Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


(nn. 774-443-485/A)

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Norme in materia di semplificazione amministrativa e
digitalizzazione
della pubblica amministrazione. Disposizioni varie

----O----

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI:
ordinamento regionale, riforme istituzionali,
organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
ed istituzionali, diritti civili, pari opportunità

Composta dai deputati:

Pellegrino Stefano, presidente; Genovese Luigi,
vicepresidente; Pagana Elena, vicepresidente; Ciancio
Gianina, segretario e relatore; Assenza Giorgio;
Cracolici Antonello; Di Mauro Roberto; Fava Claudio;
Figuccia Vincenzo; Lupo Giuseppe; Mangiacavallo Matteo;
Savona Riccardo; Siragusa Salvatore

Presentata il 9 novembre 2021

Onorevoli colleghi,

il rafforzamento della semplificazione amministrativa,
già definita a regime dalla legge regionale n. 7 del 2019,
ed il potenziamento della digitalizzazione della pubblica
amministrazione assumono una rilevanza strategica per
consentire all'amministrazione regionale di far fronte
alla necessità di tempestività nelle risposte ai
cittadini, alle imprese ed alle altre amministrazioni.
Il presente disegno di legge, frutto di un'intensa
attività istruttoria, trae origine dalle iniziative
legislative sia del Governo sia dei parlamentari e prevede
al capo I misure dirette alla semplificazione
amministrativa nonché alla digitalizzazione e
semplificazione dei procedimenti decisionali della
pubblica amministrazione mentre al capo II prevede
disposizioni varie.
In particolare l'articolo 1 apporta modifiche alla
legge regionale n. 7 del 2019 al fine di recepire nella
legge regionale generale sul procedimento le disposizioni
del decreto legge n. 76/2020 e del decreto legge n.
77/2021 che introducono correttivi alla legge n. 241/1990,
volti a garantire maggiore certezza e speditezza
dell'azione amministrativa, intervenendo principalmente
sulla disciplina relativa ai termini di conclusione del
procedimento, al silenzio assenso, all'uso della
telematica, alla conferenza dei servizi e all'attività
consultiva.

(*) Esitato il 9 novembre 2021
Il medesimo articolo, inoltre, introduce una
disposizione per consentire l'esercizio in modalità
telematica del diritto di audizione personale di cui
all'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2019 e
precisa alcuni aspetti della disciplina del rappresentante
unico regionale di cui all'articolo 19, comma 4, della
citata legge regionale n. 7/2019.
L'articolo 2 sancisce il principio secondo il quale la
Regione utilizza la comunicazione telematica fra le
pubbliche amministrazioni e interviene per consentire a
cittadini, professionisti e imprese, con modalità omogenee
nel sistema dell'amministrazione pubblica, di avviare i
procedimenti amministrativi in via telematica. E' inoltre
previsto che i cittadini possano inoltrare le
comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni anche per via
esclusivamente telematica, in conformità a quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo 3, al fine di rafforzare la previsione di
cui all'articolo 2, prevede che l'utilizzo della forma
cartacea in luogo degli strumenti telematici è consentito
solo laddove non sia possibile effettuare la comunicazione
in via telematica ovvero quando sia espressamente prevista
dalla normativa vigente.
L'articolo 4 sancisce l'obbligo di svolgere le
conferenze di servizi in modalità telematica, attraverso
l'utilizzo di un apposito software di proprietà della
Regione realizzato dalla società regionale partecipata di
riferimento dell'area strategica innovazione, attività
informatiche e I.C.T. con la collaborazione degli atenei
siciliani.
Gli articoli da 5 a 13 hanno l'obiettivo di agevolare
la digitalizzazione della pubblica amministrazione
regionale, sia attraverso la previsione di un programma
annuale per l'evoluzione digitale sia attraverso il
recepimento delle previsioni e degli aggiornamenti
contenuti nelle Linee Guida per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, con particolare
riferimento al processo di gestione dei dati aperti.
Tra questi si evidenzia l'articolo 7 ai sensi del
quale la Regione, al fine di dare piena attuazione al
principio della priorità digitale già sancito nel codice
dell'amministrazione digitale (CAD), prevede modalità
attuative innanzitutto digitali per gli atti a valenza
generale, i disegni di legge, i decreti assessoriali, i
decreti del Presidente della Regione, le proposte di
regolamento e gli emendamenti sottoposti alla Giunta
regionale. Per i disegni di legge è prevista un'apposita
relazione sull'attuazione digitale della proposta
normativa, nella quale sono indicate le modalità digitali
attuative al fine di garantire celerità, efficacia ed
efficienza del procedimento e che impongano il minor costo
possibile a cittadini ed imprese.
L'articolo 11 prevede, inoltre, l'utilizzo di un
software libero quale strumento di semplificazione,
efficientamento ed economicità della pubblica
amministrazione.
Il capo II, composto di sei articoli, contiene
disposizioni varie in materia di: redazione di testi unici
compilativi e innovativi; riduzione e misurazione degli
oneri amministrativi di leggi regionali, regolamenti e
atti amministrativi generali; relazione tecnica dei
disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie;
obblighi di pubblicità degli appalti pubblici; modifiche
alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 a seguito
dell'impugnativa del Consiglio dei Ministri; abrogazione e
modifiche di norme.
In considerazione dei contenuti del presente disegno
di legge, si auspica una celere e condivisa approvazione
del testo da parte dell'Aula.




