Disegno di Legge n. 348 del 29-03-2023 Istituzione dell'Unità regionale di Pedagogia scolastica per la promozione del diritto all'educazione ed allo studio.

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Testo della Proposta di Legge

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE



presentato dal deputato: Schillaci, Ardizzone,
Cambiano, Campo, Ciminnisi,
A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica


il 29 marzo 2023


Istituzione dell'Unità Regionale di Pedagogia Scolastica
per la promozione
del diritto all'educazione e allo studio


----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


Onorevoli colleghi,
la legge 205/2017, all'articolo 1, c. 594 - 601 e il DLgs
65/2017 introducono nella
normativa nazionale la professione normata di educatore
professionale socio-pedagogico,
quella di pedagogista e quella di educatore del servizi
educativi per 1'infanzia.
1. Titolo di accesso alla qualifica di Educatore professionale
socio-pedagogico e la
laurea in Scienze dell'Educazione L19;
2. Titolo di accesso alla qualifica professionale di Pedagogista
sono le lauree
magistrali nelle classi di laurea magistrale LM-50
(Programmazione e gestione dei servizi

educativi) LM-57 (Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-
85 (Scienze pedagogiche) e LM-93 (Teorie e metodologie dell'e-
learning e della media
education ed equipollenti. La normativa citata, nel delineare i
requisiti di accesso alle
professioni di educatore professionale socio-pedagogico e
pedagogista,. afferma che
questi operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in
rapporto a qualsiasi
attività svolta in modo formale, non formale e informale .
Tale norma, inoltre, specifica, in relazione all'educatore
professionale socio-pedagogico:

- contesto in cui opera: servizi e presidi socio-educativi,
socio assistenziali e
sociosanitari limitatamente agli aspetti educativi ;
- l'utenza: persone di ogni eta;

- gli ambiti: educativo e formative, scolastico, socio
assistenziale, limitatamente agli aspetti
socio educativi , culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e
motorio, dell'integrazione e della
cooperazione internazionale, net servizi e nei presidi
sociosanitari e della salute, limitatamente
agli aspetti educativi .3. Titoli di accesso al profilo di
educatore per i servizi educativi per
1'infanzia sono (D.Lgs 65/2018, art. 4, c.1, lett e) la laurea
in Scienze dell'Educazione L19 a
indirizzo specifico o la laurea quinquennale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria,
integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60
crediti formativi universitari. La

medesima norma precisa che continuano ad avere validità per
1'accesso ai posti di educatore
dei servizi per 1'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle
specifiche normative regionali ove
non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente,
conseguiti entro la data di entrata in
vigore del presente decreto .

La qualifica professionale di educatore per i servizi educativi
all'infanzia e
introdotta dal D.Lgs 65/2017 (Istituzione del sistema integrato
di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera
e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che all'articolo 2
definisce i servizi educativi per
1'infanzia , articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera,
spazi gioco, centri per
bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare,
comunque denominati e
gestiti, non e prevista nessun'altra figura e/o funzione di
natura educativa in supporto alle
figure degli educatori.
L'approvazione della Legge 205/2017 art. 1 c. 594-601 e il D.Lgs
65/2017 normano
l'identità delle Professioni Educative ed attribuiscono le
funzioni educative
esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in Scienze
dell'Educazione come di
seguito specificato:
- la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e
attribuita con laurea
L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65;
- la qualifica di pedagogista e attribuita a seguito del
rilascio di un diploma di laurea
abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50
Programmazione e gestione dei servizi

educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-
85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-
learning e della media education.
Considerato che:
Per operare come operatori nei servizi di nido, micronido e
sezione primavera e
necessaria la qualifica di educatore per i servizi educativi per
1'infanzia, che si ottiene ad
esito della laurea in Scienze dell'Educazione con indirizzo
infanzia;
Per operare come educatore in tutti gli altri settori (residenze
per anziani, servizi per
disabili, case famiglia per minori, servizi educativi per
persone in condizione di
dipendenza, eec) e necessaria la qualifica professionale di
educatore professionale socio-
pedagogico, che si ottiene ad esito della laurea in Scienze
dell'Educazione.

Ritenuto che:
l'introduzione di tali qualifiche determina un riassetto delle
professioni educative
nei servizi socioeducativi, sociosanitari e sanitari che -
trattandosi la materia professioni
di tipo concorrente - devono essere recepite nella normativa
regionale.
Ad oggi, nel repertorio regionale delle qualificazioni regionali
sono ancora, a
distanza di tre anni dall'approvazione della legge 205/2017,
presenti un gran numero di
qualifiche che appaiono illegittimamente in piena
sovrapposizione con Ie professioni
normate di educatore professionale sociopedagogico, di
pedagogista e di educatore per i
servizi educativi dell'infanzia. Allo stesso modo, il Catalogo
dei servizi residenziali,
semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento di attuazione della L.R.
11/2007 prevede al suo interno figure professionali con Ie
attività tipiche di educatore
professionale sociopedagogico sia tra le figure definite di
primo che di secondo livello
laddove la norma nazionale prevede Ie sole qualifiche con
laurea.
Accade pertanto che la presenza nell'atlante di qualifiche
professionali di ambito
educativo che si sovrappongono alia qualifica di educatore
professionale sociopedagogico
diventi un freno al naturale processo di transizione dei
professionisti di area educativa
verso la sanatoria prevista nella legge 205/2017, al comma 597.
E ancora peggiore 1'effetto sui servizi educativi per la prima
infanzia, per i quali
tutte le qualifiche regionali di operatore (come ad esempio
1'Opi) emesse dopo il
31.05.2017 non rispondono ai requisiti per essere sanati.
Occorre dunque, con il presente disegno di legge, avviare un
percorso di
adeguamento della normativa regionale tale da: recepire le
professioni di educatore
professionale sociopedagogico e di educatore per il servizio
all'infanzia; modificare i
requisiti professionali dei servizi presenti nel catalogo
regionale dei servizi sociali
prevedendo nell'ambito dei requisiti professionali la qualifica
professionale di educatore
professionale sociopedagogico come riferimento delle attività e
del profili a carattere
eminentemente educative.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
Principi

