Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

               DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)


Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi
di crescita
e ripartenza del sistema produttivo regionale.
Disposizioni varie


----O----


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze,
controllo della spesa
regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali,
credito e risparmio'

Composta dai deputati:

Savona Riccardo, presidente e relatore; Galvagno
Gaetano, vicepresidente; Gucciardi Baldassare,
vicepresidente; Mancuso Michele, segretario; Aricò
Alessandro; Calderone Tommaso; Caronia Marianna; Di
Mauro Giovanni; Di Paola Nunzio; Laccoto Giuseppe; Lo
Curto Eleonora; Sunseri Luigi; Tancredi Sergio.

Presentata il 22 dicembre 2020

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che si propone all'esame
dell'Aula contiene disposizioni finanziarie e norme per
il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del
sistema produttivo regionale, fortemente provato dagli
effetti della pandemia da Covid-19.

Il testo si suddivide in due titoli. Il Titolo I
contiene una serie di disposizioni che mirano a
potenziare gli strumenti di finanziamento alle imprese,
anche mediante un più efficiente utilizzo delle risorse
extraregionali e l'adozione di procedure più snelle per
la realizzazione e lo svolgimento delle attività
economiche.

Il Titolo II reca norme che tendono a risolvere
situazioni di emergenza, anche locali, a garantire la
prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
nonché a sostegno del settore vitivinicolo e delle
cooperative giovanili.

Si segnala, altresì, che gli articoli 1, 3, 4 e 11
contengono disposizioni che erano state originariamente
presentate dal Governo nell'ambito del disegno di legge
sulle variazioni di bilancio per l'esercizio
finanziario 2020 e che la Presidenza dell'Assemblea, in
sede di assegnazione, ha deciso di stralciare dal testo
e di trasferire al presente provvedimento.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in
materia di finanziamenti alle imprese e l'articolo 2
norme per l'utilizzo di risorse extraregionali.

L'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo per
il sostegno alle imprese ed al sistema economico dei
comuni dichiarati zona rossa con provvedimento
regionale, l'articolo 4 misure di sostegno per
l'aeroporto di Comiso, l'articolo 5 procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali per
l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle
attività economiche ed imprenditoriali nelle ZES e
nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale.

L'articolo 6 prevede la possibilità di incrementare
le facoltà assunzionali per la pubblica amministrazione
regionale, l'articolo 7 norme per lo svolgimento delle
procedure concorsuali, l'articolo 8 disposizioni sul
consiglio di amministrazione dell'Irca, l'articolo 9
norme per il rispetto dell'equilibrio di genere nella
designazione dei consigli di amministrazione degli enti
sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e
dalle società partecipate dalla stessa.

L'articolo 10 contiene modifiche di norme, l'articolo
11 il riconoscimento di debiti fuori bilancio,
l'articolo 12 disposizioni in materia di Irfis-
Finsicilia, mentre l'articolo 13 disciplina l'attività
ispettiva dell'amministrazione regionale sugli enti
vigilati e sulle società partecipate.

L'articolo 14 dispone la prosecuzione dei cantieri di
servizio di cui all'Avviso 01/2018, l'articolo 15
disciplina il comando di personale della sanità,
l'articolo 16 istituisce il Collegio dei revisori dei
conti della Regione nonché l'elenco regionale dei
revisori dei conti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158.

L'articolo 17 contiene la proroga dei titoli edilizi
in conseguenza dell'emergenza da Covid-19. È opportuno
precisare che tale articolo è analogo all'articolo 37
del disegno di legge nn. 669-140-453/A, esitato per
l'Aula dalla IV Commissione nella seduta n. 199 del 21
luglio 2020.

L'articolo 18 reca disposizioni in materia di albo
del personale delle società partecipate in
liquidazione, l'articolo 19 norme in materia di
immobili, l'articolo 20 disposizioni n favore del
libero Consorzio comunale di Siracusa, l'articolo 21
norme in materia di strade e rotte del vino, l'articolo
22 disposizioni in materia di commercio su aree
pubbliche.

L'articolo 23 introduce incentivazioni per il
personale medico del 118 convenzionato con le Asp,
l'articolo 24 norme in favore dei lavoratori della ex
Pumex, l'articolo 25 disposizioni in materia di
rapporti di lavoro del personale della Città
metropolitana di Catania, l'articolo 26 norme per la
sospensione del pagamento delle rate di mutui erogati
dall'Ircac in favore delle cantine sociali della
Sicilia, l'articolo 27 modifiche in materia di
contributi alle imprese, l'articolo 28 modifiche in
materia di personale delle società partecipate dalla
Regione.

