Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Norme in materia di protezione civile, semplificazione ed accelerazione degli interventi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Iter

Attuale
09 nov 2021 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 239 0100 Commissione PRIMA
14 dic 2021 Esaminato in Aula Seduta n. 305 AULA
29 mar 2022 Esaminato in Aula Seduta n. 330 AULA

Storico
09 giu 2020 Assegnato per esame Commissione PRIMA
09 giu 2020 Assegnato per parere Commissione QUARTA
30 giu 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 155 0100 Commissione PRIMA
30 giu 2020 Abbinamento con ddl 443 ; ddl 485 ; - VEDI ddl 774 Seduta n. 155 0100 Commissione
"""""""""""""" PRIMA
07 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 157 0100 Commissione PRIMA
08 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 158 0100 Commissione PRIMA
21 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 159 0100 Commissione PRIMA
29 lug 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 162 0100 Commissione PRIMA
04 ago 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 163 0100 Commissione PRIMA
29 set 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 167 0100 Commissione PRIMA
27 ott 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 173 0100 Commissione PRIMA
02 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 182 0100 Commissione PRIMA
09 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 183 0100 Commissione PRIMA
15 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 184 0100 Commissione PRIMA
16 dic 2020 Esaminato in commissione Seduta n. 185 0100 Commissione PRIMA
20 gen 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 190 0100 Commissione PRIMA
02 feb 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 192 0100 Commissione PRIMA
02 feb 2021 Inviato Commissione Bilancio (VEDI NOTA 1)
15 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 225 0100 Commissione PRIMA
21 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 226 0100 Commissione PRIMA
22 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 227 0100 Commissione PRIMA
28 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 228 0100 Commissione PRIMA
29 set 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 229 0100 Commissione PRIMA
19 ott 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 233 0100 Commissione PRIMA
20 ott 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 234 0100 Commissione PRIMA
27 ott 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 236 0100 Commissione PRIMA
09 nov 2021 Esaminato in commissione Seduta n. 239 0100 Commissione PRIMA

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  • Cronologia Testi
  • Note
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                         (nn. 774-443-485/A)

              DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

        Norme in materia di semplificazione amministrativa e
                          digitalizzazione
         della pubblica amministrazione. Disposizioni varie

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         RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI:
            ordinamento regionale, riforme istituzionali,
       organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
         ed istituzionali, diritti civili, pari opportunità

                       Composta dai deputati:

           Pellegrino Stefano, presidente; Genovese Luigi,
        vicepresidente; Pagana Elena, vicepresidente; Ciancio
          Gianina, segretario e relatore; Assenza Giorgio;
        Cracolici Antonello; Di Mauro Roberto; Fava Claudio;
       Figuccia Vincenzo; Lupo Giuseppe; Mangiacavallo Matteo;
                 Savona Riccardo; Siragusa Salvatore

                    Presentata il 9 novembre 2021

        Onorevoli colleghi,

        il  rafforzamento della semplificazione amministrativa,
    già  definita a regime dalla legge regionale n. 7 del 2019,
    ed  il  potenziamento della digitalizzazione della pubblica
    amministrazione  assumono  una  rilevanza  strategica   per
    consentire  all'amministrazione  regionale  di  far  fronte
    alla   necessità   di   tempestività  nelle   risposte   ai
    cittadini, alle imprese ed alle altre amministrazioni.
        Il  presente  disegno  di legge, frutto  di  un'intensa
    attività   istruttoria,  trae  origine   dalle   iniziative
    legislative sia del Governo sia dei parlamentari e  prevede
    al    capo    I   misure   dirette   alla   semplificazione
    amministrativa     nonché    alla    digitalizzazione     e
    semplificazione   dei   procedimenti   decisionali    della
    pubblica   amministrazione  mentre  al  capo   II   prevede
    disposizioni varie.
        In  particolare  l'articolo 1  apporta  modifiche  alla
    legge  regionale  n. 7 del 2019 al fine di  recepire  nella
    legge  regionale generale sul procedimento le  disposizioni
    del  decreto  legge  n.  76/2020 e  del  decreto  legge  n.
    77/2021  che introducono correttivi alla legge n. 241/1990,
    volti   a   garantire   maggiore  certezza   e   speditezza
    dell'azione   amministrativa,  intervenendo  principalmente
    sulla  disciplina  relativa ai termini di  conclusione  del
    procedimento,   al   silenzio   assenso,   all'uso    della
    telematica,  alla  conferenza dei  servizi  e  all'attività
    consultiva.

        (*) Esitato il 9 novembre 2021
        Il    medesimo   articolo,   inoltre,   introduce   una
    disposizione   per  consentire  l'esercizio   in   modalità
    telematica  del  diritto  di  audizione  personale  di  cui
    all'articolo  12  della legge regionale n.  7  del  2019  e
    precisa  alcuni aspetti della disciplina del rappresentante
    unico  regionale  di cui all'articolo 19,  comma  4,  della
    citata legge regionale n. 7/2019.
        L'articolo 2 sancisce il principio secondo il quale  la
    Regione  utilizza  la  comunicazione  telematica   fra   le
    pubbliche  amministrazioni e interviene  per  consentire  a
    cittadini, professionisti e imprese, con modalità  omogenee
    nel  sistema  dell'amministrazione pubblica, di  avviare  i
    procedimenti amministrativi in via telematica.  E'  inoltre
    previsto    che   i   cittadini   possano   inoltrare    le
    comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni anche per  via
    esclusivamente telematica, in conformità a quanto  previsto
    dal  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  il
    codice dell'amministrazione digitale.
        L'articolo  3,  al fine di rafforzare la previsione  di
    cui  all'articolo  2,  prevede che l'utilizzo  della  forma
    cartacea  in luogo degli strumenti telematici è  consentito
    solo  laddove non sia possibile effettuare la comunicazione
    in  via telematica ovvero quando sia espressamente prevista
    dalla normativa vigente.
        L'articolo   4  sancisce  l'obbligo  di   svolgere   le
    conferenze  di  servizi in modalità telematica,  attraverso
    l'utilizzo  di  un  apposito software  di  proprietà  della
    Regione  realizzato dalla società regionale partecipata  di
    riferimento  dell'area  strategica  innovazione,   attività
    informatiche  e I.C.T. con la collaborazione  degli  atenei
    siciliani.
        Gli  articoli da 5 a 13 hanno l'obiettivo di  agevolare
    la    digitalizzazione   della   pubblica   amministrazione
    regionale,  sia  attraverso la previsione di  un  programma
    annuale   per  l'evoluzione  digitale  sia  attraverso   il
    recepimento   delle   previsioni  e   degli   aggiornamenti
    contenuti  nelle  Linee  Guida per  la  valorizzazione  del
    patrimonio    informativo   pubblico,    con    particolare
    riferimento al processo di gestione dei dati aperti.
        Tra  questi  si  evidenzia l'articolo 7  ai  sensi  del
    quale  la  Regione,  al fine di dare  piena  attuazione  al
    principio  della priorità digitale già sancito  nel  codice
    dell'amministrazione  digitale  (CAD),   prevede   modalità
    attuative  innanzitutto digitali per  gli  atti  a  valenza
    generale,  i  disegni di legge, i decreti  assessoriali,  i
    decreti  del  Presidente  della  Regione,  le  proposte  di
    regolamento  e  gli  emendamenti  sottoposti  alla   Giunta
    regionale.  Per  i disegni di legge è prevista  un'apposita
    relazione    sull'attuazione   digitale   della    proposta
    normativa,  nella quale sono indicate le modalità  digitali
    attuative  al  fine  di  garantire celerità,  efficacia  ed
    efficienza del procedimento e che impongano il minor  costo
    possibile a cittadini ed imprese.
        L'articolo  11  prevede,  inoltre,  l'utilizzo  di   un
    software   libero   quale  strumento  di   semplificazione,
    efficientamento    ed    economicità     della     pubblica
    amministrazione.
        Il   capo   II,  composto  di  sei  articoli,  contiene
    disposizioni varie in materia di: redazione di testi  unici
    compilativi  e  innovativi; riduzione e  misurazione  degli
    oneri  amministrativi  di  leggi regionali,  regolamenti  e
    atti   amministrativi  generali;  relazione   tecnica   dei
    disegni   di   legge  e  degli  emendamenti  di  iniziativa
    governativa   che   comportino   conseguenze   finanziarie;
    obblighi  di  pubblicità degli appalti pubblici;  modifiche
    alla  legge  regionale  29 luglio 2021,  n.  20  a  seguito
    dell'impugnativa del Consiglio dei Ministri; abrogazione  e
    modifiche di norme.
        In  considerazione dei contenuti del  presente  disegno
    di  legge,  si  auspica una celere e condivisa approvazione
    del testo da parte dell'Aula.




