Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Qualifica di polizia amministrativa per gli accertatori dei titoli di viaggio sulle linee urbane ed extra urbane

Sommario

Disciplina i contenuti e le procedure della valutazione di impatto ambientale, nonchè i progetti di opere, attività e lavorazioni, pubblici e privati, da assoggettare alla valutazione stessa in conformità alla direttiva del Consiglio delle comunità europee 27 giugno 1985, n. 337 e secondo gli indirizzi della normativa statale.

Iter

Attuale
30 lug 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 134 AULA

Storico
02 lug 2019 Annunziato Seduta n. 127 AULA
25 lug 2019 Assegnato per esame Commissione QUARTA

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  • Cronologia Testi
         Onorevoli colleghi,

         il  trasporto pubblico locale è una delle  competenze
     regionali   più  rilevanti  nel  campo  dei  servizi   al
     cittadino.
         Le  aziende che svolgono tale servizio, sia in ambito
     cittadino  che  regionale,  hanno  grandi  sofferenze  in
     termini di bilancio e uno dei motivi di tale mancanza  di
     fondi  è il fenomeno dell'evasione tariffaria. Il mancato
     pagamento  del  biglietto  sottrae  enormi  risorse  alle
     aziende   pubbliche   e  private,  causando   anche   una
     penalizzazione  nei  confronti dei  fruitori  onesti  del
     servizio che pagano regolarmente.
         La  lotta  a  tale fenomeno di evasione non  può  non
     passare da una definitiva regolamentazione del ruolo  dei
     verificatori,  di  quel  personale  cioè   addetto   alla
     verifica e controllo dei titoli di viaggio
         Questo  disegno  di  legge mira all'attribuzione,  al
     personale  addetto al controllo sui mezzi  di  trasporto,
     del  titolo  di  agente di polizia amministrativa,  forma
     giuridica  che porterebbe un enorme vantaggio in  termini
     di  lotta all'evasione e garantirebbe altresì un efficace
     strumento  dissuasivo  per atti di  violenza  fisica  e/o
     verbale contro gli agenti accertatori.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                               Finalità

         1.  Al  fine dell'accertamento e della contestazione,
     sui   mezzi  di  trasporto  pubblico  e  privato,   delle
     violazioni previste dall'art. 13 della legge 24  novembre
     1981,  n.  689,  i  soggetti affidatari  dei  servizi  di
     trasporto   pubblico  provvedono  con  proprio  personale
     appositamente formato e dotato della qualifica di  Agente
     di Polizia amministrativa.

         2.  Per  l'ottenimento  del ruolo  di  accertatore  e
     della   conseguente  qualifica  di  Agente   di   Polizia
     amministrativa,   gli  enti  gestori   dei   servizi   di
     trasporto  pubblico provvedono secondo  quanto  stabilito
     dall'art. 2 della presente legge.

                                Art. 2.
                       Qualifica di accertatore

         1.   Al  fine  dell'ottenimento  della  qualifica  di
     accertatore,  il personale incaricato riceve dall'azienda
     di   trasporto,  apposita  formazione  ed  è  tenuto   ad
     attestare  il godimento dei diritti politici e  l'assenza
     di  condanne a pene detentive per delitti non  colposi  e
     di non essere sottoposto a misure di prevenzione.

         2.   Con  Delibera  dell'Assessore  Regionale   delle
     Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti  sono
     disciplinate   le  modalità  formative  e  l'acquisizione
     dell'idoneità  ad esercitare le funzioni di  accertamento
     e di contestazione delle violazioni in ambito regionale.

         3.  Il personale incaricato dell'accertamento e della
     contestazione  delle violazioni acquisisce  la  qualifica
     di   Agente   di   Polizia  amministrativa   valida   per
     l'espletamento  della  funzione nel territorio  regionale
     ed  è abilitato, previo superamento di un esame finale di
     competenza regionale, ad effettuare i controlli  previsti
     dall'art. 3 della presente legge.

                                Art. 3
                              Competenze

         1.  Per  lo svolgimento delle funzioni loro affidate,
     gli  agenti accertatori esibiscono apposito tesserino  di
     riconoscimento  rilasciato  dal  Dipartimento   Regionale
     delle  Infrastrutture, della Mobilità e dei  Trasporti  e
     rivestono,  nell'esercizio delle funzioni loro  affidate,
     la qualifica di agente di Polizia amministrativa.

         2.   Gli   agenti   accertatori  sono   abilitati   a
     effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della  legge
     24  novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari  per
     l'identificazione  del  trasgressore,  ivi  compreso   il
     potere di richiedere l'esibizione di valido documento  di
     identità,  nonché  tutte  le altre  attività  istruttorie
     previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.

         3.   Ai  fini  della  corretta  identificazione   del
     trasgressore,  gli  agenti  accertatori,   in   caso   di
     declinazione    delle   generalità    non    accompagnata
     dall'esibizione   di   valido  documento   di   identità,
     possono, in conformità all'art. 13 della legge n.689  del
     1981  e  nel rispetto delle vigenti normative in  materia
     di   tutela   della  riservatezza  dei  dati   personali,
     effettuare   rilievi  fotografici  del  trasgressore   ed
     allegarli al verbale di cui formano parte integrante.
         4.  Il rifiuto di fornire le proprie generalità o  la
     declinazione di false generalità agli agenti  accertatori
     integrano  i  reati di cui agli articoli 651  e  496  del
     Codice  Penale  e  sono punibili ai  sensi  dei  medesimi
     articoli.

         5.   Gli  agenti  accertatori  possono  accertare   e
     contestare  anche  le  altre  violazioni  in  materia  di
     trasporto  pubblico contenute nel Decreto del  Presidente
     della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le  quali
     sia    prevista   la   irrogazione   di   una    sanzione
     amministrativa.

         6.  L'autorità  competente a emettere l'ordinanza  di
     cui   all'art.  18  della  legge  n.  689  del   1981   è
     individuata   nel   rappresentante  legale   dell'azienda
     esercente il servizio di trasporto o da un suo delegato.

                                Art. 4.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.