Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica, in danno di minori, anziani e persone con disabilità

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16 apr 2019 Annunzio assegnazione Seduta n. 111 AULA

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15 apr 2019 Assegnato per esame Commissione SESTA

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         Onorevoli colleghi,

         il  presente  disegno di legge  nasce  alla  luce  di
     gravissimi   episodi  di  maltrattamento   e   di   abuso
     riportati  dalle  cronache che  riferiscono  di  bambini,
     anziani   e  disabili  che  all'interno  delle  strutture
     educative  per  l'infanzia e di quelle  sociosanitarie  o
     assistenziali   hanno   subito   inaccettabili   violenze
     fisiche  e psicologiche: anziani legati al letto  con  le
     lenzuola,   bambini  costretti  a  mangiare  il   proprio
     vomito,  colpiti a gomitate, lasciati al  buio   Trattasi
     dell'anello più fragile e vulnerabile della società,  che
     non  è  nelle condizioni di potersi difenderei da solo  e
     che, pertanto, riteniamo sia doveroso tutelare.
         Collocandosi in tale necessità di tutela di  chi  non
     è  nelle  condizioni di denunciare le violenze fisiche  o
     psichiche   che  subisce,  il  disegno  di   legge,   che
     sottoponiamo   all'approvazione  dell'Aula  parlamentare,
     introduce  strumenti  normativi  mirati  a  tutelare   da
     condotte  scellerate bambini, anziani e disabili  inermi,
     e,  nel medesimo tempo, a dare serenità alle famiglie che
     affidano  i propri cari a strutture educative e  di  cura
     da   cui  è  legittimo  attendersi  cura,  assistenza   e
     rispetto.
         Sulle   suddette  finalità  del  disegno   di   legge
     l'articolo    1   recita   testualmente    prevenire    e
     contrastare condotte di maltrattamento o di abuso,  anche
     di  natura  psicologica, in danno di  minori,  anziani  e
     persone  con disabilità nell'ambito dei servizi educativi
     per   l'infanzia,  delle  scuole  dell'infanzia  e  delle
     strutture   socio-sanitarie   e   socio-assistenziali   a
     carattere residenziale, semi-residenziale o diurno .
         In  tale  direzione l'articolo 2,  tenuto  conto  del
     progressivo  logoramento psico-fisico  che  può  derivare
     dall'espletamento di mansioni che richiedono  prestazioni
     di  assistenza continuativa, sia da parte degli operatori
     sociosanitari  che  operano presso  le  strutture  socio-
     sanitarie   e  socio-assistenziali,  sia  da  parte   del
     personale  docente  e non docente che opera  nei  servizi
     educativi  per  l'infanzia e nelle scuole  dell'infanzia,
     introduce  l'obbligo di  percorsi formativi permanenti  e
     di     verifiche     periodiche    obbligatorie     sulla
     professionalità e sul mantenimento delle capacità  psico-
     attitudinali  a  relazionarsi, in condizioni  di  stress,
     con  soggetti vulnerabili . La norma intende in tal  modo
     rispondere   ad  una  duplice  esigenza  di  tutelare   i
     soggetti  più  fragili  e  nel contempo  di  garantire  i
     familiari   che   affidano  al  personale   educativo   o
     sanitario la cura dei propri cari.
         Al  medesimo  articolo  2  sono  indicati  altresì  i
     principi  che  devono presiedere l'obbligo formativo  che
     deve      essere      finalizzato     in      particolare
      all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche  della
     relazione   empatica,   secondo  le   migliori   pratiche
     sviluppate  nel territorio. Nella delibera  della  giunta
     regionale  che  deve  essere adottata  entro  180  giorni
     dall'entrata in vigore della legge devono inoltre  essere
     stabilite   le modalità delle verifiche periodiche  delle
     capacità  psico-attitudinali rese  obbligatorie  per  via
     del  progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo
     svolgimento  di prestazioni continuative a  soggetti  che
     si trovano in condizioni di vulnerabilità .
         Altre   misure  previste  concernono:  a)    colloqui
     individuali   o  incontri  collettivi  tra   famiglie   e
     operatori o educatori, finalizzati a potenziare il  patto
     di  corresponsabilità educativa e la presa in  carico  di
     anziani   e  persone  con  disabilità ;  b)   misure   di
     rilevamento   precoce   dei  casi   di   stress   lavoro-
     correlato ;  c)  recupero delle condizioni di  benessere,
     anche  attraverso  attività di  assistenza  e  consulenza
     specifiche  per il personale.
         Trattasi,  dunque, di una molteplicità  di  misure  a
     largo  raggio che comprendono anche  percorsi di sostegno
     e  di  ricollocamento del personale dichiarato non idoneo
     allo  svolgimento delle mansioni educative e di cura   ed
     azioni    preventive    di    équipe    psico-pedagogiche
     territoriali  dirette al sostegno  dei  docenti  e  degli
     educatori  nell'acquisizione  di  strumenti  utili   alla
     gestione di situazioni educative difficili.
         Altra  misura  fondamentale  di  prevenzione   e   di
     contrasto  a  condotte di maltrattamento  e  di  abuso  è
     l'introduzione dell'obbligo di installazione  di  sistemi
     di videosorveglianza previsto dall'articolo 3.
         L'obbligo  di installazione dei suddetti  sistemi  di
     videosorveglianza,   lungi   dal   voler   colpevolizzare
