Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                               Art. 24.
Direttori distrettuali

1. Il presidente del Consorzio, su proposta del
direttore generale e previa deliberazione del consiglio
di amministrazione, nomina i direttori distrettuali
responsabili dei distretti territoriali di bonifica e di
irrigazione. I direttori sono scelti tra i dirigenti già
in servizio presso l'ente, secondo le vigenti
disposizioni del CCNL.

2. Al direttore distrettuale spetta il trattamento
economico previsto dal contratto collettivo di
appartenenza. I direttori distrettuali hanno l'obbligo
di rotazione ogni tre anni.

Art. 25.
Statuti consortili

1. Lo statuto consortile contiene le disposizioni per
il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del
Consorzio di bonifica e di irrigazione, in conformità
con le previsioni della presente legge.

2. Lo statuto definisce tra l'altro:

a) la composizione degli organi consortili, le
disposizioni per l'elezione e le relative procedure
elettorali, anche telematiche, e le modalità del
relativo esercizio;

b) i casi di incompatibilità, ineleggibilità,
decadenza e revoca degli organi del Consorzio;

c) le fasce di rappresentanza e le modalità di
esercizio del diritto di voto in seno alle assemblee;

d) i principi fondamentali, i criteri e le competenze
della struttura organizzativa.

3. Lo statuto consortile è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
istituzionale del Consorzio.

Art. 26.
Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento

1. Con regolamenti interni sono definiti
l'organizzazione amministrativa e il funzionamento
tecnico ed operativo dei Consorzi di bonifica e di
irrigazione della Regione siciliana.

2. Il regolamento di organizzazione amministrativa, in
particolare, definisce:

a) l'organizzazione e le sedi amministrative dei
distretti territoriali di bonifica e di irrigazione;

b) le competenze e l'articolazione della struttura
organizzativa;

c) il piano di organizzazione variabile generale e
quello di ogni singolo distretto;

d) le disposizioni in materia di personale.

3. Il regolamento di organizzazione è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
web istituzionale dei Consorzi.

Art. 27.
Piani di organizzazione variabile (POV) generale e distrettuali

1. Il piano di organizzazione variabile generale
individua, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro e dei regolamenti di organizzazione
dei Consorzi, le esigenze organizzative, le strutture
operative necessarie, le funzioni e le qualifiche di
riferimento del personale e l'organizzazione del lavoro.

2. I piani di organizzazione variabile distrettuali,
che declinano le previsioni del piano generale in
relazione alle esigenze di ciascun distretto, sono
approvati dal consiglio di amministrazione su proposta
del direttore generale, sentiti i competenti direttori
distrettuali.

Art. 28.
Gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di
bonifica e di irrigazione,
bilancio e controllo di gestione

1. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed
il rendiconto generale entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.

2. I Consorzi provvedono tramite il direttore generale
al controllo di gestione quale processo interno diretto
a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
attraverso una verifica continua dello stato di
avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli
organi del Consorzio e la gestione corretta, efficace ed
efficiente delle risorse, nonché il monitoraggio dei
costi dell'attività consortile.

3. Il consiglio di amministrazione e il direttore
generale del Consorzio, nell'ambito delle rispettive
competenze e secondo le modalità definite dallo statuto,
provvedono al controllo interno di gestione.

4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Governo
riferisce alla competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana in merito
all'attuazione della presente legge attraverso la
presentazione di una relazione che evidenzi i risultati
conseguiti dai Consorzi con specifico riguardo a:

a) realizzazione di economie di gestione;

b) ottimizzazione dell'attività di gestione;

c) corrispondenza tra oneri contributi e spese di
gestione per l'attività istituzionale.

Art. 29.
Bilancio ambientale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e
valorizzare la valenza ambientale delle attività di
bonifica e di irrigazione, ogni Consorzio provvede alla
redazione del bilancio ambientale con periodicità
annuale.

2. Il bilancio ambientale è lo strumento, allegato ai
documenti economico finanziari consortili, con funzione
conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare,
gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di
tutte le attività del Consorzio.

3. Ai fini di cui al comma 1, ogni Consorzio svolge
attività di formazione e aggiornamento del proprio
personale nelle materie della progettazione, gestione e
contabilità ambientale degli interventi consortili.

Art. 30.
Disciplina per i contratti pubblici

1. Le attività di manutenzione ordinaria sono
effettuate in amministrazione diretta secondo le
disposizioni di legge vigenti, salvo i casi di
comprovata impossibilità oggettiva.

Art. 31.
Trasparenza

1. Ogni Consorzio provvede agli obblighi di pubblicità
e trasparenza secondo le vigenti disposizioni



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(nn. 585-349-424/A)


DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE (*)

Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela
del territorio rurale


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RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare,
industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività
estrattive,
artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia

Composta dai deputati:

Ragusa Orazio, presidente; Foti Angela, vicepresidente,
Catanzaro Michele, vicepresidente, Cafeo Giovanni,
segretario e relatore, Bulla Giovanni, Cannata Rossana,
Gallo Riccardo, Gennuso Giuseppe, Marano Jose, Savarino
Giuseppa, Zafarana Valentina, Zitelli Giuseppe

