Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

tutti sappiamo che lo sport fa bene alla salute di
tutti noi ed in particolare rappresenta un'importante
strumento di integrazione ed inclusione di tutte le
persone a rischio di emarginazione, tra cui le persone
con disabilità. Lo sport assegna a ciascuno un ruolo, un
compito preciso in un contesto collettivo, riuscendo
cosi ad abbattere i muri che si creano all'esterno,
perché nello sport si è tutti uguali.
Che lo sport abbia un innegabile valore nel
complessivo benessere di una persona è un assioma
sanitario, riconosciuto da una pluralità di trattati
internazionali. E che, in particolare, abbia ricadute
positive nelle possibilità di riabilitazione e
abilitazione delle persone con disabilità è
un'altrettanta verità, tanto che, a livello
internazionale, viene riconosciuto un speciale status
alle 'attività fisiche adattate', ossia attività fisiche
e sport mirati ad interessi e capacità di persone che
hanno specifiche caratteristiche di salute.
Obbiettivo del presente disegno di legge, vuole
essere quello di riconoscere un contributo alle
Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie di primo
grado, società, associazioni o federazioni riconosciute
dal CONI e dalla FISDIR, la federazione sportiva a cui
il Cip a demandato le attività per i diversamente abili
per l'organizzazione e la partecipazione a
manifestazioni, sportive dei disabili, attraverso dei
progetti di Ability Sport.
Con i progetti di sporty abilty si intende lo sport
Sdi tutte le abilità ed è importante far comprendere
alle famiglie dei disabili quanto sia necessario
avvicinare i figli allo sport, per diffondere la cultura
della pratica sportiva quale strumento di benessere
della persona, per la socializzazione e aggregazione.
Ciò che noi consideriamo limite (carrozzina, arto
artificiale) per i ragazzi è una opportunità per
costruire una nuova strada verso nuovi obiettivi. Uno
sport per tutti e di tutti. All'insegna dell'inclusione
e della integrazione. Uno sport di tutte le abilità .
Lo sport è fonte e motore di inclusione sociale e
rispetto dell'altro ed è riconosciuto come strumento
eccellente per l'integrazione delle minoranze e dei
gruppi a rischio di emarginazione sociale, fa bene alla
salute di tutti noi ed in particolare rappresenta
un'importante strumento di integrazione ed inclusione di
tutte le persone a rischio di emarginazione tra cui le
persone con disabilità. Lo sport assegna a ciascuno un
ruolo, un compito preciso in un contesto collettivo
riuscendo cosi ad abbattere i muri che si creano
all'esterno, perché nello sport si è tutti uguali.
Ed è per questo motivo che occorre continuare
sensibilizzare e sostenere progetti volti a rendere lo
sport accessibile alle persone con disabilità.
Diventa onere della Regione assicurare che la
pratica dello sport per i diversamente abili sia
realmente universale, accessibile a tutti, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinione politiche, di condizioni personali e sociali
e congiuntamente diventa opportuno porre in essere tutte
quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la
sicurezza.
La pratica dello sport è un diritto fondamentali per
tutti, come stabilito dall'art 1 della Carta
Internazionale per l'educazione e lo sport, Unesco
22/11/1979, e dalla convenzione Onu sui diritti delle
persone con disabilità, stabilita dalla legge nazionale
del 3 marzo 2009 n 18. Quando si affronta il tema della
disabilità ci si imbatte subito nel campo dei diritti
negati troppo spesso, infatti le persone con disabilità
si ritrovane escluse da spazi di attività, esperienze.
Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui alla
presente legge è riconosciuta primaria importanza alle
Istituzione Scolastiche primarie e secondarie di primo
grado, alle Federazioni Sportive riconosciute che
operano nelle varie attività del Coni, e della Fisdir,
la Fig, Lnd ed Enti di Promozione Sportive che intendono
organizzare attività per i diversamente abili chiamate
'Sport Ability'.
L'attività dei progetti di Sporty ability
favoriscono il desiderio di mettersi in gioco e di
competere che è spesso utile, a volte indispensabile,
per le persone che si trovano a dover imparare a
convivere con una situazione nuova e non desiderata.
Tutto ciò facilita il raggiungimento dell'indipendenza
nelle attività della vita quotidiana e stimola il
miglioramento dell'animo e dell'umore, aspetti che
spesso incidono positivamente sul decorso della
malattia. Con l'intervento finanziario previsto si
permette una maggiore inclusione sociale e si
contribuisce al miglioramento dell'autostima della
persona diversamente abile. La Sicilia è rimasta
nettamente indietro rispetto al resto dell'Italia per
quanto riguarda la diffusione dello sport nel mondo dei
disabili e questi ritardi sono direttamente legati alla
lentezza del processo di crescita culturale della nostra
società. Il motivo di una così drammatica carenza deve
essere purtroppo essenzialmente ricercato nella mancanza
di una adeguata politica di tutela, di sostegno e di
promozione della pratica delle attività sportive da
parte delle persone con disabilità fisiche e mentali. È
necessario rappresentare che l'integrazione delle
persone con disabilità non transita esclusivamente
attraverso i servizi alla persona, ma investe anche la
partecipazione alla vita più ampia della collettività.
Ci piace concludere con l'affermazione di Gutmann: lo
sport deve diventare una forza importante che consente
ai disabili di cercare di ripristinare il loro contatto
con il mondo che li circonda e quindi il loro
riconoscimento come cittadini rispettati. In
considerazione di quanto premesso, dunque, nella
convinzione che lo sport svolga una funzione di
integrazione sociale essenziale per i gruppi più
svantaggiati, si auspica la rapida approvazione del
disegno di legge. La pratica delle attività fisiche e
sportive, rappresenta per i disabili, fisici o mentali,
un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di
rieducazione e di solidarietà e a tale titolo deve
essere incoraggiata.

