Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

L'articolo 123 della Costituzione recita nella sua
prima parte che Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento , e conclude con : In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali'.

L'Articolo 123 venne modificato nella stagione
statutaria avviatasi a seguito della legge costituzionale
n. 1 del 1999 e proseguita con la legge 3 del 2001 e che
ha prodotto alcune novità di rilievo tra le quali ci
interessa oggi sottolineare, la istituzione del C.A.L.
il Consiglio delle Autonomie Locali, previsto dal quarto
comma, elemento essenziale di raccordo tra Regione ed
autonomie locali.

Onorevoli Colleghi, tra gli atti che portarono alla
approvazione di questa fondamentale norma costituzionale
leggiamo che il CAL è stato voluto in una stagione
prettamente federalista quale organo di rappresentanza e
partecipazione delle autonomie locali, al fine di
favorirne l'intervento nei processi decisionali della
Regione e per esercitare la funzione di raccordo e una
consultazione permanente tra Regione ed enti locali ed
infine con funzioni di verifica dell'attuazione del
principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni
regionali. Il CALS, pertanto, rappresenta la sede
istituzionale nell'ambito della quale gli enti locali
sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle
scelte di politica legislativa e di programmazione
territoriale ed economico-sociale che li vedano coinvolti
o che comunque attengano ai loro interessi.

In ordine alle funzioni consultive, quasi tutti i
nuovi Statuti Regionali attribuiscono al Consiglio delle
autonomie il compito di esprimere pareri obbligatori su
proposte di legge regionale riguardanti oggetti
specifici: il richiamo prevalente riguarda, per un verso,
i progetti di legge concernenti l'assetto e l'esercizio
delle funzioni degli enti locali, per altro verso, le
proposte di legge regionale di approvazione del bilanci
di previsione e più in generale tutti gli atti (anche non
legislativi) di programmazione economico-finanziaria o
anche territoriale.

Il CALS così come da noi immaginato si innesta, così
come fatto da altre regioni italiane, all'interno della
organizzazione della Assemblea Regionale Siciliana
divenendo un organo autonomo, costituzionale, sganciato
sia dal Governo che dallo stesso Parlamento.

Onorevoli colleghi, il nuovo riassetto degli enti
locali con la istituzione dei liberi consorzi e delle
Città Metropolitane ha stravolto il precedente assetto
del comparto con la redistribuzione sia verso i comuni
che verso la regione di compiti e funzioni delle ex
province regionali, in questo quadro è più che
necessario, vorrei dire obbligatorio, che ci si confronti
in una idonea sede con coloro i quali giornalmente vivono
le esigenze dei cittadini e che possono suggerire e
conseguentemente indirizzare il percorso riformatore nel
senso migliore per un abbattimento dei costi ed il
miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini.

Onorevoli Colleghi, il ddl che oggi si pone alla
vostra attenzione è composto da un articolo di 5 commi ed
istituisce il CALS (primo comma), rimanda ad una legge
regionale la sua composizione (secondo comma) e ne indica
le funzioni (terzo, quarto e quinto comma).

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Consiglio regionale delle autonomie locali per la Sicilia

Dopo l'articolo 15 dello Statuto della Regione
siciliana, approvato con Regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, come modificato da successive
leggi costituzionali, è inserito il seguente: Art. 15
bis - Consiglio delle Autonomie - 1. E' istituito presso
l'Assemblea Regionale Siciliana il Consiglio regionale
delle autonomie locali per la Sicilia (CALS) quale organo
rappresentativo degli enti locali, con funzioni
consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi
della Regione.

2. Con legge regionale è disciplinata la composizione
del Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia,
garantendo la rappresentanza dei diversi livelli
istituzionali.

3. Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia
esprime pareri obbligatori sugli atti normativi
concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione
e gli enti locali, sui documenti regionali di
programmazione economica e finanziaria e su quanto altro
stabilito dalla legge regionale.

4. Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia
contribuisce, altresì, alla elaborazione della
legislazione regionale in materia di enti locali, secondo
quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia
può invitare la Giunta regionale a promuovere la
questione di legittimità costituzionale nei casi previsti
dalla Costituzione'.'

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