Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Disposizioni per l'editoria. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n.24

Iter

Attuale
28 lug 2021 Inviato Commissione Bilancio

Storico
30 lug 2019 Annunziato Seduta n. 134 AULA
13 set 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA
13 set 2019 Assegnato per parere Commissione PRIMA
13 set 2019 Assegnato per parere Commissione QUINTA
17 set 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 138 AULA
15 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 99 0300 Commissione TERZA
23 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 101 0300 Commissione TERZA
30 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 103 0300 Commissione TERZA
06 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 105 0300 Commissione TERZA
12 nov 2019 Parere espresso Commissione QUINTA Seduta n. 120 0500 Commissione QUINTA
20 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 110 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0300 Commissione TERZA
09 feb 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 174 0300 Commissione TERZA
11 mag 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 182 0300 Commissione TERZA
08 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 186 0300 Commissione TERZA
15 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 188 0300 Commissione TERZA
22 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 190 0300 Commissione TERZA
22 giu 2021 Licenziato per Commissione Bilancio (epb) Seduta n. 190
0300 Commissione TERZA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                                     (n. 589)


                       DISEGNO DI LEGGE (n. 589)

     presentato dai deputati: Sammartino, Pullara,  Calderone,  Lo
     Curto, Lupo, Aricò, Genovese, Catalfamo, Lo Giudice e Savona

     il 25 luglio 2019

     Disposizioni per l'editoria. Modifiche alla  legge  regionale
     30 dicembre 2013, n.24

     (OMISSIS)

     ----0----

             RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
     ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare,
     industria,  commercio,  cooperazione,  pesca,   acquacoltura,
     attività estrattive, artigianato, tutela dei  consumatori  ed
     utenti, energia

                          Composta dai deputati:

     Ragusa Orazio,  presidente;  Foti  Angela,  vicepresidente  e
     relatrice; Catanzaro Michele, vicepresidente; Cafeo Giovanni,
     segretario; Cannata Rossana; Bulla  Giovanni;  Caputo  Mario;
     Gallo Riccardo;  Marano  Jose;  Savarino  Giuseppa;  Zafarana
     Valentina; Zitelli Giuseppe.

                                 (OMISSIS)

                                 ----O----

                    DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

                                Art. 1.
        Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24/2013.

     1. All'articolo 1  della  legge  regionale  n.  24/2013  sono
     apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo la  parola   promuove   sono  aggiunte  le
     seguenti:    il   pluralismo   dell'informazione   e    della
     comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale
     e ;

     b) alla fine del comma 2 sono aggiunte  le  seguenti  parole:
      anche mediante l'avvio di imprese e cooperative  di  giovani
     giornalisti create da liberi professionisti in forma  singola
     o associata e startup .

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge  regionale  30
     dicembre 2013, n. 24 è aggiunto il seguente comma:

      Per promuovere la qualità, le professionalità  e  i  livelli
     retributivi  nel  settore   dell'informazione,   la   Regione
     siciliana interviene finanziando progetti editoriali proposti
     da  iscritti  all'Ordine  dei  giornalisti   di   Sicilia   e
     realizzati attraverso  testate  giornalistiche  di  qualsiasi
     canale di comunicazione  gestite  da  imprese  d'informazione
     locale. Gli  interventi  prevedono  contributi  di  cui  sono
     beneficiari  i   giornalisti   disoccupati,   subordinati   e
     lavoratori  autonomi   che   non   percepiscono   trattamenti
     pensionistici e compensi per attività giornalistica in misura
     complessivamente pari o superiore  alla  retribuzione  minima
     del redattore ordinario, anche per effetto di stato di  crisi
     e cassa  integrazione.  L'entità  del  contributo  non  potrà
     essere  superiore  alla  vigente  retribuzione   minima   del
     redattore ordinario prevista dal contratto Fieg-Fnsi  per  il
     numero di mesi di durata del progetto editoriale. .

     3. All'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2013,  n.
     24 è aggiunto il seguente comma:

      Il sostegno è orientato a favorire le  imprese  del  settore
     operanti in ambito locale, in particolare mediante:

     a) la tutela e lo sviluppo del lavoro, della  sua  qualità  e
     professionalità,  e   dell'occupazione   nelle   imprese   di
     informazione e comunicazione;

     b) il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica. .

