Attuale
12 giu 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 121 AULA
Storico
04 giu 2019 Annunziato Seduta n. 118 AULA
11 giu 2019 Assegnato per esame Commissione QUARTA
Onorevoli colleghi, Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto ambientale degli impianti industriali, rappresentando una causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione residente nelle aree limitrofe, ed essendo peraltro diventate ormai elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta del sito di localizzazione di nuovi impianti. L'inserimento nella realtà locale di un impianto industriale o di un impianto di trattamento rifiuti, e l'accettazione da parte della popolazione, è, infatti, quasi sempre condizionata, oltre che dagli impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti anche, in maniera sempre crescente, dall'impatto olfattivo molesto spesso associato a tali installazioni. L'inquinamento odorigeno determina, dunque, un crescente disagio ambientale, posto che finisce con il compromettere inevitabilmente la fruibilità di ambienti e luoghi di residenza, lavoro o svago con conseguente peggioramento della qualità della vita, anche nel caso in cui le sostanze emesse non siano particolarmente pericolose. Il contrasto normativo ai fenomeni di questa natura è avvenuto, finora, mediante l'applicazione delle disposizioni in materia di divieto di immissioni moleste, previste sia dal codice civile sia dal codice penale e nel cui ambito sono comprese anche le immissioni odorose. L'articolo 844 del codice civile (Immissioni) utilizza come soglia di riferimento la normale tollerabilità , precisando che l'autorità giudiziaria, nel valutare se l'immissione odorosa superi tale soglia, contemperi le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, anche tenendo conto della priorità di uso. L'articolo 674 del codice penale (Getto di cose pericolose) punisce il responsabile di emissioni di gas, di vapori o di fumo che cagionino molestie alle persone; disposizione applicata anche alle molestie olfattive provenienti da stabilimenti muniti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 ha introdotto importanti aggiornamenti in materia di emissioni in atmosfera, riscrivendo l'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006. La nuova norma introduce una specifica possibilità per le regioni di prevedere misure di prevenzione e limitazioni appositamente definite per le emissioni odorigene. In tale contesto si inserisce il presente disegno di legge, recante disposizioni volte a disciplinare il contenimento delle emissioni odorigene provenienti da impianti che, per loro natura, emettono odori molesti. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Campo di Applicazione 1. La presente legge si applica a tutte le installazioni che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni, possano determinare emissioni olfattive e che sono soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale. 2. Si applica, inoltre, a tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità da cui possano derivare emissioni odorigene. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini delle presente legge intende per: a) fonti di emissioni odorigene: sorgenti convogliate, diffuse o fuggitive dell'installazione che provochino il rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti e che abbiano i requisiti presi in considerazione nel paragrafo 1.1 dell'Allegato 1 alla presente legge; b) recettore: posizione geografica - nel territorio circostante all'installazione - oggetto di assidua frequentazione da parte di persone; si distinguono recettori residenziali (corrispondenti ad abitazioni civili) e non residenziali; c) valore di accettabilità: valore massimo di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile, calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori individuati nell'Allegato 1. 2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs. 152/2006. Art. 3 Valori di accettabilità 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, l'autorizzazione delle installazioni o dei progetti di cui all'art.1 deve prevedere, per le fonti di emissioni odorigene, specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/s o ouE/m³), individuate attraverso appositi studi di impatto olfattivo aventi i requisiti di cui all'Allegato 1, in modo tale che la somma di tutte le emissioni derivanti dalle fonti di emissioni odorigene assicuri il rispetto - presso i recettori considerati nello studio - dei seguenti valori di accettabilità, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98°percentile calcolate