                              ----O----


                DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE


        Norme in materia di semplificazione amministrativa e
                          digitalizzazione
         della pubblica amministrazione. Disposizioni varie

                               CAPO I
          Semplificazione amministrativa e digitalizzazione
                   della pubblica amministrazione

                               Art. 1.
         Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7

        1.  Alla  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.  7  e
    successive   modificazioni  sono  apportate   le   seguenti
    modifiche:

        a)  all'articolo  1,  dopo il comma  3  è  aggiunto  il
    seguente:
         3  bis.  I  rapporti tra il cittadino  e  la  pubblica
    amministrazione   sono   improntati   ai   principi   della
    collaborazione e della buona fede. ;

        b)   all'articolo   2   sono  apportate   le   seguenti
    modifiche:

        1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
         5   bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  misurano   e
    pubblicano  nel proprio sito internet istituzionale,  nella
    sezione   Amministrazione trasparente , i  tempi  effettivi
    di  conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
    impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
    i termini previsti dalla normativa vigente. ;

        2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
         7  bis.  Le  determinazioni relative ai provvedimenti,
    alle  autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli  atti
    di  assenso comunque denominati, adottate dopo la  scadenza
    dei  termini di cui agli articoli 18, comma 2, lettera  e),
    30,  commi  1  e  3,  29,  comma 1, ovvero  successivamente
    all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo  19,  comma  6,
    nonché   i   provvedimenti  di  divieto   di   prosecuzione
    dell'attività  e  di rimozione degli eventuali  effetti  di
    cui  all'articolo  27, comma 7, adottati dopo  la  scadenza
    dei  termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo  restando
    quanto  previsto  dall'articolo 21  nonies  della  legge  7
    agosto  1990, n. 241, ove ne ricorrano i presupposti  e  le
    condizioni. ;

        3) il comma 10 è sostituito dal seguente:
         10. Decorso inutilmente il termine di conclusione  del
    procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e  4,  il
    responsabile  di cui al comma 9, d'ufficio o  su  richiesta
    dell'interessato, esercita il potere sostitutivo  e,  entro
    un   termine  pari  alla  metà  di  quello  originariamente
    previsto,  conclude il procedimento attraverso le strutture
    competenti o mediante la nomina di un commissario. ;

        c)  all'articolo  5, comma 3, dopo le  parole   L'unità
    organizzativa  competente  sono inserite le  parole   ,  il
    domicilio digitale ;

        d)   all'articolo  10,  comma  2,  sono  apportate   le
    seguenti modifiche:

        1)  alla  lettera  c), dopo le parole  l'ufficio   sono
    inserite    le    parole     ,   il   domicilio    digitale
    dell'amministrazione ;

        2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
         d)   le   modalità   con   le  quali,   con   modalità
    telematiche,  è  possibile  prendere  visione  degli  atti,
    accedere  al  fascicolo informatico di cui all'articolo  41
    del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed  esercitare
    in   via  telematica  i  diritti  previsti  dalla  presente
    legge; ;

        3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
         d  bis)  l'ufficio dove è possibile  prendere  visione
    degli  atti che non sono disponibili o accessibili  con  le
    modalità di cui alla lettera d); ;

        e)  all'articolo  12, dopo il comma  1  è  aggiunto  il
    seguente:
         1  bis. Il diritto all'audizione personale di cui alla
    lettera c) del comma 1 può essere esercitato anche  in  via
    telematica. ;

        f)  all'articolo  13,  il  comma  2  è  sostituito  dal
    seguente:
         2.  La  comunicazione di cui al  comma  1  sospende  i
    termini  di  conclusione dei procedimenti, che ricominciano
    a  decorrere  dieci  giorni  dopo  la  presentazione  delle
    osservazioni  o, in mancanza delle stesse,  dalla  scadenza
    del  termine  di cui al secondo periodo del medesimo  comma
    1.  Qualora  gli  istanti abbiano presentato  osservazioni,
    del  loro  eventuale mancato accoglimento  il  responsabile
    del  procedimento  o l'autorità competente  sono  tenuti  a
    dare ragione nella motivazione del provvedimento finale  di
    diniego  indicando, se ve ne sono, i soli  motivi  ostativi
    ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In  caso
    di   annullamento   in  giudizio  del  provvedimento   così
    adottato,   nell'esercitare  nuovamente   il   suo   potere
    l'amministrazione  non  può  addurre  per  la  prima  volta
    motivi   ostativi   già   emergenti  dall'istruttoria   del
    provvedimento annullato. ;

        g)   all'articolo  19  il  comma  4  è  sostituito  dai
    seguenti:

         4.    Ove    alla    conferenza   partecipino    anche
    amministrazioni    non   regionali,   le    amministrazioni
    regionali   sono   rappresentate  da  un   unico   soggetto
    legittimato ad esprimere definitivamente in modo univoco  e
    vincolante  la posizione delle predette amministrazioni  su
    tutte  le decisioni di competenza. Il rappresentante  unico
    è    individuato    nel    dirigente   dell'amministrazione
    procedente o, previa accettazione espressa della delega  da
    questo  conferita, nel dirigente o nel responsabile di  una
    diversa   struttura  dell'amministrazione   regionale   che
    partecipa  alla conferenza. Se l'amministrazione procedente
    non  è un'amministrazione regionale ovvero se la conferenza
    di  servizi che si svolge in forma simultanea è preordinata
    alla   conclusione   di  un  accordo   di   programma,   il
    rappresentante  unico è designato con atto  di  delega  del
    Presidente della Regione.

