Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Norme per la istituzione dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia)

Iter

Attuale
18 giu 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 123 AULA

Storico
29 mag 2019 Annunziato Seduta n. 117 AULA
12 giu 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                           DISEGNO DI LEGGE

                presentato dal Presidente della Regione

                              (MUSUMECI)

          su proposta dell'Assessore regionale per la salute

                                (RAZZA)

                           il 27 maggio 2019

            Norme per la istituzione dell'azienda regionale
         emergenza urgenza della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia)

                               ----O----

                    RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE


         Onorevoli colleghi,

         Il  D.P.R.  27  marzo  1992,   Atto  di  indirizzo  e
     coordinamento  alle  Regioni per  la  determinazione  dei
     livelli    di   assistenza   sanitaria   di   emergenza ,
     istituisce  il  sistema di emergenza sanitaria  affidando
     alle  Regioni  e  alle  Provincie autonome  di  Trento  e
     Bolzano  l'organizzazione delle attività. La  disciplina,
     quindi, affida agli Enti l'onere di garantire 365  giorni
     l'anno,  24  ore  al giorno, una risposta  adeguata  alle
     situazioni  di  urgenza o emergenza sanitaria  oltre  che
     alle maxiemergenze.
         La  Regione  Siciliana, nell'intento di intraprendere
     un  nuovo processo di riorganizzazione, razionalizzazione
     e  modernizzazione del servizio sanitario di emergenza  -
     urgenza  extraospedaliero, con la  presente  proposta  di
     legge,  intende  istituire una  Azienda  Sanitaria  della
     Regione  Siciliana cui affidare il compito  digestione  e
     coordinamento   del   servizio   di   emergenza   urgenza
     sull'intero    territorio    regionale    superando     e
     razionalizzando, in tal modo, l'assetto in atto.
         Nel  perseguimento  di  detto obiettivo,  l'Assessore
     Regionale  per la Salute con nota prot. n. 63719  del  24
     agosto   2018  ha  manifestato  alla  Giunta  di  Governo
     l'intendimento  di  avviare con la  Regione  Lombardia  -
     presso  cui  opera,  già  dal 2008,  l'Azienda  Regionale
     Emergenza  Urgenza (A.R.E.U. Lombardia) - un percorso  di
     collaborazione e confronto in ambito sanitario e  tecnico
     al fine di mutuarne la positiva esperienza.
         Con  Delibera di Giunta del 28 agosto 2018,  n.  312,
     il  Governo  della  Regione ha manifestato  apprezzamento
     alla    proposta    autorizzando   l'avvio    di    detta
     collaborazione  da realizzarsi attraverso  una  sinergica
     azione  per  la  promozione  di  iniziative  comuni   nel
     settore,  in  particolare  del  sistema  di  emergenza  -
     urgenza.
         Il   22  ottobre  2018  i  Presidenti  delle  Regioni
     Siciliana  e  Lombardia hanno sottoscritto Protocollo  di
     Intesa   nel  quale  sono  stati  definiti,  demandandone
     l'attuazione ad A.R.E.U. Lombardia e a S.E.U.S.  Sicilia,
     le   linee   direttrici  volte  alla  modernizzazione   e
     definizione delle modalità di funzionamento del  servizio
     regionale     dedicato    all'emergenza     -     urgenza
     extraospedaliera;   la   riorganizzazione   del   sistema
     regionale   dell'emergenza  -  urgenza  sanitaria   extra
     ospedaliera;    l'implementazione   del    servizio    di
     elisoccorso  HEMS regionale; la formazione  di  tutte  le
     figure  professionali coinvolte anche mediante  l'uso  di
     strumenti e metodiche sperimentali.
         Con   successiva  Convenzione  sottoscritta   tra   i
     soggetti  attuatori del Protocollo di Intesa  sono  state
     definite   le   modalità  tramite  cui  dare   esecuzione
     all'instaurata collaborazione.
         Con  la  presente proposta di legge, in  prosecuzione
     del  processo  di   riorganizzazione, rifunzionalizzazone
     del  sistema della emergenza - urgenza è intendimento del
     Governo    regionale   istituire   l'Azienda    Regionale
     Emergenza  Urgenza  cui  affidare  detto  compito  e   in
     particolare,  il  riordino  di  un  servizio   fortemente
     integrato con l'esistente rete regionale dei servizi;  la
     riorganizzazione  e ottimizzazione del sistema  regionale
     dell'emergenza   -   urgenza  sanitaria  extraospedaliera
     (118);  implementazione del servizio di elisoccorso  HEMS
     regionale;  la  costituzione, attivazione e funzionamento
     del   numero   unico   dell'Emergenza   (NUE   112);   la
     riorganizzazione  delle  Centrali  Operative  a   valenza
     provinciale  e  la loro trasformazione in Sale  Operative
     Regionali   oltre  che  la  riprogettazione   dell'intera
     infrastruttura tecnologica regionale.
         Ad  A.R.E.U.  Sicilia  sarà affidato  l'obiettivo  di
     assicurare    l'organizzazione    dell'emergenza    extra
     ospedaliera  nell'area di competenza, la  predisposizione
     e   l'adozione   di   procedure   clinico   assistenziali
     omogenee;  la uniformità su tutto il territorio regionale
     dei  mezzi messi a disposizione del servizio; la  stesura
     dei    piani    di   emergenza   e   maxiemergenza,    in
     collaborazione  con  le prefetture  e  le  provincie;  il
     compito  di  coordinare le attività  trasfusionali  intra
     regionale  e  interregionale; la  progressiva  estensione
     delle  attività  di  coordinamento del  servizio/gestione
     del     contatto    telefonico    per     i     trasporti
     interospedalieri, delle attività di integrazione  con  la
     Continuità    Assistenziale,   in    accordo    con    le
     determinazioni  delle Direzioni Generali dell'Assessorato
     alla Salute.
         Sarà  compito, inoltre, dell'istituenda  Azienda  dar
     vita alla positiva sinergia con le altre Aziende del  SSR
     e  sarà, inoltre, affidato ad AREU Sicilia la gestione  e
     il  trasporto  di organi, tessuti, équipe  chirurgiche  e
     pazienti candidati al trapianto.