     un'intera  categoria professionale che ha indubbi  meriti
     da  poter vantare, costituisce non solo uno strumento  di
     deterrenza  e di tutela per i soggetti più fragili  ma  è
     anche   interesse  delle  famiglie  che  nelle  strutture
     educative  e sociosanitarie hanno i loro cari,  ed  anche
     interesse  degli stessi operatori, insegnanti,  medici  e
     assistenti  che ogni giorno svolgono il loro  lavoro  con
     dedizione ed impegno e che vengono danneggiati sul  piano
     dell'immagine   e   della   loro  professionalità   dalla
     presenza di soggetti marci.
         Si  tratta di una materia delicata e complessa  sulla
     quale si è pure espressa la Corte di Cassazione, che  con
     sentenza  n. 22611 dell'11 giugno 2012 ha stabilito  che,
     qualora  i  dipendenti abbiano prestato il loro  consenso
     all'installazione  delle  telecamere,  non  vi  è  alcuna
     violazione del diritto alla riservatezza.
         In  tale direzione il disegno di legge, posto che  la
     tutela  dei  soggetti  che  non  sono  in  condizioni  di
     potersi    difendere    autonomamente    è    considerata
     preminente,  individua  un punto di  equilibrio,  tra  la
     tutela   della   privacy  dei  soggetti   ripresi   dalle
     videocamere ed il valore della sicurezza da garantire  ai
     soggetti   più   vulnerabili,   nell'accordo    con    le
     organizzazioni     sindacali     interessate     e     la
     regolamentazione  dell'installazione   dei   sistemi   di
     videosorveglianza che deve conformarsi alla  legislazione
     comunitaria  e  nazionale vigente.  La  norma  statuisce,
     infatti,    che    l'installazione   dei    sistemi    di
     videosorveglianza    deve   essere   effettuata,   previo
     accordo  con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
     rappresentative, in conformità al Regolamento Privacy  n.
     101/18  e del Regolamento UE 2016/679 nonché nel rispetto
     della  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle
     persone con disabilità ratificata ai sensi della legge  3
     marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati  o
     dei tutori se minorenni o incapaci .
         La  presenza  del  sistema di videosorveglianza  deve
     essere   inoltre  adeguatamente  segnalata  a   tutti   i
     soggetti  che  accedono all'area video sorvegliata  e  le
     registrazioni  devono  essere  effettuate   in   modalità
     criptata   e  potranno  essere  visionate  esclusivamente
     dall'Autorità  giudiziaria, a seguito di segnalazioni  da
     parte dei soggetti interessati, familiari o degenti.
         Un  ulteriore punto incisivo del disegno di  legge  è
     la  modifica apportata alla normativa vigente in  materia
     autorizzazione  e  di accreditamento istituzionale  delle
     strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
         Nell'articolo  4  si  stabilisce,  infatti,   che   a
     decorrere  da  180 giorni dalla entrata in  vigore  della
     presente    legge   l'installazione   di    sistemi    di
     videosorveglianza  entra  a  far  parte   dei   requisiti
     previsti  per  l'accreditamento  istituzionale   con   il
     servizio    sanitario   regionale    ed    è    requisito
     indispensabile     per     ottenere     o      mantenere,
     l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  da  parte
     delle   strutture   private   richiedenti.   La   mancata
     osservanza  dell'obbligo comporterà la revoca  automatica
     dell'accreditamento istituzionale e delle  autorizzazioni
     all'esercizio dell'attività.
         Su  altro fronte interviene l'articolo 5 che  prevede
     le    Linee   guida  sulle  modalità  di  accesso   nelle
     strutture     sociosanitarie    e    socio-assistenziali
     finalizzate  ad estendere, ove possibile,  le  visite  ai
     soggetti  ospitati  nelle  strutture  socio-sanitarie   e
     socio-assistenziali lungo l'intero arco della giornata.
         Al  successivo articolo 6 il disegno di legge prevede
     la  relazione annuale che la Giunta regionale è tenuta  a
     trasmettere all'Assemblea regionale siciliana  in  merito
     all'attuazione  della  legge e  ai  dati  rilevati  dalle
     autorità  competenti sulle condotte di  maltrattamento  o
     di abuso anche psicologico commesse.
         Infine,   l'articolo  7  concerne  la   clausola   di
     neutralità,  per  cui  all'attuazione  della   legge   si
     provvederà  nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
     e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
     comunque,  senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
     finanza regionale.
         L'articolato  legislativo  è  dunque  di  8  articoli
     concernenti:
         L'articolo 1 (Oggetto e finalità della legge)
         L'articolo  2  (Formazione  permanente  e   verifiche
     periodiche    obbligatorie    delle    capacità    psico-
     attitudinali del personale educativo e di cura)
         L'articolo   3   (Installazione   dei   sistemi    di
     videosorveglianza e tutela della privacy)
         L'articolo    4    (Requisiti    di    accreditamento
     istituzionale e di funzionamento)
         L'articolo   5   (Linee  guida  sulle  visite   nelle
     strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)
         L'articolo 6 (Relazione annuale)
         L'articolo 7 (Clausola di neutralità finanziaria)
         L'articolo 8 (Norma finale)

