Attuale
10 lug 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 55 AULA
Storico
26 giu 2018 Annunziato Seduta n. 50 AULA
05 lug 2018 Assegnato per esame Commissione TERZA
05 lug 2018 Assegnato per parere Commissione UE
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge nasce dalla necessità di contrastare la stagnazione economica del nostro territorio con misure legislative innovative ed idonee a superare le innumerevoli difficoltà con cui le singole realtà produttive del nostro territorio sono ancor oggi costrette a scontrarsi e che, di fatto, costituiscono il più grande ostacolo allo sviluppo socio-economico del territorio. Come definito all'articolo 1 concernente le finalità, il disegno di legge ha, dunque, come suo obiettivo la crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo regionale, della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la sua coesione sociale . Pertanto esso favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici, contrastando la delocalizzazione delle attività produttive mettendo in atto anche una serie di azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Sicilia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione e il lavoro e nel contempo promuovendo la crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo regionale, l'attrattività del contesto territoriale, l'incremento occupazionale e la ricchezza del territorio. Fra gli interventi innovativi mirati alla crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo regionale, si sottolineano, altresì: la riduzione della pressione fiscale a vantaggio di nuova occupazione (art. 5), il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (art. 21), il Fondo rotativo per le PMI (art. 11), i contratti di sviluppo locale (art. 12), i contratti di riqualificazione produttiva (art. 13) ed i contratti localizzazione tra le imprese e la pubblica amministrazione, che prevedono precisi obblighi e diritti reciproci nell'ambito della definizione di tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi e semplificazione degli strumenti urbanistici per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, per l'ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dimesse, degradate o sottoutilizzate e la valorizzazione di ambiti strategici (art. 4). Va sottolineata, inoltre, la disposizione legislativa concernente il sostegno all'economia sociale (art. 17), in quanto contribuisce al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona, riconoscendo, in ambito regionale, il ruolo essenziale dell'economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale. Ai fini della presente legge, si intende per economia sociale l'insieme delle attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, di inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, di formazione ed educazione dell'individuo, di attività del tempo libero, di sport e turismo sociale, di ricerca etica e spirituale. Non meno rilevanti sono le altre misure poste in essere dalla presente iniziativa legislativa concernenti: la individuazione delle Aree di crisi regionali (art. 14); il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) (art. 15); l'istituzione del Fondo per l'economia sociale (art. 18) e la promozione, in linea con gli indirizzi dell'Unione Europea, della cultura della responsabilità sociale d'impresa e dell'innovazione sociale (art. 19). Entrando, infine, nello specifico dell'articolato composto da 25 articoli, esso prevede: L'articolo 1 definisce le finalità della legge, il cui obiettivo è promuovere la crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo regionale, della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale . A questo scopo la Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Sicilia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro. L'articolo 2 definisce gli ambiti di intervento della legge mirati alla crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile ed alla creazione di lavoro stabile e di qualità. A tale scopo la Regione anche attraverso i propri enti strumentali e le società controllate, promuove e sostiene, fra l'altro: a) forme nuove di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e dei poli d'innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l'università, i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici; b) la sostenibilità dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private; d) gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro; e) l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili; f) la formazione e l'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per l'occupabilità e l' inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli; g) il reinserimento delle attività produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali. L'articolo 3 rubricato Tipologie e strumenti di intervento specifica le tipologie e gli strumenti di intervento adottati, quali, in particolare: riduzione del carico fiscale; accesso al credito; contratti di localizzazione; costi energetici; ricerca ed innovazione. Ulteriori forme di intervento concernono, inoltre: a) contributi in conto interessi; b) promozione e finanziamento di progetti; c) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedono il coinvolgimento del settore creditizio, nonché altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica ed innovazione sono conseguiti mediante strumenti ben individuati dalla legge che concernono: a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata; b) servizi alle imprese; c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione; d) progetti strategici a regia regionale; e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale. L'articolo 4 rubricato Contratti di localizzazione , prevede che la Regione nel perseguimento della semplificazione amministrativa promuove altresì la stipula di contratti di localizzazione tra imprese e pubblica amministrazione. Trattasi di strumenti negoziali che contengono precisi obblighi e diritti reciproci nell'ambito della definizione di tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, ricorso semplificato di strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, ampliamento di insediamenti già esistenti, recupero di aree dimesse, degradate o sottoutilizzate