Presentata il 21 settembre 2021


Onorevoli colleghi,

la presente proposta di legge-quadro dei Consorzi di
bonifica siciliani intende sostituire la L.R. n.
45/1995, tuttora vigente, che aveva condotto alla
costituzione di 11 consorzi di bonifica, quale
accorpamento dei 26 allora esistenti, e alla
liquidazione degli stessi.
Successivamente, con l'art. 13 della L.R. 5/2014, è
stato disciplinato il riordino dei Consorzi di bonifica
finalizzato all'accorpamento degli 11 consorzi esistenti
con l'istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia
occidentale e del Consorzio di bonifica Sicilia
orientale.
Tale riorganizzazione non si è mai realizzata anche a
causa del mancato insediamento degli organi ordinari di
amministrazione ed una continua condizione di
commissariamento che ancora permane e che probabilmente
h all'origine dell'attuale situazione di crisi dei
consorzi di bonifica e dell'inefficienza rilevata
soprattutto dagli utenti.
La presente proposta di legge contiene disposizioni
volte a riformare l'assetto degli attuali Consorzi di
bonifica Sicilia occidentale ed orientale mantenendo la
previsione di due Consorzi di bonifica, suddivisi in
quattro comprensori.
La suddivisione dei Consorzi di bonifica e di
irrigazione in quattro comprensori territoriali,
consente il recupero dell'operatività dei Consorzi, in
territori definiti sulla base di unità idrografiche ed
idrauliche omogenee, anche attraverso un decentramento
gestionale strategico, che in ossequio ai principi di
sussidiarietà ed adeguatezza e nel rispetto delle regole
di buona amministrazione recupererà la rappresentatività
e l'operatività dei Consorzi di bonifica sul territorio,
come auspicato con la Conferenza Stato-Regioni del
18/09/2008. Ciò consentirà dì innalzare il livello di
efficienza attraverso la riduzione del gap, ad oggi
esistente, tra le superfici irrigate, pari a circa
61.000 ettari, e quelle irrigabili, pari a circa 178.000
ettari. Questo rappresenta l'obiettivo prioritario da
perseguire, al fine di salvaguardare il settore agricolo
siciliano.
I Consorzi di bonifica e di irrigazione costituiranno
così due strutture organizzative e gestionali che
presidieranno al governo e al coordinamento dei singoli
comprensori nell'ambito del distretto idro-geografico
della Sicilia.
Oltre ad uniformare e omogeneizzare i processi
amministrativi e quelli afferenti alla programmazione e
all'esecuzione degli interventi e di strategia sul
territorio, la riforma produrrà importanti economie di
scala sui costi della gestione dei Consorzi, attraverso
la centralizzazione dei servizi e l'unificazione di
alcune funzioni quali catasto, uffici amministrativi,
ufficio gare ed in generale di altri compiti di
istituto, quali la pianificazione e la progettazione
degli interventi di manutenzione.
I due Consorzi di bonifica e di irrigazione
consentiranno inoltre un'ottimale interlocuzione e
coordinamento tra l'Autorità di bacino del distretto
idrografico, di recente istituzione, e i servizi della
Regione siciliana competenti in materia di acque e
grandi infrastrutture, garantendo un'azione congiunta
che mira all'efficacia, efficienza ed economicità della
risorsa idrica.
Al fine di attualizzare il ruolo e le funzioni dei
Consorzi alle normative comunitarie, si è ritenuto
importante:
- adeguare la legislazione regionale, introducendo il
concetto di bonifica integrale, che ha una polivalenza
funzionale con riferimento specifico alla conservazione
e difesa del suolo, alla provvista e gestione delle
acque a prevalente uso irriguo, alla salvaguardia
dell'ambiente. In particolare nella bonifica integrale
oggi rientrano tutte quelle azioni e quegli interventi
che contribuiscono alla sicurezza alimentare, ambientale
e territoriale;
- individuare la capacità contributiva dei consorziati
in relazione ai benefici conseguiti al fine di sostenere
autonomamente il costo della gestione ordinaria, con la
necessaria partecipazione finanziaria, nei limiti degli
stanziamenti già previsti a legislazione vigente, della
Regione per l'assolvimento di alcuni oneri e per un
numero limitato di anni;
- affidare al Consorzio gli interventi di difesa del
suolo e di contrasto ai dissesti idraulici ed
idrogeologici;
- aumentare le competenze e le funzioni del Consorzio
anche con riferimento alla manutenzione delle strade
rurali e interpoderali, anche al fine di impiegare
meglio l'ingente numero di personale;
- redigere specifiche convenzioni con i Comuni per
l'affidamento al competente Consorzio degli interventi
di manutenzione sul reticolo di competenza;
- ripristinare la partecipazione attiva dei territori,
ora pressoché inesistente, ciò aumenterebbe la
legittimazione dei Consorzio con i cittadini utenti e
con le rappresentanze delle imprese agricole,
incrementando la trasparenza delle decisioni e
l'assunzione di responsabilità nell'attuazione delle
stesse.
Ciò risulta tanto più importante in un territorio
quale la Sicilia, ricca di produzioni agricole di grande
pregio. Si tratta di dare importanti risposte
ambientali, paesaggistiche e occupazionali che possono
diventare un driver per una ulteriore qualificazione
turistica.
Nella stessa ottica è stata aggiunta la possibilità
per i Consorzi di partecipare o promuovere contratti di
fiume, di foce e di costa.
Si precisa, infine, che la puntuale e specifica
procedura liquidatoria prevista si è resa necessaria al
fine di evitare che la liquidazione dei Consorzi di
bonifica possa protrarsi oltre il tempo strettamente
necessario e per diversi anni come, purtroppo, si è
registrato e si registra ancora oggi per le liquidazioni
di altri organismi. Una puntuale ricostruzione dei
compiti del Commissario liquidatore si prefigge lo scopo
di rendere la procedura più chiara e trasparente ed
evitare l'insorgere di contenziosi. L'innovativo
strumento di liquidazione, tenuto conto della grave
difficoltà economico-finanziaria in cui versa l'intero
sistema dei Consorzi di bonifica, nonché il percorso
amministrativo dei nuovi Consorzi di bonifica e
irrigazione, si presenta anche come lo strumento più
idoneo ed efficace per poter garantire la salvaguardia
dei livelli occupazionali, sia nel breve che nel lungo
periodo, in considerazione anche dei recenti
orientamenti giurisprudenziali. (Vedasi in particolare
la sentenza della Corte di Cassazione n. 274/2019 nonché
le sentenze della Corte di Cassazione SSU nn. 2991/86;
11163/2008 e 1308/2013).
Il disegno di legge si compone di 49 articoli
suddivisi in 6 Capi. In particolare il primo Capo
determina l'oggetto e le finalità del disegno di legge;
il Capo II disciplina le funzioni e le attività dei
Consorzi di bonifica e irrigazione; il Capo III si
occupa della organizzazione dei Consorzi; il Capo IV
regola la contribuenza consortile; il Capo V definisce e
detta il regime delle opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione. Infine il Capo VI rubricato disposizioni
transitorie e finali , detta la disciplina liquidatoria
dei consorzi esistenti, reca le conseguenti disposizioni
finanziaria e abroga le normative in vigore
incompatibili.
La presente proposta di legge, infatti, sostituisce la
legge regionale n. 45 del 1995, ancora vigente, ferma
restando la speciale normativa di settore per il
personale.


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DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela
del territorio rurale

CAPO I
Oggetto e finalità

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle
funzioni in materia di bonifica e di irrigazione nel
territorio regionale, finalizzate alla sicurezza
idraulica, alla difesa del suolo, alla manutenzione del
territorio, alla tutela del paesaggio rurale, alla
tutela e valorizzazione delle attività agricole
sostenibili e multifunzionali, alla definizione e
all'attuazione degli strumenti di pianificazione di
distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico.
Tali funzioni sono svolte, in conformità alle attività
di pianificazione e programmazione dell'Autorità di
bacino, attraverso strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si
esplica in forma coerente e integrata con le attività
per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del
territorio, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio
idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi
presenti nel territorio della Regione.

3. L'attività di bonifica e di irrigazione si informa
altresì al principio comunitario di precauzione e al
principio di prevenzione del danno ambientale, come
definito dall'articolo 300 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ed è
diretta alla correzione degli effetti negativi
sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi
economici, salvaguardando le aspettative e i diritti
delle generazioni future a fruire di un patrimonio
ambientale integro.

4. La presente legge definisce i nuovi comprensori di
bonifica e di irrigazione secondo i criteri per il
riordino dei Consorzi di bonifica stabiliti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, atti
n. 187/CSR del 18 settembre 2008, e in attuazione
dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 3l.

Art. 2.
Consorzi di bonifica e di irrigazione

1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate
dal Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e
dal Consorzio di bonifica della Sicilia orientale,
istituiti dall'articolo 13 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, enti di diritto pubblico economico a
carattere associativo, la cui azione è informata ai
principi di efficienza, efficacia, economicità,
trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni
della presente legge, della disciplina speciale di
settore e dello Statuto speciale.

2. Il territorio regionale è suddiviso in comprensori
di bonifica e di irrigazione, che sostituiscono gli 11
Consorzi di bonifica e di irrigazione di cui
all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5
del 2014.

3. Alla delimitazione dei comprensori di cui al comma
2 si provvede con delibera della Giunta regionale con
riferimento ai confini idrografici ed idraulici e
tenendo conto delle esigenze di garantire dimensioni
gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa,
economicità di gestione ed adeguata partecipazione da
parte dei consorziati al rispettivo Consorzio.

4. La struttura organizzativa dei Consorzi è
articolata in distretti territoriali, su base
provinciale, coerenti con i comprensori.

5. I distretti territoriali svolgono:

a) attività di programmazione e gestione tecnica e
amministrativa relativamente sia a funzioni di carattere
interno che ai servizi destinati ai consorziati o ai
cittadini;

b) verifica e valutazione dei risultati delle attività
svolte;

c) l'attuazione dei programmi operativi e dei piani di
lavoro riferibili a ciascun comprensorio.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo
sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono approvati
lo statuto e il regolamento di organizzazione e
funzionamento dei Consorzi, nel rispetto dei principi
stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui all'articolo
27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.
Comprensori di bonifica e di irrigazione

1. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli
interventi di difesa del suolo, di gestione delle acque
e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, nelle
aree di competenza del Consorzio ed in coerenza con la
costituzione del Distretto idrografico della Sicilia
disposta dall'articolo 64, comma 1, lett. g), del d.lgs.
n. 152/2006, il territorio regionale è suddiviso in
quattro ambiti territoriali denominati comprensori di
bonifica e di irrigazione, di seguito denominati
comprensori.

