Attuale
09 nov 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 239 0100 Commissione PRIMA
14 dic 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 305 AULA
29 mar 2022 Esaminato in Aula Seduta n. 330 AULA
Storico
09 giu 2020 Assegnato per esame Commissione PRIMA
09 giu 2020 Assegnato per parere Commissione QUARTA
30 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 155 0100 Commissione PRIMA
30 giu 2020 Abbinamento con ddl 443 ; ddl 485 ; - VEDI ddl 774 Seduta n. 155 0100 Commissione
"""""""""""""" PRIMA
07 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 157 0100 Commissione PRIMA
08 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 158 0100 Commissione PRIMA
21 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 159 0100 Commissione PRIMA
29 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 162 0100 Commissione PRIMA
04 ago 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 163 0100 Commissione PRIMA
29 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 167 0100 Commissione PRIMA
27 ott 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 173 0100 Commissione PRIMA
02 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 182 0100 Commissione PRIMA
09 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 183 0100 Commissione PRIMA
15 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 184 0100 Commissione PRIMA
16 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 185 0100 Commissione PRIMA
20 gen 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 190 0100 Commissione PRIMA
02 feb 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 192 0100 Commissione PRIMA
02 feb 2021 Inviato Commissione Bilancio (VEDI NOTA 1)
15 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 225 0100 Commissione PRIMA
21 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 226 0100 Commissione PRIMA
22 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 227 0100 Commissione PRIMA
28 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 228 0100 Commissione PRIMA
29 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 229 0100 Commissione PRIMA
19 ott 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 233 0100 Commissione PRIMA
20 ott 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 234 0100 Commissione PRIMA
27 ott 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 236 0100 Commissione PRIMA
09 nov 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 239 0100 Commissione PRIMA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (nn. 774-443-485/A) DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*) Norme in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni varie ----O---- RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali, diritti civili, pari opportunità Composta dai deputati: Pellegrino Stefano, presidente; Genovese Luigi, vicepresidente; Pagana Elena, vicepresidente; Ciancio Gianina, segretario e relatore; Assenza Giorgio; Cracolici Antonello; Di Mauro Roberto; Fava Claudio; Figuccia Vincenzo; Lupo Giuseppe; Mangiacavallo Matteo; Savona Riccardo; Siragusa Salvatore Presentata il 9 novembre 2021 Onorevoli colleghi, il rafforzamento della semplificazione amministrativa, già definita a regime dalla legge regionale n. 7 del 2019, ed il potenziamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione assumono una rilevanza strategica per consentire all'amministrazione regionale di far fronte alla necessità di tempestività nelle risposte ai cittadini, alle imprese ed alle altre amministrazioni. Il presente disegno di legge, frutto di un'intensa attività istruttoria, trae origine dalle iniziative legislative sia del Governo sia dei parlamentari e prevede al capo I misure dirette alla semplificazione amministrativa nonché alla digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti decisionali della pubblica amministrazione mentre al capo II prevede disposizioni varie. In particolare l'articolo 1 apporta modifiche alla legge regionale n. 7 del 2019 al fine di recepire nella legge regionale generale sul procedimento le disposizioni del decreto legge n. 76/2020 e del decreto legge n. 77/2021 che introducono correttivi alla legge n. 241/1990, volti a garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa, intervenendo principalmente sulla disciplina relativa ai termini di conclusione del procedimento, al silenzio assenso, all'uso della telematica, alla conferenza dei servizi e all'attività consultiva. (*) Esitato il 9 novembre 2021 Il medesimo articolo, inoltre, introduce una disposizione per consentire l'esercizio in modalità telematica del diritto di audizione personale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2019 e precisa alcuni aspetti della disciplina del rappresentante unico regionale di cui all'articolo 19, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2019. L'articolo 2 sancisce il principio secondo il quale la Regione utilizza la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica. E' inoltre previsto che i cittadini possano inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni anche per via esclusivamente telematica, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale. L'articolo 3, al fine di rafforzare la previsione di cui all'articolo 2, prevede che l'utilizzo della forma cartacea in luogo degli strumenti telematici è consentito solo laddove non sia possibile effettuare la comunicazione in via telematica ovvero quando sia espressamente prevista dalla normativa vigente. L'articolo 4 sancisce l'obbligo di svolgere le conferenze di servizi in modalità telematica, attraverso l'utilizzo di un apposito