Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti
aspetti negativi di impatto ambientale degli impianti
industriali, rappresentando una causa di indubbio e
persistente fastidio per la popolazione residente nelle
aree limitrofe, ed essendo peraltro diventate ormai
elemento di conflitto sia nel caso di impianti
esistenti, che nella scelta del sito di localizzazione
di nuovi impianti.
L'inserimento nella realtà locale di un impianto
industriale o di un impianto di trattamento rifiuti, e
l'accettazione da parte della popolazione, è, infatti,
quasi sempre condizionata, oltre che dagli impatti
ambientali legati alle emissioni inquinanti anche, in
maniera sempre crescente, dall'impatto olfattivo molesto
spesso associato a tali installazioni.
L'inquinamento odorigeno determina, dunque, un
crescente disagio ambientale, posto che finisce con il
compromettere inevitabilmente la fruibilità di ambienti
e luoghi di residenza, lavoro o svago con conseguente
peggioramento della qualità della vita, anche nel caso
in cui le sostanze emesse non siano particolarmente
pericolose.
Il contrasto normativo ai fenomeni di questa natura
è avvenuto, finora, mediante l'applicazione delle
disposizioni in materia di divieto di immissioni
moleste, previste sia dal codice civile sia dal codice
penale e nel cui ambito sono comprese anche le
immissioni odorose.
L'articolo 844 del codice civile (Immissioni)
utilizza come soglia di riferimento la normale
tollerabilità , precisando che l'autorità giudiziaria,
nel valutare se l'immissione odorosa superi tale soglia,
contemperi le esigenze della produzione con le ragioni
della proprietà, anche tenendo conto della priorità di
uso.
L'articolo 674 del codice penale (Getto di cose
pericolose) punisce il responsabile di emissioni di gas,
di vapori o di fumo che cagionino molestie alle persone;
disposizione applicata anche alle molestie olfattive
provenienti da stabilimenti muniti di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera.
Il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 ha
introdotto importanti aggiornamenti in materia di
emissioni in atmosfera, riscrivendo l'articolo 272-bis
del decreto legislativo n. 152/2006. La nuova norma
introduce una specifica possibilità per le regioni di
prevedere misure di prevenzione e limitazioni
appositamente definite per le emissioni odorigene.
In tale contesto si inserisce il presente disegno di
legge, recante disposizioni volte a disciplinare il
contenimento delle emissioni odorigene provenienti da
impianti che, per loro natura, emettono odori molesti.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Campo di Applicazione

1. La presente legge si applica a tutte le
installazioni che, in ragione delle caratteristiche
delle lavorazioni, possano determinare emissioni
olfattive e che sono soggette a Autorizzazione Integrata
Ambientale.
2. Si applica, inoltre, a tutti i progetti
sottoposti a valutazione d'impatto ambientale o a
verifica di assoggettabilità da cui possano derivare
emissioni odorigene.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini delle presente legge intende per:
a) fonti di emissioni odorigene: sorgenti
convogliate, diffuse o fuggitive dell'installazione che
provochino il rilascio in atmosfera diretto o indiretto
di odoranti e che abbiano i requisiti presi in
considerazione nel paragrafo 1.1 dell'Allegato 1 alla
presente legge;
b) recettore: posizione geografica - nel territorio
circostante all'installazione - oggetto di assidua
frequentazione da parte di persone; si distinguono
recettori residenziali (corrispondenti ad abitazioni
civili) e non residenziali;
c) valore di accettabilità: valore massimo di
concentrazione oraria di picco di odore al 98°
percentile, calcolata sull'intero dominio temporale di
simulazione annuale che deve essere rispettato presso i
recettori individuati nell'Allegato 1.