2. I comprensori, i cui confini coincidono con quelli
provinciali così come di seguito indicati, secondo lo
schema di cui alla Tabella A, allegata alla presente
legge, sono:

a) comprensorio n. 1: Palermo Trapani;

b) comprensorio n. 2: Agrigento Caltanissetta
Gela;

c) comprensorio n. 3: Caltagirone Catania Enna
Messina;

d) comprensorio n. 4: Siracusa Ragusa.

Art. 4.
Attività ed interventi di bonifica e di irrigazione

1. Sono interventi di bonifica e di irrigazione,
attuati d'intesa con l'Autorità di bacino secondo quanto
previsto dagli articoli 5 e 7 della presente legge,
nelle aree di competenza del rispettivo Consorzio:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete
scolante, delle opere di raccolta, di
approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di
acqua a prevalente uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi
d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono
stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto l3
febbraio 1933, n. 215;

c) le opere di difesa idrogeologica e di
consolidamento dei versanti e recupero delle zone
franose;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle
acque;

e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani
depurati ed affinati ai fini irrigui secondo quanto
disposto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006;

f) gli acquedotti rurali;

g) le azioni e gli interventi per la realizzazione
degli usi plurimi delle acque irrigue;

h) le opere idrauliche, già definite di terza
categoria, ricadenti nei comprensori di bonifica e di
irrigazione;

i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e
normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti
irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione
con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle
acque irrigue;

j) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e
dei programmi adottati dall'Autorità di bacino;

k) gli interventi di ottimizzazione della gestione
irrigua finalizzati al contenimento delle perdite e
degli sprechi mediante sistemi di telecontrollo sulle
vasche di accumulo e sulle condotte adduttrici;

l) gli interventi di manutenzione straordinaria degli
impianti irrigui (dighe, opere di presa, adduttori,
vasche di accumulo e reti) e di completamento della
riconversione in rete tubate delle reti irrigue a pelo
libero;

m) gli interventi di ammodernamento degli impianti e
delle centrali di sollevamento, anche mediante
l'integrazione di schemi irrigui al fine di cogliere le
potenzialità idroelettriche, finalizzati all'aumento
della sostenibilità economica e ambientale mediante un
servizio efficace, efficiente ed annuale;

n) gli interventi di efficientamento di opere di
sbarramento finalizzati al raggiungimento dei massimi
livelli di invaso;

o) gli interventi di completamento degli schemi
idrici, comprese le opere di sbarramento e di
interconnessione di invasi già in esercizio o in fase di
realizzazione;

p) le opere di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, con particolare riguardo alle
opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il
monitoraggio delle acque di bonifica e d'irrigazione,
per la tutela dello spazio rurale, nonché per la
salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agro-
forestale;

q) progettazione e realizzazione degli schemi di
fluenza e vettoriamento dell'acqua mediante l'utilizzo
di salti d'acqua e di piccoli bacini artificiali lungo
le adduttrici per fungere da polmone d'espansione nei
casi programmati o imprevedibili di variazione del
flusso vettoriato;

r) le infrastrutture di supporto per la realizzazione
e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti
lettere.

2. Fatta eccezione per le opere di interesse
particolare, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di
utilizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria a
carico dei singoli consorziati, le opere realizzate
appartengono al demanio della Regione e sono concesse in
uso ai Consorzi.

3. I Consorzi possono sottoscrivere apposite
convenzioni con l'Autorità di bacino per la
realizzazione di bacini artificiali in accordo con i
consorziati.

Art. 5.
Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di
irrigazione

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le
opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua
come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici e successive modificazioni,
sono concesse per l'esecuzione, la gestione, l'esercizio
e la manutenzione ordinaria ai Consorzi.

2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e previa
ricognizione ad opera delle strutture regionali e delle
strutture dei Consorzi, è compilato da parte della
competente amministrazione regionale l'elenco della rete
idraulica minore e di bonifica e irrigazione e delle
opere di cui al comma 1, con la descrizione delle
rispettive funzioni e dello stato di efficienza e
conservazione.

3. L'elenco di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta
regionale e costituisce dichiarazione di compimento
della rete e delle opere indicate nello stato descritto
o di ultimazione della bonifica e irrigazione e consegna
al rispettivo Consorzio agli effetti della manutenzione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche
di bonifica e di irrigazione di competenza regionale,
anche per stralci funzionali, costituisce dichiarazione
di compimento o ultimazione della bonifica e irrigazione
e comporta la consegna al rispettivo Consorzio agli
effetti della manutenzione ordinaria.

CAPO II
Funzioni del Consorzio di bonifica e di irrigazione

Art. 6.
Compiti e funzioni dei Consorzi di bonifica e di
irrigazione

1. Ai Consorzi competono le seguenti funzioni
istituzionali:

a) predisposizione del piano generale di bonifica e di
irrigazione e tutela del territorio di cui al successivo
articolo 7;

b) progettazione, realizzazione, manutenzione
ordinaria, gestione e vigilanza delle opere pubbliche di
bonifica e irrigazione indicate al precedente articolo 4
nonché la distribuzione irrigua alle aziende agricole
consortili;

c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali
consortili per usi che comportino la restituzione delle
acque, compatibili con successive utilizzazioni, ivi
compresa la produzione di energia idroelettrica e
l'approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

2. Ciascun Consorzio svolge, inoltre, le seguenti
funzioni:

a) promuove e realizza gli interventi mirati alla
tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e al
risanamento dei relativi corpi idrici. A tal fine il
Consorzio collabora con le autorità competenti per i
controlli in materia di qualità delle acque, anche
mediante ispezioni e prelievi di campioni da sottoporre
ad analisi dell'ARPA. Il Consorzio, in attuazione della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, recepita ai sensi del
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, svolge le attività di quantificazione,
monitoraggio dei volumi irrigui e trasmissione dei dati
al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle
Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN);

b) partecipa all'esercizio delle funzioni regionali in
materia di difesa del suolo, secondo quanto previsto
dall'articolo 62, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il
Consorzio, mediante accordi di programma e convenzioni
con enti locali o altri soggetti pubblici interessati,
realizza interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria delle opere di bonifica, irrigazione ed
idrauliche finalizzati alla prevenzione del rischio di
dissesto idrogeologico e del rischio di
desertificazione;

c) è presidio territoriale negli interventi
finalizzati a prevenire le emergenze idrauliche e
idrogeologiche e diretti al contenimento del rischio
idrogeologico e idraulico. A tal fine il Consorzio
predispone per ciascuno dei comprensori uno specifico
piano di prevenzione delle emergenze idrauliche ed
idrogeologiche, sottoposto a verifica annuale, da
trasmettere al Dipartimento regionale della Protezione
civile entro il 30 novembre di ogni anno;

d) realizza corridoi ecologici legati alla rete
idraulica superficiale e redige piani di gestione della
rete ecologica dei siti di interesse comunitario Natura
2000 , adeguando ai medesimi le modalità di attuazione
della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere
idrauliche di competenza. Il Consorzio svolge funzione
di coordinamento dei consorziati per la realizzazione di
iniziative agroambientali e di interventi di
miglioramento e riordino fondiario, ivi compresi quelli
riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei
abbandonati;

e) svolge attività in regime di convenzione, ai sensi
del successivo articolo 42, finalizzate al riutilizzo a
scopi irrigui delle acque reflue opportunamente
depurate.

