Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                           DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(MUSUMECI)

su proposta dell'Assessore regionale per la salute

(RAZZA)

il 27 maggio 2019

Norme per la istituzione dell'azienda regionale
emergenza urgenza della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia)

----O----

RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE


Onorevoli colleghi,

Il D.P.R. 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e
coordinamento alle Regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza ,
istituisce il sistema di emergenza sanitaria affidando
alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e
Bolzano l'organizzazione delle attività. La disciplina,
quindi, affida agli Enti l'onere di garantire 365 giorni
l'anno, 24 ore al giorno, una risposta adeguata alle
situazioni di urgenza o emergenza sanitaria oltre che
alle maxiemergenze.
La Regione Siciliana, nell'intento di intraprendere
un nuovo processo di riorganizzazione, razionalizzazione
e modernizzazione del servizio sanitario di emergenza -
urgenza extraospedaliero, con la presente proposta di
legge, intende istituire una Azienda Sanitaria della
Regione Siciliana cui affidare il compito digestione e
coordinamento del servizio di emergenza urgenza
sull'intero territorio regionale superando e
razionalizzando, in tal modo, l'assetto in atto.
Nel perseguimento di detto obiettivo, l'Assessore
Regionale per la Salute con nota prot. n. 63719 del 24
agosto 2018 ha manifestato alla Giunta di Governo
l'intendimento di avviare con la Regione Lombardia -
presso cui opera, già dal 2008, l'Azienda Regionale
Emergenza Urgenza (A.R.E.U. Lombardia) - un percorso di
collaborazione e confronto in ambito sanitario e tecnico
al fine di mutuarne la positiva esperienza.
Con Delibera di Giunta del 28 agosto 2018, n. 312,
il Governo della Regione ha manifestato apprezzamento
alla proposta autorizzando l'avvio di detta
collaborazione da realizzarsi attraverso una sinergica
azione per la promozione di iniziative comuni nel
settore, in particolare del sistema di emergenza -
urgenza.
Il 22 ottobre 2018 i Presidenti delle Regioni
Siciliana e Lombardia hanno sottoscritto Protocollo di
Intesa nel quale sono stati definiti, demandandone
l'attuazione ad A.R.E.U. Lombardia e a S.E.U.S. Sicilia,
le linee direttrici volte alla modernizzazione e
definizione delle modalità di funzionamento del servizio
regionale dedicato all'emergenza - urgenza
extraospedaliera; la riorganizzazione del sistema
regionale dell'emergenza - urgenza sanitaria extra
ospedaliera; l'implementazione del servizio di
elisoccorso HEMS regionale; la formazione di tutte le
figure professionali coinvolte anche mediante l'uso di
strumenti e metodiche sperimentali.
Con successiva Convenzione sottoscritta tra i
soggetti attuatori del Protocollo di Intesa sono state
definite le modalità tramite cui dare esecuzione
all'instaurata collaborazione.
Con la presente proposta di legge, in prosecuzione
del processo di riorganizzazione, rifunzionalizzazone
del sistema della emergenza - urgenza è intendimento del
Governo regionale istituire l'Azienda Regionale
Emergenza Urgenza cui affidare detto compito e in
particolare, il riordino di un servizio fortemente
integrato con l'esistente rete regionale dei servizi; la
riorganizzazione e ottimizzazione del sistema regionale
dell'emergenza - urgenza sanitaria extraospedaliera
(118); implementazione del servizio di elisoccorso HEMS
regionale; la costituzione, attivazione e funzionamento
del numero unico dell'Emergenza (NUE 112); la
riorganizzazione delle Centrali Operative a valenza
provinciale e la loro trasformazione in Sale Operative
Regionali oltre che la riprogettazione dell'intera
infrastruttura tecnologica regionale.
Ad A.R.E.U. Sicilia sarà affidato l'obiettivo di
assicurare l'organizzazione dell'emergenza extra
ospedaliera nell'area di competenza, la predisposizione
e l'adozione di procedure clinico assistenziali
omogenee; la uniformità su tutto il territorio regionale
dei mezzi messi a disposizione del servizio; la stesura
dei piani di emergenza e maxiemergenza, in
collaborazione con le prefetture e le provincie; il
compito di coordinare le attività trasfusionali intra
regionale e interregionale; la progressiva estensione
delle attività di coordinamento del servizio/gestione
del contatto telefonico per i trasporti
interospedalieri, delle attività di integrazione con la
Continuità Assistenziale, in accordo con le
determinazioni delle Direzioni Generali dell'Assessorato
alla Salute.
Sarà compito, inoltre, dell'istituenda Azienda dar
vita alla positiva sinergia con le altre Aziende del SSR
e sarà, inoltre, affidato ad AREU Sicilia la gestione e
il trasporto di organi, tessuti, équipe chirurgiche e
pazienti candidati al trapianto.