L'articolo 29 prevede l'implementazione delle risorse
finanziarie destinate a progetti per la creazione di
parchi giochi inclusivi, l'articolo 30 istituisce il
museo regionale ex Villa Deliella, l'articolo 31
dispone benefici in favore delle cooperative giovanili,
l'articolo 32 reca disposizioni sulla dotazione
organica delle camere di commercio dell'Isola,
l'articolo 33 norme in materia di spettanze ai
professionisti per interventi realizzabili con il
superbonus al 110 per cento.

L'articolo 34 autorizza la Regione all'avvio di
progetti innovativi per la cannabis terapeutica ,
l'articolo 35 contiene disposizioni n materia di
personale delle Ipab estinte e l'articolo 36 norme in
materia di commissioni spettanti alla Crias


---O---


DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE

Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi
di crescita
e ripartenza del sistema produttivo regionale.
Disposizioni varie


Titolo I
Disposizioni finanziarie e per il sostegno alla
crescita.

Art. 1.
Disposizioni in materia di finanziamenti alle imprese

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale
12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole garantiti dal Fondo Centrale
di Garanzia sono soppresse.

2. A valere sulle disponibilità della Missione 14,
Programma 5, capitolo 616820 del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la
spesa massima di 1.500 migliaia di euro per le spese
aggiuntive discendenti dagli accordi per l'attuazione
degli strumenti finanziari flessibili di cui
all'articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2018, n.
8 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di assicurare le spese aggiuntive di cui
agli accordi per l'attuazione degli strumenti
finanziari flessibili di cui all'articolo 5 della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2020, la spesa di euro 600.000,00 (Missione
14, Programma 5, capitolo 616820), cui si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio
finanziario medesimo, di parte del Disavanzo
finanziario per l'anno 2014, relativo ai fondi ordinari
della Regione, da riassorbire in venti esercizi
finanziari a partire dal 2015, Missione 0, Programma 0,
capitolo 000004.

Art. 2.
Norme in materia di utilizzo di risorse extraregionali

1. All'articolo 13 della legge regionale 12 maggio
2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole si fa fronte con le risorse
FSC 2014/2020 sono sostituite con le seguenti: si fa
fronte con le risorse del Programma operativo
complementare POC 2014-2020 ;

b) al comma 6 le parole si fa fronte con le risorse
FSC 2014/2020 sono sostituite con le seguenti: si fa
fronte con le risorse del Programma operativo
complementare POC 2014-2020 .

2. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale
12 maggio 2020, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole del Programma Operativo
Complementare POC 2014-2020 sono sostituite dalle
seguenti: del Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014-
2020 .

Art. 3.
Costituzione del Fondo per il sostegno alle imprese ed
alle economie
nei comuni dichiarati zona rossa

1. Al fine di fronteggiare i danni economici causati
dalla pandemia dovuta al Covid-19 per le economie dei
comuni dichiarati zona rossa con ordinanza del
Presidente della Regione, l'Assessore regionale per le
autonomie locali è autorizzato ad erogare, per
l'esercizio finanziario 2020, un contributo
straordinario ai medesimi comuni, entro il limite di
1.000 migliaia di euro, da ripartire sulla base della
popolazione residente, del numero delle imprese attive
e del periodo di chiusura.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si
provvede, per l'esercizio finanziario 2020, mediante
corrispondente riduzione delle disponibilità della
Missione 1, Programma 11, capitolo 216529.

Art. 4.
Aeroporto di Comiso

1. Al fine di sostenere la mobilità nel territorio
del sud est siciliano, a seguito della crisi del
comparto del trasporto aereo derivante anche
dall'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità è
autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario
2020, la somma di euro 1.774.500 in favore del Comune
di Comiso per la ricapitalizzazione della società di
gestione aeroportuale SO.A.CO. S.p.A.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione, per
l'esercizio finanziario 2020, delle disponibilità della
Missione 7, Programma 1, capitolo 473311.

