Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana

Iter

Attuale
09 feb 2022 Rinviato Commissione TERZA Seduta n. 317 AULA

Storico
02 lug 2019 Annunziato Seduta n. 127 AULA
05 lug 2019 Assegnato per esame Commissione TERZA
17 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 88 0300 Commissione TERZA
17 lug 2019 Abbinamento con ddl 349;ddl 424;- VEDI ddl 585 Seduta n.
88 0300 Commissione TERZA
23 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 90 0300 Commissione TERZA
30 lug 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 92 0300 Commissione TERZA
17 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 93 0300 Commissione TERZA
24 set 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 94 0300 Commissione TERZA
08 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 98 0300 Commissione TERZA
15 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 99 0300 Commissione TERZA
22 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 100 0300 Commissione TERZA
29 ott 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 102 0300 Commissione TERZA
26 nov 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 111 0300 Commissione TERZA
17 dic 2019 Esaminato in commissione Seduta n. 114 0300 Commissione TERZA
21 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 120 0300 Commissione TERZA
22 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 121 0300 Commissione TERZA
28 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 122 0300 Commissione TERZA
29 gen 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 123 0300 Commissione TERZA
11 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 125 0300 Commissione TERZA
18 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 127 0300 Commissione TERZA
19 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 128 0300 Commissione TERZA
26 feb 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 129 0300 Commissione TERZA
26 feb 2020 Inviato Commissione Bilancio
07 lug 2021 Parere Commissione Bilancio Seduta n. 261 0200 Commissi-
one SECONDA
27 lug 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 196 0300 Commissione TERZA
21 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 198 0300 Commissione TERZA
21 set 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 198 0300 Commissione TE-
RZA
12 ott 2021 Rinviato Commissione III Seduta n. 292 AULA
14 dic 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 220 0300 Commissione T-
ERZA
12 gen 2022 Esaminato in commissione Seduta n. 225 0300 Commissione T-
ERZA
12 gen 2022 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 225 0300 Commissione TERZA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
  • Note
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                                           (nn.   585-349-424/A)


              DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE (*)

       Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela
                         del territorio rurale


                               ----O----


              RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE LEGISLATIVA
     ATTIVITA' PRODUTTIVE: agricoltura, produzione agroalimentare,
   industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività
                              estrattive,
        artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia

                        Composta dai deputati:

        Ragusa Orazio, presidente; Foti Angela, vicepresidente,
          Catanzaro Michele, vicepresidente, Cafeo Giovanni,
        segretario e relatore, Bulla Giovanni, Cannata Rossana,
        Gallo Riccardo, Gennuso Giuseppe, Marano Jose, Savarino
            Giuseppa, Zafarana Valentina, Zitelli Giuseppe

                    Presentata il 21 settembre 2021


       Onorevoli colleghi,

       la  presente  proposta di legge-quadro dei Consorzi  di
     bonifica   siciliani  intende  sostituire  la   L.R.   n.
     45/1995,   tuttora  vigente,  che  aveva  condotto   alla
     costituzione   di   11   consorzi  di   bonifica,   quale
     accorpamento   dei   26   allora   esistenti,   e    alla
     liquidazione degli stessi.
       Successivamente,  con l'art. 13 della  L.R.  5/2014,  è
     stato  disciplinato il riordino dei Consorzi di  bonifica
     finalizzato all'accorpamento degli 11 consorzi  esistenti
     con  l'istituzione  del  Consorzio  di  bonifica  Sicilia
     occidentale   e   del  Consorzio  di   bonifica   Sicilia
     orientale.
       Tale  riorganizzazione non si è mai realizzata anche  a
     causa  del mancato insediamento degli organi ordinari  di
     amministrazione   ed   una   continua    condizione    di
     commissariamento  che ancora permane e che  probabilmente
     h   all'origine  dell'attuale  situazione  di  crisi  dei
     consorzi   di   bonifica  e  dell'inefficienza   rilevata
     soprattutto dagli utenti.
       La  presente  proposta  di legge contiene  disposizioni
     volte  a  riformare l'assetto degli attuali  Consorzi  di
     bonifica  Sicilia occidentale ed orientale mantenendo  la
     previsione  di  due  Consorzi di bonifica,  suddivisi  in
     quattro comprensori.
       La   suddivisione  dei  Consorzi  di  bonifica   e   di
     irrigazione    in   quattro   comprensori   territoriali,
     consente  il  recupero dell'operatività dei Consorzi,  in
     territori  definiti sulla base di unità  idrografiche  ed
     idrauliche  omogenee, anche attraverso  un  decentramento
     gestionale  strategico, che in ossequio  ai  principi  di
     sussidiarietà ed adeguatezza e nel rispetto delle  regole
     di  buona amministrazione recupererà la rappresentatività
     e  l'operatività dei Consorzi di bonifica sul territorio,
     come  auspicato  con  la  Conferenza  Stato-Regioni   del
     18/09/2008.  Ciò consentirà dì innalzare  il  livello  di
     efficienza  attraverso  la riduzione  del  gap,  ad  oggi
     esistente,  tra  le  superfici  irrigate,  pari  a  circa
     61.000  ettari, e quelle irrigabili, pari a circa 178.000
     ettari.  Questo  rappresenta l'obiettivo  prioritario  da
     perseguire, al fine di salvaguardare il settore  agricolo
     siciliano.
       I  Consorzi  di bonifica e di irrigazione costituiranno
     così   due  strutture  organizzative  e  gestionali   che
     presidieranno al governo e al coordinamento  dei  singoli
     comprensori  nell'ambito  del  distretto  idro-geografico
     della Sicilia.
       Oltre   ad   uniformare  e  omogeneizzare  i   processi
     amministrativi  e quelli afferenti alla programmazione  e
     all'esecuzione  degli  interventi  e  di  strategia   sul
     territorio,  la riforma produrrà importanti  economie  di
     scala  sui  costi della gestione dei Consorzi, attraverso
     la  centralizzazione  dei  servizi  e  l'unificazione  di
     alcune  funzioni  quali  catasto, uffici  amministrativi,
     ufficio   gare  ed  in  generale  di  altri  compiti   di
     istituto,  quali  la  pianificazione e  la  progettazione
     degli interventi di manutenzione.
       I   due   Consorzi   di  bonifica  e   di   irrigazione
     consentiranno   inoltre  un'ottimale   interlocuzione   e
     coordinamento  tra  l'Autorità di  bacino  del  distretto
     idrografico,  di recente istituzione, e i  servizi  della
     Regione  siciliana  competenti  in  materia  di  acque  e
     grandi  infrastrutture,  garantendo  un'azione  congiunta
     che  mira all'efficacia, efficienza ed economicità  della
     risorsa idrica.
       Al  fine  di  attualizzare il ruolo e le  funzioni  dei
     Consorzi   alle  normative  comunitarie,  si  è  ritenuto
     importante:
       -  adeguare la legislazione regionale, introducendo  il
     concetto  di  bonifica integrale, che ha una  polivalenza
     funzionale  con riferimento specifico alla  conservazione
     e  difesa  del  suolo, alla provvista  e  gestione  delle
     acque   a   prevalente  uso  irriguo,  alla  salvaguardia
     dell'ambiente.  In  particolare nella bonifica  integrale
     oggi  rientrano  tutte quelle azioni e quegli  interventi
     che  contribuiscono alla sicurezza alimentare, ambientale
     e territoriale;
       -  individuare la capacità contributiva dei consorziati
     in  relazione ai benefici conseguiti al fine di sostenere
     autonomamente il costo della gestione ordinaria,  con  la
     necessaria  partecipazione finanziaria, nei limiti  degli
     stanziamenti  già previsti a legislazione vigente,  della
     Regione  per  l'assolvimento di alcuni  oneri  e  per  un
     numero limitato di anni;
       -  affidare  al Consorzio gli interventi di difesa  del
     suolo   e   di   contrasto  ai  dissesti   idraulici   ed
     idrogeologici;
       -  aumentare le competenze e le funzioni del  Consorzio
     anche  con  riferimento  alla manutenzione  delle  strade
     rurali  e  interpoderali,  anche  al  fine  di  impiegare
     meglio l'ingente numero di personale;
       -  redigere  specifiche convenzioni con  i  Comuni  per
     l'affidamento  al  competente Consorzio degli  interventi
     di manutenzione sul reticolo di competenza;
       -  ripristinare la partecipazione attiva dei territori,
     ora   pressoché   inesistente,   ciò   aumenterebbe    la
     legittimazione  dei  Consorzio con i cittadini  utenti  e
     con    le    rappresentanze   delle   imprese   agricole,
     incrementando   la   trasparenza   delle   decisioni    e
     l'assunzione  di  responsabilità  nell'attuazione   delle
     stesse.
       Ciò  risulta  tanto  più importante  in  un  territorio
     quale  la Sicilia, ricca di produzioni agricole di grande
     pregio.   Si   tratta   di   dare   importanti   risposte
     ambientali,  paesaggistiche e occupazionali  che  possono
     diventare  un   driver  per una ulteriore  qualificazione
     turistica.
       Nella  stessa  ottica è stata aggiunta  la  possibilità
     per  i Consorzi di partecipare o promuovere contratti  di
     fiume, di foce e di costa.
       Si   precisa,  infine,  che  la  puntuale  e  specifica
     procedura  liquidatoria prevista si è resa necessaria  al
     fine  di  evitare  che la liquidazione  dei  Consorzi  di
     bonifica  possa  protrarsi oltre  il  tempo  strettamente
     necessario  e  per  diversi anni come,  purtroppo,  si  è
     registrato  e si registra ancora oggi per le liquidazioni
     di   altri  organismi.  Una  puntuale  ricostruzione  dei
     compiti del Commissario liquidatore si prefigge lo  scopo
     di  rendere  la  procedura più chiara  e  trasparente  ed
     evitare    l'insorgere   di   contenziosi.   L'innovativo
     strumento  di  liquidazione,  tenuto  conto  della  grave
     difficoltà  economico-finanziaria in cui  versa  l'intero
     sistema  dei  Consorzi di bonifica,  nonché  il  percorso
     amministrativo   dei  nuovi  Consorzi   di   bonifica   e
     irrigazione,  si  presenta anche come  lo  strumento  più
     idoneo  ed  efficace per poter garantire la  salvaguardia
     dei  livelli occupazionali, sia nel breve che  nel  lungo
     periodo,    in    considerazione   anche   dei    recenti
     orientamenti  giurisprudenziali. (Vedasi  in  particolare
     la  sentenza della Corte di Cassazione n. 274/2019 nonché
     le  sentenze  della Corte di Cassazione SSU nn.  2991/86;
     11163/2008 e 1308/2013).
         Il  disegno  di  legge  si  compone  di  49  articoli
     suddivisi  in  6  Capi.  In  particolare  il  primo  Capo
     determina  l'oggetto e le finalità del disegno di  legge;
     il  Capo  II  disciplina le funzioni e  le  attività  dei
     Consorzi  di  bonifica  e irrigazione;  il  Capo  III  si
     occupa  della  organizzazione dei Consorzi;  il  Capo  IV
     regola la contribuenza consortile; il Capo V definisce  e
     detta  il regime delle opere pubbliche di bonifica  e  di
     irrigazione.  Infine  il Capo VI rubricato   disposizioni
     transitorie  e finali , detta la disciplina  liquidatoria
     dei  consorzi esistenti, reca le conseguenti disposizioni
     finanziaria   e   abroga   le   normative    in    vigore
     incompatibili.
       La  presente proposta di legge, infatti, sostituisce la
     legge  regionale  n. 45 del 1995, ancora  vigente,  ferma
     restando  la  speciale  normativa  di  settore   per   il
     personale.


