Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Norme in materia di caratterizzazione e contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno

Iter

Attuale
12 giu 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 121 AULA

Storico
04 giu 2019 Annunziato Seduta n. 118 AULA
11 giu 2019 Assegnato per esame Commissione QUARTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
         Onorevoli colleghi,

         Gli   odori   costituiscono  uno  dei  più  rilevanti
     aspetti  negativi  di impatto ambientale  degli  impianti
     industriali,  rappresentando  una  causa  di  indubbio  e
     persistente  fastidio per la popolazione residente  nelle
     aree  limitrofe,  ed  essendo  peraltro  diventate  ormai
     elemento   di   conflitto  sia  nel  caso   di   impianti
     esistenti,  che  nella scelta del sito di  localizzazione
     di nuovi impianti.
         L'inserimento  nella  realtà locale  di  un  impianto
     industriale  o di un impianto di trattamento  rifiuti,  e
     l'accettazione  da parte della popolazione,  è,  infatti,
     quasi   sempre  condizionata,  oltre  che  dagli  impatti
     ambientali  legati  alle emissioni inquinanti  anche,  in
     maniera  sempre crescente, dall'impatto olfattivo molesto
     spesso associato a tali installazioni.
         L'inquinamento   odorigeno  determina,   dunque,   un
     crescente  disagio ambientale, posto che finisce  con  il
     compromettere inevitabilmente la fruibilità  di  ambienti
     e  luoghi  di  residenza, lavoro o svago con  conseguente
     peggioramento  della qualità della vita, anche  nel  caso
     in  cui  le  sostanze  emesse non  siano  particolarmente
     pericolose.
         Il  contrasto normativo ai fenomeni di questa  natura
     è   avvenuto,   finora,  mediante  l'applicazione   delle
     disposizioni   in  materia  di  divieto   di   immissioni
     moleste,  previste sia dal codice civile sia  dal  codice
     penale   e   nel  cui  ambito  sono  comprese  anche   le
     immissioni odorose.
         L'articolo   844   del  codice  civile   (Immissioni)
     utilizza   come   soglia  di  riferimento   la    normale
     tollerabilità ,  precisando che  l'autorità  giudiziaria,
     nel  valutare se l'immissione odorosa superi tale soglia,
     contemperi  le esigenze della produzione con  le  ragioni
     della  proprietà, anche tenendo conto della  priorità  di
     uso.
         L'articolo  674  del  codice penale  (Getto  di  cose
     pericolose) punisce il responsabile di emissioni di  gas,
     di  vapori o di fumo che cagionino molestie alle persone;
     disposizione  applicata  anche  alle  molestie  olfattive
     provenienti  da  stabilimenti  muniti  di  autorizzazione
     alle emissioni in atmosfera.
         Il  decreto legislativo 15 novembre 2017, n.  183  ha
     introdotto   importanti  aggiornamenti  in   materia   di
     emissioni  in  atmosfera, riscrivendo l'articolo  272-bis
     del  decreto  legislativo  n. 152/2006.  La  nuova  norma
     introduce  una  specifica possibilità per le  regioni  di
     prevedere    misure   di   prevenzione   e    limitazioni
     appositamente definite per le emissioni odorigene.
         In  tale contesto si inserisce il presente disegno di
     legge,  recante  disposizioni  volte  a  disciplinare  il
     contenimento  delle  emissioni odorigene  provenienti  da
     impianti che, per loro natura, emettono odori molesti.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                         Campo di Applicazione

         1.   La   presente  legge  si  applica  a  tutte   le
     installazioni   che,  in  ragione  delle  caratteristiche
     delle    lavorazioni,   possano   determinare   emissioni
     olfattive  e che sono soggette a Autorizzazione Integrata
     Ambientale.
         2.   Si   applica,  inoltre,  a  tutti   i   progetti
     sottoposti  a  valutazione  d'impatto  ambientale   o   a
     verifica  di  assoggettabilità da  cui  possano  derivare
     emissioni odorigene.