software di proprietà della Regione realizzato dalla società regionale partecipata di riferimento dell'area strategica innovazione, attività informatiche e I.C.T. con la collaborazione degli atenei siciliani. Gli articoli da 5 a 13 hanno l'obiettivo di agevolare la digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale, sia attraverso la previsione di un programma annuale per l'evoluzione digitale sia attraverso il recepimento delle previsioni e degli aggiornamenti contenuti nelle Linee Guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, con particolare riferimento al processo di gestione dei dati aperti. Tra questi si evidenzia l'articolo 7 ai sensi del quale la Regione, al fine di dare piena attuazione al principio della priorità digitale già sancito nel codice dell'amministrazione digitale (CAD), prevede modalità attuative innanzitutto digitali per gli atti a valenza generale, i disegni di legge, i decreti assessoriali, i decreti del Presidente della Regione, le proposte di regolamento e gli emendamenti sottoposti alla Giunta regionale. Per i disegni di legge è prevista un'apposita relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa, nella quale sono indicate le modalità digitali attuative al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e che impongano il minor costo possibile a cittadini ed imprese. L'articolo 11 prevede, inoltre, l'utilizzo di un software libero quale strumento di semplificazione, efficientamento ed economicità della pubblica amministrazione. Il capo II, composto di sei articoli, contiene disposizioni varie in materia di: redazione di testi unici compilativi e innovativi; riduzione e misurazione degli oneri amministrativi di leggi regionali, regolamenti e atti amministrativi generali; relazione tecnica dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie; obblighi di pubblicità degli appalti pubblici; modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 a seguito dell'impugnativa del Consiglio dei Ministri; abrogazione e modifiche di norme. In considerazione dei contenuti del presente disegno di legge, si auspica una celere e condivisa approvazione del testo da parte dell'Aula. ----O---- DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE Norme in materia di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Disposizioni varie CAPO I Semplificazione amministrativa e digitalizzazione della pubblica amministrazione Art. 1. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 1. Alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3 bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. ; b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5 bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente , i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. ; 2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 7 bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 18, comma 2, lettera e), 30, commi 1 e 3, 29, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 19, comma 6, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti di cui all'articolo 27, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. ; 3) il comma 10 è sostituito dal seguente: 10. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il responsabile di cui al comma 9, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario. ; c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole L'unità organizzativa competente sono inserite le parole , il domicilio digitale ; d) all'articolo 10, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera c), dopo le parole l'ufficio sono inserite le parole , il domicilio digitale dell'amministrazione ; 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) le modalità con le quali, con modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; ; 3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: d bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d); ; e) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1 bis. Il diritto all'audizione personale di cui alla lettera c) del comma 1 può essere esercitato anche in via telematica. ; f) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La comunicazione di cui al comma 1 sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 1. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. ; g) all'articolo 19 il comma 4 è sostituito dai seguenti: 4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto legittimato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione delle predette amministrazioni su tutte le decisioni di competenza. Il rappresentante unico è individuato nel dirigente dell'amministrazione procedente o, previa accettazione espressa della delega da questo conferita, nel dirigente o nel responsabile di una diversa struttura dell'amministrazione regionale che partecipa alla conferenza. Se l'amministrazione procedente non è un'amministrazione regionale ovvero se la conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea è preordinata alla conclusione di un accordo di programma, il rappresentante unico è designato con atto di delega del Presidente della Regione. 4 bis. Il rappresentante unico regionale esprime la posizione dell'amministrazione regionale con un parere unico regionale, potendo comunque, nel corso della conferenza di servizi, modificare le condizioni e le prescrizioni di tale parere in modo tale che non sia in contrasto con le condizioni e le prescrizioni dettate da altri soggetti partecipanti alla conferenza. Per la predisposizione del parere unico regionale il rappresentante unico utilizza lo schema di parere unico regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. 