                               ----O----


                DISEGNO DI LEGGE DELLA III COMMISSIONE

       Nuove norme in materia di bonifica, irrigazione e tutela
                         del territorio rurale

                                CAPO I
                           Oggetto e finalità

                                Art. 1.
                          Oggetto e finalità

       1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle
     funzioni  in  materia di bonifica e  di  irrigazione  nel
     territorio   regionale,   finalizzate   alla    sicurezza
     idraulica,  alla difesa del suolo, alla manutenzione  del
     territorio,  alla  tutela  del  paesaggio  rurale,   alla
     tutela   e   valorizzazione   delle   attività   agricole
     sostenibili   e   multifunzionali,  alla  definizione   e
     all'attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione   di
     distretto  a livello di bacino e sottobacino idrografico.
     Tali  funzioni  sono svolte, in conformità alle  attività
     di   pianificazione  e  programmazione  dell'Autorità  di
     bacino,  attraverso strumenti volontari di programmazione
     strategica e negoziata.

       2.  L'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1  si
     esplica  in  forma coerente e integrata con  le  attività
     per  la  difesa  del suolo e la gestione sostenibile  del
     territorio,  nel  rispetto dell'equilibrio  del  bilancio
     idrico,  tenuto conto delle peculiarità degli  ecosistemi
     presenti nel territorio della Regione.

       3.  L'attività di bonifica e di irrigazione si  informa
     altresì  al  principio comunitario di  precauzione  e  al
     principio  di  prevenzione  del  danno  ambientale,  come
     definito  dall'articolo  300 del  decreto  legislativo  3
     aprile  2006, n. 152  Norme in materia ambientale   ed  è
     diretta    alla   correzione   degli   effetti   negativi
     sull'ambiente  e  sulla  risorsa  idrica   dei   processi
     economici,  salvaguardando le  aspettative  e  i  diritti
     delle  generazioni  future  a  fruire  di  un  patrimonio
     ambientale integro.

       4.  La presente legge definisce i nuovi comprensori  di
     bonifica  e  di  irrigazione secondo  i  criteri  per  il
     riordino   dei  Consorzi  di  bonifica  stabiliti   dalla
     Conferenza  permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
     Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  atti
     n.  187/CSR  del  18  settembre  2008,  e  in  attuazione
     dell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre  2007,  n.
     248,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   28
     febbraio 2008, n. 3l.

                                Art. 2.
                 Consorzi di bonifica e di irrigazione

       1.  Le  funzioni di cui all'articolo 1 sono  esercitate
     dal  Consorzio  di bonifica della Sicilia  occidentale  e
     dal   Consorzio  di  bonifica  della  Sicilia  orientale,
     istituiti  dall'articolo  13  della  legge  regionale  28
     gennaio 2014, n. 5, enti di diritto pubblico economico  a
     carattere  associativo,  la cui  azione  è  informata  ai
     principi    di    efficienza,   efficacia,   economicità,
     trasparenza  e  sussidiarietà,  secondo  le  disposizioni
     della  presente  legge,  della  disciplina  speciale   di
     settore e dello Statuto speciale.

       2.  Il  territorio regionale è suddiviso in comprensori
     di  bonifica e di irrigazione, che sostituiscono  gli  11
     Consorzi   di   bonifica   e  di   irrigazione   di   cui
     all'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale n.  5
     del 2014.

       3.  Alla delimitazione dei comprensori di cui al  comma
     2  si  provvede  con delibera della Giunta regionale  con
     riferimento   ai  confini  idrografici  ed  idraulici   e
     tenendo  conto  delle  esigenze di  garantire  dimensioni
     gestionali  idonee ad assicurare funzionalità  operativa,
     economicità  di  gestione ed adeguata  partecipazione  da
     parte dei consorziati al rispettivo Consorzio.

       4.   La   struttura  organizzativa   dei   Consorzi   è
     articolata   in   distretti   territoriali,    su    base
     provinciale, coerenti con i comprensori.

       5. I distretti territoriali svolgono:

       a)  attività  di  programmazione e gestione  tecnica  e
     amministrativa relativamente sia a funzioni di  carattere
     interno  che  ai  servizi destinati ai consorziati  o  ai
     cittadini;

       b)  verifica e valutazione dei risultati delle attività
     svolte;

       c)  l'attuazione dei programmi operativi e dei piani di
     lavoro riferibili a ciascun comprensorio.

       6.  Entro  centottanta  giorni dall'entrata  in  vigore
     della  presente  legge, con decreto del Presidente  della
     Regione,  previa deliberazione della Giunta regionale  su
     proposta  dell'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo
     sviluppo  rurale e la pesca mediterranea, sono  approvati
     lo   statuto   e  il  regolamento  di  organizzazione   e
     funzionamento  dei  Consorzi, nel rispetto  dei  principi
     stabiliti  dall'intesa Stato-Regioni di cui  all'articolo
     27   del   decreto  legge  31  dicembre  2007,  n.   248,
     convertito  con  modificazioni dalla  legge  28  febbraio
     2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

                                Art. 3.
               Comprensori di bonifica e di irrigazione

       1.  Ai  fini dello svolgimento delle attività  e  degli
     interventi  di difesa del suolo, di gestione delle  acque
     e  di  salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, nelle
     aree  di competenza del Consorzio ed in coerenza  con  la
     costituzione  del  Distretto idrografico  della  Sicilia
     disposta dall'articolo 64, comma 1, lett. g), del  d.lgs.
     n.  152/2006,  il  territorio regionale  è  suddiviso  in
     quattro  ambiti  territoriali denominati  comprensori  di
     bonifica   e   di  irrigazione,  di  seguito   denominati
     comprensori.

       2.  I  comprensori, i cui confini coincidono con quelli
     provinciali  così  come di seguito indicati,  secondo  lo
     schema  di  cui  alla Tabella A, allegata  alla  presente
     legge, sono:

       a) comprensorio n. 1: Palermo   Trapani;

       b)  comprensorio  n.  2: Agrigento     Caltanissetta
     Gela;

       c)  comprensorio n. 3: Caltagirone   Catania    Enna
     Messina;

       d) comprensorio n. 4: Siracusa   Ragusa.

                                Art. 4.
          Attività ed interventi di bonifica e di irrigazione

       1.  Sono  interventi  di  bonifica  e  di  irrigazione,
     attuati d'intesa con l'Autorità di bacino secondo  quanto
     previsto  dagli  articoli  5 e 7  della  presente  legge,
     nelle aree di competenza del rispettivo Consorzio:

       a)   la   sistemazione  e  l'adeguamento   della   rete
     scolante,     delle     opere     di     raccolta,     di
     approvvigionamento,  utilizzazione  e  distribuzione   di
     acqua a prevalente uso irriguo;

       b)  le  opere di sistemazione e regolazione  dei  corsi
     d'acqua,  comprese le opere idrauliche sulle  quali  sono
     stati  eseguiti interventi ai sensi del regio decreto  l3
     febbraio 1933, n. 215;

       c)    le   opere   di   difesa   idrogeologica   e   di
     consolidamento  dei  versanti  e  recupero   delle   zone
     franose;

       d)  gli impianti di sollevamento e di derivazione delle
     acque;

       e)  gli  impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani
     depurati  ed  affinati  ai fini  irrigui  secondo  quanto
     disposto dall'articolo 166 del d.lgs. 152/2006;

       f) gli acquedotti rurali;

       g)  le  azioni  e  gli interventi per la  realizzazione
     degli usi plurimi delle acque irrigue;

       h)   le   opere  idrauliche,  già  definite  di   terza
     categoria,  ricadenti nei comprensori di  bonifica  e  di
     irrigazione;

       i) le opere di completamento, adeguamento funzionale  e
     normativo,  ammodernamento degli impianti  e  delle  reti
     irrigue  e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione
     con  opere  di raccolta, adduzione e distribuzione  delle
     acque irrigue;

       j) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani  e
     dei programmi adottati dall'Autorità di bacino;

       k)  gli  interventi  di ottimizzazione  della  gestione
     irrigua  finalizzati  al  contenimento  delle  perdite  e
     degli  sprechi  mediante sistemi di  telecontrollo  sulle
     vasche di accumulo e sulle condotte adduttrici;

       l)  gli interventi di manutenzione straordinaria  degli
     impianti  irrigui  (dighe,  opere  di  presa,  adduttori,
     vasche  di  accumulo  e  reti) e di  completamento  della
     riconversione  in rete tubate delle reti irrigue  a  pelo
     libero;

       m)  gli  interventi di ammodernamento degli impianti  e
     delle    centrali   di   sollevamento,   anche   mediante
     l'integrazione di schemi irrigui al fine di  cogliere  le
     potenzialità   idroelettriche,  finalizzati   all'aumento
     della  sostenibilità economica e ambientale  mediante  un
     servizio efficace, efficiente ed annuale;

       n)  gli  interventi  di  efficientamento  di  opere  di
     sbarramento  finalizzati  al raggiungimento  dei  massimi
     livelli di invaso;

       o)   gli   interventi  di  completamento  degli  schemi
     idrici,   comprese   le  opere  di   sbarramento   e   di
     interconnessione di invasi già in esercizio o in fase  di
     realizzazione;

       p)   le   opere   di  salvaguardia  ambientale   e   di
     risanamento  delle acque, con particolare  riguardo  alle
     opere  di rinverdimento degli argini, alle azioni per  il
     monitoraggio  delle  acque di bonifica  e  d'irrigazione,
     per  la  tutela  dello  spazio  rurale,  nonché  per   la
     salvaguardia   del  paesaggio  e  dell'ecosistema   agro-
     forestale;

       q)   progettazione  e  realizzazione  degli  schemi  di
     fluenza  e  vettoriamento dell'acqua mediante  l'utilizzo
     di  salti  d'acqua e di piccoli bacini artificiali  lungo
     le  adduttrici  per fungere da polmone  d'espansione  nei
     casi  programmati  o  imprevedibili  di  variazione   del
     flusso vettoriato;

       r)  le  infrastrutture di supporto per la realizzazione
     e  la  gestione di tutte le opere di cui alle  precedenti
     lettere.

       2.   Fatta   eccezione  per  le  opere   di   interesse
     particolare,  rispetto alle quali sussiste  l'obbligo  di
     utilizzazione,  esercizio  e  manutenzione  ordinaria   a
     carico  dei  singoli  consorziati,  le  opere  realizzate
     appartengono al demanio della Regione e sono concesse  in
     uso ai Consorzi.

       3.    I   Consorzi   possono   sottoscrivere   apposite
     convenzioni   con   l'Autorità   di   bacino    per    la
     realizzazione  di  bacini artificiali in  accordo  con  i
     consorziati.

                                Art. 5.
        Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e di
                              irrigazione

       1.  Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, le
     opere  idrauliche,  le opere relative  ai  corsi  d'acqua
     come  definiti  dal  regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
     1775   Testo  unico  delle disposizioni  di  legge  sulle
     acque  e  impianti elettrici  e successive modificazioni,
     sono  concesse per l'esecuzione, la gestione, l'esercizio
     e la manutenzione ordinaria ai Consorzi.

       2.  Entro  il termine perentorio di centottanta  giorni
     dall'entrata  in  vigore della presente  legge  e  previa
     ricognizione ad opera delle strutture regionali  e  delle
     strutture  dei  Consorzi,  è  compilato  da  parte  della
     competente amministrazione regionale l'elenco della  rete
     idraulica  minore  e  di bonifica e irrigazione  e  delle
     opere  di  cui  al  comma  1, con  la  descrizione  delle
     rispettive  funzioni  e  dello  stato  di  efficienza   e
     conservazione.