        4  bis.  Il  rappresentante unico regionale esprime  la
    posizione  dell'amministrazione  regionale  con  un  parere
    unico   regionale,  potendo  comunque,  nel   corso   della
    conferenza  di  servizi,  modificare  le  condizioni  e  le
    prescrizioni  di tale parere in modo tale che  non  sia  in
    contrasto  con le condizioni e le prescrizioni  dettate  da
    altri   soggetti  partecipanti  alla  conferenza.  Per   la
    predisposizione    del   parere    unico    regionale    il
    rappresentante  unico utilizza lo schema  di  parere  unico
    regionale,   approvato  con  deliberazione   della   Giunta
    regionale, su proposta del Presidente della Regione.

        4  ter.  Ferma  restando l'attribuzione del  potere  di
    rappresentanza al soggetto di cui al comma  4,  le  singole
    amministrazioni regionali possono comunque  intervenire  ai
    lavori  della  conferenza  in  funzione  di  supporto.   Le
    amministrazioni  di  cui all'articolo 21,  comma  1,  prima
    della  conclusione  dei  lavori della  conferenza,  possono
    esprimere al rappresentante il proprio dissenso ai fini  di
    cui al medesimo comma 1 del citato articolo 21.';

        h) dopo l'articolo 19 bis è aggiunto il seguente:
         Art.   19  ter.  Accelerazione  del  procedimento   in
    conferenza di servizi

        1.  Trovano  applicazione nella Regione le disposizioni
    di  cui  all'articolo 13 del decreto legge 16 luglio  2020,
    n.   76,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   11
    settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni. ;

        i)  all'articolo  23,  comma  2,  il  primo  periodo  è
    soppresso  e  al secondo periodo la parola  facoltativo   è
    soppressa;

        j)  all'articolo  25, dopo il comma  3  è  aggiunto  il
    seguente:
         3  bis. Nei procedimenti avviati su istanza di  parte,
    che  hanno  ad  oggetto l'erogazione di benefici  economici
    comunque  denominati, indennità, prestazioni  previdenziali
    e   assistenziali,  erogazioni,  contributi,   sovvenzioni,
    finanziamenti,   prestiti,   agevolazioni   da   parte   di
    pubbliche    amministrazioni   ovvero   il   rilascio    di
    autorizzazioni   e  nulla  osta  comunque  denominati,   le
    dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del
    Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
    ovvero  l'acquisizione di dati e documenti di cui ai  commi
    2   e   3,   sostituiscono  ogni  tipo  di   documentazione
    comprovante  tutti  i  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi
    richiesti  dalla normativa di riferimento,  fatto  comunque
    salvo  il  rispetto  delle disposizioni  del  codice  delle
    leggi  antimafia e delle misure di prevenzione  di  cui  al
    decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ;

        k)   all'articolo   29  sono  apportate   le   seguenti
    modifiche:

        1)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
         2   bis.   Trovano  applicazione  nella   Regione   le
    disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo  20  della
    legge  7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo
    62  del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
    modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 18. ;

        2) il comma 5 bis è abrogato;

        l) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

         Art.  30.  Effetti  del silenzio  e  dell'inerzia  nei
    rapporti    tra    amministrazioni    pubbliche    e    tra
    amministrazioni  pubbliche  e gestori  di  beni  o  servizi
    pubblici

        1.  Nei  casi  in  cui  è  prevista  l'acquisizione  di
    assensi,  concerti  o  nulla osta  comunque  denominati  di
    amministrazioni pubbliche e di gestori di  beni  o  servizi
    pubblici  per  l'adozione  di  provvedimenti  normativi   e
    amministrativi   di  competenza  di  altre  amministrazioni
    pubbliche,   le  amministrazioni  o  i  gestori  competenti
    comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta  entro
    trenta    giorni   dal   ricevimento   dello   schema    di
    provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
    parte  dell'amministrazione procedente. Esclusi i  casi  di
    cui  al  comma  3,  quando per l'adozione di  provvedimenti
    normativi e amministrativi è prevista la proposta di una  o
    più  amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
    ad  adottare  l'atto, la proposta stessa è trasmessa  entro
    trenta  giorni dal ricevimento della richiesta da parte  di
    quest'ultima  amministrazione.  Il  termine  è   interrotto
    qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere  il
    proprio  assenso, concerto o nullaosta rappresenti esigenze
    istruttorie richieste di modifica, motivate e formulate  in
    modo  puntuale  nel termine stesso. In tal caso  l'assenso,
    il  concerto  o  il  nulla osta è reso  nei  trenta  giorni
    successivi  alla  ricezione  degli  elementi  istruttori  o
    dello  schema  di  provvedimento;  lo  stesso  termine   si
    applica   qualora   dette   esigenze   istruttorie    siano
    rappresentate dall'amministrazione proponente nei  casi  di
    cui   al   secondo  periodo.  Non  sono  ammesse  ulteriori
    interruzioni di termini.

        2.  Decorsi i termini di cui al comma 1 senza  che  sia
    stato  comunicato l'assenso, il concerto o il  nulla  osta,
    lo  stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di  cui  al
    comma  3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini
    di  cui  al  secondo periodo del comma 1, l'amministrazione
    competente può comunque procedere. In tal caso,  lo  schema
    di  provvedimento, corredato della relativa documentazione,
    è   trasmesso   all'amministrazione  che   avrebbe   dovuto
    formulare  la  proposta per acquisirne l'assenso  ai  sensi
    del  presente articolo. In caso di mancato accordo  tra  le
    amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al  comma
    1,  la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare
    allo schema di provvedimento.