                                 Art. 2.
         Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2013.

     1. All'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 30
     dicembre  2013,  n.  24  le  parole   CCNL  FIEG-FNSI    sono
     sostituite dalle  parole   sottoscritta  dalla  Fnsi  con  le
     associazioni di categoria degli editori .

     2. All'articolo 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 30
     dicembre 2013, n. 24 la parola   ventiquattro   è  sostituita
     con la parola  diciotto .

     3. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2013,  n.
     24 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

      Fermi restando i requisiti di  cui  al  comma  1,  per  ogni
     specifico ambito di cui all'articolo 2, comma 1,  le  imprese
     dell'informazione regionale devono  essere  in  possesso  dei
     seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi
     di sostegno:

     a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere  a)
     e b): una copertura di segnale non inferiore al 75 per  cento
     del  territorio  regionale  ovvero  all'80  per  cento  della
     popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica
     esclusivamente  di  personale  iscritto  all'albo   con   una
     redazione composta, oltre che dal direttore responsabile,  da
     almeno quattro giornalisti dipendenti a  tempo  pieno  ovvero
     l'equivalente numero  in  caso  di  tempo  parziale,  con  la
     possibilità di  avvalersi  di  un  numero  di  praticanti  in
     organico non superiore alla  metà  dei  giornalisti  a  tempo
     pieno; dedicare all'informazione regionale  autoprodotta  non
     meno del 10 per cento del palinsesto diurno  e  comunque  non
     meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300  giorni
     all'anno;

     b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):
     una copertura di segnale non inferiore al 75  per  cento  del
     territorio  regionale   ovvero   all'80   per   cento   della
     popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica
     esclusivamente  di  personale  iscritto  all'albo   con   una
     redazione composta, oltre che dal direttore responsabile,  da
     almeno quattro giornalisti dipendenti a  tempo  pieno  ovvero
     l'equivalente numero  in  caso  di  tempo  parziale,  con  la
     possibilità di  avvalersi  di  un  numero  di  praticanti  in
     organico non superiore alla  metà  dei  giornalisti  a  tempo
     pieno; dedicare all'informazione regionale  autoprodotta  non
     meno del 20 per cento del palinsesto diurno  e  comunque  non
     meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300  giorni
     all'anno;

     c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d):
     un prodotto editoriale diffuso a pagamento in  almeno  il  75
     per cento dei comuni della Regione e  per  non  meno  di  240
     giorni  all'anno;  avvalersi  per  l'attività   giornalistica
     esclusivamente  di  personale  iscritto  all'albo   con   una
     redazione composta, oltre che dal direttore responsabile,  da
     almeno cinque giornalisti dipendenti a  tempo  pieno,  ovvero
     numero  equivalente  in  caso  di  tempo  parziale,  con   la
     possibilità di  avvalersi  di  un  numero  di  praticanti  in
     organico non superiore alla  metà  dei  giornalisti  a  tempo
     pieno; dedicare all'informazione regionale  autoprodotta  non
     meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva;

     d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e):
     aggiornare i contenuti della  testata  almeno  due  volte  al
     giorno per non  meno  di  300  giorni  all'anno  e  contenere
     articoli d'informazione, originali e firmati, su  pagine  web
     distintamente  indicizzate  e  riscontrabili  sui  principali
     motori di ricerca;  avvalersi  per  l'attività  giornalistica
     esclusivamente  di  personale  iscritto  all'albo   con   una
     redazione  che  si   avvalga,   oltre   che   del   direttore
     responsabile, di  almeno  quattro  giornalisti  dipendenti  a
     tempo pieno ovvero l'equivalente  numero  in  caso  di  tempo
     parziale, con la possibilità di avvalersi  di  un  numero  di
     praticanti  in  organico  non   superiore   alla   metà   dei
     giornalisti  a   tempo   pieno;   dedicare   all'informazione
     regionale autoprodotta  non  meno  del  70  per  cento  degli
     articoli pubblicati;

