Attuale
18 giu 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 123 AULA
Storico
29 mag 2019 Annunziato Seduta n. 117 AULA
12 giu 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente della Regione (MUSUMECI) su proposta dell'Assessore regionale per la salute (RAZZA) il 27 maggio 2019 Norme per la istituzione dell'azienda regionale emergenza urgenza della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia) ----O---- RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE Onorevoli colleghi, Il D.P.R. 27 marzo 1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza , istituisce il sistema di emergenza sanitaria affidando alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano l'organizzazione delle attività. La disciplina, quindi, affida agli Enti l'onere di garantire 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, una risposta adeguata alle situazioni di urgenza o emergenza sanitaria oltre che alle maxiemergenze. La Regione Siciliana, nell'intento di intraprendere un nuovo processo di riorganizzazione, razionalizzazione e modernizzazione del servizio sanitario di emergenza - urgenza extraospedaliero, con la presente proposta di legge, intende istituire una Azienda Sanitaria della Regione Siciliana cui affidare il compito digestione e coordinamento del servizio di emergenza urgenza sull'intero territorio regionale superando e razionalizzando, in tal modo, l'assetto in atto. Nel perseguimento di detto obiettivo, l'Assessore Regionale per la Salute con nota prot. n. 63719 del 24 agosto 2018 ha manifestato alla Giunta di Governo l'intendimento di avviare con la Regione Lombardia - presso cui opera, già dal 2008, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U. Lombardia) - un percorso di collaborazione e confronto in ambito sanitario e tecnico al fine di mutuarne la positiva esperienza. Con Delibera di Giunta del 28 agosto 2018, n. 312, il Governo della Regione ha manifestato apprezzamento alla proposta autorizzando l'avvio di detta collaborazione da realizzarsi attraverso una sinergica azione per la promozione di iniziative comuni nel settore, in particolare del sistema di emergenza - urgenza. Il 22 ottobre 2018 i Presidenti delle Regioni Siciliana e Lombardia hanno sottoscritto Protocollo di Intesa nel quale sono stati definiti, demandandone l'attuazione ad A.R.E.U. Lombardia e a S.E.U.S. Sicilia, le linee direttrici volte alla modernizzazione e definizione delle modalità di funzionamento del servizio regionale dedicato all'emergenza - urgenza extraospedaliera; la riorganizzazione del sistema regionale dell'emergenza - urgenza sanitaria extra ospedaliera; l'implementazione del servizio di elisoccorso HEMS regionale; la formazione di tutte le figure professionali coinvolte anche mediante l'uso di strumenti e metodiche sperimentali. Con successiva Convenzione sottoscritta tra i soggetti attuatori del Protocollo di Intesa sono state definite le modalità tramite cui dare esecuzione all'instaurata collaborazione. Con la presente proposta di legge, in prosecuzione del processo di riorganizzazione, rifunzionalizzazone del sistema della emergenza - urgenza è intendimento del Governo regionale istituire l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza cui affidare detto compito e in particolare, il riordino di un servizio fortemente integrato con l'esistente rete regionale dei servizi; la riorganizzazione e ottimizzazione del sistema regionale dell'emergenza - urgenza sanitaria extraospedaliera (118); implementazione del servizio di elisoccorso HEMS regionale; la costituzione, attivazione e funzionamento del numero unico dell'Emergenza (NUE 112); la riorganizzazione delle Centrali Operative a valenza provinciale e la loro trasformazione in Sale Operative Regionali oltre che la riprogettazione dell'intera infrastruttura tecnologica regionale. Ad A.R.E.U. Sicilia sarà affidato l'obiettivo di assicurare l'organizzazione dell'emergenza extra ospedaliera nell'area di competenza, la predisposizione e l'adozione di procedure clinico assistenziali omogenee; la uniformità su tutto il territorio regionale dei mezzi messi a disposizione del servizio; la stesura dei piani di emergenza e maxiemergenza, in collaborazione con le prefetture e le provincie; il compito di coordinare le