su base annuale: per recettori residenziali 1 ouE/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti 2 ouE/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti 3 ouE/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti per recettori non residenziali 2 ouE/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti 3 ouE/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti 4 ouE/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti 2. Ai fini dell'individuazione delle fonti di emissioni odorigene e delle relative portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena di cui al comma 1, l'autorità competente può chiedere che sia il gestore o il proponente a produrre, nell'ambito del procedimento ed entro un arco temporale ragionevole, i necessari studi di impatto olfattivo di cui al comma 1. Art. 4 Installazioni esistenti 1. In caso di installazioni esistenti sottoposte a riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale per le quali, sulla base degli studi di impatto olfattivo di cui all'Allegato 1, dovessero risultare fonti di emissioni odorigene con portate o concentrazioni di emissione odorigena tali da non rispettare i valori di accettabilità di cui all'art. 3, l'autorizzazione può prevedere un arco temporale ragionevole entro cui deve essere assicurato il rispetto delle portate massime o concentrazioni massime di cui all'art.3. A tal fine l'Autorità competente può chiedere al gestore di proporre - già in sede procedimentale - soluzioni impiantistiche appropriate al raggiungimento di tali portate massime o concentrazioni massime. Art.5 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Allegato 1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione 1. Dati di emissione 1.1 Criteri per l'individuazione delle sorgenti da considerare nello scenario emissivo Nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo devono essere considerate tutte le emissioni dell'impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse o fuggitive) per le quali la portata di odore media sia maggiore di 200 ouE/s. Sono da considerare fra le emissioni diffuse anche le seguenti: le emissioni dei materiali potenzialmente odorigeni che siano stoccati o depositati temporaneamente (per periodi di almeno 6 ore consecutive e per almeno l'1% delle ore l'anno) in ambienti non confinati, ivi inclusi i piazzali coperti; le emissioni delle vasche di stoccaggio o trattamento reflui prive di copertura e di sistema di aspirazione dell'aria, ivi incluse le eventuali canalizzazioni scoperte. Sono da considerare fra le emissioni fuggitive anche le seguenti: le emissioni dei locali (anche confinati ma privi di sistema di aspirazione dell'aria) ove siano stoccati materiali potenzialmente odorigeni o siano eseguite lavorazioni o trattamenti potenzialmente odorigeni; le emissioni delle vasche di stoccaggio o trattamento reflui interrate, ivi incluse le eventuali canalizzazioni; le emissioni delle vasche fuori terra coperte ma prive di sistema di aspirazione dell'aria; le emissioni degli sfiati dei serbatoi. Emissioni diffuse e fuggitive appartenenti alle tipologie sopra elencate possono essere escluse dallo scenario emissivo solo se la portata di odore dell'emissione sia inferiori al valore soglia sopra specificato, purché siano dettagliate le ipotesi o le misurazioni o i dati tratti dalla letteratura scientifica che sono a fondamento dei valori di portata adottati per giustificare l'esclusione. 1.2 Criteri per la caratterizzazione delle sorgenti secondo la morfologia 1.2.1 Sorgenti convogliate puntiformi Le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle sorgenti puntiformi (es.: camini di espulsione) che devono essere riportate nella relazione di presentazione dello studio sono le seguenti: Portata volumetrica (espressa in Nm3/h ed in m/s a 20 °C); Concentrazione di odore espressa in ouE/m3 (in caso di concentrazioni di odore variabili nel tempo, devono essere fornite le informazioni necessarie a ricostruire il valore della concentrazione di odore per ogni ora del dominio temporale di simulazione); Portata di odore espressa in ouE/s (in caso di portate di odore variabili nel tempo, devono essere fornite le informazioni necessarie a ricostruire il valore della portata di odore per ogni ora del dominio temporale di simulazione); Coordinate geografiche (vedasi 3); Quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; Altezza del punto di emissione (sezione di sbocco in atmosfera) rispetto al suolo; Area della sezione di sbocco; Velocità e temperatura dell'effluente nella sezione di sbocco. 