Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda
causa di morte nel mondo e la principale causa di morte
evitabile. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone
perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra
le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al
fumo passivo. Secondo i dati del rapporto 2016
dell'Istituto superiore di sanità e Doxa i fumatori in
Italia sono 11,5 milioni, il 22% della popolazione: 6,9
milioni di uomini (il 27,3%) e 4,6 milioni di donne
(17,2%). Gli ex fumatori rappresentano il 13,5% della
popolazione (7,1 milioni) i non fumatori sono invece
33,8 milioni (il 64,4% della popolazione). Secondo le
indagini Doxa condotte tra il 2002 e il 2016 il dato di
quest'anno relativo ai fumatori si riporta sui valori
registrati nel 2008. Si osserva inoltre un lieve
incremento della prevalenza di fumatori di entrambi i
sessi: gli uomini passano dal 25,1% del 2015 al 27,3%
del 2016, le donne dal 16,9% del 2015 al 17,2% del 2016.
Il consumo medio di sigarette al giorno è di circa 12
sigarette, ma un quarto dei fumatori ne consuma più di
un pacchetto al giorno. Circa la metà della popolazione
fumatrice muore a causa di patologie correlate al fumo
di tabacco. Il fumo non è responsabile solamente del
tumore del polmone, ma rappresenta anche il principale
fattore di rischio per le malattie respiratorie non
neoplastiche, fra cui la broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) ed è uno dei più importanti fattori di
rischio cardiovascolare: un fumatore ha un rischio di
mortalità, a causa di una coronaropatia, superiore da 3
a 5 volte rispetto a un non fumatore. Un individuo che
fuma per tutta la vita ha il 50% di probabilità di
morire per una patologia direttamente correlata al fumo
e la sua vita potrebbe non superare un'età compresa tra
i 45 e i 54 anni. Il fumo di sigaretta è composto da
molti componenti chimici che variano persino da
produttore in produttore: tra gli effetti causati dai
vari componenti spiccano quelli della nicotina che vaso
costringe le arterie, quelli del monossido di carbonio
che è responsabile di malattie cardiovascolari, quelli
del catrame che è cancerogeno e quelli degli ossidanti
che causano BPCO, una particolare patologia simile
all'unione di enfisema, asma e bronchite cronica. Il
costo sociale generato dagli effetti nocivi del tabacco
è costituito non solo dai costi diretti come le spese
sanitarie sostenute da privati e dal servizio sanitario
nazionale, ma anche dai costi indiretti come la perdita
di produttività per assenza lavorativa e morte prematura
ed i danni ambientali. Va considerato inoltre che due
terzi del tabacco è fumato passivamente e che quindi i
costi sanitari sono affrontati sia da chi fuma tabacco
attivamente, sia da chi lo respira passivamente e
pertanto risulta importante l'applicazione delle norme
antifumo disposte dall'attuale legislazione vigente.
Oltre alle problematiche legate alla salute esistono
anche quelle ambientali, in particolare attraverso una
promozione di comportamenti eco-compatibili ed una
efficace raccolta differenziata di cicche di sigaretta
si genererebbe minor dispersione e rilascio di composti
chimici dannosi per l'ambiente e miglioramento del
decoro urbano. Occorre pertanto attuare tutte le
iniziative necessarie per indurre ed educare la società,
ed in particolare i giovani, a comportamenti virtuosi
incrementando la consapevolezza dei danni alla salute
causati dal fumo di tabacco e all'ambiente causati
dall'inquinamento da scarti di sigarette. In questo
contesto si pone la seguente legge: Interventi per
contrastare il fenomeno del tabagismo per la tutela
della salute e dell'ambiente', che si pone l'obiettivo
di ridurre il numero dei fumatori attivi, tutelare i non
fumatori, far rispettare la normativa vigente in materia
e tutelare l'ambiente.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
Oggetto e finalità

1. In conformità al principio costituzionale del
diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei
principi fondamentali della normativa statale vigente in
materia, la Regione Sicilia promuove la prevenzione, la
cura ed il controllo del tabagismo e degli effetti
negativi ad esso collegati.
2. La presente legge detta disposizioni in materia
di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni
per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e
passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:

a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
b) la diminuzione del numero di persone esposte ad
inalazione di fumo passivo;
c) la riduzione dell'impatto ambientale causato
dagli scarti del fumo di tabacco.
3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture
sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei
rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con
le disposizioni legislative vigenti in materia di
prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di
lavoro.
4. La presente legge intende, altresì, tutelare il
diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di
tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