         L'istituenda  Azienda  A.R.E.U.  Sicilia  manterrà  i
     rapporti  con  S.E.U.S. che diventerà - a  seguito  della
     cessione  delle  quote  di  cui  è  titolare  la  Regione
     Siciliana  ad  A.R.E.U.Sicilia -  suo  ente  strumentale.
     A.R.E.U.  Sicilia, pertanto, subentrerà nel contratto  di
     servizio tra la Regione Siciliana e S.E.U.S. S.c.p.a.  La
     Regione   Siciliana,  tuttavia,  manterrà   su   S.E.U.S.
     S.c.p.a.  funzione  di indirizzo e di  controllo  analogo
     per   il  tramite  della  costituenda  società  che  avrà
     l'obbligo  di  rendicontarne le attività  prima  di  ogni
     Assemblea   ordinaria  e  straordinaria.  Nel   riassetto
     organizzativo  saranno garantiti i livelli  occupazionali
     attualmente    in   essere   mediante   il    progressivo
     trasferimento  del  personale  alla  nuova  Azienda   nel
     rispetto  delle procedure di legge in vigore  e  mediante
     il   mantenimento  del  restante  personale  in  S.E.U.S.
     S.c.p.a.   per  lo  svolgimento  dei  servizi   ad   essa
     assegnati.
         Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  finanziari,   si
     evidenzia   che  l'articolo  6,  comma  1,  della   legge
     regionale  14  maggio  2009,  n.  5,  che  disciplina  la
     finalizzazione  delle  risorse  finanziarie   annualmente
     disponibili  per  il Servizio sanitario,  alla  lett.  c)
     prevede  già  la destinazione al  fabbisogno  della  rete
     dell'emergenza-urgenza  sanitaria  ed  ai  programmi   di
     interesse  generale,  gestiti,  anche  in  modo  diretto,
     dalla  Regione .  E' una finalità, infatti,  che  rientra
     tra  i  Livelli Essenziali di Assistenza che  la  Regione
     deve   necessariamente  assicurare,  e  può   farlo   sia
     attraverso  la  gestione  diretta  che  indiretta.    Per
     quanto   in   precedenza  descritto,  con   la   proposta
     normativa  in  esame si modifica il modello organizzativo
     della   rete  dell'emergenza-urgenza  passando   ad   una
     gestione  indiretta affidata ad una nuova  Azienda,  come
     avviene  nella  maggior  parte  delle  Regioni.  A   tale
     Azienda  si  applicano, ovviamente, tutte le disposizioni
     previste  per  le Aziende sanitarie e, come queste,  sarà
     sottoposta   ad  attività  di  indirizzo,   controllo   e
     vigilanza  della  Regione, che deve peraltro  assicurare,
     nell'attività   di   programmazione,   il    mantenimento
     dell'equilibrio economico del sistema sanitario.
         Ciò  premesso, si rappresenta che i servizi posti  in
     capo   ad   AREU  Sicilia  saranno  assicurati  a   saldi
     invariati  rispetto  alle attuali  previsioni  di  spesa,
     sulla  base degli elementi di seguito evidenziati e  come
     in dettaglio rappresentato nella successiva tabella:
         -   Sulla   base   dell'organizzazione   della   rete
     dell'emergenza-urgenza delineata dal  disegno  di  legge,
     l'attività   in  precedenza  svolta  direttamente   dalla
     Regione, prevalentemente mediante l'affidamento in  house
     providing  alla società S.E.U.S.  S.C.p.A., è  trasferita
     interamente  in  capo all'Azienda di  nuova  costituzione
     che  espleterà i servizi in parte direttamente, in  parte
     mediante  affidamento  in  house  providing  alla  stessa
     società  S.E.U.S.  S.C.p.A. (che  secondo  le  previsioni
     dell'articolo   9   diventa   società   a   maggioritaria
     partecipazione di A.R.E.U - Sicilia). Tale affidamento  è
     comunque  destinato  ad  esaurirsi  progressivamente  nel
     tempo,  man  mano  che AREU Sicilia  assorbirà  tutte  le
     funzioni  ed  il relativo personale da SEUS per  gestirle
