazi all'informazione regionale e locale; diffondere
il prodotto editoriale mediante abbonamento o distribuzione
nei punti vendita esclusivi o non esclusivi in almeno il 60
per cento dei comuni con una tiratura non inferiore a 2.000
copie per ogni uscita in vendita.

4. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.
24 è aggiunto il seguente comma:

Le somme a qualsiasi titolo complessivamente erogate in
conseguenza alla presente legge sono prioritariamente
destinate al mantenimento dei livelli occupazionali, al
pagamento dei compensi dei lavoratori subordinati e autonomi
già maturati e al ripristino dei livelli retributivi dovuti
secondo le vigenti norme e la contrattazione nazionale di
categoria, anche nei casi di stato di crisi aziendale e il
ricorso a Cassa integrazione guadagni. .

Art. 3.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24/2013.

1. L'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24
è sostituito dal seguente:
Art. 5
Interventi in favore delle imprese dell'informazione.

1. Le imprese dell'informazione sono sostenute attraverso i
seguenti interventi:

a) contributi in conto capitale, in conto interessi e
prestazioni di garanzie e controgaranzie, per l'accesso al
credito per la realizzazione di interventi di innovazione
tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a
produrre effetti positivi sul l'occupazione, con particolare
attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, cioè che
svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione
differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità
di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie
all'interconnessione dei mezzi di comunicazione, attraverso i
rientri di cui alla misura gestita dalla società in house
Irfis FinSicilia, prevista dal comma 4 dell'articolo 10 della
legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive
modificazioni, nonché ulteriori assegnazioni a valere su
risorse regionali ed extraregionali appositamente destinate;

b) contributi per la stabilizzazione del personale con
contratti non a tempo indeterminato;

c) sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale
direttivo, giornalistico e tecnico stabilmente impiegato
nelle imprese;

d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un
particolare rilievo informativo per le comunità locali;

e) contributi per il consolidamento delle passività onerose;

f) ulteriori incentivi in favore degli editori di quotidiani
cartacei ed online che assumono giornalisti con contratti a
tempo indeterminato per la realizzazione di inchieste ed
approfondimenti per almeno otto giorni lavorativi al mese;

g) contributi a cittadini, imprese, istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado ed enti locali per la sottoscrizione
di abbonamenti annuali ai quotidiani cartacei avente sede
legale nel territorio della Regione siciliana.

2. La Regione finanzia progetti volti a favorire:

a) la modernizzazione del sistema regionale di produzione
dell'informazione locale;

b) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo
partecipativo per la produzione e la trasmissione di
notiziari radiotelevisivi e web su base locale, nonché di
programmi specificatamente dedicati ai giovani, alla
diffusione digitale ditemi di integrazione sociale, relativi
anche alle minoranze etniche e linguistiche e di tematiche
connesse alla divulgazione dei principi e delle attività
dell'Unione Europea.

3. La Regione coordina e promuove interventi di comunicazione
istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica e
nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, la
realizzazione di programmi a carattere informativo e
giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli atti
di competenza della Regione ed il loro processo formativo. .

Art. 4.
Misure di promozione turistica regionale.

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore turistico
regionale, il Governo regionale pubblica su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione locale, sulla base della
certificazione rilasciata da Accertamenti Diffusione Stampa
(Ads), e sulle testate giornalistiche online di accertata
diffusione (Google Analytics) di cui al comma 3 bis
dell'articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, registrate
da almeno tre anni, il calendario ufficiale delle
manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico di cui
all'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2,
articoli stampa promozionali dei parchi archeologici
regionali, dei beni culturali, dei siti Unesco del territorio
regionale, dei parchi e delle riserve naturali, nonché delle
produzioni agroalimentari riconosciute come eccellenze da
marchi di qualità e certificazioni della Commissione Europea.

Art. 5.
Misure di sostegno alle imprese editoriali.

1. L'Assessore regionale per le attività produttive è
autorizzato ad avviare procedure selettive per le imprese e
startup che intendano investire nel campo dell'informazione
digitale con l'obiettivo di sostenere le spese di
investimento per l'avvio o il consolidamento di nuove imprese
basate sulla valorizzazione economica dei risultati della
ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi ad alto
contenuto innovativo nel settore dell'editoria.

Art. 6.
Modifiche ed abrogazioni di norme.

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni: articolo 6, comma
5; articolo 7 comma 4; articolo 9 comma 3 della legge
regionale 30 dicembre 2013, n.24.

2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre
2013, n. 24 le parole '30 giugno 2013' sono sostituite dalle
parole '30 giugno 2019'.