Art. 5.
Procedure semplificate e regimi procedimentali
speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo
svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali
nelle Zes e nelle aree di sviluppo industriale ed
artigianale

1. In coerenza con i Piani di sviluppo strategico
della Zes della Sicilia occidentale e della Zes della
Sicilia orientale, approvati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020, per i
procedimenti aventi ad oggetto l'insediamento, la
realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica
all'interno delle Zes, si osservano le seguenti
disposizioni:

a) la determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi indetta dallo Sportello unico
amministrativo o dallo Sportello unico doganale e dei
controlli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-
bis), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 costituisce,
ove occorra, variante agli strumenti urbanistici
vigenti all'epoca dell'adozione della determinazione
motivata di conclusione della conferenza. In ogni caso,
il progetto approvato dalla conferenza di servizi non
può recare previsioni, di qualunque natura, in
contrasto con la disciplina legislativa e regolamentare
in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e
con le disposizioni contenute nei piani paesaggistici
di cui all'articolo 135 decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Nel caso in cui il progetto comporti una
variante allo strumento urbanistico, la partecipazione
alla conferenza dei servizi del rappresentante
dell'amministrazione comunale deve essere preceduta
dall'adozione di una delibera del consiglio comunale, o
altro organo competente, avente ad oggetto l'adozione
della variante urbanistica. In tale evenienza, il
consiglio comunale dovrà si pronuncia entro 30 giorni
dalla richiesta. L'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente su richiesta dell'Assessore
regionale per le attività produttive, nel caso di
infruttuoso decorso del termine di cui al terzo
periodo, nomina un commissario provveditore, ai sensi
dell'articolo 26, comma 25 della legge regionale 13
agosto 2020, n. 19, che si insedia entro tre giorni e
adotta il provvedimento omesso dal consiglio comunale
nei successivi dieci giorni. Entro tre giorni dalla sua
adozione, la delibera di consiglio comunale è trasmessa
all'autorità ambientale, munita dei necessari allegati,
affinché proceda alla verifica di assoggettabilità ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nel rispetto del termine ridotto di un
terzo ai sensi dell'articolo 5, lettera a) del decreto
legge 20 giugno 2017, n. 91;

b) alle conferenze di servizi indette dallo Sportello
unico amministrativo o dallo Sportello unico doganale e
dei controlli le amministrazioni regionali sono
rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante
la posizione di tutte le predette amministrazioni,
nominato con decreto del Presidente della Regione.
Restando ferma l'attribuzione del potere di
rappresentanza al suddetto soggetto, le singole
amministrazioni possono comunque intervenire ai lavori
della conferenza in funzione di supporto;

c) fuori dai casi in cui il procedimento si svolge
con il modulo della conferenza di servizi, per i quali
resta ferma la riduzione della metà dei termini
disposta dall'articolo 5, comma a bis), del decreto
legge 20 giugno 2017, n. 91, nel caso in cui il
responsabile unico del procedimento di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a-ter) del decreto legge 20 giugno
2017, n. 91 richieda all'amministrazione regionale,
agli enti, agli istituti e alle aziende dipendenti
dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo,
tutela o vigilanza della medesima, agli enti locali
territoriali e/o istituzionali nonché agli enti,
istituti e aziende da questi dipendenti o comunque
sottoposti a controllo, tutela o vigilanza,
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati, i termini di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 30 della legge regionale 21 maggio 2019,
n. 7, sono ridotti, rispettivamente, a 15 e 45 giorni.

2. All'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 2 è aggiunto il seguente
periodo: Tra le predette opere infrastrutturali, le
strade sono cedute al comune competente per territorio,
mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato
sono cedute al competente ente gestore;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: ,
ivi inclusa la gestione di fondi regionali, statali e
comunitari destinati alle imprese. ;

3. All'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte le
seguenti parole: nonché i proventi derivanti dalla
corresponsione degli oneri di costruzione di cui ai
commi 13 e 14 degli articoli 16 e seguenti ;

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: e
successive modifiche ed integrazioni ;

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni è sostituito dal seguente:

1. Sono organi dell'Irsap:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente,
c) il collegio dei revisori.

5. L'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8 e successive modifiche e integrazioni è
soppresso.

6. All'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
l. Il consiglio di amministrazione è formato da
cinque membri dotati di particolare e comprovata
esperienza nel settore delle attività produttive, in
possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale
20 giugno 1997, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni. Il consiglio di amministrazione è
nominato con decreto del Presidente della Regione,
previa delibera della Giunta regionale, su proposta
dell'assessore regionale per le attività produttive,
nel rispetto delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251
intese ad assicurare l'equilibrio di genere ed è così
composto:
a) dal presidente, individuato dal Presidente della
Regione;
b) da due componenti, uno dei quali con funzione di
vicepresidente, individuati dall'Assessore regionale
per le attività produttive;
c) da un componente espresso congiuntamente dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese
industriali e delle piccole e medie imprese;
d) da un componente espresso congiuntamente dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.
Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le
organizzazioni rappresentative legittimate propongono
una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di
genere. .

b) al comma 2, lettera h), dopo la parola adotta
sono inserite le parole gli atti regolamentari ed .