     direttamente. Pertanto, le risorse che saranno  assegnate
     ad  AREU  Sicilia  per  l'attività  posta  in  capo  alla
     stessa,  gestite  direttamente o  indirettamente  tramite
     SEUS,  saranno complessivamente invariate; di contro,  la
     nuova   organizzazione,  che  consentirà  attraverso   la
     razionalizzazione   dei  diversi  servizi   un   maggiore
     efficientamento,   garantirà  il   mantenimento   ed   il
     miglioramento del livello qualitativo dei servizi.
         -  Per le attività che ai sensi degli articoli 4 e  5
     sono   poste   in   capo  ad  A.R.E.U.  Sicilia   saranno
     trasferite  alla  stessa  le quote  del  fondo  sanitario
     indistinte  e  vincolate  attualmente  destinate  a  tali
     finalità  nell'ambito della programmazione annuale,  così
     come  quelle attualmente destinate alle Aziende sanitarie
     per  le  funzioni  che ai sensi dell'articolo  3  saranno
     trasferite ad AREU Sicilia.
         -  I  maggiori oneri derivanti dalla costituzione  di
     un    nuovo   soggetto   giuridico   (organi,   direttore
     amministrativo      e      sanitario,      organizzazione
     amministrativa), quantificati in misura pari a circa  700
     migliaia   di  euro,  dunque  di  entità  non   rilevante
     rispetto  al  valore complessivo dell'attività  che  sarà
     svolta  da A.R.E.U - Sicilia, gravano sul fondo sanitario
     e  comunque  potranno essere assorbiti dalle economie  di
     scala  e  dalla  razionalizzazione dei servizi  derivanti
     dall'aggregazione  in  capo ad A.R.E.U  -  Sicilia  delle
     diverse attività previste dagli articoli 3, 4 e 5 con  le
     relative  linee  di finanziamento, sempre  a  valere  sul
     fondo  sanitario.  In ogni caso, come meglio  specificato
     di   seguito,  l'attuale  previsione  dei  capitoli   del
     bilancio    della   Regione   2019-2021   destinati    al
     finanziamento  della rete dell'emergenza  urgenza  (capp.
     412525,  412545,  412547 e 412548) è superiore  di  circa
     1,5  milioni  di euro rispetto alla spesa 2018  (ma  pari
     alla  previsione di bilancio 2018), e dunque già  di  per
     se  sufficiente  ad assorbire l'eventuale maggiore  costo
     dell'apparato  organizzativo  che  non  dovesse   trovare
     copertura     nelle     economie     conseguenti     alla
     riorganizzazione,  assicurando quindi l'invarianza  delle
     risorse di bilancio.
         -  Le  disposizioni in materia di  personale  di  cui
     all'articolo  10, finalizzate a garantire  la  continuità
     dei  servizi, consentiranno, tenuto conto dell'esperienza
     professionale  acquisita dal personale in atto  in  forza
     alla  SEUS  S.C.p.A., una selezione del  personale  della
     stessa   società,   nel   rispetto   delle   disposizioni
     dell'articolo   35   e   ss.   del   D.lgs   165/2001   e
     compatibilmente  con  le risorse disponibili  nell'ambito
     del contratto di servizio.
         -  Ogni  eventuale ulteriore attività da affidare  ad
     AREU  -  Sicilia  secondo le previsioni dell'articolo  1,
     comma  4,  richiede comunque una contestuale  valutazione
     della  sostenibilità economico-finanziaria per  il  Fondo
     sanitario    regionale,   da   effettuare   al    momento
     dell'integrazione del contratto di servizio.
         -   Più   in  generale,  in  sede  di  rinnovo  della
     convenzione   con   AREU  -  Sicilia   il   livello   del
     finanziamento   deve   comunque   tenere   conto    della
     sostenibilità  economico-finanziaria e  dell'esigenza  di
     garantire   complessivamente  i  Livelli  essenziali   di
     Assistenza  ed il mantenimento dell'equilibrio  economico
     del sistema sanitario.

