Disegno di Legge n. 215 del 15-12-2022 Adeguamento della normativa regionale per recepire le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di educatore all'infanzia e aggiornamento atlante qualifiche professionali

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Testo della Proposta di Legge

                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

obiettivo primario del presente disegno di legge è
quello di recepire le professioni di educatore
professionale socio-pedagogico, di pedagogista, di
educatore per i servizi educativi per l'infanzia e di
adeguare e modificare i requisiti di accesso alle
suddette qualifiche e per le qualifiche professionali
socio-pedagogico adeguarle e modificarle sotto il
profilo eminentemente educativo.
Le professioni di educatore professionale socio-
pedagogico, di pedagogista e di educatore per i servizi
educativi per l'infanzia sono state disciplinate per la
prima volta a livello nazionale con la legge di Bilancio
205/2017, all'articolo 1, commi 594 - 601, e con il
D.lgs. 65/2017, attribuendo le funzioni educative
esclusivamente ai professionisti con titolo di Laurea in
Scienze dell'Educazione e Formazione.
La legge 205/2017 e il D.lgs. 65/2017 disciplinano
le professioni di educatore professionale
sociopedagogico e di educatore all'infanzia indicando le
modalità di attribuzione alle suddette qualifiche
professionali, richiedendo la laurea in Scienze
dell'Educazione con indirizzo specifico per educatori
dei servizi educativi per l'infanzia per acquisire la
qualifica di educatore per l'infanzia, la laurea in
Scienze dell'Educazione per acquisire la qualifica
professionale di educatore professionale socio-
pedagogico al fine di operare come educatore in tutti
gli altri settori quali le residenze per anziani, i
servizi per disabili, le case famiglia per minori, i
servizi educativi per persone in condizione di
dipendenza, ecc.
La Legge 205/2017, in particolare, disciplina le
professioni di Pedagogista e di Educatore socio-
pedagogico, delineando gli ambiti professionali e
indicando i requisiti necessari al fine del
conseguimento della relativa qualifica.
Il comma 594 precisa che L'educatore professionale
socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito
educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a
qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, in una
prospettiva di crescita personale e sociale, . operano
nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-
assistenziali, nei confronti di persone di ogni età '.
Specifica, inoltre, il suddetto comma, che l'educatore
professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano
negli ambiti educativo e formativo, scolastico, socio-
assistenziale limitatamente agli aspetti socio
educativi, della genitorialità e della famiglia,
culturale, giudiziario, ambientale, sportivo e motorio,
dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
Il comma 595 dell'art. 1 stabilisce le modalità di
attribuzione delle suddette qualifiche che sono per
l'educatore professionale socio-pedagogico la laurea
L19, quella di pedagogista il diploma di laurea
abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50
Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione
continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e
metodologie dell'e-learning e della media education.
Il D.lgs. 65/2017 disciplina il sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni e
prevede e disciplina la figura dell'educatore per i
servizi educativi per l'infanzia.
L'art. 2 del D.Lgs 65/2017, dopo aver precisato al
primo comma che Nella loro autonomia e specificità i
servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle
proprie caratteristiche funzionali, la sede
primaria dei processi di cura, educazione ed
istruzione per la completa attuazione delle finalità
previste all'articolo 1.', stabilisce che i servizi
educativi per l'infanzia sono articolati in nidi e
micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali
spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi
educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e
gestiti.
L'art. 4, c.1, lett. e) del suddetto Decreto
legislativo prevede i titoli di accesso al profilo di
educatore per i servizi educativi per l'infanzia che
sono la laurea in Scienze dell'Educazione L19 a
indirizzo specifico o la laurea quinquennale a ciclo
unico in Scienze della formazione primaria, integrata da
un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti
formativi universitari. L'art. 14, precisa al comma 3
che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti
di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli
conseguiti nell'ambito delle specifiche normative
regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al
periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata
in vigore del presente decreto'.
Rilevato che la legge 205/2017 e il D.lgs. 65/2017 a
livello nazionale danno un riconoscimento giuridico alla
figura dell'Educatore Professionale socio-pedagogico, di
pedagogista e di educatore all'infanzia e che la
normativa in atto vigente nella Regione siciliana
richiede un adeguamento alla suddetta normativa, anche
in conformità del comma 597 dell'art. 1 della Legge
205/2017 che sancisce espressamente che: In via
transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico, previo superamento di
un corso intensivo di formazione per complessivi 60
crediti formativi universitari nelle discipline di cui
al comma 593, organizzato ai dipartimenti e dalle
facoltà di scienze dell'educazione e della
formazione delle università anche tramite attività di
formazione a distanza, le cui spese sono poste
integralmente a carico dei frequentanti con le
modalità stabilite dalle medesime università, da
intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, coloro che, alla medesima
data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei
seguenti requisiti: a) inquadramento nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di
un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno
di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare
mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; c) diploma rilasciato entro
l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o
da una scuola magistrale .
Il recepimento della normativa nazionale appare
doveroso anche per dare risposta agli operatori del
settore che attendono una definizione univoca della loro
professione.
Pertanto, per quanto sopra esposto, si auspica un
positivo accoglimento del presente disegno di legge.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità della legge

Professioni di educatore professionale socio-pedagogico,
di pedagogista e di educatore per i servizi educativi
per l'infanzia Recepimento dell'art. 1. commi da 594 -
601 della legge 205/2017 e del D.lgs. 65/2017

1. La presente legge riconosce, valorizza e
recepisce le professioni di educatore professionale
socio-pedagogico, di pedagogista e di educatore per i
servizi educativi per l'infanzia in conformità a quanto
disposto dell'art. 1. commi da 594 - 601 della legge
205/2017 e del D.lgs. 65/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 594 - 601
della legge 205/2017, e di cui al D.lgs. 65/2017, e
successive modifiche, trovano applicazione nella Regione
siciliana.

Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.