Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         9.   La  Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli
indirizzi operativi per la gestione dell'intervento,
affidando, con le modalità stabilite da apposita
convenzione, a società regionale in house le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al
presente articolo, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della
domanda di agevolazione, alla stipula del relativo
contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione.

10. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al presente articolo
possono essere finanziati con le disponibilità assegnate
ad apposito Fondo istituito dalla Regione, dove
affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche
provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 13.
Contratto di riqualificazione produttiva

1. Ai fini della realizzazione di progetti di
recupero e riattivazione di realtà industriali che
abbiano un significativo impatto occupazionale in
coerenza con la politica industriale regionale, Regione,
autonomie locali, imprese singole o associate,
rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro
soggetto pubblico, possono stipulare accordi di
Riqualificazione Produttiva (CRP).

2. Il Contratto di riqualificazione produttiva (CRP)
può essere promosso dalle amministrazioni comunali
interessate, d'intesa con le rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato
sull'intero territorio regionale.

3. Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP)
può essere promosso e sviluppato anche dai Poli di
Innovazione e dalle Reti di Imprese.

4. Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP)
è approvato con delibera di Giunta regionale ed è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

5. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al presente articolo
possono essere finanziati con le disponibilità assegnate
ad apposito Fondo istituito dalla Regione, dove
affluiscono le risorse relative alla programmazione
comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle
imprese e derivanti dalla Programmazione nazionale.

Art. 14.
Aree di crisi regionali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa
vigente la Giunta regionale definisce con apposita
delibera, su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro e
dell'Assessore regionale per le attività produttive, le
Aree di crisi regionale.

2. Nelle Aree di crisi individuate, sono proposti
accordi che prevedono la integrazione con gli strumenti
di sostegno al reddito e gli interventi di politica
attiva del lavoro, favorendo altresì nelle aree e nei
settori colpiti da eventi di dismissione di unità
produttive, progetti di investimento che prevedano il
reinserimento dei lavoratori delle unità produttive
dimesse.

3. La Giunta regionale entro 120 giorni
dall'approvazione della presente legge, con il supporto
della società regionale in house, definisce i parametri,
gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di
verifica, valutazione e controllo, in armonia con la
legislazione vigente, per qualificare un territorio come
Area di Crisi Regionale'.

Art. 15.
Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese

1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 17
della legge 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la
tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese è
istituito il Garante regionale per le micro, piccole e
medie imprese (MPMI), rappresentato dal direttore
generale pro-tempore dell'Assessorato regionale delle
attività produttive.

2. Il Garante di cui al comma 1 svolge le funzioni
di:

a) monitoraggio sull'attuazione dello Small
Business Act sul territorio siciliano;
b) elaborazione di proposte volte a favorire lo
sviluppo del sistema delle micro piccole e medie imprese
(MPMI), rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo
regionale anche in raccordo con il Garante nazionale
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
c) valorizzazione e promozione sul territorio
regionale delle migliori pratiche per le micro piccole e
medie imprese (MPMI) anche attraverso linee guida e la
sottoscrizione di convenzioni con gli enti pubblici
anche appartenenti al sistema regionale.

3. Il Garante regionale delle micro piccole e medie
imprese (MPMI) trasmette annualmente all'Assemblea
regionale siciliana e al Garante nazionale una relazione
sull'attività svolta, con un'analisi e la valutazione
dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di
dimensioni minori, unitamente ad una proposta sulle
misure da attuare per favorirne la crescita e la
competitività anche sui mercati internazionali.

Art. 16.
Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema
produttivo,
della ricerca e dell'innovazione

1. Al fine di favorire la partecipazione alla
definizione delle priorità di intervento di tutti i
soggetti interessati allo sviluppo del sistema
produttivo e della ricerca e dell'innovazione e, in
particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di
pubblica utilità, è istituito l'Osservatorio Regionale
sullo Sviluppo del Sistema Produttivo, della Ricerca e
dell'Innovazione.

2. L'Osservatorio svolge la sua attività per il
tramite della società regionale in house e ha tra i suoi
compiti:

a) la predisposizione di strumenti di informazione,
consultazione e partecipazione;
b) la predisposizione e l'implementazione di un
sistema informativo territoriale ai fini della raccolta,
elaborazione e gestione dei dati informativi relativi
all'attuazione degli strumenti economico-finanziari a
sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, della
ricerca scientifica e dell'innovazione.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale emana il regolamento
relativo alle modalità di nomina dei componenti e di
funzionamento dell'Osservatorio, alle procedure per
l'accesso e l'aggiornamento del sistema informativo
territoriale, alla pubblicazione dei risultati delle
attività dell'Osservatorio e ad ogni altro aspetto ad
esso relativo.

