Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Misure per la crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo regionale e per il contrasto alla stagnazione economica e alla disoccupazione

Iter

Attuale
10 lug 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 55 AULA

Storico
26 giu 2018 Annunziato Seduta n. 50 AULA
05 lug 2018 Assegnato per esame Commissione TERZA
05 lug 2018 Assegnato per parere Commissione UE

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI


         Onorevoli colleghi,

         il  presente  disegno di legge nasce dalla  necessità
     di   contrastare  la  stagnazione  economica  del  nostro
     territorio con misure legislative innovative ed idonee  a
     superare  le innumerevoli difficoltà con cui  le  singole
     realtà  produttive del nostro territorio sono ancor  oggi
     costrette a scontrarsi e che, di fatto, costituiscono  il
     più  grande  ostacolo  allo sviluppo socio-economico  del
     territorio.

         Come   definito   all'articolo   1   concernente   le
     finalità,  il  disegno  di legge ha,  dunque,   come  suo
     obiettivo  la  crescita  competitiva  e  sostenibile  del
     sistema  produttivo regionale, della ricerca  scientifica
     e  dell'innovazione,  quale motore di sviluppo  economico
     compatibile  con  la valorizzazione del territorio  e  la
     sua  coesione  sociale .   Pertanto  esso  favorisce   il
     rilancio  produttivo  a partire dai  settori  strategici,
     contrastando    la   delocalizzazione   delle    attività
     produttive mettendo in atto anche una serie di azioni  di
     fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi  atti
     ad  agevolare  le imprese, in particolare quelle  che  si
     impegnano  a  mantenere  in  Sicilia  la  loro  presenza,
     salvaguardando l'occupazione e il lavoro e  nel  contempo
     promuovendo  la  crescita competitiva e  sostenibile  del
     sistema   produttivo   regionale,   l'attrattività    del
     contesto  territoriale, l'incremento occupazionale  e  la
     ricchezza del territorio.
         Fra  gli  interventi innovativi mirati alla  crescita
     competitiva   e   sostenibile  del   sistema   produttivo
     regionale,  si sottolineano, altresì: la riduzione  della
     pressione fiscale a vantaggio di nuova occupazione  (art.
     5),  il  sostegno  ai  processi di internazionalizzazione
     delle  Piccole  e  Medie Imprese  (art.  21),   il  Fondo
     rotativo  per le PMI (art. 11), i contratti  di  sviluppo
     locale   (art.   12),  i  contratti  di  riqualificazione
     produttiva (art. 13) ed i  contratti localizzazione   tra
     le  imprese e la pubblica amministrazione, che  prevedono
     precisi  obblighi  e diritti reciproci nell'ambito  della
     definizione  di  tempi certi, numero di posti  di  lavoro
     previsti,  incentivi  e semplificazione  degli  strumenti
     urbanistici  per la localizzazione di nuovi  insediamenti
     produttivi,   per   l'ampliamento  di  insediamenti   già
     esistenti,  il  recupero  di aree  dimesse,  degradate  o
     sottoutilizzate e la valorizzazione di ambiti  strategici
     (art. 4).

         Va    sottolineata,    inoltre,    la    disposizione
     legislativa   concernente   il    sostegno   all'economia
     sociale    (art.   17),   in   quanto   contribuisce   al
     conseguimento  degli obiettivi enunciati nella  Strategia
     di  Lisbona, riconoscendo, in ambito regionale, il  ruolo
     essenziale  dell'economia sociale  come  settore  cardine
     dello  sviluppo  economico e sociale  della  Regione  che
     permette la creazione di posti di lavoro di qualità e  il
     rafforzamento   della  coesione  sociale,   economica   e
     territoriale.  Ai fini della presente legge,  si  intende
     per  economia sociale l'insieme delle attività di utilità
     sociale  tese  alla  soddisfazione di bisogni  sociali  e
     collettivi  nei settori relativi a servizi sociosanitari,
     assistenziali   ed  educativi,  di  inclusione   sociale,
     promozione   della   solidarietà  e   dei   diritti   dei
     cittadini,  di  tutela e valorizzazione  dell'ambiente  e
     del   patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,   di
     formazione ed educazione dell'individuo, di attività  del
     tempo  libero,  di  sport e turismo sociale,  di  ricerca
     etica e spirituale.

         Non  meno  rilevanti sono le altre  misure  poste  in
     essere     dalla    presente    iniziativa    legislativa
     concernenti:  la  individuazione  delle   Aree  di  crisi
     regionali  (art. 14); il Garante regionale per le  micro,
     piccole  e  medie imprese (MPMI) (art. 15); l'istituzione
     del  Fondo  per  l'economia  sociale  (art.  18)   e   la
     promozione,   in  linea  con  gli  indirizzi  dell'Unione
     Europea,  della  cultura  della   responsabilità  sociale
     d'impresa e dell'innovazione sociale  (art. 19).

         Entrando,  infine,  nello  specifico  dell'articolato
     composto da 25 articoli, esso prevede:

         L'articolo  1 definisce le finalità della  legge,  il
     cui  obiettivo  è  promuovere la crescita  competitiva  e
     sostenibile  del  sistema  produttivo  regionale,   della
     ricerca scientifica e dell'innovazione,  quale motore  di
     sviluppo economico compatibile con la valorizzazione  del
     territorio  e  la  coesione sociale . A questo  scopo  la
     Regione  favorisce il rilancio produttivo a  partire  dai
     settori   strategici  contrastando  la   delocalizzazione
     anche  attraverso  azioni  di fiscalità  di  vantaggio  e
     altri  opportuni interventi atti ad agevolare le imprese,
     in  particolare  quelle che si impegnano a  mantenere  in
     Sicilia   la  loro presenza, salvaguardando l'occupazione
     ed il lavoro.

         L'articolo  2  definisce  gli  ambiti  di  intervento
     della  legge  mirati  alla crescita della  responsabilità
     sociale  delle  imprese  per lo sviluppo  compatibile  ed
     alla  creazione  di lavoro stabile e di qualità.  A  tale
     scopo   la   Regione  anche  attraverso  i  propri   enti
     strumentali   e  le  società  controllate,   promuove   e
     sostiene, fra l'altro:

         a)   forme   nuove   di  aggregazione   del   sistema
     produttivo  tramite lo sviluppo delle  reti  d'impresa  e
     dei   poli   d'innovazione,  nei  settori  innovativi   e
     tradizionali, attraverso  la convergenza delle  azioni  e
     degli   investimenti  pubblici   e   privati,   per    un
     collegamento  stabile  tra  le  imprese  e   il   sistema
     regionale  della conoscenza, l'università,  i  centri  di
     ricerca e i parchi scientifici e tecnologici;

         b)  la  sostenibilità  dello sviluppo  attraverso  la
     qualificazione   del   tessuto  produttivo   incentivando
     l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi  energetici  e
     lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

         c)  lo  sviluppo  della ricerca  e  dell'innovazione,
     attraverso la cooperazione e l'interazione tra i  diversi
     attori  operanti  nel  territorio regionale,  creando  un
     collegamento  stabile  tra  mondo  della  ricerca,  mondo
     della  produzione di beni e di servizi, mondo del credito
     e   il   territorio,   attraverso  l'integrazione   delle
     politiche  regionali  di  settore  e  le  risorse  umane,
     strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

         d)    gli  investimenti  delle  imprese  per  ridurre
     l'impatto  ambientale  e migliorare  la  sicurezza  degli
     ambienti di lavoro;

         e)  l'attuazione  di programmi e la realizzazione  di
     investimenti delle imprese per il risparmio energetico  e
     l'utilizzo di fonti rinnovabili;

         f)  la  formazione  e l'alta formazione  in  funzione
     dei  fabbisogni professionali dei diversi settori e delle
     imprese per l'occupabilità e l' inclusione sociale  delle
     persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

         g)   il   reinserimento  delle  attività  produttive,
     artigianali,  professionali  e  commerciali  nei   centri
     storici regionali.