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                          Oggetto e finalità

         1.  La  presente legge ha la finalità di prevenire  e
     contrastare condotte di maltrattamento o di abuso,  anche
     di  natura  psicologica, in danno di  minori,  anziani  e
     persone  con disabilità nell'ambito dei servizi educativi
     per   l'infanzia,  delle  scuole  dell'infanzia  e  delle
     strutture   socio-sanitarie   e   socio-assistenziali   a
     carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

                                Art. 2
             Formazione permanente e verifiche periodiche
          obbligatorie delle capacità psico-attitudinali del
                     personale educativo e di cura

         1.  Al  fine di garantire il possesso delle  capacità
     psico-attitudinali degli operatori sociosanitari e  degli
     altri  soggetti  che operano con mansioni  di  assistenza
     diretta   presso  strutture  socio-sanitarie   e   socio-
     assistenziali,       a      carattere       residenziale,
     semiresidenziale  o diurno, nonché del personale  docente
     e  non  docente  dei servizi educativi per  l'infanzia  e
     delle  scuole dell'infanzia, tenuto conto del progressivo
     logoramento  psico-fisico derivante dall'espletamento  di
     mansioni   che   richiedono  prestazioni  di   assistenza
     continuativa,   è   introdotto  l'obbligo   di   percorsi
     formativi    permanenti   e   di   verifiche   periodiche
     obbligatorie  sulla  professionalità e  sul  mantenimento
     delle  capacità  psico-attitudinali  a  relazionarsi,  in
     condizioni di stress, con soggetti vulnerabili.
         2.  Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale con
     propria  delibera  da adottarsi entro  180  giorni  dalla
     entrata  in  vigore  della presente  legge,  su  proposta
     dell'Assessore   per   l'istruzione   e   la   formazione
     professionale di concerto con l'Assessore per la  salute,
     previo  parere  delle competenti commissioni  legislative
     dell'Assemblea regionale siciliana, definisce:
         a)   le   modalità   della  formazione   obbligatoria
     iniziale  e  permanente  del personale  che  opera  nelle
     strutture  di cui all'art. 1 finalizzata, in particolare,
     all'apprendimento delle pratiche e delle  tecniche  della
     relazione   empatica   secondo   le   migliori   pratiche
     sviluppate nelle diverse realtà operanti sul territorio;
         b)    le    modalità   delle   verifiche   periodiche
     obbligatorie  dei requisiti di carattere attitudinale  al
     momento  dell'assunzione e successivamente,  con  cadenza
     periodica, in relazione al progressivo logoramento psico-
     fisico  derivante  dallo  svolgimento  di  mansioni   che
     richiedono   prestazione  continuativa  a   soggetti   in
     condizioni di vulnerabilità;
         c)   le   modalità   di   svolgimento   di   colloqui
     individuali   o  incontri  collettivi  tra   famiglie   e
     operatori o educatori, finalizzati a potenziare il  patto
     di  corresponsabilità educativa e la presa in  carico  di
     anziani e persone con disabilità;
         d)  le  misure  di rilevamento precoce  dei  casi  di
     stress  lavoro-correlato  per  il  personale  addetto  ai
     servizi    educativi   dell'infanzia   e   alle    scuole
     dell'infanzia,  nonché  misure  per  il  recupero   delle
     condizioni  di  benessere, anche attraverso  attività  di
     assistenza e consulenza specifiche per tale personale;
         d)  le  modalità di svolgimento di adeguati  percorsi
     di  sostegno e di ricollocamento del personale dichiarato
     non  idoneo  allo svolgimento delle mansioni educative  e
     di   cura   nelle   strutture  di  cui  all'articolo   1,
     prevedendo, con riferimento all'ambito educativo,  azioni
     preventive    attuate    da   équipe    psico-pedagogiche
     territoriali, anche al fine di sostenere i docenti e  gli
     educatori  nell'acquisizione degli strumenti  utili  alla
     gestione delle situazioni educative difficili.