L'istituenda Azienda A.R.E.U. Sicilia manterrà i
rapporti con S.E.U.S. che diventerà - a seguito della
cessione delle quote di cui è titolare la Regione
Siciliana ad A.R.E.U.Sicilia - suo ente strumentale.
A.R.E.U. Sicilia, pertanto, subentrerà nel contratto di
servizio tra la Regione Siciliana e S.E.U.S. S.c.p.a. La
Regione Siciliana, tuttavia, manterrà su S.E.U.S.
S.c.p.a. funzione di indirizzo e di controllo analogo
per il tramite della costituenda società che avrà
l'obbligo di rendicontarne le attività prima di ogni
Assemblea ordinaria e straordinaria. Nel riassetto
organizzativo saranno garantiti i livelli occupazionali
attualmente in essere mediante il progressivo
trasferimento del personale alla nuova Azienda nel
rispetto delle procedure di legge in vigore e mediante
il mantenimento del restante personale in S.E.U.S.
S.c.p.a. per lo svolgimento dei servizi ad essa
assegnati.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si
evidenzia che l'articolo 6, comma 1, della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 5, che disciplina la
finalizzazione delle risorse finanziarie annualmente
disponibili per il Servizio sanitario, alla lett. c)
prevede già la destinazione al fabbisogno della rete
dell'emergenza-urgenza sanitaria ed ai programmi di
interesse generale, gestiti, anche in modo diretto,
dalla Regione . E' una finalità, infatti, che rientra
tra i Livelli Essenziali di Assistenza che la Regione
deve necessariamente assicurare, e può farlo sia
attraverso la gestione diretta che indiretta. Per
quanto in precedenza descritto, con la proposta
normativa in esame si modifica il modello organizzativo
della rete dell'emergenza-urgenza passando ad una
gestione indiretta affidata ad una nuova Azienda, come
avviene nella maggior parte delle Regioni. A tale
Azienda si applicano, ovviamente, tutte le disposizioni
previste per le Aziende sanitarie e, come queste, sarà
sottoposta ad attività di indirizzo, controllo e
vigilanza della Regione, che deve peraltro assicurare,
nell'attività di programmazione, il mantenimento
dell'equilibrio economico del sistema sanitario.
Ciò premesso, si rappresenta che i servizi posti in
capo ad AREU Sicilia saranno assicurati a saldi
invariati rispetto alle attuali previsioni di spesa,
sulla base degli elementi di seguito evidenziati e come
in dettaglio rappresentato nella successiva tabella:
- Sulla base dell'organizzazione della rete
dell'emergenza-urgenza delineata dal disegno di legge,
l'attività in precedenza svolta direttamente dalla
Regione, prevalentemente mediante l'affidamento in house
providing alla società S.E.U.S. S.C.p.A., è trasferita
interamente in capo all'Azienda di nuova costituzione
che espleterà i servizi in parte direttamente, in parte
mediante affidamento in house providing alla stessa
società S.E.U.S. S.C.p.A. (che secondo le previsioni
dell'articolo 9 diventa società a maggioritaria
partecipazione di A.R.E.U - Sicilia). Tale affidamento è
comunque destinato ad esaurirsi progressivamente nel
tempo, man mano che AREU Sicilia assorbirà tutte le
funzioni ed il relativo personale da SEUS per gestirle
direttamente. Pertanto, le risorse che saranno assegnate
ad AREU Sicilia per l'attività posta in capo alla
stessa, gestite direttamente o indirettamente tramite
SEUS, saranno complessivamente invariate; di contro, la
nuova organizzazione, che consentirà attraverso la
razionalizzazione dei diversi servizi un maggiore
efficientamento, garantirà il mantenimento ed il
miglioramento del livello qualitativo dei servizi.
- Per le attività che ai sensi degli articoli 4 e 5
sono poste in capo ad A.R.E.U. Sicilia saranno
trasferite alla stessa le quote del fondo sanitario
indistinte e vincolate attualmente destinate a tali
finalità nell'ambito della programmazione annuale, così
come quelle attualmente destinate alle Aziende sanitarie
per le funzioni che ai sensi dell'articolo 3 saranno
trasferite ad AREU Sicilia.
- I maggiori oneri derivanti dalla costituzione di
un nuovo soggetto giuridico (organi, direttore
amministrativo e sanitario, organizzazione
amministrativa), quantificati in misura pari a circa 700
migliaia di euro, dunque di entità non rilevante
rispetto al valore complessivo dell'attività che sarà
svolta da A.R.E.U - Sicilia, gravano sul fondo sanitario
e comunque potranno essere assorbiti dalle economie di
scala e dalla razionalizzazione dei servizi derivanti
dall'aggregazione in capo ad A.R.E.U - Sicilia delle
diverse attività previste dagli articoli 3, 4 e 5 con le
relative linee di finanziamento, sempre a valere sul
fondo sanitario. In ogni caso, come meglio specificato
di seguito, l'attuale previsione dei capitoli del
bilancio della Regione 2019-2021 destinati al
finanziamento della rete dell'emergenza urgenza (capp.
412525, 412545, 412547 e 412548) è superiore di circa
1,5 milioni di euro rispetto alla spesa 2018 (ma pari
alla previsione di bilancio 2018), e dunque già di per
se sufficiente ad assorbire l'eventuale maggiore costo
dell'apparato organizzativo che non dovesse trovare
copertura nelle economie conseguenti alla
riorganizzazione, assicurando quindi l'invarianza delle
risorse di bilancio.
- Le disposizioni in materia di personale di cui
all'articolo 10, finalizzate a garantire la continuità
dei servizi, consentiranno, tenuto conto dell'esperienza
professionale acquisita dal personale in atto in forza
alla SEUS S.C.p.A., una selezione del personale della
stessa società, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 35 e ss. del D.lgs 165/2001 e
compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito
del contratto di servizio.
- Ogni eventuale ulteriore attività da affidare ad
AREU - Sicilia secondo le previsioni dell'articolo 1,
comma 4, richiede comunque una contestuale valutazione
della sostenibilità economico-finanziaria per il Fondo
sanitario regionale, da effettuare al momento
dell'integrazione del contratto di servizio.
- Più in generale, in sede di rinnovo della
convenzione con AREU - Sicilia il livello del
finanziamento deve comunque tenere conto della
sostenibilità economico-finanziaria e dell'esigenza di
garantire complessivamente i Livelli essenziali di
Assistenza ed il mantenimento dell'equilibrio economico
del sistema sanitario.