        3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
    anche  ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi,
    concerti    o    nulla   osta   comunque   denominati    di
    amministrazioni    preposte   alla    tutela    ambientale,
    paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
    salute   dei  cittadini  per  l'adozione  di  provvedimenti
    normativi    e    amministrativi    di    competenza     di
    amministrazioni  pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni
    di  legge  o  i  provvedimenti di cui  all'articolo  2  non
    prevedano un termine diverso, il termine entro il quale  le
    amministrazioni  competenti comunicano il proprio  assenso,
    concerto  o  nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento
    della  richiesta da parte dell'amministrazione  procedente.
    Decorso  il suddetto termine senza che sia stato comunicato
    l'assenso,  il  concerto  o il nulla  osta,  lo  stesso  si
    intende acquisito.

        4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
    applicano   nei  casi  in  cui  disposizioni  del   diritto
    dell'Unione  europea richiedano l'adozione di provvedimenti
    espressi. ;

        m) dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:

         Art. 30 bis. Annullamento d'ufficio

        1.  Trovano  applicazione nella Regione le disposizioni
    di  cui  all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto  1990,
    n. 241 e successive modificazioni.

        Art.  30  ter.  Riemissione di provvedimenti  annullati
    dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

        1.  Trovano  applicazione nella Regione le disposizioni
    di  cui  all'articolo 21 decies della legge 7 agosto  1990,
    n. 241 e successive modificazioni. ;

        n) l'articolo 37 è abrogato.

        2.  Entro  60  giorni dalla data di entrata  in  vigore
    della  presente  legge  i soggetti di  cui  all'articolo  1
    della legge regionale n. 7/2019 sono tenuti ad adottare  le
    misure   organizzative  idonee  a  garantire   il   diritto
    all'audizione personale in via telematica di cui  al  comma
    1  bis dell'articolo 12 della predetta legge regionale come
    introdotto  dal  comma 1, lettera e).  Le  medesime  misure
    sono  comunicate  entro  lo stesso termine  all'Assessorato
    regionale   delle   autonomie  locali  e   della   funzione
    pubblica.

                               Art. 2.
                      Comunicazione telematica

        1.  La Regione utilizza la comunicazione telematica fra
    le pubbliche amministrazioni e interviene per consentire  a
    cittadini,   professionisti  e  imprese,   di   avviare   i
    procedimenti  amministrativi  in  via  telematica  con   le
    modalità  previste dall'articolo 45 del decreto legislativo
    7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

        2.    In   nessun   caso   gli   uffici   del   sistema
    dell'amministrazione   pubblica   della   Regione   possono
    richiedere  copie cartacee di documenti già  trasmessi  per
    via  telematica  o  comunque detenuti  dall'amministrazione
    regionale  secondo le modalità previste dalla  legislazione
    vigente.

        3.   I   cittadini  hanno  diritto  di   inoltrare   le
    comunicazioni,   le   istanze   e   le   dichiarazioni   da
    presentarsi   ai   soggetti   preposti,   anche   per   via
    telematica,  con  utilizzo di caselle di posta  elettronica
    certificata  (PEC) o altri strumenti a condizione  che  sia
    garantita  l'identificabilità del mittente,  l'integrità  e
    l'immodificabilità  del  documento  e  dei  dati,   secondo
    quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.  82/2005  e
    successive modificazioni.

                               Art. 3.
      Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni regionali

        1.  La  comunicazione interna tra  le  strutture  della
    Regione  e  gli  enti  di cui all'articolo  1  della  legge
    regionale  21  maggio  2019,  n.  7  è  effettuata  tramite
    strumenti   telematici   secondo   le   modalità   di   cui
    all'articolo 2. L'utilizzo della forma cartacea  è  ammesso
    esclusivamente   nei  casi  in  cui   non   sia   possibile
    effettuare  la  comunicazione  in  via  telematica   ovvero
    quando sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

        2.   Nella   formazione  degli  originali  dei   propri
    documenti    le    strutture   della   Regione    procedono
    esclusivamente   con   mezzi   informatici,   secondo    le
    disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  e
    successive modificazioni.

        3.  Entro  centoventi giorni dalla data di  entrata  in
    vigore  della  presente  legge, con decreto  dell'assessore
    regionale  per  le autonomie locali e la funzione  pubblica
    sono  individuati  i  casi di cui al  secondo  periodo  del
    comma  1 nonché i necessari adeguamenti delle procedure  ai
    fini  dell'attuazione  del comma  2.  Le  disposizioni  del
    presente  articolo  si  applicano  decorsi  trenta   giorni
    dall'emanazione del suddetto decreto.

                               Art. 4.
            Conferenze di servizi in modalità telematica

        1.  Per  l'espletamento delle conferenze di servizi  di
    cui  alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive
    modificazioni,  la  Regione utilizza un  apposito  software
    libero   e   gratuito  realizzato  attraverso  la   società
    partecipata    di    riferimento    dell'area    strategica
    innovazione,  attività informatiche e I.C.T. della  Regione
    e   con  la  collaborazione  degli  atenei  siciliani.   Il
    software, di proprietà della Regione, è realizzato in  modo
    da  garantire il necessario livello di sicurezza  dei  dati
    trattati nel corso delle stesse.

                               Art. 5.
        Diritto umano alla conoscenza ed accesso ai documenti
                 ed alle informazioni amministrative

        1.   La  Regione  riconosce  e  promuove,  quale   bene
    pubblico  globale, il diritto umano alla conoscenza  ed  in
    particolare  il  diritto del cittadino ad  avere,  sin  dal
    momento  iniziale  e durante l'intero processo  decisionale
    pubblico,  piena  disponibilità, in forma  intellegibile  e
    facilmente  accessibile, di tutti i dati e le  informazioni
    in  possesso della pubblica amministrazione che  la  stessa
    intende   utilizzare  per  motivare   e   giustificare   la
    decisione   da  adottare,  nel  rispetto  delle  previsioni
    dell'ordinamento giuridico e della presente legge.