2. Restano ferme le altre definizioni di cui al
d.lgs. 152/2006.

Art. 3
Valori di accettabilità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
l'autorizzazione delle installazioni o dei progetti di
cui all'art.1 deve prevedere, per le fonti di emissioni
odorigene, specifiche portate massime o concentrazioni
massime di emissione odorigena espresse in unità
odorimetriche (ouE/s o ouE/m³), individuate attraverso
appositi studi di impatto olfattivo aventi i requisiti
di cui all'Allegato 1, in modo tale che la somma di
tutte le emissioni derivanti dalle fonti di emissioni
odorigene assicuri il rispetto - presso i recettori
considerati nello studio - dei seguenti valori di
accettabilità, espressi come concentrazioni orarie di
picco di odore al 98°percentile calcolate su base
annuale:
per recettori residenziali
1 ouE/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti
2 ouE/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti
3 ouE/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti
per recettori non residenziali
2 ouE/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti
3 ouE/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti
4 ouE/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti

2. Ai fini dell'individuazione delle fonti di
emissioni odorigene e delle relative portate massime o
concentrazioni massime di emissione odorigena di cui al
comma 1, l'autorità competente può chiedere che sia il
gestore o il proponente a produrre, nell'ambito del
procedimento ed entro un arco temporale ragionevole, i
necessari studi di impatto olfattivo di cui al comma 1.

Art. 4
Installazioni esistenti

1. In caso di installazioni esistenti sottoposte a
riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale per le
quali, sulla base degli studi di impatto olfattivo di
cui all'Allegato 1, dovessero risultare fonti di
emissioni odorigene con portate o concentrazioni di
emissione odorigena tali da non rispettare i valori di
accettabilità di cui all'art. 3, l'autorizzazione può
prevedere un arco temporale ragionevole entro cui deve
essere assicurato il rispetto delle portate massime o
concentrazioni massime di cui all'art.3. A tal fine
l'Autorità competente può chiedere al gestore di
proporre - già in sede procedimentale - soluzioni
impiantistiche appropriate al raggiungimento di tali
portate massime o concentrazioni massime.

Art.5
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.



Allegato 1

Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante
simulazione di dispersione

1. Dati di emissione

1.1 Criteri per l'individuazione delle sorgenti da
considerare nello scenario emissivo

Nelle simulazioni per la stima dell'impatto
olfattivo devono essere considerate tutte le emissioni
dell'impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse
o fuggitive) per le quali la portata di odore media sia
maggiore di 200 ouE/s.
Sono da considerare fra le emissioni diffuse anche
le seguenti:
le emissioni dei materiali potenzialmente
odorigeni che siano stoccati o depositati
temporaneamente (per periodi di almeno 6 ore consecutive
e per almeno l'1% delle ore l'anno) in ambienti non
confinati, ivi inclusi i piazzali coperti;
le emissioni delle vasche di stoccaggio o
trattamento reflui prive di copertura e di sistema di
aspirazione dell'aria, ivi incluse le eventuali
canalizzazioni scoperte.
Sono da considerare fra le emissioni fuggitive anche
le seguenti:
le emissioni dei locali (anche confinati ma privi
di sistema di aspirazione dell'aria) ove siano stoccati
materiali potenzialmente odorigeni o siano eseguite
lavorazioni o trattamenti potenzialmente odorigeni;
le emissioni delle vasche di stoccaggio o
trattamento reflui interrate, ivi incluse le eventuali
canalizzazioni;
le emissioni delle vasche fuori terra coperte ma
prive di sistema di aspirazione dell'aria;
le emissioni degli sfiati dei serbatoi.
Emissioni diffuse e fuggitive appartenenti alle
tipologie sopra elencate possono essere escluse dallo
scenario emissivo solo se la portata di odore
dell'emissione sia inferiori al valore soglia sopra
specificato, purché siano dettagliate le ipotesi o le
misurazioni o i dati tratti dalla letteratura
scientifica che sono a fondamento dei valori di portata
adottati per giustificare l'esclusione.