1. La Regione Siciliana riconosce che il sistema scolastico e
formativo è strumento
fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio
e che si rendono
necessari interventi per incentivarne e migliorarne
l'organizzazione e l'efficienza, per
ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più
agevole l'accesso a coloro che
ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione
promuove e sostiene
azioni volte a rendere effettivo il diritto all'educazione, allo
studio e all'apprendimento
per tutta la vita, sancito dalla Costituzione, definito dalle
leggi dello Stato e nel rispetto
delle competenze degli enti locali e del principio di
sussidiarietà.

Art.2
Finalità

1. La Regione istituisce l'Unità di Pedagogia Scolastica, di
seguito denominata
UPS.
2. L'UPS è una struttura di supporto che opera al servizio della
scuola, del
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
degli alunni e delle
alunne di tutte le età e delle loro famiglie, costituita da
pedagogisti ed educatori
professionali socio-pedagogici ai sensi dell'Art. 1, commi 594-
601 della Legge 205/2017,
i quali operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in
rapporto a qualsiasi
attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle
varie fasi della vita .
3. L'UPS attua analisi del contesto educativo, raccolta dati,
strategie, metodologie e
strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al
fine di affrontare la
crescente complessità delle relazioni educative, prevenire ed
intervenire in situazioni di
povertà educativa, prevenire le forme di difficoltà scolastiche,
di disagio e di abbandono,
con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il
bullismo, il cyberbullismo,
nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli
studenti attraverso il sostegno
e la valorizzazione delle capacità educative dei genitori, degli
insegnanti e di tutta la
comunità scolastica.
4. Le figure del pedagogista e dell'educatore professionale
socio-pedagogico che
compongono l'UPS operano per lo sviluppo armonico degli alunni e
delle alunne e per la
valorizzazione della professionalità di quanti operano nel
sistema scolastico, in un
contesto di promozione del benessere educativo delle persone
coinvolte contribuendo alla
crescita complessiva della qualità dell'educazione e
dell'istruzione, degli apprendimenti e
della formazione in ambito regionale.

Art. 3
Obiettivi

1. L'UPS tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
valorizzando la naturale
esperienza scolasti nel pieno rispetto dei bisogni educativi di
ognuno, dell'identità
personale, culturale e sociale, in particolare:

a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la
relazione creando un clima
relazionale positivo tra scuola, famiglia e servizi territoriali
(ASL, servizi sociali, terzo
settore) attuando processi di collaborazione sinergica e
favorendo il consolidamento del
patto di corresponsabilità educativa;
b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo
studio e la fiducia in se
stessi accrescendo la consapevolezza dei propri processi di
apprendimento;
c) favorisce i processi di apprendimento e la creazione di
contesti inclusivi,
facilitando i docenti nel percorso di inclusione e di supporto
didattico, fornendo strategie
educative e pedagogiche funzionali all'apprendimento e al
successo formativo degli
alunni nel rispetto dei bisogni educativi personali e speciali;
d) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa,
l'insuccesso formativo, la
dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo e il
cyberbullismo, nel rispetto e in
raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;
e) promuove l'inclusione attraverso l'educazione al rispetto
delle differenze di
genere, culturali, politiche e religiose;
f) promuove l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali
finalizzati
all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza
civile, sociale e solidale, quale
parte integrante dell'offerta formativa;
g) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle
famiglie anche attraverso
azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con
particolare riferimento alle aree
colpite da fenomeni di povertà educativa;
h) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti
per la
sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di
gestione relazionale della classe
e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con
particolare riferimento agli alunni con
bisogni educativi speciali;
i) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti
che forniscano
efficaci risposte alle problematiche del territorio, con
particolare attenzione alla aree
geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso
l'estensione e la qualificazione
dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche
innovative.

Art. 4
Destinatari, funzioni e attività previste

1. L'UPS assume come destinatari delle proprie attività:
a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale
ATA;
b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
c) agenzie e strutture gestionali e amministrative, periferiche
e/o centrali, del
sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti
nel sistema scolastico
regionale o comunque attive nel campo della progettazione,
realizzazione e valutazione
delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.
L'UPS esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti
tipologie di attività,
realizzate anche in collegamento e collaborazione - fatte salve
le rispettive competenze e
autonomie - con altri servizi territoriali, con le università e
le strutture e gli uffici del
sistema scolastico regionale:

a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-
educativi
emergenti;
b) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti
di intervento (anche
attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi
ambiti di interesse (didattica,
organizzazione scolastica, relazioni intra e
interistituzionali);
c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte
al personale
scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione
dei fenomeni di emergenza
educativa nelle scuole;
d) realizzazione di attività e interventi di carattere
educativo, formativo e
pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
- consulenza e sostegno educativo e pedagogico - individuale e/o
di gruppo,
attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori
che coinvolgano docenti,
genitori e alunni.
- formazione pedagogico-didattica ai docenti per la
realizzazione di un clima
relazionale e d'apprendimento positivo nel contesto classe e
promozione
dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;
- progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di
ambienti di
apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie
didattiche,
neuropedagogiche ed inclusive.

Art.5
Organizzazione

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'UPS
insieme ai criteri e
modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso
pubblico, sono definite
dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art.6
Clausola di invarianza

1. La presente legge non comporta variazioni in aumento o in
diminuzione a carico
del bilancio regionale.

Art. 7
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge
della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.