         La  Tabella di seguito riportata indica la stima  dei
     costi  afferenti la futura AREU Sicilia,  definiti  sulla
     base  di  quelli  attualmente sostenuti per  il  servizio
     sanitario  di  emergenza. Si evidenzia che  i  costi  dei
     servizi   per  l'affidamento  in  house  providing,   nel
     rispetto della normativa vigente, sono determinati  sulla
     base  dei  valori di mercato e lo stesso  criterio  dovrà
     essere  mantenuto per l'affidamento a SEUS  da  parte  di
     AREU Sicilia.
         La  spesa prevista è, come detto, sostanzialmente  in
     linea  con  quella attualmente sostenuta. In particolare,
     dal  confronto emerge che la previsione di  spesa  per  i
     servizi  corrispondenti  a  quelli  attualmente  affidati
     direttamente   dalla  Regione,  a  valere  sui   capitoli
     412525,  412545,  412547 e 412548, è inferiore  di  circa
     1,5  milioni rispetto all'attuale previsione del bilancio
     2019-2021.  Tali risorse potranno compensare, nelle  more
     del  completo  perfezionamento del modello  organizzativo
     previsto  e del conseguimento delle relative economie  di
     scala,    le   maggiori   spese   per   gli   organi    e
     l'organizzazione   amministrativa  del   nuovo   soggetto
     giuridico   AREU  Sicilia,  fino  al  completamento   del
     transito di tutti i servizi in capo alla stessa  ed  alla
     conseguente liquidazione di SEUS.
         Anche  la  spesa attualmente sostenuta dalle  Aziende
     sanitarie  per  il  personale destinato  al  servizio  di
     emergenza  rimane sostanzialmente invariata  nelle  stime
     riportate  in  tabella. Tale spesa potrà comunque  subire
     una    riduzione  in  caso  di  transito  del   personale
     dedicato  ad  AREU Sicilia con conseguente  miglioramento
     nell'organizzazione  del  lavoro  e  dei  servizi  (fatti
     salvi,  ovviamente,  gli  incrementi  dovuti  ai  rinnovi
     contrattuali  che  comunque, a  prescindere  dal  modello
     organizzativo,  si traducono in un incremento  del  costo
     del  servizio  acquisito  dalla  Regione  e  che  trovano
     implicita   copertura  nell'aumento   annuo   del   Fondo
     sanitario Nazionale o nelle risorse a ciò vincolate).
         L'iscrizione delle somme nei pertinenti  capitoli  di
     spesa potrà essere effettuata in via amministrativa,  nel
     rispetto  della normativa vigente, in funzione dei  tempi
     di  attuazione del nuovo modello organizzativo,  comunque
     in  misura  non superiore alle risorse già  destinate,  a
     legislazione vigente, al servizio sanitario di  emergenza
     ed  alle  altre  funzioni  trasferite  ad  AREU  Sicilia,
     secondo  le citate previsioni dell'articolo 6,  comma  1,
     lett. c) della legge regionale 5/2009.