La Tabella di seguito riportata indica la stima dei
costi afferenti la futura AREU Sicilia, definiti sulla
base di quelli attualmente sostenuti per il servizio
sanitario di emergenza. Si evidenzia che i costi dei
servizi per l'affidamento in house providing, nel
rispetto della normativa vigente, sono determinati sulla
base dei valori di mercato e lo stesso criterio dovrà
essere mantenuto per l'affidamento a SEUS da parte di
AREU Sicilia.
La spesa prevista è, come detto, sostanzialmente in
linea con quella attualmente sostenuta. In particolare,
dal confronto emerge che la previsione di spesa per i
servizi corrispondenti a quelli attualmente affidati
direttamente dalla Regione, a valere sui capitoli
412525, 412545, 412547 e 412548, è inferiore di circa
1,5 milioni rispetto all'attuale previsione del bilancio
2019-2021. Tali risorse potranno compensare, nelle more
del completo perfezionamento del modello organizzativo
previsto e del conseguimento delle relative economie di
scala, le maggiori spese per gli organi e
l'organizzazione amministrativa del nuovo soggetto
giuridico AREU Sicilia, fino al completamento del
transito di tutti i servizi in capo alla stessa ed alla
conseguente liquidazione di SEUS.
Anche la spesa attualmente sostenuta dalle Aziende
sanitarie per il personale destinato al servizio di
emergenza rimane sostanzialmente invariata nelle stime
riportate in tabella. Tale spesa potrà comunque subire
una riduzione in caso di transito del personale
dedicato ad AREU Sicilia con conseguente miglioramento
nell'organizzazione del lavoro e dei servizi (fatti
salvi, ovviamente, gli incrementi dovuti ai rinnovi
contrattuali che comunque, a prescindere dal modello
organizzativo, si traducono in un incremento del costo
del servizio acquisito dalla Regione e che trovano
implicita copertura nell'aumento annuo del Fondo
sanitario Nazionale o nelle risorse a ciò vincolate).
L'iscrizione delle somme nei pertinenti capitoli di
spesa potrà essere effettuata in via amministrativa, nel
rispetto della normativa vigente, in funzione dei tempi
di attuazione del nuovo modello organizzativo, comunque
in misura non superiore alle risorse già destinate, a
legislazione vigente, al servizio sanitario di emergenza
ed alle altre funzioni trasferite ad AREU Sicilia,
secondo le citate previsioni dell'articolo 6, comma 1,
lett. c) della legge regionale 5/2009.