                                Art. 2
                              Definizioni

         1. Ai fini delle presente legge intende per:
         a)    fonti    di   emissioni   odorigene:   sorgenti
     convogliate,  diffuse o fuggitive dell'installazione  che
     provochino  il rilascio in atmosfera diretto o  indiretto
     di   odoranti  e  che  abbiano  i  requisiti   presi   in
     considerazione  nel  paragrafo 1.1 dell'Allegato  1  alla
     presente legge;
         b)  recettore: posizione geografica - nel  territorio
     circostante  all'installazione  -  oggetto   di   assidua
     frequentazione  da  parte  di  persone;  si   distinguono
     recettori   residenziali  (corrispondenti  ad  abitazioni
     civili) e non residenziali;
         c)   valore  di  accettabilità:  valore  massimo   di
     concentrazione   oraria  di  picco  di   odore   al   98°
     percentile,  calcolata sull'intero dominio  temporale  di
     simulazione annuale che deve essere rispettato  presso  i
     recettori individuati nell'Allegato 1.

         2.  Restano  ferme  le altre definizioni  di  cui  al
     d.lgs. 152/2006.

                                Art. 3
                        Valori di accettabilità

         1.   Fatto   salvo  quanto  previsto   dall'art.   4,
     l'autorizzazione delle installazioni o  dei  progetti  di
     cui  all'art.1 deve prevedere, per le fonti di  emissioni
     odorigene,  specifiche portate massime  o  concentrazioni
     massime   di  emissione  odorigena  espresse   in   unità
     odorimetriche  (ouE/s  o ouE/m³), individuate  attraverso
     appositi  studi di impatto olfattivo aventi  i  requisiti
     di  cui  all'Allegato 1, in modo tale  che  la  somma  di
     tutte  le  emissioni derivanti dalle fonti  di  emissioni
     odorigene  assicuri  il rispetto  -  presso  i  recettori
     considerati  nello  studio  -  dei  seguenti  valori   di
     accettabilità,  espressi  come concentrazioni  orarie  di
     picco  di  odore  al  98°percentile  calcolate  su   base
     annuale:
         per recettori residenziali
         1 ouE/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti
         2 ouE/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti
         3 ouE/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti
         per recettori non residenziali
         2 ouE/m3, a distanze > 500 m dalle sorgenti
         3 ouE/m3, a distanze di 200÷500 m dalle sorgenti
         4 ouE/m3, a distanze < 200 m dalle sorgenti

         2.   Ai  fini  dell'individuazione  delle  fonti   di
     emissioni  odorigene e delle relative portate  massime  o
     concentrazioni massime di emissione odorigena di  cui  al
     comma  1, l'autorità competente può chiedere che  sia  il
     gestore  o  il  proponente  a produrre,  nell'ambito  del
     procedimento  ed entro un arco temporale  ragionevole,  i
     necessari studi di impatto olfattivo di cui al comma 1.

                                Art. 4
                        Installazioni esistenti

         1.  In  caso di installazioni esistenti sottoposte  a
     riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale  per  le
     quali,  sulla  base degli studi di impatto  olfattivo  di
     cui   all'Allegato  1,  dovessero  risultare   fonti   di
     emissioni  odorigene  con  portate  o  concentrazioni  di
     emissione  odorigena tali da non rispettare i  valori  di
     accettabilità  di  cui  all'art. 3, l'autorizzazione  può
     prevedere  un arco temporale ragionevole entro  cui  deve
     essere  assicurato  il rispetto delle portate  massime  o
     concentrazioni  massime  di cui  all'art.3.  A  tal  fine
     l'Autorità   competente  può  chiedere  al   gestore   di
     proporre   -  già  in  sede  procedimentale  -  soluzioni
     impiantistiche  appropriate  al  raggiungimento  di  tali
     portate massime o concentrazioni massime.

                                 Art.5
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     Ufficiale della Regione siciliana.

         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     farla osservare come legge della Regione.



                              Allegato 1

         Requisiti  degli studi di impatto olfattivo  mediante
     simulazione di dispersione

