Attuale
09 feb 2022 Rinviato Commissione TERZA Seduta n. 317 AULA
Storico
02 lug 2019 Annunziato Seduta n. 127 AULA
05 lug 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA
17 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0300 Commissione TERZA
17 lug 2019 Abbinamento con ddl 349;ddl 424;- VEDI ddl 585 Seduta n.
88 0300 Commissione TERZA
23 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 90 0300 Commissione TERZA
30 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 92 0300 Commissione TERZA
17 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 93 0300 Commissione TERZA
24 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 94 0300 Commissione TERZA
08 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 98 0300 Commissione TERZA
15 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 99 0300 Commissione TERZA
22 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 100 0300 Commissione TERZA
29 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 102 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0300 Commissione TERZA
17 dic 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 114 0300 Commissione TERZA
21 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 120 0300 Commissione TERZA
22 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 121 0300 Commissione TERZA
28 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 122 0300 Commissione TERZA
29 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 123 0300 Commissione TERZA
11 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 125 0300 Commissione TERZA
18 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 127 0300 Commissione TERZA
19 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 128 0300 Commissione TERZA
26 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 129 0300 Commissione TERZA
26 feb 2020 Inviato Commissione Bilancio
07 lug 2021 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 261 0200 Commissi-
one SECONDA
27 lug 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 196 0300 Commissione TERZA
21 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 198 0300 Commissione TERZA
21 set 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 198 0300 Commissione TE-
RZA
12 ott 2021 Rinviato Commissione III Seduta n. 292 AULA
14 dic 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 220 0300 Commissione T-
ERZA
12 gen 2022 Esaminato in commissione Seduta n. 225 0300 Commissione T-
ERZA
12 gen 2022 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 225 0300 Commissione TERZA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (nn. 585-349-424/A) DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE (*) Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale ----O---- RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia Composta dai deputati: Ragusa Orazio, presidente; Foti Angela, vicepresidente, Catanzaro Michele, vicepresidente, Cafeo Giovanni, segretario e relatore, Bulla Giovanni, Cannata Rossana, Gallo Riccardo, Gennuso Giuseppe, Marano Jose, Savarino Giuseppa, Zafarana Valentina, Zitelli Giuseppe Presentata il 21 settembre 2021 Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge-quadro dei Consorzi di bonifica siciliani intende sostituire la L.R. n. 45/1995, tuttora vigente, che aveva condotto alla costituzione di 11 consorzi di bonifica, quale accorpamento dei 26 allora esistenti, e alla liquidazione degli stessi. Successivamente, con l'art. 13 della L.R. 5/2014, è stato disciplinato il riordino dei Consorzi di bonifica finalizzato all'accorpamento degli 11 consorzi esistenti con l'istituzione del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e del Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Tale riorganizzazione non si è mai realizzata anche a causa del mancato insediamento degli organi ordinari di amministrazione ed una continua condizione di commissariamento che ancora permane e che probabilmente h all'origine dell'attuale situazione di crisi dei consorzi di bonifica e dell'inefficienza rilevata soprattutto dagli utenti. La presente proposta di legge contiene disposizioni volte a riformare l'assetto degli attuali Consorzi di bonifica Sicilia occidentale ed orientale mantenendo la previsione di due Consorzi di bonifica, suddivisi in quattro comprensori. La suddivisione dei Consorzi di bonifica e di irrigazione in quattro comprensori territoriali, consente il recupero dell'operatività dei Consorzi, in territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee, anche attraverso un decentramento gestionale strategico, che in ossequio ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e nel rispetto delle regole di buona amministrazione recupererà la rappresentatività e l'operatività dei Consorzi di bonifica sul territorio, come auspicato con la Conferenza Stato-Regioni del 18/09/2008. Ciò consentirà dì innalzare il livello di efficienza attraverso la riduzione del gap, ad oggi esistente, tra le superfici irrigate, pari a circa 61.000 ettari, e quelle irrigabili, pari a circa 178.000 ettari. Questo rappresenta l'obiettivo prioritario da perseguire, al fine di salvaguardare il settore agricolo siciliano. I Consorzi di bonifica e di irrigazione costituiranno così due strutture organizzative e gestionali che presidieranno al governo e al coordinamento dei singoli comprensori nell'ambito del distretto idro-geografico della Sicilia. Oltre ad uniformare e omogeneizzare i processi amministrativi e quelli afferenti alla programmazione e all'esecuzione degli interventi e di strategia sul territorio, la riforma produrrà importanti economie di scala sui costi della gestione dei Consorzi, attraverso la centralizzazione dei servizi e l'unificazione di alcune funzioni quali catasto, uffici amministrativi, ufficio gare ed in generale di altri compiti di istituto, quali la pianificazione e la progettazione degli interventi di manutenzione. I due Consorzi di bonifica e di irrigazione consentiranno inoltre un'ottimale interlocuzione e coordinamento tra l'Autorità di bacino del distretto idrografico, di recente istituzione, e i servizi della Regione siciliana competenti in materia di acque e grandi infrastrutture, garantendo un'azione congiunta che mira all'efficacia, efficienza ed economicità della risorsa idrica. Al fine di attualizzare il ruolo e le funzioni dei Consorzi alle normative comunitarie, si è ritenuto importante: - adeguare la legislazione regionale, introducendo il concetto di bonifica integrale, che ha una polivalenza funzionale con riferimento specifico alla conservazione e difesa del suolo, alla provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, alla salvaguardia dell'ambiente. In particolare nella bonifica integrale oggi rientrano tutte quelle azioni e quegli interventi che contribuiscono alla sicurezza alimentare, ambientale e territoriale; - individuare la capacità contributiva dei consorziati in relazione ai benefici conseguiti al fine di sostenere autonomamente il costo della gestione ordinaria, con la necessaria partecipazione finanziaria, nei limiti degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, della Regione per l'assolvimento di alcuni oneri e per un numero limitato di anni; - affidare al Consorzio gli interventi di difesa del suolo e di contrasto ai dissesti idraulici ed idrogeologici; - aumentare le competenze e le funzioni del Consorzio anche con riferimento alla manutenzione delle strade rurali e interpoderali, anche al fine di impiegare meglio l'ingente numero di personale; - redigere specifiche convenzioni con i Comuni per l'affidamento al competente Consorzio degli interventi di manutenzione sul reticolo di competenza; - ripristinare la partecipazione attiva dei territori, ora pressoché inesistente, ciò aumenterebbe la legittimazione dei Consorzio con i cittadini utenti e con le rappresentanze delle imprese agricole, incrementando la trasparenza delle decisioni e l'assunzione di responsabilità nell'attuazione delle stesse. Ciò risulta tanto più importante in un territorio quale la Sicilia, ricca di produzioni agricole di grande pregio. Si tratta di dare importanti risposte ambientali, paesaggistiche e occupazionali che possono diventare un driver per una ulteriore qualificazione turistica. Nella stessa ottica è stata aggiunta la possibilità