         L'articolo  3  rubricato  Tipologie  e  strumenti  di
     intervento    specifica le tipologie e gli  strumenti  di
     intervento  adottati,  quali, in  particolare:  riduzione
     del  carico  fiscale;  accesso al credito;  contratti  di
     localizzazione;    costi    energetici;    ricerca     ed
     innovazione.  Ulteriori  forme di intervento  concernono,
     inoltre:

         a) contributi in conto interessi;

         b) promozione e finanziamento di progetti;

         c)  fondi  di rotazione e di garanzia ed altre  forme
     agevolative  che prevedono il coinvolgimento del  settore
     creditizio,  nonché altre forme di intervento individuate
     e definite dalla Giunta regionale.

         Gli  obiettivi di sviluppo della ricerca  scientifica
     ed  innovazione  sono conseguiti mediante  strumenti  ben
     individuati dalla legge che concernono:

         a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;

         b) servizi alle imprese;

         c)  strutture e servizi per la ricerca applicata  del
     sistema regionale dell'innovazione;

         d) progetti strategici a regia regionale;

         e)  altri  strumenti  di  intervento  individuati   e
     definiti dalla Giunta regionale.

         L'articolo     4     rubricato      Contratti      di
     localizzazione ,    prevede   che    la    Regione    nel
     perseguimento    della   semplificazione   amministrativa
     promuove    altresì   la   stipula   di   contratti    di
     localizzazione  tra  imprese e pubblica  amministrazione.
     Trattasi  di  strumenti negoziali che contengono  precisi
     obblighi   e   diritti   reciproci   nell'ambito    della
     definizione  di  tempi certi, numero di posti  di  lavoro
     previsti,  incentivi, ricorso semplificato  di  strumenti
     urbanistici  per  la  localizzazione  degli  insediamenti
     produttivi,  ampliamento di insediamenti  già  esistenti,
     recupero  di aree dimesse, degradate o sottoutilizzate  e
     della valorizzazione di ambiti strategici.

         L'articolo  5  (Riduzione della pressione  fiscale  a
     vantaggio della nuova occupazione), prevede, al  fine  di
     promuovere  la  crescita  anche  attraverso  il  recupero
     della  competitività  del sistema produttivo,  interventi
     di  riduzione del carico fiscale, di spettanza regionale,
     in  favore  delle imprese che incrementano il numero  dei
     lavoratori  dipendenti mediante i gettiti  derivanti  dal
     contrasto all'evasione fiscale.

         L'articolo 6 rubricato  Accesso al credito ,  prevede
     interventi  di facilitazione dell'accesso al  credito  da
     parte  delle  imprese,  attraverso  lo  sviluppo  di   un
     sistema delle garanzie e del credito.

         L'articolo  7 rubricato  Costi energetici ,  prevede,
     nell'ambito   delle  competenze  regionali  in   materia,
     misure  volte a ridurre l'incidenza dei costi  energetici
     delle  imprese  attraverso una revisione del  sistema  di
     produzione,   trasporto   e  distribuzione   dell'energia
     stessa.

         L'articolo  8  rubricato  Sostegno  alla  ricerca  ed
     all'innovazione   interviene  a  sostegno   di   attività
     svolte  dalle  imprese in settori di interesse  regionale
     concernenti la ricerca e l'innovazione.

         L'articolo  9  concerne il  Rispetto della  normativa
     europea in materia di aiuti di Stato .

         L'articolo   10  rubricato   Iniziative  agevolabili
     favorisce  la  partecipazione  delle  Piccole   e   Medie
     Imprese (PMI) a iniziative di internazionalizzazione  che
     prevedano   attività   promozionali,   fieristiche,    di
     cooperazione commerciale e industriale, di sostegno  alla
     qualità    dell'export   regionale,    di    penetrazione
     commerciale e ampliamento e di rafforzamento dei  mercati
     esteri.

         L'articolo   11  prevede  l'istituzione  del    Fondo
     rotativo   per  Piccole  e  Medie  Imprese .   Il   Fondo
     interviene in via prioritaria all'interno delle  aree  di
     crisi riconosciute dalla Regione o con provvedimento  del
     governo nazionale.

         L'articolo   12  rubricato   Contratto  di   sviluppo
     locale ,  mira  a  promuovere  da  parte  della   Regione
     iniziative     di    localizzazione,    ampliamento     e
     ammodernamento   di   unità  industriali   e   turistiche
     attraverso  l'utilizzo di contratti di  sviluppo  locali.
     Il   contratto  di  sviluppo  locale  (CSL)  può   essere
     promosso  e  sviluppato  anche  dai  poli  d'innovazione,
     dalle  reti  d'imprese e dalle associazioni di  categoria
     presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione,  su
     iniziativa di una o più imprese anche di settori  diversi
     (industria,   artigianato,   commercio,   ecc.)   di   un
     programma  di  sviluppo determinato,  ovvero  produttivo,
     turistico e per la tutela ambientale.

         L'articolo     13     rubricato      Contratto     di
     riqualificazione  produttiva   prevede  la   stipula   di
     accordi   di   Riqualificazione  Produttiva   (CRP)   tra
     Regione,   autonomie   locali,  imprese,   rappresentanze
     datoriali  e  sindacali e ogni altro  soggetto  pubblico,
     finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero  e
     riattivazione  di  realtà  industriali  che  abbiano   un
     significativo  impatto occupazionale in coerenza  con  la
     politica industriale regionale.

         L'articolo  14  rubricato  Aree di  crisi  regionali
     concerne   la  individuazione,  da  parte  della   Giunta
     regionale  delle  Aree di crisi regionale ,  nelle  quali
     sono  proposti accordi che prevedono la integrazione  con
     gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi  di
     politica attiva del lavoro, favorendo altresì nelle  aree
     e  nei  settori colpiti da eventi di dismissione di unità
     produttive,    progetti   di    investimento    per    il
     reinserimento  dei  lavoratori  delle  unità   produttive
     dimesse.