         La   proposta   di  legge  recante   Norme   per   la
     istituzione  dell'azienda  regionale  emergenza   urgenza
     della  Sicilia  (A.R.E.U. - Sicilia), si  compone  di  11
     articoli.
         L'articolo   1   definisce   la   natura    giuridica
     dell'Azienda   Regionale   Emergenza   Urgenza    Sicilia
     attribuendo alla stessa personalità giuridica di  diritto
     pubblico    e    conseguente   autonomia    patrimoniale,
     gestionale e contabile. Individua ed elenca, inoltre,  le
     attività cui la istituenda Azienda è deputata.
         L'articolo  2  descrive  le finalità  perseguite  dal
     presente   D.d.l.  e  all'articolo  3  è   descritto   il
     trasferimento   delle  funzioni  di   emergenza   urgenza
     attualmente  in  capo al servizio 6 del Dipartimento  per
     la  Pianificazione  strategica  alla  Direzione  generale
     della   istituenda  Azienda  ed  il  trasferimento  delle
     Centrali  operative attualmente in capo alle Aziende  del
     S.S.R.
         L'articolo  4  riorganizza  le  funzioni  attualmente
     svolte  dal C.R.T. e C.R.S. disponendone la competenza  -
     mediante   l'istituzione  di  due  U.O.C.   -   in   capo
     all'Azienda.
         L'articolo   5   assegna   alla   Azienda   Regionale
     Emergenza   Urgenza  della  Sicilia   la   titolarità   e
     operatività del Numero Unico dell'Emergenza (NUE)  -  112
     e  del  Numero  Unico Armonico a valenza Sociale  per  le
     cure mediche non urgenti 116117.
         L'articolo  6  descrive  l'assetto  organizzativo   e
     gestionale   dell'Azienda   individuandone   gli   Organi
     amministrativi.
         L'articolo  7  richiama l'applicazione alla  A.R.E.U.
     Sicilia di tutte le norme relative agli Enti del S.S.R.
         L'articolo    8   disciplina   l'aspetto    economico
     finanziario e le modalità di trasferimento delle  risorse
     utili  al  finanziamento di A.R.E.U. Sicilia  imponendone
     il  pareggio  di  bilancio a pena di decadenza  dei  suoi
     Organi.
         L'articolo  9 disciplina la modalità di trasferimento
     delle  quote azionarie di S.E.U.S. S.c.p.a. dalla Regione
     Siciliana  ad  A.R.E.U. Sicilia mantenendo, tuttavia,  in
     capo  alla  amministrazione  regionale  la  funzione   di
     indirizzo  e  di  controllo analogo su  S.E.U.S.  per  il
     tramite  di  A.R.E.U. Sicilia che subentra nel  contratto
     di servizio in essere con S.E.U.S.
         L'articolo   10  disciplina,  infine,   le   modalità
     tramite cui procedere alla selezione del personale  e  le
     modalità  di  trasferimento del personale in  forza  alla
     S.E.U.S. S.c.p.a. ad A.R.E.U. Sicilia.
         L'articolo  11  riporta  la  clausola  di  neutralità
     finanziaria   giustificata sulla base dei  dati  e  degli
     elementi sopra rappresentati.
         L'articolo   12   ne  dispone  la  pubblicazione   in
     Gazzetta ufficiale ai fini della sua entrata in vigore.