1.2.2 Sorgenti convogliate areali Le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle sorgenti convogliate areali (es.: biofiltri) che devono essere riportate nella relazione di presentazione dello studio sono le seguenti: Portata volumetrica (espressa sia in Nm3/h e che in m3/s a 20 °C); si assuma come portata volumetrica dell'effluente la portata volumetrica addotta alla sorgente areale (per esempio, per un biofiltro è la portata volumetrica a monte di questo); Concentrazione di odore espressa in ouE/m3 (in caso di variabilità temporale vale quanto riportato nel 1.2.1); Portata di odore espressa in ouE/s (in caso di variabilità temporale vale quanto riportato nel 1.2.1); Coordinate geografiche, come introdotte nelle simulazioni (ad esempio: coordinate dei vertici dell'area, coordinate dei baricentri delle sub-aree, ...); Quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; Altezza del punto di emissione rispetto al suolo; Area della sezione di sbocco; Velocità e temperatura dell'effluente nella sezione di sbocco. 1.2.3 Sorgenti non convogliate areali Le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle sorgenti diffuse areali, nominate anche sorgenti areali passive o prive di flusso proprio (es.: vasche di trattamento reflui o cumuli di materiale), che devono essere riportate nella relazione di presentazione dello studio sono le seguenti: Flusso specifico di odore (portata superficiale di odore, SOER), espresso in ouE/(m2 s); Area della superficie emissiva esposta all'atmosfera; portata di odore (espressa in ouE/s), calcolata come prodotto fra SOER e superficie emissiva (valore medio cautelativo calcolato al 95° percentile delle velocità del vento orarie); Coordinate geografiche (vedasi 3), come introdotte nelle simulazioni (come per convogliate areali); Quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; Altezza del punto di emissione rispetto al suolo; Velocità e temperatura dell'effluente nella sezione di sbocco. 1.2.4 Sorgenti non convogliate volumetriche Dovranno essere forniti i dati e le informazioni necessarie per ricostruire le simulazioni, ovvero almeno: volume interno del locale ovvero dimensioni e conformazione aerodinamica del manufatto da cui l'aeriforme odorigeno diffonde all'esterno; portata di odore (espressa in ouE/s), tenendo conto dell'eventuale variabilità temporale; coordinate geografiche della sorgente o del sistema di sorgenti che simula l'emissione; quota altimetrica del suolo alla base della sorgente; altezza del punto di emissione (o rappresentativo del sistema di sorgenti) rispetto al suolo; velocità e temperatura dell'effluente nella sezione di sbocco. 1.3 Definizione della concentrazione di odore di ciascuna emissione Per la scelta dei valori di concentrazione da inserire nel modello di simulazione dell'impatto olfattivo, nel caso di impianti esistenti si può fare riferimento a valori misurati, eventualmente tenendo conto della variabilità temporale e del fermo produttivo; nel caso di impianti nuovi o di modifiche è opportuno avvalersi di dati empirici riferiti ad impianti similari o a dati di bibliografia scientifica, cautelativamente maggiorati (ad esempio al più elevato dei livelli di concentrazione prodotti nelle diverse condizioni di funzionamento dell'impianto). In ogni caso, nella relazione di presentazione dello studio dovranno essere riportati: i dati di emissione (concentrazioni e/o portate di odore, in funzione della diversa tipologia di sorgenti di odore) utilizzati, allegando i rapporti di prova riferiti all'impianto testato, con l'indicazione dei dati relativi ai prelievi (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica; le ipotesi e le elaborazioni eseguite sui dati per l'implementazione degli stessi nel modello dispersivo, come ad esempio l'utilizzo del valore medio piuttosto che del valore massimo, motivandone la scelta. 1.4 Variazioni nel tempo della portata di odore Le variazioni nel tempo della portata di odore possono essere: regolari e deliberate (per esempio: fermo impianto notturno e/o festivo, ferie estive); indirettamente conseguenti a scelte deliberate (per esempio: variazione delle condizioni di processo o dei reagenti impiegati); accidentali o non controllabili (per esempio: variabilità del materiale o del rifiuto da trattare); dipendenti dalle condizioni atmosferiche (per esempio: variazioni dell'intensità della turbolenza atmosferica o della temperatura che innescano la volatilizzazione delle sostanze odorigene rilasciate da un liquido o da un cumulo all'aperto). Nella valutazione delle variazioni temporali, soprattutto in presenza di variazioni accidentali, è opportuno assumere ipotesi cautelative, tali da condurre ad una sovrastima piuttosto che a una sottostima dell'impatto olfattivo delle emissioni sul territorio. È inoltre opportuno, soprattutto nel caso di nuovi impianti, ipotizzare emissioni costanti con valore pari al massimo atteso in condizioni di pieno carico (escludendo solo fenomeni emissivi eccezionali e molto rari, con ricorrenza non superiore a circa 50 ore/anno). 