per i Consorzi di partecipare o promuovere contratti di fiume, di foce e di costa. Si precisa, infine, che la puntuale e specifica procedura liquidatoria prevista si è resa necessaria al fine di evitare che la liquidazione dei Consorzi di bonifica possa protrarsi oltre il tempo strettamente necessario e per diversi anni come, purtroppo, si è registrato e si registra ancora oggi per le liquidazioni di altri organismi. Una puntuale ricostruzione dei compiti del Commissario liquidatore si prefigge lo scopo di rendere la procedura più chiara e trasparente ed evitare l'insorgere di contenziosi. L'innovativo strumento di liquidazione, tenuto conto della grave difficoltà economico-finanziaria in cui versa l'intero sistema dei Consorzi di bonifica, nonché il percorso amministrativo dei nuovi Consorzi di bonifica e irrigazione, si presenta anche come lo strumento più idoneo ed efficace per poter garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia nel breve che nel lungo periodo, in considerazione anche dei recenti orientamenti giurisprudenziali. (Vedasi in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 274/2019 nonché le sentenze della Corte di Cassazione SSU nn. 2991/86; 11163/2008 e 1308/2013). Il disegno di legge si compone di 49 articoli suddivisi in 6 Capi. In particolare il primo Capo determina l'oggetto e le finalità del disegno di legge; il Capo II disciplina le funzioni e le attività dei Consorzi di bonifica e irrigazione; il Capo III si occupa della organizzazione dei Consorzi; il Capo IV regola la contribuenza consortile; il Capo V definisce e detta il regime delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Infine il Capo VI rubricato disposizioni transitorie e finali , detta la disciplina liquidatoria dei consorzi esistenti, reca le conseguenti disposizioni finanziaria e abroga le normative in vigore incompatibili. La presente proposta di legge, infatti, sostituisce la legge regionale n. 45 del 1995, ancora vigente, ferma restando la speciale normativa di settore per il personale. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale CAPO I Oggetto e finalità Art. 1. Oggetto e finalità 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di irrigazione nel territorio regionale, finalizzate alla sicurezza idraulica, alla difesa del suolo, alla manutenzione del territorio, alla tutela del paesaggio rurale, alla tutela e valorizzazione delle attività agricole sostenibili e multifunzionali, alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico. Tali funzioni sono svolte, in conformità alle attività di pianificazione e programmazione dell'Autorità di bacino, attraverso strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si esplica in forma coerente e integrata con le attività per la difesa del suolo e la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico, tenuto conto delle peculiarità degli ecosistemi presenti nel territorio della Regione. 3. L'attività di bonifica e di irrigazione si informa altresì al principio comunitario di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale, come definito dall'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ed è diretta alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro. 4. La presente legge definisce i nuovi comprensori di bonifica e di irrigazione secondo i criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008, e in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 3l. Art. 2. Consorzi di bonifica e di irrigazione 1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dal Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale e dal Consorzio di bonifica della Sicilia orientale, istituiti dall'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, enti di diritto pubblico economico a carattere associativo, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, secondo le disposizioni della presente legge, della disciplina speciale di settore e dello Statuto speciale. 2. Il territorio regionale è suddiviso in comprensori di bonifica e di irrigazione, che sostituiscono gli 11 Consorzi di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5 del 2014. 3. Alla delimitazione dei comprensori di cui al comma 2 si provvede con delibera della Giunta regionale con riferimento ai confini idrografici ed idraulici e tenendo conto delle esigenze di garantire dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione ed adeguata partecipazione da parte dei consorziati al rispettivo Consorzio. 4. La struttura organizzativa dei Consorzi è articolata in distretti territoriali, su base provinciale, coerenti con i comprensori. 5. I distretti territoriali svolgono: a) attività di programmazione e gestione tecnica e amministrativa relativamente sia a funzioni di carattere interno che ai servizi destinati ai consorziati o ai cittadini; b) verifica e valutazione dei risultati delle attività svolte; c) l'attuazione dei programmi operativi e dei piani di lavoro riferibili a ciascun comprensorio. 6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono approvati lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento dei Consorzi, nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3. Comprensori di bonifica e di irrigazione 1. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli interventi di difesa del suolo, di gestione delle acque e di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, nelle aree di competenza del Consorzio ed in coerenza con la costituzione del Distretto idrografico della Sicilia disposta dall'articolo 64, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006, il territorio regionale è suddiviso in quattro ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica e di irrigazione, di seguito denominati comprensori. 2. I comprensori, i cui confini coincidono con quelli provinciali così come di seguito indicati, secondo lo schema di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge, sono: a) comprensorio n. 1: Palermo Trapani; b) comprensorio n. 2: Agrigento Caltanissetta Gela; c) comprensorio n. 3: Caltagirone Catania Enna Messina; d) comprensorio n. 4: Siracusa Ragusa. Art. 4. Attività ed interventi di bonifica e di irrigazione 1. Sono interventi di bonifica e di irrigazione, attuati d'intesa con l'Autorità di bacino secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della presente legge, nelle aree di competenza del rispettivo Consorzio: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, delle opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo; b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del regio decreto l3 febbraio 1933, n. 215; c) le opere di difesa idrogeologica e di consolidamento dei versanti e recupero delle zone franose; d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati ed affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006; f) gli acquedotti rurali; g) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue; h) le opere idrauliche, già definite di terza categoria, ricadenti nei comprensori di bonifica e di irrigazione; i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue; j) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dall'Autorità di bacino; k) gli interventi di ottimizzazione della gestione irrigua finalizzati al contenimento delle perdite e degli sprechi mediante sistemi di telecontrollo sulle vasche di accumulo e sulle condotte adduttrici; l) gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti irrigui (dighe, opere di presa, adduttori, vasche di accumulo e reti) e di completamento della riconversione in rete tubate delle reti irrigue a pelo libero; m) gli interventi di ammodernamento degli impianti e delle centrali di sollevamento, anche mediante l'integrazione di schemi irrigui al fine di cogliere le potenzialità idroelettriche, finalizzati all'aumento della sostenibilità economica e ambientale mediante un servizio efficace, efficiente ed annuale; n) gli interventi di efficientamento di opere di sbarramento finalizzati al raggiungimento dei massimi livelli di invaso; o) gli interventi di completamento degli schemi idrici, comprese le opere di sbarramento e di interconnessione di invasi già in esercizio o in fase di realizzazione; p) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e d'irrigazione, per la tutela dello spazio rurale, nonché per la salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agro- forestale; q) progettazione e realizzazione degli schemi di fluenza e vettoriamento dell'acqua mediante l'utilizzo di salti d'acqua e di piccoli bacini artificiali lungo le adduttrici per fungere da polmone d'espansione nei casi programmati o imprevedibili di variazione del flusso vettoriato; r) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere. 2. Fatta eccezione per le opere di interesse particolare, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di utilizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria a carico dei singoli consorziati, le opere realizzate appartengono al demanio della Regione e sono concesse in uso ai Consorzi. 