3. A ogni Consorzio è inoltre assegnata:

a) l'attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti stradali rurali ed
interpoderali, della rete di elettrificazione rurale e
di quella degli acquedotti rurali, esclusivamente di
natura pubblica, insistenti all'interno dell'area
consortile attrezzata;

b) l'attività di guardiania all'interno dell'area
consortile.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2
e 3 i Consorzi possono sottoscrivere apposite
convenzioni con gli enti pubblici interessati per la
definizione dei compiti trasferiti e le modalità di
corresponsione dei relativi oneri.

Art. 7.
Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela
del territorio rurale e
piani comprensoriali

l. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge è approvato con decreto del
Presidente della Regione, previa delibera di Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, sentita la competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il piano
generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del
territorio rurale.

2. Il piano generale di bonifica e di irrigazione e di
tutela del territorio rurale definisce:

a) il quadro generale, le criticità e le prospettive
di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del
territorio rurale siciliano;

b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali
dell'azione della Regione siciliana;

c) l'indicazione dei principali interventi da
realizzare, specificandone tempi ed entità di massima
delle risorse occorrenti;

d) le modalità di coordinamento con gli altri
strumenti di pianificazione vigenti, con particolare
riferimento agli atti di competenza dell'Autorità di
bacino del distretto idrografico della Sicilia di cui
all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n.
8;

e) le linee e le azioni principali nel campo della
ricerca, della sperimentazione e delle attività
conoscitive, formative, promozionali e divulgative.

3. In attuazione del piano generale ogni Consorzio
predispone, entro il termine perentorio di centottanta
giorni dall'insediamento del consiglio di
amministrazione, il piano particolare di bonifica e di
irrigazione e di tutela del territorio rurale per
ciascun comprensorio di bonifica e di irrigazione. Il
piano particolare proposto da ciascun comprensorio è
approvato con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera di Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana. L'approvazione dei piani comprensoriali di
cui al successivo comma 4, equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere
in esso previste.

4. Il piano comprensoriale di bonifica e irrigazione
prevede:

a) la delimitazione del territorio in zone omogenee di
rischio idraulico ed idrogeologico, con l'indicazione
per ciascuna zona delle opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria del reticolo idrografico e degli
interventi di bonifica e irrigazione e di tutela del
territorio, con relativo ordine di priorità di
realizzazione;

b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica
e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la
tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese
le opere minori, con ciò intendendosi le opere di
competenza privata ritenute obbligatorie di cui al
successivo articolo 8, con relativo ordine di priorità
di realizzazione;

c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
finalizzate a mantenere in efficienza l'attività di
captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle
risorse idriche per fini irrigui agricoli.

5. I piani comprensoriali sono attuati dal competente
Consorzio, anche attraverso i distretti territoriali,
mediante programmi triennali i cui contenuti, modalità
di esecuzione e procedure di attuazione sono stabiliti
con decreto emanato dall'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea entro sessanta giorni dall'approvazione del
piano comprensoriale.

6. Il piano generale e i piani comprensoriali di
bonifica e irrigazione hanno validità di sei anni e
restano efficaci fino ad approvazione dei nuovi piani.

7. Nei casi in cui il competente Consorzio ometta di
predisporre o aggiornare i piani particolari
comprensoriali di bonifica e di irrigazione e di tutela
del territorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea provvede a
diffidare il Consorzio fissando un termine entro il
quale adempiere, decorso inutilmente il quale nomina,
entro i successivi trenta giorni, il commissario ad
acta, con oneri a carico del Consorzio medesimo, che
procede all'adozione dei piani particolari
comprensoriali entro centoventi giorni.

8. Fino all'approvazione del piano generale di
bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, i
Consorzi eseguono esclusivamente opere di somma urgenza
ed interventi urgenti e indifferibili.

Art. 8.
Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

1. I consorziati, in conformità al piano
comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela
del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere
le opere minori di interesse particolare dei propri
fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo
alle acque e per completare la funzionalità delle opere
irrigue.

2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo
interessato, trascorsi trenta giorni dalla costituzione
in mora, le opere di cui al comma l sono eseguite in via
sussidiaria dal competente Consorzio, ponendo a carico
degli interessati i relativi oneri, equiparati a tutti
gli effetti ai contributi consortili di cui all'articolo
37.

3. La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a
più fondi è effettuata dal Consorzio.

4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o
accordi di programma con i Consorzi di bonifica e di
irrigazione per l'esecuzione o il mantenimento delle
opere minori di competenza.

Art. 9.
Affidamento in concessione di opere pubbliche ai
Consorzi di bonifica
e di irrigazione

1. Ai Consorzi può essere affidata in concessione, nel
rispetto delle vigenti norme in materia, dalla Regione
siciliana o da altri enti pubblici operanti in Sicilia,
con assunzione dei relativi oneri da parte dei
rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione,
la gestione e la manutenzione di opere pubbliche di
propria competenza, ivi compresa la progettazione,
l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di
bonifica e irrigazione previsti nei piani di bacino e
nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 52/2006.

Art. 10.
Accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più
ampia collaborazione tra i Consorzi e gli enti locali,
la Regione promuove accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

2. I Consorzi stipulano intese e convenzioni con i
comuni, con gli enti gestori del servizio idrico
integrato delle Assemblee territoriali idriche (ATI),
nonché con le organizzazioni di categoria, per la
realizzazione di azioni di comune interesse, per la
gestione in comune di specifici servizi, per la
realizzazione e gestione di opere.

3. Il Dipartimento regionale della Protezione civile e
l'Autorità di bacino promuovono la stipula di protocolli
con i Consorzi per disciplinare la collaborazione nei
casi di eventi straordinari o di emergenze per la difesa
del suolo e la gestione delle risorse idriche e le
strade di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a).

Art. 11.
Emergenza idrica

1. La Giunta regionale, acquisito il parere motivato
espresso dall'Autorità competente in materia di
valutazione ambientale strategica, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, approva il
piano di emergenza idrica finalizzato alla
individuazione di siti ed alla realizzazione di opere
idonee a favorire l'accumulo d'acqua sia per
fronteggiare la siccità, sia per la laminazione delle
piene.

Art. 12.
Convenzioni con imprenditori agricoli

1. Al fine di favorire e sostenere la
multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi
stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive
modificazioni e integrazioni.

Art. 13.
Contratti di fiume, di foce, e di costa

1. I Consorzi di bonifica e di irrigazione e i Comuni
promuovono contratti di fiume, di foce e di costa
mediante il coinvolgimento di enti pubblici e privati.
2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono
alla definizione e all'attuazione degli strumenti di
pianificazione a livello di bacino distrettuale quale
strumento volontario di programmazione strategica e
negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione
delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori
fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio
idraulico.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al
comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

a) costruzione della rete di attori coinvolti;

b) definizione di regole e strumenti condivisi;

c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;

d) individuazione degli obiettivi di preservazione e
di riqualificazione ambientale;

e) progettazione delle strategie e delle azioni;

f) valutazione del fabbisogno finanziario e
indicazione delle risorse;

g) formalizzazione dei contratti di fiume, di foce e
di costa;

h) attuazione delle strategie e delle azioni;

i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei
risultati ottenuti;

j) eventuale revisione del processo.

CAPO III
Organizzazione dei Consorzi

Art. 14.
Qualifica di consorziato

1. La qualifica di consorziato si acquisisce con
l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro
di contribuenza e si esercita nel comprensorio di
bonifica e di irrigazione nel cui perimetro ricade la
proprietà.

Art. 15.
Organi dei Consorzi di bonifica e di irrigazione

1. Ogni Consorzio è composto dai seguenti organi:

a) le assemblee comprensoriali;

b) l'assemblea consortile;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il presidente;

e) il collegio dei revisori.

2. Gli organi consortili sono eletti entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
durano in carica quattro anni e, alla scadenza del
termine, rimangono in carica per la gestione del
Consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi
organi.