1.2 Criteri per la caratterizzazione delle sorgenti
secondo la morfologia
1.2.1 Sorgenti convogliate puntiformi
Le informazioni necessarie alla caratterizzazione
delle sorgenti puntiformi (es.: camini di espulsione)
che devono essere riportate nella relazione di
presentazione dello studio sono le seguenti:
Portata volumetrica (espressa in Nm3/h ed in m/s a
20 °C);
Concentrazione di odore espressa in ouE/m3 (in
caso di concentrazioni di odore variabili nel tempo,
devono essere fornite le informazioni necessarie a
ricostruire il valore della concentrazione di odore per
ogni ora del dominio temporale di simulazione);
Portata di odore espressa in ouE/s (in caso di
portate di odore variabili nel tempo, devono essere
fornite le informazioni necessarie a ricostruire il
valore della portata di odore per ogni ora del dominio
temporale di simulazione);
Coordinate geografiche (vedasi 3);
Quota altimetrica del suolo alla base della
sorgente;
Altezza del punto di emissione (sezione di sbocco
in atmosfera) rispetto al suolo;
Area della sezione di sbocco;
Velocità e temperatura dell'effluente nella
sezione di sbocco.

1.2.2 Sorgenti convogliate areali
Le informazioni necessarie alla caratterizzazione
delle sorgenti convogliate areali (es.: biofiltri) che
devono essere riportate nella relazione di presentazione
dello studio sono le seguenti:
Portata volumetrica (espressa sia in Nm3/h e che
in m3/s a 20 °C); si assuma come portata volumetrica
dell'effluente la portata volumetrica addotta alla
sorgente areale (per esempio, per un biofiltro è la
portata volumetrica a monte di questo);
Concentrazione di odore espressa in ouE/m3 (in
caso di variabilità temporale vale quanto riportato nel
1.2.1);
Portata di odore espressa in ouE/s (in caso di
variabilità temporale vale quanto riportato nel
1.2.1);
Coordinate geografiche, come introdotte nelle
simulazioni (ad esempio: coordinate dei vertici
dell'area, coordinate dei baricentri delle sub-aree,
...);
Quota altimetrica del suolo alla base della
sorgente;
Altezza del punto di emissione rispetto al suolo;
Area della sezione di sbocco;
Velocità e temperatura dell'effluente nella
sezione di sbocco.

1.2.3 Sorgenti non convogliate areali
Le informazioni necessarie alla caratterizzazione
delle sorgenti diffuse areali, nominate anche sorgenti
areali passive o prive di flusso proprio (es.: vasche di
trattamento reflui o cumuli di materiale), che devono
essere riportate nella relazione di presentazione dello
studio sono le seguenti:
Flusso specifico di odore (portata superficiale
di odore, SOER), espresso in ouE/(m2 s);
Area della superficie emissiva esposta
all'atmosfera;
portata di odore (espressa in ouE/s), calcolata
come prodotto fra SOER e superficie emissiva (valore
medio cautelativo calcolato al 95° percentile delle
velocità del vento orarie);
Coordinate geografiche (vedasi 3), come
introdotte nelle simulazioni (come per convogliate
areali);
Quota altimetrica del suolo alla base della
sorgente;
Altezza del punto di emissione rispetto al suolo;
Velocità e temperatura dell'effluente nella
sezione di sbocco.

1.2.4 Sorgenti non convogliate volumetriche
Dovranno essere forniti i dati e le informazioni
necessarie per ricostruire le simulazioni, ovvero
almeno:
volume interno del locale ovvero dimensioni e
conformazione aerodinamica del manufatto da cui
l'aeriforme odorigeno diffonde all'esterno;
portata di odore (espressa in ouE/s), tenendo
conto dell'eventuale variabilità temporale;
coordinate geografiche della sorgente o del
sistema di sorgenti che simula l'emissione;
quota altimetrica del suolo alla base della
sorgente;
altezza del punto di emissione (o rappresentativo
del sistema di sorgenti) rispetto al suolo;
velocità e temperatura dell'effluente nella
sezione di sbocco.