     e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f):
     aggiornare i contenuti della  testata  almeno  due  volte  al
     giorno per non meno di 300  giorni  all'anno;  avvalersi  per
     l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto
     all'albo con una redazione composta oltre che  dal  direttore
     responsabile, da  almeno  quattro  giornalisti  dipendenti  a
     tempo pieno ovvero l'equivalente  numero  in  caso  di  tempo
     parziale, con la possibilità di avvalersi  di  un  numero  di
     praticanti  in  organico  non   superiore   alla   metà   dei
     giornalisti  a   tempo   pieno;   dedicare   all'informazione
     regionale autoprodotta  non  meno  del  60  per  cento  delle
     notizie pubblicate;

     f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g):
     un  periodico  pubblicato  con  regolarità  almeno  nell'anno
     precedente alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
     legge e  che  non  figuri  come  supplemento  di  quotidiani;
     aggiornare periodicamente i contenuti della testata  per  non
     meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i
     quindicinali,  10  uscite  per  i  mensili;   avvalersi   per
     l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto
     all'albo con una redazione che  si  avvalga,  oltre  che  del
     direttore  responsabile,  di   almeno   quattro   giornalisti
     dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in  caso
     di tempo parziale, con la  possibilità  di  avvalersi  di  un
     numero di praticanti in organico non superiore alla metà  dei
     giornalisti a tempo pieno; produrre  periodici  di  frequenza
     non    quotidiana    prevalentemente     finalizzati     alla
     valorizzazione  di  temi  riguardanti  la   realtà   sociale,
     economica e  culturale  della  Sicilia  e  delle  istituzioni
     operanti nella Regione; destinare  almeno  il  50  per  cento
     degli spazi all'informazione regionale e  locale;  diffondere
     il prodotto editoriale mediante abbonamento  o  distribuzione
     nei punti vendita esclusivi o non esclusivi in almeno  il  60
     per cento dei comuni con una tiratura non inferiore  a  2.000
     copie per ogni uscita in vendita.

     4. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2013,  n.
     24 è aggiunto il seguente comma:

      Le somme a  qualsiasi  titolo  complessivamente  erogate  in
     conseguenza  alla  presente   legge   sono   prioritariamente
     destinate  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali,  al
     pagamento dei compensi dei lavoratori subordinati e  autonomi
     già maturati e al ripristino dei livelli  retributivi  dovuti
     secondo le vigenti norme e  la  contrattazione  nazionale  di
     categoria, anche nei casi di stato di crisi  aziendale  e  il
     ricorso a Cassa integrazione guadagni. .

                                 Art. 3.
        Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24/2013.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24
     è sostituito dal seguente:
      Art. 5
     Interventi in favore delle imprese dell'informazione.

     1. Le imprese dell'informazione sono sostenute  attraverso  i
     seguenti interventi:

     a)  contributi  in  conto  capitale,  in  conto  interessi  e
     prestazioni di garanzie e controgaranzie,  per  l'accesso  al
     credito per la realizzazione  di  interventi  di  innovazione
     tecnologica e organizzativa, finalizzati  prioritariamente  a
     produrre effetti positivi sul l'occupazione, con  particolare
     attenzione a quelle imprese  in  multipiattaforma,  cioè  che
     svolgono la loro attività utilizzando mezzi di  comunicazione
     differenziati, in modo da offrire agli utenti la  possibilità
     di fruirne  i  contenuti  in  modi  e  tempi  diversi  grazie
     all'interconnessione dei mezzi di comunicazione, attraverso i
     rientri di cui alla misura gestita  dalla  società  in  house
     Irfis FinSicilia, prevista dal comma 4 dell'articolo 10 della
     legge  regionale  12  maggio  2020,   n.   9   e   successive
     modificazioni, nonché  ulteriori  assegnazioni  a  valere  su
     risorse regionali ed extraregionali appositamente destinate;

     b)  contributi  per  la  stabilizzazione  del  personale  con
     contratti non a tempo indeterminato;

     c) sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale
     direttivo,  giornalistico  e  tecnico  stabilmente  impiegato
     nelle imprese;