         L'articolo  15  rubricato  Garante regionale  per  le
     micro,  piccole e medie imprese , istituisce, in  armonia
     con  quanto  previsto dall'articolo  17  della  legge  11
     novembre 2011, n. 180 (norme per la tutela della  libertà
     d'impresa. Statuto delle imprese), il  Garante  regionale
     per  le  micro,  piccole  e  medie  imprese   (MPMI).  Il
     Garante,   rappresentato  dal  direttore  generale   pro-
     tempore   dell'assessorato  regionale  per  le   attività
     produttive,  svolge, fra l'altro, funzioni  di  vigilanza
     sulla  semplificazione;  di monitoraggio  sull'attuazione
     dello  Small  Business Act sul territorio  siciliano;  di
     elaborazione  di  proposte volte a favorire  lo  sviluppo
     del  sistema  delle  MPMI,  rafforzandone  il  ruolo  nel
     tessuto  produttivo regionale anche in  raccordo  con  il
     Garante  nazionale  istituito presso il  Ministero  dello
     Sviluppo  Economico.   Il Garante  regionale  delle  MPMI
     trasmette,  inoltre, annualmente all'Assemblea  Regionale
     Siciliana   e   al  Garante  nazionale,   una   relazione
     sull'attività  svolta, con un'analisi e  una  valutazione
     dell'impatto delle politiche regionali sulle  imprese  di
     dimensioni minori, contestualmente ad una proposta  sulle
     misure  da  attuare  per  favorirne  la  crescita  e   la
     competitività anche sui mercati internazionali.

         L'articolo       16       concerne      l'istituzione
     dell'Osservatorio  regionale sullo sviluppo  del  sistema
     produttivo,  della  ricerca e dell'Innovazione,  volto  a
     favorire   la   partecipazione  alla  definizione   delle
     priorità  di  intervento di tutti i soggetti  interessati
     allo  sviluppo  del sistema produttivo, della  ricerca  e
     dell'innovazione e, in particolare, delle imprese  e  dei
     gestori   dei  servizi  di  pubblica  utilità.  In   tale
     direzione   si  prevede  l'istituzione  dell'Osservatorio
     Regionale  sullo  Sviluppo del Sistema Produttivo,  della
     Ricerca  e  dell'Innovazione . L'Osservatorio  svolge  la
     sua  attività  per  il  tramite della  società  regionale
     in  house ed ha tra i suoi compiti la predisposizione  di
     strumenti     di     informazione,    consultazione     e
     partecipazione     nonché    la     predisposizione     e
     l'implementazione di un sistema informativo  territoriale
     ai  fini della raccolta, elaborazione e gestione dei dati
     informativi   relativi  all'attuazione  degli   strumenti
     economico-finanziari  a  sostegno  dello   sviluppo   del
     sistema   produttivo,   della   ricerca   scientifica   e
     dell'Innovazione.

         L'articolo   17   rubricato   Sostegno   all'economia
     sociale ,   come   prima   accennato,   contribuisce   al
     conseguimento  degli obiettivi enunciati nella  Strategia
     di   Lisbona.   Esso  riconosce,  pertanto,   in   ambito
     regionale il ruolo essenziale dell'economia sociale  come
     settore cardine dello sviluppo economico e sociale  della
     Regione  che permette la creazione di posti di lavoro  di
     qualità   e  il  rafforzamento  della  coesione  sociale,
     economica   e  territoriale.  Per  economia  sociale   si
     intende  ai  fini della legge, l'insieme di  attività  di
     utilità   sociale  tese  alla  soddisfazione  di  bisogni
     sociali  e  collettivi  nei settori  relativi  a  servizi
     sociosanitari, assistenziali ed educativi, di  inclusione
     sociale,  promozione della solidarietà e dei diritti  dei
     cittadini,  di  tutela e valorizzazione  dell'ambiente  e
     del   patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,   di
     formazione ed educazione dell'individuo, di attività  del
     tempo  libero,  di  sport e turismo sociale,  di  ricerca
     etica e spirituale.

         L'articolo  18 concerne l'istituzione del  Fondo  per
     l'economia  sociale , attraverso cui  la  Regione  attiva
     appositi     strumenti    agevolativi    ed    interventi
     complementari   e  funzionali  ad  essi,   dove   possono
     affluire    risorse    relative    alla    programmazione
     comunitaria e derivanti dalla programmazione nazionale.

         L'articolo   19  rubricato   Responsabilità   sociale
     d'impresa  e  impresa  sociale   mira  a  promuovere,  in
     coerenza  con  gli  indirizzi  dell'Unione  Europea,   la
     cultura   della   responsabilità  sociale   d'impresa   e
     l'impresa  sociale.   La responsabilità sociale d'impresa
     e   l'innovazione  sociale  costituiscono,  pertanto,  il
     criterio  di  riferimento  per le  azioni  del  programma
     triennale delle attività produttive, della ricerca e  del
     trasferimento  tecnologico, dei programmi  di  formazione
     delle  risorse  umane e dei programmi  di  sostegno  alla
     formazione  manageriale e alla qualificazione  gestionale
     delle  imprese. Al fine di raggiungere tali obiettivi  la
     Regione  sostiene progetti che coinvolgano le imprese  di
     qualunque  settore  produttivo, le parti  sociali  e  gli
     enti  che  operano per la promozione della responsabilità
     sociale    e    dell'innovazione   sociale   a    livello
     territoriale.  E'  previsto,  inoltre,  da  parte   della
     Regione   un   premio  regionale  per  la  responsabilità
     sociale   d'impresa  e  l'innovazione  sociale   mediante
     l'utilizzo   delle  risorse  stanziate   per   il   Piano
     triennale per le attività produttive.

         L'articolo    20    rubricato    Sistema    regionale
     dell'Innovazione    concerne  la  valorizzazione   e   la
     promozione   del   sistema   regionale   della   ricerca,
     dell'innovazione  e dell'alta formazione,  sostenendo  la
     collaborazione   tra  università,   centri   di   ricerca
     pubblici  e  privati e sistema produttivo ed  agevolando,
     in  particolare,  la ricerca di base ed il  trasferimento
     di  tecnologia nei confronti delle PMI (Piccole  e  Medie
     Imprese) e loro forme associate.

         L'articolo  21 concerne il  Sostegno ai  processi  di
     internazionalizzazione delle PMI .  La Regione,  al  fine
     di    coordinare   e   razionalizzare   i   processi   di
     penetrazione  di mercati esteri, promuove le  iniziative,
     le  azioni  e  gli  interventi di  internazionalizzazione
     delle    imprese    regionali,   anche   attraverso    la
     predisposizione  di intese, protocolli e  accordi  tra  i
     diversi   operatori  regionali,  sia  istituzionali   che
     associativi.   In  tale  direzione  l'Assessorato   delle
     attività  produttive  provvede alla  costituzione  di  un
     tavolo   per   l'internazionalizzazione  composto   dalle
     rappresentanze di Regione, Centro Estero delle Camere  di
     Commercio  regionali,  e  le Associazioni  datoriali  più
     rappresentative, con il compito di monitorare  le  azioni
     per  lo  sviluppo dell'internazionalizzazione  d'impresa,
     analizzare  i fabbisogni e le esigenze delle imprese  per
     la     competitività    delle    stesse    sui    mercati
     internazionali, nonché verificare i risultati  conseguiti
     nell'ambito  dei  programmi di intervento   e  coordinare
     azioni  strategiche,  fiere e missioni  per  lo  sviluppo
     dell'export.