1.3 Definizione della concentrazione di odore di
ciascuna emissione
Per la scelta dei valori di concentrazione da
inserire nel modello di simulazione dell'impatto
olfattivo, nel caso di impianti esistenti si può fare
riferimento a valori misurati, eventualmente tenendo
conto della variabilità temporale e del fermo
produttivo; nel caso di impianti nuovi o di modifiche è
opportuno avvalersi di dati empirici riferiti ad
impianti similari o a dati di bibliografia scientifica,
cautelativamente maggiorati (ad esempio al più elevato
dei livelli di concentrazione prodotti nelle diverse
condizioni di funzionamento dell'impianto).
In ogni caso, nella relazione di presentazione dello
studio dovranno essere riportati:
i dati di emissione (concentrazioni e/o portate di
odore, in funzione della diversa tipologia di sorgenti
di odore) utilizzati, allegando i rapporti di prova
riferiti all'impianto testato, con l'indicazione dei
dati relativi ai prelievi (data, ora, posizione) ed al
processo in atto durante il campionamento, ovvero
citando la fonte nel caso di dati di letteratura
scientifica;
le ipotesi e le elaborazioni eseguite sui dati per
l'implementazione degli stessi nel modello dispersivo,
come ad esempio l'utilizzo del valore medio piuttosto
che del valore massimo, motivandone la scelta.

1.4 Variazioni nel tempo della portata di odore
Le variazioni nel tempo della portata di odore
possono essere:
regolari e deliberate (per esempio: fermo impianto
notturno e/o festivo, ferie estive);
indirettamente conseguenti a scelte deliberate
(per esempio: variazione delle condizioni di processo o
dei reagenti impiegati);
accidentali o non controllabili (per esempio:
variabilità del materiale o del rifiuto da trattare);
dipendenti dalle condizioni atmosferiche (per
esempio: variazioni dell'intensità della turbolenza
atmosferica o della temperatura che innescano la
volatilizzazione delle sostanze odorigene rilasciate da
un liquido o da un cumulo all'aperto).
Nella valutazione delle variazioni temporali,
soprattutto in presenza di variazioni accidentali, è
opportuno assumere ipotesi cautelative, tali da condurre
ad una sovrastima piuttosto che a una sottostima
dell'impatto olfattivo delle emissioni sul territorio.
È inoltre opportuno, soprattutto nel caso di nuovi
impianti, ipotizzare emissioni costanti con valore pari
al massimo atteso in condizioni di pieno carico
(escludendo solo fenomeni emissivi eccezionali e molto
rari, con ricorrenza non superiore a circa 50 ore/anno).

1.5 Calcolo della portata di odore in funzione della
velocità del vento per le sorgenti diffuse areali
Poiché la portata di odore (OER) o il flusso
specifico di odore (SOER) da sorgenti diffuse areali è
variabile in funzione della velocità dell'aria che
lambisce la superficie, per il calcolo di tale valore
nelle diverse condizioni meteo del dominio temporale di
simulazione a partire dalla portata di riferimento
misurata mediante il sistema a wind tunnel (o simili), è
necessario applicare la seguente equazione:


dove:
OER S è la portata di odore alla velocità dell'aria
vS;
OER R è la portata di odore alla velocità di
riferimento vR (misurata durante il campionamento);
vR è la velocità dell'aria nella camera di
ventilazione durante il campionamento olfattometrico;
vS è la velocità dell'aria vicino alla superficie
emissiva (valutata a partire dalla velocità del vento
alla quota dell'anemometro (vH) secondo il profilo di
velocità del vento).

È comunque possibile utilizzare anche metodi diversi
purché si dimostrino adatti al caso in esame.

1.6 Innalzamento del pennacchio (plume rise)
Nella simulazione dispersiva di emissioni
convogliate puntiformi (emesse attraverso camini
verticali) si deve normalmente considerare il cosiddetto
innalzamento del pennacchio (plume rise) e più
precisamente della componente meccanica (momentum rise)
e della componente termica (buoyancy rise). In caso di
presenza di deflettori o di cappelli la componente
meccanica, indotta dalla velocità di efflusso, deve
essere opportunamente ridotta o addirittura, nel caso di
camino orizzontale, può essere annullata, così come nei
casi di sorgenti areali o volumetriche per le quali nel
modello di dispersione deve essere disattivato
l'algoritmo che calcola il momentum rise.
In ogni caso la relazione accompagnatoria dello
studio, per ciascuna sorgente dovrà specificare:
- per il momentum rise l'attivazione o la
disattivazione dell'algoritmo di calcolo, la velocità di
efflusso introdotta, l'eventuale fattore di riduzione
applicato;
- per il buoyancy rise in caso di calcolo, la
temperatura dell'effluente impiegata.