       3.  L'elenco di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta
     regionale   e  costituisce  dichiarazione  di  compimento
     della  rete e delle opere indicate nello stato  descritto
     o  di ultimazione della bonifica e irrigazione e consegna
     al rispettivo Consorzio agli effetti della manutenzione.

       4.  Dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente
     legge,  l'approvazione del collaudo delle opere pubbliche
     di  bonifica  e  di irrigazione di competenza  regionale,
     anche  per  stralci funzionali, costituisce dichiarazione
     di  compimento o ultimazione della bonifica e irrigazione
     e  comporta  la  consegna  al rispettivo  Consorzio  agli
     effetti della manutenzione ordinaria.

                                CAPO II
          Funzioni del Consorzio di bonifica e di irrigazione

                                Art. 6.
           Compiti e funzioni dei Consorzi di bonifica e di
                              irrigazione

       1.   Ai   Consorzi   competono  le  seguenti   funzioni
     istituzionali:

       a)  predisposizione del piano generale di bonifica e di
     irrigazione e tutela del territorio di cui al  successivo
     articolo 7;

       b)     progettazione,    realizzazione,    manutenzione
     ordinaria, gestione e vigilanza delle opere pubbliche  di
     bonifica e irrigazione indicate al precedente articolo  4
     nonché  la  distribuzione irrigua alle  aziende  agricole
     consortili;

       c)  utilizzazione  delle  acque  defluenti  nei  canali
     consortili  per usi che comportino la restituzione  delle
     acque,  compatibili  con  successive  utilizzazioni,  ivi
     compresa   la  produzione  di  energia  idroelettrica   e
     l'approvvigionamento di imprese produttive, ai sensi  del
     d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

       2.  Ciascun  Consorzio  svolge,  inoltre,  le  seguenti
     funzioni:

       a)  promuove  e  realizza  gli interventi  mirati  alla
     tutela  delle  acque  utilizzate a  scopi  irrigui  e  al
     risanamento  dei relativi corpi idrici.  A  tal  fine  il
     Consorzio  collabora  con le autorità  competenti  per  i
     controlli  in  materia  di  qualità  delle  acque,  anche
     mediante  ispezioni e prelievi di campioni da  sottoporre
     ad  analisi dell'ARPA. Il Consorzio, in attuazione  della
     direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
     Consiglio  del  23 ottobre 2000, recepita  ai  sensi  del
     d.lgs.    152/2006   e   successive   modificazioni    ed
     integrazioni,  svolge  le  attività  di  quantificazione,
     monitoraggio dei volumi irrigui e trasmissione  dei  dati
     al  Sistema  Informativo Nazionale per la Gestione  delle
     Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN);

       b)  partecipa all'esercizio delle funzioni regionali in
     materia  di  difesa  del suolo, secondo  quanto  previsto
     dall'articolo  62, del d.lgs. 152/2006.  A  tal  fine  il
     Consorzio,  mediante accordi di programma  e  convenzioni
     con  enti  locali o altri soggetti pubblici  interessati,
     realizza  interventi di riqualificazione  e  manutenzione
     straordinaria  delle  opere di bonifica,  irrigazione  ed
     idrauliche  finalizzati alla prevenzione del  rischio  di
     dissesto     idrogeologico    e    del     rischio     di
     desertificazione;

       c)    è    presidio   territoriale   negli   interventi
     finalizzati   a  prevenire  le  emergenze  idrauliche   e
     idrogeologiche  e  diretti  al contenimento  del  rischio
     idrogeologico  e  idraulico.  A  tal  fine  il  Consorzio
     predispone  per  ciascuno dei comprensori  uno  specifico
     piano  di  prevenzione  delle  emergenze  idrauliche   ed
     idrogeologiche,   sottoposto  a  verifica   annuale,   da
     trasmettere  al  Dipartimento regionale della  Protezione
     civile entro il 30 novembre di ogni anno;

       d)   realizza  corridoi  ecologici  legati  alla   rete
     idraulica  superficiale e redige piani di gestione  della
     rete  ecologica dei siti di interesse comunitario  Natura
     2000 ,  adeguando ai medesimi le modalità  di  attuazione
     della  manutenzione,  gestione ed esercizio  delle  opere
     idrauliche  di  competenza. Il Consorzio svolge  funzione
     di  coordinamento dei consorziati per la realizzazione di
     iniziative    agroambientali   e   di    interventi    di
     miglioramento  e riordino fondiario, ivi compresi  quelli
     riguardanti  aree sdemanializzate insistenti negli  alvei
     abbandonati;

       e)  svolge attività in regime di convenzione, ai  sensi
     del  successivo articolo 42, finalizzate al riutilizzo  a
     scopi   irrigui   delle   acque   reflue   opportunamente
     depurate.

       3. A ogni Consorzio è inoltre assegnata:

       a)    l'attività    di   manutenzione    ordinaria    e
     straordinaria    delle   reti    stradali    rurali    ed
     interpoderali,  della rete di elettrificazione  rurale  e
     di  quella  degli  acquedotti rurali,  esclusivamente  di
     natura   pubblica,   insistenti   all'interno   dell'area
     consortile attrezzata;

       b)   l'attività  di  guardiania  all'interno  dell'area
     consortile.

       4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi  2
     e   3   i   Consorzi   possono   sottoscrivere   apposite
     convenzioni  con  gli enti pubblici  interessati  per  la
     definizione  dei  compiti trasferiti  e  le  modalità  di
     corresponsione dei relativi oneri.

                                Art. 7.
        Piano generale di bonifica e di irrigazione e di tutela
                        del territorio rurale e
                         piani comprensoriali

       l.  Entro  centottanta  giorni dall'entrata  in  vigore
     della   presente  legge  è  approvato  con  decreto   del
     Presidente  della  Regione,  previa  delibera  di  Giunta
     regionale   su  proposta  dell'Assessore  regionale   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,    sentita   la   competente    Commissione
     legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il  piano
     generale  di  bonifica e di irrigazione e di  tutela  del
     territorio rurale.

       2.  Il piano generale di bonifica e di irrigazione e di
     tutela del territorio rurale definisce:

       a)  il  quadro generale, le criticità e le  prospettive
     di  sviluppo del sistema di bonifica e di irrigazione del
     territorio rurale siciliano;

       b)  gli  indirizzi  generali e  le  linee  fondamentali
     dell'azione della Regione siciliana;

       c)   l'indicazione   dei   principali   interventi   da
     realizzare,  specificandone tempi ed  entità  di  massima
     delle risorse occorrenti;

       d)   le   modalità  di  coordinamento  con  gli   altri
     strumenti  di  pianificazione  vigenti,  con  particolare
     riferimento  agli  atti  di competenza  dell'Autorità  di
     bacino  del  distretto idrografico della Sicilia  di  cui
     all'articolo  3 della legge regionale 8 maggio  2018,  n.
     8;

       e)  le  linee  e le azioni principali nel  campo  della
     ricerca,   della   sperimentazione   e   delle   attività
     conoscitive, formative, promozionali e divulgative.

       3.  In  attuazione  del piano generale  ogni  Consorzio
     predispone,  entro il termine perentorio  di  centottanta
     giorni     dall'insediamento     del     consiglio     di
     amministrazione, il piano particolare di  bonifica  e  di
     irrigazione  e  di  tutela  del  territorio  rurale   per
     ciascun  comprensorio di bonifica e  di  irrigazione.  Il
     piano  particolare  proposto da  ciascun  comprensorio  è
     approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione,
     previa   delibera   di  Giunta  regionale   su   proposta
     dell'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo
     rurale  e  la  pesca mediterranea, sentita la  competente
     Commissione    legislativa    dell'Assemblea    regionale
     siciliana.  L'approvazione dei  piani  comprensoriali  di
     cui  al  successivo comma 4, equivale a dichiarazione  di
     pubblica  utilità, indifferibilità e urgenza delle  opere
     in esso previste.

       4.  Il  piano  comprensoriale di bonifica e irrigazione
     prevede:

       a)  la delimitazione del territorio in zone omogenee di
     rischio  idraulico  ed idrogeologico,  con  l'indicazione
     per  ciascuna zona delle opere di manutenzione  ordinaria
     e   straordinaria  del  reticolo  idrografico   e   degli
     interventi  di  bonifica e irrigazione e  di  tutela  del
     territorio,   con   relativo  ordine   di   priorità   di
     realizzazione;

       b)  l'individuazione delle opere pubbliche di  bonifica
     e  di  irrigazione e delle altre opere necessarie per  la
     tutela  e  la valorizzazione del territorio ivi  comprese
     le  opere  minori,  con  ciò  intendendosi  le  opere  di
     competenza  privata  ritenute  obbligatorie  di  cui   al
     successivo  articolo 8, con relativo ordine  di  priorità
     di realizzazione;

       c)  le  opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
     finalizzate  a  mantenere  in  efficienza  l'attività  di
     captazione,  provvista, adduzione e  distribuzione  delle
     risorse idriche per fini irrigui agricoli.

       5.  I  piani comprensoriali sono attuati dal competente
     Consorzio,  anche  attraverso i  distretti  territoriali,
     mediante  programmi  triennali i cui contenuti,  modalità
     di  esecuzione  e procedure di attuazione sono  stabiliti
     con   decreto   emanato  dall'Assessore   regionale   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea entro sessanta giorni dall'approvazione  del
     piano comprensoriale.

       6.  Il  piano  generale  e  i piani  comprensoriali  di
     bonifica  e  irrigazione hanno validità  di  sei  anni  e
     restano efficaci fino ad approvazione dei nuovi piani.

       7.  Nei  casi in cui il competente Consorzio ometta  di
     predisporre    o    aggiornare   i   piani    particolari
     comprensoriali di bonifica e di irrigazione e  di  tutela
     del  territorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura,
     lo  sviluppo  rurale e la pesca mediterranea  provvede  a
     diffidare  il  Consorzio fissando  un  termine  entro  il
     quale  adempiere,  decorso inutilmente il  quale  nomina,
     entro  i  successivi  trenta giorni,  il  commissario  ad
     acta,  con  oneri  a carico del Consorzio  medesimo,  che
     procede     all'adozione    dei     piani     particolari
     comprensoriali entro centoventi giorni.

       8.   Fino   all'approvazione  del  piano  generale   di
     bonifica  e di irrigazione e di tutela del territorio,  i
     Consorzi  eseguono esclusivamente opere di somma  urgenza
     ed interventi urgenti e indifferibili.

                                Art. 8.
         Opere di competenza privata e intervento sostitutivo

       1.    I    consorziati,   in   conformità   al    piano
     comprensoriale di bonifica e di irrigazione e  di  tutela
     del  territorio, hanno l'obbligo di eseguire e  mantenere
     le  opere  minori  di  interesse particolare  dei  propri
     fondi,  o  comuni a più fondi, necessarie per dare  scolo
     alle  acque e per completare la funzionalità delle  opere
     irrigue.

       2.  In  caso di inerzia, anche su richiesta di un  solo
     interessato,  trascorsi trenta giorni dalla  costituzione
     in  mora, le opere di cui al comma l sono eseguite in via
     sussidiaria  dal competente Consorzio, ponendo  a  carico
     degli  interessati i relativi oneri, equiparati  a  tutti
     gli  effetti ai contributi consortili di cui all'articolo
     37.