1.5 Calcolo della portata di odore in funzione della velocità del vento per le sorgenti diffuse areali Poiché la portata di odore (OER) o il flusso specifico di odore (SOER) da sorgenti diffuse areali è variabile in funzione della velocità dell'aria che lambisce la superficie, per il calcolo di tale valore nelle diverse condizioni meteo del dominio temporale di simulazione a partire dalla portata di riferimento misurata mediante il sistema a wind tunnel (o simili), è necessario applicare la seguente equazione: dove: OER S è la portata di odore alla velocità dell'aria vS; OER R è la portata di odore alla velocità di riferimento vR (misurata durante il campionamento); vR è la velocità dell'aria nella camera di ventilazione durante il campionamento olfattometrico; vS è la velocità dell'aria vicino alla superficie emissiva (valutata a partire dalla velocità del vento alla quota dell'anemometro (vH) secondo il profilo di velocità del vento). È comunque possibile utilizzare anche metodi diversi purché si dimostrino adatti al caso in esame. 1.6 Innalzamento del pennacchio (plume rise) Nella simulazione dispersiva di emissioni convogliate puntiformi (emesse attraverso camini verticali) si deve normalmente considerare il cosiddetto innalzamento del pennacchio (plume rise) e più precisamente della componente meccanica (momentum rise) e della componente termica (buoyancy rise). In caso di presenza di deflettori o di cappelli la componente meccanica, indotta dalla velocità di efflusso, deve essere opportunamente ridotta o addirittura, nel caso di camino orizzontale, può essere annullata, così come nei casi di sorgenti areali o volumetriche per le quali nel modello di dispersione deve essere disattivato l'algoritmo che calcola il momentum rise. In ogni caso la relazione accompagnatoria dello studio, per ciascuna sorgente dovrà specificare: - per il momentum rise l'attivazione o la disattivazione dell'algoritmo di calcolo, la velocità di efflusso introdotta, l'eventuale fattore di riduzione applicato; - per il buoyancy rise in caso di calcolo, la temperatura dell'effluente impiegata. Dati meteorologici E' sufficiente impiegare nelle simulazioni i piu' recenti dati relativi ad almeno una stazione meteorologica attiva, purchè tali dati siano validati da un ente pubblico. In caso di incompletezza dei dati è possibile impiegare in modo integrato anche dati derivanti da stazioni diverse purché se ne valuti la compatibilità. La stazione meteo di riferimento alla modellazione deve essere collocata nella medesima valle ove è ubicata la sorgente in esame e deve essere rappresentativa delle condizioni anemologiche del sito. Nella relazione di presentazione dello studio per ciascuna stazione meteo devono essere indicati: coordinate geografiche; ente o soggetto che gestisce la stazione meteorologica; quota dell'anemometro rispetto al suolo; distanza lineare dalla/e sorgente/i. La quota dell'anemometro della stazione meteo da cui sono tratti i dati di velocità e direzione del vento dovrebbe essere maggiore o uguale a 5 m. La frequenza originaria di registrazione dei dati meteo deve essere almeno oraria, coerentemente con la scansione richiesta per le simulazioni di dispersione. L'estensione minima del dominio temporale di simulazione è un anno o multipli interi. La relazione accompagnatoria dello studio deve riportare la percentuale di dati meteorologici invalidi per ciascun mese e per ciascun parametro. È ammessa una percentuale di dati assenti/invalidi inferiore al 20% sul totale dei dati ed inferiore al 50% per ciascun mese. Nella relazione accompagnatoria dello studio dovrà essere illustrato il pre-processore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micrometeorologici (altezza dello strato limite atmosferico, ...) e di turbolenza (lunghezza di Monin-Obukhov, velocità di attrito superficiale, ...). È sconsigliato, e deve pertanto essere giustificato, l'impiego delle classi di stabilità (ad esempio classi di Pasquill-Gifford-Turner) in luogo dei parametri continui di turbolenza. Dovranno inoltre essere allegate le rose dei venti più significative rispetto all'andamento delle isoplete nella mappa di impatto e la rappresentazione statistica delle velocità del vento, nonché trasmessi integralmente in formato digitale: l'intero set di dati meteo grezzi registrati dalla stazione (a monte di qualunque elaborazione); l'intero set di dati di input impiegati nelle simulazioni di dispersione (a valle di tutte le elaborazioni eseguite, incluse le elaborazioni del pre- processore meteorologico). 