         1. Dati di emissione

         1.1  Criteri  per l'individuazione delle sorgenti  da
     considerare nello scenario emissivo

         Nelle   simulazioni   per   la   stima   dell'impatto
     olfattivo  devono essere considerate tutte  le  emissioni
     dell'impianto oggetto dello studio (convogliate,  diffuse
     o  fuggitive) per le quali la portata di odore media  sia
     maggiore di 200 ouE/s.
         Sono  da  considerare fra le emissioni diffuse  anche
     le seguenti:
                le   emissioni  dei  materiali  potenzialmente
     odorigeni     che    siano    stoccati    o    depositati
     temporaneamente (per periodi di almeno 6 ore  consecutive
     e  per  almeno  l'1% delle ore l'anno)  in  ambienti  non
     confinati, ivi inclusi i piazzali coperti;
               le  emissioni  delle  vasche  di  stoccaggio  o
     trattamento  reflui prive di copertura e  di  sistema  di
     aspirazione   dell'aria,   ivi   incluse   le   eventuali
     canalizzazioni scoperte.
         Sono  da considerare fra le emissioni fuggitive anche
     le seguenti:
            le  emissioni dei locali (anche confinati ma privi
     di  sistema di aspirazione dell'aria) ove siano  stoccati
     materiali  potenzialmente  odorigeni  o  siano   eseguite
     lavorazioni o trattamenti potenzialmente odorigeni;
             le   emissioni  delle  vasche  di  stoccaggio   o
     trattamento  reflui interrate, ivi incluse  le  eventuali
     canalizzazioni;
            le  emissioni delle vasche fuori terra coperte  ma
     prive di sistema di aspirazione dell'aria;
           le emissioni degli sfiati dei serbatoi.
         Emissioni  diffuse  e  fuggitive  appartenenti   alle
     tipologie  sopra  elencate possono essere  escluse  dallo
     scenario   emissivo   solo  se  la   portata   di   odore
     dell'emissione  sia  inferiori  al  valore  soglia  sopra
     specificato,  purché siano dettagliate le  ipotesi  o  le
     misurazioni   o   i   dati   tratti   dalla   letteratura
     scientifica che sono a fondamento dei valori  di  portata
     adottati per giustificare l'esclusione.

         1.2  Criteri per la caratterizzazione delle  sorgenti
     secondo la morfologia
         1.2.1 Sorgenti convogliate puntiformi
         Le  informazioni  necessarie  alla  caratterizzazione
     delle  sorgenti  puntiformi (es.: camini  di  espulsione)
     che   devono   essere   riportate  nella   relazione   di
     presentazione dello studio sono le seguenti:
            Portata volumetrica (espressa in Nm3/h ed in m/s a
     20 °C);
            Concentrazione  di odore espressa  in  ouE/m3  (in
     caso  di  concentrazioni di odore  variabili  nel  tempo,
     devono  essere  fornite  le  informazioni  necessarie   a
     ricostruire il valore della concentrazione di  odore  per
     ogni ora del dominio temporale di simulazione);
            Portata  di odore espressa in ouE/s  (in  caso  di
     portate  di  odore  variabili nel  tempo,  devono  essere
     fornite  le  informazioni  necessarie  a  ricostruire  il
     valore  della portata di odore per ogni ora  del  dominio
     temporale di simulazione);
           Coordinate geografiche (vedasi   3);
              Quota  altimetrica  del suolo  alla  base  della
     sorgente;
             Altezza del punto di emissione (sezione di sbocco
     in atmosfera) rispetto al suolo;
            Area della sezione di sbocco;
               Velocità  e  temperatura  dell'effluente  nella
     sezione di sbocco.

          1.2.2 Sorgenti convogliate areali
         Le  informazioni  necessarie  alla  caratterizzazione
     delle  sorgenti  convogliate areali (es.: biofiltri)  che
     devono  essere riportate nella relazione di presentazione
     dello studio sono le seguenti:
            Portata volumetrica (espressa sia in Nm3/h  e  che
     in  m3/s  a  20  °C); si assuma come portata  volumetrica
     dell'effluente  la  portata  volumetrica   addotta   alla
     sorgente  areale  (per esempio, per  un  biofiltro  è  la
     portata volumetrica a monte di questo);
            Concentrazione  di odore espressa  in  ouE/m3  (in
     caso  di variabilità temporale vale quanto riportato  nel
       1.2.1);
            Portata  di odore espressa in ouE/s  (in  caso  di
     variabilità  temporale  vale  quanto  riportato   nel
     1.2.1);
             Coordinate  geografiche,  come  introdotte  nelle
     simulazioni   (ad   esempio:   coordinate   dei   vertici
     dell'area,  coordinate  dei  baricentri  delle  sub-aree,
     ...);
              Quota  altimetrica  del suolo  alla  base  della
     sorgente;
           Altezza del punto di emissione rispetto al suolo;
           Area della sezione di sbocco;
             Velocità   e  temperatura  dell'effluente   nella
     sezione di sbocco.