Art. 16.
L'assemblea comprensoriale

1. In ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione è
costituita l'assemblea comprensoriale, composta dai
consorziati iscritti nel catasto consortile, le cui
proprietà immobiliari ricadono nel relativo perimetro di
contribuenza.

2. La partecipazione all'assemblea comprensoriale non
dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o
gettone di presenza.

3. L'assemblea comprensoriale:

a) elegge tre membri dell'assemblea consortile ed un
membro del consiglio di amministrazione;

b) propone il piano particolare di bonifica ed
irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui
all'articolo 7 e l'elenco annuale delle opere da
realizzare nell'ambito del territorio comprensoriale.

4. L'assemblea comprensoriale indica nel proprio piano
particolare di bonifica, irrigazione e tutela del
patrimonio rurale e nell'elenco annuale delle opere da
realizzare gli interventi relativi a strutture
insistenti su territori di competenza di altro
comprensorio consortile, nei casi in cui tali interventi
producano effetti sul proprio territorio.

Art. 17.
L'assemblea consortile

1. L'assemblea consortile è composta:

a) da dodici consiglieri eletti tra i consorziati
dalle assemblee comprensoriali;

b) da un consigliere nominato dall'Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea.

2. Partecipano ai lavori dell'assemblea consortile
nelle materie riguardanti il personale, a titolo di
auditori, tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale e firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai
dipendenti dei Consorzi di bonifica e di irrigazione
della Regione siciliana. La partecipazione ai lavori
dell'assemblea consortile da parte dei rappresentanti
sindacali non comporta corresponsione di alcun compenso.

3. L'assemblea consortile svolge funzioni propositive
consultive nelle seguenti materie:

a) elaborazione e modifiche dello statuto consortile;

b) redazione del piano delle attività di bonifica e di
irrigazione;

c) redazione dei regolamenti consortili, ivi compreso
quello concernente l'organizzazione degli uffici e del
personale e l'ordinamento finanziario, contabile e
patrimoniale;

d) definizione dell'ammontare e dei criteri di
distribuzione delle spese per la fruizione degli
impianti e delle opere pubbliche consortili, di cui
all'articolo 35.

4. L'assemblea consortile inoltre svolge la vigilanza
sull'attività degli altri organi consortili e
sull'attuazione del piano delle attività di bonifica e
di irrigazione.

5. L'assemblea consortile può essere sciolta, ai sensi
del successivo articolo 33, in caso di ripetute e gravi
violazioni di legge o dello statuto consortile.

Art. 18.
Elettorato attivo e passivo

1. I consorziati obbligati al pagamento dei contributi
consortili godono del diritto di elettorato attivo e
passivo nell'ambito della fascia di rappresentanza più
elevata a cui appartengono, in ragione del proprio
complessivo carico contributivo. I proprietari degli
immobili non in regola con i pagamenti dei contributi
consortili esercitano il diritto di voto solo previa
stipula di un piano di ripianamento delle posizioni
debitorie pregresse.

2. In caso di comproprietà degli immobili l'elettorato
attivo e passivo è attribuito solo al primo intestatario
della corrispondente partita catastale consortile, fatta
salva la possibilità di individuare altro intestatario
mediante delega conferita con atto scritto autenticato
nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti
cointestatari.

3. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato
attivo e passivo è esercitato dai legali rappresentanti.

4. Gli affittuari e i conduttori degli immobili
ricadenti nel comprensorio, che per legge o per
contratto siano tenuti a pagare il contributo consortile
di irrigazione, possono essere iscritti su loro
richiesta nel catasto consortile; agli stessi, in regola
con gli oneri contributivi, è riconosciuto il diritto di
elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario.

5. Lo statuto definisce le fasce di rappresentanza dei
consorziati aventi diritto al voto. A ogni fascia di
rappresentanza è attribuito un numero di seggi in
ragione della contribuenza complessiva dovuta dalla
fascia medesima.

6. Ogni Consorzio, non oltre sessanta giorni
antecedenti la data fissata per le elezioni, rende nota,
mediante pubblicazione sul proprio sito internet e sui
siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e
degli enti locali interessati, la data di svolgimento
delle stesse con l'indicazione del seggio dove si
svolgono le operazioni elettorali ed ogni altra
informazione utile all'esercizio del diritto di voto.

Art. 19.
Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non possono essere eletti negli organi consortili i
soggetti nei cui confronti sussistano cause di
ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge
o dallo statuto del Consorzio.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando,
collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al
presente articolo comporta la decadenza dalla carica.

3. Le cause di incompatibilità sussistenti al momento
dell'elezione o sopravvenute comportano la decadenza
dalla carica.

Art. 20.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da
cinque membri, quattro dei quali eletti dalle assemblee
comprensoriali e uno eletto dall'assemblea consortile.

2. Il consiglio di amministrazione nella prima seduta
elegge, tra i suoi membri, il presidente e il
vicepresidente.

3. Spettano al consiglio di amministrazione tutte le
funzioni non espressamente attribuite dalla presente
legge ad altri organi. In particolare il consiglio di
amministrazione approva:

a) i regolamenti di organizzazione e funzionamento del
Consorzio;

b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso
quello concernente l'organizzazione degli uffici e del
personale, l'ordinamento finanziario, contabile e
patrimoniale;

c) il piano di organizzazione variabile (POV) generale
e le sue variazioni, nonché i provvedimenti applicativi
dei contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria;

d) i POV distrettuali su proposta dei direttori
distrettuali;

e) il bilancio di previsione, le variazioni ed il
rendiconto generale;

f) il piano di classifica e il perimetro di
contribuzione;

g) il piano di riparto dei contributi consortili.

4. Il consiglio di amministrazione delibera inoltre
su:

a) acquisti e alienazioni di beni mobili, locazioni e
conduzioni dei beni immobili;

b) assunzione di prestiti e mutui;

c) appalti di opere e di forniture di beni e servizi;

d) costituzioni in giudizio davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria e a qualsiasi giurisdizione
speciale, nonché su eventuali transazioni.

5. Il compenso dei componenti del consiglio di
amministrazione, attribuibile ad un numero non superiore
a tre consiglieri, è determinato con decreto del
Presidente delta Regione, ai sensi dell'articolo l della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive
modificazioni e in conformità all'Intesa Stato - Regioni
di cui all'articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito
dalla l. 31/2008.

Art. 21.
Presidente del Consorzio

1. Il presidente del Consorzio ha la legale
rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio di
amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del
consiglio di amministrazione, esercita le funzioni
previste dallo statuto.

Art. 22.
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi e due supplenti.

2. Il presidente del Collegio è designato dal
Presidente della Regione tra gli iscritti all'albo
nazionale dei revisori ufficiali dei conti ovvero
all'albo regionale dei revisori. Gli altri membri sono
designati, uno effettivo ed uno supplente,
dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea. Un componente effettivo
ed uno supplente sono nominati dall'Assessore regionale
per l'economia.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo
amministrativo-contabile sulla gestione del Consorzio e
si riunisce almeno ogni tre mesi. Partecipa alle
riunioni del consiglio di amministrazione.

4. La carica di revisore è incompatibile con la
qualità di socio di società fornitrici di beni o servizi
al Consorzio.

5. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, le
seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione del Consorzio con riferimento
all'attuazione dei principi di efficienza, economicità e
perseguimento dell'interesse pubblico;

b) presenta al presidente del consiglio di
amministrazione il parere obbligatorio in ordine al
bilancio preventivo, alle variazioni e al rendiconto
generale;

c) relaziona annualmente all'Assessore regionale per
l'economia sull'attività svolta.

Art. 23.
Direttore generale

1. I1 direttore generale, organo amministrativo di
vertice del Consorzio, svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il consiglio di amministrazione e cura
l'attuazione degli atti di indirizzo e delle
deliberazioni del consiglio;

b) sovraintende alla struttura tecnico-amministrativa
del Consorzio;

c) effettua il controllo di gestione secondo modalità
e criteri stabiliti con decreto dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea, finalizzato a garantire
economicità ed efficienza, monitoraggio dei costi,
raggiungimento dei risultati programmati e pareggio di
bilancio.