3. La partecipazione dei componenti
dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito, senza
ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

Art. 17.
Sostegno all'economia sociale

1. La Regione riconosce il ruolo essenziale
dell'economia sociale come settore cardine dello
sviluppo economico e sociale della Regione che permette
la creazione di posti di lavoro di qualità e il
rafforzamento della coesione sociale, economica e
territoriale, e che svolge un ruolo nel miglioramento
dell'occupabilità, contribuendo al conseguimento degli
obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona.

2. Ai fini della presente legge per economia
sociale si intende l'insieme di attività di utilità
sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e
collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari,
assistenziali ed educativi, di inclusione sociale, di
promozione della solidarietà e dei diritti dei
cittadini, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e
del patrimonio storico, artistico e culturale, di
formazione ed educazione dell'individuo, di attività del
tempo libero, sport e turismo sociale.

3. La Regione promuove e sostiene, altresì,
progetti ed iniziative diretti alla valorizzazione del
ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell'economia
sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli
innovati di amministrazione e gestione integrata dei
servizi sociali.

4. Attraverso il sostegno all'economia sociale, la
Regione promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà,
la sussidiarietà e una visione dell'economia fatta di
valori democratici per lo sviluppo sostenibile e
l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica.

Art. 18.
Fondo per l'economia sociale

1. A sostegno dell'economia sociale, la Regione
attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi
complementari e funzionali ad essi, attraverso
l'istituzione di un fondo denominato Fondo per
l'Economia sociale, dove possono affluire risorse
relative alla programmazione comunitaria e derivanti
dalla programmazione nazionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, con apposita
delibera, definisce gli strumenti agevolativi e gli
interventi complementari e funzionali ad essi finanziati
dal fondo di cui al comma 1, le modalità di accesso e di
utilizzo nonché le procedure di monitoraggio e di
controllo sull'utilizzo delle risorse.

Art. 19.
Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi
dell'Unione europea e in collaborazione con gli enti
locali, il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e le parti sociali, promuove
la cultura della responsabilità sociale d'impresa e
dell'innovazione sociale.

2. La responsabilità sociale d'impresa e
l'innovazione sociale costituiscono il criterio di
riferimento per le azioni del programma triennale delle
attività produttive, della ricerca e del trasferimento
tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse
umane e dei programmi di sostegno alla formazione
manageriale e alla qualificazione gestionale delle
imprese.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al
comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le
imprese di qualunque settore produttivo, le parti
sociali e gli enti che operano per la promozione della
responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a
livello territoriale.

4. La Regione istituisce inoltre il premio
regionale per la responsabilità sociale d'impresa e
l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti
di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse
stanziate per il Piano triennale per le attività
produttive.

Art. 20.
Sistema regionale dell'innovazione

1. Sono soggetti del sistema regionale
dell'innovazione:

a) la Regione, i Liberi Consorzi, le Città
Metropolitane, gli enti dipendenti o strumentali e le
società partecipate;
b) le Università degli studi e i Centri di Ricerca
pubblici e privati;
c) le Organizzazioni economiche e sociali di
categoria maggiormente rappresentative su base
regionale;
d) le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
e) i Poli di Innovazione;
f) le Reti di Impresa;
g) i Parchi scientifici e tecnologici e
gli incubatori d'impresa.

2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre,
tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o
associati, aventi una stabile organizzazione sul
territorio regionale, che promuovono la realizzazione di
azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione.

3. La Regione valorizza e promuove il sistema
regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta
formazione, sostenendo la collaborazione tra università,
centri di ricerca pubblici e privati e sistema
produttivo ed agevolando, in particolare, la ricerca di
base ed il trasferimento di tecnologia nei confronti
delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e loro forme
associate.

Art. 21.
Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI

1. La Regione promuove le iniziative, le azioni e
gli interventi di internazionalizzazione delle imprese
regionali, anche attraverso la predisposizione di
intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori
regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di
coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione
di mercati esteri.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, l'Assessorato regionale delle attività
produttive provvede alla costituzione di un tavolo per
l'internazionalizzazione composto dalle rappresentanze
di Regione, Centro Estero delle Camere di Commercio
regionali ed Associazioni datoriali più rappresentative,
con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo
dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i
fabbisogni e le esigenze delle imprese per la
competitività delle stesse sui mercati internazionali,
verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei
programmi di intervento e coordinare azioni
strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo
dell'export.

Art. 22.
Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza dei
mercati internazionali istituisce l'Osservatorio
Regionale per l'Internazionalizzazione.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di
facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del
commercio con l'estero, l'andamento dei mercati
internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto
ai principali mercati di riferimento, delle filiere
produttive e delle specializzazioni merceologiche che
costituiscono l'articolazione dell'economia regionale.