7. All'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole
Presidente della Regione sono soppresse le parole:
fra i membri del consiglio di amministrazione
nell'ambito dei tre componenti designati dalle
associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7,
comma l ;

b) al comma 2 dopo le parole Consiglio di
amministrazione sono soppresse le parole: nell'ambito
dei tre componenti designati dalle associazioni di
categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1 .

c) al comma 6 sono soppresse le parole: con cadenza
biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le
attività produttive e non possono comunque superare i
limiti individuati .

8. All'articolo 9 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto
del Presidente della Regione ed è composto da:

a) da un membro effettivo, con funzioni di
presidente, scelto dal Presidente della Regione tra gli
iscritti all'albo dei dipendenti regionali e degli enti
di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni o
tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori
contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88;

b) da un membro effettivo ed uno supplente scelti
dall'Assessore regionale per le attività produttive tra
gli iscritti all'albo dei dipendenti regionali e degli
enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni o tra gli iscritti all'albo nazionale dei
revisori contabili istituito con decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88;

c) da un membro effettivo ed uno supplente scelti
dall'Assessore regionale per l'economia tra gli
iscritti all'albo dei dipendenti regionali e degli enti
di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni o
tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori
contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88. ;

b) al comma 3 la parola venti è sostituita dalla
parola quindici ;

c) al comma 5 le parole in misura pari al 50 per
cento di quelli previsti, rispettivamente, per il
presidente e per i componenti del consiglio di
amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6
dell'articolo 8. sono sostituite dalle parole
individuati dalle norme regionali in tema di compensi
spettanti ai componenti degli organi degli enti
regionali.

9. All'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: ove
ritenga di accoglierle, sono soppresse le parole
acquisendo a tal fine il parere vincolante della
Consulta ;

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 9 dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il
seguente: In tali aree, fino all'approvazione
definitiva dei piani regolatori d'area di cui al
presente articolo, in deroga alle previsioni dei piani
regolatori vigenti possono essere autorizzati
indifferentemente insediamenti di tipo industriale o
artigianale o di servizio nel rispetto degli indici di
zona dei vigenti piani. .

10. All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ogni tre mesi agli
adempimenti di cui al presente articolo, attraverso
l'indizione di procedure ad evidenza pubblica. sono
sostituite con le seguenti: Nel caso di effettiva
disponibilità di terreni o rustici, gli uffici
periferici provvedono ad indire apposita procedura ad
evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente
articolo. ;

b) al comma 2 le parole di ogni trimestre a formare
una graduatoria approvata con delibera del consiglio di
amministrazione, di cui è data comunicazione agli
interessati sono sostituite dalle parole dell'avviso
pubblico di cui al comma 1, a predisporre una
graduatoria che, approvata con delibera del consiglio
di amministrazione, è comunicata agli interessati. ,'

c) al comma 9 periodo dopo la parola acquirente
sono inserite le seguenti: a non alienare l'immobile
e ;

d) al comma 9 dopo le parole inferiore a le parole
cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e
la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini
possono essere prorogati, una sola volta e per non più
di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio
di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità
obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo
allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento
siano già iniziati. sono sostituite dalle seguenti:
tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di
realizzazione dello stabilimento, nonché termini
perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello
stabilimento; tali termini possono essere prorogati,
per non più di diciotto mesi con delibera motivata del
Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata
impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli.

e) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente
periodo: Il limite triennale per i livelli
occupazionali si applica, altresì, ai contratti di
vendita già stipulati o da stipulare da parte dei
Consorzi ASI. Ai medesimi contratti si applicano i
regolamenti dell'IRSAP .

f) all'inizio del comma 11 le parole Trascorsi
cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9,
ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di
comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del
mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su
motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può
consentire il mutamento della destinazione data con
l'istanza di cui al comma 1. sono sostituite dalle
seguenti: Trascorsi tre anni dalla data di ultimazione
dello stabilimento di cui al comma 9 l'impresa può
mutare la destinazione data all'insediamento; nelle
ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti
andamenti del mercato, in relazione alla destinazione
originariamente assegnata, su motivata istanza
dell'impresa, l'Istituto, con delibera del consiglio di
amministrazione, può consentire il mutamento della
destinazione data con l'istanza di cui al comma 1;
entro dieci giorni dall'adozione, l'atto deliberativo è
trasmesso all'organo regionale di vigilanza. ;

g) al comma 13 dopo le parole alla presente legge ,
le parole sono dovuti nella misura ridotta del
cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella
restante parte del territorio comunale. I predetti
oneri sono soppresse.