3. I Consorzi possono sottoscrivere apposite convenzioni con l'Autorità di bacino per la realizzazione di bacini artificiali in accordo con i consorziati. Art. 5. Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione 1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d'acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e successive modificazioni, sono concesse per l'esecuzione, la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria ai Consorzi. 2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione ad opera delle strutture regionali e delle strutture dei Consorzi, è compilato da parte della competente amministrazione regionale l'elenco della rete idraulica minore e di bonifica e irrigazione e delle opere di cui al comma 1, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione. 3. L'elenco di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale e costituisce dichiarazione di compimento della rete e delle opere indicate nello stato descritto o di ultimazione della bonifica e irrigazione e consegna al rispettivo Consorzio agli effetti della manutenzione. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di competenza regionale, anche per stralci funzionali, costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e irrigazione e comporta la consegna al rispettivo Consorzio agli effetti della manutenzione ordinaria. CAPO II Funzioni del Consorzio di bonifica e di irrigazione Art. 6. Compiti e funzioni dei Consorzi di bonifica e di irrigazione 1. Ai Consorzi competono le seguenti funzioni istituzionali: a) predisposizione del piano generale di bonifica e di irrigazione e tutela del territorio di cui al successivo articolo 7; b) progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria, gestione e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione indicate al precedente articolo 4 nonché la distribuzione irrigua alle aziende agricole consortili; c) utilizzazione delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque, compatibili con successive utilizzazioni, ivi compresa la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. 2. Ciascun Consorzio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: a) promuove e realizza gli interventi mirati alla tutela delle acque utilizzate a scopi irrigui e al risanamento dei relativi corpi idrici. A tal fine il Consorzio collabora con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, anche mediante ispezioni e prelievi di campioni da sottoporre ad analisi dell'ARPA. Il Consorzio, in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, recepita ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le attività di quantificazione, monitoraggio dei volumi irrigui e trasmissione dei dati al Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN); b) partecipa all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, secondo quanto previsto dall'articolo 62, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il Consorzio, mediante accordi di programma e convenzioni con enti locali o altri soggetti pubblici interessati, realizza interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, irrigazione ed idrauliche finalizzati alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e del rischio di desertificazione; c) è presidio territoriale negli interventi finalizzati a prevenire le emergenze idrauliche e idrogeologiche e diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico. A tal fine il Consorzio predispone per ciascuno dei comprensori uno specifico piano di prevenzione delle emergenze idrauliche ed idrogeologiche, sottoposto a verifica annuale, da trasmettere al Dipartimento regionale della Protezione civile entro il 30 novembre di ogni anno; d) realizza corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale e redige piani di gestione della rete ecologica dei siti di interesse comunitario Natura 2000 , adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza. Il Consorzio svolge funzione di coordinamento dei consorziati per la realizzazione di iniziative agroambientali e di interventi di miglioramento e riordino fondiario, ivi compresi quelli riguardanti aree sdemanializzate insistenti negli alvei abbandonati; e) svolge attività in regime di convenzione, ai sensi del successivo articolo 42, finalizzate al riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue opportunamente depurate. 3. A ogni Consorzio è inoltre assegnata: a) l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali rurali ed interpoderali, della rete di elettrificazione rurale e di quella degli acquedotti rurali, esclusivamente di natura pubblica, insistenti all'interno dell'area consortile attrezzata; b) l'attività di guardiania all'interno dell'area consortile. 4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i Consorzi possono sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti pubblici interessati per la definizione dei compiti trasferiti e le modalità di corresponsione dei relativi oneri. Art. 7. Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piani comprensoriali l. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale. 2. Il piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce: a) il quadro generale, le criticità e le prospettive di sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del territorio rurale siciliano; b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione siciliana; c) l'indicazione dei principali interventi da realizzare, specificandone tempi ed entità di massima delle risorse occorrenti; d) le modalità di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione vigenti, con particolare riferimento agli atti di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8; e) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative. 3. In attuazione del piano generale ogni Consorzio predispone, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, il piano particolare di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio rurale per ciascun comprensorio di bonifica e di irrigazione. Il piano particolare proposto da ciascun comprensorio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. L'approvazione dei piani comprensoriali di cui al successivo comma 4, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste. 4. Il piano comprensoriale di bonifica e irrigazione prevede: a) la delimitazione del territorio in zone omogenee di rischio idraulico ed idrogeologico, con l'indicazione per ciascuna zona delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico e degli interventi di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio, con relativo ordine di priorità di realizzazione; b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio ivi comprese le opere minori, con ciò intendendosi le opere di competenza privata ritenute obbligatorie di cui al successivo articolo 8, con relativo ordine di priorità di realizzazione; c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a mantenere in efficienza l'attività di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle risorse idriche per fini irrigui agricoli. 5. I piani comprensoriali sono attuati dal competente Consorzio, anche attraverso i distretti territoriali, mediante programmi triennali i cui contenuti, modalità di esecuzione e procedure di attuazione sono stabiliti con decreto emanato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea entro sessanta giorni dall'approvazione del piano comprensoriale. 6. Il piano generale e i piani comprensoriali di bonifica e irrigazione hanno validità di sei anni e restano efficaci fino ad approvazione dei nuovi piani. 