----O----


DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE


Norme in materia di semplificazione amministrativa e
digitalizzazione
della pubblica amministrazione. Disposizioni varie

CAPO I
Semplificazione amministrativa e digitalizzazione
della pubblica amministrazione

Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7

1. Alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
3 bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica
amministrazione sono improntati ai principi della
collaborazione e della buona fede. ;

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti
modifiche:

1) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5 bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e
pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella
sezione Amministrazione trasparente , i tempi effettivi
di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore
impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con
i termini previsti dalla normativa vigente. ;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7 bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti,
alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti
di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza
dei termini di cui agli articoli 18, comma 2, lettera e),
30, commi 1 e 3, 29, comma 1, ovvero successivamente
all'ultima riunione di cui all'articolo 19, comma 6,
nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti di
cui all'articolo 27, comma 7, adottati dopo la scadenza
dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 21 nonies della legge 7
agosto 1990, n. 241, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni. ;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:
10. Decorso inutilmente il termine di conclusione del
procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il
responsabile di cui al comma 9, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro
un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture
competenti o mediante la nomina di un commissario. ;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole L'unità
organizzativa competente sono inserite le parole , il
domicilio digitale ;

d) all'articolo 10, comma 2, sono apportate le
seguenti modifiche:

1) alla lettera c), dopo le parole l'ufficio sono
inserite le parole , il domicilio digitale
dell'amministrazione ;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) le modalità con le quali, con modalità
telematiche, è possibile prendere visione degli atti,
accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed esercitare
in via telematica i diritti previsti dalla presente
legge; ;

3) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalità di cui alla lettera d); ;

e) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
1 bis. Il diritto all'audizione personale di cui alla
lettera c) del comma 1 può essere esercitato anche in via
telematica. ;

f) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
2. La comunicazione di cui al comma 1 sospende i
termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano
a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma
1. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni,
del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a
dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di
diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi
ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso
di annullamento in giudizio del provvedimento così
adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere
l'amministrazione non può addurre per la prima volta
motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del
provvedimento annullato. ;

g) all'articolo 19 il comma 4 è sostituito dai
seguenti:

4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non regionali, le amministrazioni
regionali sono rappresentate da un unico soggetto
legittimato ad esprimere definitivamente in modo univoco e
vincolante la posizione delle predette amministrazioni su
tutte le decisioni di competenza. Il rappresentante unico
è individuato nel dirigente dell'amministrazione
procedente o, previa accettazione espressa della delega da
questo conferita, nel dirigente o nel responsabile di una
diversa struttura dell'amministrazione regionale che
partecipa alla conferenza. Se l'amministrazione procedente
non è un'amministrazione regionale ovvero se la conferenza
di servizi che si svolge in forma simultanea è preordinata
alla conclusione di un accordo di programma, il
rappresentante unico è designato con atto di delega del
Presidente della Regione.