3. L'Osservatorio é l'organismo di raccordo con
tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel
settore dell'internazionalizzazione, favorendo
l'integrazione delle attività e la coerenza degli
interventi.

4. L'Osservatorio produce un rapporto annuale con
indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali,
per consentire tempestive verifiche delle strategie
pubbliche di promozione, e produce periodicamente
rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle
statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio
con l'estero.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge la Giunta Regionale con propria delibera
stabilisce le modalità di nomina dei componenti e di
funzionamento dell'Osservatorio Regionale per
l'Internazionalizzazione.

6. La partecipazione dei componenti
dell'Osservatorio avviene a titolo completamente
gratuito senza alcun onere aggiuntivo a carico della
Regione.

Art. 23.
Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo
di ogni anno all'Assemblea regionale siciliana una
relazione, elaborata dalla società regionale in house
sullo stato di attuazione della presente legge, sui
risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di
tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla
presente legge.

2. La Relazione contiene informazioni, dati e
indicatori relativi:

a) alle risorse di natura pubblica e privata, di
fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel
periodo a consuntivo;
b) alle risorse umane direttamente impiegate negli
organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e di
adeguamento professionale;
c) alle ricadute di natura economica e professionale
derivanti dalle attività poste in essere;
d) alle attività di promozione, animazione e
sensibilizzazione adottate.

3. La Relazione, inoltre, deve contenere, attraverso
appositi parametri, la valutazione dell'impatto
economico, sociale ed ambientale, che le attività poste
in essere dai soggetti e dagli organismi regolamentati,
hanno avuto, nel periodo di riferimento, sul territorio
regionale.

Art. 24.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa
fronte a valere sulle risorse relative alla
programmazione comunitaria e alle risorse derivanti
dalla programmazione regionale e nazionale.

Art. 25.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI


Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge nasce dalla necessità
di contrastare la stagnazione economica del nostro
territorio con misure legislative innovative ed idonee a
superare le innumerevoli difficoltà con cui le singole
realtà produttive del nostro territorio sono ancor oggi
costrette a scontrarsi e che, di fatto, costituiscono il
più grande ostacolo allo sviluppo socio-economico del
territorio.

Come definito all'articolo 1 concernente le
finalità, il disegno di legge ha, dunque, come suo
obiettivo la crescita competitiva e sostenibile del
sistema produttivo regionale, della ricerca scientifica
e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico
compatibile con la valorizzazione del territorio e la
sua coesione sociale . Pertanto esso favorisce il
rilancio produttivo a partire dai settori strategici,
contrastando la delocalizzazione delle attività
produttive mettendo in atto anche una serie di azioni di
fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti
ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si
impegnano a mantenere in Sicilia la loro presenza,
salvaguardando l'occupazione e il lavoro e nel contempo
promuovendo la crescita competitiva e sostenibile del
sistema produttivo regionale, l'attrattività del
contesto territoriale, l'incremento occupazionale e la
ricchezza del territorio.
Fra gli interventi innovativi mirati alla crescita
competitiva e sostenibile del sistema produttivo
regionale, si sottolineano, altresì: la riduzione della
pressione fiscale a vantaggio di nuova occupazione (art.
5), il sostegno ai processi di internazionalizzazione
delle Piccole e Medie Imprese (art. 21), il Fondo
rotativo per le PMI (art. 11), i contratti di sviluppo
locale (art. 12), i contratti di riqualificazione
produttiva (art. 13) ed i contratti localizzazione tra
le imprese e la pubblica amministrazione, che prevedono
precisi obblighi e diritti reciproci nell'ambito della
definizione di tempi certi, numero di posti di lavoro
previsti, incentivi e semplificazione degli strumenti
urbanistici per la localizzazione di nuovi insediamenti
produttivi, per l'ampliamento di insediamenti già
esistenti, il recupero di aree dimesse, degradate o
sottoutilizzate e la valorizzazione di ambiti strategici
(art. 4).

Va sottolineata, inoltre, la disposizione
legislativa concernente il sostegno all'economia
sociale (art. 17), in quanto contribuisce al
conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia
di Lisbona, riconoscendo, in ambito regionale, il ruolo
essenziale dell'economia sociale come settore cardine
dello sviluppo economico e sociale della Regione che
permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il
rafforzamento della coesione sociale, economica e
territoriale. Ai fini della presente legge, si intende
per economia sociale l'insieme delle attività di utilità
sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e
collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari,
assistenziali ed educativi, di inclusione sociale,
promozione della solidarietà e dei diritti dei
cittadini, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e
del patrimonio storico, artistico e culturale, di
formazione ed educazione dell'individuo, di attività del
tempo libero, di sport e turismo sociale, di ricerca
etica e spirituale.