7. Nei casi in cui il competente Consorzio ometta di predisporre o aggiornare i piani particolari comprensoriali di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea provvede a diffidare il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere, decorso inutilmente il quale nomina, entro i successivi trenta giorni, il commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio medesimo, che procede all'adozione dei piani particolari comprensoriali entro centoventi giorni. 8. Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, i Consorzi eseguono esclusivamente opere di somma urgenza ed interventi urgenti e indifferibili. Art. 8. Opere di competenza privata e intervento sostitutivo 1. I consorziati, in conformità al piano comprensoriale di bonifica e di irrigazione e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque e per completare la funzionalità delle opere irrigue. 2. In caso di inerzia, anche su richiesta di un solo interessato, trascorsi trenta giorni dalla costituzione in mora, le opere di cui al comma l sono eseguite in via sussidiaria dal competente Consorzio, ponendo a carico degli interessati i relativi oneri, equiparati a tutti gli effetti ai contributi consortili di cui all'articolo 37. 3. La ripartizione degli oneri per i lavori comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio. 4. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di bonifica e di irrigazione per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza. Art. 9. Affidamento in concessione di opere pubbliche ai Consorzi di bonifica e di irrigazione 1. Ai Consorzi può essere affidata in concessione, nel rispetto delle vigenti norme in materia, dalla Regione siciliana o da altri enti pubblici operanti in Sicilia, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione, la gestione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica e irrigazione previsti nei piani di bacino e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 52/2006. Art. 10. Accordi di programma 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i Consorzi e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I Consorzi stipulano intese e convenzioni con i comuni, con gli enti gestori del servizio idrico integrato delle Assemblee territoriali idriche (ATI), nonché con le organizzazioni di categoria, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la realizzazione e gestione di opere. 3. Il Dipartimento regionale della Protezione civile e l'Autorità di bacino promuovono la stipula di protocolli con i Consorzi per disciplinare la collaborazione nei casi di eventi straordinari o di emergenze per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche e le strade di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a). Art. 11. Emergenza idrica 1. La Giunta regionale, acquisito il parere motivato espresso dall'Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di emergenza idrica finalizzato alla individuazione di siti ed alla realizzazione di opere idonee a favorire l'accumulo d'acqua sia per fronteggiare la siccità, sia per la laminazione delle piene. Art. 12. Convenzioni con imprenditori agricoli 1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi stipulano convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 13. Contratti di fiume, di foce, e di costa 1. I Consorzi di bonifica e di irrigazione e i Comuni promuovono contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di enti pubblici e privati. 2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. 3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi: a) costruzione della rete di attori coinvolti; b) definizione di regole e strumenti condivisi; c) rappresentazione del territorio allo stato attuale; d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale; e) progettazione delle strategie e delle azioni; f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse; g) formalizzazione dei contratti di fiume, di foce e di costa; h) attuazione delle strategie e delle azioni; i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti; j) eventuale revisione del processo. CAPO III Organizzazione dei Consorzi Art. 14. Qualifica di consorziato 1. La qualifica di consorziato si acquisisce con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza e si esercita nel comprensorio di bonifica e di irrigazione nel cui perimetro ricade la proprietà. Art. 15. Organi dei Consorzi di bonifica e di irrigazione 1. Ogni Consorzio è composto dai seguenti organi: a) le assemblee comprensoriali; b) l'assemblea consortile; c) il consiglio di amministrazione; d) il presidente; e) il collegio dei revisori. 2. Gli organi consortili sono eletti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica quattro anni e, alla scadenza del termine, rimangono in carica per la gestione del Consorzio fino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi. Art. 16. L'assemblea comprensoriale 1. In ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione è costituita l'assemblea comprensoriale, composta dai consorziati iscritti nel catasto consortile, le cui proprietà immobiliari ricadono nel relativo perimetro di contribuenza. 2. La partecipazione all'assemblea comprensoriale non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso o gettone di presenza. 3. L'assemblea comprensoriale: a) elegge tre membri dell'assemblea consortile ed un membro del consiglio di amministrazione; b) propone il piano particolare di bonifica ed irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 7 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'ambito del territorio comprensoriale. 4. L'assemblea comprensoriale indica nel proprio piano particolare di bonifica, irrigazione e tutela del patrimonio rurale e nell'elenco annuale delle opere da realizzare gli interventi relativi a strutture insistenti su territori di competenza di altro comprensorio consortile, nei casi in cui tali interventi producano effetti sul proprio territorio. Art. 17. L'assemblea consortile 1. L'assemblea consortile è composta: a) da dodici consiglieri eletti tra i consorziati dalle assemblee comprensoriali; b) da un consigliere nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. 2. Partecipano ai lavori dell'assemblea consortile nelle materie riguardanti il personale, a titolo di auditori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione siciliana. La partecipazione ai lavori dell'assemblea consortile da parte dei rappresentanti sindacali non comporta corresponsione di alcun compenso. 3. L'assemblea consortile svolge funzioni propositive consultive nelle seguenti materie: a) elaborazione e modifiche dello statuto consortile; b) redazione del piano delle attività di bonifica e di irrigazione; c) redazione dei regolamenti consortili, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale e l'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale; d) definizione dell'ammontare e dei criteri di distribuzione delle spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche consortili, di cui all'articolo 35. 4. L'assemblea consortile inoltre svolge la vigilanza sull'attività degli altri organi consortili e sull'attuazione del piano delle attività di bonifica e di irrigazione. 5. L'assemblea consortile può essere sciolta, ai sensi del successivo articolo 33, in caso di ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto consortile. Art. 18. Elettorato attivo e passivo 1. I consorziati obbligati al pagamento dei contributi consortili godono del diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo. I proprietari degli immobili non in regola con i pagamenti dei contributi consortili esercitano il diritto di voto solo previa stipula di un piano di ripianamento delle posizioni debitorie pregresse. 2. In caso di comproprietà degli immobili l'elettorato attivo e passivo è attribuito solo al primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario mediante delega conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge da parte di tutti i rimanenti cointestatari. 3. Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai legali rappresentanti. 4. Gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio, che per legge o per contratto siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione, possono essere iscritti su loro richiesta nel catasto consortile; agli stessi, in regola con gli oneri contributivi, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario. 5. Lo statuto definisce le fasce di rappresentanza dei consorziati aventi diritto al voto. A ogni fascia di rappresentanza è attribuito un numero di seggi in ragione della contribuenza complessiva dovuta dalla fascia medesima. 6. Ogni Consorzio, non oltre sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, rende nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet e sui siti istituzionali dell'Amministrazione regionale e degli enti locali interessati, la data di svolgimento delle stesse con l'indicazione del seggio dove si svolgono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto. Art. 19. Cause di ineleggibilità e di incompatibilità 1. Non possono essere eletti negli organi consortili i soggetti nei cui confronti sussistano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto del Consorzio. 2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica. 3. Le cause di incompatibilità sussistenti al momento dell'elezione o sopravvenute comportano la decadenza dalla carica. Art. 20. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, quattro dei quali eletti dalle assemblee comprensoriali e uno eletto dall'assemblea consortile. 2. Il consiglio di amministrazione nella prima seduta elegge, tra i suoi membri, il presidente e il vicepresidente. 3. Spettano al consiglio di amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla presente legge ad altri organi. In particolare il consiglio di amministrazione approva: a) i regolamenti di organizzazione e funzionamento del Consorzio; b) i regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello concernente l'organizzazione degli uffici e del personale, l'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale; c) il piano di organizzazione variabile (POV) generale e le sue variazioni, nonché i provvedimenti applicativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria; d) i POV distrettuali su proposta dei direttori distrettuali; e) il bilancio di previsione, le variazioni ed il rendiconto generale; f) il piano di classifica e il perimetro di contribuzione; g) il piano di riparto dei contributi consortili. 4. Il consiglio di amministrazione delibera inoltre su: a) acquisti e alienazioni di beni mobili, locazioni e conduzioni dei beni immobili; b) assunzione di prestiti e mutui; c) appalti di opere e di forniture di beni e servizi; d) costituzioni in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché su eventuali transazioni. 5. Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione, attribuibile ad un numero non superiore a tre consiglieri, è determinato con decreto del Presidente delta Regione, ai sensi dell'articolo l della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni e in conformità all'Intesa Stato - Regioni di cui all'articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito dalla l. 31/2008. Art. 21. Presidente del Consorzio 1. Il presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, esercita le funzioni previste dallo statuto. Art. 22. Collegio dei revisori 1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. 2. Il presidente del Collegio è designato dal Presidente della Regione tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti ovvero all'albo regionale dei revisori. Gli altri membri sono designati, uno effettivo ed uno supplente, dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. Un componente effettivo ed uno supplente sono nominati dall'Assessore regionale per l'economia. 3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione del Consorzio e si riunisce almeno ogni tre mesi. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione. 4. La carica di revisore è incompatibile con la qualità di socio di società fornitrici di beni o servizi al Consorzio. 5. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione del Consorzio con riferimento all'attuazione dei principi di efficienza, economicità e perseguimento dell'interesse pubblico; b) presenta al presidente del consiglio di amministrazione il parere obbligatorio in ordine al bilancio preventivo, alle variazioni e al rendiconto generale; c) relaziona annualmente all'Assessore regionale per l'economia sull'attività svolta. Art. 23. Direttore generale 1. I1 direttore generale, organo amministrativo di vertice del Consorzio, svolge le seguenti funzioni: a) coadiuva il consiglio di amministrazione e cura l'attuazione degli atti di indirizzo e delle deliberazioni del consiglio; b) sovraintende alla struttura tecnico-amministrativa del Consorzio; c) effettua il controllo di gestione secondo modalità e criteri stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, finalizzato a garantire economicità ed efficienza, monitoraggio dei costi, raggiungimento dei risultati programmati e pareggio di bilancio. 2. Il direttore generale del Consorzio è nominato dal presidente del Consorzio, sentito il consiglio di amministrazione, tra i dipendenti dell'ente con qualifica di direttore generale, previo avviso di manifestazione di interesse, sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Al direttore generale spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Art. 24. Direttori distrettuali 1. Il presidente del Consorzio, su proposta del direttore generale e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, nomina i direttori distrettuali responsabili dei distretti territoriali di bonifica e di irrigazione. I direttori sono scelti tra i dirigenti già in servizio presso l'ente, secondo le vigenti disposizioni del CCNL. 2. Al direttore distrettuale spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di appartenenza. I direttori distrettuali hanno l'obbligo di rotazione ogni tre anni. Art. 25. Statuti consortili 1. Lo statuto consortile contiene le disposizioni per il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Consorzio di bonifica e di irrigazione, in conformità con le previsioni della presente legge. 2. Lo statuto definisce tra l'altro: a) la composizione degli organi consortili, le disposizioni per l'elezione e le relative procedure elettorali, anche telematiche, e le modalità del relativo esercizio; b) i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca degli organi del Consorzio; c) le fasce di rappresentanza e le modalità di esercizio del diritto di voto in seno alle assemblee; d) i principi fondamentali, i criteri e le competenze della struttura organizzativa. 3. Lo statuto consortile è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale del Consorzio. Art. 26. Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento 1. Con regolamenti interni sono definiti l'organizzazione amministrativa e il funzionamento tecnico ed operativo dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione siciliana. 2. Il regolamento di organizzazione amministrativa, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e le sedi amministrative dei distretti territoriali di bonifica e di irrigazione; b) le competenze e l'articolazione della struttura organizzativa; c) il piano di organizzazione variabile generale e quello di ogni singolo distretto; d) le disposizioni in materia di personale. 3. Il regolamento di organizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale dei Consorzi. Art. 27. Piani di organizzazione variabile (POV) generale e distrettuali 1. Il piano di organizzazione variabile generale individua, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dei regolamenti di organizzazione dei Consorzi, le esigenze organizzative, le strutture operative necessarie, le funzioni e le qualifiche di riferimento del personale e l'organizzazione del lavoro. 2. I piani di organizzazione variabile distrettuali, che declinano le previsioni del piano generale in relazione alle esigenze di ciascun distretto, sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale, sentiti i competenti direttori distrettuali. Art. 28. Gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica e di irrigazione, bilancio e controllo di gestione 1. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il rendiconto generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. 2. I Consorzi provvedono tramite il direttore generale al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del Consorzio e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse, nonché il monitoraggio dei costi dell'attività consortile. 3. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le modalità definite dallo statuto, provvedono al controllo interno di gestione. 4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Governo riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana in merito all'attuazione della presente legge attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi i risultati conseguiti dai Consorzi con specifico riguardo a: a) realizzazione di economie di gestione; b) ottimizzazione dell'attività di gestione; c) corrispondenza tra oneri contributi e spese di gestione per l'attività istituzionale. Art. 29. Bilancio ambientale 1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica e di irrigazione, ogni Consorzio provvede alla redazione del bilancio ambientale con periodicità annuale. 2. Il bilancio ambientale è lo strumento, allegato ai documenti economico finanziari consortili, con funzione conoscitiva e di supporto alle decisioni per rilevare, gestire e comunicare i costi e i benefici ambientali di tutte le attività del Consorzio. 3. Ai fini di cui al comma 1, ogni Consorzio svolge attività di formazione e aggiornamento del proprio personale nelle materie della progettazione, gestione e contabilità ambientale degli interventi consortili. Art. 30. Disciplina per i contratti pubblici 1. Le attività di manutenzione ordinaria sono effettuate in amministrazione diretta secondo le disposizioni di legge vigenti, salvo i casi di comprovata impossibilità oggettiva. Art. 31. Trasparenza 1. Ogni Consorzio provvede agli obblighi di pubblicità e trasparenza secondo le vigenti disposizioni legislative di cui all'articolo 24 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. Art. 32. Vigilanza e controlli 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, per i profili di cui all'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni dall'Assessorato regionale dell'economia. 2. Sono sottoposte al controllo preventivo da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea le deliberazioni dei Consorzi relative a: a) regolamenti; b) bilanci preventivi, variazioni di bilancio, rendiconti; c) assunzione di mutui; d) trasferimento di beni immobili; e) partecipazione ad enti, società, associazioni. 3. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea entro dieci giorni dalla loro adozione. 4. E' istituito presso ogni Consorzio uno sportello telematico per consentire segnalazioni di gravi comportamenti e violazioni di legge. Art. 33. Scioglimento organi amministrazione ordinaria 1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previo parere della Giunta regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio, qualora siano accertate gravi violazioni di leggi, dei regolamenti o dello statuto consortile, o gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali, nonché per dimissioni di metà dei componenti. 2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente. Con lo stesso decreto sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi del Consorzio, da svolgersi entro i sei mesi successivi allo scioglimento. 3. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili. CAPO IV Contribuenza consortile Art. 34. Catasto di bonifica e irrigazione 1. Gli immobili siti nel perimetro dei comprensori di bonifica e di irrigazione sono iscritti, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 37, nel catasto di bonifica e di irrigazione istituito presso ogni Consorzio. Per ogni immobile iscritto al catasto viene individuato il diritto di proprietà, nonché l'esistenza e la titolarità di diritti reali di godimento e di contratti di affitto e di locazione. Il Consorzio rilascia certificazione relativa all'iscrizione. L'iscrizione ha funzione di certificazione e di pubblicità notizia. Entro un anno dalla istituzione del catasto il Consorzio provvede alla digitalizzazione del servizio. 2. I Consorzi sottoscrivono apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali, ai fini dell'aggiornamento del catasto consortile e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 18. L'aggiornamento è effettuato altresì attraverso l'accesso telematico al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché ai registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed alle altre Pubbliche Amministrazioni che detengono banche dati utili all'aggiornamento del catasto. Art. 35. Piano di classifica, perimetro e indice di contribuenza 1. Ogni Consorzio, sentite le organizzazioni produttive degli agricoltori, predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche della bonifica e di irrigazione, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina i relativi indici di contribuenza. 2. Il piano di classifica definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza che individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica e di irrigazione. 3. L'indice di contribuenza è calcolato in relazione alla effettiva fruizione del beneficio irriguo di cui all'articolo 36. 4. I contributi richiesti ai consorziati sono contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. 5. La delibera consortile di approvazione e aggiornamento del piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo e nel sito web istituzionale del Consorzio, nonché negli albi dei comuni interessati. Trascorso il termine di pubblicazione, gli atti sono trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che, dopo l'istruttoria, predispone il provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo del Consorzio è data notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 6. Il piano di classifica, approvato dalla Giunta regionale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 7. Nelle more della predisposizione del piano di cui al presente articolo si applicano, ai fini dell'individuazione del perimetro e degli indici di contribuenza, i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 36. Beneficio di bonifica e irrigazione. Definizione. 1. Costituiscono beneficio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione: a) il beneficio derivante dal presidio idrogeologico dei territori, ovvero il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore; b) il beneficio derivante dalla difesa idraulica, ovvero il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica e irrigazione, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, nei casi di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica e irrigazione per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena; c) il beneficio derivante dalla disponibilità irrigua, ovvero il vantaggio tratto dagli immobili grazie a opere di bonifica e di irrigazione e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. Costituisce inoltre beneficio il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori serviti da acquedotti rurali. Art. 37. Piano di riparto dei contributi consortili 1. I proprietari dei beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 34 sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica e di irrigazione, formati per centri di costo. Il contributo imposto dal Consorzio costituisce onere reale sull'immobile ed ha natura tributaria. 2. Ogni Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approva il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 35 della presente legge. 3. I Consorzi hanno facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli conseguenti alle modifiche disposte dalla Giunta regionale. Il Consorzio individua il bene a cui il contributo si riferisce nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili. 4. Il Consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo. L'attività di riscossione può essere affidata a soggetti esterni al Consorzio, a cui sono assegnati precisi obiettivi sulle percentuali di esazione. 5. L'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione delle morosità pregresse. Ogni Consorzio è responsabile della verifica della regolarità dei pagamenti. Ai fini della regolarizzazione delle morosità pregresse sono corrisposti interamente i canoni dell'ultimo biennio. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di cinque rate annuali. Art. 38. Distribuzione idrica in periodi non irrigui 1. In periodi diversi dalla stagione irrigua i Consorzi applicano, per i consumi idrici finalizzati all'accumulo in vasche e laghetti collinari, tariffe ridotte del cinquanta per cento rispetto a quelle applicate nei periodi irrigui. Art 39. Agevolazioni per la realizzazione di opere di accumulo 1. I Consorzi riconoscono uno sgravio fino al trenta per cento dell'ammontare delle somme iscritte nei ruoli ai consorziati che in forma singola o associata realizzino, previa stipula di convenzioni con il distretto di appartenenza, opere di accumulo e distribuzione idrica. Art. 40. Scarichi nella rete irrigua e di bonifica e irrigazione 1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica e di irrigazione, compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al Consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore. 2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica e di irrigazione per lo scolo delle relative acque. 3. Il contributo di bonifica e di irrigazione per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica e di irrigazione attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi. 4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi completano il censimento degli scarichi nella rete irrigua e di bonifica e di irrigazione, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi incassati sono detratti dal piano di riparto di cui all'articolo 37. 5. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare al distretto del Consorzio territorialmente competente i nominativi dei soggetti titolari dell'autorizzazione, nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l'ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica e di irrigazione da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa. 6. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica e di irrigazione, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato a concessione rilasciata dal Consorzio di bonifica e di irrigazione ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera g), 135 e 136, comma 1, lettera c), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Lo scarico di acque reflue in assenza di concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del r.d. 368/1904. 7. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e di irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il Consorzio, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell'autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio. CAPO V Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione Art. 41. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori 1. Ogni Consorzio predispone il programma triennale con l'elenco annuale dei lavori per le opere di cui all'articolo 7, commi da 2 a 5, e lo trasmette alla Giunta regionale. Tale programma è approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Art. 42. Risparmio idrico e impianti di recupero delle acque reflue per uso irriguo 1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e di tutelare la qualità dei corpi idrici, i Consorzi attivano specifici servizi e attività di assistenza tecnica irrigua per i consorziati per l'uso razionale dell'acqua irrigua. Inoltre, sulla base del programma triennale di cui al precedente articolo 41, i Consorzi intervengono per ammodernare gli impianti di adduzione. 2. La Regione, al fine di favorire le attività di recupero delle acque reflue ed il loro riutilizzo, previa stipula di apposita convenzione con i comuni o le ATI, può avvalersi de Consorzi di bonifica e di irrigazione per l'irrigazione di colture destinate alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale. 3. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi pubblici utilità, d'intesa con l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia di cui all'articolo 3 della l.r. 8/2018, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua gli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture di collegamento tra i depuratori e le vasche di accumulo destinate agli scopi irrigui. Art. 43. Misure volte a favorire l'impiego di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili 1. Al fine di realizzare economie di gestione nei Consorzi di bonifica e di irrigazione, la Regione promuove la progettazione ed esecuzione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili favorendo, nell'ambito dei bacini di accumulo delle acque irrigue, l'installazione di sistemi mini idroelettrico e di sistemi fotovoltaici galleggianti. CAPO VI Disposizioni transitorie e finali Art. 44. Liquidazione dei Consorzi di bonifica e nomina dei Commissari straordinari 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione i Consorzi di bonifica accorpati ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2014. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa delibera della Giunta regionale, si provvede alla nomina di due commissari liquidatori, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni. I commissari liquidatori curano la gestione liquidatoria degli enti individuati al comma 1 in relazione ai comprensori consortili della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati i Commissari straordinari dei Consorzi di cui all'articolo 2, che provvedono all'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli organi consortili. 4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono impartite direttive volte a disciplinare le modalità attuative del processo di liquidazione. 5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea vigila sull'esercizio delle funzioni del commissario liquidatore e dei commissari straordinari dei Consorzi di bonifica e di irrigazione onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. 6. Il commissario liquidatore trasmette con cadenza trimestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché all'Assessorato regionale dell'economia per i controlli contabili di competenza. 7. Al commissario liquidatore è attribuita la legale rappresentanza della liquidazione. Art. 45. Commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore effettua l'attività di ricognizione alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine: a) rileva la massa passiva dei Consorzi soppressi; b) provvede, con riferimento allo stato patrimoniale immobiliare, ad aggiornare la valutazione dei singoli immobili e acquisisce apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del demanio; c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti; d) effettua una ricognizione di tutto il personale dipendente e predispone un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e l'eventuale termine se previsto, la qualifica ed il livello retributivo, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale. 2. Ai fini delle rilevazione di cui al comma 1, lett. a), il commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina dà avviso ai creditori, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni, la domanda, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del credito verso l'ente, il relativo importo ed eventuali privilegi, per l'inserimento nel piano di rilevazione, previa attestazione di conformità da parte del competente Consorzio. 3. Il commissario liquidatore richiede al Consorzio che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione sia stata effettivamente resa e che la stessa rientri nell'ambito dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di competenza del Consorzio. I responsabili dei servizi attestano altresì che non sia avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data di entrata in vigore della presente legge. I responsabili dei servizi provvedono entro trenta giorni dalla richiesta. 