         L'articolo  22 istituisce l'  Osservatorio  regionale
     per l'internazionalizzazione', finalizzato a favorire  la
     conoscenza dei mercati internazionali. L'Osservatorio  ha
     il  compito  di  facilitare la conoscenza riguardante  le
     dinamiche  del  commercio con l'estero,  l'andamento  dei
     mercati  internazionali,  il posizionamento  competitivo,
     rispetto  ai  principali mercati  di  riferimento,  delle
     filiere     produttive    e    delle     specializzazioni
     merceologiche     che    costituiscono    l'articolazione
     dell'economia  regionale.  L'Osservatorio   è,   inoltre,
     l'organismo  di  raccordo con tutti gli attori  locali  e
     extraregionali         attivi         nel         settore
     dell'internazionalizzazione,   favorendo   l'integrazione
     delle  attività  e  la  coerenza  degli  interventi.  Per
     consentire    tempestive   verifiche   delle    strategie
     pubbliche   di   promozione,   l'Osservatorio    produce,
     altresì,    un    rapporto   annuale   con    indicazioni
     congiunturali  e approfondimenti strutturali,  e  produce
     periodicamente   rapporti  sintetici,   utilizzando   gli
     aggiornamenti   delle  statistiche  ufficiali   e   degli
     indicatori sul commercio con l'estero.

         L'articolo  23 concerne la relazione sullo  stato  di
     attuazione  della  legge  che la  Giunta  Regionale  deve
     trasmettere  entro il 31 marzo di ogni anno all'Assemblea
     Regionale   Siciliana.   La   relazione   sui   risultati
     ottenuti,  sulle attività in essere da parte di  tutti  i
     soggetti  e  gli organismi regolamentati  dalla  legge  è
     elaborata dalla società regionale in house.

         L'articolo 24 concerne la norma finanziaria.

         L'articolo 25 è la norma finale.


                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
                         Finalità della legge

     1.  La  presente  legge,  in  conformità  alla  normativa
  comunitaria, promuove la crescita competitiva e  sostenibile
  del  sistema produttivo regionale, della ricerca scientifica
  e  dell'innovazione,  quale  motore  di  sviluppo  economico
  compatibile  con  la  valorizzazione  del  territorio  e  la
  coesione sociale.

     2.  Ai  fini  di cui al comma 1 la Regione  favorisce  il
  rilancio   produttivo  a  partire  dai  settori   strategici
  contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni  di
  fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti  ad
  agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano
  a  mantenere  in  Sicilia  la loro presenza,  salvaguardando
  l'occupazione ed il lavoro.

                                Art. 2.
                         Ambiti di intervento

     1.  Gli  interventi della presente legge sono  diretti  a
  sostenere  la  crescita della responsabilità  sociale  delle
  imprese per lo sviluppo economico sostenibile del territorio
  e la creazione di lavoro stabile e di qualità.

     2.  Ai  fini  di  cui  all'articolo 1  la  Regione  anche
  attraverso   i   propri  enti  strumentali  e   le   società
  controllate, promuove e sostiene:

     a)  forme  nuove  di aggregazione del sistema  produttivo
  tramite  lo  sviluppo  delle  reti  d'impresa  e  dei   poli
  d'innovazione,   nei  settori  innovativi  e   tradizionali,
  attraverso  la convergenza delle azioni e degli investimenti
  pubblici  e  privati,  per un collegamento  stabile  tra  le
  imprese   e   il   sistema   regionale   della   conoscenza,
  l'università,  i centri di ricerca e i parchi scientifici  e
  tecnologici;

     b)   la   sostenibilità  dello  sviluppo  attraverso   la
  qualificazione    del   tessuto   produttivo    incentivando
  l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici  e  lo
  sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

     c)   lo   sviluppo   della  ricerca  e  dell'innovazione,
  attraverso  la  cooperazione e l'interazione tra  i  diversi
  attori   operanti  nel  territorio  regionale,  creando   un
  collegamento  stabile tra mondo della ricerca,  mondo  della
  produzione  di  beni e di servizi, mondo del  credito  e  il
  territorio,   attraverso  l'integrazione   delle   politiche
  regionali  di  settore  e le risorse  umane,  strumentali  e
  finanziarie, sia pubbliche che private;

     d)   la  valorizzazione,  lo  sviluppo  e  la  diffusione
  della  ricerca  di base nelle università  e  nei  centri  di
  ricerca,  nonché  il  sostegno  alla  ricerca  applicata  al
  sistema  produttivo,  mettendo in rete le  università  degli
  studi della Regione, le istituzioni di ricerca, l'impresa  e
  gli altri soggetti operanti sul territorio regionale;

     e)   gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto
  ambientale  e  migliorare  la sicurezza  degli  ambienti  di
  lavoro;

     f)  l'attuazione  di  programmi  e  la  realizzazione  di
  investimenti  delle  imprese per il risparmio  energetico  e
  l'utilizzo di fonti rinnovabili;

     g)  la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate  alla
  valorizzazione   del   territorio  e  dell'ambiente,   delle
  attività  culturali  nonché interventi e  progetti  volti  a
  ridurre    le    disparità   territoriali,    a    sostenere
  l'occupazione,  a  favorire  il  ricambio  generazionale,  a
  promuovere le pari opportunità e la contaminazione  positiva
  delle esperienze e delle professioni di qualità;

     h)   la   formazione  e  l'alta  formazione  in  funzione
  dei  fabbisogni  professionali dei diversi settori  e  delle
  imprese  per  la occupabilità e l' inclusione sociale  delle
  persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

     i)    il   reinserimento   delle   attività   produttive,
  artigianali, professionali e commerciali nei centri  storici
  regionali.

                               Art.  3.
                  Tipologie e strumenti di intervento

         1.  La Regione, nel rispetto della disciplina europea
     in  tema di aiuti di Stato, persegue le finalità  di  cui
     all'articolo   1   attraverso   le   seguenti   tipologie
     d'intervento:

         a) riduzione del carico fiscale;
         b) accesso al credito;
         c) contributi in conto interessi;
         d) contratti di localizzazione;
         e) costi energetici;
         f) ricerca ed innovazione;
         g) promozione e finanziamento di progetti;
         h)  fondi  di rotazione e di garanzia ed altre  forme
     agevolative  che prevedano il coinvolgimento del  settore
     creditizio;
         i)  ulteriori  forme  di  intervento  individuate   e
     definite dalla Giunta regionale.

         3.   Gli   obiettivi   di  sviluppo   della   ricerca
     scientifica  ed innovazione sono conseguiti mediante  gli
     strumenti di seguito indicati:

         a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata;
         b) servizi alle imprese;
         c)  strutture e servizi per la ricerca applicata  del
     sistema regionale dell'innovazione;
         d) progetti strategici a regia regionale;
         e)  altri  strumenti  di  intervento  individuati   e
     definiti dalla Giunta regionale.