La proposta di legge recante Norme per la
istituzione dell'azienda regionale emergenza urgenza
della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia), si compone di 11
articoli.
L'articolo 1 definisce la natura giuridica
dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sicilia
attribuendo alla stessa personalità giuridica di diritto
pubblico e conseguente autonomia patrimoniale,
gestionale e contabile. Individua ed elenca, inoltre, le
attività cui la istituenda Azienda è deputata.
L'articolo 2 descrive le finalità perseguite dal
presente D.d.l. e all'articolo 3 è descritto il
trasferimento delle funzioni di emergenza urgenza
attualmente in capo al servizio 6 del Dipartimento per
la Pianificazione strategica alla Direzione generale
della istituenda Azienda ed il trasferimento delle
Centrali operative attualmente in capo alle Aziende del
S.S.R.
L'articolo 4 riorganizza le funzioni attualmente
svolte dal C.R.T. e C.R.S. disponendone la competenza -
mediante l'istituzione di due U.O.C. - in capo
all'Azienda.
L'articolo 5 assegna alla Azienda Regionale
Emergenza Urgenza della Sicilia la titolarità e
operatività del Numero Unico dell'Emergenza (NUE) - 112
e del Numero Unico Armonico a valenza Sociale per le
cure mediche non urgenti 116117.
L'articolo 6 descrive l'assetto organizzativo e
gestionale dell'Azienda individuandone gli Organi
amministrativi.
L'articolo 7 richiama l'applicazione alla A.R.E.U.
Sicilia di tutte le norme relative agli Enti del S.S.R.
L'articolo 8 disciplina l'aspetto economico
finanziario e le modalità di trasferimento delle risorse
utili al finanziamento di A.R.E.U. Sicilia imponendone
il pareggio di bilancio a pena di decadenza dei suoi
Organi.
L'articolo 9 disciplina la modalità di trasferimento
delle quote azionarie di S.E.U.S. S.c.p.a. dalla Regione
Siciliana ad A.R.E.U. Sicilia mantenendo, tuttavia, in
capo alla amministrazione regionale la funzione di
indirizzo e di controllo analogo su S.E.U.S. per il
tramite di A.R.E.U. Sicilia che subentra nel contratto
di servizio in essere con S.E.U.S.
L'articolo 10 disciplina, infine, le modalità
tramite cui procedere alla selezione del personale e le
modalità di trasferimento del personale in forza alla
S.E.U.S. S.c.p.a. ad A.R.E.U. Sicilia.
L'articolo 11 riporta la clausola di neutralità
finanziaria giustificata sulla base dei dati e degli
elementi sopra rappresentati.
L'articolo 12 ne dispone la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale ai fini della sua entrata in vigore.


---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1.
Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia.
Natura giuridica

1. È istituita la Azienda Regionale Emergenza
Urgenza della Sicilia - A.R.E.U. SICILIA , con sede in
., dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico ed avente autonomia patrimoniale,
organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Azienda rientra tra gli Enti del Servizio
Sanitario Regionale e, nell'ambito dei L.E.A.,
garantisce lo svolgimento e il coordinamento, intra-
regionale e interregionale, di tutte le attività di
emergenza urgenza extra-ospedaliera, ivi espressamente
incluse quelle di:

a) soccorso sanitario extra-ospedaliero in emergenza-
urgenza, sia su gomma che con elisoccorso H.E.M.S.
(Helicopter Emergency Medical Service);
b) coordinamento delle Reti di patologia c.d. tempo
dipendenti (Ictus, Trauma e I.M.A. - Infarto del
Miocardio Acuto);
c) coordinamento delle attività trasfusionali, dei
flussi di scambio e compensazione di sangue,
emocomponenti ed emoderivati;
d) coordinamento delle attività di prelievo e di
trapianto di organi e tessuti;
e) coordinamento dei trasporti programmabili
disciplinati dalla Regione (sanitari, sanitari semplici,
inter e intraospedalieri), anche finalizzati al rientro
nel territorio regionale per il completamento delle
cure;
f) coordinamento degli standard organizzativi dei
Pronto Soccorso;
g) coordinamento dei trasporti sanitari non urgenti
e della Continuità assistenziale (ex guardia medica) con
competenza su tutto il territorio regionale, attraverso
un'unica centrale di risposta H24 operante con le
modalità previste per il numero europeo 116117 di cui al
successivo art. 3.