Dati meteorologici
E' sufficiente impiegare nelle simulazioni i piu'
recenti dati relativi ad almeno una stazione
meteorologica attiva, purchè tali dati siano validati da
un ente pubblico. In caso di incompletezza dei dati è
possibile impiegare in modo integrato anche dati
derivanti da stazioni diverse purché se ne valuti la
compatibilità.
La stazione meteo di riferimento alla modellazione
deve essere collocata nella medesima valle ove è ubicata
la sorgente in esame e deve essere rappresentativa delle
condizioni anemologiche del sito.
Nella relazione di presentazione dello studio per
ciascuna stazione meteo devono essere indicati:
coordinate geografiche;
ente o soggetto che gestisce la stazione
meteorologica;
quota dell'anemometro rispetto al suolo;
distanza lineare dalla/e sorgente/i.
La quota dell'anemometro della stazione meteo da cui
sono tratti i dati di velocità e direzione del vento
dovrebbe essere maggiore o uguale a 5 m.
La frequenza originaria di registrazione dei dati
meteo deve essere almeno oraria, coerentemente con la
scansione richiesta per le simulazioni di dispersione.
L'estensione minima del dominio temporale di
simulazione è un anno o multipli interi.
La relazione accompagnatoria dello studio deve
riportare la percentuale di dati meteorologici invalidi
per ciascun mese e per ciascun parametro. È ammessa una
percentuale di dati assenti/invalidi inferiore al 20%
sul totale dei dati ed inferiore al 50% per ciascun
mese.
Nella relazione accompagnatoria dello studio dovrà
essere illustrato il pre-processore meteorologico
impiegato per ottenere i parametri micrometeorologici
(altezza dello strato limite atmosferico, ...) e di
turbolenza (lunghezza di Monin-Obukhov, velocità di
attrito superficiale, ...). È sconsigliato, e deve
pertanto essere giustificato, l'impiego delle classi di
stabilità (ad esempio classi di Pasquill-Gifford-Turner)
in luogo dei parametri continui di turbolenza.
Dovranno inoltre essere allegate le rose dei venti
più significative rispetto all'andamento delle isoplete
nella mappa di impatto e la rappresentazione statistica
delle velocità del vento, nonché trasmessi integralmente
in formato digitale:
l'intero set di dati meteo grezzi registrati dalla
stazione (a monte di qualunque elaborazione);
l'intero set di dati di input impiegati nelle
simulazioni di dispersione (a valle di tutte le
elaborazioni eseguite, incluse le elaborazioni del pre-
processore meteorologico).

3. Georeferenziazione
Devono essere georeferenziati in coordinate
geografiche (latitudine/longitudine) o nel sistema
UTM-WGS84 o UTM-Gauss-Boaga:
le sorgenti di emissione;
i recettori sensibili;
i recettori di calcolo (punti della griglia del
dominio spaziale di simulazione);
i vertici degli edifici per la simulazione del
building downwash.

4. Dominio spaziale e passo della griglia dei
recettori di calcolo
Il dominio spaziale di simulazione deve estendersi
sufficientemente per comprendere almeno la curva di
isoconcentrazione dell'odore in corrispondenza del
valore della concentrazione oraria di picco di odore al
98° percentile su base annuale pari a 1 ouE/m3,
includendo altresì tutti i recettori presso cui debba
essere valutata l'accettabilità dell'impatto.
Il passo della griglia dei recettori di calcolo deve
essere maggiore della distanza fra il recettore più
prossimo e la sorgente dell'odore.
Nella relazione di presentazione dello studio devono
essere specificati:
le dimensioni del dominio spaziale di simulazione;
la coordinata geografica dell'origine (vertice SW)
del dominio spaziale di simulazione;
il passo della griglia dei recettori di calcolo.