       3.  La  ripartizione degli oneri per i lavori comuni  a
     più fondi è effettuata dal Consorzio.

       4.  Gli  enti  locali possono stipulare  convenzioni  o
     accordi  di  programma con i Consorzi di  bonifica  e  di
     irrigazione  per  l'esecuzione o  il  mantenimento  delle
     opere minori di competenza.

                                Art. 9.
           Affidamento in concessione di opere pubbliche ai
                         Consorzi di bonifica
                           e di irrigazione

       1.  Ai Consorzi può essere affidata in concessione, nel
     rispetto  delle vigenti norme in materia,  dalla  Regione
     siciliana  o da altri enti pubblici operanti in  Sicilia,
     con   assunzione  dei  relativi  oneri   da   parte   dei
     rispettivi  concedenti,  la progettazione,  l'esecuzione,
     la  gestione  e  la  manutenzione di opere  pubbliche  di
     propria   competenza,  ivi  compresa  la   progettazione,
     l'esecuzione  e  la  manutenzione  degli  interventi   di
     bonifica  e  irrigazione previsti nei piani di  bacino  e
     nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 52/2006.

                               Art. 10.
                         Accordi di programma

       1.  Allo  scopo  di  realizzare sul territorio  la  più
     ampia  collaborazione tra i Consorzi e gli  enti  locali,
     la   Regione  promuove  accordi  di  programma  ai  sensi
     dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
     n. 267.

       2.  I  Consorzi  stipulano intese e convenzioni  con  i
     comuni,   con  gli  enti  gestori  del  servizio   idrico
     integrato  delle  Assemblee territoriali  idriche  (ATI),
     nonché  con  le  organizzazioni  di  categoria,  per   la
     realizzazione  di  azioni  di comune  interesse,  per  la
     gestione   in  comune  di  specifici  servizi,   per   la
     realizzazione e gestione di opere.

       3. Il Dipartimento regionale della Protezione civile  e
     l'Autorità  di bacino promuovono la stipula di protocolli
     con  i  Consorzi  per disciplinare la collaborazione  nei
     casi  di eventi straordinari o di emergenze per la difesa
     del  suolo  e  la  gestione delle risorse  idriche  e  le
     strade di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a).

                               Art. 11.
                           Emergenza idrica

       1.  La  Giunta regionale, acquisito il parere  motivato
     espresso   dall'Autorità   competente   in   materia   di
     valutazione   ambientale  strategica,   entro   un   anno
     dall'entrata in vigore della presente legge,  approva  il
     piano    di    emergenza    idrica    finalizzato    alla
     individuazione  di  siti ed alla realizzazione  di  opere
     idonee   a   favorire   l'accumulo   d'acqua   sia    per
     fronteggiare  la  siccità, sia per la  laminazione  delle
     piene.

                               Art. 12.
                 Convenzioni con imprenditori agricoli

       1.    Al    fine    di   favorire   e   sostenere    la
     multifunzionalità  delle  imprese  agricole,  i  Consorzi
     stipulano  convenzioni  ai  sensi  dell'articolo  15  del
     decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e  successive
     modificazioni e integrazioni.

                               Art. 13.
                Contratti di fiume, di foce, e di costa

       1.  I  Consorzi di bonifica e di irrigazione e i Comuni
     promuovono  contratti  di  fiume,  di  foce  e  di  costa
     mediante il coinvolgimento di enti pubblici e privati.
       2.  I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono
     alla  definizione  e  all'attuazione degli  strumenti  di
     pianificazione  a  livello di bacino  distrettuale  quale
     strumento  volontario  di  programmazione  strategica   e
     negoziale  che  persegue la tutela, la corretta  gestione
     delle  risorse  idriche, la valorizzazione dei  territori
     fluviali,   unitamente  alla  salvaguardia  dal   rischio
     idraulico.

       3.  Il  processo di programmazione negoziata di cui  al
     comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

       a) costruzione della rete di attori coinvolti;

       b) definizione di regole e strumenti condivisi;

       c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;

       d)  individuazione degli obiettivi di  preservazione  e
     di riqualificazione ambientale;

       e) progettazione delle strategie e delle azioni;

       f)    valutazione   del   fabbisogno   finanziario    e
     indicazione delle risorse;

       g)  formalizzazione dei contratti di fiume, di  foce  e
     di costa;

       h) attuazione delle strategie e delle azioni;

       i)  monitoraggio  dell'efficacia  del  processo  e  dei
     risultati ottenuti;

       j) eventuale revisione del processo.

                               CAPO III
                      Organizzazione dei Consorzi

                               Art. 14.
                       Qualifica di consorziato

       1.  La  qualifica  di  consorziato  si  acquisisce  con
     l'iscrizione  delle proprietà immobiliari  nel  perimetro
     di   contribuenza  e  si  esercita  nel  comprensorio  di
     bonifica  e  di irrigazione nel cui perimetro  ricade  la
     proprietà.

                               Art. 15.
           Organi dei Consorzi di bonifica e di irrigazione

       1. Ogni Consorzio è composto dai seguenti organi:

       a) le assemblee comprensoriali;

       b) l'assemblea consortile;

       c) il consiglio di amministrazione;

       d) il presidente;

       e) il collegio dei revisori.

       2.  Gli organi consortili sono eletti entro centottanta
     giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
     durano  in  carica  quattro anni  e,  alla  scadenza  del
     termine,   rimangono  in  carica  per  la  gestione   del
     Consorzio  fino  all'insediamento  dei  rispettivi  nuovi
     organi.

                               Art. 16.
                      L'assemblea comprensoriale

       1. In ogni comprensorio di bonifica e di irrigazione  è
     costituita   l'assemblea  comprensoriale,  composta   dai
     consorziati  iscritti  nel  catasto  consortile,  le  cui
     proprietà immobiliari ricadono nel relativo perimetro  di
     contribuenza.

       2.  La partecipazione all'assemblea comprensoriale  non
     dà  diritto  alla  corresponsione  di  alcun  compenso  o
     gettone di presenza.

       3. L'assemblea comprensoriale:

       a)  elegge tre membri dell'assemblea consortile  ed  un
     membro del consiglio di amministrazione;

       b)   propone  il  piano  particolare  di  bonifica   ed
     irrigazione  e  di tutela del territorio  rurale  di  cui
     all'articolo  7   e  l'elenco  annuale  delle  opere   da
     realizzare nell'ambito del territorio comprensoriale.

       4.  L'assemblea comprensoriale indica nel proprio piano
     particolare  di  bonifica,  irrigazione  e   tutela   del
     patrimonio  rurale e nell'elenco annuale delle  opere  da
     realizzare   gli   interventi   relativi   a    strutture
     insistenti   su   territori  di   competenza   di   altro
     comprensorio consortile, nei casi in cui tali  interventi
     producano effetti sul proprio territorio.

                               Art. 17.
                        L'assemblea consortile

       1. L'assemblea consortile è composta:

       a)  da  dodici  consiglieri eletti  tra  i  consorziati
     dalle assemblee comprensoriali;

       b)  da un consigliere nominato dall'Assessore regionale
     per   l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la   pesca
     mediterranea.

       2.  Partecipano  ai  lavori  dell'assemblea  consortile
     nelle  materie  riguardanti il  personale,  a  titolo  di
     auditori,    tre    rappresentanti    designati     dalle
     organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori   maggiormente
     rappresentative  a  livello nazionale  e  firmatarie  del
     contratto  collettivo nazionale di  lavoro  applicato  ai
     dipendenti  dei  Consorzi di bonifica  e  di  irrigazione
     della  Regione  siciliana.  La partecipazione  ai  lavori
     dell'assemblea  consortile da  parte  dei  rappresentanti
     sindacali non comporta corresponsione di alcun compenso.

       3.  L'assemblea consortile svolge funzioni  propositive
     consultive nelle seguenti materie:

       a) elaborazione e modifiche dello statuto consortile;

       b)  redazione del piano delle attività di bonifica e di
     irrigazione;

       c)  redazione dei regolamenti consortili, ivi  compreso
     quello  concernente l'organizzazione degli uffici  e  del
     personale   e  l'ordinamento  finanziario,  contabile   e
     patrimoniale;

       d)   definizione  dell'ammontare  e  dei   criteri   di
     distribuzione   delle  spese  per  la   fruizione   degli
     impianti  e  delle  opere pubbliche  consortili,  di  cui
     all'articolo 35.

       4.  L'assemblea consortile inoltre svolge la  vigilanza
     sull'attività   degli   altri   organi    consortili    e
     sull'attuazione del piano delle attività  di  bonifica  e
     di irrigazione.

       5.  L'assemblea consortile può essere sciolta, ai sensi
     del  successivo articolo 33, in caso di ripetute e  gravi
     violazioni di legge o dello statuto consortile.

                               Art. 18.
                      Elettorato attivo e passivo

       1.  I consorziati obbligati al pagamento dei contributi
     consortili  godono  del diritto di  elettorato  attivo  e
     passivo  nell'ambito della fascia di  rappresentanza  più
     elevata  a  cui  appartengono,  in  ragione  del  proprio
     complessivo  carico  contributivo.  I  proprietari  degli
     immobili  non  in regola con i pagamenti  dei  contributi
     consortili  esercitano il diritto  di  voto  solo  previa
     stipula  di  un  piano  di ripianamento  delle  posizioni
     debitorie pregresse.

       2.  In caso di comproprietà degli immobili l'elettorato
     attivo  e passivo è attribuito solo al primo intestatario
     della  corrispondente partita catastale consortile, fatta
     salva  la  possibilità di individuare altro  intestatario
     mediante  delega  conferita con atto scritto  autenticato
     nelle  forme  di  legge  da parte di  tutti  i  rimanenti
     cointestatari.

       3.  Per  le persone giuridiche il diritto di elettorato
     attivo e passivo è esercitato dai legali rappresentanti.

       4.   Gli  affittuari  e  i  conduttori  degli  immobili
     ricadenti   nel  comprensorio,  che  per  legge   o   per
     contratto  siano tenuti a pagare il contributo consortile
     di   irrigazione,   possono  essere  iscritti   su   loro
     richiesta nel catasto consortile; agli stessi, in  regola
     con gli oneri contributivi, è riconosciuto il diritto  di
     elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario.

       5.  Lo statuto definisce le fasce di rappresentanza dei
     consorziati  aventi diritto al voto.  A  ogni  fascia  di
     rappresentanza  è  attribuito  un  numero  di  seggi   in
     ragione  della  contribuenza  complessiva  dovuta   dalla
     fascia medesima.

       6.   Ogni   Consorzio,   non  oltre   sessanta   giorni
     antecedenti la data fissata per le elezioni, rende  nota,
     mediante  pubblicazione sul proprio sito internet  e  sui
     siti   istituzionali  dell'Amministrazione  regionale   e
     degli  enti  locali interessati, la data  di  svolgimento
     delle  stesse  con  l'indicazione  del  seggio  dove   si
     svolgono   le   operazioni  elettorali  ed   ogni   altra
     informazione utile all'esercizio del diritto di voto.

                               Art. 19.
             Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

       1. Non possono essere eletti negli organi consortili  i
     soggetti   nei   cui   confronti  sussistano   cause   di
     ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla  legge
     o dallo statuto del Consorzio.

       2.  Le  cause  di ineleggibilità non hanno  effetto  se
     l'interessato   cessa  dalle  funzioni  per   dimissioni,
     trasferimento,  revoca  dall'incarico  o   dal   comando,
     collocamento in aspettativa non retribuita non  oltre  il
     giorno  fissato  per la presentazione delle  candidature.
     La  perdita delle condizioni di eleggibilità  di  cui  al
     presente articolo comporta la decadenza dalla carica.