3. L'Azienda cura altresì, unitamente e con
l'assistenza del CE.F.P.A.S., la formazione di tutte le
figure professionali coinvolte nell'ambito delle
attività istituzionali.

4. Ad AREU SICILIA competono, in linea con quelle
indicate nella presente legge, tutte le ulteriori
funzioni che verranno alla stessa assegnate con Decreto
dell'Assessore regionale per la Salute.

Art. 2.
Funzioni e finalità

1. Per i compiti di cui all'art. 1, l'Azienda:

a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei
confronti dell'Assessorato della Salute della Regione
Siciliana;
b) attua gli indirizzi di volta in volta adottati
dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e
svolge una funzione di monitoraggio nei confronti delle
Aziende del S.S.R.;
c) esercita l'attività di coordinamento definita nei
rapporti convenzionali con gli altri Enti del Servizio
Sanitario Regionale;
d) sviluppa e promuove la collaborazione con il
sistema universitario, con gli Enti pubblici di ricerca
e con gli IRCCS;
e) promuove, in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale, il coinvolgimento dei
soggetti del terzo settore.

Art. 3.
Funzione di coordinamento e Centrali Operative 118

1. Le funzioni attualmente svolte dal Servizio 6
Emergenza Urgenza del Dipartimento per la
Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute
della Regione Siciliana sono trasferite alla Direzione
Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza
della Sicilia, nella quale confluiscono, altresì, le
Centrali Operative che, ai sensi dell'art. 1, co. 1
lettera c) della legge regionale n. 34 dell'11 aprile
1995 e ss.mm.ii., sono attualmente costituite nelle
rispettive Aziende di Bacino del Servizio Sanitario
Regionale.

2. La funzione di coordinamento dell'emergenza-
urgenza e la realizzazione degli obiettivi indicati
all'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile
2009 verranno disciplinati con Decreto dell'Assessore
per la Salute.

Art. 4.
Centro Regionale per i Trapianti e Centro Regionale per
la trasfusione del Sangue

1. Al fine di dare attuazione alle funzioni in
materia di prelievo e di trasporto di organi, secondo
quando indicato dalla lettera d) del comma 2 dell'art.
1, il Centro Regionale per i Trapianti di organi e di
tessuti (C.R.T.), attualmente Unità Operativa Complessa
allocata all'interno del Dipartimento dell'Emergenza
Urgenza dell'A.R.N.A.S. Civico-Di Cristina-Benfratelli
di Palermo, con funzioni e obiettivi sovraziendali ai
sensi della legge n. 99 dell'1 aprile 1991 e della legge
regionale n. 25 del 6 aprile 1996, nonché del Decreto
Assessoriale n. 2719 del 10 novembre 2010 e del Decreto
Assessoriale n. 1060 dell'8 giugno 2018, è costituito in
struttura complessa all'interno dell'AREU SICILIA.
L'Azienda, pertanto, succede integralmente in tutti i
rapporti attivi e passivi - compresi i rapporti di
lavoro in essere - del preesistente C.R.T. nel rispetto
delle vigenti norme in materia di ordinamento civile.

2. Alla stessa stregua, il Centro Regionale per
il Sangue, secondo quando indicato dalla lettera c) del
comma 2 dell'art. 1, le cui attività sono disciplinate
dai decreti assessoriali n. 1141 del 28 aprile 2010, n.
1019 del 29 maggio 2012, n. 1399 del 5 settembre 2014, è
costituito in struttura complessa nell'ambito
dell'Azienda.

Art. 5.
Numero Unico dell'Emergenza e Numero Unico Armonico

1. L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della
Sicilia è titolare del Servizio Numero Unico
dell'Emergenza (NUE) - 112 e ne garantisce
l'operatività sul territorio regionale e, in
ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva il
Numero Unico Armonico a valenza sociale per le cure
mediche non urgenti (NUA) - 116117 , secondo le
indicazioni regionali.

CAPO II
Organi e controlli

Art. 6.
Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda Regionale Emergenza
Urgenza della Sicilia:
a) il Direttore Generale;
b) il Collegio Sindacale;
c) il Collegio di Direzione.