4. A seguito della fase di cui al comma 2, il commissario liquidatore procede entro i successivi centottanta giorni: a) a classificare e distinguere per classi le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, enti pubblici, privati fornitori, imprese appaltatrici, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi, proponendo eventuali componimenti bonari anche dei contenziosi in essere; b) a proporre per ogni classe, solo in via residuale con riferimento al singolo debitore di ogni classe, una composizione bonaria; c) a redigere un programma di alienazione dei beni mobili ed immobili non strettamente necessari all'esecuzione dell'attività istituzionale dei nuovi Consorzi; d) con riferimento alle controversie in essere alla data in vigore della presente legge, il commissario liquidatore, previo parere vincolante dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, formula specifiche proposte transattive. Le proposte perdono efficacia ove non accettate nel termine di trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione. 5. Sull'inserimento nel programma di risanamento economico e finanziario delle posizioni debitorie di cui al comma 4 decide il commissario liquidatore con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore certificata con le modalità di cui al comma 3. 6. Tutte le attività di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il programma di risanamento economico e finanziario da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il programma ha efficacia solo dopo l'approvazione da parte delta Giunta regionale. 7. Ai nuovi Consorzi sono trasferite esclusivamente le attività dei disciolti Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale strettamente necessarie a garantire la continuità dei servizi e non anche i crediti e i debiti. 8. Il commissario liquidatore è autorizzato ad operazioni di cartolarizzazione nei modi di legge ove più vantaggioso per la liquidazione. Il commissario liquidatore versa in entrata i crediti incassati dall'attivo della liquidazione. 9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 3.000 migliaia di euro cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 (accantonamento 1003). Art. 46. Commissari straordinari dei Consorzi di bonifica e irrigazione della Regione siciliana 1. Il commissario straordinario di ciascun Consorzio ha il compito di effettuare la gestione ordinaria dell'ente durante la fase transitoria fino all'elezioni degli organi di amministrazione ordinaria, che devono essere convocate non oltre novanta giorni dall'approvazione dello statuto. 2. Il commissario straordinario, entro centoventi giorni dalla nomina, predispone lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il piano di organizzazione variabile (POV), tenuto conto dei piani di organizzazione variabile vigenti alla data di approvazione della presente legge. Lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento sono trasmessi all'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea per l'approvazione come previsto dall'articolo 2, comma 6. 3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso i soppressi Consorzi di bonifica transita, senza soluzione di continuità, nella pianta organica dei Consorzi, mantenendo il medesimo trattamento economico e giuridico ed il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo maturata all'atto del transito. 4. Al fine di garantire la continuità del trattamento di quiescenza dei dipendenti, il commissario straordinario presenta richiesta di iscrizione dei nuovi Consorzio di bonifica e di irrigazione della Regione siciliana al Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali istituito presso l'ENPAIA. 5. Nelle more della definizione dello statuto e del regolamento di organizzazione e della nomina degli organi, i Consorzi operano sulla base dei bilanci attuali dei consorzi mandatari, degli atti di pianificazione e programmazione in atto ai preesistenti consorzi. I piani, i ruoli e gli affidamenti dei preesistenti consorzi restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del commissario straordinario al quale compete, inoltre, l'adozione delle misure, degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività dei nuovi Consorzi nei termini temporali previsti nella presente legge. 6. I Collegi dei revisori dei consorzi mandatari continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla chiusura degli adempimenti di competenza e comunque fino alla nomina dei nuovi organi dei Consorzi. Art. 47. Disposizioni finanziarie 1. Ferme restando le risorse della sottomisura 4.3 del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014/2020 (PSR) di cui al comma 35 dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 2021, n. 9, i Consorzi di cui all'articolo 2 assicurano il graduale passaggio all'autosufficienza finanziaria entro il 31 dicembre 2035, garantendo la continuità dei servizi resi, e il Commissario liquidatore di cui all'articolo 45 provvede alle esigenze derivanti dalla liquidazione di cui all'articolo 44, mediante l'utilizzo delle risorse di cui di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzate nelle leggi di stabilità di ciascun esercizio, in coerenza con le direttive di cui al comma 4 dell'articolo 44, nelle misure percentuali rispettivamente indicate nella seguente tabella: 2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 45, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 48. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106; legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 ad eccezione degli articoli 24, 30, 31, 32 e 33; l'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5; il decreto presidenziale n. 467 del 12 settembre 2017; il decreto presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017. Art. 49. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. (*) Esitato il 12 gennaio 2022 LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 585 - Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (MUSUMECI) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea (BANDIERA) l'1 luglio 2019. Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III) il 5 luglio 2019. Abbinato al disegno di legge n. 394 e al disegno di legge n. 424 nella seduta n. 88 del 17 luglio 2019 e adottato quale testo base. Disegno di legge n. 349 - Riordino dei Consorzi di bonifica. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Compagnone, Pullara, Di Mauro, Papale, Tamajo, Zitelli, Bulla, Lantieri il 13 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III) il 10 ottobre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 585 e al disegno di legge n. 424 nella seduta n. 88 del 17 luglio 2019. Disegno di legge n. 424 - Norme in materia di bonifica, tutela del territorio e di riordino dei Consorzi di bonifica in Sicilia. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catalfamo e Galvagno l'8 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III) il 21 novembre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 585 e al disegno di legge n. 349 nella seduta n. 88 del 17 luglio 2019. - Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 88 del 17 luglio 2019, n. 90 del 23 luglio 2019, n. 92 del 30 luglio 2019, n. 93 del 17 settembre 2019, n. 94 del 24 settembre 2019, n. 98 dell'8 ottobre 2019, n. 99 del 15 ottobre 2019, n. 100 del 22 ottobre 2019, n. 102 del 29 ottobre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 114 del 17 dicembre 2019, n. 120 del 21 gennaio 2020, n. 121 del 22 gennaio 2020, n. 122 del 28 gennaio 2020, n. 123 del 29 gennaio 2020, n. 125 dell'11 febbraio 2020, n. 127 del 18 febbraio 2020, n. 128 del 19 febbraio 2020, n. 129 del 26 febbraio 2020, n. 196 del 27 luglio 2021, n. 198 del 28 settembre 2021. - Richiesto parere alla Commissioni Bilancio' (II) nella seduta n. 129 del 26 febbraio 2020. - Parere reso dalla Commissione Bilancio' (II) nella seduta n. 261 del 7 luglio 2021. - Esitato per l'Aula nella seduta n. 198 del 21 settembre 2021. - Rinviato in Commissione III nella seduta d'Aula n. 292 del 12 ottobre 2021. - Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 220 del 14 dicembre 2021, n. 225 del 12 gennaio 2022. - Esitato per l'Aula nella seduta n. 225 del 12 gennaio 2022. Relatore: on. Cafeo Discusso dall'Assemblea nella seduta n. Approvato dall'Assemblea nella seduta n.
(01.07.2019) Testo presentato (26.02.2020 seduta 0129) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO INVIATO IN COMMISSIONE BILANCIO (21.09.2021 seduta 0198) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO ESITATO PER L'AULA (12.01.2022 seduta 0225) 3. Terza Commissione - Attività produttive - TESTO ESITATO PER L'AULA
A seguito di quanto comunicato dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 292 del 12 ottobre 2021, si rinvia in Commissione in data 14 ottobre 2021 il testo del disegno di legge in oggetto al fine di consentire un approfondimento delle disp osizioni