       3.  Le  cause di incompatibilità sussistenti al momento
     dell'elezione  o  sopravvenute  comportano  la  decadenza
     dalla carica.

                               Art. 20.
                     Consiglio di amministrazione

       1.  Il  consiglio  di  amministrazione  è  composto  da
     cinque  membri, quattro dei quali eletti dalle  assemblee
     comprensoriali e uno eletto dall'assemblea consortile.

       2.  Il  consiglio di amministrazione nella prima seduta
     elegge,   tra   i  suoi  membri,  il  presidente   e   il
     vicepresidente.

       3.  Spettano al consiglio di amministrazione  tutte  le
     funzioni  non  espressamente  attribuite  dalla  presente
     legge  ad  altri organi. In particolare il  consiglio  di
     amministrazione approva:

       a)  i regolamenti di organizzazione e funzionamento del
     Consorzio;

       b)  i  regolamenti  di  amministrazione,  ivi  compreso
     quello  concernente l'organizzazione degli uffici  e  del
     personale,   l'ordinamento   finanziario,   contabile   e
     patrimoniale;

       c)  il piano di organizzazione variabile (POV) generale
     e  le  sue variazioni, nonché i provvedimenti applicativi
     dei   contratti  collettivi  nazionali   di   lavoro   di
     categoria;

       d)   i  POV  distrettuali  su  proposta  dei  direttori
     distrettuali;

       e)  il  bilancio  di previsione, le  variazioni  ed  il
     rendiconto generale;

       f)   il   piano   di  classifica  e  il  perimetro   di
     contribuzione;

       g) il piano di riparto dei contributi consortili.

       4.  Il  consiglio  di amministrazione delibera  inoltre
     su:

       a)  acquisti e alienazioni di beni mobili, locazioni  e
     conduzioni dei beni immobili;

       b) assunzione di prestiti e mutui;

       c) appalti di opere e di forniture di beni e servizi;

       d)   costituzioni  in  giudizio  davanti   all'autorità
     giudiziaria   ordinaria   e  a  qualsiasi   giurisdizione
     speciale, nonché su eventuali transazioni.

       5.   Il  compenso  dei  componenti  del  consiglio   di
     amministrazione, attribuibile ad un numero non  superiore
     a   tre  consiglieri,  è  determinato  con  decreto   del
     Presidente delta Regione, ai sensi dell'articolo l  della
     legge  regionale  11  maggio 1993,  n.  15  e  successive
     modificazioni e in conformità all'Intesa Stato -  Regioni
     di  cui  all'articolo  27  del d.l.  248/2007  convertito
     dalla l. 31/2008.

                               Art. 21.
                       Presidente del Consorzio

       1.   Il   presidente  del  Consorzio   ha   la   legale
     rappresentanza  dell'ente,  presiede  il   consiglio   di
     amministrazione,  dà  esecuzione alle  deliberazioni  del
     consiglio   di  amministrazione,  esercita  le   funzioni
     previste dallo statuto.

                               Art. 22.
                         Collegio dei revisori

       1.  Il  Collegio dei revisori è composto da tre  membri
     effettivi e due supplenti.

       2.   Il   presidente  del  Collegio  è  designato   dal
     Presidente  della  Regione  tra  gli  iscritti   all'albo
     nazionale   dei  revisori  ufficiali  dei  conti   ovvero
     all'albo  regionale dei revisori. Gli altri  membri  sono
     designati,    uno    effettivo    ed    uno    supplente,
     dall'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo
     rurale  e  la pesca mediterranea. Un componente effettivo
     ed  uno  supplente sono nominati dall'Assessore regionale
     per l'economia.

       3.  Il  Collegio  dei  revisori esercita  il  controllo
     amministrativo-contabile sulla gestione del  Consorzio  e
     si   riunisce  almeno  ogni  tre  mesi.  Partecipa   alle
     riunioni del consiglio di amministrazione.

       4.  La  carica  di  revisore  è  incompatibile  con  la
     qualità  di socio di società fornitrici di beni o servizi
     al Consorzio.

       5.   Il  Collegio  dei  revisori  svolge,  inoltre,  le
     seguenti funzioni:

       a)  vigila sulla gestione del Consorzio con riferimento
     all'attuazione dei principi di efficienza, economicità  e
     perseguimento dell'interesse pubblico;

       b)    presenta   al   presidente   del   consiglio   di
     amministrazione  il  parere  obbligatorio  in  ordine  al
     bilancio  preventivo,  alle variazioni  e  al  rendiconto
     generale;

       c)  relaziona  annualmente all'Assessore regionale  per
     l'economia sull'attività svolta.

                               Art. 23.
                          Direttore generale

       1.  I1  direttore  generale, organo  amministrativo  di
     vertice del Consorzio, svolge le seguenti funzioni:

       a)  coadiuva  il  consiglio di amministrazione  e  cura
     l'attuazione   degli   atti   di   indirizzo   e    delle
     deliberazioni del consiglio;

       b)  sovraintende  alla struttura tecnico-amministrativa
     del Consorzio;

       c)  effettua il controllo di gestione secondo  modalità
     e   criteri   stabiliti   con  decreto   dell'Assessorato
     regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale   e
     della   pesca   mediterranea,  finalizzato  a   garantire
     economicità  ed  efficienza,  monitoraggio   dei   costi,
     raggiungimento dei risultati programmati  e  pareggio  di
     bilancio.

       2.  Il direttore generale del Consorzio è nominato  dal
     presidente   del  Consorzio,  sentito  il  consiglio   di
     amministrazione,   tra   i   dipendenti   dell'ente   con
     qualifica   di  direttore  generale,  previo  avviso   di
     manifestazione  di  interesse,  sulla  base  del  vigente
     contratto collettivo nazionale di lavoro.

       3.   Al   direttore  generale  spetta  il   trattamento
     economico previsto dal contratto collettivo nazionale  di
     lavoro del settore.

                               Art. 24.
                        Direttori distrettuali

       1.   Il  presidente  del  Consorzio,  su  proposta  del
     direttore  generale e previa deliberazione del  consiglio
     di   amministrazione,  nomina  i  direttori  distrettuali
     responsabili dei distretti territoriali di bonifica e  di
     irrigazione. I direttori sono scelti tra i dirigenti  già
     in   servizio   presso   l'ente,   secondo   le   vigenti
     disposizioni del CCNL.

       2.  Al  direttore  distrettuale spetta  il  trattamento
     economico   previsto   dal   contratto   collettivo    di
     appartenenza.  I  direttori distrettuali hanno  l'obbligo
     di rotazione ogni tre anni.

                               Art. 25.
                          Statuti consortili

       1.  Lo statuto consortile contiene le disposizioni  per
     il  funzionamento,  l'organizzazione e  la  gestione  del
     Consorzio  di  bonifica e di irrigazione,  in  conformità
     con le previsioni della presente legge.

       2. Lo statuto definisce tra l'altro:

       a)   la   composizione  degli  organi  consortili,   le
     disposizioni  per  l'elezione  e  le  relative  procedure
     elettorali,   anche  telematiche,  e  le   modalità   del
     relativo esercizio;

       b)   i   casi   di   incompatibilità,   ineleggibilità,
     decadenza e revoca degli organi del Consorzio;

       c)   le  fasce  di  rappresentanza  e  le  modalità  di
     esercizio del diritto di voto in seno alle assemblee;

       d)  i  principi fondamentali, i criteri e le competenze
     della struttura organizzativa.

       3.  Lo  statuto consortile è pubblicato nella  Gazzetta
     Ufficiale  della  Regione  siciliana  e  nel   sito   web
     istituzionale del Consorzio.

                               Art. 26.
         Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento

       1.    Con    regolamenti    interni    sono    definiti
     l'organizzazione   amministrativa  e   il   funzionamento
     tecnico  ed  operativo  dei Consorzi  di  bonifica  e  di
     irrigazione della Regione siciliana.

       2.  Il regolamento di organizzazione amministrativa, in
     particolare, definisce:

       a)   l'organizzazione  e  le  sedi  amministrative  dei
     distretti territoriali di bonifica e di irrigazione;

       b)  le  competenze  e l'articolazione  della  struttura
     organizzativa;

       c)  il  piano  di organizzazione variabile  generale  e
     quello di ogni singolo distretto;

       d) le disposizioni in materia di personale.

       3.  Il regolamento di organizzazione è pubblicato nella
     Gazzetta  Ufficiale della Regione siciliana  e  nel  sito
     web istituzionale dei Consorzi.

                               Art. 27.
    Piani di organizzazione variabile (POV) generale e distrettuali

       1.   Il  piano  di  organizzazione  variabile  generale
     individua,  nel rispetto dei vigenti contratti collettivi
     nazionali  di  lavoro e dei regolamenti di organizzazione
     dei  Consorzi,  le esigenze organizzative,  le  strutture
     operative  necessarie, le funzioni  e  le  qualifiche  di
     riferimento del personale e l'organizzazione del lavoro.

       2.  I  piani  di organizzazione variabile distrettuali,
     che  declinano  le  previsioni  del  piano  generale   in
     relazione  alle  esigenze  di  ciascun  distretto,   sono
     approvati  dal consiglio di amministrazione  su  proposta
     del  direttore  generale, sentiti i competenti  direttori
     distrettuali.

                               Art. 28.
          Gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di
                      bonifica e di irrigazione,
                   bilancio e controllo di gestione

       1.  Il  bilancio di previsione è approvato entro il  31
     ottobre  dell'anno precedente a quello di riferimento  ed
     il  rendiconto  generale  entro il  30  aprile  dell'anno
     successivo a quello di riferimento.

       2.  I Consorzi provvedono tramite il direttore generale
     al  controllo di gestione quale processo interno  diretto
     a  garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
     attraverso   una   verifica  continua  dello   stato   di
     avanzamento dei programmi e dei progetti approvati  dagli
     organi del Consorzio e la gestione corretta, efficace  ed
     efficiente  delle  risorse, nonché  il  monitoraggio  dei
     costi dell'attività consortile.

       3.  Il  consiglio  di amministrazione  e  il  direttore
     generale  del  Consorzio,  nell'ambito  delle  rispettive
     competenze e secondo le modalità definite dallo  statuto,
     provvedono al controllo interno di gestione.

       4.  Entro  il mese di ottobre di ogni anno  il  Governo
     riferisce   alla   competente   Commissione   legislativa
     dell'Assemblea    regionale    siciliana    in     merito
     all'attuazione   della  presente  legge   attraverso   la
     presentazione di una relazione che evidenzi  i  risultati
     conseguiti dai Consorzi con specifico riguardo a:

       a) realizzazione di economie di gestione;

       b) ottimizzazione dell'attività di gestione;

       c)  corrispondenza  tra  oneri contributi  e  spese  di
     gestione per l'attività istituzionale.

                               Art. 29.
                          Bilancio ambientale

       1.  Al  fine  di  promuovere lo sviluppo sostenibile  e
     valorizzare  la  valenza  ambientale  delle  attività  di
     bonifica  e di irrigazione, ogni Consorzio provvede  alla
     redazione   del   bilancio  ambientale  con   periodicità
     annuale.

       2.  Il bilancio ambientale è lo strumento, allegato  ai
     documenti  economico finanziari consortili, con  funzione
     conoscitiva  e  di supporto alle decisioni per  rilevare,
     gestire  e comunicare i costi e i benefici ambientali  di
     tutte le attività del Consorzio.

