Attuale
16 apr 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 111 AULA
Storico
15 apr 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA
Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge nasce alla luce di gravissimi episodi di maltrattamento e di abuso riportati dalle cronache che riferiscono di bambini, anziani e disabili che all'interno delle strutture educative per l'infanzia e di quelle sociosanitarie o assistenziali hanno subito inaccettabili violenze fisiche e psicologiche: anziani legati al letto con le lenzuola, bambini costretti a mangiare il proprio vomito, colpiti a gomitate, lasciati al buio Trattasi dell'anello più fragile e vulnerabile della società, che non è nelle condizioni di potersi difenderei da solo e che, pertanto, riteniamo sia doveroso tutelare. Collocandosi in tale necessità di tutela di chi non è nelle condizioni di denunciare le violenze fisiche o psichiche che subisce, il disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione dell'Aula parlamentare, introduce strumenti normativi mirati a tutelare da condotte scellerate bambini, anziani e disabili inermi, e, nel medesimo tempo, a dare serenità alle famiglie che affidano i propri cari a strutture educative e di cura da cui è legittimo attendersi cura, assistenza e rispetto. Sulle suddette finalità del disegno di legge l'articolo 1 recita testualmente prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di minori, anziani e persone con disabilità nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno . In tale direzione l'articolo 2, tenuto conto del progressivo logoramento psico-fisico che può derivare dall'espletamento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa, sia da parte degli operatori sociosanitari che operano presso le strutture socio- sanitarie e socio-assistenziali, sia da parte del personale docente e non docente che opera nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, introduce l'obbligo di percorsi formativi permanenti e di verifiche periodiche obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico- attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress, con soggetti vulnerabili . La norma intende in tal modo rispondere ad una duplice esigenza di tutelare i soggetti più fragili e nel contempo di garantire i familiari che affidano al personale educativo o sanitario la cura dei propri cari. Al medesimo articolo 2 sono indicati altresì i principi che devono presiedere l'obbligo formativo che deve essere finalizzato in particolare all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica, secondo le migliori pratiche sviluppate nel territorio. Nella delibera della giunta regionale che deve essere adottata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge devono inoltre essere stabilite le modalità delle verifiche periodiche delle capacità psico-attitudinali rese obbligatorie per via del progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di prestazioni continuative a soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità . Altre misure previste concernono: a) colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità ; b) misure di rilevamento precoce dei casi di stress lavoro- correlato ; c) recupero delle condizioni di benessere, anche attraverso attività di assistenza e consulenza specifiche per il personale. Trattasi, dunque, di una molteplicità di misure a largo raggio che comprendono anche percorsi di sostegno e di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e di cura ed azioni preventive di équipe psico-pedagogiche territoriali dirette al sostegno dei docenti e degli educatori nell'acquisizione di strumenti utili alla gestione di situazioni educative difficili. Altra misura fondamentale di prevenzione e di contrasto a condotte di maltrattamento e di abuso è l'introduzione dell'obbligo di installazione di sistemi di videosorveglianza previsto dall'articolo 3. L'obbligo di installazione dei suddetti sistemi di videosorveglianza, lungi dal voler colpevolizzare un'intera categoria professionale che ha indubbi meriti da poter vantare, costituisce non solo uno strumento di deterrenza e di tutela per i soggetti più fragili ma è anche interesse delle famiglie che nelle strutture educative e sociosanitarie hanno i loro cari, ed anche interesse degli stessi operatori, insegnanti, medici e assistenti che ogni giorno svolgono il loro lavoro con dedizione ed impegno e che vengono danneggiati sul piano dell'immagine e della loro professionalità dalla presenza di soggetti marci. Si tratta di una materia delicata e complessa sulla quale si è pure espressa la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 22611 dell'11 giugno 2012 ha stabilito che, qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all'installazione delle telecamere, non vi è alcuna violazione del diritto alla riservatezza. In tale direzione il disegno di legge, posto che la tutela dei soggetti che non sono in condizioni di potersi difendere autonomamente è considerata preminente, individua un punto di equilibrio, tra la tutela della privacy dei soggetti ripresi dalle videocamere ed il valore della sicurezza da garantire ai soggetti più vulnerabili, nell'accordo con le organizzazioni sindacali interessate e la regolamentazione dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza che deve conformarsi alla legislazione comunitaria e nazionale vigente. La norma statuisce, infatti, che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza deve essere effettuata, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in conformità al Regolamento Privacy n. 101/18 e del Regolamento UE 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei tutori se minorenni o incapaci . La presenza del sistema di videosorveglianza deve essere inoltre adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area video sorvegliata e le registrazioni devono essere effettuate in modalità criptata e potranno essere visionate esclusivamente dall'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti. Un ulteriore punto incisivo del disegno di legge è la modifica apportata alla normativa vigente in materia autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Nell'articolo 4 si stabilisce, infatti, che a decorrere da 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'installazione di sistemi di videosorveglianza entra a far parte dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale con il servizio sanitario regionale ed è requisito indispensabile per ottenere o mantenere, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture private richiedenti. La mancata osservanza dell'obbligo comporterà la revoca