2. Il direttore generale del Consorzio è nominato dal
presidente del Consorzio, sentito il consiglio di
amministrazione, tra i dipendenti dell'ente con
qualifica di direttore generale, previo avviso di
manifestazione di interesse, sulla base del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Al direttore generale spetta il trattamento
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore.
24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni,
legislative di cui all'articolo 24 bis del decreto-legge
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche
e integrazioni.

Art. 32.
Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi
sono esercitate dall'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea e, per i profili di cui all'articolo 53
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e
successive modificazioni dall'Assessorato regionale
dell'economia.

2. Sono sottoposte al controllo preventivo da parte
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea le
deliberazioni dei Consorzi relative a:

a) regolamenti;

b) bilanci preventivi, variazioni di bilancio,
rendiconti;

c) assunzione di mutui;

d) trasferimento di beni immobili;

e) partecipazione ad enti, società, associazioni.

3. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono
trasmesse all'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea entro
dieci giorni dalla loro adozione.

4. E' istituito presso ogni Consorzio uno sportello
telematico per consentire segnalazioni di gravi
comportamenti e violazioni di legge.

Art. 33.
Scioglimento organi amministrazione ordinaria

1. Il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo
rurale e la pesca mediterranea, previo parere della
Giunta regionale, dispone con proprio decreto lo
scioglimento degli organi di amministrazione del
Consorzio, qualora siano accertate gravi violazioni di
leggi, dei regolamenti o dello statuto consortile, o
gravi irregolarità amministrative o contabili che
compromettano il conseguimento delle finalità
istituzionali, nonché per dimissioni di metà dei
componenti.

2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla
nomina di un commissario straordinario incaricato
dell'amministrazione dell'ente. Con lo stesso decreto
sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi del
Consorzio, da svolgersi entro i sei mesi successivi allo
scioglimento.

3. Il commissario straordinario rimane in carica fino
all'insediamento dei nuovi organi consortili.

CAPO IV
Contribuenza consortile

Art. 34.
Catasto di bonifica e irrigazione

1. Gli immobili siti nel perimetro dei comprensori di
bonifica e di irrigazione sono iscritti, ai fini della
imposizione dei contributi consortili di cui
all'articolo 37, nel catasto di bonifica e di
irrigazione istituito presso ogni Consorzio. Per ogni
immobile iscritto al catasto viene individuato il
diritto di proprietà, nonché l'esistenza e la titolarità
di diritti reali di godimento e di contratti di affitto
e di locazione. Il Consorzio rilascia certificazione
relativa all'iscrizione. L'iscrizione ha funzione di
certificazione e di pubblicità notizia. Entro un anno
dalla istituzione del catasto il Consorzio provvede alla
digitalizzazione del servizio.

2. I Consorzi sottoscrivono apposite convenzioni con
l'Agenzia del territorio per l'accesso telematico alle
banche dati ipotecarie e catastali, ai fini
dell'aggiornamento del catasto consortile e della
formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi
diritto al voto di cui all'articolo 18. L'aggiornamento
è effettuato altresì attraverso l'accesso telematico al
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché ai
registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31
della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed alle altre
Pubbliche Amministrazioni che detengono banche dati
utili all'aggiornamento del catasto.

Art. 35.
Piano di classifica, perimetro e indice di
contribuenza

1. Ogni Consorzio, sentite le organizzazioni
produttive degli agricoltori, predispone, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il piano di classifica degli immobili ricadenti
nel comprensorio consortile, che individua i benefici
derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e di
irrigazione, stabilisce i parametri per la
quantificazione dei medesimi e determina i relativi
indici di contribuenza.

2. Il piano di classifica definisce, con cartografia
allegata, il perimetro di contribuenza che individua gli
immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili
in ragione dei benefici conseguenti all'azione della
bonifica e di irrigazione.

3. L'indice di contribuenza è calcolato in relazione
alla effettiva fruizione del beneficio irriguo di cui
all'articolo 36.

4. I contributi richiesti ai consorziati sono
contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività
istituzionale.

5. La delibera consortile di approvazione e
aggiornamento del piano di classifica e il relativo
perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici
giorni nell'albo e nel sito web istituzionale del
Consorzio, nonché negli albi dei comuni interessati.
Trascorso il termine di pubblicazione, gli atti sono
trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che,
dopo l'istruttoria, predispone il provvedimento di
approvazione. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo del
Consorzio è data notizia mediante avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

6. Il piano di classifica, approvato dalla Giunta
regionale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

7. Nelle more della predisposizione del piano di cui
al presente articolo si applicano, ai fini
dell'individuazione del perimetro e degli indici di
contribuenza, i piani di classifica vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.
Beneficio di bonifica e irrigazione. Definizione.

1. Costituiscono beneficio delle opere pubbliche di
bonifica e di irrigazione:

a) il beneficio derivante dal presidio idrogeologico
dei territori, ovvero il vantaggio tratto dagli immobili
situati nelle aree collinari e montane dalle opere e
dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica e
irrigazione suscettibili di difendere il territorio dai
fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i
deflussi montani e collinari della rete idraulica
minore;

b) il beneficio derivante dalla difesa idraulica,
ovvero il vantaggio tratto dagli immobili situati in
ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati
dalle opere e dagli interventi di bonifica e
irrigazione, che li preservano da allagamenti e ristagni
di acque comunque generati. Sono compresi gli
allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica
che, nei casi di piogge intense rispetto all'andamento
meteorologico normale, vengono immessi nella rete di
bonifica e irrigazione per mezzo di sfioratori o
scolmatori di piena;

c) il beneficio derivante dalla disponibilità irrigua,
ovvero il vantaggio tratto dagli immobili grazie a opere
di bonifica e di irrigazione e a opere di accumulo,
derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di
acque irrigue. Costituisce inoltre beneficio il
vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori
serviti da acquedotti rurali.

Art. 37.
Piano di riparto dei contributi consortili

1. I proprietari dei beni immobili situati nel
perimetro di contribuenza di cui all'articolo 34 sono
obbligati al pagamento dei contributi di bonifica e di
irrigazione, formati per centri di costo. Il contributo
imposto dal Consorzio costituisce onere reale
sull'immobile ed ha natura tributaria.

2. Ogni Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun
anno, approva il piano annuale di riparto delle spese
tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici
di beneficio definiti nel piano di classifica di cui
all'articolo 35 della presente legge.

3. I Consorzi hanno facoltà di dare immediata
esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i
conguagli conseguenti alle modifiche disposte dalla
Giunta regionale. Il Consorzio individua il bene a cui
il contributo si riferisce nei prospetti redatti per il
pagamento dei contributi consortili.

4. Il Consorzi provvedono alla riscossione dei
contributi di cui al presente articolo. L'attività di
riscossione può essere affidata a soggetti esterni al
Consorzio, a cui sono assegnati precisi obiettivi sulle
percentuali di esazione.

5. L'erogazione dei servizi consortili è subordinata
alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno
precedente e all'avvenuta regolarizzazione delle
morosità pregresse. Ogni Consorzio è responsabile della
verifica della regolarità dei pagamenti. Ai fini della
regolarizzazione delle morosità pregresse sono
corrisposti interamente i canoni dell'ultimo biennio.
L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad
un massimo di cinque rate annuali.

Art. 38.
Distribuzione idrica in periodi non irrigui

1. In periodi diversi dalla stagione irrigua i
Consorzi applicano, per i consumi idrici finalizzati
all'accumulo in vasche e laghetti collinari, tariffe
ridotte del cinquanta per cento rispetto a quelle
applicate nei periodi irrigui.