       3.  Ai  fini  di cui al comma 1, ogni Consorzio  svolge
     attività  di  formazione  e  aggiornamento  del   proprio
     personale  nelle materie della progettazione, gestione  e
     contabilità ambientale degli interventi consortili.

                               Art. 30.
                  Disciplina per i contratti pubblici

       1.   Le   attività   di  manutenzione  ordinaria   sono
     effettuate   in   amministrazione  diretta   secondo   le
     disposizioni   di  legge  vigenti,  salvo   i   casi   di
     comprovata impossibilità oggettiva.

                               Art. 31.
                              Trasparenza

       1.  Ogni Consorzio provvede agli obblighi di pubblicità
     e    trasparenza   secondo   le   vigenti    disposizioni
     legislative  di cui all'articolo 24 bis del decreto-legge
     24  giugno  2014,  n.  90 convertito, con  modificazioni,
     dalla  legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui  al  decreto
     legislativo  14 marzo 2013, n. 33 e successive  modifiche
     e integrazioni.

                               Art. 32.
                         Vigilanza e controlli

       1.  Le  funzioni di vigilanza e controllo sui  Consorzi
     sono      esercitate      dall'Assessorato      regionale
     dell'agricoltura,  dello sviluppo rurale  e  della  pesca
     mediterranea  e,  per  i profili di cui  all'articolo  53
     della  legge  regionale  28  dicembre  2004,  n.   17   e
     successive   modificazioni   dall'Assessorato   regionale
     dell'economia.

       2.  Sono  sottoposte al controllo preventivo  da  parte
     dell'Assessorato   regionale   dell'agricoltura,    dello
     sviluppo   rurale   e   della   pesca   mediterranea   le
     deliberazioni dei Consorzi relative a:

       a) regolamenti;

       b)   bilanci   preventivi,  variazioni   di   bilancio,
     rendiconti;

       c) assunzione di mutui;

       d) trasferimento di beni immobili;

       e) partecipazione ad enti, società, associazioni.

       3.  Le  deliberazioni di cui ai precedenti  commi  sono
     trasmesse   all'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,
     dello  sviluppo  rurale e della pesca mediterranea  entro
     dieci giorni dalla loro adozione.

       4.  E'  istituito presso ogni Consorzio  uno  sportello
     telematico   per   consentire   segnalazioni   di   gravi
     comportamenti e violazioni di legge.

                               Art. 33.
             Scioglimento organi amministrazione ordinaria

       1.   Il   Presidente   della   Regione,   su   proposta
     dell'Assessore regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo
     rurale  e  la  pesca  mediterranea, previo  parere  della
     Giunta   regionale,  dispone  con  proprio   decreto   lo
     scioglimento   degli   organi  di   amministrazione   del
     Consorzio,  qualora siano accertate gravi  violazioni  di
     leggi,  dei  regolamenti o dello  statuto  consortile,  o
     gravi   irregolarità  amministrative  o   contabili   che
     compromettano    il    conseguimento    delle    finalità
     istituzionali,  nonché  per  dimissioni   di   metà   dei
     componenti.

       2.  Con  il  decreto di scioglimento si  provvede  alla
     nomina   di   un  commissario  straordinario   incaricato
     dell'amministrazione  dell'ente. Con  lo  stesso  decreto
     sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi  del
     Consorzio, da svolgersi entro i sei mesi successivi  allo
     scioglimento.

       3.  Il commissario straordinario rimane in carica  fino
     all'insediamento dei nuovi organi consortili.

                                CAPO IV
                        Contribuenza consortile

                               Art. 34.
                   Catasto di bonifica e irrigazione

       1.  Gli immobili siti nel perimetro dei comprensori  di
     bonifica  e  di irrigazione sono iscritti, ai fini  della
     imposizione    dei   contributi   consortili    di    cui
     all'articolo   37,   nel  catasto  di   bonifica   e   di
     irrigazione  istituito presso ogni  Consorzio.  Per  ogni
     immobile   iscritto  al  catasto  viene  individuato   il
     diritto  di proprietà, nonché l'esistenza e la titolarità
     di  diritti reali di godimento e di contratti di  affitto
     e  di  locazione.  Il  Consorzio rilascia  certificazione
     relativa  all'iscrizione.  L'iscrizione  ha  funzione  di
     certificazione  e di pubblicità notizia.  Entro  un  anno
     dalla istituzione del catasto il Consorzio provvede  alla
     digitalizzazione del servizio.

       2.  I  Consorzi sottoscrivono apposite convenzioni  con
     l'Agenzia  del  territorio per l'accesso telematico  alle
     banche    dati   ipotecarie   e   catastali,   ai    fini
     dell'aggiornamento   del  catasto  consortile   e   della
     formazione  dei  ruoli  e  degli  elenchi  degli   aventi
     diritto  al  voto di cui all'articolo 18. L'aggiornamento
     è  effettuato altresì attraverso l'accesso telematico  al
     Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché  ai
     registri  delle  conservatorie ai sensi dell'articolo  31
     della  legge  13  maggio  1999,  n.  133  ed  alle  altre
     Pubbliche  Amministrazioni  che  detengono  banche   dati
     utili all'aggiornamento del catasto.

                               Art. 35.
              Piano di classifica, perimetro e indice di
                             contribuenza

       1.    Ogni   Consorzio,   sentite   le   organizzazioni
     produttive    degli   agricoltori,   predispone,    entro
     centottanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
     legge,  il  piano di classifica degli immobili  ricadenti
     nel  comprensorio  consortile, che individua  i  benefici
     derivanti  dalle  opere pubbliche  della  bonifica  e  di
     irrigazione,    stabilisce    i    parametri    per    la
     quantificazione  dei  medesimi  e  determina  i  relativi
     indici di contribuenza.

       2.  Il  piano  di classifica definisce, con cartografia
     allegata, il perimetro di contribuenza che individua  gli
     immobili  soggetti al pagamento dei contributi consortili
     in  ragione  dei  benefici conseguenti  all'azione  della
     bonifica e di irrigazione.

       3.  L'indice  di contribuenza è calcolato in  relazione
     alla  effettiva  fruizione del beneficio irriguo  di  cui
     all'articolo 36.

       4.   I   contributi   richiesti  ai  consorziati   sono
     contenuti  nei limiti dei costi sostenuti per  l'attività
     istituzionale.

       5.   La   delibera   consortile   di   approvazione   e
     aggiornamento  del  piano  di classifica  e  il  relativo
     perimetro  di  contribuenza sono pubblicati per  quindici
     giorni  nell'albo  e  nel  sito  web  istituzionale   del
     Consorzio,  nonché  negli  albi dei  comuni  interessati.
     Trascorso  il  termine di pubblicazione,  gli  atti  sono
     trasmessi   all'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,
     dello  sviluppo  rurale e della pesca  mediterranea  che,
     dopo   l'istruttoria,  predispone  il  provvedimento   di
     approvazione.  Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo  del
     Consorzio  è  data notizia mediante avviso da  pubblicare
     nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

       6.  Il  piano  di  classifica, approvato  dalla  Giunta
     regionale,  è  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  della
     Regione siciliana.

       7.  Nelle more della predisposizione del piano  di  cui
     al    presente   articolo   si   applicano,    ai    fini
     dell'individuazione  del  perimetro  e  degli  indici  di
     contribuenza, i piani di classifica vigenti alla data  di
     entrata in vigore della presente legge.

                               Art. 36.
           Beneficio di bonifica e irrigazione. Definizione.

       1.  Costituiscono  beneficio delle opere  pubbliche  di
     bonifica e di irrigazione:

       a)  il  beneficio derivante dal presidio  idrogeologico
     dei  territori, ovvero il vantaggio tratto dagli immobili
     situati  nelle  aree collinari e montane  dalle  opere  e
     dagli  interventi realizzati dai consorzi di  bonifica  e
     irrigazione  suscettibili di difendere il territorio  dai
     fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  e  di  regimare  i
     deflussi   montani  e  collinari  della  rete   idraulica
     minore;

       b)  il  beneficio  derivante  dalla  difesa  idraulica,
     ovvero  il  vantaggio  tratto dagli immobili  situati  in
     ambiti  territoriali  di collina e di  pianura,  regimati
     dalle   opere   e   dagli  interventi   di   bonifica   e
     irrigazione, che li preservano da allagamenti e  ristagni
     di   acque   comunque   generati.   Sono   compresi   gli
     allagamenti  di supero dei sistemi di fognatura  pubblica
     che,  nei  casi  di piogge intense rispetto all'andamento
     meteorologico  normale, vengono  immessi  nella  rete  di
     bonifica   e  irrigazione  per  mezzo  di  sfioratori   o
     scolmatori di piena;

       c)  il beneficio derivante dalla disponibilità irrigua,
     ovvero il vantaggio tratto dagli immobili grazie a  opere
     di  bonifica  e  di  irrigazione e a opere  di  accumulo,
     derivazione,  adduzione, circolazione e distribuzione  di
     acque   irrigue.   Costituisce   inoltre   beneficio   il
     vantaggio  tratto dagli immobili compresi in  comprensori
     serviti da acquedotti rurali.

                               Art. 37.
              Piano di riparto dei contributi consortili

       1.   I  proprietari  dei  beni  immobili  situati   nel
     perimetro  di  contribuenza di cui all'articolo  34  sono
     obbligati  al pagamento dei contributi di bonifica  e  di
     irrigazione,  formati per centri di costo. Il  contributo
     imposto    dal   Consorzio   costituisce   onere    reale
     sull'immobile ed ha natura tributaria.

       2.  Ogni  Consorzio,  entro il 30  ottobre  di  ciascun
     anno,  approva  il piano annuale di riparto  delle  spese
     tra  i  proprietari contribuenti sulla base degli  indici
     di  beneficio  definiti nel piano di  classifica  di  cui
     all'articolo 35 della presente legge.

       3.   I   Consorzi  hanno  facoltà  di  dare   immediata
     esecuzione  alla  deliberazione  di  riparto,   salvo   i
     conguagli  conseguenti  alle  modifiche  disposte   dalla
     Giunta  regionale. Il Consorzio individua il bene  a  cui
     il  contributo si riferisce nei prospetti redatti per  il
     pagamento dei contributi consortili.

       4.   Il   Consorzi  provvedono  alla  riscossione   dei
     contributi  di  cui al presente articolo.  L'attività  di
     riscossione  può  essere affidata a soggetti  esterni  al
     Consorzio,  a cui sono assegnati precisi obiettivi  sulle
     percentuali di esazione.

       5.  L'erogazione dei servizi consortili  è  subordinata
     alla  verifica  della regolarità dei pagamenti  dell'anno
     precedente   e   all'avvenuta   regolarizzazione    delle
     morosità  pregresse. Ogni Consorzio è responsabile  della
     verifica  della regolarità dei pagamenti. Ai  fini  della
     regolarizzazione    delle   morosità    pregresse    sono
     corrisposti  interamente  i canoni  dell'ultimo  biennio.
     L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino  ad
     un massimo di cinque rate annuali.

                               Art. 38.
              Distribuzione idrica in periodi non irrigui

       1.   In  periodi  diversi  dalla  stagione  irrigua   i
     Consorzi  applicano,  per  i consumi  idrici  finalizzati
     all'accumulo  in  vasche  e laghetti  collinari,  tariffe
     ridotte  del  cinquanta  per  cento  rispetto  a   quelle
     applicate nei periodi irrigui.