4 bis. Il rappresentante unico regionale esprime la
posizione dell'amministrazione regionale con un parere
unico regionale, potendo comunque, nel corso della
conferenza di servizi, modificare le condizioni e le
prescrizioni di tale parere in modo tale che non sia in
contrasto con le condizioni e le prescrizioni dettate da
altri soggetti partecipanti alla conferenza. Per la
predisposizione del parere unico regionale il
rappresentante unico utilizza lo schema di parere unico
regionale, approvato con deliberazione della Giunta
regionale, su proposta del Presidente della Regione.

4 ter. Ferma restando l'attribuzione del potere di
rappresentanza al soggetto di cui al comma 4, le singole
amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai
lavori della conferenza in funzione di supporto. Le
amministrazioni di cui all'articolo 21, comma 1, prima
della conclusione dei lavori della conferenza, possono
esprimere al rappresentante il proprio dissenso ai fini di
cui al medesimo comma 1 del citato articolo 21.';

h) dopo l'articolo 19 bis è aggiunto il seguente:
Art. 19 ter. Accelerazione del procedimento in
conferenza di servizi

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni
di cui all'articolo 13 del decreto legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni. ;

i) all'articolo 23, comma 2, il primo periodo è
soppresso e al secondo periodo la parola facoltativo è
soppressa;

j) all'articolo 25, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
3 bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte,
che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi
2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione
comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. ;

k) all'articolo 29 sono apportate le seguenti
modifiche:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis. Trovano applicazione nella Regione le
disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'articolo
62 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 18. ;

2) il comma 5 bis è abrogato;

l) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30. Effetti del silenzio e dell'inerzia nei
rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di
cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o
più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente
ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto
qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il
proprio assenso, concerto o nullaosta rappresenti esigenze
istruttorie richieste di modifica, motivate e formulate in
modo puntuale nel termine stesso. In tal caso l'assenso,
il concerto o il nulla osta è reso nei trenta giorni
successivi alla ricezione degli elementi istruttori o
dello schema di provvedimento; lo stesso termine si
applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di
cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori
interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta,
lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al
comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini
di cui al secondo periodo del comma 1, l'amministrazione
competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema
di provvedimento, corredato della relativa documentazione,
è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto
formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi
del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le
amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma
1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare
allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di
amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni
di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non
prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.
Decorso il suddetto termine senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi. ;

m) dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:

Art. 30 bis. Annullamento d'ufficio

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni
di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.

Art. 30 ter. Riemissione di provvedimenti annullati
dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni
di cui all'articolo 21 decies della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni. ;

n) l'articolo 37 è abrogato.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1
della legge regionale n. 7/2019 sono tenuti ad adottare le
misure organizzative idonee a garantire il diritto
all'audizione personale in via telematica di cui al comma
1 bis dell'articolo 12 della predetta legge regionale come
introdotto dal comma 1, lettera e). Le medesime misure
sono comunicate entro lo stesso termine all'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica.

Art. 2.
Comunicazione telematica

1. La Regione utilizza la comunicazione telematica fra
le pubbliche amministrazioni e interviene per consentire a
cittadini, professionisti e imprese, di avviare i
procedimenti amministrativi in via telematica con le
modalità previste dall'articolo 45 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

2. In nessun caso gli uffici del sistema
dell'amministrazione pubblica della Regione possono
richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per
via telematica o comunque detenuti dall'amministrazione
regionale secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente.

3. I cittadini hanno diritto di inoltrare le
comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da
presentarsi ai soggetti preposti, anche per via
telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica
certificata (PEC) o altri strumenti a condizione che sia
garantita l'identificabilità del mittente, l'integrità e
l'immodificabilità del documento e dei dati, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo n. 82/2005 e
successive modificazioni.

