Disegno di Legge n. 0 del

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Sommario

Disciplina i contenuti e le procedure della valutazione di impatto ambientale, nonchè i progetti di opere, attività e lavorazioni, pubblici e privati, da assoggettare alla valutazione stessa in conformità alla direttiva del Consiglio delle comunità europee 27 giugno 1985, n. 337 e secondo gli indirizzi della normativa statale.

Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

il trasporto pubblico locale è una delle competenze
regionali più rilevanti nel campo dei servizi al
cittadino.
Le aziende che svolgono tale servizio, sia in ambito
cittadino che regionale, hanno grandi sofferenze in
termini di bilancio e uno dei motivi di tale mancanza di
fondi è il fenomeno dell'evasione tariffaria. Il mancato
pagamento del biglietto sottrae enormi risorse alle
aziende pubbliche e private, causando anche una
penalizzazione nei confronti dei fruitori onesti del
servizio che pagano regolarmente.
La lotta a tale fenomeno di evasione non può non
passare da una definitiva regolamentazione del ruolo dei
verificatori, di quel personale cioè addetto alla
verifica e controllo dei titoli di viaggio
Questo disegno di legge mira all'attribuzione, al
personale addetto al controllo sui mezzi di trasporto,
del titolo di agente di polizia amministrativa, forma
giuridica che porterebbe un enorme vantaggio in termini
di lotta all'evasione e garantirebbe altresì un efficace
strumento dissuasivo per atti di violenza fisica e/o
verbale contro gli agenti accertatori.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. Al fine dell'accertamento e della contestazione,
sui mezzi di trasporto pubblico e privato, delle
violazioni previste dall'art. 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689, i soggetti affidatari dei servizi di
trasporto pubblico provvedono con proprio personale
appositamente formato e dotato della qualifica di Agente
di Polizia amministrativa.

2. Per l'ottenimento del ruolo di accertatore e
della conseguente qualifica di Agente di Polizia
amministrativa, gli enti gestori dei servizi di
trasporto pubblico provvedono secondo quanto stabilito
dall'art. 2 della presente legge.

Art. 2.
Qualifica di accertatore

1. Al fine dell'ottenimento della qualifica di
accertatore, il personale incaricato riceve dall'azienda
di trasporto, apposita formazione ed è tenuto ad
attestare il godimento dei diritti politici e l'assenza
di condanne a pene detentive per delitti non colposi e
di non essere sottoposto a misure di prevenzione.

2. Con Delibera dell'Assessore Regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti sono
disciplinate le modalità formative e l'acquisizione
dell'idoneità ad esercitare le funzioni di accertamento
e di contestazione delle violazioni in ambito regionale.

3. Il personale incaricato dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica
di Agente di Polizia amministrativa valida per
l'espletamento della funzione nel territorio regionale
ed è abilitato, previo superamento di un esame finale di
competenza regionale, ad effettuare i controlli previsti
dall'art. 3 della presente legge.

Art. 3
Competenze

1. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate,
gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di
riconoscimento rilasciato dal Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e
rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate,
la qualifica di agente di Polizia amministrativa.

2. Gli agenti accertatori sono abilitati a
effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per
l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il
potere di richiedere l'esibizione di valido documento di
identità, nonché tutte le altre attività istruttorie
previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

3. Ai fini della corretta identificazione del
trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di
declinazione delle generalità non accompagnata
dall'esibizione di valido documento di identità,
possono, in conformità all'art. 13 della legge n.689 del
1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia
di tutela della riservatezza dei dati personali,
effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed
allegarli al verbale di cui formano parte integrante.
4. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la
declinazione di false generalità agli agenti accertatori
integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del
Codice Penale e sono punibili ai sensi dei medesimi
articoli.

5. Gli agenti accertatori possono accertare e
contestare anche le altre violazioni in materia di
trasporto pubblico contenute nel Decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali
sia prevista la irrogazione di una sanzione
amministrativa.

6. L'autorità competente a emettere l'ordinanza di
cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981 è
individuata nel rappresentante legale dell'azienda
esercente il servizio di trasporto o da un suo delegato.

Art. 4.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.