Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Interventi per contrastare il fenomeno del tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente

Iter

Attuale
02 lug 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 127 AULA

Storico
18 giu 2019 Annunziato Seduta n. 123 AULA
26 giu 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
         Onorevoli colleghi,

         secondo  i  dati  dell'Organizzazione mondiale  della
     sanità  (OMS) il fumo di tabacco rappresenta  la  seconda
     causa  di morte nel mondo e la principale causa di  morte
     evitabile.  L'OMS calcola che quasi 6 milioni di  persone
     perdono  la vita ogni anno per i danni da tabagismo,  fra
     le  vittime  oltre 600.000 sono non fumatori  esposti  al
     fumo   passivo.   Secondo  i  dati  del   rapporto   2016
     dell'Istituto  superiore di sanità e Doxa i  fumatori  in
     Italia  sono 11,5 milioni, il 22% della popolazione:  6,9
     milioni  di  uomini  (il 27,3%) e 4,6  milioni  di  donne
     (17,2%).  Gli  ex fumatori rappresentano il  13,5%  della
     popolazione  (7,1  milioni) i non  fumatori  sono  invece
     33,8  milioni  (il 64,4% della popolazione).  Secondo  le
     indagini Doxa condotte tra il 2002 e il 2016 il  dato  di
     quest'anno  relativo ai fumatori si  riporta  sui  valori
     registrati  nel  2008.  Si  osserva  inoltre   un   lieve
     incremento  della prevalenza di fumatori  di  entrambi  i
     sessi:  gli  uomini passano dal 25,1% del 2015  al  27,3%
     del  2016, le donne dal 16,9% del 2015 al 17,2% del 2016.
     Il  consumo  medio di sigarette al giorno è di  circa  12
     sigarette,  ma un quarto dei fumatori ne consuma  più  di
     un  pacchetto al giorno.  Circa la metà della popolazione
     fumatrice  muore a causa di patologie correlate  al  fumo
     di  tabacco.  Il  fumo non è responsabile  solamente  del
     tumore  del  polmone, ma rappresenta anche il  principale
     fattore  di  rischio  per  le malattie  respiratorie  non
     neoplastiche,   fra  cui  la  broncopneumopatia   cronica
     ostruttiva (BPCO) ed è uno dei più importanti fattori  di
     rischio  cardiovascolare: un fumatore ha  un  rischio  di
     mortalità, a causa di una coronaropatia, superiore  da  3
     a  5  volte rispetto a un non fumatore. Un individuo  che
     fuma  per  tutta  la  vita ha il 50%  di  probabilità  di
     morire  per una patologia direttamente correlata al  fumo
     e  la sua vita potrebbe non superare un'età compresa  tra
     i  45  e  i  54 anni. Il fumo di sigaretta è composto  da
     molti   componenti   chimici  che  variano   persino   da
     produttore  in  produttore: tra gli effetti  causati  dai
     vari  componenti spiccano quelli della nicotina che  vaso
     costringe  le arterie, quelli del monossido  di  carbonio
     che  è  responsabile di malattie cardiovascolari,  quelli
     del  catrame  che è cancerogeno e quelli degli  ossidanti
     che   causano  BPCO,  una  particolare  patologia  simile
     all'unione  di  enfisema, asma e  bronchite  cronica.  Il
     costo  sociale generato dagli effetti nocivi del  tabacco
     è  costituito  non solo dai costi diretti come  le  spese
     sanitarie  sostenute da privati e dal servizio  sanitario
     nazionale,  ma anche dai costi indiretti come la  perdita
     di  produttività per assenza lavorativa e morte prematura
     ed  i  danni ambientali. Va considerato inoltre  che  due
     terzi  del tabacco è fumato passivamente e che  quindi  i
     costi  sanitari sono affrontati sia da chi  fuma  tabacco
     attivamente,  sia  da  chi  lo  respira  passivamente   e
     pertanto  risulta importante l'applicazione  delle  norme
     antifumo   disposte  dall'attuale  legislazione  vigente.
     Oltre  alle  problematiche legate  alla  salute  esistono
     anche  quelle  ambientali, in particolare attraverso  una
     promozione  di  comportamenti  eco-compatibili   ed   una
     efficace  raccolta differenziata di cicche  di  sigaretta
     si  genererebbe minor dispersione e rilascio di  composti
     chimici  dannosi  per  l'ambiente  e  miglioramento   del
     decoro   urbano.  Occorre  pertanto  attuare   tutte   le
     iniziative necessarie per indurre ed educare la  società,
     ed  in  particolare  i giovani, a comportamenti  virtuosi
     incrementando  la  consapevolezza dei danni  alla  salute
     causati  dal  fumo  di  tabacco  e  all'ambiente  causati
     dall'inquinamento  da  scarti  di  sigarette.  In  questo
     contesto  si  pone  la  seguente legge:   Interventi  per
     contrastare  il  fenomeno  del tabagismo  per  la  tutela
     della  salute  e dell'ambiente', che si pone  l'obiettivo
     di  ridurre il numero dei fumatori attivi, tutelare i non
     fumatori, far rispettare la normativa vigente in  materia
     e tutelare l'ambiente.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1
                          Oggetto e finalità