                               Art. 6.
                             Definizioni

        1.  Ai  fini  della presente legge, in conformità  alla
    legge  7  agosto  1990, n. 241, al decreto  del  Presidente
    della  Repubblica  28 dicembre 2000,  n.  445,  al  decreto
    legislativo  7  marzo 2005, n. 82 e al decreto  legislativo
    24  gennaio  2006,  n.  36 e successive  modificazioni,  si
    intende per:

        a)  dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque  non
    soggetto a limitazioni di privacy e sicurezza;

        b)  dato della pubblica amministrazione: l'insieme  dei
    dati  raccolti,  prodotti e gestiti,  nell'esercizio  delle
    proprie    attività    istituzionali   dall'amministrazione
    regionale, dagli enti, istituti e aziende dipendenti  della
    Regione  e/o  comunque  sottoposti a  controllo,  tutela  o
    vigilanza  della  medesima,  dagli  enti  territoriali  e/o
    istituzionali  nonché  dagli enti, istituti  e  aziende  da
    questi   dipendenti  o  comunque  sottoposti  a  controllo,
    tutela o vigilanza;

        c)   documento  della  pubblica  amministrazione:  ogni
    rappresentazione     grafica,     foto     cinematografica,
    elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
    di  atti,  anche  interni o non relativi ad  uno  specifico
    procedimento,  detenuti  dall'amministrazione  regionale  e
    concernenti     attività     di     pubblico     interesse,
    indipendentemente    dalla    natura    pubblicistica     o
    privatistica della loro disciplina sostanziale;

        d)  dati aperti (open data): formato aperto con cui  le
    informazioni  e  i dati digitali possono essere  trasmessi,
    distribuiti  e  scambiati sul web. I  dati  aperti,  devono
    essere:

        1)   completi.  I  dati  devono  comprendere  tutte  le
    componenti   che  consentano  di  esportarli,   utilizzarli
    online  e  offline,  integrarli  e  aggregarli  con   altre
    risorse e diffonderli in rete;

        2)   primari.   Le  risorse  digitali   devono   essere
    strutturate  in  modo tale che i dati siano  presentati  in
    maniera  sufficientemente granulare, di guisa  che  possano
    essere  utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle
    con altri dati e contenuti in formato digitale;

        3)  tempestivi.  Gli  utenti  devono  essere  messi  in
    condizione  di  accedere e utilizzare i  dati  presenti  in
    rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore  e
    l'utilità  derivanti  dall'accesso  e  dall'uso  di  queste
    risorse:

        4)  accessibili.  L'accessibilità fa  riferimento  alla
    possibilità di fruizione e utilizzo delle risorse  digitali
    open  per  tutti  gli  utenti,  direttamente  attraverso  i
    protocolli   internet,  senza  alcuna   sottoscrizione   di
    contratto,  pagamento, registrazione o richiesta ufficiale.
    I  dati  liberi,  inoltre, devono  essere  trasmissibili  e
    interscambiabili  tra  tutti  gli  utenti  direttamente  in
    rete;

        5)  leggibili da computer o tablet. Per garantire  agli
    utenti  la  piena  libertà  di  accesso  e  soprattutto  di
    utilizzo   ed   integrazione  dei  contenuti  digitali,   è
    necessario  che i dati siano processabili in automatico  da
    un personal computer (machine readable);

        6)  non  proprietari.  In un modello  open  gli  utenti
    devono  poter  utilizzare e processare  i  dati  attraverso
    programmi,  applicazioni  e  interfacce  non  proprietarie,
    aperte  e  solitamente installate su pc. I dati  devono  al
    contempo  essere pubblicati e riusabili in formati semplici
    e  generalmente  supportati dai  programmi  più  utilizzati
    dalla collettività digitalizzata;

        7)  liberi  da licenze che ne limitino l'uso.  Ai  dati
    pubblicati  in rete in versione open non possono sottendere
    copyright  o diritti intellettuali né brevetti che  possano
    limitarne  l'accesso e soprattutto l'utilizzo  e  il  riuso
    degli  utenti. Inoltre, i dati si intendono aperti se viene
    garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo;

        8)    riutilizzabili.    Affinché    i    dati    siano
    effettivamente  liberi, gli utenti devono essere  messi  in
    condizione  di  riutilizzare e integrare  i  dati,  fino  a
    creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi  di
    pubblica utilità per la comunità di utenti.

        9)  ricercabili.  Un  modello  open  dei  contenuti  in
    formato  digitale deve assicurare agli utenti l'opportunità
    di   ricercare   con   facilità  e  immediatezza   dati   e
    informazioni  di proprio interesse, mediante  strumenti  di
    ricerca  ad  hoc,  come  database, cataloghi  e  motori  di
    ricerca;

        10)   permanenti.   Le  peculiarità  descritte   devono
    caratterizzare  i dati nel corso del loro intero  ciclo  di
    vita sul web;

        e)  riutilizzo:  l'uso  del  dato  di  cui  è  titolare
    l'amministrazione,   da  parte   di   persone   fisiche   o
    giuridiche,  ai  fini non commerciali diversi  dallo  scopo
    iniziale  per  il quale il documento che lo  rappresenta  è
    stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

        f)  formato proprietario (o chiuso): qualsiasi  formato
    di  archivio dati le cui specifiche tecniche non  siano  di
    pubblico  dominio  e  non  siano disponibili  gratuitamente
    ovvero  siano  soggette a restrizioni  basate  sui  diritti
    d'autore.

                               Art. 7.
          Principio della priorità digitale (digital first)
         e della pubblicazione in formato aperto (open data)

        1.  In attuazione del principio della priorità digitale
    (digital first), gli atti a valenza generale, i disegni  di
    legge di iniziativa governativa, i decreti assessoriali,  i
    decreti  del  Presidente  della  Regione,  le  proposte  di
    regolamento  e  gli  emendamenti  sottoposti  alla   Giunta
    regionale   prevedono   modalità   attuative   innanzitutto
    digitali.

        2.  I disegni di legge di cui al comma l sono corredati
    da    una    apposita   relazione   denominata    Relazione
    sull'attuazione  digitale della proposta  normativa   nella
    quale   sono   indicate  le  modalità  digitali   attuative
    ritenute  adeguate al fine di garantire celerità, efficacia
    ed  efficienza  del procedimento e che impongano  il  minor
    costo  possibile  a  cittadini ed  imprese.  La  relazione,
    predisposta   dall'Assessorato  regionale   competente,   è
    inoltrata    all'Autorità   regionale   per   l'innovazione
    tecnologica e da questa trasmessa all'Assemblea regionale.

        3.   Solo  in  caso  di  comprovata  impossibilità   di
    attuazione digitale sono consentite modalità analogiche.

        4.  La  Regione e gli enti di cui all'articolo l  della
    legge  regionale 21 maggio 2019, n. 7 attuano gli  obblighi
    di  pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12,  comma
    2,  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  mediante
    pubblicazione  sul  proprio sito  web  istituzionale  degli
    atti  e  delle leggi regionali nel testo vigente coordinato
    con   le  modificazioni  successivamente  intervenute.   La
    pubblicazione   di   ciascuno  dei  testi   legislativi   è
    corredata  delle  differenti formulazioni del  testo  dalla
    data  di  entrata in vigore, dell'indicazione  delle  norme
    che  hanno  determinato tali modifiche e da un  sistema  di
    comparazione    strutturato   al   fine    di    facilitare
    l'individuazione delle singole leggi e la fruibilità  delle
    informazioni e dei dati in formato aperto (open data).