5. Individuazione dei recettori da considerare ai
fini della simulazione
I ricettori presso i quali simulare puntualmente
l'impatto delle emissioni saranno scelti considerando i
seguenti criteri:
essi dovrebbero includere almeno i ricettori piu'
prossimi all'impianto su ogni arco di circonferenza
(della circonferenza centrata nell'impianto) di 30°, se
localizzati all'interno del dominio spaziale di
simulazione di cui al precedente paragrafo;
fra i ricettori dovrebbe essere compresa almeno
l'abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola,
ospedale, ecc.) più prossimo all'impianto, anche se
isolato;
almeno un ricettore sensibile dovrebbe essere
posto presso ciascuno dei centri abitati (per la
definizione di centro abitato si veda l'art. 3 del
Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e
s.m.i.) ubicati all'interno del dominio spaziale di
simulazione di cui al precedente paragrafo;
se all'interno di tale dominio spaziale vi sono
aree ove il Piano di governo del territorio o analoghe
disposizioni di governo applicabili prevedono future
edificazioni e quindi nuovi potenziali ricettori
sensibili, deve essere ipotizzato un ricettore sensibile
virtuale nel punto dell'area oggetto di futura
edificazione più vicino al confine dell'impianto.

6. Orografia
La simulazione deve considerare gli effetti
dell'orografia locale.
Nel caso di orografia complessa (dislivello massimo
fra i recettori di calcolo superiore ad 1/100 della
dimensione minore del dominio spaziale di simulazione)
nella relazione di presentazione dello studio devono
essere riportati:
la quota del terreno per ciascuno dei recettori di
calcolo;
indicazioni sull'algoritmo impiegato nelle
simulazioni per l'orografia complessa, e gli eventuali
parametri di controllo.

7. Effetto scia degli edifici (building downwash)
Per tener conto dell'effetto scia degli edifici
quando questi siano sopravento al punto di emissione,
ove disponibile nel software impiegato, è opportuna
l'attivazione di uno specifico algoritmo per il building
downwash quando l'altezza delle sorgenti non supera di
1,5 volte la massima delle altezze degli impianti ed
edifici circostanti nel raggio di 200 metri.
In ogni caso nella relazione di presentazione dello
studio, per ciascuno degli edifici che generano effetto
scia, dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
le coordinate geografiche di ciascuno dei vertici
in pianta dell'edificio;
l'altezza dell'edificio rispetto al suolo.

8. Scelta della tipologia di modello e del codice
software
Per lo studio di impatto olfattivo si suggerisce
l'impiego di un modello di dispersione appartenente ad
una delle seguenti tipologie descritte nelle relative
schede della normativa UNI 10796:2000:
modelli non stazionari (a puff o a segmenti)
(scheda 4, tipologia 2);
modelli 3D lagrangiani (a puff o a particelle)
(scheda 4, tipologia 3 o scheda 5, tipologia 1);
modelli 3D euleriani (scheda 4, tipologia 3 o
scheda 5, tipologia 1).
Per una rassegna di software validati appartenenti
alle tipologie sopra elencate si rimanda a:
U.S. E.P.A., Guideline on Air Quality Models,
Appendix W to Part 51.
Federal Register, Vol. 68, No. 72, Tuesday, April
15, 2003 / Rules and Regulations.
Linee guida pubblicate dal CTN ACE (Centro
Tematico Nazionale - Atmosfera Clima
Emissioni in Atmosfera),
http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/

