Disegno di Legge n. 0 del

Scrivi il tuo parere o il tuo suggerimento sulla Proposta di Legge

Testo della Proposta di Legge

                      RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE


Onorevoli colleghi,

è sempre più frequente nel nostro Paese avere vicino
una persona cara colpita da malattia cronica in condizioni di
disabilità, affetta da disturbi psichici o patologie neuro
degenerative, oppure avere accanto persone che hanno bisogno
di essere assistite per tutto il giorno.
In Italia in media il 17,4% della popolazione (oltre
8,5 milioni di persone è caregiver. Spesso si tratta di
persone a loro volta anziane, come i familiari che assistono,
ma non sempre è cosi: più di 390 mila sono i giovani
caregiver, tra i 15 e i 24 anni. Ragazzi che si prendono cura
di un familiare, sacrificando tempo, energie, equilibrio e
benessere alla famiglia, e rischiando di pagare un prezzo
altissimo in termini di salute e realizzazione personale.
Essere caregiver non è una scelta ma una necessità e lo
si rimane per molti anni, spesso per tutta la vita.
È proprio in risposta a questi bisogni che nasce il
profilo del Caregiver familiare, ovvero una persona
all'interno della famiglia stessa che si prende cura.
Il Caregiver familiare o assistente familiare è colui
che aiuta un proprio congiunto non più autosufficiente a
causa dell'età avanzata oppure di patologie croniche
invalidanti. Si tratta di un'assistenza a tempo pieno o
parziale, ma che tende a soddisfare tutte le necessità
attinenti alla cura della persona.
Si va, quindi, da attività espletate per sopperire ai
bisogni di tipo fisico, come per esempio la pulizia della
casa, alla somministrazione dei pasti e di farmaci attività
tipo amministrativo, come per esempio l'esercizio di diritti
connessi alla riscossione della pensione di anzianità, di
eventuali canoni di locazione, od altre attività che
consistono in un supporto di tipo emotivo al fine di
stimolare l'assistito a rendersi attivo nel corso della
giornata.
È chiaro che l'impegno quotidiano del caregiver
familiare varia a seconda dello stato di salute del proprio
familiare, e questo può determinare anche un carico emotivo
molto forte per il caregiver stesso e tale da andare incontro
a disagi di natura psicologica, tipo ansia, depressione,
agitazione ed insonnia.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. La Regione riconosce e promuove nell'ambito
delle politiche sociali la cura familiare e la
solidarietà come bene essenziale in ottica di
responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La regione riconosce e valorizza la figura del
Caregiver familiare in quanto componente di fatto della
rete e assistenza alla persona e risorsa del sistema
integrato dei servizi sociali e sociosanitari.

3. La regione riconosce e tutela i bisogni del
Caregiver familiare attraverso la definizione di
interventi e di azioni di supporto allo stesso e
l'integrazione del caregiver familiare entro il sistema
regionale degli interventi sociali, sociosanitari e
sanitari .

Art. 2.
Caregiver familiare

1. Per caregiver familiare si intende il familiare,
il convivente, la persona amica che si prende cura di una
persona cara non autosufficiente e/o bisognosa di aiuto
perché non in grado di accudire a sè stessa.

2. Il caregiver familiare assiste e cura la persona
cara assistita secondo le sue condizioni di bisogno, si
occupa del suo ambiente domestico, concorre al suo
benessere psico-fisico supportandola anche nella sua vita
di relazione, la aiuta nella mobilità e nel disbrigo
delle pratiche amministrative, ma non sostituisce altre
forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per
le quali invece può avvalersi dei servizi territoriali e
di lavoro privato di cura.

Art. 3.
Compiti della Regione

1. La Regione, nell'ambito della programmazione
regionale socio-sanitaria e nei limiti delle risorse
disponibili:

a) promuove iniziative di informazione ed
orientamento, fra cui la realizzazione di guide
informative relative a servizi e iniziative pubbliche e
private a sostegno del caregiver familiare;

b) prevede azioni a supporto del Caregiver
familiare anche attraverso il sostegno ai Comuni le Asp
per la realizzazione delle iniziative dedicate; prevede
attività di informazione e formazione i quali aderiscono
in modo libero alle iniziative proposte, che possono
portare al conseguimento di un titolo di riconoscimento;

c) prevede forme di sostegno economico sia
attraverso il Dpr 589 del 31/agosto 2018 per la non
autosufficienza, che altre forme di sostegno regionale e
statali considerandolo comunque una forma di assistenza a
domicilio in grado di sostituire il ricorso al ricovero
in una struttura di lungo degenza. Tale sostegno può
anche consistere nella fornitura di presidi che
utilizzino le nuove tecnologie per l'adattamento
domestico alle esigenze dell'assistito.

Art. 4.
Compiti dei Comuni

1. I comuni, singoli o associati, attraverso i
servizi sociali assicurano il sostegno e il necessario
affiancamento tecnico all'opera di assistenza prestata
dal caregiver.

2. Nei limiti delle risorse disponibili i comuni
assicurano al caregiver:

a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento
nell'accesso ai servizi di cura necessari;

b) la formazione e l'addestramento finalizzati al
corretto svolgimento del lavoro di accudimento;

c) l'attivazione di reti solidali di supporto
psicologico e di gruppi di mutuo aiuto per i caregiver
familiari;

d) l'assistenza immediata nelle situazioni di
emergenza personale o dell'assistito;

e) la domiciliarizzazione delle visite
specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento
dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del
personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 5.
Il responsabile del caregiver familiare

1. Presso le Asp di competenza viene istituita una
figura specifica del responsabile dell'istituto del
Caregiver familiare con il compito di coordinarne le
azioni di supporto nonché di censirne e monitorarne le
esperienze presenti sul territorio e l'incidenza in
termini economici, per verificarne il risparmio per il
Sistema sanitario regionali rispetto al suo ricovero in
strutture ospedaliere di lungo degenza o in strutture per
anziani non autosufficienti.

Art. 6.
Documenti di nomina Caregiver

1. Il caregiver viene nominato dunque direttamente
dall'assistito, personalmente o attraverso
l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di
interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o
il curatore .


Art. 7.
Riconoscimento della qualifica a un solo familiare

1. La qualifica di Caregiver può essere assunta da
un solo familiare fino al secondo grado di parentela o
affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice
civile dell'assistito e preclude agli altri familiari
lavoratori (ad eccezione dei genitori) di godere, in
relazione al medesimo familiare assistito, delle
agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 104
del 1992.

Art. 8.
Riconoscimento contributi Inps

1. Al Caregiver familiare vengano riconosciuti, i
contributi figurativi equiparati a quelli del lavoro
domestico. Tali contributi possono aggiungersi a quelli
eventualmente già versati precedentemente dal Caregiver
per altre attività lavorative. Il riconoscimento dei
contributi figurativi a carico dell'Inps previa
dichiarazione delle ore di assistenza fatte.

Art. 9.
Norma finanziaria

1. L'attuazione delle disposizioni della presente
legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e
finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale e
attraverso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del Caregiver familiare di cui al comma 255
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
della legge di Bilancio 2021 destinate alle Regioni per
interventi di sollievo e sostegno.

Art. 10.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.




2

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.