attività trasfusionali intra regionale e interregionale; la progressiva estensione delle attività di coordinamento del servizio/gestione del contatto telefonico per i trasporti interospedalieri, delle attività di integrazione con la Continuità Assistenziale, in accordo con le determinazioni delle Direzioni Generali dell'Assessorato alla Salute. Sarà compito, inoltre, dell'istituenda Azienda dar vita alla positiva sinergia con le altre Aziende del SSR e sarà, inoltre, affidato ad AREU Sicilia la gestione e il trasporto di organi, tessuti, équipe chirurgiche e pazienti candidati al trapianto. L'istituenda Azienda A.R.E.U. Sicilia manterrà i rapporti con S.E.U.S. che diventerà - a seguito della cessione delle quote di cui è titolare la Regione Siciliana ad A.R.E.U.Sicilia - suo ente strumentale. A.R.E.U. Sicilia, pertanto, subentrerà nel contratto di servizio tra la Regione Siciliana e S.E.U.S. S.c.p.a. La Regione Siciliana, tuttavia, manterrà su S.E.U.S. S.c.p.a. funzione di indirizzo e di controllo analogo per il tramite della costituenda società che avrà l'obbligo di rendicontarne le attività prima di ogni Assemblea ordinaria e straordinaria. Nel riassetto organizzativo saranno garantiti i livelli occupazionali attualmente in essere mediante il progressivo trasferimento del personale alla nuova Azienda nel rispetto delle procedure di legge in vigore e mediante il mantenimento del restante personale in S.E.U.S. S.c.p.a. per lo svolgimento dei servizi ad essa assegnati. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si evidenzia che l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 5, che disciplina la finalizzazione delle risorse finanziarie annualmente disponibili per il Servizio sanitario, alla lett. c) prevede già la destinazione al fabbisogno della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria ed ai programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione . E' una finalità, infatti, che rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza che la Regione deve necessariamente assicurare, e può farlo sia attraverso la gestione diretta che indiretta. Per quanto in precedenza descritto, con la proposta normativa in esame si modifica il modello organizzativo della rete dell'emergenza-urgenza passando ad una gestione indiretta affidata ad una nuova Azienda, come avviene nella maggior parte delle Regioni. A tale Azienda si applicano, ovviamente, tutte le disposizioni previste per le Aziende sanitarie e, come queste, sarà sottoposta ad attività di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione, che deve peraltro assicurare, nell'attività di programmazione, il mantenimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario. Ciò premesso, si rappresenta che i servizi posti in capo ad AREU Sicilia saranno assicurati a saldi invariati rispetto alle attuali previsioni di spesa, sulla base degli elementi di seguito evidenziati e come in dettaglio rappresentato nella successiva tabella: - Sulla base dell'organizzazione della rete dell'emergenza-urgenza delineata dal disegno di legge, l'attività in precedenza svolta direttamente dalla Regione, prevalentemente mediante l'affidamento in house providing alla società S.E.U.S. S.C.p.A., è trasferita interamente in capo all'Azienda di nuova costituzione che espleterà i servizi in parte direttamente, in parte mediante affidamento in house providing alla stessa società S.E.U.S. S.C.p.A. (che secondo le previsioni dell'articolo 9 diventa società a maggioritaria partecipazione di A.R.E.U - Sicilia). Tale affidamento è comunque destinato ad esaurirsi progressivamente nel tempo, man mano che AREU Sicilia assorbirà tutte le funzioni ed il relativo personale da SEUS per gestirle direttamente. Pertanto, le risorse che saranno assegnate ad AREU Sicilia per l'attività posta in capo alla stessa, gestite direttamente o indirettamente tramite SEUS, saranno complessivamente invariate; di contro, la nuova organizzazione, che consentirà attraverso la razionalizzazione dei diversi servizi un maggiore efficientamento, garantirà il mantenimento ed il miglioramento del livello qualitativo dei servizi. - Per le attività che ai sensi degli articoli 4 e 5 sono poste in capo ad A.R.E.U. Sicilia saranno trasferite alla stessa le quote del fondo