Art. 3.
Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni regionali

1. La comunicazione interna tra le strutture della
Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 21 maggio 2019, n. 7 è effettuata tramite
strumenti telematici secondo le modalità di cui
all'articolo 2. L'utilizzo della forma cartacea è ammesso
esclusivamente nei casi in cui non sia possibile
effettuare la comunicazione in via telematica ovvero
quando sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

2. Nella formazione degli originali dei propri
documenti le strutture della Regione procedono
esclusivamente con mezzi informatici, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto dell'assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
sono individuati i casi di cui al secondo periodo del
comma 1 nonché i necessari adeguamenti delle procedure ai
fini dell'attuazione del comma 2. Le disposizioni del
presente articolo si applicano decorsi trenta giorni
dall'emanazione del suddetto decreto.

Art. 4.
Conferenze di servizi in modalità telematica

1. Per l'espletamento delle conferenze di servizi di
cui alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive
modificazioni, la Regione utilizza un apposito software
libero e gratuito realizzato attraverso la società
partecipata di riferimento dell'area strategica
innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione
e con la collaborazione degli atenei siciliani. Il
software, di proprietà della Regione, è realizzato in modo
da garantire il necessario livello di sicurezza dei dati
trattati nel corso delle stesse.

Art. 5.
Diritto umano alla conoscenza ed accesso ai documenti
ed alle informazioni amministrative

1. La Regione riconosce e promuove, quale bene
pubblico globale, il diritto umano alla conoscenza ed in
particolare il diritto del cittadino ad avere, sin dal
momento iniziale e durante l'intero processo decisionale
pubblico, piena disponibilità, in forma intellegibile e
facilmente accessibile, di tutti i dati e le informazioni
in possesso della pubblica amministrazione che la stessa
intende utilizzare per motivare e giustificare la
decisione da adottare, nel rispetto delle previsioni
dell'ordinamento giuridico e della presente legge.

Art. 6.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in conformità alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e al decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36 e successive modificazioni, si
intende per:

a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque non
soggetto a limitazioni di privacy e sicurezza;

b) dato della pubblica amministrazione: l'insieme dei
dati raccolti, prodotti e gestiti, nell'esercizio delle
proprie attività istituzionali dall'amministrazione
regionale, dagli enti, istituti e aziende dipendenti della
Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o
vigilanza della medesima, dagli enti territoriali e/o
istituzionali nonché dagli enti, istituti e aziende da
questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo,
tutela o vigilanza;

c) documento della pubblica amministrazione: ogni
rappresentazione grafica, foto cinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e
concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;

d) dati aperti (open data): formato aperto con cui le
informazioni e i dati digitali possono essere trasmessi,
distribuiti e scambiati sul web. I dati aperti, devono
essere:

1) completi. I dati devono comprendere tutte le
componenti che consentano di esportarli, utilizzarli
online e offline, integrarli e aggregarli con altre
risorse e diffonderli in rete;

2) primari. Le risorse digitali devono essere
strutturate in modo tale che i dati siano presentati in
maniera sufficientemente granulare, di guisa che possano
essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle
con altri dati e contenuti in formato digitale;

3) tempestivi. Gli utenti devono essere messi in
condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in
rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e
l'utilità derivanti dall'accesso e dall'uso di queste
risorse:

4) accessibili. L'accessibilità fa riferimento alla
possibilità di fruizione e utilizzo delle risorse digitali
open per tutti gli utenti, direttamente attraverso i
protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di
contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale.
I dati liberi, inoltre, devono essere trasmissibili e
interscambiabili tra tutti gli utenti direttamente in
rete;

5) leggibili da computer o tablet. Per garantire agli
utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di
utilizzo ed integrazione dei contenuti digitali, è
necessario che i dati siano processabili in automatico da
un personal computer (machine readable);