Art 39.
Agevolazioni per la realizzazione di opere di accumulo

1. I Consorzi riconoscono uno sgravio fino al trenta
per cento dell'ammontare delle somme iscritte nei ruoli
ai consorziati che in forma singola o associata
realizzino, previa stipula di convenzioni con il
distretto di appartenenza, opere di accumulo e
distribuzione idrica.

Art. 40.
Scarichi nella rete irrigua e di bonifica e irrigazione

1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le
limitazioni previsti dal d.lgs. 152/2006 e successive
modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di
bonifica e di irrigazione, compresi gli eventuali
sfioratori fognari di piena, comportano in capo al
soggetto che li effettua, anche se non associato al
Consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese
consortili in proporzione al beneficio conseguito,
tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso,
dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche
del corpo ricettore.

2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura
non sono assoggettati al contributo di bonifica e di
irrigazione per lo scolo delle relative acque.

3. Il contributo di bonifica e di irrigazione per lo
scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente
nel sistema scolante di bonifica e di irrigazione
attraverso le opere e gli impianti di fognatura o
depurazione è a carico dei soggetti titolari degli
scarichi medesimi.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge i Consorzi completano il censimento degli
scarichi nella rete irrigua e di bonifica e di
irrigazione, determinando il contributo dovuto dagli
utilizzatori; gli importi incassati sono detratti dal
piano di riparto di cui all'articolo 37.

5. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove
autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare al
distretto del Consorzio territorialmente competente i
nominativi dei soggetti titolari dell'autorizzazione,
nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e
l'ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli
sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica
e di irrigazione da quelli sversanti in altre reti che
recapitano nella stessa.

6. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di
bonifica e di irrigazione, compresi gli sfioratori
fognari di piena, è subordinato a concessione rilasciata
dal Consorzio di bonifica e di irrigazione ai sensi
degli articoli 34, comma 1, lettera g), 135 e 136, comma
1, lettera c), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
Lo scarico di acque reflue in assenza di concessione
consortile comporta la violazione delle norme di polizia
idraulica e la conseguente applicazione degli articoli
141 e seguenti del r.d. 368/1904.

7. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi
concessi nelle acque di bonifica e di irrigazione ne
derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità
fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità
delle acque a scopi irrigui, il Consorzio, tenuto conto
della destinazione del corpo idrico e del periodo di
utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la
modifica o la revoca dell'autorizzazione agli scarichi
agli enti competenti al loro rilascio.

CAPO V
Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

Art. 41.
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

1. Ogni Consorzio predispone il programma triennale
con l'elenco annuale dei lavori per le opere di cui
all'articolo 7, commi da 2 a 5, e lo trasmette alla
Giunta regionale. Tale programma è approvato dalla
Giunta regionale acquisito il parere della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana.

Art. 42.
Risparmio idrico e impianti di recupero delle acque
reflue per uso irriguo

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per
l'irrigazione delle colture e di tutelare la qualità dei
corpi idrici, i Consorzi attivano specifici servizi e
attività di assistenza tecnica irrigua per i consorziati
per l'uso razionale dell'acqua irrigua. Inoltre, sulla
base del programma triennale di cui al precedente
articolo 41, i Consorzi intervengono per ammodernare gli
impianti di adduzione.

2. La Regione, al fine di favorire le attività di
recupero delle acque reflue ed il loro riutilizzo,
previa stipula di apposita convenzione con i comuni o le
ATI, può avvalersi de Consorzi di bonifica e di
irrigazione per l'irrigazione di colture destinate alla
produzione di alimenti per il consumo umano ed animale.

3. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi
pubblici utilità, d'intesa con l'Autorità di bacino del
distretto idrografico della Sicilia di cui all'articolo
3 della l.r. 8/2018, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto individua gli interventi necessari per la
realizzazione delle infrastrutture di collegamento tra i
depuratori e le vasche di accumulo destinate agli scopi
irrigui.

Art. 43.
Misure volte a favorire l'impiego di sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di realizzare economie di gestione nei
Consorzi di bonifica e di irrigazione, la Regione
promuove la progettazione ed esecuzione di sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili favorendo,
nell'ambito dei bacini di accumulo delle acque irrigue,
l'installazione di sistemi mini idroelettrico e di
sistemi fotovoltaici galleggianti.

CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 44.
Liquidazione dei Consorzi di bonifica e nomina dei
Commissari straordinari

1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono soppressi e posti in liquidazione i Consorzi
di bonifica accorpati ai sensi del comma 2 dell'articolo
13 della legge regionale n. 5/2014.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, si
provvede alla nomina di due commissari liquidatori, che
si avvalgono del supporto tecnico dell'Ufficio speciale
per la chiusura delle liquidazioni. I commissari
liquidatori curano la gestione liquidatoria degli enti
individuati al comma 1 in relazione ai comprensori
consortili della Sicilia occidentale e della Sicilia
orientale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, previa deliberazione della Giunta
regionale, sono nominati i Commissari straordinari dei
Consorzi di cui all'articolo 2, che provvedono
all'attività di ordinaria amministrazione fino
all'insediamento degli organi consortili.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per
l'economia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono impartite direttive volte a
disciplinare le modalità attuative del processo di
liquidazione.

5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea vigila
sull'esercizio delle funzioni del commissario
liquidatore e dei commissari straordinari dei Consorzi
di bonifica e di irrigazione onde assicurarne celerità,
uniformità e trasparenza.

6. Il commissario liquidatore trasmette con cadenza
trimestrale una relazione dettagliata sull'attività
svolta all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché
all'Assessorato regionale dell'economia per i controlli
contabili di competenza.

7. Al commissario liquidatore è attribuita la legale
rappresentanza della liquidazione.

Art. 45.
Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore effettua l'attività di
ricognizione alla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine:

a) rileva la massa passiva dei Consorzi soppressi;

b) provvede, con riferimento allo stato patrimoniale
immobiliare, ad aggiornare la valutazione dei singoli
immobili e acquisisce apposita relazione di stima
effettuata dalla competente Agenzia del demanio;

c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici
pendenti;

d) effettua una ricognizione di tutto il personale
dipendente e predispone un elenco dal quale, per ciascun
dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto,
la sua decorrenza e l'eventuale termine se previsto, la
qualifica ed il livello retributivo, il trattamento
giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale.

2. Ai fini delle rilevazione di cui al comma 1, lett.
a), il commissario liquidatore, entro trenta giorni
dalla nomina dà avviso ai creditori, mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle passività dell'ente locale invitando chiunque
ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine
perentorio di sessanta giorni, la domanda, corredata da
idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza
del credito verso l'ente, il relativo importo ed
eventuali privilegi, per l'inserimento nel piano di
rilevazione, previa attestazione di conformità da parte
del competente Consorzio.

3. Il commissario liquidatore richiede al Consorzio
che i responsabili dei servizi competenti per materia
attestino che la prestazione sia stata effettivamente
resa e che la stessa rientri nell'ambito
dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di
competenza del Consorzio. I responsabili dei servizi
attestano altresì che non sia avvenuto, nemmeno
parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il
debito non è caduto in prescrizione alla data di entrata
in vigore della presente legge. I responsabili dei
servizi provvedono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. A seguito della fase di cui al comma 2, il
commissario liquidatore procede entro i successivi
centottanta giorni:

a) a classificare e distinguere per classi le
situazioni creditorie e debitorie nei confronti di
banche, enti pubblici, privati fornitori, imprese
appaltatrici, nonché quelle derivanti da condanne e
ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali
definitivi, proponendo eventuali componimenti bonari
anche dei contenziosi in essere;

b) a proporre per ogni classe, solo in via residuale
con riferimento al singolo debitore di ogni classe, una
composizione bonaria;

c) a redigere un programma di alienazione dei beni
mobili ed immobili non strettamente necessari
all'esecuzione dell'attività istituzionale dei nuovi
Consorzi;

d) con riferimento alle controversie in essere alla
data in vigore della presente legge, il commissario
liquidatore, previo parere vincolante dell'Ufficio
speciale per la chiusura delle liquidazioni, formula
specifiche proposte transattive. Le proposte perdono
efficacia ove non accettate nel termine di trenta
giorni. L'organo straordinario di liquidazione è
autorizzato a transigere vertenze giudiziali e
stragiudiziali, inserendo il debito risultante dall'atto
di transazione nel piano di rilevazione.