Art. 7.
Norme finanziarie.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1000 migliaia di
euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di
pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma
3, Capitolo 215704.

2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999,
n.10.

Art. 8.
Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n. 589)


DISEGNO DI LEGGE (n. 589)

presentato dai deputati: Sammartino, Pullara, Calderone, Lo
Curto, Lupo, Aricò, Genovese, Catalfamo, Lo Giudice e Savona

il 25 luglio 2019

Disposizioni per l'editoria. Modifiche alla legge regionale
30 dicembre 2013, n.24

(OMISSIS)

----0----

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare,
industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura,
attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed
utenti, energia

Composta dai deputati:

Ragusa Orazio, presidente; Foti Angela, vicepresidente e
relatrice; Catanzaro Michele, vicepresidente; Cafeo Giovanni,
segretario; Cannata Rossana; Bulla Giovanni; Caputo Mario;
Gallo Riccardo; Marano Jose; Savarino Giuseppa; Zafarana
Valentina; Zitelli Giuseppe.

(OMISSIS)

----O----

DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24/2013.

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 24/2013 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola promuove sono aggiunte le
seguenti: il pluralismo dell'informazione e della
comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale
e ;

b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
anche mediante l'avvio di imprese e cooperative di giovani
giornalisti create da liberi professionisti in forma singola
o associata e startup .

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30
dicembre 2013, n. 24 è aggiunto il seguente comma:

Per promuovere la qualità, le professionalità e i livelli
retributivi nel settore dell'informazione, la Regione
siciliana interviene finanziando progetti editoriali proposti
da iscritti all'Ordine dei giornalisti di Sicilia e
realizzati attraverso testate giornalistiche di qualsiasi
canale di comunicazione gestite da imprese d'informazione
locale. Gli interventi prevedono contributi di cui sono
beneficiari i giornalisti disoccupati, subordinati e
lavoratori autonomi che non percepiscono trattamenti
pensionistici e compensi per attività giornalistica in misura
complessivamente pari o superiore alla retribuzione minima
del redattore ordinario, anche per effetto di stato di crisi
e cassa integrazione. L'entità del contributo non potrà
essere superiore alla vigente retribuzione minima del
redattore ordinario prevista dal contratto Fieg-Fnsi per il
numero di mesi di durata del progetto editoriale. .

3. All'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.
24 è aggiunto il seguente comma:

Il sostegno è orientato a favorire le imprese del settore
operanti in ambito locale, in particolare mediante:

a) la tutela e lo sviluppo del lavoro, della sua qualità e
professionalità, e dell'occupazione nelle imprese di
informazione e comunicazione;

b) il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica. .

Art. 2.
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2013.

1. All'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 30
dicembre 2013, n. 24 le parole CCNL FIEG-FNSI sono
sostituite dalle parole sottoscritta dalla Fnsi con le
associazioni di categoria degli editori .

2. All'articolo 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 30
dicembre 2013, n. 24 la parola ventiquattro è sostituita
con la parola diciotto .

3. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.
24 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per ogni
specifico ambito di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese
dell'informazione regionale devono essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi
di sostegno:

a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a)
e b): una copertura di segnale non inferiore al 75 per cento
del territorio regionale ovvero all'80 per cento della
popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica
esclusivamente di personale iscritto all'albo con una
redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da
almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero
l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la
possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in
organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo
pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non
meno del 10 per cento del palinsesto diurno e comunque non
meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni
all'anno;

b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):
una copertura di segnale non inferiore al 75 per cento del
territorio regionale ovvero all'80 per cento della
popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica
esclusivamente di personale iscritto all'albo con una
redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da
almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero
l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la
possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in
organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo
pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non
meno del 20 per cento del palinsesto diurno e comunque non
meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni
all'anno;

c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d):
un prodotto editoriale diffuso a pagamento in almeno il 75
per cento dei comuni della Regione e per non meno di 240
giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica
esclusivamente di personale iscritto all'albo con una
redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da
almeno cinque giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero
numero equivalente in caso di tempo parziale, con la
possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in
organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo
pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non
meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva;

d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e):
aggiornare i contenuti della testata almeno due volte al
giorno per non meno di 300 giorni all'anno e contenere
articoli d'informazione, originali e firmati, su pagine web
distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali
motori di ricerca; avvalersi per l'attività giornalistica
esclusivamente di personale iscritto all'albo con una
redazione che si avvalga, oltre che del direttore
responsabile, di almeno quattro giornalisti dipendenti a
tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo
parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di
praticanti in organico non superiore alla metà dei

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Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.