                                Art 39.
        Agevolazioni per la realizzazione di opere di accumulo

       1.  I  Consorzi riconoscono uno sgravio fino al  trenta
     per  cento dell'ammontare delle somme iscritte nei  ruoli
     ai   consorziati  che  in  forma  singola   o   associata
     realizzino,   previa  stipula  di  convenzioni   con   il
     distretto   di   appartenenza,  opere   di   accumulo   e
     distribuzione idrica.

                               Art. 40.
        Scarichi nella rete irrigua e di bonifica e irrigazione

       1.   Fermi  restando  gli  obblighi,  i  divieti  e  le
     limitazioni  previsti  dal d.lgs. 152/2006  e  successive
     modificazioni,  gli  scarichi nella  rete  irrigua  o  di
     bonifica   e  di  irrigazione,  compresi  gli   eventuali
     sfioratori  fognari  di  piena,  comportano  in  capo  al
     soggetto  che  li  effettua, anche se  non  associato  al
     Consorzio,   l'obbligo   di   contribuire   alle    spese
     consortili   in  proporzione  al  beneficio   conseguito,
     tenuto  conto delle caratteristiche dello scarico stesso,
     dei  quantitativi sversanti nonché delle  caratteristiche
     del corpo ricettore.

       2.  Gli  immobili urbani serviti da pubblica  fognatura
     non  sono  assoggettati al contributo di  bonifica  e  di
     irrigazione per lo scolo delle relative acque.

       3.  Il  contributo di bonifica e di irrigazione per  lo
     scolo  delle  acque  che trovano recapito  esclusivamente
     nel   sistema  scolante  di  bonifica  e  di  irrigazione
     attraverso  le  opere  e  gli  impianti  di  fognatura  o
     depurazione  è  a  carico  dei  soggetti  titolari  degli
     scarichi medesimi.

       4.  Entro  dodici  mesi dall'entrata  in  vigore  della
     presente legge i Consorzi completano il censimento  degli
     scarichi   nella  rete  irrigua  e  di  bonifica   e   di
     irrigazione,  determinando  il  contributo  dovuto  dagli
     utilizzatori;  gli  importi incassati sono  detratti  dal
     piano di riparto di cui all'articolo 37.

       5.  Gli  enti  che  provvedono  al  rilascio  di  nuove
     autorizzazioni allo scarico sono tenuti a  comunicare  al
     distretto  del  Consorzio territorialmente  competente  i
     nominativi  dei  soggetti  titolari  dell'autorizzazione,
     nonché  le  caratteristiche qualitative e quantitative  e
     l'ubicazione   degli   scarichi,   distinguendo    quelli
     sversanti  direttamente nella rete irrigua e di  bonifica
     e  di  irrigazione da quelli sversanti in altre reti  che
     recapitano nella stessa.

       6.  Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e  di
     bonifica   e  di  irrigazione,  compresi  gli  sfioratori
     fognari  di piena, è subordinato a concessione rilasciata
     dal  Consorzio  di  bonifica e di  irrigazione  ai  sensi
     degli  articoli 34, comma 1, lettera g), 135 e 136, comma
     1,  lettera c), del regio decreto 8 maggio 1904, n.  368.
     Lo  scarico  di  acque reflue in assenza  di  concessione
     consortile comporta la violazione delle norme di  polizia
     idraulica  e  la conseguente applicazione degli  articoli
     141 e seguenti del r.d. 368/1904.

       7.  Qualora  per  effetto  del  cumulo  degli  scarichi
     concessi  nelle  acque di bonifica e  di  irrigazione  ne
     derivi  il  mancato rispetto degli obiettivi  di  qualità
     fissati  per  dette  acque ovvero la  non  utilizzabilità
     delle  acque a scopi irrigui, il Consorzio, tenuto  conto
     della  destinazione del corpo idrico  e  del  periodo  di
     utilizzazione  irrigua  dello  stesso,  può  chiedere  la
     modifica  o  la revoca dell'autorizzazione agli  scarichi
     agli enti competenti al loro rilascio.

                                CAPO V
              Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

                               Art. 41.
           Programma triennale ed elenco annuale dei lavori

       1.  Ogni  Consorzio  predispone il programma  triennale
     con  l'elenco  annuale dei lavori per  le  opere  di  cui
     all'articolo  7,  commi da 2 a 5,  e  lo  trasmette  alla
     Giunta  regionale.  Tale  programma  è  approvato   dalla
     Giunta  regionale  acquisito il parere  della  competente
     Commissione    legislativa    dell'Assemblea    regionale
     siciliana.

                               Art. 42.
          Risparmio idrico e impianti di recupero delle acque
                        reflue per uso irriguo

       1.  Al  fine  di  contenere  i  consumi  di  acqua  per
     l'irrigazione delle colture e di tutelare la qualità  dei
     corpi  idrici,  i Consorzi attivano specifici  servizi  e
     attività  di assistenza tecnica irrigua per i consorziati
     per  l'uso  razionale dell'acqua irrigua. Inoltre,  sulla
     base   del  programma  triennale  di  cui  al  precedente
     articolo 41, i Consorzi intervengono per ammodernare  gli
     impianti di adduzione.

       2.  La  Regione,  al fine di favorire  le  attività  di
     recupero  delle  acque  reflue  ed  il  loro  riutilizzo,
     previa stipula di apposita convenzione con i comuni o  le
     ATI,   può  avvalersi  de  Consorzi  di  bonifica  e   di
     irrigazione  per l'irrigazione di colture destinate  alla
     produzione di alimenti per il consumo umano ed animale.

       3.  L'Assessore  regionale per l'energia  e  i  servizi
     pubblici  utilità, d'intesa con l'Autorità di bacino  del
     distretto  idrografico della Sicilia di cui  all'articolo
     3    della   l.r.   8/2018,   entro   centoventi   giorni
     dall'entrata in vigore della presente legge, con  proprio
     decreto  individua  gli  interventi  necessari   per   la
     realizzazione delle infrastrutture di collegamento tra  i
     depuratori  e le vasche di accumulo destinate agli  scopi
     irrigui.

                               Art. 43.
            Misure volte a favorire l'impiego di sistemi di
              produzione di energia da fonti rinnovabili

       1.  Al  fine  di  realizzare economie di  gestione  nei
     Consorzi  di  bonifica  e  di  irrigazione,  la   Regione
     promuove  la  progettazione ed esecuzione di  sistemi  di
     produzione  di  energia  da fonti rinnovabili  favorendo,
     nell'ambito  dei bacini di accumulo delle acque  irrigue,
     l'installazione  di  sistemi  mini  idroelettrico  e   di
     sistemi fotovoltaici galleggianti.

                                CAPO VI
                   Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 44.
          Liquidazione dei Consorzi di bonifica e nomina dei
                        Commissari straordinari

       1.  Dalla  data  di  entrata in vigore  della  presente
     legge  sono soppressi e posti in liquidazione i  Consorzi
     di  bonifica accorpati ai sensi del comma 2 dell'articolo
     13 della legge regionale n. 5/2014.

       2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
     della  presente  legge, con decreto del Presidente  della
     Regione,   su   proposta  dell'Assessore  regionale   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea, previa delibera della Giunta regionale,  si
     provvede  alla nomina di due commissari liquidatori,  che
     si  avvalgono del supporto tecnico dell'Ufficio  speciale
     per   la   chiusura  delle  liquidazioni.  I   commissari
     liquidatori  curano la gestione liquidatoria  degli  enti
     individuati  al  comma  1  in  relazione  ai  comprensori
     consortili  della  Sicilia occidentale  e  della  Sicilia
     orientale.

       3.  Entro  trenta giorni dall'entrata in  vigore  della
     presente   legge,   con  decreto  del  Presidente   della
     Regione,   su   proposta  dell'Assessore  regionale   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,   previa   deliberazione    della    Giunta
     regionale,  sono  nominati i Commissari straordinari  dei
     Consorzi   di   cui   all'articolo  2,   che   provvedono
     all'attività    di    ordinaria   amministrazione    fino
     all'insediamento degli organi consortili.

       4.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale    per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea,  di concerto con l'Assessore regionale  per
     l'economia, entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore
     della  presente legge, sono impartite direttive  volte  a
     disciplinare  le  modalità  attuative  del  processo   di
     liquidazione.

       5.   L'Assessorato  regionale  dell'agricoltura,  dello
     sviluppo   rurale  e  della  pesca  mediterranea   vigila
     sull'esercizio    delle    funzioni    del    commissario
     liquidatore  e dei commissari straordinari  dei  Consorzi
     di  bonifica e di irrigazione onde assicurarne  celerità,
     uniformità e trasparenza.

       6.  Il  commissario liquidatore trasmette  con  cadenza
     trimestrale   una  relazione  dettagliata   sull'attività
     svolta all'Assessorato regionale dell'agricoltura,  dello
     sviluppo  rurale  e  della  pesca  mediterranea,   nonché
     all'Assessorato regionale dell'economia per  i  controlli
     contabili di competenza.

       7.  Al  commissario liquidatore è attribuita la  legale
     rappresentanza della liquidazione.

                               Art. 45.
                        Commissario liquidatore

       1.  Il  commissario liquidatore effettua l'attività  di
     ricognizione  alla  data  di  entrata  in  vigore   della
     presente legge. A tal fine:

       a) rileva la massa passiva dei Consorzi soppressi;

       b)  provvede,  con riferimento allo stato  patrimoniale
     immobiliare,  ad  aggiornare la valutazione  dei  singoli
     immobili   e  acquisisce  apposita  relazione  di   stima
     effettuata dalla competente Agenzia del demanio;

       c)  provvede  alla ricognizione dei rapporti  giuridici
     pendenti;

       d)  effettua  una  ricognizione di tutto  il  personale
     dipendente e predispone un elenco dal quale, per  ciascun
     dipendente,  risultino la natura giuridica del  rapporto,
     la  sua decorrenza e l'eventuale termine se previsto,  la
     qualifica  ed  il  livello  retributivo,  il  trattamento
     giuridico ed economico, previdenziale ed assistenziale.

       2.  Ai  fini delle rilevazione di cui al comma 1, lett.
     a),  il  commissario  liquidatore,  entro  trenta  giorni
     dalla   nomina   dà   avviso   ai   creditori,   mediante
     pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
     siciliana,  dell'avvio  della  procedura  di  rilevazione
     delle   passività  dell'ente  locale  invitando  chiunque
     ritenga  di averne diritto a presentare, entro un termine
     perentorio  di sessanta giorni, la domanda, corredata  da
     idonea  documentazione, atta a dimostrare la  sussistenza
     del   credito  verso  l'ente,  il  relativo  importo   ed
     eventuali  privilegi,  per  l'inserimento  nel  piano  di
     rilevazione, previa attestazione di conformità  da  parte
     del competente Consorzio.

       3.  Il  commissario liquidatore richiede  al  Consorzio
     che  i  responsabili dei servizi competenti  per  materia
     attestino  che  la  prestazione sia stata  effettivamente
     resa    e    che    la    stessa   rientri    nell'ambito
     dell'espletamento  delle  funzioni  e  dei   servizi   di
     competenza  del  Consorzio. I  responsabili  dei  servizi
     attestano   altresì   che  non  sia   avvenuto,   nemmeno
     parzialmente,  il pagamento del corrispettivo  e  che  il
     debito  non è caduto in prescrizione alla data di entrata
     in  vigore  della  presente  legge.  I  responsabili  dei
     servizi provvedono entro trenta giorni dalla richiesta.