Non meno rilevanti sono le altre misure poste in
essere dalla presente iniziativa legislativa
concernenti: la individuazione delle Aree di crisi
regionali (art. 14); il Garante regionale per le micro,
piccole e medie imprese (MPMI) (art. 15); l'istituzione
del Fondo per l'economia sociale (art. 18) e la
promozione, in linea con gli indirizzi dell'Unione
Europea, della cultura della responsabilità sociale
d'impresa e dell'innovazione sociale (art. 19).

Entrando, infine, nello specifico dell'articolato
composto da 25 articoli, esso prevede:

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, il
cui obiettivo è promuovere la crescita competitiva e
sostenibile del sistema produttivo regionale, della
ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di
sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del
territorio e la coesione sociale . A questo scopo la
Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai
settori strategici contrastando la delocalizzazione
anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e
altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese,
in particolare quelle che si impegnano a mantenere in
Sicilia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione
ed il lavoro.

L'articolo 2 definisce gli ambiti di intervento
della legge mirati alla crescita della responsabilità
sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile ed
alla creazione di lavoro stabile e di qualità. A tale
scopo la Regione anche attraverso i propri enti
strumentali e le società controllate, promuove e
sostiene, fra l'altro:

a) forme nuove di aggregazione del sistema
produttivo tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e
dei poli d'innovazione, nei settori innovativi e
tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e
degli investimenti pubblici e privati, per un
collegamento stabile tra le imprese e il sistema
regionale della conoscenza, l'università, i centri di
ricerca e i parchi scientifici e tecnologici;

b) la sostenibilità dello sviluppo attraverso la
qualificazione del tessuto produttivo incentivando
l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e
lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,
attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi
attori operanti nel territorio regionale, creando un
collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo
della produzione di beni e di servizi, mondo del credito
e il territorio, attraverso l'integrazione delle
politiche regionali di settore e le risorse umane,
strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

d) gli investimenti delle imprese per ridurre
l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli
ambienti di lavoro;

e) l'attuazione di programmi e la realizzazione di
investimenti delle imprese per il risparmio energetico e
l'utilizzo di fonti rinnovabili;

f) la formazione e l'alta formazione in funzione
dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle
imprese per l'occupabilità e l' inclusione sociale delle
persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

g) il reinserimento delle attività produttive,
artigianali, professionali e commerciali nei centri
storici regionali.

L'articolo 3 rubricato Tipologie e strumenti di
intervento specifica le tipologie e gli strumenti di
intervento adottati, quali, in particolare: riduzione
del carico fiscale; accesso al credito; contratti di
localizzazione; costi energetici; ricerca ed
innovazione. Ulteriori forme di intervento concernono,
inoltre:

a) contributi in conto interessi;

b) promozione e finanziamento di progetti;

c) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme
agevolative che prevedono il coinvolgimento del settore
creditizio, nonché altre forme di intervento individuate
e definite dalla Giunta regionale.

Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica
ed innovazione sono conseguiti mediante strumenti ben
individuati dalla legge che concernono:

a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;

b) servizi alle imprese;

c) strutture e servizi per la ricerca applicata del
sistema regionale dell'innovazione;

d) progetti strategici a regia regionale;

e) altri strumenti di intervento individuati e
definiti dalla Giunta regionale.

L'articolo 4 rubricato Contratti di
localizzazione , prevede che la Regione nel
perseguimento della semplificazione amministrativa
promuove altresì la stipula di contratti di
localizzazione tra imprese e pubblica amministrazione.
Trattasi di strumenti negoziali che contengono precisi
obblighi e diritti reciproci nell'ambito della
definizione di tempi certi, numero di posti di lavoro
previsti, incentivi, ricorso semplificato di strumenti
urbanistici per la localizzazione degli insediamenti
produttivi, ampliamento di insediamenti già esistenti,
recupero di aree dimesse, degradate o sottoutilizzate e
della valorizzazione di ambiti strategici.

L'articolo 5 (Riduzione della pressione fiscale a
vantaggio della nuova occupazione), prevede, al fine di
promuovere la crescita anche attraverso il recupero
della competitività del sistema produttivo, interventi
di riduzione del carico fiscale, di spettanza regionale,
in favore delle imprese che incrementano il numero dei
lavoratori dipendenti mediante i gettiti derivanti dal
contrasto all'evasione fiscale.

L'articolo 6 rubricato Accesso al credito , prevede
interventi di facilitazione dell'accesso al credito da
parte delle imprese, attraverso lo sviluppo di un
sistema delle garanzie e del credito.