automatica dell'accreditamento istituzionale e delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività. Su altro fronte interviene l'articolo 5 che prevede le Linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali finalizzate ad estendere, ove possibile, le visite ai soggetti ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali lungo l'intero arco della giornata. Al successivo articolo 6 il disegno di legge prevede la relazione annuale che la Giunta regionale è tenuta a trasmettere all'Assemblea regionale siciliana in merito all'attuazione della legge e ai dati rilevati dalle autorità competenti sulle condotte di maltrattamento o di abuso anche psicologico commesse. Infine, l'articolo 7 concerne la clausola di neutralità, per cui all'attuazione della legge si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'articolato legislativo è dunque di 8 articoli concernenti: L'articolo 1 (Oggetto e finalità della legge) L'articolo 2 (Formazione permanente e verifiche periodiche obbligatorie delle capacità psico- attitudinali del personale educativo e di cura) L'articolo 3 (Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy) L'articolo 4 (Requisiti di accreditamento istituzionale e di funzionamento) L'articolo 5 (Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali) L'articolo 6 (Relazione annuale) L'articolo 7 (Clausola di neutralità finanziaria) L'articolo 8 (Norma finale) ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Oggetto e finalità 1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di minori, anziani e persone con disabilità nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno. Art. 2 Formazione permanente e verifiche periodiche obbligatorie delle capacità psico-attitudinali del personale educativo e di cura 1. Al fine di garantire il possesso delle capacità psico-attitudinali degli operatori sociosanitari e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio- assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché del personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, tenuto conto del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono prestazioni di assistenza continuativa, è introdotto l'obbligo di percorsi formativi permanenti e di verifiche periodiche obbligatorie sulla professionalità e sul mantenimento delle capacità psico-attitudinali a relazionarsi, in condizioni di stress, con soggetti vulnerabili. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale con propria delibera da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore per la salute, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, definisce: a) le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale che opera nelle strutture di cui all'art. 1 finalizzata, in particolare, all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica secondo le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti sul territorio; b) le modalità delle verifiche periodiche obbligatorie dei requisiti di carattere attitudinale al momento dell'assunzione e successivamente, con cadenza periodica, in relazione al progressivo logoramento psico- fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono prestazione continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; c) le modalità di svolgimento di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità; d) le misure di rilevamento precoce dei casi di stress lavoro-correlato per il personale addetto ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché misure per il recupero delle condizioni di benessere, anche attraverso attività di assistenza e consulenza specifiche per tale personale; d) le modalità di svolgimento di adeguati percorsi di sostegno e di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e di cura nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo, con riferimento all'ambito educativo, azioni preventive attuate da équipe psico-pedagogiche territoriali, anche al fine di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili. Art. 3 Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie provinciali provvedono all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza. 2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1 provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in caso di servizi educativi per l'infanzia e di scuole dell'infanzia, e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali. 3. I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso di cui al presente articolo devono essere istallati con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è' vietato l'utilizzo di webcam. 4. l'installazione dei sistemi di videosorveglianza deve essere effettuata, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in conformità al Regolamento Privacy n. 101/18 e del Regolamento UE 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei tutori se minorenni o incapaci. 5. La presenza dei sistemi di videosorveglianza deve essere altresì adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area video sorvegliata. 6. le registrazioni devono essere effettuate in modalità criptata e potranno essere visionate esclusivamente dall'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti. Art. 4 Requisiti di accreditamento istituzionale e di funzionamento 1. A decorrere da 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socio assistenziali di cui all'articolo 1 entra a far parte dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale con il servizio sanitario regionale ed è requisito indispensabile per ottenere o mantenere, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture private richiedenti. 2. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca automatica dell'accreditamento istituzionale delle strutture socio- sanitarie e socio- assistenziali e delle autorizzazioni al funzionamento. Art. 5 Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali 1. Al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore per la salute, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, emana le linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti delle medesime strutture lungo l'intero arco della giornata. Art. 6 Relazione annuale 1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette all'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale riferisce anche sui dati rilevati dalle autorità giudiziarie competenti in merito a condotte commesse in danno di minori, anziani e persone con disabilità ospitati nelle strutture di cui all'articolo 1. Art. 7 Clausola di neutralità finanziaria 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Art. 8 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.