        5.  Il  motore di ricerca interno al sito istituzionale
    della  Regione  e  degli enti di cui all'articolo  1  della
    legge  regionale  n.  7/2019  è  strutturato  in  modo   da
    consentire  il  facile  reperimento di  atti,  documenti  e
    testi   normativi   aggiornati  e  indicizzati   per   aree
    tematiche.

                               Art. 8.
           Digitalizzazione della pubblica amministrazione

        1.  In  attuazione del diritto alla conoscenza da parte
    dei  cittadini delle decisioni pubbliche, la  Regione,  gli
    enti,  gli  istituti e le aziende dipendenti dalla  Regione
    e/o  comunque  sottoposti a controllo, tutela  o  vigilanza
    della   medesima,   gli   enti  locali   territoriali   e/o
    istituzionali  nonché  gli  enti,  istituti  e  aziende  da
    questi   dipendenti  o  comunque  sottoposti  a  controllo,
    tutela  o  vigilanza, in attuazione del decreto legislativo
    7  marzo  2005,  n. 82 e successive modificazioni  e  della
    legge  regionale  5  aprile  2011,  n.  5,  assicurano   la
    disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione,  la
    conservazione,  la  fruibilità e  la  riutilizzabilità  dei
    documenti  e dei dati pubblici di cui sono titolari  o  che
    essi detengono in modalità digitale.

        2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche  ai
    concessionari  di  servizi  pubblici  regionali  e   locali
    limitatamente  allo  svolgimento di  attività  di  pubblico
    interesse nelle materie di competenza regionale.

        3.  La  Regione  promuove l'uso  delle  tecnologie,  in
    particolare  internet  e l'accesso  alla  rete,  in  quanto
    condizioni     indispensabili     allo     sviluppo      di
    un'amministrazione  aperta  (open  government)  capace   di
    produrre e gestire dati aperti (open data).

        4.  Al  fine  di  garantire la  più  ampia  libertà  di
    accesso   all'informazione   pubblica,   di   favorire   la
    partecipazione   dell'intera   collettività   ai   processi
    decisionali  della pubblica amministrazione, di incentivare
    la  collaborazione  tra pubblico e  privato  e  di  rendere
    riutilizzabile  il maggior numero di documenti  e  di  dati
    pubblici, le amministrazioni di cui al comma 1 promuovono:

        a)   il  processo  di  digitalizzazione  della  propria
    organizzazione  in  un  contesto di  trasparenza  e  totale
    accessibilità alle informazioni pubbliche;

        b)   la pubblicazione dei documenti e dei dati pubblici
    in   formato  aperto  e  liberamente  riutilizzabile  e  la
    realizzazione   di  sistemi  informativi   che   permettano
    l'estrazione e la pubblicazione automatizzata  di  dati  ed
    insiemi organizzati di essi;

        c)  lo  sviluppo della cittadinanza digitale in  ambito
    regionale   per   favorire   il   progresso   sociale,   il
    miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo  delle
    iniziative  economiche private legate al  riutilizzo  delle
    informazioni del settore pubblico.

        5.  Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis, del decreto
    legislativo  n.  82/2005  e  successive  modificazioni,  la
    Regione  promuove sul territorio azioni tese  a  realizzare
    un  processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
    coordinato e condiviso con gli enti di cui al comma 1.

        6.  La  Regione,  al fine di realizzare  gli  obiettivi
    della  presente  legge  a  favorire  il  coordinamento  nel
    territorio  regionale, può promuovere accordi  di  servizio
    con   enti   locali,   altre   amministrazioni   pubbliche,
    università,  enti  di  ricerca e qualsiasi  altro  soggetto
    interessato,  anche  al  fine  di  federare  i   rispettivi
    cataloghi  di  dati e renderli disponibili all'interno  del
    portale  regionale dei dati aperti, mentre, allo  scopo  di
    favorire  la  più  ampia fruibilità e riutilizzabilità  dei
    dati,  può  promuovere  intese con  le  associazioni  senza
    scopo  di  lucro che operano in materia di dati  e  servizi
    aperti  e  in  materia di sviluppo di  programmi  a  codice
    sorgente aperto.

                               Art. 9.
       Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati

        1.  La  Regione, gli enti, gli istituti  e  le  aziende
    dipendenti   della  Regione  e/o  comunque   sottoposti   a
    controllo,  tutela  o vigilanza della  medesima,  gli  enti
    locali  territoriali  e/o istituzionali  nonché  gli  enti,
    istituti   e  aziende  da  questi  dipendenti  o   comunque
    sottoposti  a controllo, tutela o vigilanza, in  conformità
    con  l'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 7  marzo
    2005,  n.  82  e  successive modificazioni,  utilizzano  le
    tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  per
    rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui  sono
    titolari,  assicurandone la pubblicazione tramite  la  rete
    internet   in   formato   aperto   secondo   gli   standard
    internazionali.

        2.  I  documenti  e  i  dati di cui  al  comma  1  sono
    accessibili  in  modo gratuito tramite  la  rete  internet,
    salvo  casi  eccezionali individuati dai  provvedimenti  di
    attuazione  di  cui  al comma 6, e sono riutilizzabili  nel
    rispetto   della   normativa   vigente   in   materia    di
    digitalizzazione   della   pubblica   amministrazione,   di
    accesso  agli atti amministrativi, di protezione  dei  dati
    personali,  di  riutilizzo delle informazioni  del  settore
    pubblico,  di  diritto  della  proprietà  intellettuale   e
    industriale.

        3.  Le  amministrazioni di cui al comma 1  operano  per
    rimuovere  e  prevenire  gli ostacoli  che  impediscono  la
    piena   accessibilità  ai  documenti  e  ai  dati  pubblici
    assicurando   la  parità  di  trattamento   tra   tutti   i
    riutilizzatori.

        4.   Le   strutture  responsabili  dei  dati  di   ogni
    amministrazione  di cui al comma 1 assicurano  l'esattezza,
    la  completezza,  la  qualità e  l'aggiornamento  dei  dati
    nella loro responsabilità.

        5.  Il rispetto di quanto previsto dal comma 4 da parte
    delle  strutture responsabili dei dati è rilevante ai  fini
    della  misurazione  e valutazione della prestazione  e  dei
    risultati   organizzativi  e  individuali   dei   dirigenti
    preposti alle stesse.

        6.  Entro  sessanta  giorni dalla data  di  entrata  in
    vigore  della  presente legge, con decreto  del  Presidente
    della  Regione,  previa  delibera  di  Giunta  su  proposta
    dell'Assessore regionale per l'economia, sono  definite  le
    modalità  e  le linee guida di attuazione della  disciplina
    relativa  all'articolo  8  e  al  presente  articolo,   nel
    rispetto   dei  principi  del  codice  dell'amministrazione
    digitale  e  delle norme applicative elaborate dall'Agenzia
    per l'Italia Digitale (Agid).