         1.  In  conformità  al principio  costituzionale  del
     diritto  alla  tutela della salute  e  nel  rispetto  dei
     principi fondamentali della normativa statale vigente  in
     materia,  la Regione Sicilia promuove la prevenzione,  la
     cura  ed  il  controllo  del tabagismo  e  degli  effetti
     negativi ad esso collegati.
         2.  La  presente legge detta disposizioni in  materia
     di  fumo, con lo scopo di ridurre ulteriormente  i  danni
     per  la  salute  derivanti dal fumo di tabacco  attivo  e
     passivo, nonché i seguenti obiettivi specifici:

         a) la diminuzione del numero di fumatori attivi;
         b)  la  diminuzione del numero di persone esposte  ad
     inalazione di fumo passivo;
         c)   la  riduzione  dell'impatto  ambientale  causato
     dagli scarti del fumo di tabacco.
         3.  Nei  luoghi di lavoro, così come nelle  strutture
     sanitarie  e negli istituti scolastici, la riduzione  dei
     rischi  da  fumo passivo viene perseguita in armonia  con
     le   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
     prevenzione  e  protezione da rischi  negli  ambienti  di
     lavoro.
         4.  La  presente legge intende, altresì, tutelare  il
     diritto dei cittadini a respirare aria libera da fumo  di
     tabacco, in particolare nei luoghi pubblici e di lavoro.

                                Art. 2
               Piano regionale triennale per la lotta al
                               tabagismo

         1.    La   Regione   sostiene   gli   interventi   di
     prevenzione,   di   assistenza   e   di   supporto   alla
     disassuefazione  dal  tabagismo di comprovata  efficacia,
     in   accordo   con  le  indicazioni  delle  linee   guida
     internazionali e nazionali e con i metodi della  medicina
     basata sulle evidenze.
         2.  La  Giunta regionale, entro novanta giorni  dalla
     data   di   entrata  in  vigore  della  presente   legge,
     acquisito   il   parere   della  competente   Commissione
     Legislativa, approva il piano regionale triennale per  la
     lotta al tabagismo.
         3.  Il  piano  regionale triennale per  la  lotta  al
     tabagismo prevede interventi riguardanti:
         a)   la  prevenzione  del  tabagismo,  attraverso  la
     promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo  nella
     comunità;
         b)  l'assistenza  ed il supporto alla disassuefazione
     dal  tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai  servizi
     aziendali  per  la cura del tabagismo e per  smettere  di
     fumare;
         c)  la  tutela  dell'ambiente  contro  l'inquinamento
     causato dai rifiuti generati dal fumo;
         d)  il  rispetto  del divieto di  fumare  nei  luoghi
     pubblici  e  di lavoro, prevedendo che, ai fini  di  tale
     divieto,   si  intenda  per  utente  anche  il  personale
     dipendente o altrimenti addetto ad attività lavorativa;
         e) la tutela dei non fumatori.
         4.  La Regione promuove la definizione di accordi per
     l'attuazione  degli interventi realizzati  dalle  aziende
     sanitarie  locali,  dagli  enti  locali  e  dagli   altri
     soggetti  pubblici e privati, in applicazione  del  piano
     regionale triennale per la lotta al tabagismo.