                                Art. 4.
                      Contratti di localizzazione

         1.  La  Regione, per il perseguimento delle  finalità
     di  cui  all'articolo 1, promuove la stipula di contratti
     di   localizzazione   quali   strumenti   negoziali   che
     contengono  precisi  obblighi  e  diritti  reciproci  tra
     imprese  e pubblica amministrazione nella prospettiva  di
     definire,   tempi  certi,  numero  di  posti  di   lavoro
     previsti,   incentivi,   e  ricorso   semplificato   agli
     strumenti   urbanistici  per  la   localizzazione   degli
     insediamenti  produttivi, l'ampliamento  di  insediamenti
     già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate  o
     sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione  di  ambiti
     strategici.

         2.  I contratti di localizzazione sono approvati  con
     deliberazione  della  Giunta regionale,  previa  adozione
     dei relativi criteri da parte della Giunta medesima.

                                Art. 5.
        Riduzione della pressione fiscale a vantaggio di nuova
                              occupazione

         1.  La  Regione, nel rispetto della normativa europea
     e   della   disciplina  degli  aiuti  di  stato,   nonché
     nell'ambito  delle  proprie  competenze  conferite  dallo
     Statuto,  al  fine  di  promuovere  la  crescita,   anche
     attraverso  il recupero della competitività  del  sistema
     produttivo, contrasta l'evasione fiscale e ne  destina  i
     relativi  gettiti finanziari, al verificarsi di  tutti  i
     presupposti  finanziari e di legge,  prioritariamente  ad
     interventi  di riduzione del carico fiscale di  spettanza
     regionale,  in  favore di soggetti  che  incrementano  il
     numero di lavoratori dipendenti.

         2.  Al verificarsi dei presupposti di cui al comma  1
     e  nel  rispetto della vigente legislazione  nazionale  e
     regionale  in  materia,  la Regione  può  procedere  alla
     riduzione  delle  maggiorazioni delle aliquote  regionali
     IRAP   in   favore  dei  soggetti  di  imposta   di   cui
     all'articolo 2 che abbiano proceduto a nuove assunzioni.

                                Art. 6.
                          Accesso al credito

         1.  La  Regione, per il perseguimento delle  finalità
     di    cui   all'articolo   1,   prevede   interventi   di
     facilitazione  dell'accesso al  credito  da  parte  delle
     imprese,  attraverso  lo sviluppo  di  un  sistema  delle
     garanzie  e  del  credito, sostenendo in  particolare  la
     patrimonializzazione e la riorganizzazione  dei  Consorzi
     e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi).

                                Art. 7.
                           Costi energetici

         1.     La  Regione,  nel  rispetto  delle  competenze
     attribuite  dal  proprio Statuto,  per  il  perseguimento
     delle  finalità  di  cui all'articolo 1,  prevede  misure
     volte  a ridurre la incidenza dei costi energetici  delle
     imprese  di cui all'articolo 2, attraverso una  revisione
     del  sistema  di  produzione, trasporto  e  distribuzione
     dell'energia stessa.


                                Art. 8.
               Sostegno alla ricerca ed all'innovazione

         1.  La  Regione, al fine di favorire lo sviluppo  del
     sistema  produttivo regionale, interviene a  sostegno  di
     attività  svolte  da  imprese o  loro  aggregazioni,  nei
     settori   di   interesse   regionale,   riguardanti    in
     particolare:

         a)   progetti  di  ricerca  e  sviluppo  sperimentale
     finalizzati  all'introduzione di innovazioni di  processo
     e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale;

         b)   investimenti   in  processi   ed   in   prodotti
     innovativi  nelle Piccole e Medie Imprese  (PMI)  o  loro
     aggregazioni (Poli di Innovazioni e Reti di Impresa).

                                Art. 9.
        Rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di
                                 Stato

         1.   Gli  interventi previsti dalla presente legge  a
     favore    delle   imprese   e   delle   attività   libero
     professionali  sono attuati nel rispetto della  normativa
     europea  sugli  Aiuti  di Stato ed in  particolare  della
     legge  regionale  26  aprile 2010,  n.  10  (Disposizioni
     sulla  partecipazione della Regione al processo normativo
     dell'Unione  Europea, sulle procedure d'esecuzione  degli
     obblighi  derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea
     e di attuazione delle politiche europee).

                               Art. 10.
                        Iniziative agevolabili

         1.  La  Regione  favorisce  la  partecipazione  delle
     Piccole   e  Medie  Imprese  (PMI)  rappresentative   dei
     principali  comparti e settori regionali a iniziative  di
     internazionalizzazione     che     prevedano     attività
     promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale  e
     industriale,   di   sostegno  alla  qualità   dell'export
     regionale,  di  penetrazione commerciale,  ampliamento  e
     rafforzamento dei mercati esteri.

         2.  La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata
     in     vigore    della    presente    legge,    definisce
     gli  indirizzi operativi per la gestione dell'intervento,
     affidando,   con  le  modalità  stabilite   da   apposita
     convenzione,  a società regionale in house,  le  funzioni
     relative   alla  gestione  dell'intervento  di   cui   al
     presente articolo.

                               Art. 11.
              Fondo rotativo per Piccole e Medie Imprese

         1.  La  Regione, al fine di supportare  il  complesso
     degli  interventi regionali in materia di sostegno  delle
     Piccole  e  Medie Imprese attivati con risorse regionali,
     nazionali  e  comunitarie, istituisce il  Fondo  rotativo
     per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

         2.  Il  Fondo di cui al presente articolo  interviene
     in  via  prioritaria  all'interno  delle  aree  di  crisi
     riconosciute  dalla  Regione  o  con  provvedimento   del
     governo nazionale.

         3.   La   Giunta  regionale,  con  apposita  delibera
     definisce  priorità,  spese  ammissibili  e  modalità  di
     intervento  del  Fondo Rotativo per le  Piccole  e  Medie
     Imprese (PMI).

                               Art. 12.
                     Contratto di sviluppo locale

         1.    La  Regione  promuove  sul  proprio  territorio
     regionale  iniziative  di localizzazione,  ampliamento  e
     ammodernamento   di  unità  industriali   e   turistiche,
     attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali.