2. Il Direttore Generale è il rappresentante
legale dell'Azienda ed è nominato dalla Giunta regionale
con le medesime procedure previste per la nomina dei
Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il
Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore
Sanitario e da un Direttore Amministrativo, i quali sono
a loro volta nominati dal Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., se
ed in quanto presenti negli appositi Elenchi regionali
dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi.

4. Il Collegio Sindacale è nominato secondo la
composizione di cui all'articolo 3-ter, co. 3 del D.
Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

5. Con Decreto dell'Assessore per la Salute
vengono stabiliti la composizione, le competenze e i
criteri di funzionamento del Collegio di Direzione, che
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del
D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - disciplina le
relazioni con gli altri organi aziendali.

Art. 7.
Provvedimenti attuativi

1. In relazione al funzionamento dell'Azienda,
trovano applicazione tutte le norme relative agli altri
Enti del Servizio Sanitario Regionale.

2. L'Assessore regionale per la Salute, entro 180
giorni dalla pubblicazione della presente legge, con
proprio Decreto provvederà, in adesione alle norme
vigenti, a disciplinare il funzionamento dell'Azienda e
delle sue articolazioni interne, ivi compresi il Centro
Regionale del Sangue e il Centro Regionali per i
Trapianti.

CAPO III
Patrimonio

Art. 8.
Risorse economiche

1. Al fine di garantire la piena operatività dei
servizi a rete, è assegnato annualmente all'AREU SICILIA
un finanziamento per quota capitaria per ogni funzione
da svolgere, rapportato agli utenti assistiti, tenendo
conto delle spese di funzionamento, mantenimento e
sviluppo dell'attività, nonché una quota per ogni
funzione ulteriore eventualmente assegnata ai sensi
dell'art. 1.

2. Al predetto fine, in occasione dell'adozione
dei provvedimenti di natura programmatoria,
organizzativa e finanziaria il Dipartimento della
Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale per
la Salute acquisisce il parere dell'Azienda sul
fabbisogno necessario al regolare svolgimento di tali
funzioni, sia in termini di risorse umane, sia in
termini di risorse finanziarie correnti e di
investimento.

3. La gestione economico-finanziaria dell'AREU
SICILIA è improntata a criteri di efficienza, efficacia
ed economicità. L'Azienda è tenuta a conseguire un
risultato di esercizio non inferiore al pareggio di
bilancio. In caso di mancato raggiungimento del
pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono
dichiarati decaduti.

Art. 9.
Trasferimento quote S.E.U.S. S.C.p.A.

1. La Regione Siciliana, per attuare la presente
legge e garantirne la effettività, è autorizzata a
trasferire ad AREU SICILIA la propria quota azionaria,
pari al 53,25%, della società denominata S.E.U.S.
S.C.p.A.

2. Nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto
2016 n. 175, recante Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica , l'Amministrazione regionale
mantiene la funzione di indirizzo e di controllo analogo
su S.E.U.S. S.C.p.A. per il tramite di AREU SICILIA, che
assume l'obbligo di rendicontarne le attività prima di
ogni Assemblea ordinaria e straordinaria.

3. AREU SICILIA subentra quale titolare del
contratto di servizio tra la Regione Siciliana e
S.E.U.S. S.C.p.A., il quale potrà essere rinnovato nelle
forme necessarie per integrare le funzioni affidate
all'Azienda Regionale e quelle dalla stessa demandate
alla propria partecipata in house.

Art. 10.
Dotazione organica e norme in materia di personale

1. Attesa la natura giuridica di soggetto
formalmente e sostanzialmente pubblico della AREU
SICILIA e, quindi, l'applicazione diretta di quanto
disposto dal D.lgs. n. 165/2001, ed in particolare di
quanto ivi previsto agli artt. 35 e ss., l'assunzione
del personale dovrà avvenire per mezzo di procedure
concorsuali.

2. Le dette procedure dovranno garantire la
continuità dei servizi di assistenza resi e il
mantenimento dei livelli occupazionali attualmente in
essere, valorizzando l'esperienza professionale
acquisita dal personale in forza alla S.E.U.S. S.C.p.A.
e selezionando quanti dovranno transitare in AREU
SICILIA e quanti, adeguatamente garantiti dal contratto
di servizio, permarranno nella società partecipata.

Art. 11.
Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni della presente legge non
comportano nuovi o maggiori oneri sul bilancio della
Regione.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.