L'articolo 7 rubricato Costi energetici , prevede,
nell'ambito delle competenze regionali in materia,
misure volte a ridurre l'incidenza dei costi energetici
delle imprese attraverso una revisione del sistema di
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
stessa.

L'articolo 8 rubricato Sostegno alla ricerca ed
all'innovazione interviene a sostegno di attività
svolte dalle imprese in settori di interesse regionale
concernenti la ricerca e l'innovazione.

L'articolo 9 concerne il Rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato .

L'articolo 10 rubricato Iniziative agevolabili
favorisce la partecipazione delle Piccole e Medie
Imprese (PMI) a iniziative di internazionalizzazione che
prevedano attività promozionali, fieristiche, di
cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla
qualità dell'export regionale, di penetrazione
commerciale e ampliamento e di rafforzamento dei mercati
esteri.

L'articolo 11 prevede l'istituzione del Fondo
rotativo per Piccole e Medie Imprese . Il Fondo
interviene in via prioritaria all'interno delle aree di
crisi riconosciute dalla Regione o con provvedimento del
governo nazionale.

L'articolo 12 rubricato Contratto di sviluppo
locale , mira a promuovere da parte della Regione
iniziative di localizzazione, ampliamento e
ammodernamento di unità industriali e turistiche
attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali.
Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere
promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione,
dalle reti d'imprese e dalle associazioni di categoria
presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su
iniziativa di una o più imprese anche di settori diversi
(industria, artigianato, commercio, ecc.) di un
programma di sviluppo determinato, ovvero produttivo,
turistico e per la tutela ambientale.

L'articolo 13 rubricato Contratto di
riqualificazione produttiva prevede la stipula di
accordi di Riqualificazione Produttiva (CRP) tra
Regione, autonomie locali, imprese, rappresentanze
datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico,
finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero e
riattivazione di realtà industriali che abbiano un
significativo impatto occupazionale in coerenza con la
politica industriale regionale.

L'articolo 14 rubricato Aree di crisi regionali
concerne la individuazione, da parte della Giunta
regionale delle Aree di crisi regionale , nelle quali
sono proposti accordi che prevedono la integrazione con
gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di
politica attiva del lavoro, favorendo altresì nelle aree
e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità
produttive, progetti di investimento per il
reinserimento dei lavoratori delle unità produttive
dimesse.

L'articolo 15 rubricato Garante regionale per le
micro, piccole e medie imprese , istituisce, in armonia
con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 11
novembre 2011, n. 180 (norme per la tutela della libertà
d'impresa. Statuto delle imprese), il Garante regionale
per le micro, piccole e medie imprese (MPMI). Il
Garante, rappresentato dal direttore generale pro-
tempore dell'assessorato regionale per le attività
produttive, svolge, fra l'altro, funzioni di vigilanza
sulla semplificazione; di monitoraggio sull'attuazione
dello Small Business Act sul territorio siciliano; di
elaborazione di proposte volte a favorire lo sviluppo
del sistema delle MPMI, rafforzandone il ruolo nel
tessuto produttivo regionale anche in raccordo con il
Garante nazionale istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico. Il Garante regionale delle MPMI
trasmette, inoltre, annualmente all'Assemblea Regionale
Siciliana e al Garante nazionale, una relazione
sull'attività svolta, con un'analisi e una valutazione
dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di
dimensioni minori, contestualmente ad una proposta sulle
misure da attuare per favorirne la crescita e la
competitività anche sui mercati internazionali.

L'articolo 16 concerne l'istituzione
dell'Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema
produttivo, della ricerca e dell'Innovazione, volto a
favorire la partecipazione alla definizione delle
priorità di intervento di tutti i soggetti interessati
allo sviluppo del sistema produttivo, della ricerca e
dell'innovazione e, in particolare, delle imprese e dei
gestori dei servizi di pubblica utilità. In tale
direzione si prevede l'istituzione dell'Osservatorio
Regionale sullo Sviluppo del Sistema Produttivo, della
Ricerca e dell'Innovazione . L'Osservatorio svolge la
sua attività per il tramite della società regionale
in house ed ha tra i suoi compiti la predisposizione di
strumenti di informazione, consultazione e
partecipazione nonché la predisposizione e
l'implementazione di un sistema informativo territoriale
ai fini della raccolta, elaborazione e gestione dei dati
informativi relativi all'attuazione degli strumenti
economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del
sistema produttivo, della ricerca scientifica e
dell'Innovazione.