Art. 2
Piano regionale triennale per la lotta al
tabagismo

1. La Regione sostiene gli interventi di
prevenzione, di assistenza e di supporto alla
disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia,
in accordo con le indicazioni delle linee guida
internazionali e nazionali e con i metodi della medicina
basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere della competente Commissione
Legislativa, approva il piano regionale triennale per la
lotta al tabagismo.
3. Il piano regionale triennale per la lotta al
tabagismo prevede interventi riguardanti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la
promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella
comunità;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione
dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi
aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di
fumare;
c) la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento
causato dai rifiuti generati dal fumo;
d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi
pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale
divieto, si intenda per utente anche il personale
dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;
e) la tutela dei non fumatori.
4. La Regione promuove la definizione di accordi per
l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende
sanitarie locali, dagli enti locali e dagli altri
soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano
regionale triennale per la lotta al tabagismo.

Art. 3
Interventi antifumo

1. Per favorire il rispetto rigoroso dei divieti di
fumo stabiliti dalla normativa statale vigente e in
attuazione degli interventi previsti dal piano di cui
all'articolo 2, la Regione promuove adeguate iniziative
informative e formative di sensibilizzazione del
personale delle strutture sanitarie e delle istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione, per la
promozione della salute nei confronti del cittadino
utente.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza
di fumo nelle istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione e in tutti i contesti in cui la
coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto
valore educativo e formativo di minori e/o studenti
anche nelle aree aperte di pertinenza delle istituzioni
medesime.
4. L'ASP programma appositi interventi di
prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici
e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto
di fumo;
c) di supporto alla disassuefazione, mediante
l'offerta di programmi per smettere di fumare da
realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi
luoghi di lavoro.
5. Il piano di cui all'articolo 2 può anche
prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti
scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della
promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute
e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che
valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le
aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici che
si impegnino attivamente per favorire la partecipazione
dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

Art. 4
Obblighi dei datori di lavoro

1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di
lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse,
fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del
divieto di fumare come previsto dalle leggi statali
vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei
requisiti impiantistici previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003
(Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21
ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute
dei non fumatori') per le eventuali aree riservate ai
fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori
di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e
successive modifiche, oltre ai compiti di cui al comma
1, devono:
a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori
sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal
fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del
tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità
efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico
competente e del servizio di prevenzione e protezione,
ove previsti dal d.lgs. 81/2008;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove
previsti dal d.lgs. 81/2008, in merito alle misure da
adottare per l'applicazione della presente legge.

Art. 5
Protezione dell'ambiente dagli scarti del fumo

1. La Regione promuove misure atte a consentire la
raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori
nei luoghi di aggregazione, al fine di evitare la loro
dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori devono
essere disposti comunque ad una distanza tale da
consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da
parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo
passivo.
2. Al fine di tutelare anche le aree sprovviste dei
raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove
campagne a favore dell'utilizzo di posacenere personali
e della sensibilizzazione dei fumatori.
3. La Regione promuove l'educazione alla salute
nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione al fine di prevenire tra i giovani l'inizio
dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni
informative e educative volte a sensibilizzare gli
studenti e il personale docente e non docente sul
rendere libere dal l'impatto ambientale e il degrado
causato dagli scarti del fumo.

Art. 6
Vigilanza e applicazione delle sanzioni

1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro
previsti all'articolo 4 e la competenza ad accertare e
contestare gli illeciti amministrativi da parte degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio,
le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle
sanzioni relative alla violazione delle norme previste
dalla presente legge sono esercitate dai comuni e dalle
ASP.

Art. 7
Sanzioni

1. Alle violazioni dei divieti di fumo si applicano
le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare
in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
e successive modifiche.
2. La disciplina del procedimento relativo alla
contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al
pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto,
all'invio di scritti difensivi ed all'emissione
dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e dell'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il
Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di
tutela della salute dei non fumatori, in attuazione
dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione ).

Art. 8
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri dalla presente legge si fa fronte
mediante i proventi derivanti dalle sanzioni di cui
all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni ivi
riportate, nonché mediante l'istituzione di apposito
capitolo nell'esercizio finanziario per il triennio
2018/2020.

Art. 9
Norme finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.