3. Georeferenziazione Devono essere georeferenziati in coordinate geografiche (latitudine/longitudine) o nel sistema UTM-WGS84 o UTM-Gauss-Boaga: le sorgenti di emissione; i recettori sensibili; i recettori di calcolo (punti della griglia del dominio spaziale di simulazione); i vertici degli edifici per la simulazione del building downwash. 4. Dominio spaziale e passo della griglia dei recettori di calcolo Il dominio spaziale di simulazione deve estendersi sufficientemente per comprendere almeno la curva di isoconcentrazione dell'odore in corrispondenza del valore della concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale pari a 1 ouE/m3, includendo altresì tutti i recettori presso cui debba essere valutata l'accettabilità dell'impatto. Il passo della griglia dei recettori di calcolo deve essere maggiore della distanza fra il recettore più prossimo e la sorgente dell'odore. Nella relazione di presentazione dello studio devono essere specificati: le dimensioni del dominio spaziale di simulazione; la coordinata geografica dell'origine (vertice SW) del dominio spaziale di simulazione; il passo della griglia dei recettori di calcolo. 5. Individuazione dei recettori da considerare ai fini della simulazione I ricettori presso i quali simulare puntualmente l'impatto delle emissioni saranno scelti considerando i seguenti criteri: essi dovrebbero includere almeno i ricettori piu' prossimi all'impianto su ogni arco di circonferenza (della circonferenza centrata nell'impianto) di 30°, se localizzati all'interno del dominio spaziale di simulazione di cui al precedente paragrafo; fra i ricettori dovrebbe essere compresa almeno l'abitazione o il locale ad uso collettivo (scuola, ospedale, ecc.) più prossimo all'impianto, anche se isolato; almeno un ricettore sensibile dovrebbe essere posto presso ciascuno dei centri abitati (per la definizione di centro abitato si veda l'art. 3 del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) ubicati all'interno del dominio spaziale di simulazione di cui al precedente paragrafo; se all'interno di tale dominio spaziale vi sono aree ove il Piano di governo del territorio o analoghe disposizioni di governo applicabili prevedono future edificazioni e quindi nuovi potenziali ricettori sensibili, deve essere ipotizzato un ricettore sensibile virtuale nel punto dell'area oggetto di futura edificazione più vicino al confine dell'impianto. 6. Orografia La simulazione deve considerare gli effetti dell'orografia locale. Nel caso di orografia complessa (dislivello massimo fra i recettori di calcolo superiore ad 1/100 della dimensione minore del dominio spaziale di simulazione) nella relazione di presentazione dello studio devono essere riportati: la quota del terreno per ciascuno dei recettori di calcolo; indicazioni sull'algoritmo impiegato nelle simulazioni per l'orografia complessa, e gli eventuali parametri di controllo. 7. Effetto scia degli edifici (building downwash) Per tener conto dell'effetto scia degli edifici quando questi siano sopravento al punto di emissione, ove disponibile nel software impiegato, è opportuna l'attivazione di uno specifico algoritmo per il building downwash quando l'altezza delle sorgenti non supera di 1,5 volte la massima delle altezze degli impianti ed edifici circostanti nel raggio di 200 metri. In ogni caso nella relazione di presentazione dello studio, per ciascuno degli edifici che generano effetto scia, dovranno essere riportate le seguenti informazioni: le coordinate geografiche di ciascuno dei vertici in pianta dell'edificio; l'altezza dell'edificio rispetto al suolo. 