9. Trattamento delle calme di vento
Il modello di dispersione impiegato deve disporre di
un metodo per il trattamento delle calme di vento. Molti
codici software prevedono, in tutti i casi in cui la
velocità del vento scende al di sotto un valore soglia
definito, l'attivazione automatica di un algoritmo
speciale, intrinsecamente meno accurato dell'algoritmo
principale e significativamente diverso da uno adeguato
specifico.
In questi casi è necessario verificare che il numero
di ore di calma di vento per cui viene attivato
l'algoritmo speciale sia minimo e possibilmente non sia
superiore al 2%; ciò in quanto in condizioni di calma di
vento, per la più ridotta dispersione degli inquinanti,
spesso l'impatto olfattivo è massimo e l'obiettivo della
simulazione è l'espressione del valore di picco orario
al
98° percentile.
In ogni caso non è ammessa la semplificazione di
eliminare dal set di dati meteo i record corrispondenti
alle calme di vento, poiché ciò condurrebbe a
sottostimare l'impatto sull'intero dominio di tempo
della simulazione.
Inoltre la velocità di soglia delle calme (il valore
delle velocità del vento al di sotto del quale si attiva
l'algoritmo speciale) deve essere inferiore alla moda
della distribuzione delle velocità del vento (il valore
di velocità del vento con frequenza massima); in caso
contrario deve essere scelto un diverso software di
dispersione.
Nella relazione di presentazione dello studio devono
in proposito essere specificati:
il metodo adottato per il trattamento delle calme
di vento;
la velocità di soglia delle calme utilizzata nelle
simulazioni;
la percentuale di ore con velocità inferiore alla
velocità di soglia delle calme e per le quali quindi è
stato adottato il metodo per il trattamento delle calme;
se la percentuale supera il 2%, devono essere valutate
le conseguenze della potenziale anomalia sui risultati
delle simulazioni.

10. Post-elaborazione delle concentrazioni medie
orarie
Per calcolare le concentrazioni orarie di picco di
odore (valutate sul breve periodo di 5 - 10 minuti) per
ciascun punto della griglia contenuta nel dominio
spaziale di simulazione e per ciascuna delle ore del
dominio temporale di simulazione le concentrazioni medie
orarie devono essere moltiplicate per un fattore di
conversione, unico ed uniforme, pari a 2,3 (peak-to-mean
ratio).

11. Presentazione dei risultati
I risultati dello studio di impatto olfattivo devono
essere presentati in una relazione contenente tutte le
informazioni richieste nel presente documento,
necessarie per consentire di replicare le simulazioni
impiegando lo stesso modello di dispersione o altro
modello.
Nella relazione di presentazione dello studio o in
un suo allegato devono essere riportate:
una tabella che riporti, per ciascuno dei
recettori individuati sul territorio (vedi 5), il 98°
percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore
simulate, sulla base della quale viene effettuato il
confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di
accettabilità definiti;
una tabella che riporti, per ciascuno dei
recettori individuati sul territorio, il massimo globale
(il valore massimo sull'intero dominio temporale di
simulazione) delle concentrazioni orarie di picco di
odore simulate.
Se il software utilizzato non permettesse il calcolo
del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco
di odore simulate (prima tabella), il confronto fra
l'impatto delle emissioni ed i criteri di accettabilità
definiti dalle linee guida dovrà essere eseguito
utilizzando i massimi globali delle concentrazioni
orarie di picco di odore (seconda tabella).
Nella relazione di presentazione dello studio o in
un suo allegato deve essere inoltre compresa una mappa
di impatto, in cui siano riportati almeno:
il perimetro del dominio spaziale di simulazione;
la corografia georeferenziata del territorio
(Carta Tecnica Provinciale o ortofoto), opportunamente
più estesa del perimetro del dominio spaziale di
simulazione;
il confine di stretta pertinenza dell'impianto e
le sorgenti di emissione oggetto dello studio;
le posizioni dei recettori sensibili;
le isoplete (curve di isoconcentrazione di odore)
corrispondenti ai valori di concentrazione
corrispondenti ai criteri di accettabilità definiti (1 ÷
5 ouE/m3);
la prima isopleta non completamente racchiusa nel
confine dello stabilimento, a cui corrisponda il massimo
valore di concentrazione di odore.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.