                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

                                Art. 1.
          Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia.
                           Natura giuridica

         1.   È  istituita  la   Azienda  Regionale  Emergenza
     Urgenza  della Sicilia - A.R.E.U. SICILIA , con  sede  in
         .,   dotata  di  personalità  giuridica  di   diritto
     pubblico     ed     avente    autonomia     patrimoniale,
     organizzativa, gestionale e contabile.

         2.    L'Azienda  rientra tra gli  Enti  del  Servizio
     Sanitario   Regionale   e,   nell'ambito   dei    L.E.A.,
     garantisce  lo  svolgimento e  il  coordinamento,  intra-
     regionale  e  interregionale, di  tutte  le  attività  di
     emergenza  urgenza  extra-ospedaliera, ivi  espressamente
     incluse quelle di:

         a) soccorso sanitario extra-ospedaliero in emergenza-
     urgenza,  sia  su  gomma  che  con  elisoccorso  H.E.M.S.
     (Helicopter Emergency Medical Service);
         b)  coordinamento delle Reti di patologia c.d.  tempo
     dipendenti   (Ictus,  Trauma  e  I.M.A.  -  Infarto   del
     Miocardio Acuto);
         c)  coordinamento  delle attività trasfusionali,  dei
     flussi    di   scambio   e   compensazione   di   sangue,
     emocomponenti ed emoderivati;
         d)  coordinamento  delle attività di  prelievo  e  di
     trapianto di organi e tessuti;
         e)    coordinamento   dei   trasporti   programmabili
     disciplinati dalla Regione (sanitari, sanitari  semplici,
     inter  e  intraospedalieri), anche finalizzati al rientro
     nel  territorio  regionale  per  il  completamento  delle
     cure;
         f)  coordinamento  degli standard  organizzativi  dei
     Pronto Soccorso;
         g)  coordinamento dei trasporti sanitari non  urgenti
     e  della Continuità assistenziale (ex guardia medica) con
     competenza  su tutto il territorio regionale,  attraverso
     un'unica  centrale  di  risposta  H24  operante  con   le
     modalità previste per il numero europeo 116117 di cui  al
     successivo art. 3.

         3.     L'Azienda  cura  altresì,  unitamente  e   con
     l'assistenza del CE.F.P.A.S., la formazione di  tutte  le
     figure   professionali   coinvolte   nell'ambito    delle
     attività istituzionali.

         4.    Ad  AREU SICILIA competono, in linea con quelle
     indicate   nella  presente  legge,  tutte  le   ulteriori
     funzioni  che verranno alla stessa assegnate con  Decreto
     dell'Assessore regionale per la Salute.

                                Art. 2.
                          Funzioni e finalità

         1.   Per i compiti di cui all'art. 1, l'Azienda:

         a)   svolge  un  supporto  tecnico-specialistico  nei
     confronti  dell'Assessorato della  Salute  della  Regione
     Siciliana;
         b)  attua  gli  indirizzi di volta in volta  adottati
     dall'Assessorato della Salute della Regione  Siciliana  e
     svolge  una funzione di monitoraggio nei confronti  delle
     Aziende del S.S.R.;
         c)  esercita l'attività di coordinamento definita nei
     rapporti  convenzionali con gli altri Enti  del  Servizio
     Sanitario Regionale;
         d)  sviluppa  e  promuove la  collaborazione  con  il
     sistema  universitario, con gli Enti pubblici di  ricerca
     e con gli IRCCS;
         e)   promuove,   in  attuazione  del   principio   di
     sussidiarietà   orizzontale,   il   coinvolgimento    dei
     soggetti del terzo settore.

                                Art. 3.
          Funzione di coordinamento e Centrali Operative 118

         1.    Le  funzioni attualmente svolte dal Servizio  6
      Emergenza    Urgenza     del   Dipartimento    per    la
     Pianificazione Strategica dell'Assessorato  della  Salute
     della  Regione  Siciliana sono trasferite alla  Direzione
     Generale  dell'Azienda Regionale per l'Emergenza  Urgenza
     della  Sicilia,  nella  quale confluiscono,  altresì,  le
     Centrali  Operative  che, ai sensi  dell'art.  1,  co.  1
     lettera  c)  della legge regionale n. 34  dell'11  aprile
     1995  e  ss.mm.ii.,  sono  attualmente  costituite  nelle
     rispettive  Aziende  di  Bacino  del  Servizio  Sanitario
     Regionale.

         2.    La  funzione  di coordinamento  dell'emergenza-
     urgenza  e  la  realizzazione  degli  obiettivi  indicati
     all'art.  24  della legge regionale n. 5  del  14  aprile
     2009  verranno  disciplinati con  Decreto  dell'Assessore
     per la Salute.