         2.   Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere
     promosso  e  sviluppato  anche  dai  poli  d'innovazione,
     dalle  reti  d'imprese e dalle associazioni di  categoria
     presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione,  su
     iniziativa  di  una  o  più  imprese,  anche  di  settori
     diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.), di  un
     programma  di  sviluppo rientrante in una delle  seguenti
     fattispecie previste:

         a)   programma  di  sviluppo  produttivo:  iniziativa
     imprenditoriale finalizzata alla produzione di  beni  e/o
     servizi  per  la cui realizzazione sono necessari  uno  o
     più   progetti  d'investimento  e  progetti  di   ricerca
     industriale    a    prevalente   sviluppo   sperimentale,
     strettamente  connessi  e  funzionali  tra  di  loro   in
     relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

         b)    programma  di  sviluppo  turistico:  iniziativa
     imprenditoriale  finalizzata allo  sviluppo  dell'offerta
     turistica,    attraverso   il   potenziamento    ed    il
     miglioramento   della  qualità  dell'offerta   ricettiva,
     delle  attività  integrative l'offerta  ricettiva  e  dei
     servizi   di   supporto  alla  fruizione   del   prodotto
     turistico per la cui realizzazione sono necessari  uno  o
     più   progetti  d'investimento  e  progetti  di   ricerca
     industriale    a    prevalente   sviluppo   sperimentale,
     strettamente  connessi  e  funzionali  tra  di  loro   in
     relazione  alla definizione di offerta turistica  per  il
     territorio di riferimento;

         c)  programma  di sviluppo per la tutela  ambientale:
     iniziativa  imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia
     dell'ambiente  per  la cui realizzazione  sono  necessari
     uno  o  più progetti per la tutela ambientale e  progetti
     di   ricerca   industriale   e   sviluppo   sperimentale,
     strettamente  connessi  e  funzionali  tra  di  loro   in
     relazione  all'obiettivo di salvaguardia  ambientale  del
     programma.

         3.   L'importo  complessivo delle  spese  ammissibili
     degli  investimenti oggetto del contratto di sviluppo,  è
     definito  di  volta in volta per le singole tipologie  di
     programmi di sviluppo all'interno di appositi bandi.

         4.   Le  agevolazioni sono concesse nei limiti  delle
     intensità  massime  di  aiuto  previste  dalla  normativa
     nazionale   ed   europea  vigente,  in   relazione   agli
     specifici progetti d'investimento.

         5.    L'utilizzo  delle  varie  forme   e   la   loro
     combinazione  è definita, in fase di negoziazione,  sulla
     base  delle  caratteristiche dei progetti e dei  relativi
     ambiti d'intervento.

         6.    In   fase  di  valutazione  è  attribuita   una
     premialità agli investimenti previsti, nell'ambito  delle
     aree in deroga ex articolo 107, paragrafo 3, lettera  c),
     TFUE  (Trattati  sul  funzionamento dell'Unione  europea)
     nelle  aree  di  crisi riconosciute da apposite  delibere
     della  Regione  e  agli  investimenti  che  prevedano  un
     incremento della base occupazionale.

         7.   Le  agevolazioni  relative ai  progetti  possono
     essere  concesse  a  fronte  di  progetti  d'investimento
     volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:

         a)  realizzazione di nuove unità produttive;
         b)  ampliamento di unità produttive esistenti;
         c)   diversificazione  della produzione  di  un'unità
     produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
         d)    cambiamento   fondamentale  del   processo   di
     produzione    complessivo   di   una   unità   produttiva
     esistente;
         e)    interventi  di  efficientamento  energetico  su
     unità produttive esistenti.

         8.    Le   agevolazioni  relative   a   progetti   di
     investimento  per  la  tutela ambientale  possono  essere
     concesse per:

         a)    innalzare  il  livello  di  tutela   ambientale
     risultante dalle attività dell'impresa proponente  al  di
     là   delle   soglie   fissate  dalle  norme   applicabili
     dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza  di
     una  normativa nazionale obbligatoria più rigorosa  delle
     norme europee;
         b)    innalzare  il  livello  di  tutela   ambientale
     risultante  dalle  attività  dell'impresa  proponente  in
     assenza di norme dell'Unione europea;
         c)   consentire  alle sole Piccole  e  Medie  Imprese
     (PMI)   di  adeguarsi  a  nuove  norme  dell'Unione   che
     innalzano il livello di tutela ambientale e che non  sono
     ancora in vigore;
         d)   consentire  risparmi energetici da  parte  delle
     imprese beneficiarie;
         e)   realizzare  impianti di  cogenerazione  ad  alto
     rendimento;
         f)   assegnare  una precedenza alla realizzazione  di
     impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.

         9.   La  Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
     individuazione delle risorse finanziarie,  definisce  gli
     indirizzi  operativi  per  la  gestione  dell'intervento,
     affidando,   con  le  modalità  stabilite   da   apposita
     convenzione,  a  società regionale in house  le  funzioni
     relative   alla  gestione  dell'intervento  di   cui   al
     presente  articolo,  ivi comprese  quelle  relative  alla
     ricezione,  alla  valutazione ed alla approvazione  della
     domanda   di  agevolazione,  alla  stipula  del  relativo
     contratto  di ammissione, al controllo ed al monitoraggio
     dell'agevolazione.

         10.   Le  agevolazioni finanziarie e  gli  interventi
     complementari  e  funzionali di cui al presente  articolo
     possono  essere finanziati con le disponibilità assegnate
     ad   apposito   Fondo  istituito  dalla   Regione,   dove
     affluiscono  le  risorse  ordinarie  disponibili,   anche
     provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

                               Art. 13.
               Contratto di riqualificazione produttiva

         1.   Ai  fini  della  realizzazione  di  progetti  di
     recupero  e  riattivazione  di  realtà  industriali   che
     abbiano   un   significativo  impatto  occupazionale   in
     coerenza  con la politica industriale regionale, Regione,
     autonomie    locali,   imprese   singole   o   associate,
     rappresentanze  datoriali  e  sindacali  e   ogni   altro
     soggetto   pubblico,   possono   stipulare   accordi   di
     Riqualificazione Produttiva (CRP).

         2.  Il Contratto di riqualificazione produttiva (CRP)
     può   essere  promosso  dalle  amministrazioni   comunali
     interessate,   d'intesa   con   le   rappresentanze   dei
     lavoratori  e dei datori di lavoro e può essere  attivato
     sull'intero territorio regionale.

         3.  Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP)
     può  essere  promosso  e sviluppato  anche  dai  Poli  di
     Innovazione e dalle Reti di Imprese.

         4.  Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP)
     è  approvato  con  delibera  di  Giunta  regionale  ed  è
     pubblicato   sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Regione
     Siciliana.

         5.  Le  agevolazioni  finanziarie  e  gli  interventi
     complementari  e  funzionali di cui al presente  articolo
     possono  essere finanziati con le disponibilità assegnate
     ad   apposito   Fondo  istituito  dalla   Regione,   dove
     affluiscono   le  risorse  relative  alla  programmazione
     comunitaria,  al  Fondo Unico per  le  agevolazioni  alle
     imprese e derivanti dalla Programmazione nazionale.

                               Art. 14.
                        Aree di crisi regionali

         1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa
     vigente   la  Giunta  regionale  definisce  con  apposita
     delibera,  su  proposta dell'Assessore regionale  per  la
     famiglia,   le   politiche  sociali   e   il   lavoro   e
     dell'Assessore  regionale per le attività produttive,  le
     Aree di crisi regionale.

         2.  Nelle  Aree  di crisi individuate, sono  proposti
     accordi  che prevedono la integrazione con gli  strumenti
     di  sostegno  al  reddito  e gli interventi  di  politica
     attiva  del  lavoro, favorendo altresì nelle aree  e  nei
     settori  colpiti  da  eventi  di  dismissione  di   unità
     produttive,  progetti di investimento  che  prevedano  il
     reinserimento  dei  lavoratori  delle  unità   produttive
     dimesse.