e della valorizzazione di ambiti strategici. L'articolo 5 (Riduzione della pressione fiscale a vantaggio della nuova occupazione), prevede, al fine di promuovere la crescita anche attraverso il recupero della competitività del sistema produttivo, interventi di riduzione del carico fiscale, di spettanza regionale, in favore delle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti mediante i gettiti derivanti dal contrasto all'evasione fiscale. L'articolo 6 rubricato Accesso al credito , prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso lo sviluppo di un sistema delle garanzie e del credito. L'articolo 7 rubricato Costi energetici , prevede, nell'ambito delle competenze regionali in materia, misure volte a ridurre l'incidenza dei costi energetici delle imprese attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa. L'articolo 8 rubricato Sostegno alla ricerca ed all'innovazione interviene a sostegno di attività svolte dalle imprese in settori di interesse regionale concernenti la ricerca e l'innovazione. L'articolo 9 concerne il Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato . L'articolo 10 rubricato Iniziative agevolabili favorisce la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale e ampliamento e di rafforzamento dei mercati esteri. L'articolo 11 prevede l'istituzione del Fondo rotativo per Piccole e Medie Imprese . Il Fondo interviene in via prioritaria all'interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione o con provvedimento del governo nazionale. L'articolo 12 rubricato Contratto di sviluppo locale , mira a promuovere da parte della Regione iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione, dalle reti d'imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.) di un programma di sviluppo determinato, ovvero produttivo, turistico e per la tutela ambientale. L'articolo 13 rubricato Contratto di riqualificazione produttiva prevede la stipula di accordi di Riqualificazione Produttiva (CRP) tra Regione, autonomie locali, imprese, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale in coerenza con la politica industriale regionale. L'articolo 14 rubricato Aree di crisi regionali concerne la individuazione, da parte della Giunta regionale delle Aree di crisi regionale , nelle quali sono proposti accordi che prevedono la integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro, favorendo altresì nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento per il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dimesse. L'articolo 15 rubricato Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese , istituisce, in armonia con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI). Il Garante, rappresentato dal direttore generale pro- tempore dell'assessorato regionale per le attività produttive, svolge, fra l'altro, funzioni di vigilanza sulla semplificazione; di monitoraggio sull'attuazione dello Small Business Act sul territorio siciliano; di elaborazione di proposte volte a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI, rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo regionale anche in raccordo con il Garante nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Garante regionale delle MPMI trasmette, inoltre, annualmente all'Assemblea Regionale Siciliana e al Garante nazionale, una relazione sull'attività svolta, con un'analisi e una valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di dimensioni minori, contestualmente ad una proposta sulle misure da attuare per favorirne la crescita e la competitività anche sui mercati internazionali. L'articolo 16 concerne l'istituzione dell'Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo, della ricerca e dell'Innovazione, volto a favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo, della ricerca e dell'innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità. In tale direzione si prevede l'istituzione dell'Osservatorio Regionale sullo Sviluppo del Sistema Produttivo, della Ricerca e dell'Innovazione . L'Osservatorio svolge la sua attività per il tramite della società regionale in house ed ha tra i suoi compiti la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione nonché la predisposizione e l'implementazione di un sistema informativo territoriale ai fini della raccolta, elaborazione e gestione dei dati informativi relativi all'attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, della ricerca scientifica e dell'Innovazione. L'articolo 17 rubricato Sostegno all'economia sociale , come prima accennato, contribuisce al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona. Esso riconosce, pertanto, in ambito regionale il ruolo essenziale dell'economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale. Per economia sociale si intende ai fini della legge, l'insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, di inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, di formazione ed educazione dell'individuo, di attività del tempo libero, di sport e turismo sociale, di ricerca etica e spirituale. L'articolo 18 concerne l'istituzione del Fondo per l'economia sociale , attraverso cui la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, dove possono affluire risorse relative alla programmazione comunitaria e derivanti dalla programmazione nazionale. L'articolo 19 rubricato Responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale mira a promuovere, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea, la cultura della responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale. La responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono, pertanto, il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese. Al fine di raggiungere tali obiettivi la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale. E' previsto, inoltre, da parte della Regione un premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano triennale per le attività produttive. L'articolo 20 rubricato Sistema regionale dell'Innovazione concerne la valorizzazione e la promozione del sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo ed agevolando, in particolare, la ricerca di base ed il trasferimento di tecnologia nei confronti delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e loro forme associate. L'articolo 21 