---O---

DISEGNO DI' LEGGE DI' INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle
attività sportive delle persone disabili, considerando
la pratica delle stesse un momento di integrazione
sociale.
2. Per il raggiungimento degli obbiettivi di cui
alla presente legge, è riconosciuta primaria importanza
alle Istituzioni Scolastiche Primarie e Secondarie, di
primo grado, alle Associazioni o Federazioni che operano
nelle varie attività riconosciute dal CONI e dalla
FISDIR (Federazione italiana sport disabili) e che
promuovono la partecipazione delle persone disabili alla
pratica sportiva con progetti di 'Ability Sport'.
3. La Regione, nel riconoscere l'importanza del
ruolo sociale di ogni attività sportiva, in particolare,
tutela, sostiene e favorisce l'accesso e lo sviluppo
della pratica sportiva delle persone con disabilità,
valorizzando tale strumento di promozione del cittadino
diversamente abile, che appare fondamentale per il
miglioramento della sua condizione di benessere
psicofisico e di piena integrazione sociale con la
promozione di attività sportive di 'Sport Ability'.

Art 2.
Obiettivi

1) Sono quelli di indirizzare la persona verso
un'attività consona alle proprie possibilità e che ne
rispetti i limiti fisici/psichici oltre a divertirla,
fornisca un valido aiuto in relazione alle patologie
per: migliorare le capacità motorie funzionali e
coordinative.
2) favorire sia il controllo di sé stessi che la
fiducia nelle proprie abilità.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1.Possono beneficiare dei contributi di cui
all'articolo 1:
a) le Istituzioni scolastiche primarie e secondarie
di primo grado, Coni, , Fisdir, Lnd,- Figc, le
Associazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva,
che pratichino, senza finalità di lucro, attività
sportiva finalizzata ai soggetti con disabilità
iscritte all'albo regionale delle società sportive.

Art. 4.
Interventi in materia di pratica sportiva

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui
all'articolo 1 per la promozione della partecipazione
degli stessi alla pratica di attività sportive, con
riguardo ai seguenti ambiti di intervento di Sport
Ability per:
a) organizzazione di manifestazioni sportive aperte
ad atleti con disabilità negli istituti Primarie e
Secondarie dio primo grado;
b) partecipazione di atleti e studenti con
disabilità a campionati, tornei e manifestazioni
sportivo-agonistiche;
c) organizzazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento per istruttori e tecnici dedicati agli
atleti con disabilità;
d) realizzazione di attività sportive e motorie-
ricreative per persone con disabilità negli istituti
scolastici Primarie e Secondarie di primo grado;
e) acquisto di attrezzature sportive specificamente
necessarie alla pratica sportiva degli atleti con
disabilità negli istituti scolastici di primo e secondo
grado
.2. Sono esclusi dai contributi gli interventi
realizzati nell'ambito di programmi di medicina
riabilitativa, salvo che per le spese di partecipazione
degli atleti disabili alle manifestazioni sportive
quando le strutture sanitarie non si facciano carico dei
relativi costi.

Art. 5.
Domande e criteri di concessione contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi per
i progetti di Sport Ability di cui alla presente legge
sono inoltrate all'Assessore Regionale al Turismo Sport
e Spettacolo entro l'ultimo giorno del mese di marzo di
ogni anno.
2. Al fine della concessione dei contributi le
domande devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) atto costitutivo della società, associazione,
ente di promozione sportiva, federazione sportiva, ente
morale, dal quale si evince l'assenza dei fini di lucro
b) elenco nominativo dei soggetti con disabilità;
c) descrizione dell'iniziativa per la quale si
richiede il contributo
d) progetto in partnership delle istituzioni
scolastiche di prima e secondo grado per gli alunni
disabili con una delle federazioni sportive;
e) preventivo delle spese da sostenere.

Art. 6.
Disposizione finanziaria
.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione
della presente legge si fa fronte con le risorse
finanziarie individuate negli appositi capitoli del
Bilancio Regionale.

Art. 7.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.