         3.    La    Giunta   regionale   entro   120   giorni
     dall'approvazione della presente legge, con  il  supporto
     della  società regionale in house, definisce i parametri,
     gli  indicatori e le condizioni generali, le modalità  di
     verifica,  valutazione e controllo,  in  armonia  con  la
     legislazione vigente, per qualificare un territorio  come
      Area di Crisi Regionale'.

                               Art. 15.
        Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese

         1.  In  armonia con quanto previsto dall'articolo  17
     della  legge  11  novembre 2011, n.  180   Norme  per  la
     tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese   è
     istituito  il Garante regionale per le micro,  piccole  e
     medie   imprese   (MPMI),  rappresentato  dal   direttore
     generale  pro-tempore  dell'Assessorato  regionale  delle
     attività produttive.

         2.   Il  Garante di cui al comma 1 svolge le funzioni
     di:

         a)     monitoraggio   sull'attuazione   dello   Small
     Business Act sul territorio siciliano;
         b)   elaborazione  di proposte volte  a  favorire  lo
     sviluppo del sistema delle micro piccole e medie  imprese
     (MPMI),  rafforzandone  il ruolo nel  tessuto  produttivo
     regionale  anche  in  raccordo con il  Garante  nazionale
     istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
         c)    valorizzazione  e  promozione  sul   territorio
     regionale delle migliori pratiche per le micro piccole  e
     medie  imprese (MPMI) anche attraverso linee guida  e  la
     sottoscrizione  di  convenzioni  con  gli  enti  pubblici
     anche appartenenti al sistema regionale.

         3.   Il Garante regionale delle micro piccole e medie
     imprese   (MPMI)   trasmette  annualmente   all'Assemblea
     regionale  siciliana e al Garante nazionale una relazione
     sull'attività  svolta, con un'analisi  e  la  valutazione
     dell'impatto delle politiche regionali sulle  imprese  di
     dimensioni  minori,  unitamente  ad  una  proposta  sulle
     misure  da  attuare  per  favorirne  la  crescita  e   la
     competitività anche sui mercati internazionali.

                               Art. 16.
           Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema
                              produttivo,
                   della ricerca e dell'innovazione

         1.   Al  fine  di  favorire  la  partecipazione  alla
     definizione  delle  priorità di  intervento  di  tutti  i
     soggetti   interessati   allo   sviluppo   del    sistema
     produttivo  e  della  ricerca e  dell'innovazione  e,  in
     particolare, delle imprese e dei gestori dei  servizi  di
     pubblica  utilità,  è istituito l'Osservatorio  Regionale
     sullo  Sviluppo del Sistema Produttivo, della  Ricerca  e
     dell'Innovazione.

         2.  L'Osservatorio  svolge la  sua  attività  per  il
     tramite della società regionale in house e ha tra i  suoi
     compiti:

         a)  la  predisposizione di strumenti di informazione,
     consultazione e partecipazione;
         b)  la  predisposizione  e  l'implementazione  di  un
     sistema  informativo territoriale ai fini della raccolta,
     elaborazione  e  gestione dei dati  informativi  relativi
     all'attuazione  degli  strumenti  economico-finanziari  a
     sostegno  dello  sviluppo del sistema  produttivo,  della
     ricerca scientifica e dell'innovazione.

         2.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
     presente  legge la Giunta regionale emana il  regolamento
     relativo  alle  modalità di nomina dei  componenti  e  di
     funzionamento   dell'Osservatorio,  alle  procedure   per
     l'accesso   e  l'aggiornamento  del  sistema  informativo
     territoriale,  alla  pubblicazione  dei  risultati  delle
     attività  dell'Osservatorio e ad ogni  altro  aspetto  ad
     esso relativo.

         3.      La      partecipazione     dei     componenti
     dell'Osservatorio  avviene  a  titolo   gratuito,   senza
     ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione.

                               Art. 17.
                     Sostegno all'economia sociale

         1.    La   Regione  riconosce  il  ruolo   essenziale
     dell'economia   sociale   come  settore   cardine   dello
     sviluppo  economico e sociale della Regione che  permette
     la   creazione  di  posti  di  lavoro  di  qualità  e  il
     rafforzamento   della  coesione  sociale,   economica   e
     territoriale,  e  che svolge un ruolo  nel  miglioramento
     dell'occupabilità,  contribuendo al  conseguimento  degli
     obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona.

         2.    Ai  fini  della  presente  legge  per  economia
     sociale  si  intende  l'insieme di  attività  di  utilità
     sociale  tese  alla  soddisfazione di bisogni  sociali  e
     collettivi  nei settori relativi a servizi sociosanitari,
     assistenziali  ed  educativi, di inclusione  sociale,  di
     promozione   della   solidarietà  e   dei   diritti   dei
     cittadini,  di  tutela e valorizzazione  dell'ambiente  e
     del   patrimonio  storico,  artistico  e  culturale,   di
     formazione ed educazione dell'individuo, di attività  del
     tempo libero, sport e turismo sociale.

         3.    La   Regione  promuove  e  sostiene,   altresì,
     progetti  ed  iniziative diretti alla valorizzazione  del
     ruolo  degli  attori sociali ed al sostegno dell'economia
     sociale   ed  incentiva  la  sperimentazione  di  modelli
     innovati  di  amministrazione e  gestione  integrata  dei
     servizi sociali.

         4.   Attraverso il sostegno all'economia sociale,  la
     Regione  promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà,
     la  sussidiarietà  e una visione dell'economia  fatta  di
     valori   democratici  per  lo  sviluppo   sostenibile   e
     l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica.

                               Art. 18.
                     Fondo per l'economia sociale

         1.   A  sostegno  dell'economia sociale,  la  Regione
     attiva   appositi  strumenti  agevolativi  ed  interventi
     complementari   e   funzionali   ad   essi,    attraverso
     l'istituzione   di   un   fondo  denominato   Fondo   per
     l'Economia   sociale,  dove  possono   affluire   risorse
     relative  alla  programmazione  comunitaria  e  derivanti
     dalla programmazione nazionale.

         2.   Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
     della  presente legge, la Giunta regionale, con  apposita
     delibera,  definisce  gli  strumenti  agevolativi  e  gli
     interventi  complementari e funzionali ad essi finanziati
     dal fondo di cui al comma 1, le modalità di accesso e  di
     utilizzo  nonché  le  procedure  di  monitoraggio  e   di
     controllo sull'utilizzo delle risorse.

                               Art. 19.
        Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale

         1.    La  Regione,  in  coerenza  con  gli  indirizzi
     dell'Unione  europea  e in collaborazione  con  gli  enti
     locali,  il sistema delle Camere di commercio, industria,
     artigianato  e  agricoltura e le parti sociali,  promuove
     la  cultura  della  responsabilità  sociale  d'impresa  e
     dell'innovazione sociale.