4 ter. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al soggetto di cui al comma 4, le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 21, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui al medesimo comma 1 del citato articolo 21.'; h) dopo l'articolo 19 bis è aggiunto il seguente: Art. 19 ter. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni. ; i) all'articolo 23, comma 2, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo la parola facoltativo è soppressa; j) all'articolo 25, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3 bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ; k) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2 bis. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo 62 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 18. ; 2) il comma 5 bis è abrogato; l) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: Art. 30. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nullaosta rappresenti esigenze istruttorie richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al secondo periodo del comma 1, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso il suddetto termine senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. ; m) dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti: Art. 30 bis. Annullamento d'ufficio 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Art. 30 ter. Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 21 decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. ; n) l'articolo 37 è abrogato. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 7/2019 sono tenuti ad adottare le misure organizzative idonee a garantire il diritto all'audizione personale in via telematica di cui al comma 1 bis dell'articolo 12 della predetta legge regionale come introdotto dal comma 1, lettera e). Le medesime misure sono comunicate entro lo stesso termine all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Art. 2. Comunicazione telematica 1. La Regione utilizza la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica con le modalità previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Regione possono richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica o comunque detenuti dall'amministrazione regionale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. 3. I cittadini hanno diritto di inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti preposti, anche per via telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti a condizione che sia garantita l'identificabilità del mittente, l'integrità e l'immodificabilità del documento e dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni. Art. 3. Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni regionali 1. La comunicazione interna tra le strutture della Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 è effettuata tramite strumenti telematici secondo le modalità di cui all'articolo 2. L'utilizzo della forma cartacea è ammesso esclusivamente nei casi in cui non sia possibile effettuare la comunicazione in via telematica ovvero quando sia espressamente prevista dalla normativa vigente. 2. Nella formazione degli originali dei propri documenti le strutture della Regione procedono esclusivamente con mezzi informatici, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono individuati i casi di cui al secondo periodo del comma 1 nonché i necessari adeguamenti delle procedure ai fini dell'attuazione del comma 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dall'emanazione del suddetto decreto. Art. 4. Conferenze di servizi in modalità telematica 1. Per l'espletamento delle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, la Regione utilizza un apposito software libero e gratuito realizzato attraverso la società partecipata di riferimento dell'area strategica innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione e con la collaborazione degli atenei siciliani. Il software, di proprietà della Regione, è realizzato in modo da garantire il necessario livello di sicurezza dei dati trattati nel corso delle stesse. Art. 5. Diritto umano alla conoscenza ed accesso ai documenti ed alle informazioni amministrative 1. La Regione riconosce e promuove, quale bene pubblico globale, il diritto umano alla conoscenza ed in particolare il diritto del cittadino ad avere, sin dal momento iniziale e durante l'intero processo decisionale pubblico, piena disponibilità, in forma intellegibile e facilmente accessibile, di tutti i dati e le informazioni in possesso della pubblica amministrazione che la stessa intende utilizzare per motivare e giustificare la decisione da adottare, nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento giuridico e della presente legge. Art. 6. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e successive modificazioni, si intende per: a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque non soggetto a limitazioni di privacy e sicurezza; b) dato della pubblica amministrazione: l'insieme dei dati raccolti, prodotti e gestiti, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali dall'amministrazione regionale, dagli enti, istituti e aziende dipendenti della Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, dagli enti territoriali e/o istituzionali nonché dagli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza; c) documento della pubblica amministrazione: ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; d) dati aperti (open data): formato aperto con cui le informazioni e i dati digitali possono essere trasmessi, distribuiti e scambiati sul web. I dati