                                Art. 3
        Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela
                             della privacy

         1.   Per  il  conseguimento  delle  finalità  di  cui
     all'articolo  1 entro 180 giorni dall'entrata  in  vigore
     della  presente legge le amministrazioni  comunali  e  le
     aziende       sanitarie      provinciali       provvedono
     all'installazione  di  sistemi  di  videosorveglianza   a
     circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
         2.  Le strutture private adibite all'attività di  cui
     all'articolo       1       provvedono       autonomamente
     all'installazione  delle telecamere a circuito  chiuso  e
     ne  danno comunicazione alle amministrazioni comunali  in
     caso  di  servizi educativi per l'infanzia  e  di  scuole
     dell'infanzia,  e alle aziende sanitarie locali  in  caso
     di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali.
         3.  I  sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
     di  cui al presente articolo devono essere istallati  con
     modalità  atte a garantire la sicurezza dei dati trattati
     e  la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture
     di cui all'articolo 1 è' vietato l'utilizzo di webcam.
         4.  l'installazione dei sistemi di  videosorveglianza
     deve   essere   effettuata,   previo   accordo   con   le
     organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,
     in  conformità  al Regolamento Privacy n.  101/18  e  del
     Regolamento   UE  2016/679  nonché  nel  rispetto   della
     Convenzione   delle  Nazioni  Unite  sui  diritti   delle
     persone con disabilità ratificata ai sensi della legge  3
     marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati  o
     dei tutori se minorenni o incapaci.
         5.  La presenza dei sistemi di videosorveglianza deve
     essere   altresì  adeguatamente  segnalata  a   tutti   i
     soggetti che accedono all'area video sorvegliata.
         6.  le  registrazioni  devono  essere  effettuate  in
     modalità    criptata   e   potranno   essere    visionate
     esclusivamente dall'Autorità giudiziaria,  a  seguito  di
     segnalazioni   da   parte   dei   soggetti   interessati,
     familiari o degenti.

                                Art. 4
            Requisiti di accreditamento istituzionale e di
                             funzionamento

         1.  A decorrere da 180 giorni dalla entrata in vigore
     della  presente  legge  l'installazione  di  sistemi   di
     videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e  socio
     assistenziali  di cui all'articolo 1 entra  a  far  parte
     dei     requisiti     previsti    per    l'accreditamento
     istituzionale  con il servizio sanitario regionale  ed  è
     requisito   indispensabile  per  ottenere  o   mantenere,
     l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  da  parte
     delle strutture private richiedenti.
         2.  Il  mancato adempimento degli obblighi di cui  al
     comma     1     comporta     la     revoca     automatica
     dell'accreditamento istituzionale delle strutture  socio-
     sanitarie  e  socio- assistenziali e delle autorizzazioni
     al funzionamento.

                                Art. 5
       Linee guida sulle visite nelle strutture socio-sanitarie
                         e socio-assistenziali

         1.  Al fine di favorire la prevenzione delle condotte
     di   maltrattamento   o  di  abuso,   anche   di   natura
     psicologica,  di  cui all'articolo 1,  entro  180  giorni
     dalla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,
     l'Assessore   per   la   salute,  previo   parere   delle
     competenti    commissioni   legislative    dell'Assemblea
     regionale  siciliana, di concerto con  le  organizzazioni
     sindacali   interessate,  emana  le  linee  guida   sulle
     modalità  di  accesso  nelle strutture  sociosanitarie  e
     socio-assistenziali  per  garantire,  ove  possibile,  le
     visite   agli  ospiti  delle  medesime  strutture   lungo
     l'intero arco della giornata.

                                Art. 6
                           Relazione annuale

         1.  La  Giunta regionale, entro il 31 marzo  di  ogni
     anno,  trasmette  all'Assemblea regionale  siciliana  una
     relazione  sull'attuazione della  presente  legge,  nella
     quale  riferisce anche sui dati rilevati  dalle  autorità
     giudiziarie  competenti in merito a condotte commesse  in
     danno   di  minori,  anziani  e  persone  con  disabilità
     ospitati nelle strutture di cui all'articolo 1.

                                Art. 7
                  Clausola di neutralità finanziaria

         1.  All'attuazione della presente legge  si  provvede
     nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali    e
     finanziarie   disponibili  a  legislazione   vigente   e,
     comunque,  senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
     finanza regionale.

                                Art. 8
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.