5. Sull'inserimento nel programma di risanamento
economico e finanziario delle posizioni debitorie di cui
al comma 4 decide il commissario liquidatore con
provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo
conto degli elementi di prova del debito desunti dalla
documentazione prodotta dal terzo creditore certificata
con le modalità di cui al comma 3.

6. Tutte le attività di cui ai commi 1 e 2
costituiscono il programma di risanamento economico e
finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta
regionale. Il programma ha efficacia solo dopo
l'approvazione da parte delta Giunta regionale.

7. Ai nuovi Consorzi sono trasferite esclusivamente le
attività dei disciolti Consorzi di bonifica Sicilia
occidentale e Sicilia orientale strettamente necessarie
a garantire la continuità dei servizi e non anche i
crediti e i debiti.

8. Il commissario liquidatore è autorizzato ad
operazioni di cartolarizzazione nei modi di legge ove
più vantaggioso per la liquidazione. Il commissario
liquidatore versa in entrata i crediti incassati
dall'attivo della liquidazione.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa
di 3.000 migliaia di euro cui si provvede mediante
corrispondente riduzione delle disponibilità della
Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704
(accantonamento 1003).

Art. 46.
Commissari straordinari dei Consorzi di bonifica e
irrigazione della Regione siciliana

1. Il commissario straordinario di ciascun Consorzio
ha il compito di effettuare la gestione ordinaria
dell'ente durante la fase transitoria fino all'elezioni
degli organi di amministrazione ordinaria, che devono
essere convocate non oltre novanta giorni
dall'approvazione dello statuto.

2. Il commissario straordinario, entro centoventi
giorni dalla nomina, predispone lo statuto e il
regolamento di organizzazione e funzionamento, ivi
compreso il piano di organizzazione variabile (POV),
tenuto conto dei piani di organizzazione variabile
vigenti alla data di approvazione della presente legge.
Lo statuto e il regolamento di organizzazione e
funzionamento sono trasmessi all'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea per l'approvazione come previsto
dall'articolo 2, comma 6.

3. Alla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato in servizio presso i soppressi
Consorzi di bonifica transita, senza soluzione di
continuità, nella pianta organica dei Consorzi,
mantenendo il medesimo trattamento economico e giuridico
ed il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo
maturata all'atto del transito.

4. Al fine di garantire la continuità del trattamento
di quiescenza dei dipendenti, il commissario
straordinario presenta richiesta di iscrizione dei nuovi
Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione
siciliana al Fondo di accantonamento del trattamento di
quiescenza dei dipendenti consorziali istituito presso
l'ENPAIA.

5. Nelle more della definizione dello statuto e del
regolamento di organizzazione e della nomina degli
organi, i Consorzi operano sulla base dei bilanci
attuali dei consorzi mandatari, degli atti di
pianificazione e programmazione in atto ai preesistenti
consorzi. I piani, i ruoli e gli affidamenti dei
preesistenti consorzi restano vigenti e continuano a
trovare applicazione fino a diversa determinazione del
commissario straordinario al quale compete, inoltre,
l'adozione delle misure, degli atti di pianificazione,
programmazione e regolamentazione necessari per
l'operatività dei nuovi Consorzi nei termini temporali
previsti nella presente legge.

6. I Collegi dei revisori dei consorzi mandatari
continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla
chiusura degli adempimenti di competenza e comunque fino
alla nomina dei nuovi organi dei Consorzi.

Art. 47.
Disposizioni finanziarie

1. Ferme restando le risorse della sottomisura 4.3 del
Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014/2020 (PSR) di
cui al comma 35 dell'articolo 2 della legge regionale 14
aprile 2021, n. 9, i Consorzi di cui all'articolo 2
assicurano il graduale passaggio all'autosufficienza
finanziaria entro il 31 dicembre 2035, garantendo la
continuità dei servizi resi, e il Commissario
liquidatore di cui all'articolo 45 provvede alle
esigenze derivanti dalla liquidazione di cui
all'articolo 44, mediante l'utilizzo delle risorse di
cui di cui all'articolo 2 della legge regionale 30
dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed
integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 16
gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, autorizzate nelle leggi di stabilità di
ciascun esercizio, in coerenza con le direttive di cui
al comma 4 dell'articolo 44, nelle misure percentuali
rispettivamente indicate nella seguente tabella:



2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 45,
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio della Regione.

Art. 48.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: legge
regionale 30 dicembre 1977, n. 106; legge regionale 25
maggio 1995, n. 45 ad eccezione degli articoli 24, 30,
31, 32 e 33; l'articolo 13 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5; il decreto presidenziale n. 467 del
12 settembre 2017; il decreto presidenziale n. 468 del
13 settembre 2017.

Art. 49.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.







(*) Esitato il 12 gennaio 2022

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 585 - Riordino dei Consorzi di
bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della
Regione (MUSUMECI) su proposta dell'Assessore per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea (BANDIERA) l'1 luglio 2019. Trasmesso alla
Commissione Attività produttive' (III) il 5 luglio
2019. Abbinato al disegno di legge n. 394 e al disegno
di legge n. 424 nella seduta n. 88 del 17 luglio 2019 e
adottato quale testo base.

Disegno di legge n. 349 - Riordino dei Consorzi di
bonifica. Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati Compagnone, Pullara, Di Mauro, Papale, Tamajo,
Zitelli, Bulla, Lantieri il 13 settembre 2018. Trasmesso
alla Commissione Attività produttive' (III) il 10
ottobre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 585 e al
disegno di legge n. 424 nella seduta n. 88 del 17 luglio
2019.

Disegno di legge n. 424 - Norme in materia di bonifica,
tutela del territorio e di riordino dei Consorzi di
bonifica in Sicilia. Iniziativa parlamentare: presentato
dai deputati Catalfamo e Galvagno l'8 novembre 2018.
Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III)
il 21 novembre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 585
e al disegno di legge n. 349 nella seduta n. 88 del 17
luglio 2019.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 88 del 17
luglio 2019, n. 90 del 23 luglio 2019, n. 92 del 30
luglio 2019, n. 93 del 17 settembre 2019, n. 94 del 24
settembre 2019, n. 98 dell'8 ottobre 2019, n. 99 del 15
ottobre 2019, n. 100 del 22 ottobre 2019, n. 102 del 29
ottobre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 114 del 17
dicembre 2019, n. 120 del 21 gennaio 2020, n. 121 del 22
gennaio 2020, n. 122 del 28 gennaio 2020, n. 123 del 29
gennaio 2020, n. 125 dell'11 febbraio 2020, n. 127 del
18 febbraio 2020, n. 128 del 19 febbraio 2020, n. 129
del 26 febbraio 2020, n. 196 del 27 luglio 2021, n. 198
del 28 settembre 2021.

- Richiesto parere alla Commissioni Bilancio' (II)
nella seduta n. 129 del 26 febbraio 2020.

- Parere reso dalla Commissione Bilancio' (II) nella
seduta n. 261 del 7 luglio 2021.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 198 del 21 settembre 2021.

- Rinviato in Commissione III nella seduta d'Aula n. 292 del 12
ottobre 2021.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 220 del
14 dicembre 2021, n. 225 del 12 gennaio 2022.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 225 del 12 gennaio 2022.

Relatore: on. Cafeo

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.