          1.2.3 Sorgenti non convogliate areali
         Le  informazioni  necessarie  alla  caratterizzazione
     delle  sorgenti  diffuse areali, nominate anche  sorgenti
     areali passive o prive di flusso proprio (es.: vasche  di
     trattamento  reflui  o cumuli di materiale),  che  devono
     essere  riportate nella relazione di presentazione  dello
     studio sono le seguenti:
              Flusso  specifico di odore (portata superficiale
     di odore, SOER), espresso in ouE/(m2 s);
              Area    della   superficie   emissiva    esposta
     all'atmosfera;
            portata  di  odore (espressa in ouE/s),  calcolata
     come  prodotto  fra  SOER e superficie  emissiva  (valore
     medio  cautelativo  calcolato  al  95°  percentile  delle
     velocità del vento orarie);
             Coordinate  geografiche  (vedasi       3),   come
     introdotte   nelle  simulazioni  (come  per   convogliate
     areali);
              Quota  altimetrica  del suolo  alla  base  della
     sorgente;
            Altezza del punto di emissione rispetto al suolo;
             Velocità   e  temperatura  dell'effluente   nella
     sezione di sbocco.

         1.2.4 Sorgenti non convogliate volumetriche
         Dovranno  essere  forniti i dati  e  le  informazioni
     necessarie   per   ricostruire  le  simulazioni,   ovvero
     almeno:
            volume  interno  del locale  ovvero  dimensioni  e
     conformazione   aerodinamica   del   manufatto   da   cui
     l'aeriforme odorigeno diffonde all'esterno;
            portata  di  odore  (espressa in  ouE/s),  tenendo
     conto dell'eventuale variabilità temporale;
             coordinate  geografiche  della  sorgente  o   del
     sistema di sorgenti che simula l'emissione;
             quota  altimetrica  del  suolo  alla  base  della
     sorgente;
            altezza  del punto di emissione (o rappresentativo
     del sistema di sorgenti) rispetto al suolo;
             velocità   e  temperatura  dell'effluente   nella
     sezione di sbocco.

         1.3  Definizione  della concentrazione  di  odore  di
     ciascuna emissione
         Per  la  scelta  dei  valori  di  concentrazione   da
     inserire   nel   modello   di  simulazione   dell'impatto
     olfattivo,  nel caso di impianti esistenti  si  può  fare
     riferimento  a  valori  misurati,  eventualmente  tenendo
     conto   della   variabilità   temporale   e   del   fermo
     produttivo;  nel caso di impianti nuovi o di modifiche  è
     opportuno   avvalersi  di  dati  empirici   riferiti   ad
     impianti  similari o a dati di bibliografia  scientifica,
     cautelativamente maggiorati (ad esempio  al  più  elevato
     dei  livelli  di  concentrazione prodotti  nelle  diverse
     condizioni di funzionamento dell'impianto).
         In  ogni caso, nella relazione di presentazione dello
     studio dovranno essere riportati:
            i dati di emissione (concentrazioni e/o portate di
     odore,  in  funzione della diversa tipologia di  sorgenti
     di  odore)  utilizzati, allegando  i  rapporti  di  prova
     riferiti  all'impianto  testato,  con  l'indicazione  dei
     dati  relativi ai prelievi (data, ora, posizione)  ed  al
     processo   in  atto  durante  il  campionamento,   ovvero
     citando   la  fonte  nel  caso  di  dati  di  letteratura
     scientifica;
            le ipotesi e le elaborazioni eseguite sui dati per
     l'implementazione  degli stessi nel  modello  dispersivo,
     come  ad  esempio  l'utilizzo del valore medio  piuttosto
     che del valore massimo, motivandone la scelta.