                                Art. 4.
        Centro Regionale per i Trapianti e Centro Regionale per
                       la trasfusione del Sangue

         1.    Al  fine  di dare attuazione alle  funzioni  in
     materia  di  prelievo e di trasporto di  organi,  secondo
     quando  indicato dalla lettera d) del comma  2  dell'art.
     1,  il  Centro Regionale per i Trapianti di organi  e  di
     tessuti  (C.R.T.), attualmente Unità Operativa  Complessa
     allocata   all'interno  del  Dipartimento  dell'Emergenza
     Urgenza  dell'A.R.N.A.S.  Civico-Di Cristina-Benfratelli
     di  Palermo,  con  funzioni e obiettivi sovraziendali  ai
     sensi  della legge n. 99 dell'1 aprile 1991 e della legge
     regionale  n.  25 del 6 aprile 1996, nonché  del  Decreto
     Assessoriale n. 2719 del 10 novembre 2010 e  del  Decreto
     Assessoriale n. 1060 dell'8 giugno 2018, è costituito  in
     struttura   complessa  all'interno   dell'AREU   SICILIA.
     L'Azienda,  pertanto, succede integralmente  in  tutti  i
     rapporti  attivi  e  passivi -  compresi  i  rapporti  di
     lavoro  in essere - del preesistente C.R.T. nel  rispetto
     delle vigenti norme in materia di ordinamento civile.

         2.    Alla  stessa stregua, il Centro  Regionale  per
     il  Sangue, secondo quando indicato dalla lettera c)  del
     comma  2  dell'art. 1, le cui attività sono  disciplinate
     dai  decreti assessoriali n. 1141 del 28 aprile 2010,  n.
     1019 del 29 maggio 2012, n. 1399 del 5 settembre 2014,  è
     costituito    in    struttura    complessa    nell'ambito
     dell'Azienda.

                                Art. 5.
          Numero Unico dell'Emergenza e Numero Unico Armonico

         1.    L'Azienda  Regionale  Emergenza  Urgenza  della
     Sicilia   è   titolare   del   Servizio    Numero   Unico
     dell'Emergenza   (NUE)   -   112    e    ne    garantisce
     l'operatività    sul   territorio   regionale    e,    in
     ottemperanza alla relativa direttiva europea,  attiva  il
     Numero  Unico  Armonico a valenza  sociale  per  le  cure
     mediche   non  urgenti  (NUA)  -  116117 ,   secondo   le
     indicazioni regionali.

                                CAPO II
                          Organi e controlli

                                Art. 6.
                          Organi dell'Azienda

         1.    Sono  organi  dell'Azienda Regionale  Emergenza
     Urgenza della Sicilia:
         a) il Direttore Generale;
         b) il Collegio Sindacale;
         c) il Collegio di Direzione.

         2.     Il  Direttore  Generale  è  il  rappresentante
     legale  dell'Azienda ed è nominato dalla Giunta regionale
     con  le  medesime procedure previste per  la  nomina  dei
     Direttori  Generali delle Aziende del Servizio  Sanitario
     Regionale ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.

         3.    Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  il
     Direttore   Generale  è  coadiuvato   da   un   Direttore
     Sanitario e da un Direttore Amministrativo, i quali  sono
     a  loro  volta  nominati dal Direttore Generale,  secondo
     quanto  disposto dal D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.,  se
     ed  in  quanto presenti negli appositi Elenchi  regionali
     dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi.

         4.    Il  Collegio  Sindacale è nominato  secondo  la
     composizione  di cui all'articolo 3-ter,  co.  3  del  D.
     Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

         5.     Con   Decreto  dell'Assessore  per  la  Salute
     vengono  stabiliti  la composizione, le  competenze  e  i
     criteri  di funzionamento del Collegio di Direzione,  che
     -  nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del
     D.   Lgs.  n.  502/1992  e  ss.mm.ii.  -  disciplina   le
     relazioni con gli altri organi aziendali.

                                Art. 7.
                        Provvedimenti attuativi

         1.    In  relazione  al  funzionamento  dell'Azienda,
     trovano  applicazione tutte le norme relative agli  altri
     Enti del Servizio Sanitario Regionale.

         2.    L'Assessore regionale per la Salute, entro  180
     giorni  dalla  pubblicazione della  presente  legge,  con
     proprio  Decreto  provvederà,  in  adesione  alle   norme
     vigenti,  a disciplinare il funzionamento dell'Azienda  e
     delle  sue articolazioni interne, ivi compresi il  Centro
     Regionale  del  Sangue  e  il  Centro  Regionali  per   i
     Trapianti.