6) non proprietari. In un modello open gli utenti
devono poter utilizzare e processare i dati attraverso
programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie,
aperte e solitamente installate su pc. I dati devono al
contempo essere pubblicati e riusabili in formati semplici
e generalmente supportati dai programmi più utilizzati
dalla collettività digitalizzata;

7) liberi da licenze che ne limitino l'uso. Ai dati
pubblicati in rete in versione open non possono sottendere
copyright o diritti intellettuali né brevetti che possano
limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso
degli utenti. Inoltre, i dati si intendono aperti se viene
garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo;

8) riutilizzabili. Affinché i dati siano
effettivamente liberi, gli utenti devono essere messi in
condizione di riutilizzare e integrare i dati, fino a
creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi di
pubblica utilità per la comunità di utenti.

9) ricercabili. Un modello open dei contenuti in
formato digitale deve assicurare agli utenti l'opportunità
di ricercare con facilità e immediatezza dati e
informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di
ricerca ad hoc, come database, cataloghi e motori di
ricerca;

10) permanenti. Le peculiarità descritte devono
caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di
vita sul web;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare
l'amministrazione, da parte di persone fisiche o
giuridiche, ai fini non commerciali diversi dallo scopo
iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è
stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

f) formato proprietario (o chiuso): qualsiasi formato
di archivio dati le cui specifiche tecniche non siano di
pubblico dominio e non siano disponibili gratuitamente
ovvero siano soggette a restrizioni basate sui diritti
d'autore.

Art. 7.
Principio della priorità digitale (digital first)
e della pubblicazione in formato aperto (open data)

1. In attuazione del principio della priorità digitale
(digital first), gli atti a valenza generale, i disegni di
legge di iniziativa governativa, i decreti assessoriali, i
decreti del Presidente della Regione, le proposte di
regolamento e gli emendamenti sottoposti alla Giunta
regionale prevedono modalità attuative innanzitutto
digitali.

2. I disegni di legge di cui al comma l sono corredati
da una apposita relazione denominata Relazione
sull'attuazione digitale della proposta normativa nella
quale sono indicate le modalità digitali attuative
ritenute adeguate al fine di garantire celerità, efficacia
ed efficienza del procedimento e che impongano il minor
costo possibile a cittadini ed imprese. La relazione,
predisposta dall'Assessorato regionale competente, è
inoltrata all'Autorità regionale per l'innovazione
tecnologica e da questa trasmessa all'Assemblea regionale.

3. Solo in caso di comprovata impossibilità di
attuazione digitale sono consentite modalità analogiche.

4. La Regione e gli enti di cui all'articolo l della
legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 attuano gli obblighi
di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale degli
atti e delle leggi regionali nel testo vigente coordinato
con le modificazioni successivamente intervenute. La
pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi è
corredata delle differenti formulazioni del testo dalla
data di entrata in vigore, dell'indicazione delle norme
che hanno determinato tali modifiche e da un sistema di
comparazione strutturato al fine di facilitare
l'individuazione delle singole leggi e la fruibilità delle
informazioni e dei dati in formato aperto (open data).

5. Il motore di ricerca interno al sito istituzionale
della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della
legge regionale n. 7/2019 è strutturato in modo da
consentire il facile reperimento di atti, documenti e
testi normativi aggiornati e indicizzati per aree
tematiche.

Art. 8.
Digitalizzazione della pubblica amministrazione

1. In attuazione del diritto alla conoscenza da parte
dei cittadini delle decisioni pubbliche, la Regione, gli
enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione
e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza
della medesima, gli enti locali territoriali e/o
istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da
questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo,
tutela o vigilanza, in attuazione del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e della
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei
documenti e dei dati pubblici di cui sono titolari o che
essi detengono in modalità digitale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai
concessionari di servizi pubblici regionali e locali
limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico
interesse nelle materie di competenza regionale.

3. La Regione promuove l'uso delle tecnologie, in
particolare internet e l'accesso alla rete, in quanto
condizioni indispensabili allo sviluppo di
un'amministrazione aperta (open government) capace di
produrre e gestire dati aperti (open data).

