Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N. 1112

LEGGE APPROVATA IL 2 MARZO 2022


Disposizioni in materia di edilizia

Art. 1.
Modifiche all'articolo 3, della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole compresa la
realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree
private non prospicienti vie e piazze pubbliche sono
sostituite dalle parole che non comportino la
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma degli edifici ;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) la
manutenzione ordinaria di strade poderali; ;

c) la lettera l) è abrogata;

d) alla lettera m), le parole , ivi compresi i
vasconi in terra battuta per usi irrigui sono abrogate;

e) alla lettera p), le parole e di nuova costruzione
sono abrogate;

f) la lettera s) è abrogata;

g) alla lettera aa), dopo la parola rinnovabili sono
aggiunte le parole purché non alterino la volumetria
complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici, ;

h) la lettera af) è sostituita dalla seguente: af)
collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate
fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di
dimensioni non superiori al 20 per cento del volume
dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a
90 mc. .

2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n.
16/2016 e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) la
manutenzione ordinaria di strade interpoderali; ;

b) la lettera h) è abrogata;

c) alla lettera i), le parole e di nuova costruzione
sono soppresse;

d) la lettera l) è abrogata;

e) la lettera p) è sostituita dalla seguente: p) i
sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da
fonti rinnovabili a servizio degli edifici, che non
alterino la volumetria complessiva degli stessi, da
realizzare all'interno della zona A di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nelle zone
sottoposte a vincolo paesaggistico nei casi e nei limiti
previsti dai piani paesaggistici provinciali, fatte
salve le disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed ai
sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e
successive modificazioni. ;

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16
e successive modificazioni

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), punto 1), dopo la parola
esistenti sono aggiunte le seguenti parole alla data
di entrata in vigore della presente legge e dopo la
parola edilizie sono aggiunte le parole rilasciate ai
sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni ;

b) alla lettera d), punto 4), dopo la parola
ammezzati sono aggiunte le parole esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge ;

c) alla lettera d), punto 5), le parole da . Per gli
interventi da effettuare fino alla fine del medesimo
punto 5) sono soppresse;

d) alla lettera d), punto 6), dopo la parola
precedenti sono aggiunte le parole . Resta fermo il
rispetto degli standard urbanistici, delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica,
di quelle relative alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni nonché del piano paesaggistico .

Art. 3.
Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole inizio attività sono
aggiunte le parole di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ;

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7 bis. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
titolo per presentare la segnalazione certificata di
inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la segnalazione, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un professionista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. ;

c) il comma 10 è abrogato.

Art. 4.
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, le
parole dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'urbanistica sono sostituite dalle seguenti parole:
dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico .

Art. 5.
Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente comma:

1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1
ter, 1 quater, 1 quinquies e 1-sexies non si applicano
alle richieste di cessione di cubatura e di
trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate
prima della data di entrata in vigore della legge
regionale 6 agosto 2021, n. 23 .

Art. 6.
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni è
abrogato.

Art. 7.
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di
deposito della perizia che asseveri la contestuale
presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i
presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato
emesso provvedimento con il quale viene assentito o
negato il condono, si applica quanto previsto
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. La presente disposizione non
si applica agli abusi su immobili vincolati. .

Art. 8.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e
successive modificazioni

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal
seguente:

4. Gli interventi riguardano edifici legittimamente
realizzati; sono esclusi gli immobili che hanno
usufruito di condono edilizio. ;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal
seguente:

2. Fermo restando il termine per la realizzazione
degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, come
previsto dall'articolo 5 della legge regionale 30
dicembre 2020, n. 36, fissato al 31 dicembre 2023, le
istanze relative agli interventi sono presentate entro
il 30 giugno 2023 e sono corredate, a pena di
inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove
previsto relativo all'immobile oggetto di intervento,
rilasciato o concretizzatosi antecedentemente alla data
di presentazione dell'istanza. ;

c) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:

4 bis. I comuni, con delibera consiliare, entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, possono motivatamente
escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui
agli articoli 2 e 3 ad immobili o zone del proprio
territorio o imporre limitazioni e modalità applicative,
sulla base di specifiche ragioni di carattere
urbanistico, paesaggistico e ambientale. ;

d) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 è
sostituita dalla seguente:

f) gli immobili oggetto di condono edilizio nonché di
ordinanza di demolizione, salvo quelli oggetto di
accertamento di conformità di cui all'articolo 13 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo
1 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; .

Art. 9.
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto
2021, n. 23

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 6
agosto 2021, n. 23, le parole per un periodo di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono sostituite dalle parole fino al termine
dell'emergenza pandemica e dopo le parole attività di
ristorazione. sono aggiunte le parole Entro novanta
giorni dalla cessazione dell'emergenza pandemica, i
soggetti di cui al primo periodo provvedono alla
rimozione delle opere di cui al presente articolo e al
ripristino dello stato dei luoghi. .

Art. 10.
Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 6 agosto
2021, n. 23

1. All'articolo 43, comma 1, lettera b), punto 1 bis,
della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, dopo la
parola turistico-ricettiva sono aggiunte le parole ,
artigianale e industriale .

Art. 11.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24
settembre 2021, n. 24

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale
24 settembre 2021, n. 24, sono abrogati.

Art. 12.
Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 29
luglio 2021, n. 21

1. L'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2021,
n. 21, è abrogato.

Art. 13.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.

IL PRESIDENTE


















LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 1112 - Disposizioni in materia di
edilizia .

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Savarino
l'11 novembre 2021.

Trasmesso alla Commissione Ambiente, territorio e
mobilità' (IV) il 19 novembre 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 324 del 24
novembre 2021, n. 325 dell'1 dicembre 2021 e n. 328 del 7
dicembre 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 328 del 7 dicembre 2021.

Relatore: on. Eleonora Lo Curto.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre
2021 e n. 323 dell'1 marzo 2022.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 324 del 2 marzo
2022.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.