       4.  A  seguito  della  fase  di  cui  al  comma  2,  il
     commissario   liquidatore  procede  entro  i   successivi
     centottanta giorni:

       a)   a   classificare  e  distinguere  per  classi   le
     situazioni  creditorie  e  debitorie  nei  confronti   di
     banche,   enti   pubblici,  privati  fornitori,   imprese
     appaltatrici,  nonché  quelle  derivanti  da  condanne  e
     ordinanze    giurisdizionali   o   da   lodi    arbitrali
     definitivi,  proponendo  eventuali  componimenti   bonari
     anche dei contenziosi in essere;

       b)  a  proporre per ogni classe, solo in via  residuale
     con  riferimento al singolo debitore di ogni classe,  una
     composizione bonaria;

       c)  a  redigere  un programma di alienazione  dei  beni
     mobili    ed    immobili   non   strettamente   necessari
     all'esecuzione  dell'attività  istituzionale  dei   nuovi
     Consorzi;

       d)  con  riferimento alle controversie in  essere  alla
     data  in  vigore  della  presente legge,  il  commissario
     liquidatore,   previo   parere  vincolante   dell'Ufficio
     speciale  per  la  chiusura delle  liquidazioni,  formula
     specifiche  proposte  transattive.  Le  proposte  perdono
     efficacia  ove  non  accettate  nel  termine  di   trenta
     giorni.   L'organo   straordinario  di   liquidazione   è
     autorizzato   a   transigere   vertenze   giudiziali    e
     stragiudiziali, inserendo il debito risultante  dall'atto
     di transazione nel piano di rilevazione.

       5.   Sull'inserimento  nel  programma  di   risanamento
     economico e finanziario delle posizioni debitorie di  cui
     al   comma  4  decide  il  commissario  liquidatore   con
     provvedimento  da  notificare  agli  istanti  al  momento
     dell'approvazione  del  piano  di  rilevazione,   tenendo
     conto  degli  elementi di prova del debito desunti  dalla
     documentazione  prodotta dal terzo creditore  certificata
     con le modalità di cui al comma 3.

       6.   Tutte  le  attività  di  cui  ai  commi  1   e   2
     costituiscono  il  programma di risanamento  economico  e
     finanziario  da sottoporre all'approvazione della  Giunta
     regionale.   Il   programma  ha   efficacia   solo   dopo
     l'approvazione da parte delta Giunta regionale.

       7.  Ai nuovi Consorzi sono trasferite esclusivamente le
     attività  dei  disciolti  Consorzi  di  bonifica  Sicilia
     occidentale  e Sicilia orientale strettamente  necessarie
     a  garantire  la continuità dei servizi  e  non  anche  i
     crediti e i debiti.

       8.   Il   commissario  liquidatore  è  autorizzato   ad
     operazioni  di cartolarizzazione nei modi  di  legge  ove
     più  vantaggioso  per  la  liquidazione.  Il  commissario
     liquidatore   versa   in  entrata  i  crediti   incassati
     dall'attivo della liquidazione.

       9.  Per  le  finalità  di cui al  presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021,  la  spesa
     di  3.000  migliaia  di  euro cui  si  provvede  mediante
     corrispondente   riduzione  delle   disponibilità   della
     Missione    20,    Programma    3,    Capitolo     215704
     (accantonamento 1003).

                               Art. 46.
          Commissari straordinari dei Consorzi di bonifica e
                  irrigazione della Regione siciliana

       1.  Il  commissario straordinario di ciascun  Consorzio
     ha   il  compito  di  effettuare  la  gestione  ordinaria
     dell'ente  durante la fase transitoria fino  all'elezioni
     degli  organi  di amministrazione ordinaria,  che  devono
     essere     convocate    non    oltre    novanta    giorni
     dall'approvazione dello statuto.

       2.   Il  commissario  straordinario,  entro  centoventi
     giorni   dalla  nomina,  predispone  lo  statuto   e   il
     regolamento   di  organizzazione  e  funzionamento,   ivi
     compreso  il  piano  di organizzazione  variabile  (POV),
     tenuto   conto  dei  piani  di  organizzazione  variabile
     vigenti  alla data di approvazione della presente  legge.
     Lo   statuto   e  il  regolamento  di  organizzazione   e
     funzionamento sono trasmessi all'Assessore regionale  per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea    per    l'approvazione    come    previsto
     dall'articolo 2, comma 6.

       3.  Alla  data  di  entrata in  vigore  della  presente
     legge,  il  personale con contratto di lavoro subordinato
     a  tempo  indeterminato in servizio  presso  i  soppressi
     Consorzi   di  bonifica  transita,  senza  soluzione   di
     continuità,   nella   pianta   organica   dei   Consorzi,
     mantenendo il medesimo trattamento economico e  giuridico
     ed  il riconoscimento dell'anzianità di servizio di ruolo
     maturata all'atto del transito.

       4.  Al  fine di garantire la continuità del trattamento
     di    quiescenza    dei   dipendenti,   il    commissario
     straordinario presenta richiesta di iscrizione dei  nuovi
     Consorzio  di  bonifica  e di irrigazione  della  Regione
     siciliana  al Fondo di accantonamento del trattamento  di
     quiescenza  dei  dipendenti consorziali istituito  presso
     l'ENPAIA.

       5.  Nelle  more della definizione dello statuto  e  del
     regolamento  di  organizzazione  e  della  nomina   degli
     organi,   i  Consorzi  operano  sulla  base  dei  bilanci
     attuali   dei   consorzi   mandatari,   degli   atti   di
     pianificazione  e programmazione in atto ai  preesistenti
     consorzi.  I  piani,  i  ruoli  e  gli  affidamenti   dei
     preesistenti  consorzi  restano vigenti  e  continuano  a
     trovare  applicazione fino a diversa  determinazione  del
     commissario  straordinario  al  quale  compete,  inoltre,
     l'adozione  delle  misure, degli atti di  pianificazione,
     programmazione   e   regolamentazione    necessari    per
     l'operatività  dei  nuovi Consorzi nei termini  temporali
     previsti nella presente legge.

       6.  I  Collegi  dei  revisori  dei  consorzi  mandatari
     continuano  ad esercitare le proprie funzioni  fino  alla
     chiusura degli adempimenti di competenza e comunque  fino
     alla nomina dei nuovi organi dei Consorzi.

                               Art. 47.
                       Disposizioni finanziarie

       1.  Ferme restando le risorse della sottomisura 4.3 del
     Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014/2020  (PSR)  di
     cui al comma 35 dell'articolo 2 della legge regionale  14
     aprile  2021,  n.  9,  i Consorzi di cui  all'articolo  2
     assicurano   il  graduale  passaggio  all'autosufficienza
     finanziaria  entro  il 31 dicembre  2035,  garantendo  la
     continuità   dei   servizi   resi,   e   il   Commissario
     liquidatore   di  cui  all'articolo  45   provvede   alle
     esigenze    derivanti   dalla   liquidazione    di    cui
     all'articolo  44,  mediante l'utilizzo delle  risorse  di
     cui  di  cui  all'articolo  2 della  legge  regionale  30
     dicembre   1977,  n.  106  e  successive   modifiche   ed
     integrazioni  e all'articolo 7 della legge  regionale  16
     gennaio   2012,   n.   9   e  successive   modifiche   ed
     integrazioni,  autorizzate nelle leggi  di  stabilità  di
     ciascun  esercizio, in coerenza con le direttive  di  cui
     al  comma  4  dell'articolo 44, nelle misure  percentuali
     rispettivamente indicate nella seguente tabella:



       2.  Fatte  salve le previsioni di cui all'articolo  45,
     dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente
     legge  non  possono  derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
     carico del bilancio della Regione.

                               Art. 48.
                         Abrogazione di norme

       1.   Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni:  legge
     regionale  30  dicembre 1977, n. 106; legge regionale  25
     maggio  1995, n. 45 ad eccezione degli articoli  24,  30,
     31,  32  e  33;  l'articolo 13 della legge  regionale  28
     gennaio  2014, n. 5; il decreto presidenziale n. 467  del
     12  settembre 2017; il decreto presidenziale n.  468  del
     13 settembre 2017.

                               Art. 49.
                           Entrata in vigore

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     Ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

       2.  È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla
     osservare come legge della Regione.







     (*) Esitato il 12 gennaio 2022

     LAVORI PREPARATORI

     Disegno  di  legge  n.  585 - Riordino  dei  Consorzi  di
     bonifica   e  di  irrigazione  della  Regione  Siciliana.
     Iniziativa  governativa: presentato dal Presidente  della
     Regione   (MUSUMECI)   su  proposta  dell'Assessore   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la    pesca
     mediterranea  (BANDIERA) l'1 luglio 2019. Trasmesso  alla
     Commissione   Attività  produttive'  (III)  il  5  luglio
     2019.  Abbinato al disegno di legge n. 394 e  al  disegno
     di  legge n. 424 nella seduta n. 88 del 17 luglio 2019  e
     adottato quale testo base.

     Disegno  di  legge  n.  349 - Riordino  dei  Consorzi  di
     bonifica.   Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai
     deputati  Compagnone, Pullara, Di Mauro, Papale,  Tamajo,
     Zitelli,  Bulla, Lantieri il 13 settembre 2018. Trasmesso
     alla  Commissione   Attività  produttive'  (III)  il   10
     ottobre  2018. Abbinato al disegno di legge n. 585  e  al
     disegno di legge n. 424 nella seduta n. 88 del 17  luglio
     2019.

     Disegno  di legge n. 424 - Norme in materia di  bonifica,
     tutela  del  territorio  e di riordino  dei  Consorzi  di
     bonifica  in Sicilia. Iniziativa parlamentare: presentato
     dai  deputati  Catalfamo e Galvagno  l'8  novembre  2018.
     Trasmesso  alla  Commissione  Attività produttive'  (III)
     il  21 novembre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 585
     e  al  disegno di legge n. 349 nella seduta n. 88 del  17
     luglio 2019.

     -  Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 88 del  17
     luglio  2019,  n. 90 del 23 luglio 2019,  n.  92  del  30
     luglio  2019, n. 93 del 17 settembre 2019, n. 94  del  24
     settembre 2019, n. 98 dell'8 ottobre 2019, n. 99  del  15
     ottobre 2019, n. 100 del 22 ottobre 2019, n. 102  del  29
     ottobre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 114 del  17
     dicembre 2019, n. 120 del 21 gennaio 2020, n. 121 del  22
     gennaio 2020, n. 122 del 28 gennaio 2020, n. 123  del  29
     gennaio  2020, n. 125 dell'11 febbraio 2020, n.  127  del
     18  febbraio  2020, n. 128 del 19 febbraio 2020,  n.  129
     del  26 febbraio 2020, n. 196 del 27 luglio 2021, n.  198
     del 28 settembre 2021.

     -  Richiesto  parere  alla  Commissioni   Bilancio'  (II)
     nella seduta n. 129 del 26 febbraio 2020.

     -  Parere  reso dalla Commissione  Bilancio'  (II)  nella
     seduta n. 261 del 7 luglio 2021.

     -   Esitato per l'Aula nella seduta n. 198 del 21 settembre 2021.

     -   Rinviato in Commissione III nella seduta d'Aula n. 292 del 12
        ottobre 2021.

     -   Esaminato dalla Commissione nelle sedute n.  220  del
     14 dicembre 2021, n. 225 del 12 gennaio 2022.

     -   Esitato per l'Aula nella seduta n. 225 del 12 gennaio 2022.

     Relatore: on. Cafeo

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

     Approvato dall'Assemblea nella seduta n.
A seguito di quanto comunicato dalla Presidenza nella seduta d'Aula n. 292 del
12 ottobre 2021, si rinvia in Commissione in data 14 ottobre 2021 il testo del
disegno di legge in oggetto al fine di consentire un approfondimento delle disp
osizioni