4. Al fine di garantire la più ampia libertà di
accesso all'informazione pubblica, di favorire la
partecipazione dell'intera collettività ai processi
decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare
la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere
riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati
pubblici, le amministrazioni di cui al comma 1 promuovono:

a) il processo di digitalizzazione della propria
organizzazione in un contesto di trasparenza e totale
accessibilità alle informazioni pubbliche;

b) la pubblicazione dei documenti e dei dati pubblici
in formato aperto e liberamente riutilizzabile e la
realizzazione di sistemi informativi che permettano
l'estrazione e la pubblicazione automatizzata di dati ed
insiemi organizzati di essi;

c) lo sviluppo della cittadinanza digitale in ambito
regionale per favorire il progresso sociale, il
miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle
iniziative economiche private legate al riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis, del decreto
legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni, la
Regione promuove sul territorio azioni tese a realizzare
un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa
coordinato e condiviso con gli enti di cui al comma 1.

6. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi
della presente legge a favorire il coordinamento nel
territorio regionale, può promuovere accordi di servizio
con enti locali, altre amministrazioni pubbliche,
università, enti di ricerca e qualsiasi altro soggetto
interessato, anche al fine di federare i rispettivi
cataloghi di dati e renderli disponibili all'interno del
portale regionale dei dati aperti, mentre, allo scopo di
favorire la più ampia fruibilità e riutilizzabilità dei
dati, può promuovere intese con le associazioni senza
scopo di lucro che operano in materia di dati e servizi
aperti e in materia di sviluppo di programmi a codice
sorgente aperto.

Art. 9.
Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati

1. La Regione, gli enti, gli istituti e le aziende
dipendenti della Regione e/o comunque sottoposti a
controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti
locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti,
istituti e aziende da questi dipendenti o comunque
sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, in conformità
con l'articolo 52 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni, utilizzano le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui sono
titolari, assicurandone la pubblicazione tramite la rete
internet in formato aperto secondo gli standard
internazionali.

2. I documenti e i dati di cui al comma 1 sono
accessibili in modo gratuito tramite la rete internet,
salvo casi eccezionali individuati dai provvedimenti di
attuazione di cui al comma 6, e sono riutilizzabili nel
rispetto della normativa vigente in materia di
digitalizzazione della pubblica amministrazione, di
accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati
personali, di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e
industriale.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 operano per
rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la
piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici
assicurando la parità di trattamento tra tutti i
riutilizzatori.

4. Le strutture responsabili dei dati di ogni
amministrazione di cui al comma 1 assicurano l'esattezza,
la completezza, la qualità e l'aggiornamento dei dati
nella loro responsabilità.

5. Il rispetto di quanto previsto dal comma 4 da parte
delle strutture responsabili dei dati è rilevante ai fini
della misurazione e valutazione della prestazione e dei
risultati organizzativi e individuali dei dirigenti
preposti alle stesse.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, previa delibera di Giunta su proposta
dell'Assessore regionale per l'economia, sono definite le
modalità e le linee guida di attuazione della disciplina
relativa all'articolo 8 e al presente articolo, nel
rispetto dei principi del codice dell'amministrazione
digitale e delle norme applicative elaborate dall'Agenzia
per l'Italia Digitale (Agid).

Art. 10.
Programmazione

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge,
ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'assessore
regionale per l'economia, approva il programma regionale
per l'evoluzione digitale.

2. Sul programma di cui al comma 1 esprime parere
tecnico la società partecipata di riferimento dell'area
strategica innovazione, attività informatiche e I.C.T.
della Regione, tenuto conto delle regole di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Nel programma sono specificati gli obiettivi, le
modalità e i soggetti coinvolti.