                               CAPO III
                              Patrimonio

                                Art. 8.
                          Risorse economiche

         1.    Al  fine di garantire la piena operatività  dei
     servizi  a rete, è assegnato annualmente all'AREU SICILIA
     un  finanziamento per quota capitaria per  ogni  funzione
     da  svolgere,  rapportato agli utenti assistiti,  tenendo
     conto  delle  spese  di  funzionamento,  mantenimento   e
     sviluppo   dell'attività,  nonché  una  quota  per   ogni
     funzione  ulteriore  eventualmente  assegnata  ai   sensi
     dell'art. 1.

         2.    Al  predetto  fine, in occasione  dell'adozione
     dei     provvedimenti    di    natura     programmatoria,
     organizzativa   e   finanziaria  il  Dipartimento   della
     Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale  per
     la   Salute   acquisisce  il  parere   dell'Azienda   sul
     fabbisogno  necessario al regolare  svolgimento  di  tali
     funzioni,  sia  in  termini  di  risorse  umane,  sia  in
     termini   di   risorse   finanziarie   correnti   e    di
     investimento.

         3.     La  gestione  economico-finanziaria  dell'AREU
     SICILIA  è  improntata a criteri di efficienza, efficacia
     ed  economicità.  L'Azienda  è  tenuta  a  conseguire  un
     risultato  di  esercizio  non inferiore  al  pareggio  di
     bilancio.   In   caso   di  mancato  raggiungimento   del
     pareggio,   gli  organi  amministrativi  dell'ente   sono
     dichiarati decaduti.

                                Art. 9.
                 Trasferimento quote S.E.U.S. S.C.p.A.

         1.    La  Regione Siciliana, per attuare la  presente
     legge  e  garantirne  la  effettività,  è  autorizzata  a
     trasferire  ad  AREU SICILIA la propria quota  azionaria,
     pari   al   53,25%,  della  società  denominata  S.E.U.S.
     S.C.p.A.

         2.    Nel  rispetto del decreto legislativo 19 agosto
     2016  n.  175, recante  Testo Unico in materia di società
     a  partecipazione pubblica , l'Amministrazione  regionale
     mantiene la funzione di indirizzo e di controllo  analogo
     su  S.E.U.S. S.C.p.A. per il tramite di AREU SICILIA, che
     assume  l'obbligo di rendicontarne le attività  prima  di
     ogni Assemblea ordinaria e straordinaria.

         3.     AREU  SICILIA  subentra  quale  titolare   del
     contratto   di  servizio  tra  la  Regione  Siciliana   e
     S.E.U.S. S.C.p.A., il quale potrà essere rinnovato  nelle
     forme  necessarie  per  integrare  le  funzioni  affidate
     all'Azienda  Regionale  e quelle dalla  stessa  demandate
     alla propria partecipata in house.

                               Art. 10.
          Dotazione organica e norme in materia di personale

         1.     Attesa   la  natura  giuridica   di   soggetto
     formalmente   e  sostanzialmente  pubblico   della   AREU
     SICILIA  e,  quindi,  l'applicazione  diretta  di  quanto
     disposto  dal  D.lgs. n. 165/2001, ed in  particolare  di
     quanto  ivi  previsto agli artt. 35 e  ss.,  l'assunzione
     del  personale  dovrà  avvenire per  mezzo  di  procedure
     concorsuali.

         2.     Le  dette  procedure  dovranno  garantire   la
     continuità   dei  servizi  di  assistenza   resi   e   il
     mantenimento  dei  livelli occupazionali  attualmente  in
     essere,     valorizzando    l'esperienza    professionale
     acquisita  dal personale in forza alla S.E.U.S.  S.C.p.A.
     e   selezionando  quanti  dovranno  transitare  in   AREU
     SICILIA  e  quanti, adeguatamente garantiti dal contratto
     di servizio, permarranno nella società partecipata.

                               Art. 11.
                       Disposizioni finanziarie

         1.     Le  disposizioni  della  presente  legge   non
     comportano  nuovi  o  maggiori oneri sul  bilancio  della
     Regione.

                               Art. 12.
                           Entrata in vigore

         1.     La   presente  legge  sarà  pubblicata   nella
     Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà  in
     vigore   il   giorno  successivo  a  quello   della   sua
     pubblicazione.

         2.    È  fatto obbligo a chiunque di osservarla e  di
     farla osservare come legge della Regione.