         1.4 Variazioni nel tempo della portata di odore
         Le  variazioni  nel  tempo  della  portata  di  odore
     possono essere:
            regolari e deliberate (per esempio: fermo impianto
     notturno e/o festivo, ferie estive);
            indirettamente  conseguenti  a  scelte  deliberate
     (per  esempio: variazione delle condizioni di processo  o
     dei reagenti impiegati);
            accidentali  o  non  controllabili  (per  esempio:
     variabilità del materiale o del rifiuto da trattare);
             dipendenti  dalle  condizioni  atmosferiche  (per
     esempio:   variazioni  dell'intensità  della   turbolenza
     atmosferica   o  della  temperatura  che   innescano   la
     volatilizzazione delle sostanze odorigene  rilasciate  da
     un liquido o da un cumulo all'aperto).
         Nella   valutazione   delle   variazioni   temporali,
     soprattutto  in  presenza  di variazioni  accidentali,  è
     opportuno assumere ipotesi cautelative, tali da  condurre
     ad   una   sovrastima  piuttosto  che  a  una  sottostima
     dell'impatto olfattivo delle emissioni sul territorio.
         È  inoltre opportuno, soprattutto nel caso  di  nuovi
     impianti,  ipotizzare emissioni costanti con valore  pari
     al   massimo   atteso  in  condizioni  di  pieno   carico
     (escludendo  solo fenomeni emissivi eccezionali  e  molto
     rari, con ricorrenza non superiore a circa 50 ore/anno).

         1.5  Calcolo della portata di odore in funzione della
     velocità del vento per le sorgenti diffuse areali
         Poiché   la  portata  di  odore  (OER)  o  il  flusso
     specifico  di odore (SOER) da sorgenti diffuse  areali  è
     variabile  in  funzione  della  velocità  dell'aria   che
     lambisce  la  superficie, per il calcolo di  tale  valore
     nelle  diverse condizioni meteo del dominio temporale  di
     simulazione   a  partire  dalla  portata  di  riferimento
     misurata mediante il sistema a wind tunnel (o simili),  è
     necessario applicare la seguente equazione:


         dove:
         OER  S  è la portata di odore alla velocità dell'aria
     vS;
         OER  R  è  la  portata  di  odore  alla  velocità  di
     riferimento vR (misurata durante il campionamento);
         vR   è   la   velocità  dell'aria  nella  camera   di
     ventilazione durante il campionamento olfattometrico;
         vS  è  la  velocità dell'aria vicino alla  superficie
     emissiva  (valutata  a partire dalla velocità  del  vento
     alla  quota  dell'anemometro (vH) secondo il  profilo  di
     velocità del vento).

         È  comunque possibile utilizzare anche metodi diversi
     purché si dimostrino adatti al caso in esame.

         1.6 Innalzamento del pennacchio (plume rise)
         Nella    simulazione    dispersiva    di    emissioni
     convogliate   puntiformi   (emesse   attraverso    camini
     verticali)  si deve normalmente considerare il cosiddetto
     innalzamento   del   pennacchio  (plume   rise)   e   più
     precisamente  della componente meccanica (momentum  rise)
     e  della  componente termica (buoyancy rise). In caso  di
     presenza  di  deflettori  o  di  cappelli  la  componente
     meccanica,  indotta  dalla  velocità  di  efflusso,  deve
     essere opportunamente ridotta o addirittura, nel caso  di
     camino  orizzontale, può essere annullata, così come  nei
     casi  di sorgenti areali o volumetriche per le quali  nel
     modello    di   dispersione   deve   essere   disattivato
     l'algoritmo che calcola il momentum rise.
         In  ogni  caso  la  relazione  accompagnatoria  dello
     studio, per ciascuna sorgente dovrà specificare:
         -   per   il   momentum  rise  l'attivazione   o   la
     disattivazione dell'algoritmo di calcolo, la velocità  di
     efflusso  introdotta,  l'eventuale fattore  di  riduzione
     applicato;
         -  per  il  buoyancy  rise in  caso  di  calcolo,  la
     temperatura dell'effluente impiegata.

