Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'articolo 41 ter dello Statuto al Parlamento della Repubblica recante ' Modifica dello Statuto Speciale della Regione Siciliana - Istituzione del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali per la Sicilia C.A.L.S.'

Iter

Attuale
18 lug 2018 Riassegnato per esame Commissione STATUTO

Storico
30 gen 2018 Annunziato Seduta n. 12 AULA
07 feb 2018 Assegnato per esame Commissione PRIMA
13 feb 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 17 AULA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

         L'articolo  123  della Costituzione recita  nella  sua
     prima  parte che Ciascuna Regione ha uno Statuto  che,  in
     armonia  con  la Costituzione, ne determina  la  forma  di
     governo  e  i  principi fondamentali di  organizzazione  e
     funzionamento ,  e  conclude con :  In  ogni  Regione,  lo
     statuto  disciplina il Consiglio delle  autonomie  locali,
     quale  organo di consultazione fra la Regione e  gli  enti
     locali'.

         L'Articolo   123   venne  modificato  nella   stagione
     statutaria  avviatasi a seguito della legge costituzionale
     n.  1 del 1999 e proseguita con la legge 3 del 2001 e  che
     ha  prodotto  alcune novità di rilievo  tra  le  quali  ci
     interessa  oggi  sottolineare, la istituzione  del  C.A.L.
     il  Consiglio delle Autonomie Locali, previsto dal  quarto
     comma,  elemento  essenziale di raccordo  tra  Regione  ed
     autonomie locali.

         Onorevoli  Colleghi, tra gli atti che  portarono  alla
     approvazione  di questa fondamentale norma  costituzionale
     leggiamo  che  il  CAL  è  stato voluto  in  una  stagione
     prettamente  federalista quale organo di rappresentanza  e
     partecipazione  delle  autonomie  locali,   al   fine   di
     favorirne  l'intervento  nei  processi  decisionali  della
     Regione  e  per esercitare la funzione di raccordo  e  una
     consultazione  permanente tra Regione ed  enti  locali  ed
     infine  con  funzioni  di  verifica  dell'attuazione   del
     principio  di sussidiarietà nell'esercizio delle  funzioni
     regionali.   Il  CALS,  pertanto,  rappresenta   la   sede
     istituzionale  nell'ambito della  quale  gli  enti  locali
     sono  chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle
     scelte   di   politica  legislativa  e  di  programmazione
     territoriale ed economico-sociale che li vedano  coinvolti
     o che comunque attengano ai loro interessi.

         In  ordine  alle funzioni consultive,  quasi  tutti  i
     nuovi  Statuti Regionali attribuiscono al Consiglio  delle
     autonomie  il  compito di esprimere pareri obbligatori  su
     proposte   di   legge   regionale   riguardanti    oggetti
     specifici: il richiamo prevalente riguarda, per un  verso,
     i  progetti  di legge concernenti l'assetto e  l'esercizio
     delle  funzioni  degli enti locali, per  altro  verso,  le
     proposte  di  legge regionale di approvazione del  bilanci
     di  previsione e più in generale tutti gli atti (anche non
     legislativi)  di  programmazione  economico-finanziaria  o
     anche territoriale.

         Il  CALS così come da noi immaginato si innesta,  così
     come  fatto da altre regioni italiane,  all'interno  della
     organizzazione   della   Assemblea   Regionale   Siciliana
     divenendo  un  organo autonomo, costituzionale,  sganciato
     sia dal Governo che dallo stesso Parlamento.

         Onorevoli  colleghi,  il nuovo  riassetto  degli  enti
     locali  con  la  istituzione dei liberi consorzi  e  delle
     Città  Metropolitane  ha stravolto il  precedente  assetto
     del  comparto  con la redistribuzione sia verso  i  comuni
     che  verso  la  regione di compiti  e  funzioni  delle  ex
     province   regionali,  in  questo   quadro   è   più   che
     necessario, vorrei dire obbligatorio, che ci si  confronti
     in  una idonea sede con coloro i quali giornalmente vivono
     le  esigenze  dei  cittadini e  che  possono  suggerire  e
     conseguentemente indirizzare il percorso  riformatore  nel
     senso  migliore  per  un  abbattimento  dei  costi  ed  il
     miglioramento dei servizi da rendere ai cittadini.

         Onorevoli  Colleghi,  il ddl che  oggi  si  pone  alla
     vostra attenzione è composto da un articolo di 5 commi  ed
     istituisce  il CALS (primo comma), rimanda  ad  una  legge
     regionale la sua composizione (secondo comma) e ne  indica
     le funzioni (terzo, quarto e quinto comma).

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
       Consiglio regionale delle autonomie locali per la Sicilia

         Dopo   l'articolo  15  dello  Statuto  della   Regione
     siciliana,  approvato  con Regio  decreto  legislativo  15
     maggio  1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale
     26  febbraio  1948,  n. 2, come modificato  da  successive
     leggi  costituzionali, è inserito il  seguente:   Art.  15
     bis  -  Consiglio delle Autonomie - 1. E' istituito presso
     l'Assemblea  Regionale  Siciliana il  Consiglio  regionale
     delle  autonomie locali per la Sicilia (CALS) quale organo
     rappresentativo   degli   enti   locali,   con    funzioni
     consultive  e di cooperazione tra gli stessi e gli  organi
     della Regione.

         2.  Con legge regionale è disciplinata la composizione
     del  Consiglio  delle  autonomie locali  per  la  Sicilia,
     garantendo   la   rappresentanza   dei   diversi   livelli
     istituzionali.

         3.  Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia
     esprime    pareri   obbligatori   sugli   atti   normativi
     concernenti la ripartizione di competenze tra  la  Regione
     e   gli   enti   locali,   sui  documenti   regionali   di
     programmazione economica e finanziaria e su  quanto  altro
     stabilito dalla legge regionale.

         4.  Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia
     contribuisce,    altresì,    alla    elaborazione    della
     legislazione regionale in materia di enti locali,  secondo
     quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3.

         5.  Il Consiglio delle autonomie locali per la Sicilia
     può   invitare   la  Giunta  regionale  a  promuovere   la
     questione di legittimità costituzionale nei casi  previsti
     dalla Costituzione'.'