Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge nasce alla luce di
gravissimi episodi di maltrattamento e di abuso
riportati dalle cronache che riferiscono di bambini,
anziani e disabili che all'interno delle strutture
educative per l'infanzia e di quelle sociosanitarie o
assistenziali hanno subito inaccettabili violenze
fisiche e psicologiche: anziani legati al letto con le
lenzuola, bambini costretti a mangiare il proprio
vomito, colpiti a gomitate, lasciati al buio Trattasi
dell'anello più fragile e vulnerabile della società, che
non è nelle condizioni di potersi difenderei da solo e
che, pertanto, riteniamo sia doveroso tutelare.
Collocandosi in tale necessità di tutela di chi non
è nelle condizioni di denunciare le violenze fisiche o
psichiche che subisce, il disegno di legge, che
sottoponiamo all'approvazione dell'Aula parlamentare,
introduce strumenti normativi mirati a tutelare da
condotte scellerate bambini, anziani e disabili inermi,
e, nel medesimo tempo, a dare serenità alle famiglie che
affidano i propri cari a strutture educative e di cura
da cui è legittimo attendersi cura, assistenza e
rispetto.
Sulle suddette finalità del disegno di legge
l'articolo 1 recita testualmente prevenire e
contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche
di natura psicologica, in danno di minori, anziani e
persone con disabilità nell'ambito dei servizi educativi
per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a
carattere residenziale, semi-residenziale o diurno .
In tale direzione l'articolo 2, tenuto conto del
progressivo logoramento psico-fisico che può derivare
dall'espletamento di mansioni che richiedono prestazioni
di assistenza continuativa, sia da parte degli operatori
sociosanitari che operano presso le strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali, sia da parte del
personale docente e non docente che opera nei servizi
educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia,
introduce l'obbligo di percorsi formativi permanenti e
di verifiche periodiche obbligatorie sulla
professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-
attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress,
con soggetti vulnerabili . La norma intende in tal modo
rispondere ad una duplice esigenza di tutelare i
soggetti più fragili e nel contempo di garantire i
familiari che affidano al personale educativo o
sanitario la cura dei propri cari.
Al medesimo articolo 2 sono indicati altresì i
principi che devono presiedere l'obbligo formativo che
deve essere finalizzato in particolare
all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della
relazione empatica, secondo le migliori pratiche
sviluppate nel territorio. Nella delibera della giunta
regionale che deve essere adottata entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della legge devono inoltre essere
stabilite le modalità delle verifiche periodiche delle
capacità psico-attitudinali rese obbligatorie per via
del progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo
svolgimento di prestazioni continuative a soggetti che
si trovano in condizioni di vulnerabilità .
Altre misure previste concernono: a) colloqui
individuali o incontri collettivi tra famiglie e
operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto
di corresponsabilità educativa e la presa in carico di
anziani e persone con disabilità ; b) misure di
rilevamento precoce dei casi di stress lavoro-
correlato ; c) recupero delle condizioni di benessere,
anche attraverso attività di assistenza e consulenza
specifiche per il personale.
Trattasi, dunque, di una molteplicità di misure a
largo raggio che comprendono anche percorsi di sostegno
e di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo
allo svolgimento delle mansioni educative e di cura ed
azioni preventive di équipe psico-pedagogiche
territoriali dirette al sostegno dei docenti e degli
educatori nell'acquisizione di strumenti utili alla
gestione di situazioni educative difficili.
Altra misura fondamentale di prevenzione e di
contrasto a condotte di maltrattamento e di abuso è
l'introduzione dell'obbligo di installazione di sistemi
di videosorveglianza previsto dall'articolo 3.
L'obbligo di installazione dei suddetti sistemi di
videosorveglianza, lungi dal voler colpevolizzare