                              Art. 10.
                           Programmazione

        1.  Ai  fini  dell'applicazione della  presente  legge,
    ogni  anno  la Giunta regionale, su proposta dell'assessore
    regionale  per  l'economia, approva il programma  regionale
    per l'evoluzione digitale.

        2.  Sul  programma  di cui al comma  1  esprime  parere
    tecnico  la  società  partecipata di riferimento  dell'area
    strategica  innovazione,  attività  informatiche  e  I.C.T.
    della   Regione,   tenuto  conto  delle   regole   di   cui
    all'articolo  71 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
    82.  Nel  programma  sono  specificati  gli  obiettivi,  le
    modalità e i soggetti coinvolti.

                              Art. 11.
                      Struttura di riferimento

        1.   Per   l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui
    all'articolo 8 gli enti di cui all'articolo 1  della  legge
    regionale  15  maggio  2000, n. 10 utilizzano  un  software
    libero o a codice sorgente aperto realizzato attraverso  la
    collaborazione  tra  gli uffici dell'assessorato  regionale
    competente   e   la  società  partecipata  di   riferimento
    dell'area  strategica innovazione, attività informatiche  e
    I.C.T.  della  Regione,  secondo il contratto  di  servizio
    delle attività informatiche vigente.

        2.  Nel  suo  operare la società di cui al comma  1  si
    conforma  alle  regole  tecniche adottate  dalla  AGID,  ai
    sensi  dell'articolo  71 del decreto  legislativo  7  marzo
    2005, n. 82 e successive modificazioni.

        3.  La Regione, nell'attuazione di cui al comma 1,  può
    servirsi   anche   della   collaborazione   degli    atenei
    siciliani.

                              Art. 12.
                              Sanzioni

          1.  L'utilizzo del software di cui all'articolo 11  è
    strumento    di    semplificazione,   efficientamento    ed
    economicità della pubblica amministrazione.

        2.   Il   mancato   utilizzo  del   software   di   cui
    all'articolo  11  è  causa  di responsabilità  dirigenziale
    sotto   il  profilo  disciplinare  e  costituisce  elemento
    negativo nella valutazione della performance individuale.

                              Art. 13.
                             Formazione

          1.  L'alfabetizzazione digitale, la conoscenza  degli
    strumenti software libero o a codice sorgente aperto e  del
    riuso  dei  dipendenti della Regione e degli enti regionali
    è  attuata  di concerto con la struttura di riferimento  di
    cui all'articolo 11.

                               CAPO II
                         Disposizioni varie

                              Art. 14.
                             Testi Unici

        1.  I  testi  unici coordinati e legislativi contengono
    la   disciplina  regionale  vigente  nella  materia  o  nel
    settore omogeneo cui sono dedicati.

          2.  I  testi  unici  coordinati  o  compilativi  sono
    emanati  di norma con decreto del Presidente della  Regione
    da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
    siciliana,   sulla  base  di  una  apposita  autorizzazione
    legislativa.

        3.  I  testi  unici  legislativi o innovativi  abrogano
    espressamente  le  disposizioni vigenti  il  cui  contenuto
    trova  collocazione  negli  stessi  e  le  eventuali  altre
    disposizioni  che, pur non avendo trovato collocazione  nel
    testo, devono comunque essere abrogate.

        4.  Le  disposizioni dei testi unici innovativi possono
    essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  modificate   solo
    espressamente,  mediante  l'indicazione  delle   norme   da
    abrogare,  derogare, sospendere o modificare. I  successivi
    interventi   normativi   sulla  materia   o   sul   settore
    disciplinato  da  un  testo unico innovativo  sono  attuati
    esclusivamente  attraverso  la  modifica  o  l'integrazione
    delle disposizioni del testo unico stesso.

        5.  Fermo  restando quanto previsto  dal  comma  2,  il
    Governo  della Regione può presentare appositi  disegni  di
    legge  contenenti testi unici compilativi o  innovativi.  I
    disegni  di  leggi recanti testi unici sono  sottoposti  al
    procedimento  legislativo secondo le norme del  Regolamento
    interno dell'Assemblea regionale siciliana.

        6.   Il  Presidente  della  Regione  è  autorizzato   a
    pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della  Regione,  entro
    tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della  presente
    legge,  un testo coordinato delle leggi regionali  relative
    all'azione amministrativa regionale.

                              Art. 15.
          Programma di riduzione e misurazione degli oneri
                           amministrativi

        1.  Le  leggi  regionali,  i  regolamenti  e  gli  atti
    amministrativi  generali contengono, in allegato,  l'elenco
    di  tutti  gli  oneri amministrativi in essi  eventualmente
    previsti,  posti  a carico dei cittadini, delle  imprese  e
    degli  altri utenti. Tali oneri sono pubblicati,  anche  ai
    fini  del  decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  sul
    sito    istituzionale   delle   amministrazioni   pubbliche
    interessate.

        2.  Per oneri amministrativi si intendono i costi degli
    adempimenti  cui i cittadini, le imprese e  gli  utenti  in
    genere   sono   tenuti   nei  confronti   delle   pubbliche
    amministrazioni      nell'ambito      del      procedimento
    amministrativo,   inclusi   gli   adempimenti   comportanti
    raccolta,   elaborazione,  trasmissione,  conservazione   e
    produzione  di  informazioni  e  documenti  alla   pubblica
    amministrazione.

                              Art. 16.
         Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri
                             finanziari

        1.  Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale  8
    luglio  1977, n. 47 e successive modificazioni è sostituito
    dal seguente:

         2.  I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa
    governativa  che  comportino conseguenze  finanziarie  sono
    corredati  di  una relazione tecnica sulla  quantificazione
    delle   entrate   e   degli  oneri   recati   da   ciascuna
    disposizione  e  sulle  relative  coperture,   redatta   in
    conformità    ai   principi   dell'ordinamento    contabile
    nazionale. Nella relazione sono indicati i dati e i  metodi
    utilizzati  per la quantificazione, le loro  fonti  e  ogni
    altro  elemento  utile per la verifica del  rispetto  degli
    equilibri   di   bilancio  e  dell'obbligo   di   copertura
    finanziaria  ai sensi dell'articolo 81 della  Costituzione.
    La    relazione   tecnica,   predisposta   dall'Assessorato
    regionale   competente,   è   verificata   dall'Assessorato
    regionale dell'economia mediante apposizione del  visto  di
    conformità a cura della Ragioneria generale della  Regione.
    La   relazione   è   trasmessa  entro  tre   giorni   dalla
    richiesta.'.