L'articolo 17 rubricato Sostegno all'economia
sociale , come prima accennato, contribuisce al
conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia
di Lisbona. Esso riconosce, pertanto, in ambito
regionale il ruolo essenziale dell'economia sociale come
settore cardine dello sviluppo economico e sociale della
Regione che permette la creazione di posti di lavoro di
qualità e il rafforzamento della coesione sociale,
economica e territoriale. Per economia sociale si
intende ai fini della legge, l'insieme di attività di
utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni
sociali e collettivi nei settori relativi a servizi
sociosanitari, assistenziali ed educativi, di inclusione
sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei
cittadini, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e
del patrimonio storico, artistico e culturale, di
formazione ed educazione dell'individuo, di attività del
tempo libero, di sport e turismo sociale, di ricerca
etica e spirituale.

L'articolo 18 concerne l'istituzione del Fondo per
l'economia sociale , attraverso cui la Regione attiva
appositi strumenti agevolativi ed interventi
complementari e funzionali ad essi, dove possono
affluire risorse relative alla programmazione
comunitaria e derivanti dalla programmazione nazionale.

L'articolo 19 rubricato Responsabilità sociale
d'impresa e impresa sociale mira a promuovere, in
coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea, la
cultura della responsabilità sociale d'impresa e
l'impresa sociale. La responsabilità sociale d'impresa
e l'innovazione sociale costituiscono, pertanto, il
criterio di riferimento per le azioni del programma
triennale delle attività produttive, della ricerca e del
trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione
delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla
formazione manageriale e alla qualificazione gestionale
delle imprese. Al fine di raggiungere tali obiettivi la
Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di
qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli
enti che operano per la promozione della responsabilità
sociale e dell'innovazione sociale a livello
territoriale. E' previsto, inoltre, da parte della
Regione un premio regionale per la responsabilità
sociale d'impresa e l'innovazione sociale mediante
l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano
triennale per le attività produttive.

L'articolo 20 rubricato Sistema regionale
dell'Innovazione concerne la valorizzazione e la
promozione del sistema regionale della ricerca,
dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la
collaborazione tra università, centri di ricerca
pubblici e privati e sistema produttivo ed agevolando,
in particolare, la ricerca di base ed il trasferimento
di tecnologia nei confronti delle PMI (Piccole e Medie
Imprese) e loro forme associate.

L'articolo 21 concerne il Sostegno ai processi di
internazionalizzazione delle PMI . La Regione, al fine
di coordinare e razionalizzare i processi di
penetrazione di mercati esteri, promuove le iniziative,
le azioni e gli interventi di internazionalizzazione
delle imprese regionali, anche attraverso la
predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i
diversi operatori regionali, sia istituzionali che
associativi. In tale direzione l'Assessorato delle
attività produttive provvede alla costituzione di un
tavolo per l'internazionalizzazione composto dalle
rappresentanze di Regione, Centro Estero delle Camere di
Commercio regionali, e le Associazioni datoriali più
rappresentative, con il compito di monitorare le azioni
per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa,
analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per
la competitività delle stesse sui mercati
internazionali, nonché verificare i risultati conseguiti
nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare
azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo
dell'export.

L'articolo 22 istituisce l' Osservatorio regionale
per l'internazionalizzazione', finalizzato a favorire la
conoscenza dei mercati internazionali. L'Osservatorio ha
il compito di facilitare la conoscenza riguardante le
dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei
mercati internazionali, il posizionamento competitivo,
rispetto ai principali mercati di riferimento, delle
filiere produttive e delle specializzazioni
merceologiche che costituiscono l'articolazione
dell'economia regionale. L'Osservatorio è, inoltre,
l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e
extraregionali attivi nel settore
dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione
delle attività e la coerenza degli interventi. Per
consentire tempestive verifiche delle strategie
pubbliche di promozione, l'Osservatorio produce,
altresì, un rapporto annuale con indicazioni
congiunturali e approfondimenti strutturali, e produce
periodicamente rapporti sintetici, utilizzando gli
aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli
indicatori sul commercio con l'estero.

L'articolo 23 concerne la relazione sullo stato di
attuazione della legge che la Giunta Regionale deve
trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno all'Assemblea
Regionale Siciliana. La relazione sui risultati
ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i
soggetti e gli organismi regolamentati dalla legge è
elaborata dalla società regionale in house.

L'articolo 24 concerne la norma finanziaria.

L'articolo 25 è la norma finale.


---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità della legge

1. La presente legge, in conformità alla normativa
comunitaria, promuove la crescita competitiva e sostenibile
del sistema produttivo regionale, della ricerca scientifica
e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico
compatibile con la valorizzazione del territorio e la
coesione sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione favorisce il
rilancio produttivo a partire dai settori strategici
contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di
fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad
agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano
a mantenere in Sicilia la loro presenza, salvaguardando
l'occupazione ed il lavoro.

Art. 2.
Ambiti di intervento

1. Gli interventi della presente legge sono diretti a
sostenere la crescita della responsabilità sociale delle
imprese per lo sviluppo economico sostenibile del territorio
e la creazione di lavoro stabile e di qualità.

2. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione anche
attraverso i propri enti strumentali e le società
controllate, promuove e sostiene:

a) forme nuove di aggregazione del sistema produttivo
tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e dei poli
d'innovazione, nei settori innovativi e tradizionali,
attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti
pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le
imprese e il sistema regionale della conoscenza,
l'università, i centri di ricerca e i parchi scientifici e
tecnologici;

b) la sostenibilità dello sviluppo attraverso la
qualificazione del tessuto produttivo incentivando
l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,
attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi
attori operanti nel territorio regionale, creando un
collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della
produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il
territorio, attraverso l'integrazione delle politiche
regionali di settore e le risorse umane, strumentali e
finanziarie, sia pubbliche che private;

d) la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione
della ricerca di base nelle università e nei centri di
ricerca, nonché il sostegno alla ricerca applicata al
sistema produttivo, mettendo in rete le università degli
studi della Regione, le istituzioni di ricerca, l'impresa e
gli altri soggetti operanti sul territorio regionale;

e) gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto
ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di
lavoro;

f) l'attuazione di programmi e la realizzazione di
investimenti delle imprese per il risparmio energetico e
l'utilizzo di fonti rinnovabili;

g) la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla
valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle
attività culturali nonché interventi e progetti volti a
ridurre le disparità territoriali, a sostenere
l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a
promuovere le pari opportunità e la contaminazione positiva
delle esperienze e delle professioni di qualità;

h) la formazione e l'alta formazione in funzione
dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle
imprese per la occupabilità e l' inclusione sociale delle
persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

i) il reinserimento delle attività produttive,
artigianali, professionali e commerciali nei centri storici
regionali.

Art. 3.
Tipologie e strumenti di intervento

1. La Regione, nel rispetto della disciplina europea
in tema di aiuti di Stato, persegue le finalità di cui
all'articolo 1 attraverso le seguenti tipologie
d'intervento:

a) riduzione del carico fiscale;
b) accesso al credito;
c) contributi in conto interessi;
d) contratti di localizzazione;
e) costi energetici;
f) ricerca ed innovazione;
g) promozione e finanziamento di progetti;
h) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme
agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore
creditizio;
i) ulteriori forme di intervento individuate e
definite dalla Giunta regionale.

3. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca
scientifica ed innovazione sono conseguiti mediante gli
strumenti di seguito indicati:

a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del
sistema regionale dell'innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e
definiti dalla Giunta regionale.

Art. 4.
Contratti di localizzazione

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1, promuove la stipula di contratti
di localizzazione quali strumenti negoziali che
contengono precisi obblighi e diritti reciproci tra
imprese e pubblica amministrazione nella prospettiva di
definire, tempi certi, numero di posti di lavoro
previsti, incentivi, e ricorso semplificato agli
strumenti urbanistici per la localizzazione degli
insediamenti produttivi, l'ampliamento di insediamenti
già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o
sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti
strategici.

2. I contratti di localizzazione sono approvati con
deliberazione della Giunta regionale, previa adozione
dei relativi criteri da parte della Giunta medesima.

Art. 5.
Riduzione della pressione fiscale a vantaggio di nuova
occupazione

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea
e della disciplina degli aiuti di stato, nonché
nell'ambito delle proprie competenze conferite dallo
Statuto, al fine di promuovere la crescita, anche
attraverso il recupero della competitività del sistema
produttivo, contrasta l'evasione fiscale e ne destina i
relativi gettiti finanziari, al verificarsi di tutti i
presupposti finanziari e di legge, prioritariamente ad
interventi di riduzione del carico fiscale di spettanza
regionale, in favore di soggetti che incrementano il
numero di lavoratori dipendenti.

2. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 1
e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e
regionale in materia, la Regione può procedere alla
riduzione delle maggiorazioni delle aliquote regionali
IRAP in favore dei soggetti di imposta di cui
all'articolo 2 che abbiano proceduto a nuove assunzioni.

Art. 6.
Accesso al credito

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1, prevede interventi di
facilitazione dell'accesso al credito da parte delle
imprese, attraverso lo sviluppo di un sistema delle
garanzie e del credito, sostenendo in particolare la
patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Consorzi
e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi).

Art. 7.
Costi energetici

1. La Regione, nel rispetto delle competenze
attribuite dal proprio Statuto, per il perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1, prevede misure
volte a ridurre la incidenza dei costi energetici delle
imprese di cui all'articolo 2, attraverso una revisione
del sistema di produzione, trasporto e distribuzione
dell'energia stessa.