un'intera categoria professionale che ha indubbi meriti
da poter vantare, costituisce non solo uno strumento di
deterrenza e di tutela per i soggetti più fragili ma è
anche interesse delle famiglie che nelle strutture
educative e sociosanitarie hanno i loro cari, ed anche
interesse degli stessi operatori, insegnanti, medici e
assistenti che ogni giorno svolgono il loro lavoro con
dedizione ed impegno e che vengono danneggiati sul piano
dell'immagine e della loro professionalità dalla
presenza di soggetti marci.
Si tratta di una materia delicata e complessa sulla
quale si è pure espressa la Corte di Cassazione, che con
sentenza n. 22611 dell'11 giugno 2012 ha stabilito che,
qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso
all'installazione delle telecamere, non vi è alcuna
violazione del diritto alla riservatezza.
In tale direzione il disegno di legge, posto che la
tutela dei soggetti che non sono in condizioni di
potersi difendere autonomamente è considerata
preminente, individua un punto di equilibrio, tra la
tutela della privacy dei soggetti ripresi dalle
videocamere ed il valore della sicurezza da garantire ai
soggetti più vulnerabili, nell'accordo con le
organizzazioni sindacali interessate e la
regolamentazione dell'installazione dei sistemi di
videosorveglianza che deve conformarsi alla legislazione
comunitaria e nazionale vigente. La norma statuisce,
infatti, che l'installazione dei sistemi di
videosorveglianza deve essere effettuata, previo
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, in conformità al Regolamento Privacy n.
101/18 e del Regolamento UE 2016/679 nonché nel rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3
marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o
dei tutori se minorenni o incapaci .
La presenza del sistema di videosorveglianza deve
essere inoltre adeguatamente segnalata a tutti i
soggetti che accedono all'area video sorvegliata e le
registrazioni devono essere effettuate in modalità
criptata e potranno essere visionate esclusivamente
dall'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da
parte dei soggetti interessati, familiari o degenti.
Un ulteriore punto incisivo del disegno di legge è
la modifica apportata alla normativa vigente in materia
autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
Nell'articolo 4 si stabilisce, infatti, che a
decorrere da 180 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge l'installazione di sistemi di
videosorveglianza entra a far parte dei requisiti
previsti per l'accreditamento istituzionale con il
servizio sanitario regionale ed è requisito
indispensabile per ottenere o mantenere,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte
delle strutture private richiedenti. La mancata
osservanza dell'obbligo comporterà la revoca automatica
dell'accreditamento istituzionale e delle autorizzazioni
all'esercizio dell'attività.
Su altro fronte interviene l'articolo 5 che prevede
le Linee guida sulle modalità di accesso nelle
strutture sociosanitarie e socio-assistenziali
finalizzate ad estendere, ove possibile, le visite ai
soggetti ospitati nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali lungo l'intero arco della giornata.
Al successivo articolo 6 il disegno di legge prevede
la relazione annuale che la Giunta regionale è tenuta a
trasmettere all'Assemblea regionale siciliana in merito
all'attuazione della legge e ai dati rilevati dalle
autorità competenti sulle condotte di maltrattamento o
di abuso anche psicologico commesse.
Infine, l'articolo 7 concerne la clausola di
neutralità, per cui all'attuazione della legge si
provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza regionale.
L'articolato legislativo è dunque di 8 articoli
concernenti:
L'articolo 1 (Oggetto e finalità della legge)
L'articolo 2 (Formazione permanente e verifiche
periodiche obbligatorie delle capacità psico-
attitudinali del personale educativo e di cura)
L'articolo 3 (Installazione dei sistemi di
videosorveglianza e tutela della privacy)
L'articolo 4 (Requisiti di accreditamento
istituzionale e di funzionamento)
L'articolo 5 (Linee guida sulle visite nelle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)
L'articolo 6 (Relazione annuale)
L'articolo 7 (Clausola di neutralità finanziaria)
L'articolo 8 (Norma finale)