         Dati meteorologici
         E'  sufficiente  impiegare nelle simulazioni  i  piu'
     recenti    dati   relativi   ad   almeno   una   stazione
     meteorologica attiva, purchè tali dati siano validati  da
     un  ente  pubblico. In caso di incompletezza dei  dati  è
     possibile   impiegare  in  modo  integrato   anche   dati
     derivanti  da  stazioni diverse purché se  ne  valuti  la
     compatibilità.
         La  stazione  meteo di riferimento alla  modellazione
     deve  essere collocata nella medesima valle ove è ubicata
     la  sorgente in esame e deve essere rappresentativa delle
     condizioni anemologiche del sito.
         Nella  relazione  di presentazione dello  studio  per
     ciascuna stazione meteo devono essere indicati:
           coordinate geografiche;
             ente   o   soggetto  che  gestisce  la   stazione
     meteorologica;
           quota dell'anemometro rispetto al suolo;
           distanza lineare dalla/e sorgente/i.
         La  quota dell'anemometro della stazione meteo da cui
     sono  tratti  i  dati di velocità e direzione  del  vento
     dovrebbe essere maggiore o uguale a 5 m.
         La  frequenza  originaria di registrazione  dei  dati
     meteo  deve  essere almeno oraria, coerentemente  con  la
     scansione richiesta per le simulazioni di dispersione.
         L'estensione   minima   del  dominio   temporale   di
     simulazione è un anno o multipli interi.
         La   relazione  accompagnatoria  dello  studio   deve
     riportare  la percentuale di dati meteorologici  invalidi
     per  ciascun mese e per ciascun parametro. È ammessa  una
     percentuale  di  dati assenti/invalidi inferiore  al  20%
     sul  totale  dei  dati ed inferiore al  50%  per  ciascun
     mese.
         Nella  relazione accompagnatoria dello  studio  dovrà
     essere   illustrato   il   pre-processore   meteorologico
     impiegato  per  ottenere  i parametri  micrometeorologici
     (altezza  dello  strato  limite atmosferico,  ...)  e  di
     turbolenza  (lunghezza  di  Monin-Obukhov,  velocità   di
     attrito  superficiale,  ...).  È  sconsigliato,  e   deve
     pertanto  essere giustificato, l'impiego delle classi  di
     stabilità  (ad esempio classi di Pasquill-Gifford-Turner)
     in luogo dei parametri continui di turbolenza.
         Dovranno  inoltre essere allegate le rose  dei  venti
     più  significative rispetto all'andamento delle  isoplete
     nella  mappa di impatto e la rappresentazione  statistica
     delle  velocità del vento, nonché trasmessi integralmente
     in formato digitale:
            l'intero set di dati meteo grezzi registrati dalla
     stazione (a monte di qualunque elaborazione);
            l'intero  set  di  dati di input  impiegati  nelle
     simulazioni   di  dispersione  (a  valle  di   tutte   le
     elaborazioni eseguite, incluse le elaborazioni  del  pre-
     processore meteorologico).

         3. Georeferenziazione
         Devono    essere   georeferenziati   in    coordinate
     geografiche (latitudine/longitudine) o nel sistema
         UTM-WGS84 o UTM-Gauss-Boaga:
           le sorgenti di emissione;
           i recettori sensibili;
            i  recettori di calcolo (punti della  griglia  del
     dominio spaziale di simulazione);
            i  vertici  degli edifici per la  simulazione  del
     building downwash.

         4.   Dominio  spaziale  e  passo  della  griglia  dei
     recettori di calcolo
         Il  dominio  spaziale di simulazione deve  estendersi
     sufficientemente  per  comprendere  almeno  la  curva  di
     isoconcentrazione   dell'odore  in   corrispondenza   del
     valore  della concentrazione oraria di picco di odore  al
     98°   percentile  su  base  annuale  pari  a  1   ouE/m3,
     includendo  altresì tutti i recettori  presso  cui  debba
     essere valutata l'accettabilità dell'impatto.
         Il  passo della griglia dei recettori di calcolo deve
     essere  maggiore  della distanza  fra  il  recettore  più
     prossimo e la sorgente dell'odore.
         Nella  relazione di presentazione dello studio devono
     essere specificati:
           le dimensioni del dominio spaziale di simulazione;
            la coordinata geografica dell'origine (vertice SW)
     del dominio spaziale di simulazione;
           il passo della griglia dei recettori di calcolo.