8. Scelta della tipologia di modello e del codice software Per lo studio di impatto olfattivo si suggerisce l'impiego di un modello di dispersione appartenente ad una delle seguenti tipologie descritte nelle relative schede della normativa UNI 10796:2000: modelli non stazionari (a puff o a segmenti) (scheda 4, tipologia 2); modelli 3D lagrangiani (a puff o a particelle) (scheda 4, tipologia 3 o scheda 5, tipologia 1); modelli 3D euleriani (scheda 4, tipologia 3 o scheda 5, tipologia 1). Per una rassegna di software validati appartenenti alle tipologie sopra elencate si rimanda a: U.S. E.P.A., Guideline on Air Quality Models, Appendix W to Part 51. Federal Register, Vol. 68, No. 72, Tuesday, April 15, 2003 / Rules and Regulations. Linee guida pubblicate dal CTN ACE (Centro Tematico Nazionale - Atmosfera Clima Emissioni in Atmosfera), http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/ 9. Trattamento delle calme di vento Il modello di dispersione impiegato deve disporre di un metodo per il trattamento delle calme di vento. Molti codici software prevedono, in tutti i casi in cui la velocità del vento scende al di sotto un valore soglia definito, l'attivazione automatica di un algoritmo speciale, intrinsecamente meno accurato dell'algoritmo principale e significativamente diverso da uno adeguato specifico. In questi casi è necessario verificare che il numero di ore di calma di vento per cui viene attivato l'algoritmo speciale sia minimo e possibilmente non sia superiore al 2%; ciò in quanto in condizioni di calma di vento, per la più ridotta dispersione degli inquinanti, spesso l'impatto olfattivo è massimo e l'obiettivo della simulazione è l'espressione del valore di picco orario al 98° percentile. In ogni caso non è ammessa la semplificazione di eliminare dal set di dati meteo i record corrispondenti alle calme di vento, poiché ciò condurrebbe a sottostimare l'impatto sull'intero dominio di tempo della simulazione. Inoltre la velocità di soglia delle calme (il valore delle velocità del vento al di sotto del quale si attiva l'algoritmo speciale) deve essere inferiore alla moda della distribuzione delle velocità del vento (il valore di velocità del vento con frequenza massima); in caso contrario deve essere scelto un diverso software di dispersione. Nella relazione di presentazione dello studio devono in proposito essere specificati: il metodo adottato per il trattamento delle calme di vento; la velocità di soglia delle calme utilizzata nelle simulazioni; la percentuale di ore con velocità inferiore alla velocità di soglia delle calme e per le quali quindi è stato adottato il metodo per il trattamento delle calme; se la percentuale supera il 2%, devono essere valutate le conseguenze della potenziale anomalia sui risultati delle simulazioni. 10. Post-elaborazione delle concentrazioni medie orarie Per calcolare le concentrazioni orarie di picco di odore (valutate sul breve periodo di 5 - 10 minuti) per ciascun punto della griglia contenuta nel dominio spaziale di simulazione e per ciascuna delle ore del dominio temporale di simulazione le concentrazioni medie orarie devono essere moltiplicate per un fattore di conversione, unico ed uniforme, pari a 2,3 (peak-to-mean ratio). 11. Presentazione dei risultati I risultati dello studio di impatto olfattivo devono essere presentati in una relazione contenente tutte le informazioni richieste nel presente documento, necessarie per consentire di replicare le simulazioni impiegando lo stesso modello di dispersione o altro modello. Nella relazione di presentazione dello studio o in un suo allegato devono essere riportate: una tabella che riporti, per ciascuno dei recettori individuati sul territorio (vedi 5), il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate, sulla base della quale viene effettuato il confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di accettabilità definiti; una tabella che riporti, per ciascuno dei recettori individuati sul territorio, il massimo globale (il valore massimo sull'intero dominio temporale di simulazione) delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate. Se il software utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate (prima tabella), il confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di accettabilità definiti dalle linee guida dovrà essere eseguito utilizzando i massimi globali delle concentrazioni orarie di picco di odore (seconda tabella). Nella relazione di presentazione dello studio o in un suo allegato deve essere inoltre compresa una mappa di impatto, in cui siano riportati almeno: il perimetro del dominio spaziale di simulazione; la corografia georeferenziata del territorio (Carta Tecnica Provinciale o ortofoto), opportunamente più estesa del perimetro del dominio spaziale di simulazione; il confine di stretta pertinenza dell'impianto e le sorgenti di emissione oggetto dello studio; le posizioni dei recettori sensibili; le isoplete (curve di isoconcentrazione di odore) corrispondenti ai valori di concentrazione corrispondenti ai criteri di accettabilità definiti (1 ÷ 5 ouE/m3); la prima isopleta non completamente racchiusa nel confine dello stabilimento, a cui corrisponda il massimo valore di concentrazione di odore.