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e
contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche
di natura psicologica, in danno di minori, anziani e
persone con disabilità nell'ambito dei servizi educativi
per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a
carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

Art. 2
Formazione permanente e verifiche periodiche
obbligatorie delle capacità psico-attitudinali del
personale educativo e di cura

1. Al fine di garantire il possesso delle capacità
psico-attitudinali degli operatori sociosanitari e degli
altri soggetti che operano con mansioni di assistenza
diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali, a carattere residenziale,
semiresidenziale o diurno, nonché del personale docente
e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e
delle scuole dell'infanzia, tenuto conto del progressivo
logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di
mansioni che richiedono prestazioni di assistenza
continuativa, è introdotto l'obbligo di percorsi
formativi permanenti e di verifiche periodiche
obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento
delle capacità psico-attitudinali a relazionarsi, in
condizioni di stress, con soggetti vulnerabili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale con
propria delibera da adottarsi entro 180 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, su proposta
dell'Assessore per l'istruzione e la formazione
professionale di concerto con l'Assessore per la salute,
previo parere delle competenti commissioni legislative
dell'Assemblea regionale siciliana, definisce:
a) le modalità della formazione obbligatoria
iniziale e permanente del personale che opera nelle
strutture di cui all'art. 1 finalizzata, in particolare,
all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della
relazione empatica secondo le migliori pratiche
sviluppate nelle diverse realtà operanti sul territorio;
b) le modalità delle verifiche periodiche
obbligatorie dei requisiti di carattere attitudinale al
momento dell'assunzione e successivamente, con cadenza
periodica, in relazione al progressivo logoramento psico-
fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che
richiedono prestazione continuativa a soggetti in
condizioni di vulnerabilità;
c) le modalità di svolgimento di colloqui
individuali o incontri collettivi tra famiglie e
operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto
di corresponsabilità educativa e la presa in carico di
anziani e persone con disabilità;
d) le misure di rilevamento precoce dei casi di
stress lavoro-correlato per il personale addetto ai
servizi educativi dell'infanzia e alle scuole
dell'infanzia, nonché misure per il recupero delle
condizioni di benessere, anche attraverso attività di
assistenza e consulenza specifiche per tale personale;
d) le modalità di svolgimento di adeguati percorsi
di sostegno e di ricollocamento del personale dichiarato
non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e
di cura nelle strutture di cui all'articolo 1,
prevedendo, con riferimento all'ambito educativo, azioni
preventive attuate da équipe psico-pedagogiche
territoriali, anche al fine di sostenere i docenti e gli
educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla
gestione delle situazioni educative difficili.

Art. 3
Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela
della privacy

1. Per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1 entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni comunali e le
aziende sanitarie provinciali provvedono
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a
circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
2. Le strutture private adibite all'attività di cui
all'articolo 1 provvedono autonomamente
all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e
ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in
caso di servizi educativi per l'infanzia e di scuole
dell'infanzia, e alle aziende sanitarie locali in caso
di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali.
3. I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
di cui al presente articolo devono essere istallati con
modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati
e la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture
di cui all'articolo 1 è' vietato l'utilizzo di webcam.
4. l'installazione dei sistemi di videosorveglianza
deve essere effettuata, previo accordo con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
in conformità al Regolamento Privacy n. 101/18 e del
Regolamento UE 2016/679 nonché nel rispetto della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3
marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o
dei tutori se minorenni o incapaci.
5. La presenza dei sistemi di videosorveglianza deve
essere altresì adeguatamente segnalata a tutti i
soggetti che accedono all'area video sorvegliata.
6. le registrazioni devono essere effettuate in
modalità criptata e potranno essere visionate
esclusivamente dall'Autorità giudiziaria, a seguito di
segnalazioni da parte dei soggetti interessati,
familiari o degenti.

Art. 4
Requisiti di accreditamento istituzionale e di
funzionamento

1. A decorrere da 180 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge l'installazione di sistemi di
videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socio
assistenziali di cui all'articolo 1 entra a far parte
dei requisiti previsti per l'accreditamento
istituzionale con il servizio sanitario regionale ed è
requisito indispensabile per ottenere o mantenere,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte
delle strutture private richiedenti.
2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al
comma 1 comporta la revoca automatica
dell'accreditamento istituzionale delle strutture socio-
sanitarie e socio- assistenziali e delle autorizzazioni
al funzionamento.

Art. 5
Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie
e socio-assistenziali

1. Al fine di favorire la prevenzione delle condotte
di maltrattamento o di abuso, anche di natura
psicologica, di cui all'articolo 1, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore per la salute, previo parere delle
competenti commissioni legislative dell'Assemblea
regionale siciliana, di concerto con le organizzazioni
sindacali interessate, emana le linee guida sulle
modalità di accesso nelle strutture sociosanitarie e
socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le
visite agli ospiti delle medesime strutture lungo
l'intero arco della giornata.

Art. 6
Relazione annuale

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni
anno, trasmette all'Assemblea regionale siciliana una
relazione sull'attuazione della presente legge, nella
quale riferisce anche sui dati rilevati dalle autorità
giudiziarie competenti in merito a condotte commesse in
danno di minori, anziani e persone con disabilità
ospitati nelle strutture di cui all'articolo 1.

Art. 7
Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza regionale.

Art. 8
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.