                                Art. 3
                          Interventi antifumo

         1.  Per favorire il rispetto rigoroso dei divieti  di
     fumo  stabiliti  dalla  normativa statale  vigente  e  in
     attuazione  degli interventi previsti dal  piano  di  cui
     all'articolo  2, la Regione promuove adeguate  iniziative
     informative   e   formative  di   sensibilizzazione   del
     personale  delle strutture sanitarie e delle  istituzioni
     del sistema educativo di istruzione e formazione, per  la
     promozione  della  salute  nei  confronti  del  cittadino
     utente.
         2.  Al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  di  cui
     all'articolo  1, la Regione promuove la completa  assenza
     di  fumo  nelle  istituzioni  del  sistema  educativo  di
     istruzione e formazione e in tutti i contesti in  cui  la
     coerenza  dei  comportamenti  degli  adulti  assume  alto
     valore  educativo  e  formativo di  minori  e/o  studenti
     anche  nelle  aree aperte di pertinenza delle istituzioni
     medesime.
         4.    L'ASP   programma   appositi   interventi    di
     prevenzione  del tabagismo nei luoghi di lavoro  pubblici
     e privati, mediante azioni:
         a) di tipo informativo ed educativo;
         b)  di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto
     di fumo;
         c)   di   supporto  alla  disassuefazione,   mediante
     l'offerta   di  programmi  per  smettere  di  fumare   da
     realizzare,  ove  possibile,  all'interno  degli   stessi
     luoghi di lavoro.
         5.   Il   piano  di  cui  all'articolo  2  può  anche
     prevedere:
         a)  l'attribuzione di premi annuali per gli  istituti
     scolastici  che  hanno meglio sviluppato  il  tema  della
     promozione di ambienti scolastici favorevoli alla  salute
     e completamente liberi dal fumo;
         b)  l'assegnazione annuale di pubblici attestati  che
     valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese  le
     aziende  sanitarie locali e gli istituti  scolastici  che
     si  impegnino  attivamente per favorire la partecipazione
     dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

                                Art. 4
                     Obblighi dei datori di lavoro

         1.  Nelle  strutture pubbliche e private i datori  di
     lavoro,  ovvero  i  responsabili delle strutture  stesse,
     fermo  restando  l'obbligo  di  curare  l'osservanza  del
     divieto  di  fumare  come previsto  dalle  leggi  statali
     vigenti,  sono  tenuti  ad  assicurare  il  rispetto  dei
     requisiti   impiantistici  previsti   dal   decreto   del
     Presidente  del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2003
     (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16  gennaio
     2003,  n.  3, come modificato dall'art. 7 della legge  21
     ottobre 2003, n. 306, in materia di  tutela della  salute
     dei  non  fumatori') per le eventuali aree  riservate  ai
     fumatori.
         2.  Nei  luoghi di lavoro pubblici e privati i datori
     di  lavoro,  come  definiti  nel  decreto  legislativo  9
     aprile  2008,  n.  81 (Attuazione dell'articolo  1  della
     legge  3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della
     salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro)   e
     successive  modifiche, oltre ai compiti di cui  al  comma
     1, devono:
         a)  fornire  un'adeguata informazione  ai  lavoratori
     sui  rischi  per la sicurezza e la salute  derivanti  dal
     fumo  attivo  e passivo, sulle misure di prevenzione  del
     tabagismo  adottate nel luogo di lavoro e sulle  modalità
     efficaci  per smettere di fumare, avvalendosi del  medico
     competente  e  del servizio di prevenzione e  protezione,
     ove previsti dal d.lgs. 81/2008;
         b)  consultare  preventivamente e  tempestivamente  i
     rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  ove
     previsti  dal  d.lgs. 81/2008, in merito alle  misure  da
     adottare per l'applicazione della presente legge.