sanitario indistinte e vincolate attualmente destinate a tali finalità nell'ambito della programmazione annuale, così come quelle attualmente destinate alle Aziende sanitarie per le funzioni che ai sensi dell'articolo 3 saranno trasferite ad AREU Sicilia. - I maggiori oneri derivanti dalla costituzione di un nuovo soggetto giuridico (organi, direttore amministrativo e sanitario, organizzazione amministrativa), quantificati in misura pari a circa 700 migliaia di euro, dunque di entità non rilevante rispetto al valore complessivo dell'attività che sarà svolta da A.R.E.U - Sicilia, gravano sul fondo sanitario e comunque potranno essere assorbiti dalle economie di scala e dalla razionalizzazione dei servizi derivanti dall'aggregazione in capo ad A.R.E.U - Sicilia delle diverse attività previste dagli articoli 3, 4 e 5 con le relative linee di finanziamento, sempre a valere sul fondo sanitario. In ogni caso, come meglio specificato di seguito, l'attuale previsione dei capitoli del bilancio della Regione 2019-2021 destinati al finanziamento della rete dell'emergenza urgenza (capp. 412525, 412545, 412547 e 412548) è superiore di circa 1,5 milioni di euro rispetto alla spesa 2018 (ma pari alla previsione di bilancio 2018), e dunque già di per se sufficiente ad assorbire l'eventuale maggiore costo dell'apparato organizzativo che non dovesse trovare copertura nelle economie conseguenti alla riorganizzazione, assicurando quindi l'invarianza delle risorse di bilancio. - Le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 10, finalizzate a garantire la continuità dei servizi, consentiranno, tenuto conto dell'esperienza professionale acquisita dal personale in atto in forza alla SEUS S.C.p.A., una selezione del personale della stessa società, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 35 e ss. del D.lgs 165/2001 e compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del contratto di servizio. - Ogni eventuale ulteriore attività da affidare ad AREU - Sicilia secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 4, richiede comunque una contestuale valutazione della sostenibilità economico-finanziaria per il Fondo sanitario regionale, da effettuare al momento dell'integrazione del contratto di servizio. - Più in generale, in sede di rinnovo della convenzione con AREU - Sicilia il livello del finanziamento deve comunque tenere conto della sostenibilità economico-finanziaria e dell'esigenza di garantire complessivamente i Livelli essenziali di Assistenza ed il mantenimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario. La Tabella di seguito riportata indica la stima dei costi afferenti la futura AREU Sicilia, definiti sulla base di quelli attualmente sostenuti per il servizio sanitario di emergenza. Si evidenzia che i costi dei servizi per l'affidamento in house providing, nel rispetto della normativa vigente, sono determinati sulla base dei valori di mercato e lo stesso criterio dovrà essere mantenuto per l'affidamento a SEUS da parte di AREU Sicilia. La spesa prevista è, come detto, sostanzialmente in linea con quella attualmente sostenuta. In particolare, dal confronto emerge che la previsione di spesa per i servizi corrispondenti a quelli attualmente affidati direttamente dalla Regione, a valere sui capitoli 412525, 412545, 412547 e 412548, è inferiore di circa 1,5 milioni rispetto all'attuale previsione del bilancio 2019-2021. Tali risorse potranno compensare, nelle more del completo perfezionamento del modello organizzativo previsto e del conseguimento delle relative economie di scala, le maggiori spese per gli organi e l'organizzazione amministrativa del nuovo soggetto giuridico AREU Sicilia, fino al completamento del transito di tutti i servizi in capo alla stessa ed alla conseguente liquidazione di SEUS. Anche la spesa attualmente sostenuta dalle Aziende sanitarie per il personale destinato al servizio di emergenza rimane sostanzialmente invariata nelle stime riportate in tabella. Tale spesa potrà comunque subire una riduzione in caso di transito del personale dedicato ad AREU Sicilia con conseguente miglioramento nell'organizzazione del lavoro e dei servizi (fatti salvi, ovviamente, gli incrementi dovuti ai rinnovi contrattuali che comunque, a prescindere dal modello organizzativo, si