                              Art. 17.
            Obblighi di pubblicità negli appalti pubblici

        1.  All'articolo  4  della legge  regionale  12  luglio
    2011, n. 12, dopo il comma 6 è aggiungo il seguente:

         6    bis.    L'inadempimento   degli    obblighi    di
    pubblicazione  di  cui al comma 6 costituisce  elemento  di
    valutazione della responsabilità dirigenziale ed  eventuale
    causa    di    responsabilità   per   danno    all'immagine
    dell'amministrazione ed è comunque valutato ai  fini  della
    corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e   del
    trattamento    accessorio   collegato   alla    performance
    individuale dei responsabili. .

        2.  Alla consegna finale dei lavori relativi ad appalti
    pubblici,  le  amministrazioni  competenti  pubblicano  sui
    siti  istituzionali una sintesi finale contenente  i  costi
    effettivi dell'appalto stesso.

                              Art. 18.
                  Abrogazione e modifiche di norme

        1.  All'articolo  35  della legge regionale  15  maggio
    2013,  n.  9  e successive modificazioni sono apportate  le
    seguenti modifiche:

        a)  al  comma  2,  dopo le parole  di cui  al  presente
    articolo   sono  inserite le parole  e risorse  finanziarie
    ad essi destinati ;

        b)  al  comma  4, dopo le parole  o che comunque  abbia
    svolto  sono inserite le parole  o svolga , dopo le  parole
     competenze  informatiche  sono inserite le parole   presso
    le  singole  strutture intermedie   e  dopo  le  parole   è
    assegnato  sono inserite le parole  d'ufficio .

        2.  La  lettera a) del comma 7 dell'articolo  56  della
    legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è soppressa.

        3.  L'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2017,
    n. 16 è abrogato.

                              Art. 19.
        Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20

        1.  Alla  legge regionale 29 luglio 2021,  n.  20  sono
    apportate le seguenti modifiche:

        a)  all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole  sul
    territorio   regionale'   sono  sostituite   dalle   parole
     dall'amministrazione regionale' e le parole   medesimo'  e
    le  parole  ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del
    fenomeno migratorio,' sono soppresse;

        b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è soppressa;

        c)  all'articolo 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le
    parole   ,  in armonia con quanto stabilito nei  Tavoli  di
    coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo  16
    del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142';

        d)  all'articolo  7,  comma 2, lettera  d),  le  parole
     prima  accoglienza' sono sostituite dalle parole  supporto
    all'accoglienza' e alla fine sono aggiunte  le  parole   in
    armonia  con  quanto stabilito nei Tavoli di  coordinamento
    nazionale  e  regionale di cui all'articolo 16 del  decreto
    legislativo 18 agosto 2015, n. 142';

        e)   all'articolo   13,  comma  1,   dopo   la   parola
     istituito'   sono   inserite   le   parole    ,   a   fini
    conoscitivi,';

        f)  all'articolo 13, comma 3, le parole  e  disciplina'
    sono  sostituite dalla parola  disciplina' e le  parole   i
    requisiti e' sono soppresse;

        g)  all'articolo 14, comma 3, lettera a), le parole   e
    degli  interventi  attuati  dagli  enti  competenti'   sono
    soppresse.

                              Art. 20.
                            Norma finale

        1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
    ufficiale della Regione siciliana.

        2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
    di farla osservare come legge della Regione.










                         LAVORI PREPARATORI

    Disegno  di legge n. 774:  Norme in materia di protezione
    civile,    semplificazione   ed    accelerazione    degli
    interventi  a  seguito dell'emergenza  epidemiologica  da
    Covid-19'.   Iniziativa   governativa:   presentato   dal
    presentato  dal Presidente della Regione, (Musumeci),  su
    proposta   dell'Assessore  regionale   per   l'economica,
    (Armao)  e  dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie
    locali  e  la  funzione pubblica, (Grasso), il  9  giugno
    2020.  Trasmesso alla Commissione  Affari  istituzionali'
    (I)  il  9  giugno  2020 (adottato quale  testo  base  ed
    abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020).

    Disegno   di   legge  n.  443:   Norme  in   materia   di
    pubblicazione  in formato aperto, di accessibilità  e  di
    riutilizzo  dei documenti e dei dati dell'Amministrazione
    regionale  e  degli enti locali'. Iniziativa governativa:
    presentato  dal presentato dal Presidente della  Regione,
    (Musumeci),  su  proposta  dell'Assessore  regionale  per
    l'economica,  (Armao),  il  22 novembre  2018.  Trasmesso
    alla  Commissione  Affari istituzionali' (I) il 12 giugno
    2019 (abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020).

    Disegno   di   legge   n.  485:   Opendata'.   Iniziativa
    parlamentare:  presentato  dai  deputati:   Giovanni   Di
    Mauro,  Carmelo  Pullara, Giuseppe  Compagnone,  Giuseppe
    Gennuso,  il  7 gennaio 2019. Trasmesso alla  Commissione
     Affari  istituzionali' (I) il 27 febbraio 2019 (abbinato
    nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020).

    Esaminato  dalla Commissione nelle sedute n. 155  del  30
    giugno  2020,  n. 157 del 7 luglio 2020,  n.  158  dell'8
    luglio  2020, n. 159 del 21 luglio 2020, n.  162  del  29
    luglio  2020,  n. 163 del 4 agosto 2020, n.  167  del  29
    settembre 2020, n. 173 del 27 ottobre 2020, n. 182 del  2
    dicembre 2020, n. 183 del 9 dicembre 2020, n. 184 del  15
    dicembre  2020, n. 185 del 16 dicembre 2020, n.  190  del
    20  gennaio 2021, n. 192 del 2 febbraio 2021, n. 225  del
    15  settembre 2021, n. 226 del 21 settembre 2021, n.  227
    del  22 settembre 2021, n. 228 del 28 settembre 2021,  n.
    229  del  29 settembre 2021, n. 233 del 19 ottobre  2021,
    n. 234 del 20 ottobre 2021, n. 236 del 27 ottobre 2021  e
    n. 239 del 9 novembre 2021.

    Deliberato  l'invio in Commissione  Bilancio' (II)  nella
    seduta n. 192 del 2 febbraio 2021.

    Deliberato il richiamo dalla Commissione  Bilancio'  (II)
    nella seduta n. 224 dell'8 settembre 2021.

    Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 239 del  9  novembre
    2021.

    Relatore: on. Gianina Ciancio.

    Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

    Approvato dall'Assemblea nella seduta n.
    1) La Commissione, nella seduta n. 224 dell'8 settembre 2021,
    ha deliberato  di  ritirare  la  richiesta  di  parere  della
    Commissione Bilancio per un riesame del testo.