                                Art. 5
            Protezione dell'ambiente dagli scarti del fumo

         1.  La  Regione promuove misure atte a consentire  la
     raccolta  degli  scarti del fumo in appositi  contenitori
     nei  luoghi di aggregazione, al fine di evitare  la  loro
     dispersione   nell'ambiente.  Tali  raccoglitori   devono
     essere   disposti  comunque  ad  una  distanza  tale   da
     consentire  la  fruizione di tutti i luoghi  pubblici  da
     parte  di  minori  e  non fumatori  al  riparo  dal  fumo
     passivo.
         2.  Al fine di tutelare anche le aree sprovviste  dei
     raccoglitori  di  cui  al comma 1,  la  Regione  promuove
     campagne  a favore dell'utilizzo di posacenere  personali
     e della sensibilizzazione dei fumatori.
         3.  La  Regione  promuove  l'educazione  alla  salute
     nelle  istituzioni del sistema educativo di istruzione  e
     formazione  al  fine di prevenire tra i giovani  l'inizio
     dell'abitudine   al  fumo  e  sostiene  adeguate   azioni
     informative  e  educative  volte  a  sensibilizzare   gli
     studenti  e  il  personale  docente  e  non  docente  sul
     rendere  libere  dal l'impatto ambientale  e  il  degrado
     causato dagli scarti del fumo.

                                Art. 6
                Vigilanza e applicazione delle sanzioni

         1.  Fermi restando gli obblighi dei datori di  lavoro
     previsti  all'articolo 4 e la competenza ad  accertare  e
     contestare  gli  illeciti amministrativi da  parte  degli
     ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  delle
     guardie  giurate, espressamente adibite a tale  servizio,
     le  funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle
     sanzioni  relative alla violazione delle  norme  previste
     dalla  presente legge sono esercitate dai comuni e  dalle
     ASP.

                                Art. 7
                               Sanzioni

         1.  Alle  violazioni dei divieti di fumo si applicano
     le  sanzioni  amministrative  previste  dall'articolo   7
     della  legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di  fumare
     in  determinati locali e su mezzi di trasporto  pubblico)
     e successive modifiche.
         2.  La  disciplina  del  procedimento  relativo  alla
     contestazione ed alla notificazione delle violazioni,  al
     pagamento  in  misura ridotta, all'obbligo del  rapporto,
     all'invio   di   scritti   difensivi   ed   all'emissione
     dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel  rispetto  della
     legge  24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema
     penale) e dell'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo  tra  il
     Ministro   della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
     dell'interno  e  della  giustizia,  e  le  Regioni  e  le
     Province  autonome di Trento e di Bolzano, in materia  di
     tutela  della  salute  dei  non fumatori,  in  attuazione
     dell'articolo  51, comma 7, della legge 16 gennaio  2003,
     n.  3   Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
     amministrazione ).

                                Art. 8
                       Disposizione finanziaria

         1.  Agli  oneri  dalla presente legge  si  fa  fronte
     mediante  i  proventi  derivanti dalle  sanzioni  di  cui
     all'articolo  7,  nel  rispetto  delle  disposizioni  ivi
     riportate,  nonché  mediante  l'istituzione  di  apposito
     capitolo   nell'esercizio  finanziario  per  il  triennio
     2018/2020.

                                Art. 9
                             Norme finali

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.