concerne il Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI . La Regione, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri, promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi. In tale direzione l'Assessorato delle attività produttive provvede alla costituzione di un tavolo per l'internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione, Centro Estero delle Camere di Commercio regionali, e le Associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, nonché verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell'export. L'articolo 22 istituisce l' Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione', finalizzato a favorire la conoscenza dei mercati internazionali. L'Osservatorio ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l'articolazione dell'economia regionale. L'Osservatorio è, inoltre, l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione delle attività e la coerenza degli interventi. Per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, l'Osservatorio produce, altresì, un rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, e produce periodicamente rapporti sintetici, utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l'estero. L'articolo 23 concerne la relazione sullo stato di attuazione della legge che la Giunta Regionale deve trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno all'Assemblea Regionale Siciliana. La relazione sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla legge è elaborata dalla società regionale in house. L'articolo 24 concerne la norma finanziaria. L'articolo 25 è la norma finale. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Finalità della legge 1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria, promuove la crescita competitiva e sostenibile del sistema produttivo regionale, della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Sicilia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro. Art. 2. Ambiti di intervento 1. Gli interventi della presente legge sono diretti a sostenere la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e la creazione di lavoro stabile e di qualità. 2. Ai fini di cui all'articolo 1 la Regione anche attraverso i propri enti strumentali e le società controllate, promuove e sostiene: a) forme nuove di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e dei poli d'innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l'università, i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici; b) la sostenibilità dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; c) lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private; d) la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base nelle università e nei centri di ricerca, nonché il sostegno alla ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le università degli studi della Regione, le istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti operanti sul territorio regionale; e) gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro; f) l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili; g) la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle attività culturali nonché interventi e progetti volti a ridurre le disparità territoriali, a sostenere l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a promuovere le pari opportunità e la contaminazione positiva delle esperienze e delle professioni di qualità; h) la formazione e l'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per la occupabilità e l' inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli; i) il reinserimento delle attività produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali. Art. 3. Tipologie e strumenti di intervento 1. La Regione, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di Stato, persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso le seguenti tipologie d'intervento: a) riduzione del carico fiscale; b) accesso al credito; c) contributi in conto interessi; d) contratti di localizzazione; e) costi energetici; f) ricerca ed innovazione; g) promozione e finanziamento di progetti; h) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che prevedano il coinvolgimento del settore creditizio; i) ulteriori forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale. 3. Gli obiettivi di sviluppo della ricerca scientifica ed innovazione sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati: a) aiuti alle imprese, anche in forma aggregata; b) servizi alle imprese; c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale dell'innovazione; d) progetti strategici a regia regionale; e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta regionale. Art. 4. Contratti di localizzazione 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la stipula di contratti di localizzazione quali strumenti negoziali che contengono precisi obblighi e diritti reciproci tra imprese e pubblica amministrazione nella prospettiva di definire, tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, l'ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti strategici. 2. I contratti di localizzazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione dei relativi criteri da parte della Giunta medesima. Art. 5. Riduzione della pressione fiscale a vantaggio di nuova occupazione 1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e della disciplina degli aiuti di stato, nonché nell'ambito delle proprie competenze conferite dallo Statuto, al fine di promuovere la crescita, anche attraverso il recupero della competitività del sistema produttivo, contrasta l'evasione fiscale e ne destina i relativi gettiti finanziari, al verificarsi di tutti i presupposti finanziari e di legge, prioritariamente ad interventi di riduzione del carico fiscale di spettanza regionale, in favore di soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti. 2. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 1 e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, la Regione può procedere alla riduzione delle maggiorazioni delle aliquote regionali IRAP in favore dei soggetti di imposta di cui all'articolo 2 che abbiano proceduto a nuove assunzioni. Art. 6. Accesso al credito 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso lo sviluppo di un sistema delle garanzie e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi). Art. 7. Costi energetici 1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dal proprio Statuto, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, prevede misure volte a ridurre la incidenza dei costi energetici delle imprese di cui all'articolo 2, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa. Art. 8. Sostegno alla ricerca ed all'innovazione 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare: a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, organizzativa, gestionale e commerciale; b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) o loro aggregazioni (Poli di Innovazioni e Reti di Impresa). Art. 9. Rispetto della normativa europea in materia di Aiuti di Stato 1. Gli interventi previsti dalla presente legge a favore delle imprese e delle attività libero professionali sono attuati nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato ed in particolare della legge regionale 26 aprile 2010, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione al processo normativo dell'Unione Europea, sulle procedure d'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di attuazione delle politiche europee). Art. 10. Iniziative agevolabili 1. La Regione favorisce la partecipazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) rappresentative dei principali comparti e settori regionali a iniziative di internazionalizzazione che prevedano attività promozionali, fieristiche, di cooperazione commerciale e industriale, di sostegno alla qualità dell'export regionale, di penetrazione commerciale, ampliamento e rafforzamento dei mercati esteri. 2. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, a società regionale in house, le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo. Art. 11. Fondo rotativo per Piccole e Medie Imprese 1. La Regione, al fine di supportare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno delle Piccole e Medie Imprese attivati con risorse regionali, nazionali e comunitarie, istituisce il Fondo rotativo per le Piccole e Medie Imprese (PMI). 2. Il Fondo di cui al presente articolo interviene in via prioritaria all'interno delle aree di crisi riconosciute dalla Regione o con provvedimento del governo nazionale. 3. La Giunta regionale, con apposita delibera definisce priorità, spese ammissibili e modalità di intervento del Fondo Rotativo per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Art. 12. Contratto di sviluppo locale 1. La Regione promuove sul proprio territorio regionale iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali e turistiche, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locali. 2. Il contratto di sviluppo locale (CSL) può essere promosso e sviluppato anche dai poli d'innovazione, dalle reti d'imprese e dalle associazioni di categoria presenti nel CNEL, ed ha ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, anche di settori diversi (industria, artigianato, commercio, ecc.), di un programma di sviluppo rientrante in una delle seguenti fattispecie previste: a) programma di sviluppo produttivo: iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento e progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali; b) programma di sviluppo turistico: iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, delle attività integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento e progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento; c) programma di sviluppo per la tutela ambientale: iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale e progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma. 3. L'importo complessivo delle spese ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, è definito di volta in volta per le singole tipologie di programmi di sviluppo all'interno di appositi bandi. 4. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in relazione agli specifici progetti d'investimento. 5. L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita, in fase di negoziazione, sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti d'intervento. 6. In fase di valutazione è attribuita una premialità agli investimenti previsti, nell'ambito delle aree in deroga ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (Trattati sul funzionamento dell'Unione europea) nelle aree di crisi riconosciute da apposite delibere della Regione e agli investimenti che prevedano un incremento della base occupazionale. 7. Le agevolazioni relative ai progetti possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo: a) realizzazione di nuove unità produttive; b) ampliamento di unità produttive esistenti; c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente; e) interventi di efficientamento energetico su unità produttive esistenti. 8. Le agevolazioni relative a progetti di investimento per la tutela ambientale possono essere concesse per: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente al di là delle soglie fissate dalle norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme europee; b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa proponente in assenza di norme dell'Unione europea; c) consentire alle sole Piccole e Medie Imprese (PMI) di adeguarsi a nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela ambientale e che non sono ancora in vigore; d) consentire risparmi energetici da parte delle imprese beneficiarie; e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento; f) assegnare una precedenza alla realizzazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili. 9. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla individuazione delle risorse finanziarie, definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento, affidando, con le modalità stabilite da apposita convenzione, a società regionale in house le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. 10. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili, anche provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate. Art. 13. Contratto di riqualificazione produttiva 1. Ai fini della realizzazione di progetti di recupero e riattivazione di realtà industriali che abbiano un significativo impatto occupazionale in coerenza con la politica industriale regionale, Regione, autonomie locali, imprese singole o associate, rappresentanze datoriali e sindacali e ogni altro soggetto pubblico, possono stipulare accordi di Riqualificazione Produttiva (CRP). 