traducono in un incremento del costo del servizio acquisito dalla Regione e che trovano implicita copertura nell'aumento annuo del Fondo sanitario Nazionale o nelle risorse a ciò vincolate). L'iscrizione delle somme nei pertinenti capitoli di spesa potrà essere effettuata in via amministrativa, nel rispetto della normativa vigente, in funzione dei tempi di attuazione del nuovo modello organizzativo, comunque in misura non superiore alle risorse già destinate, a legislazione vigente, al servizio sanitario di emergenza ed alle altre funzioni trasferite ad AREU Sicilia, secondo le citate previsioni dell'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge regionale 5/2009. La proposta di legge recante Norme per la istituzione dell'azienda regionale emergenza urgenza della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia), si compone di 11 articoli. L'articolo 1 definisce la natura giuridica dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sicilia attribuendo alla stessa personalità giuridica di diritto pubblico e conseguente autonomia patrimoniale, gestionale e contabile. Individua ed elenca, inoltre, le attività cui la istituenda Azienda è deputata. L'articolo 2 descrive le finalità perseguite dal presente D.d.l. e all'articolo 3 è descritto il trasferimento delle funzioni di emergenza urgenza attualmente in capo al servizio 6 del Dipartimento per la Pianificazione strategica alla Direzione generale della istituenda Azienda ed il trasferimento delle Centrali operative attualmente in capo alle Aziende del S.S.R. L'articolo 4 riorganizza le funzioni attualmente svolte dal C.R.T. e C.R.S. disponendone la competenza - mediante l'istituzione di due U.O.C. - in capo all'Azienda. L'articolo 5 assegna alla Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia la titolarità e operatività del Numero Unico dell'Emergenza (NUE) - 112 e del Numero Unico Armonico a valenza Sociale per le cure mediche non urgenti 116117. L'articolo 6 descrive l'assetto organizzativo e gestionale dell'Azienda individuandone gli Organi amministrativi. L'articolo 7 richiama l'applicazione alla A.R.E.U. Sicilia di tutte le norme relative agli Enti del S.S.R. L'articolo 8 disciplina l'aspetto economico finanziario e le modalità di trasferimento delle risorse utili al finanziamento di A.R.E.U. Sicilia imponendone il pareggio di bilancio a pena di decadenza dei suoi Organi. L'articolo 9 disciplina la modalità di trasferimento delle quote azionarie di S.E.U.S. S.c.p.a. dalla Regione Siciliana ad A.R.E.U. Sicilia mantenendo, tuttavia, in capo alla amministrazione regionale la funzione di indirizzo e di controllo analogo su S.E.U.S. per il tramite di A.R.E.U. Sicilia che subentra nel contratto di servizio in essere con S.E.U.S. L'articolo 10 disciplina, infine, le modalità tramite cui procedere alla selezione del personale e le modalità di trasferimento del personale in forza alla S.E.U.S. S.c.p.a. ad A.R.E.U. Sicilia. L'articolo 11 riporta la clausola di neutralità finanziaria giustificata sulla base dei dati e degli elementi sopra rappresentati. L'articolo 12 ne dispone la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ai fini della sua entrata in vigore. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA Art. 1. Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia. Natura giuridica 1. È istituita la Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia - A.R.E.U. SICILIA , con sede in ., dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile. 2. L'Azienda rientra tra gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e, nell'ambito dei L.E.A., garantisce lo svolgimento e il coordinamento, intra- regionale e interregionale, di tutte le attività di emergenza urgenza extra-ospedaliera, ivi espressamente incluse quelle di: a) soccorso sanitario extra-ospedaliero in emergenza- urgenza, sia su gomma che con elisoccorso H.E.M.S. (Helicopter Emergency Medical Service); b) coordinamento delle Reti di patologia c.d. tempo dipendenti (Ictus, Trauma e I.M.A. - Infarto del Miocardio Acuto); c) coordinamento delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati; d) coordinamento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti; e) coordinamento dei trasporti programmabili disciplinati dalla Regione (sanitari, sanitari semplici, inter e intraospedalieri), anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure; f) coordinamento degli standard organizzativi dei Pronto Soccorso; g) coordinamento dei trasporti sanitari non urgenti e della Continuità assistenziale (ex guardia medica) con competenza su tutto il territorio regionale, attraverso un'unica centrale di risposta H24 operante con le modalità previste per il numero europeo 116117 di cui al successivo art. 3. 