aperti, devono essere: 1) completi. I dati devono comprendere tutte le componenti che consentano di esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete; 2) primari. Le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, di guisa che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale; 3) tempestivi. Gli utenti devono essere messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e l'utilità derivanti dall'accesso e dall'uso di queste risorse: 4) accessibili. L'accessibilità fa riferimento alla possibilità di fruizione e utilizzo delle risorse digitali open per tutti gli utenti, direttamente attraverso i protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale. I dati liberi, inoltre, devono essere trasmissibili e interscambiabili tra tutti gli utenti direttamente in rete; 5) leggibili da computer o tablet. Per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo ed integrazione dei contenuti digitali, è necessario che i dati siano processabili in automatico da un personal computer (machine readable); 6) non proprietari. In un modello open gli utenti devono poter utilizzare e processare i dati attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie, aperte e solitamente installate su pc. I dati devono al contempo essere pubblicati e riusabili in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più utilizzati dalla collettività digitalizzata; 7) liberi da licenze che ne limitino l'uso. Ai dati pubblicati in rete in versione open non possono sottendere copyright o diritti intellettuali né brevetti che possano limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso degli utenti. Inoltre, i dati si intendono aperti se viene garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo; 8) riutilizzabili. Affinché i dati siano effettivamente liberi, gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzare e integrare i dati, fino a creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi di pubblica utilità per la comunità di utenti. 9) ricercabili. Un modello open dei contenuti in formato digitale deve assicurare agli utenti l'opportunità di ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad hoc, come database, cataloghi e motori di ricerca; 10) permanenti. Le peculiarità descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita sul web; e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare l'amministrazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, ai fini non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali; f) formato proprietario (o chiuso): qualsiasi formato di archivio dati le cui specifiche tecniche non siano di pubblico dominio e non siano disponibili gratuitamente ovvero siano soggette a restrizioni basate sui diritti d'autore. Art. 7. Principio della priorità digitale (digital first) e della pubblicazione in formato aperto (open data) 1. In attuazione del principio della priorità digitale (digital first), gli atti a valenza generale, i disegni di legge di iniziativa governativa, i decreti assessoriali, i decreti del Presidente della Regione, le proposte di regolamento e gli emendamenti sottoposti alla Giunta regionale prevedono modalità attuative innanzitutto digitali. 2. I disegni di legge di cui al comma l sono corredati da una apposita relazione denominata Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa nella quale sono indicate le modalità digitali attuative ritenute adeguate al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e che impongano il minor costo possibile a cittadini ed imprese. La relazione, predisposta dall'Assessorato regionale competente, è inoltrata all'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica e da questa trasmessa all'Assemblea regionale. 3. Solo in caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite modalità analogiche. 4. La Regione e gli enti di cui all'articolo l della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale degli atti e delle leggi regionali nel testo vigente coordinato con le modificazioni successivamente intervenute. La pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi è corredata delle differenti formulazioni del testo dalla data di entrata in vigore, dell'indicazione delle norme che hanno determinato tali modifiche e da un sistema di comparazione strutturato al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi e la fruibilità delle informazioni e dei dati in formato aperto (open data). 5. Il motore di ricerca interno al sito istituzionale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 7/2019 è strutturato in modo da consentire il facile reperimento di atti, documenti e testi normativi aggiornati e indicizzati per aree tematiche. Art. 8. Digitalizzazione della pubblica amministrazione 1. In attuazione del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini delle decisioni pubbliche, la Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui sono titolari o che essi detengono in modalità digitale. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale. 3. La Regione promuove l'uso delle tecnologie, in particolare internet e l'accesso alla rete, in quanto condizioni indispensabili allo sviluppo di un'amministrazione aperta (open government) capace di produrre e gestire dati aperti (open data). 4. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dell'intera collettività ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, le amministrazioni di cui al comma 1 promuovono: a) il processo di digitalizzazione della propria organizzazione in un contesto di trasparenza e totale accessibilità alle informazioni pubbliche; b) la pubblicazione dei documenti e dei dati pubblici in formato aperto e liberamente riutilizzabile e la realizzazione di sistemi informativi che permettano l'estrazione e la pubblicazione automatizzata di dati ed insiemi organizzati di essi; c) lo sviluppo della cittadinanza digitale in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni, la Regione promuove sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso con gli enti di cui al comma 1. 6. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge a favorire il coordinamento nel territorio regionale, può promuovere accordi di servizio con enti locali, altre amministrazioni pubbliche, università, enti di ricerca e qualsiasi altro soggetto interessato, anche al fine di federare i rispettivi cataloghi di dati e renderli disponibili all'interno del portale regionale dei dati aperti, mentre, allo scopo di favorire la più ampia fruibilità e riutilizzabilità dei dati, può promuovere intese con le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di dati e servizi aperti e in materia di sviluppo di programmi a codice sorgente aperto. Art. 9. Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati 1. La Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti della Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, in conformità con l'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui sono titolari, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formato aperto secondo gli standard internazionali. 2. I documenti e i dati di cui al comma 1 sono accessibili in modo gratuito tramite la rete internet, salvo casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui al comma 6, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 operano per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori. 4. Le strutture responsabili dei dati di ogni amministrazione di cui al comma 1 assicurano l'esattezza, la completezza, la qualità e l'aggiornamento dei dati nella loro responsabilità. 5. Il rispetto di quanto previsto dal comma 4 da parte delle strutture responsabili dei dati è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle stesse. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono definite le modalità e le linee guida di attuazione della disciplina relativa all'articolo 8 e al presente articolo, nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale e delle norme applicative elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). Art. 10. Programmazione 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'economia, approva il programma regionale per l'evoluzione digitale. 2. Sul programma di cui al comma 1 esprime parere tecnico la società partecipata di riferimento dell'area strategica innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione, tenuto conto delle regole di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel programma sono specificati gli obiettivi, le modalità e i soggetti coinvolti. Art. 11. Struttura di riferimento 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 utilizzano un software libero o a codice sorgente aperto realizzato attraverso la collaborazione tra gli uffici dell'assessorato regionale competente e la società partecipata di riferimento dell'area strategica innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione, secondo il contratto di servizio delle attività informatiche vigente. 2. Nel suo operare la società di cui al comma 1 si conforma alle regole tecniche adottate dalla AGID, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. 3. La Regione, nell'attuazione di cui al comma 1, può servirsi anche della collaborazione degli atenei siciliani. Art. 12. Sanzioni 1. L'utilizzo del software di cui all'articolo 11 è strumento di semplificazione, efficientamento ed economicità della pubblica amministrazione. 2. Il mancato utilizzo del software di cui all'articolo 11 è causa di responsabilità dirigenziale sotto il profilo disciplinare e costituisce elemento negativo nella valutazione della performance individuale. Art. 13. Formazione 1. L'alfabetizzazione digitale, la conoscenza degli strumenti software libero o a codice sorgente aperto e del riuso dei dipendenti della Regione e degli enti regionali è attuata di concerto con la struttura di riferimento di cui all'articolo 11. CAPO II Disposizioni varie Art. 14. Testi Unici 1. I testi unici coordinati e legislativi contengono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati. 2. I testi unici coordinati o compilativi sono emanati di norma con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, sulla base di una apposita autorizzazione legislativa. 3. I testi unici legislativi o innovativi abrogano espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto trova collocazione negli stessi e le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. 4. Le disposizioni dei testi unici innovativi possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico innovativo sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il Governo della Regione può presentare appositi disegni di legge contenenti testi unici compilativi o innovativi. I disegni di leggi recanti testi unici sono sottoposti al procedimento legislativo secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. 6. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale. Art. 15. Programma di riduzione e misurazione degli oneri amministrativi 1. Le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali contengono, in allegato, l'elenco di tutti gli oneri amministrativi in essi eventualmente previsti, posti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti. Tali oneri sono pubblicati, anche ai fini del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate. 2. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, inclusi gli adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Art. 16. Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari 1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: 2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulle relative coperture, redatta in conformità ai principi dell'ordinamento contabile nazionale. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'obbligo di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La relazione tecnica, predisposta dall'Assessorato regionale competente, è verificata dall'Assessorato regionale dell'economia mediante apposizione del visto di conformità a cura della Ragioneria generale della Regione. La relazione è trasmessa entro tre giorni dalla richiesta.'. Art. 17. Obblighi di pubblicità negli appalti pubblici 1. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dopo il comma 6 è aggiungo il seguente: 6 bis. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. . 2. Alla consegna finale dei lavori relativi ad appalti pubblici, le amministrazioni competenti pubblicano sui siti istituzionali una sintesi finale contenente i costi effettivi dell'appalto stesso. Art. 18. Abrogazione e modifiche di norme 1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole di cui al presente articolo sono inserite le parole e risorse finanziarie ad essi destinati ; b) al comma 4, dopo le parole o che comunque abbia svolto sono inserite le parole o svolga , dopo le parole competenze informatiche sono inserite le parole presso le singole strutture intermedie e dopo le parole è assegnato sono inserite le parole d'ufficio . 2. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è soppressa. 3. L'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è abrogato. Art. 19. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole sul territorio regionale' sono sostituite dalle parole dall'amministrazione regionale' e le parole medesimo' e le parole ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio,' sono soppresse; b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è soppressa; c) all'articolo 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole , in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142'; d) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole prima accoglienza' sono sostituite dalle parole supporto all'accoglienza' e alla fine sono aggiunte le parole in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142'; e) all'articolo 13, comma 1, dopo la parola istituito' sono inserite le parole , a fini conoscitivi,'; f) all'articolo 13, comma 3, le parole e disciplina' sono sostituite dalla parola disciplina' e le parole i requisiti e' sono soppresse; g) all'articolo 14, comma 3, lettera a), le parole e degli interventi attuati dagli enti competenti' sono soppresse. Art. 20. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 774: Norme in materia di protezione civile, semplificazione ed accelerazione degli interventi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. Iniziativa governativa: presentato dal presentato dal Presidente della Regione, (Musumeci), su proposta dell'Assessore regionale per l'economica, (Armao) e dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, (Grasso), il 9 giugno 2020. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali' (I) il 9 giugno 2020 (adottato quale testo base ed abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020). Disegno di legge n. 443: Norme in materia di pubblicazione in formato aperto, di accessibilità e di riutilizzo dei documenti e dei dati dell'Amministrazione regionale e degli enti locali'. Iniziativa governativa: presentato dal presentato dal Presidente della Regione, (Musumeci), su proposta dell'Assessore regionale per l'economica, (Armao), il 22 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali' (I) il 12 giugno 2019 (abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020). Disegno di legge n. 485: Opendata'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Giovanni Di Mauro, Carmelo Pullara, Giuseppe Compagnone, Giuseppe Gennuso, il 7 gennaio 2019. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali' (I) il 27 febbraio 2019 (abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020). Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 155 del 30 giugno 2020, n. 157 del 7 luglio 2020, n. 158 dell'8 luglio 2020, n. 159 del 21 luglio 2020, n. 162 del 29 luglio 2020, n. 163 del 4 agosto 2020, n. 167 del 29 settembre 2020, n. 173 del 27 ottobre 2020, n. 182 del 2 dicembre 2020, n. 183 del 9 dicembre 2020, n. 184 del 15 dicembre 2020, n. 185 del 16 dicembre 2020, n. 190 del 20 gennaio 2021, n. 192 del 2 febbraio 2021, n. 225 del 15 settembre 2021, n. 226 del 21 settembre 2021, n. 227 del 22 settembre 2021, n. 228 del 28 settembre 2021, n. 229 del 29 settembre 2021, n. 233 del 19 ottobre 2021, n. 234 del 20 ottobre 2021, n. 236 del 27 ottobre 2021 e n. 239 del 9 novembre 2021. Deliberato l'invio in Commissione Bilancio' (II) nella seduta n. 192 del 2 febbraio 2021. Deliberato il richiamo dalla Commissione Bilancio' (II) nella seduta n. 224 dell'8 settembre 2021. Esitato per l'Aula nella seduta n. 239 del 9 novembre 2021. Relatore: on. Gianina Ciancio. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. Approvato dall'Assemblea nella seduta n.
1) La Commissione, nella seduta n. 224 dell'8 settembre 2021, ha deliberato di ritirare la richiesta di parere della Commissione Bilancio per un riesame del testo.