         2.     La   responsabilità   sociale   d'impresa    e
     l'innovazione  sociale  costituiscono  il   criterio   di
     riferimento  per le azioni del programma triennale  delle
     attività  produttive, della ricerca e  del  trasferimento
     tecnologico,  dei programmi di formazione  delle  risorse
     umane   e  dei  programmi  di  sostegno  alla  formazione
     manageriale   e  alla  qualificazione  gestionale   delle
     imprese.

         3.   Al  fine di raggiungere gli obiettivi di cui  al
     comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano  le
     imprese   di  qualunque  settore  produttivo,  le   parti
     sociali  e  gli enti che operano per la promozione  della
     responsabilità  sociale  e  dell'innovazione  sociale   a
     livello territoriale.

         4.    La   Regione  istituisce  inoltre   il   premio
     regionale  per  la  responsabilità  sociale  d'impresa  e
     l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei  soggetti
     di  cui  al  comma 3, mediante l'utilizzo  delle  risorse
     stanziate   per  il  Piano  triennale  per  le   attività
     produttive.

                               Art. 20.
                  Sistema regionale dell'innovazione

         1.    Sono    soggetti    del    sistema    regionale
     dell'innovazione:

         a)   la   Regione,  i  Liberi  Consorzi,   le   Città
     Metropolitane,  gli enti dipendenti o  strumentali  e  le
     società partecipate;
         b)  le  Università degli studi e i Centri di  Ricerca
     pubblici e privati;
         c)   le   Organizzazioni  economiche  e  sociali   di
     categoria    maggiormente   rappresentative    su    base
     regionale;
         d)  le Camere di commercio, industria, artigianato  e
     agricoltura;
         e) i Poli di Innovazione;
         f) le Reti di Impresa;
         g)    i   Parchi   scientifici   e   tecnologici    e
     gli incubatori d'impresa.

         2.  Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre,
     tutti   i   soggetti,  pubblici  e  privati,  singoli   o
     associati,   aventi   una  stabile   organizzazione   sul
     territorio regionale, che promuovono la realizzazione  di
     azioni   e   progetti   per  la  ricerca,   lo   sviluppo
     tecnologico e l'innovazione.

         3.   La  Regione  valorizza  e  promuove  il  sistema
     regionale  della  ricerca, dell'innovazione  e  dell'alta
     formazione,  sostenendo la collaborazione tra università,
     centri   di   ricerca  pubblici  e  privati   e   sistema
     produttivo  ed agevolando, in particolare, la ricerca  di
     base  ed  il  trasferimento di tecnologia  nei  confronti
     delle   PMI  (Piccole  e  Medie  Imprese)  e  loro  forme
     associate.

                               Art. 21.
       Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI

         1.  La  Regione promuove le iniziative, le  azioni  e
     gli  interventi di internazionalizzazione  delle  imprese
     regionali,   anche   attraverso  la  predisposizione   di
     intese,  protocolli  e accordi tra  i  diversi  operatori
     regionali, sia istituzionali che associativi, al fine  di
     coordinare  e  razionalizzare i processi di  penetrazione
     di mercati esteri.

         2.  Entro  30  giorni dall'entrata  in  vigore  della
     presente  legge, l'Assessorato regionale  delle  attività
     produttive  provvede alla costituzione di un  tavolo  per
     l'internazionalizzazione  composto  dalle  rappresentanze
     di  Regione,  Centro  Estero delle  Camere  di  Commercio
     regionali  ed Associazioni datoriali più rappresentative,
     con  il  compito di monitorare le azioni per lo  sviluppo
     dell'internazionalizzazione   d'impresa,   analizzare   i
     fabbisogni   e   le  esigenze  delle   imprese   per   la
     competitività  delle  stesse sui mercati  internazionali,
     verificare   i   risultati  conseguiti  nell'ambito   dei
     programmi    di    intervento    e   coordinare    azioni
     strategiche,   fiere   e   missioni   per   lo   sviluppo
     dell'export.

                               Art. 22.
          Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione

         1.  La Regione, al fine di favorire la conoscenza dei
     mercati    internazionali    istituisce    l'Osservatorio
     Regionale per l'Internazionalizzazione.

         2.  L'Osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di
     facilitare  la  conoscenza riguardante le  dinamiche  del
     commercio   con   l'estero,   l'andamento   dei   mercati
     internazionali,  il posizionamento competitivo,  rispetto
     ai  principali  mercati  di  riferimento,  delle  filiere
     produttive  e  delle specializzazioni  merceologiche  che
     costituiscono l'articolazione dell'economia regionale.

         3.  L'Osservatorio  é  l'organismo  di  raccordo  con
     tutti  gli  attori  locali  e extraregionali  attivi  nel
     settore       dell'internazionalizzazione,      favorendo
     l'integrazione   delle  attività  e  la  coerenza   degli
     interventi.

         4.  L'Osservatorio  produce un rapporto  annuale  con
     indicazioni  congiunturali e approfondimenti strutturali,
     per   consentire  tempestive  verifiche  delle  strategie
     pubbliche   di   promozione,  e  produce   periodicamente
     rapporti  sintetici  utilizzando gli aggiornamenti  delle
     statistiche  ufficiali e degli indicatori  sul  commercio
     con l'estero.

         5.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
     presente  legge la Giunta Regionale con propria  delibera
     stabilisce  le  modalità di nomina dei  componenti  e  di
     funzionamento     dell'Osservatorio     Regionale     per
     l'Internazionalizzazione.

         6.      La      partecipazione     dei     componenti
     dell'Osservatorio   avviene   a   titolo    completamente
     gratuito  senza  alcun onere aggiuntivo  a  carico  della
     Regione.

                               Art. 23.
            Relazione sullo stato di attuazione della legge

         1.  La  Giunta regionale trasmette entro il 31  marzo
     di   ogni  anno  all'Assemblea  regionale  siciliana  una
     relazione,  elaborata dalla società  regionale  in  house
     sullo  stato  di  attuazione della  presente  legge,  sui
     risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte  di
     tutti  i  soggetti  e  gli organismi regolamentati  dalla
     presente legge.

         2.   La  Relazione  contiene  informazioni,  dati   e
     indicatori relativi:

         a)  alle  risorse di natura pubblica  e  privata,  di
     fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate  nel
     periodo a consuntivo;
         b)  alle  risorse umane direttamente impiegate  negli
     organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e  di
     adeguamento professionale;
         c)  alle ricadute di natura economica e professionale
     derivanti dalle attività poste in essere;
         d)   alle   attività  di  promozione,  animazione   e
     sensibilizzazione adottate.

         3.  La Relazione, inoltre, deve contenere, attraverso
     appositi    parametri,   la   valutazione    dell'impatto
     economico,  sociale ed ambientale, che le attività  poste
     in  essere  dai soggetti e dagli organismi regolamentati,
     hanno  avuto, nel periodo di riferimento, sul  territorio
     regionale.

                               Art. 24.
                           Norma finanziaria

         1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge  si  fa
     fronte    a   valere   sulle   risorse   relative    alla
     programmazione  comunitaria  e  alle  risorse   derivanti
     dalla programmazione regionale e nazionale.

                               Art. 25.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     Ufficiale  della Regione Siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno stesso della sua pubblicazione.

         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.