2. Il Contratto di riqualificazione produttiva (CRP) può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e può essere attivato sull'intero territorio regionale. 3. Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP) può essere promosso e sviluppato anche dai Poli di Innovazione e dalle Reti di Imprese. 4. Il Contratto di Riqualificazione Produttiva (CRP) è approvato con delibera di Giunta regionale ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 5. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al presente articolo possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito dalla Regione, dove affluiscono le risorse relative alla programmazione comunitaria, al Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese e derivanti dalla Programmazione nazionale. Art. 14. Aree di crisi regionali 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente la Giunta regionale definisce con apposita delibera, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per le attività produttive, le Aree di crisi regionale. 2. Nelle Aree di crisi individuate, sono proposti accordi che prevedono la integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e gli interventi di politica attiva del lavoro, favorendo altresì nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione di unità produttive, progetti di investimento che prevedano il reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dimesse. 3. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con il supporto della società regionale in house, definisce i parametri, gli indicatori e le condizioni generali, le modalità di verifica, valutazione e controllo, in armonia con la legislazione vigente, per qualificare un territorio come Area di Crisi Regionale'. Art. 15. Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese 1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese è istituito il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI), rappresentato dal direttore generale pro-tempore dell'Assessorato regionale delle attività produttive. 2. Il Garante di cui al comma 1 svolge le funzioni di: a) monitoraggio sull'attuazione dello Small Business Act sul territorio siciliano; b) elaborazione di proposte volte a favorire lo sviluppo del sistema delle micro piccole e medie imprese (MPMI), rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo regionale anche in raccordo con il Garante nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; c) valorizzazione e promozione sul territorio regionale delle migliori pratiche per le micro piccole e medie imprese (MPMI) anche attraverso linee guida e la sottoscrizione di convenzioni con gli enti pubblici anche appartenenti al sistema regionale. 3. Il Garante regionale delle micro piccole e medie imprese (MPMI) trasmette annualmente all'Assemblea regionale siciliana e al Garante nazionale una relazione sull'attività svolta, con un'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di dimensioni minori, unitamente ad una proposta sulle misure da attuare per favorirne la crescita e la competitività anche sui mercati internazionali. Art. 16. Osservatorio regionale sullo sviluppo del sistema produttivo, della ricerca e dell'innovazione 1. Al fine di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del sistema produttivo e della ricerca e dell'innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, è istituito l'Osservatorio Regionale sullo Sviluppo del Sistema Produttivo, della Ricerca e dell'Innovazione. 2. L'Osservatorio svolge la sua attività per il tramite della società regionale in house e ha tra i suoi compiti: a) la predisposizione di strumenti di informazione, consultazione e partecipazione; b) la predisposizione e l'implementazione di un sistema informativo territoriale ai fini della raccolta, elaborazione e gestione dei dati informativi relativi all'attuazione degli strumenti economico-finanziari a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo, della ricerca scientifica e dell'innovazione. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento relativo alle modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'Osservatorio, alle procedure per l'accesso e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale, alla pubblicazione dei risultati delle attività dell'Osservatorio e ad ogni altro aspetto ad esso relativo. 3. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio avviene a titolo gratuito, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio della Regione. Art. 17. Sostegno all'economia sociale 1. La Regione riconosce il ruolo essenziale dell'economia sociale come settore cardine dello sviluppo economico e sociale della Regione che permette la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, e che svolge un ruolo nel miglioramento dell'occupabilità, contribuendo al conseguimento degli obiettivi enunciati nella Strategia di Lisbona. 2. Ai fini della presente legge per economia sociale si intende l'insieme di attività di utilità sociale tese alla soddisfazione di bisogni sociali e collettivi nei settori relativi a servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi, di inclusione sociale, di promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, di formazione ed educazione dell'individuo, di attività del tempo libero, sport e turismo sociale. 3. La Regione promuove e sostiene, altresì, progetti ed iniziative diretti alla valorizzazione del ruolo degli attori sociali ed al sostegno dell'economia sociale ed incentiva la sperimentazione di modelli innovati di amministrazione e gestione integrata dei servizi sociali. 4. Attraverso il sostegno all'economia sociale, la Regione promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà e una visione dell'economia fatta di valori democratici per lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica. Art. 18. Fondo per l'economia sociale 1. A sostegno dell'economia sociale, la Regione attiva appositi strumenti agevolativi ed interventi complementari e funzionali ad essi, attraverso l'istituzione di un fondo denominato Fondo per l'Economia sociale, dove possono affluire risorse relative alla programmazione comunitaria e derivanti dalla programmazione nazionale. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita delibera, definisce gli strumenti agevolativi e gli interventi complementari e funzionali ad essi finanziati dal fondo di cui al comma 1, le modalità di accesso e di utilizzo nonché le procedure di monitoraggio e di controllo sull'utilizzo delle risorse. Art. 19. Responsabilità sociale d'impresa e innovazione sociale 1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi dell'Unione europea e in collaborazione con gli enti locali, il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le parti sociali, promuove la cultura della responsabilità sociale d'impresa e dell'innovazione sociale. 2. La responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale costituiscono il criterio di riferimento per le azioni del programma triennale delle attività produttive, della ricerca e del trasferimento tecnologico, dei programmi di formazione delle risorse umane e dei programmi di sostegno alla formazione manageriale e alla qualificazione gestionale delle imprese. 3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene progetti che coinvolgano le imprese di qualunque settore produttivo, le parti sociali e gli enti che operano per la promozione della responsabilità sociale e dell'innovazione sociale a livello territoriale. 4. La Regione istituisce inoltre il premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per il Piano triennale per le attività produttive. Art. 20. Sistema regionale dell'innovazione 1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione: a) la Regione, i Liberi Consorzi, le Città Metropolitane, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate; b) le Università degli studi e i Centri di Ricerca pubblici e privati; c) le Organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente rappresentative su base regionale; d) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) i Poli di Innovazione; f) le Reti di Impresa; g) i Parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa. 2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. 3. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici e privati e sistema produttivo ed agevolando, in particolare, la ricerca di base ed il trasferimento di tecnologia nei confronti delle PMI (Piccole e Medie Imprese) e loro forme associate. Art. 21. Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI 1. La Regione promuove le iniziative, le azioni e gli interventi di internazionalizzazione delle imprese regionali, anche attraverso la predisposizione di intese, protocolli e accordi tra i diversi operatori regionali, sia istituzionali che associativi, al fine di coordinare e razionalizzare i processi di penetrazione di mercati esteri. 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle attività produttive provvede alla costituzione di un tavolo per l'internazionalizzazione composto dalle rappresentanze di Regione, Centro Estero delle Camere di Commercio regionali ed Associazioni datoriali più rappresentative, con il compito di monitorare le azioni per lo sviluppo dell'internazionalizzazione d'impresa, analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese per la competitività delle stesse sui mercati internazionali, verificare i risultati conseguiti nell'ambito dei programmi di intervento e coordinare azioni strategiche, fiere e missioni per lo sviluppo dell'export. Art. 22. Osservatorio regionale per l'internazionalizzazione 1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza dei mercati internazionali istituisce l'Osservatorio Regionale per l'Internazionalizzazione. 2. L'Osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di facilitare la conoscenza riguardante le dinamiche del commercio con l'estero, l'andamento dei mercati internazionali, il posizionamento competitivo, rispetto ai principali mercati di riferimento, delle filiere produttive e delle specializzazioni merceologiche che costituiscono l'articolazione dell'economia regionale. 3. L'Osservatorio é l'organismo di raccordo con tutti gli attori locali e extraregionali attivi nel settore dell'internazionalizzazione, favorendo l'integrazione delle attività e la coerenza degli interventi. 4. L'Osservatorio produce un rapporto annuale con indicazioni congiunturali e approfondimenti strutturali, per consentire tempestive verifiche delle strategie pubbliche di promozione, e produce periodicamente rapporti sintetici utilizzando gli aggiornamenti delle statistiche ufficiali e degli indicatori sul commercio con l'estero. 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale con propria delibera stabilisce le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'Internazionalizzazione. 6. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio avviene a titolo completamente gratuito senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione. Art. 23. Relazione sullo stato di attuazione della legge 1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo di ogni anno all'Assemblea regionale siciliana una relazione, elaborata dalla società regionale in house sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati ottenuti, sulle attività in essere da parte di tutti i soggetti e gli organismi regolamentati dalla presente legge. 2. La Relazione contiene informazioni, dati e indicatori relativi: a) alle risorse di natura pubblica e privata, di fonte nazionale, regionale e comunitaria, utilizzate nel periodo a consuntivo; b) alle risorse umane direttamente impiegate negli organismi regolamentati, ai loro percorsi formativi e di adeguamento professionale; c) alle ricadute di natura economica e professionale derivanti dalle attività poste in essere; d) alle attività di promozione, animazione e sensibilizzazione adottate. 3. La Relazione, inoltre, deve contenere, attraverso appositi parametri, la valutazione dell'impatto economico, sociale ed ambientale, che le attività poste in essere dai soggetti e dagli organismi regolamentati, hanno avuto, nel periodo di riferimento, sul territorio regionale. Art. 24. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte a valere sulle risorse relative alla programmazione comunitaria e alle risorse derivanti dalla programmazione regionale e nazionale. Art. 25. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.