3. L'Azienda cura altresì, unitamente e con l'assistenza del CE.F.P.A.S., la formazione di tutte le figure professionali coinvolte nell'ambito delle attività istituzionali. 4. Ad AREU SICILIA competono, in linea con quelle indicate nella presente legge, tutte le ulteriori funzioni che verranno alla stessa assegnate con Decreto dell'Assessore regionale per la Salute. Art. 2. Funzioni e finalità 1. Per i compiti di cui all'art. 1, l'Azienda: a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana; b) attua gli indirizzi di volta in volta adottati dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e svolge una funzione di monitoraggio nei confronti delle Aziende del S.S.R.; c) esercita l'attività di coordinamento definita nei rapporti convenzionali con gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale; d) sviluppa e promuove la collaborazione con il sistema universitario, con gli Enti pubblici di ricerca e con gli IRCCS; e) promuove, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore. Art. 3. Funzione di coordinamento e Centrali Operative 118 1. Le funzioni attualmente svolte dal Servizio 6 Emergenza Urgenza del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana sono trasferite alla Direzione Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza della Sicilia, nella quale confluiscono, altresì, le Centrali Operative che, ai sensi dell'art. 1, co. 1 lettera c) della legge regionale n. 34 dell'11 aprile 1995 e ss.mm.ii., sono attualmente costituite nelle rispettive Aziende di Bacino del Servizio Sanitario Regionale. 2. La funzione di coordinamento dell'emergenza- urgenza e la realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 verranno disciplinati con Decreto dell'Assessore per la Salute. Art. 4. Centro Regionale per i Trapianti e Centro Regionale per la trasfusione del Sangue 1. Al fine di dare attuazione alle funzioni in materia di prelievo e di trasporto di organi, secondo quando indicato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 1, il Centro Regionale per i Trapianti di organi e di tessuti (C.R.T.), attualmente Unità Operativa Complessa allocata all'interno del Dipartimento dell'Emergenza Urgenza dell'A.R.N.A.S. Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo, con funzioni e obiettivi sovraziendali ai sensi della legge n. 99 dell'1 aprile 1991 e della legge regionale n. 25 del 6 aprile 1996, nonché del Decreto Assessoriale n. 2719 del 10 novembre 2010 e del Decreto Assessoriale n. 1060 dell'8 giugno 2018, è costituito in struttura complessa all'interno dell'AREU SICILIA. L'Azienda, pertanto, succede integralmente in tutti i rapporti attivi e passivi - compresi i rapporti di lavoro in essere - del preesistente C.R.T. nel rispetto delle vigenti norme in materia di ordinamento civile. 2. Alla stessa stregua, il Centro Regionale per il Sangue, secondo quando indicato dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 1, le cui attività sono disciplinate dai decreti assessoriali n. 1141 del 28 aprile 2010, n. 1019 del 29 maggio 2012, n. 1399 del 5 settembre 2014, è costituito in struttura complessa nell'ambito dell'Azienda. Art. 5. Numero Unico dell'Emergenza e Numero Unico Armonico 1. L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia è titolare del Servizio Numero Unico dell'Emergenza (NUE) - 112 e ne garantisce l'operatività sul territorio regionale e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva il Numero Unico Armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (NUA) - 116117 , secondo le indicazioni regionali. CAPO II Organi e controlli Art. 6. Organi dell'Azienda 1. Sono organi dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sicilia: a) il Direttore Generale; b) il Collegio Sindacale; c) il Collegio di Direzione. 2. Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'Azienda ed è nominato dalla Giunta regionale con le medesime procedure previste per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii. 3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Sanitario e da un Direttore Amministrativo, i quali sono a loro volta nominati dal Direttore Generale, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii., se ed in quanto presenti negli appositi Elenchi regionali dei Direttori Sanitari e dei Direttori Amministrativi. 4. Il Collegio Sindacale è nominato secondo la composizione di cui all'articolo 3-ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. 5. Con Decreto dell'Assessore per la Salute vengono stabiliti la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di Direzione, che - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. - disciplina le relazioni con gli altri organi aziendali. Art. 7. Provvedimenti attuativi 1. In relazione al funzionamento dell'Azienda, trovano applicazione tutte le norme relative agli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale. 2. L'Assessore regionale per la Salute, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con proprio Decreto provvederà, in adesione alle norme vigenti, a disciplinare il funzionamento dell'Azienda e delle sue articolazioni interne, ivi compresi il Centro Regionale del Sangue e il Centro Regionali per i Trapianti. CAPO III Patrimonio Art. 8. Risorse economiche 1. Al fine di garantire la piena operatività dei servizi a rete, è assegnato annualmente all'AREU SICILIA un finanziamento per quota capitaria per ogni funzione da svolgere, rapportato agli utenti assistiti, tenendo conto delle spese di funzionamento, mantenimento e sviluppo dell'attività, nonché una quota per ogni funzione ulteriore eventualmente assegnata ai sensi dell'art. 1. 2. Al predetto fine, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di natura programmatoria, organizzativa e finanziaria il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale per la Salute acquisisce il parere dell'Azienda sul fabbisogno necessario al regolare svolgimento di tali funzioni, sia in termini di risorse umane, sia in termini di risorse finanziarie correnti e di investimento. 3. La gestione economico-finanziaria dell'AREU SICILIA è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. L'Azienda è tenuta a conseguire un risultato di esercizio non inferiore al pareggio di bilancio. In caso di mancato raggiungimento del pareggio, gli organi amministrativi dell'ente sono dichiarati decaduti. Art. 9. Trasferimento quote S.E.U.S. S.C.p.A. 1. La Regione Siciliana, per attuare la presente legge e garantirne la effettività, è autorizzata a trasferire ad AREU SICILIA la propria quota azionaria, pari al 53,25%, della società denominata S.E.U.S. S.C.p.A. 2. Nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica , l'Amministrazione regionale mantiene la funzione di indirizzo e di controllo analogo su S.E.U.S. S.C.p.A. per il tramite di AREU SICILIA, che assume l'obbligo di rendicontarne le attività prima di ogni Assemblea ordinaria e straordinaria. 3. AREU SICILIA subentra quale titolare del contratto di servizio tra la Regione Siciliana e S.E.U.S. S.C.p.A., il quale potrà essere rinnovato nelle forme necessarie per integrare le funzioni affidate all'Azienda Regionale e quelle dalla stessa demandate alla propria partecipata in house. Art. 10. Dotazione organica e norme in materia di personale 1. Attesa la natura giuridica di soggetto formalmente e sostanzialmente pubblico della AREU SICILIA e, quindi, l'applicazione diretta di quanto disposto dal D.lgs. n. 165/2001, ed in particolare di quanto ivi previsto agli artt. 35 e ss., l'assunzione del personale dovrà avvenire per mezzo di procedure concorsuali. 2. Le dette procedure dovranno garantire la continuità dei servizi di assistenza resi e il mantenimento dei livelli occupazionali attualmente in essere, valorizzando l'esperienza professionale acquisita dal personale in forza alla S.E.U.S. S.C.p.A. e selezionando quanti dovranno transitare in AREU SICILIA e quanti, adeguatamente garantiti dal contratto di servizio, permarranno nella società partecipata. Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione. Art. 12. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.