         5.  Individuazione  dei recettori da  considerare  ai
     fini della simulazione
         I  ricettori  presso  i  quali simulare  puntualmente
     l'impatto  delle emissioni saranno scelti considerando  i
     seguenti criteri:
            essi dovrebbero includere almeno i ricettori  piu'
     prossimi  all'impianto  su  ogni  arco  di  circonferenza
     (della  circonferenza centrata nell'impianto) di 30°,  se
     localizzati   all'interno   del   dominio   spaziale   di
     simulazione di cui al precedente paragrafo;
            fra  i  ricettori dovrebbe essere compresa  almeno
     l'abitazione  o  il  locale ad  uso  collettivo  (scuola,
     ospedale,  ecc.)  più  prossimo  all'impianto,  anche  se
     isolato;
              almeno  un  ricettore sensibile dovrebbe  essere
     posto   presso  ciascuno  dei  centri  abitati  (per   la
     definizione  di  centro abitato  si  veda  l'art.  3  del
     Codice  della  Strada,  D.Lgs. n. 285  del  30/04/1992  e
     s.m.i.)  ubicati  all'interno  del  dominio  spaziale  di
     simulazione di cui al precedente paragrafo;
            se  all'interno di tale dominio spaziale  vi  sono
     aree  ove  il Piano di governo del territorio o  analoghe
     disposizioni  di  governo  applicabili  prevedono  future
     edificazioni   e   quindi  nuovi   potenziali   ricettori
     sensibili, deve essere ipotizzato un ricettore  sensibile
     virtuale   nel   punto  dell'area   oggetto   di   futura
     edificazione più vicino al confine dell'impianto.

         6. Orografia
         La   simulazione   deve   considerare   gli   effetti
     dell'orografia locale.
         Nel  caso di orografia complessa (dislivello  massimo
     fra  i  recettori  di calcolo superiore  ad  1/100  della
     dimensione  minore del dominio spaziale  di  simulazione)
     nella  relazione  di  presentazione dello  studio  devono
     essere riportati:
            la quota del terreno per ciascuno dei recettori di
     calcolo;
              indicazioni   sull'algoritmo   impiegato   nelle
     simulazioni  per l'orografia complessa, e  gli  eventuali
     parametri di controllo.

         7. Effetto scia degli edifici (building downwash)
         Per  tener  conto  dell'effetto  scia  degli  edifici
     quando  questi  siano sopravento al punto  di  emissione,
     ove  disponibile  nel  software  impiegato,  è  opportuna
     l'attivazione di uno specifico algoritmo per il  building
     downwash  quando l'altezza delle sorgenti non  supera  di
     1,5  volte  la  massima delle altezze degli  impianti  ed
     edifici circostanti nel raggio di 200 metri.
         In  ogni caso nella relazione di presentazione  dello
     studio,  per ciascuno degli edifici che generano  effetto
     scia,    dovranno    essere   riportate    le    seguenti
     informazioni:
            le  coordinate geografiche di ciascuno dei vertici
     in pianta dell'edificio;
           l'altezza dell'edificio rispetto al suolo.

         8.  Scelta  della tipologia di modello e  del  codice
     software
         Per  lo  studio  di impatto olfattivo  si  suggerisce
     l'impiego  di  un modello di dispersione appartenente  ad
     una  delle  seguenti tipologie descritte  nelle  relative
     schede della normativa UNI 10796:2000:
            modelli  non  stazionari (a  puff  o  a  segmenti)
     (scheda 4, tipologia 2);
            modelli  3D  lagrangiani (a puff o  a  particelle)
     (scheda 4, tipologia 3 o scheda 5, tipologia 1);
            modelli  3D  euleriani (scheda 4,  tipologia  3  o
     scheda 5, tipologia 1).
         Per  una  rassegna di software validati  appartenenti
     alle tipologie sopra elencate si rimanda a:
            U.S.  E.P.A.,  Guideline on  Air  Quality  Models,
     Appendix W to Part 51.
            Federal Register, Vol. 68, No. 72, Tuesday,  April
     15, 2003 / Rules and Regulations.
             Linee   guida  pubblicate  dal  CTN ACE   (Centro
     Tematico Nazionale - Atmosfera Clima
         Emissioni                in               Atmosfera),
     http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/

