Attuale
02 lug 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 127 AULA
Storico
18 giu 2019 Annunziato Seduta n. 123 AULA
26 giu 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA
Onorevoli colleghi, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo. Secondo i dati del rapporto 2016 dell'Istituto superiore di sanità e Doxa i fumatori in Italia sono 11,5 milioni, il 22% della popolazione: 6,9 milioni di uomini (il 27,3%) e 4,6 milioni di donne (17,2%). Gli ex fumatori rappresentano il 13,5% della popolazione (7,1 milioni) i non fumatori sono invece 33,8 milioni (il 64,4% della popolazione). Secondo le indagini Doxa condotte tra il 2002 e il 2016 il dato di quest'anno relativo ai fumatori si riporta sui valori registrati nel 2008. Si osserva inoltre un lieve incremento della prevalenza di fumatori di entrambi i sessi: gli uomini passano dal 25,1% del 2015 al 27,3% del 2016, le donne dal 16,9% del 2015 al 17,2% del 2016. Il consumo medio di sigarette al giorno è di circa 12 sigarette, ma un quarto dei fumatori ne consuma più di un pacchetto al giorno. Circa la metà della popolazione fumatrice muore a causa di patologie correlate al fumo di tabacco. Il fumo non è responsabile solamente del tumore del polmone, ma rappresenta anche il principale fattore di rischio per le malattie respiratorie non neoplastiche, fra cui la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed è uno dei più importanti fattori di rischio cardiovascolare: un fumatore ha un rischio di mortalità, a causa di una coronaropatia, superiore da 3 a 5 volte rispetto a un non fumatore. Un individuo che fuma per tutta la vita ha il 50% di probabilità di morire per una patologia direttamente correlata al fumo e la sua vita potrebbe non superare un'età compresa tra i 45 e i 54 anni. Il fumo di sigaretta è composto da molti componenti chimici che variano persino da produttore in produttore: tra gli effetti causati dai vari componenti spiccano quelli della nicotina che vaso costringe le arterie, quelli del monossido di carbonio che è responsabile di malattie cardiovascolari, quelli del catrame che è cancerogeno e quelli degli ossidanti che causano BPCO, una particolare patologia simile all'unione di enfisema, asma e bronchite cronica. Il costo sociale generato dagli effetti nocivi del tabacco è costituito non solo dai costi diretti come le spese sanitarie sostenute da privati e dal servizio sanitario nazionale, ma anche dai costi indiretti come la perdita di produttività per assenza lavorativa e morte prematura ed i danni ambientali. Va considerato inoltre che due terzi del tabacco è fumato passivamente e che quindi i costi sanitari sono affrontati sia da chi fuma tabacco attivamente, sia da chi lo respira passivamente e pertanto risulta importante l'applicazione delle norme antifumo disposte dall'attuale legislazione vigente. Oltre alle problematiche legate alla salute esistono anche quelle ambientali, in particolare attraverso una promozione di comportamenti eco-compatibili ed una efficace raccolta differenziata di cicche di sigaretta si genererebbe minor dispersione e rilascio di composti chimici dannosi per l'ambiente e miglioramento del decoro urbano. Occorre pertanto attuare tutte le iniziative necessarie per indurre ed educare la società, ed in particolare i giovani, a comportamenti virtuosi incrementando la consapevolezza dei danni alla salute causati dal fumo di tabacco e all'ambiente causati dall'inquinamento da scarti di sigarette. In questo contesto si pone la seguente legge: Interventi per contrastare il fenomeno del tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente', che si pone l'obiettivo di ridurre il numero dei fumatori attivi, tutelare i non fumatori, far rispettare la normativa vigente in materia e tutelare l'ambiente. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Oggetto e finalità 1. In conformità al principio costituzionale del diritto alla tutela della salute e nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale vigente in materia, la Regione Sicilia promuove la prevenzione, la cura ed il controllo del tabagismo e degli effetti negativi ad esso collegati. 2. La presente legge detta disposizioni in materia di fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente i danni per la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici: a) la diminuzione del numero di fumatori attivi; b) la diminuzione del numero di persone esposte ad inalazione di fumo passivo; c) la riduzione dell'impatto ambientale causato dagli scarti del fumo di tabacco. 3. Nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione dei rischi da fumo passivo viene perseguita in armonia con le disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione e protezione da rischi negli ambienti di lavoro. 4. La presente legge intende, altresì, tutelare il diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo di tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro. Art. 2 Piano regionale triennale per la lotta al tabagismo 1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e di supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione Legislativa, approva il piano regionale triennale per la lotta al tabagismo. 3. Il piano regionale triennale per la lotta al tabagismo prevede interventi riguardanti: a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità; b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare; c) la tutela dell'ambiente contro l'inquinamento causato dai rifiuti generati dal fumo; d) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa; e) la tutela dei non fumatori. 4. La Regione promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle aziende sanitarie locali, dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano regionale triennale per la lotta al tabagismo. Art. 3 Interventi antifumo 1. Per favorire il rispetto rigoroso dei divieti di fumo stabiliti dalla normativa statale vigente e in attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, la Regione promuove adeguate iniziative informative e formative di sensibilizzazione del personale delle strutture sanitarie e delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, per la promozione della salute nei confronti del cittadino utente. 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove la completa assenza di fumo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e in tutti i contesti in cui la coerenza dei comportamenti degli adulti assume alto valore educativo e formativo di minori e/o studenti anche nelle aree aperte di pertinenza delle istituzioni medesime. 4. L'ASP programma appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni: a) di tipo informativo ed educativo; b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo; c) di supporto alla disassuefazione, mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro. 5. Il piano di cui all'articolo 2 può anche prevedere: a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo; b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare. Art. 4 Obblighi dei datori di lavoro 1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare come previsto dalle leggi statali vigenti, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori') per le eventuali aree riservate ai fumatori. 2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, oltre ai compiti di cui al comma 1, devono: a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal d.lgs. 81/2008; b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal d.lgs. 81/2008, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge. Art. 5 Protezione dell'ambiente dagli scarti del fumo 1. La Regione promuove misure atte a consentire la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione, al fine di evitare la loro dispersione nell'ambiente. Tali raccoglitori devono essere disposti comunque ad una distanza tale da consentire la fruizione di tutti i luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo passivo. 2. Al fine di tutelare anche le aree sprovviste dei raccoglitori di cui al comma 1, la Regione promuove campagne a favore dell'utilizzo di posacenere personali e della sensibilizzazione dei fumatori. 3. La Regione promuove l'educazione alla salute nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e sostiene adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente sul rendere libere dal l'impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo. Art. 6 Vigilanza e applicazione delle sanzioni 1. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro previsti all'articolo 4 e la competenza ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge sono esercitate dai comuni e dalle ASP. Art. 7 Sanzioni 1. Alle violazioni dei divieti di fumo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) e successive modifiche. 2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ). Art. 8 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri dalla presente legge si fa fronte mediante i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 7, nel rispetto delle disposizioni ivi riportate, nonché mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'esercizio finanziario per il triennio 2018/2020. Art. 9 Norme finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.