     d) contributi per la  realizzazione  di  progetti  aventi  un
     particolare rilievo informativo per le comunità locali;

     e) contributi per il consolidamento delle passività onerose;

     f) ulteriori incentivi in favore degli editori di  quotidiani
     cartacei ed online che assumono giornalisti con  contratti  a
     tempo indeterminato per  la  realizzazione  di  inchieste  ed
     approfondimenti per almeno otto giorni lavorativi al mese;

     g) contributi a cittadini, imprese,  istituzioni  scolastiche
     di ogni ordine e grado ed enti locali per  la  sottoscrizione
     di abbonamenti annuali ai  quotidiani  cartacei  avente  sede
     legale nel territorio della Regione siciliana.

     2. La Regione finanzia progetti volti a favorire:

     a) la modernizzazione del  sistema  regionale  di  produzione
     dell'informazione locale;

     b) progetti editoriali per la valorizzazione del  giornalismo
     partecipativo  per  la  produzione  e  la   trasmissione   di
     notiziari radiotelevisivi e web su  base  locale,  nonché  di
     programmi  specificatamente   dedicati   ai   giovani,   alla
     diffusione digitale ditemi di integrazione sociale,  relativi
     anche alle minoranze etniche e linguistiche  e  di  tematiche
     connesse alla divulgazione  dei  principi  e  delle  attività
     dell'Unione Europea.

     3. La Regione coordina e promuove interventi di comunicazione
     istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica  e
     nel   rispetto   dei    principi    di    trasparenza,    non
     discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,  la
     realizzazione  di  programmi  a   carattere   informativo   e
     giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli  atti
     di competenza della Regione ed il loro processo formativo. .

                                Art. 4.
                Misure di promozione turistica regionale.

     1. Al fine di sostenere  la  ripresa  del  settore  turistico
     regionale, il Governo regionale pubblica su  almeno  due  dei
     principali quotidiani a diffusione locale, sulla  base  della
     certificazione rilasciata da Accertamenti  Diffusione  Stampa
     (Ads), e sulle testate  giornalistiche  online  di  accertata
     diffusione  (Google  Analytics)  di  cui  al  comma   3   bis
     dell'articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62,  registrate
     da  almeno  tre   anni,   il   calendario   ufficiale   delle
     manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico di  cui
     all'articolo 39 della legge regionale 26  marzo  2002  n.  2,
     articoli  stampa   promozionali   dei   parchi   archeologici
     regionali, dei beni culturali, dei siti Unesco del territorio
     regionale, dei parchi e delle riserve naturali, nonché  delle
     produzioni agroalimentari  riconosciute  come  eccellenze  da
     marchi di qualità e certificazioni della Commissione Europea.

                               Art. 5.
              Misure di sostegno alle imprese editoriali.

     1.  L'Assessore  regionale  per  le  attività  produttive   è
     autorizzato ad avviare procedure selettive per le  imprese  e
     startup che intendano investire nel  campo  dell'informazione
     digitale  con  l'obiettivo   di   sostenere   le   spese   di
     investimento per l'avvio o il consolidamento di nuove imprese
     basate sulla valorizzazione  economica  dei  risultati  della
     ricerca finalizzata  a  nuovi  prodotti  e  servizi  ad  alto
     contenuto innovativo nel settore dell'editoria.

                                Art. 6.
                    Modifiche ed abrogazioni di norme.

     1. Sono soppresse le seguenti disposizioni: articolo 6, comma
     5; articolo 7  comma  4;  articolo  9  comma  3  della  legge
     regionale 30 dicembre 2013, n.24.

     2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre
     2013, n. 24 le parole '30 giugno 2013' sono sostituite  dalle
     parole '30 giugno 2019'.

                               Art. 7.
                          Norme finanziarie.

     1. Per le finalità della presente legge  è  autorizzata,  per
     l'esercizio finanziario 2019, la spesa di  1000  migliaia  di
     euro. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  riduzione  di
     pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma
     3, Capitolo 215704.

     2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
     3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile  1999,
     n.10.

                                 Art. 8.
                           Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
     della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
     della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di
     farla osservare come legge della Regione.