Art. 11.
Struttura di riferimento

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8 gli enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 utilizzano un software
libero o a codice sorgente aperto realizzato attraverso la
collaborazione tra gli uffici dell'assessorato regionale
competente e la società partecipata di riferimento
dell'area strategica innovazione, attività informatiche e
I.C.T. della Regione, secondo il contratto di servizio
delle attività informatiche vigente.

2. Nel suo operare la società di cui al comma 1 si
conforma alle regole tecniche adottate dalla AGID, ai
sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni.

3. La Regione, nell'attuazione di cui al comma 1, può
servirsi anche della collaborazione degli atenei
siciliani.

Art. 12.
Sanzioni

1. L'utilizzo del software di cui all'articolo 11 è
strumento di semplificazione, efficientamento ed
economicità della pubblica amministrazione.

2. Il mancato utilizzo del software di cui
all'articolo 11 è causa di responsabilità dirigenziale
sotto il profilo disciplinare e costituisce elemento
negativo nella valutazione della performance individuale.

Art. 13.
Formazione

1. L'alfabetizzazione digitale, la conoscenza degli
strumenti software libero o a codice sorgente aperto e del
riuso dei dipendenti della Regione e degli enti regionali
è attuata di concerto con la struttura di riferimento di
cui all'articolo 11.

CAPO II
Disposizioni varie

Art. 14.
Testi Unici

1. I testi unici coordinati e legislativi contengono
la disciplina regionale vigente nella materia o nel
settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici coordinati o compilativi sono
emanati di norma con decreto del Presidente della Regione
da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione
siciliana, sulla base di una apposita autorizzazione
legislativa.

3. I testi unici legislativi o innovativi abrogano
espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto
trova collocazione negli stessi e le eventuali altre
disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel
testo, devono comunque essere abrogate.

4. Le disposizioni dei testi unici innovativi possono
essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo
espressamente, mediante l'indicazione delle norme da
abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi
interventi normativi sulla materia o sul settore
disciplinato da un testo unico innovativo sono attuati
esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione
delle disposizioni del testo unico stesso.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il
Governo della Regione può presentare appositi disegni di
legge contenenti testi unici compilativi o innovativi. I
disegni di leggi recanti testi unici sono sottoposti al
procedimento legislativo secondo le norme del Regolamento
interno dell'Assemblea regionale siciliana.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative
all'azione amministrativa regionale.

Art. 15.
Programma di riduzione e misurazione degli oneri
amministrativi

1. Le leggi regionali, i regolamenti e gli atti
amministrativi generali contengono, in allegato, l'elenco
di tutti gli oneri amministrativi in essi eventualmente
previsti, posti a carico dei cittadini, delle imprese e
degli altri utenti. Tali oneri sono pubblicati, anche ai
fini del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul
sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche
interessate.

2. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli
adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in
genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni nell'ambito del procedimento
amministrativo, inclusi gli adempimenti comportanti
raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti alla pubblica
amministrazione.

Art. 16.
Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri
finanziari

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni è sostituito
dal seguente:

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione
delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione e sulle relative coperture, redatta in
conformità ai principi dell'ordinamento contabile
nazionale. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi
utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
altro elemento utile per la verifica del rispetto degli
equilibri di bilancio e dell'obbligo di copertura
finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La relazione tecnica, predisposta dall'Assessorato
regionale competente, è verificata dall'Assessorato
regionale dell'economia mediante apposizione del visto di
conformità a cura della Ragioneria generale della Regione.
La relazione è trasmessa entro tre giorni dalla
richiesta.'.

Art. 17.
Obblighi di pubblicità negli appalti pubblici

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12, dopo il comma 6 è aggiungo il seguente:

6 bis. L'inadempimento degli obblighi di
pubblicazione di cui al comma 6 costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale ed eventuale
causa di responsabilità per danno all'immagine
dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili. .

2. Alla consegna finale dei lavori relativi ad appalti
pubblici, le amministrazioni competenti pubblicano sui
siti istituzionali una sintesi finale contenente i costi
effettivi dell'appalto stesso.

