Attuale
28 lug 2021 Inviato Commissione Bilancio
Storico
30 lug 2019 Annunziato Seduta n. 134 AULA
13 set 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA
13 set 2019 Assegnato per parere Commissione PRIMA
13 set 2019 Assegnato per parere Commissione QUINTA
17 set 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 138 AULA
15 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 99 0300 Commissione TERZA
23 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 101 0300 Commissione TERZA
30 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 103 0300 Commissione TERZA
06 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 105 0300 Commissione TERZA
12 nov 2019 Parere espresso Commissione QUINTA Seduta n. 120 0500 Commissione QUINTA
20 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 110 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0300 Commissione TERZA
09 feb 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 174 0300 Commissione TERZA
11 mag 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 182 0300 Commissione TERZA
08 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 186 0300 Commissione TERZA
15 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 188 0300 Commissione TERZA
22 giu 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 190 0300 Commissione TERZA
22 giu 2021 Licenziato per Commissione Bilancio (epb) Seduta n. 190
0300 Commissione TERZA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (n. 589) DISEGNO DI LEGGE (n. 589) presentato dai deputati: Sammartino, Pullara, Calderone, Lo Curto, Lupo, Aricò, Genovese, Catalfamo, Lo Giudice e Savona il 25 luglio 2019 Disposizioni per l'editoria. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2013, n.24 (OMISSIS) ----0---- RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia Composta dai deputati: Ragusa Orazio, presidente; Foti Angela, vicepresidente e relatrice; Catanzaro Michele, vicepresidente; Cafeo Giovanni, segretario; Cannata Rossana; Bulla Giovanni; Caputo Mario; Gallo Riccardo; Marano Jose; Savarino Giuseppa; Zafarana Valentina; Zitelli Giuseppe. (OMISSIS) ----O---- DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 24/2013. 1. All'articolo 1 della legge regionale n. 24/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo la parola promuove sono aggiunte le seguenti: il pluralismo dell'informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale e ; b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: anche mediante l'avvio di imprese e cooperative di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e startup . 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 è aggiunto il seguente comma: Per promuovere la qualità, le professionalità e i livelli retributivi nel settore dell'informazione, la Regione siciliana interviene finanziando progetti editoriali proposti da iscritti all'Ordine dei giornalisti di Sicilia e realizzati attraverso testate giornalistiche di qualsiasi canale di comunicazione gestite da imprese d'informazione locale. Gli interventi prevedono contributi di cui sono beneficiari i giornalisti disoccupati, subordinati e lavoratori autonomi che non percepiscono trattamenti pensionistici e compensi per attività giornalistica in misura complessivamente pari o superiore alla retribuzione minima del redattore ordinario, anche per effetto di stato di crisi e cassa integrazione. L'entità del contributo non potrà essere superiore alla vigente retribuzione minima del redattore ordinario prevista dal contratto Fieg-Fnsi per il numero di mesi di durata del progetto editoriale. . 3. All'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 è aggiunto il seguente comma: Il sostegno è orientato a favorire le imprese del settore operanti in ambito locale, in particolare mediante: a) la tutela e lo sviluppo del lavoro, della sua qualità e professionalità, e dell'occupazione nelle imprese di informazione e comunicazione; b) il sostegno all'innovazione organizzativa e tecnologica. . Art. 2. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2013. 1. All'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 le parole CCNL FIEG-FNSI sono sostituite dalle parole sottoscritta dalla Fnsi con le associazioni di categoria degli editori . 2. All'articolo 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 la parola ventiquattro è sostituita con la parola diciotto . 3. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per ogni specifico ambito di cui all'articolo 2, comma 1, le imprese dell'informazione regionale devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi di sostegno: a) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b): una copertura di segnale non inferiore al 75 per cento del territorio regionale ovvero all'80 per cento della popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non meno del 10 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno; b) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): una copertura di segnale non inferiore al 75 per cento del territorio regionale ovvero all'80 per cento della popolazione residente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non meno del 20 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno; c) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d): un prodotto editoriale diffuso a pagamento in almeno il 75 per cento dei comuni della Regione e per non meno di 240 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno cinque giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva; d) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e): aggiornare i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno e contenere articoli d'informazione, originali e firmati, su pagine web distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non meno del 70 per cento degli articoli pubblicati; e) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f): aggiornare i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta oltre che dal direttore responsabile, da almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione regionale autoprodotta non meno del 60 per cento delle notizie pubblicate; f) per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g): un periodico pubblicato con regolarità almeno nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non figuri come supplemento di quotidiani; aggiornare periodicamente i contenuti della testata per non meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno quattro giornalisti dipendenti a tempo pieno ovvero l'equivalente numero in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; produrre periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni operanti nella Regione; destinare almeno il 50 per cento degli spazi all'informazione regionale e locale; diffondere il prodotto editoriale mediante abbonamento o distribuzione nei punti vendita esclusivi o non esclusivi in almeno il 60 per cento dei comuni con una tiratura non inferiore a 2.000 copie per ogni uscita in vendita. 4. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 è aggiunto il seguente comma: Le somme a qualsiasi titolo complessivamente erogate in conseguenza alla presente legge sono prioritariamente destinate al mantenimento dei livelli occupazionali, al pagamento dei compensi dei lavoratori subordinati e autonomi già maturati e al ripristino dei livelli retributivi dovuti secondo le vigenti norme e la contrattazione nazionale di categoria, anche nei casi di stato di crisi aziendale e il ricorso a Cassa integrazione guadagni. . Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24/2013. 1. L'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 è sostituito dal seguente: Art. 5 Interventi in favore delle imprese dell'informazione. 1. Le imprese dell'informazione sono sostenute attraverso i seguenti interventi: a) contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di garanzie e controgaranzie, per l'accesso al credito per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sul l'occupazione, con particolare attenzione a quelle imprese in multipiattaforma, cioè che svolgono la loro attività utilizzando mezzi di comunicazione differenziati, in modo da offrire agli utenti la possibilità di fruirne i contenuti in modi e tempi diversi grazie all'interconnessione dei mezzi di comunicazione, attraverso i rientri di cui alla misura gestita dalla società in house Irfis FinSicilia, prevista dal comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, nonché ulteriori assegnazioni a valere su risorse regionali ed extraregionali appositamente destinate; b) contributi per la stabilizzazione del personale con contratti non a tempo indeterminato; c) sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale direttivo, giornalistico e tecnico stabilmente impiegato nelle imprese; d) contributi per la realizzazione di progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali; e) contributi per il consolidamento delle passività onerose; f) ulteriori incentivi in favore degli editori di quotidiani cartacei ed online che assumono giornalisti con contratti a tempo indeterminato per la realizzazione di inchieste ed approfondimenti per almeno otto giorni lavorativi al mese; g) contributi a cittadini, imprese, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed enti locali per la sottoscrizione di abbonamenti annuali ai quotidiani cartacei avente sede legale nel territorio della Regione siciliana. 2. La Regione finanzia progetti volti a favorire: a) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale; b) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo per la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi e web su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani, alla diffusione digitale ditemi di integrazione sociale, relativi anche alle minoranze etniche e linguistiche e di tematiche connesse alla divulgazione dei principi e delle attività dell'Unione Europea. 3. La Regione coordina e promuove interventi di comunicazione istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, la realizzazione di programmi a carattere informativo e giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo. . Art. 4. Misure di promozione turistica regionale. 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore turistico regionale, il Governo regionale pubblica su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale, sulla base della certificazione rilasciata da Accertamenti Diffusione Stampa (Ads), e sulle testate giornalistiche online di accertata diffusione (Google Analytics) di cui al comma 3 bis dell'articolo 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, registrate da almeno tre anni, il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico di cui all'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, articoli stampa promozionali dei parchi archeologici regionali, dei beni culturali, dei siti Unesco del territorio regionale, dei parchi e delle riserve naturali, nonché delle produzioni agroalimentari riconosciute come eccellenze da marchi di qualità e certificazioni della Commissione Europea. Art. 5. Misure di sostegno alle imprese editoriali. 1. L'Assessore regionale per le attività produttive è autorizzato ad avviare procedure selettive per le imprese e startup che intendano investire nel campo dell'informazione digitale con l'obiettivo di sostenere le spese di investimento per l'avvio o il consolidamento di nuove imprese basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo nel settore dell'editoria. Art. 6. Modifiche ed abrogazioni di norme. 1. Sono soppresse le seguenti disposizioni: articolo 6, comma 5; articolo 7 comma 4; articolo 9 comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.24. 2. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 le parole '30 giugno 2013' sono sostituite dalle parole '30 giugno 2019'. Art. 7. Norme finanziarie. 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704. 2. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n.10. Art. 8. Entrata in vigore. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.