Art. 8.
Sostegno alla ricerca ed all'innovazione

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del
sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di
attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei
settori di interesse regionale, riguardanti in
particolare:

a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale
finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo
e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale;

b) investimenti in processi ed in prodotti
innovativi nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) o loro
aggregazioni (Poli di Innovazioni e Reti di Impresa).

Art. 9.
Rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di
Stato

1. Gli interventi previsti dalla presente legge a
favore delle imprese e delle attività libero
professionali sono attuati nel rispetto della normativa
europea sugli Aiuti di Stato ed in particolare della
legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 (Disposizioni
sulla partecipazione della Regione al processo normativo
dell'Unione Europea, sulle procedure d'esecuzione degli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea
e di attuazione delle politiche europee).

Art. 10.
Iniziative agevolabili

1. La Regione favorisce la partecipazione delle
Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresentative dei
principali comparti e settori regionali a iniziative di
internazionalizzazione che prevedano attività
promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e
industriale, di sostegno alla qualità dell'export
regionale, di penetrazione commerciale, ampliamento e
rafforzamento dei mercati esteri.

2. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, definisce
gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento,
affidando, con le modalità stabilite da apposita
convenzione, a società regionale in house, le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al
presente articolo.

Art. 11.
Fondo rotativo per Piccole e Medie Imprese

1. La Regione, al fine di supportare il complesso
degli interventi regionali in materia di sostegno delle
Piccole e Medie Imprese attivati con risorse regionali,
nazionali e comunitarie, istituisce il Fondo rotativo
per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

2. Il Fondo di cui al presente articolo interviene
in via prioritaria all'interno delle aree di crisi
riconosciute dalla Regione o con provvedimento del
governo nazionale.

3. La Giunta regionale, con apposita delibera
definisce priorità, spese ammissibili e modalità di
intervento del Fondo Rotativo per le Piccole e Medie
Imprese (PMI).

Art. 12.
Contratto di sviluppo locale

1. La Regione promuove sul proprio territorio
regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e
ammodernamento di unità industriali e turistiche,
attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali.

2. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere
promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione,
dalle reti d'imprese e dalle associazioni di categoria
presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su
iniziativa di una o più imprese, anche di settori
diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.), di un
programma di sviluppo rientrante in una delle seguenti
fattispecie previste:

a) programma di sviluppo produttivo: iniziativa
imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o
servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o
più progetti d'investimento e progetti di ricerca
industriale a prevalente sviluppo sperimentale,
strettamente connessi e funzionali tra di loro in
relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

b) programma di sviluppo turistico: iniziativa
imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta
turistica, attraverso il potenziamento ed il
miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva,
delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei
servizi di supporto alla fruizione del prodotto
turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o
più progetti d'investimento e progetti di ricerca
industriale a prevalente sviluppo sperimentale,
strettamente connessi e funzionali tra di loro in
relazione alla definizione di offerta turistica per il
territorio di riferimento;

c) programma di sviluppo per la tutela ambientale:
iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia
dell'ambiente per la cui realizzazione sono necessari
uno o più progetti per la tutela ambientale e progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
strettamente connessi e funzionali tra di loro in
relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del
programma.

3. L'importo complessivo delle spese ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è
definito di volta in volta per le singole tipologie di
programmi di sviluppo all'interno di appositi bandi.

4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle
intensità massime di aiuto previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente, in relazione agli
specifici progetti d'investimento.

5. L'utilizzo delle varie forme e la loro
combinazione è definita, in fase di negoziazione, sulla
base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi
ambiti d'intervento.

6. In fase di valutazione è attribuita una
premialità agli investimenti previsti, nell'ambito delle
aree in deroga ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
TFUE (Trattati sul funzionamento dell'Unione europea)
nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere
della Regione e agli investimenti che prevedano un
incremento della base occupazionale.

7. Le agevolazioni relative ai progetti possono
essere concesse a fronte di progetti d'investimento
volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unità
produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di
produzione complessivo di una unità produttiva
esistente;
e) interventi di efficientamento energetico su
unità produttive esistenti.

8. Le agevolazioni relative a progetti di
investimento per la tutela ambientale possono essere
concesse per:

a) innalzare il livello di tutela ambientale
risultante dalle attività dell'impresa proponente al di
là delle soglie fissate dalle norme applicabili
dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di
una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle
norme europee;
b) innalzare il livello di tutela ambientale
risultante dalle attività dell'impresa proponente in
assenza di norme dell'Unione europea;
c) consentire alle sole Piccole e Medie Imprese
(PMI) di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che
innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono
ancora in vigore;
d) consentire risparmi energetici da parte delle
imprese beneficiarie;
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto
rendimento;
f) assegnare una precedenza alla realizzazione di
impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.