         9. Trattamento delle calme di vento
         Il  modello di dispersione impiegato deve disporre di
     un  metodo per il trattamento delle calme di vento. Molti
     codici  software prevedono, in tutti i  casi  in  cui  la
     velocità  del  vento scende al di sotto un valore  soglia
     definito,   l'attivazione  automatica  di  un   algoritmo
     speciale,  intrinsecamente meno  accurato  dell'algoritmo
     principale  e significativamente diverso da uno  adeguato
     specifico.
         In  questi casi è necessario verificare che il numero
     di   ore  di  calma  di  vento  per  cui  viene  attivato
     l'algoritmo speciale sia minimo e possibilmente  non  sia
     superiore al 2%; ciò in quanto in condizioni di calma  di
     vento,  per  la più ridotta dispersione degli inquinanti,
     spesso l'impatto olfattivo è massimo e l'obiettivo  della
     simulazione  è l'espressione del valore di  picco  orario
     al
         98° percentile.
         In  ogni  caso  non  è ammessa la semplificazione  di
     eliminare  dal  set di dati meteo i record corrispondenti
     alle   calme   di   vento,  poiché  ciò   condurrebbe   a
     sottostimare  l'impatto  sull'intero  dominio  di   tempo
     della simulazione.
         Inoltre la velocità di soglia delle calme (il  valore
     delle  velocità del vento al di sotto del quale si attiva
     l'algoritmo  speciale) deve essere  inferiore  alla  moda
     della  distribuzione delle velocità del vento (il  valore
     di  velocità  del vento con frequenza massima);  in  caso
     contrario  deve  essere  scelto un  diverso  software  di
     dispersione.
         Nella  relazione di presentazione dello studio devono
     in proposito essere specificati:
            il  metodo adottato per il trattamento delle calme
     di vento;
            la velocità di soglia delle calme utilizzata nelle
     simulazioni;
            la  percentuale di ore con velocità inferiore alla
     velocità  di soglia delle calme e per le quali  quindi  è
     stato  adottato il metodo per il trattamento delle calme;
     se  la  percentuale supera il 2%, devono essere  valutate
     le  conseguenze della potenziale anomalia  sui  risultati
     delle simulazioni.

         10.   Post-elaborazione  delle  concentrazioni  medie
     orarie
         Per  calcolare le concentrazioni orarie di  picco  di
     odore  (valutate sul breve periodo di 5 - 10 minuti)  per
     ciascun   punto  della  griglia  contenuta  nel   dominio
     spaziale  di  simulazione e per ciascuna  delle  ore  del
     dominio temporale di simulazione le concentrazioni  medie
     orarie  devono  essere moltiplicate  per  un  fattore  di
     conversione,  unico ed uniforme, pari a 2,3 (peak-to-mean
     ratio).

         11. Presentazione dei risultati
         I  risultati dello studio di impatto olfattivo devono
     essere  presentati in una relazione contenente  tutte  le
     informazioni    richieste   nel    presente    documento,
     necessarie  per  consentire di replicare  le  simulazioni
     impiegando  lo  stesso  modello di  dispersione  o  altro
     modello.
         Nella  relazione di presentazione dello studio  o  in
     un suo allegato devono essere riportate:
             una   tabella  che  riporti,  per  ciascuno   dei
     recettori individuati sul territorio (vedi   5),  il  98°
     percentile delle concentrazioni orarie di picco di  odore
     simulate,  sulla  base della quale  viene  effettuato  il
     confronto  fra l'impatto delle emissioni ed i criteri  di
     accettabilità definiti;
             una   tabella  che  riporti,  per  ciascuno   dei
     recettori individuati sul territorio, il massimo  globale
     (il  valore  massimo  sull'intero  dominio  temporale  di
     simulazione)  delle  concentrazioni orarie  di  picco  di
     odore simulate.
         Se  il software utilizzato non permettesse il calcolo
     del  98° percentile delle concentrazioni orarie di  picco
     di  odore  simulate  (prima tabella),  il  confronto  fra
     l'impatto  delle emissioni ed i criteri di  accettabilità
     definiti   dalle   linee  guida  dovrà  essere   eseguito
     utilizzando   i   massimi  globali  delle  concentrazioni
     orarie di picco di odore (seconda tabella).
         Nella  relazione di presentazione dello studio  o  in
     un  suo  allegato deve essere inoltre compresa una  mappa
     di impatto, in cui siano riportati almeno:
           il perimetro del dominio spaziale di simulazione;
             la   corografia  georeferenziata  del  territorio
     (Carta  Tecnica  Provinciale o ortofoto),  opportunamente
     più   estesa  del  perimetro  del  dominio  spaziale   di
     simulazione;
            il  confine di stretta pertinenza dell'impianto  e
     le sorgenti di emissione oggetto dello studio;
           le posizioni dei recettori sensibili;
            le  isoplete (curve di isoconcentrazione di odore)
     corrispondenti     ai     valori    di     concentrazione
     corrispondenti ai criteri di accettabilità definiti (1  ÷
     5 ouE/m3);
            la prima isopleta non completamente racchiusa  nel
     confine  dello stabilimento, a cui corrisponda il massimo
     valore di concentrazione di odore.