Art. 18.
Abrogazione e modifiche di norme

1. All'articolo 35 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole di cui al presente
articolo sono inserite le parole e risorse finanziarie
ad essi destinati ;

b) al comma 4, dopo le parole o che comunque abbia
svolto sono inserite le parole o svolga , dopo le parole
competenze informatiche sono inserite le parole presso
le singole strutture intermedie e dopo le parole è
assegnato sono inserite le parole d'ufficio .

2. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 56 della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è soppressa.

3. L'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2017,
n. 16 è abrogato.

Art. 19.
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20

1. Alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole sul
territorio regionale' sono sostituite dalle parole
dall'amministrazione regionale' e le parole medesimo' e
le parole ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del
fenomeno migratorio,' sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è soppressa;

c) all'articolo 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le
parole , in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di
coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142';

d) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole
prima accoglienza' sono sostituite dalle parole supporto
all'accoglienza' e alla fine sono aggiunte le parole in
armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento
nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142';

e) all'articolo 13, comma 1, dopo la parola
istituito' sono inserite le parole , a fini
conoscitivi,';

f) all'articolo 13, comma 3, le parole e disciplina'
sono sostituite dalla parola disciplina' e le parole i
requisiti e' sono soppresse;

g) all'articolo 14, comma 3, lettera a), le parole e
degli interventi attuati dagli enti competenti' sono
soppresse.

Art. 20.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.










LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 774: Norme in materia di protezione
civile, semplificazione ed accelerazione degli
interventi a seguito dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19'. Iniziativa governativa: presentato dal
presentato dal Presidente della Regione, (Musumeci), su
proposta dell'Assessore regionale per l'economica,
(Armao) e dell'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, (Grasso), il 9 giugno
2020. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali'
(I) il 9 giugno 2020 (adottato quale testo base ed
abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020).

Disegno di legge n. 443: Norme in materia di
pubblicazione in formato aperto, di accessibilità e di
riutilizzo dei documenti e dei dati dell'Amministrazione
regionale e degli enti locali'. Iniziativa governativa:
presentato dal presentato dal Presidente della Regione,
(Musumeci), su proposta dell'Assessore regionale per
l'economica, (Armao), il 22 novembre 2018. Trasmesso
alla Commissione Affari istituzionali' (I) il 12 giugno
2019 (abbinato nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020).

Disegno di legge n. 485: Opendata'. Iniziativa
parlamentare: presentato dai deputati: Giovanni Di
Mauro, Carmelo Pullara, Giuseppe Compagnone, Giuseppe
Gennuso, il 7 gennaio 2019. Trasmesso alla Commissione
Affari istituzionali' (I) il 27 febbraio 2019 (abbinato
nella seduta n. 155 del 30 giugno 2020).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 155 del 30
giugno 2020, n. 157 del 7 luglio 2020, n. 158 dell'8
luglio 2020, n. 159 del 21 luglio 2020, n. 162 del 29
luglio 2020, n. 163 del 4 agosto 2020, n. 167 del 29
settembre 2020, n. 173 del 27 ottobre 2020, n. 182 del 2
dicembre 2020, n. 183 del 9 dicembre 2020, n. 184 del 15
dicembre 2020, n. 185 del 16 dicembre 2020, n. 190 del
20 gennaio 2021, n. 192 del 2 febbraio 2021, n. 225 del
15 settembre 2021, n. 226 del 21 settembre 2021, n. 227
del 22 settembre 2021, n. 228 del 28 settembre 2021, n.
229 del 29 settembre 2021, n. 233 del 19 ottobre 2021,
n. 234 del 20 ottobre 2021, n. 236 del 27 ottobre 2021 e
n. 239 del 9 novembre 2021.

Deliberato l'invio in Commissione Bilancio' (II) nella
seduta n. 192 del 2 febbraio 2021.

Deliberato il richiamo dalla Commissione Bilancio' (II)
nella seduta n. 224 dell'8 settembre 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 239 del 9 novembre
2021.

Relatore: on. Gianina Ciancio.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.