11. All'articolo 18 bis della legge regionale 12
gennaio 2012, n. 8, e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: pari al cinque sono
sostituite dalle parole pari al quindici e le parole
al sette sono sostituite dalle parole al quindici ;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. Le attività immobiliari di cui al comma 14
dell'articolo 16 sono ammesse sia per nuove costruzioni
sia per edifici esistenti. L'organo di vigilanza
regionale è tenuto informato delle attività autorizzate
ai sensi del presente comma. In ogni caso all'IRSAP non
è concesso alienare aree ed immobili a soggetti che
abbiano finalità immobiliare. .

12. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo, è inserito il
seguente:
Per le finalità del presente articolo, l'Irsap è
tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico,
amministrativo e logistico finalizzato alla celere
conclusione delle operazioni di liquidazione e ciò
anche, ove occorre e su richiesta dei commissari
liquidatori, mediante specifico comando temporaneo di
proprio personale professionalmente adeguato alle
esigenze della liquidazione. ;

b) al comma 1, ultimo periodo, la parola semestrale
è sostituita dalla parola annuale ;

c) al comma 1, dopo il sesto periodo, è inserito il
seguente: L'Assessorato regionale dell'economia
esercita il controllo contabile di legittimità in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12. ;

d) al comma 2 sono soppresse le parole: entro 120
giorni dalla data di insediamento ;

e) al comma 2, dopo la lettera c bis), è inserita la
seguente:

c ter) accedere, su proposta dell'Assessore
regionale per l'economia d'intesa con l'Assessore
regionale per le attività produttive, previa delibera
di Giunta, ai finanziamenti chirografari a tasso zero
con rientro in un'unica soluzione erogati, previa
adeguata istruttoria, da Irfis-Finsicilia ai sensi del
comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 22
febbraio 2019, n. 1 e successive modifiche e
integrazioni, occorrenti per fare fronte alle spese di
gestione, alla tutela e conservazione del patrimonio e
ad ogni altra operazione finalizzata alla liquidazione
di ciascun Consorzio ASI. ;

f) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le
parole: entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ;

g) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

h) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le
parole: Trascorso il termine di cui al comma 2, ;

i) al comma 6 le parole: La Ragioneria generale
della Regione sono sostituite con le seguenti: Il
dipartimento regionale delle finanze e del credito
dell'Assessorato regionale per l'economia ;

j) al comma 8, primo periodo, sono soppresse le
parole: Trascorso infruttuosamente il termine di cui
al comma 2, ;

k) il comma 9, è sostituito dal seguente:
9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio
dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, non
strumentali all'organizzazione dell'Irsap sono alienati
dai liquidatori dei singoli Consorzi Asi mediante
procedure di evidenza pubblica e i proventi sono
destinati al ripiano delle situazioni debitorie
discendenti dalla liquidazione di ogni singolo
Consorzio. I beni mobili e immobili e i proventi
eventualmente residuati dopo l'integrale pagamento dei
creditori confluiscono nel patrimonio dell'Istituto.
Fatte salve le procedure di vendita in corso, i beni
immobili sono alienati previa acquisizione dei valori
di stima forniti a titolo gratuito dall'Ufficio del
Genio civile territorialmente competente o dall'Irsap.
I valori di stima sono rilasciati dagli Uffici del
Genio civile o dall'Irsap entro il termine di quindici
giorni dalla richiesta del Commissario liquidatore. La
delibera con cui si dispone la vendita dei beni
indicandone il prezzo, le modalità e i termini di
presentazione delle istanze di assegnazione o delle
offerte di acquisto contenente l'esplicita avvertenza
che nel caso di pluralità di istanze o offerte si
procederà, anche nei casi di mancate vendite, secondo
quanto disposto dagli articoli 570 e ss. c.p.c., è
pubblicata sul sito internet di ogni singolo Consorzio
Asi e dell'Irsape ne è data massima diffusione mediante
pubblicazione sui maggiori quotidiani nazionali. Le
verifiche della conformità delle iniziative da
realizzare agli strumenti pianificatori vigenti sono,
successivamente alla vendita, attribuite alla
competenza dell'Irsap nell'ambito delle funzioni al
medesimo ascritte. I commissari liquidatori, espletate
le dovute procedure finalizzate alla vendita
dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i
contratti di vendita alla condizione sospensiva che la
Regione, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione dei commissari liquidatori all'Assessore
regionale per l'economia e all'Assessore regionale per
le attività produttive, non deliberi l'acquisto alle
medesime condizioni. Per le finalità di cui al presente
comma si prevede la possibilità che l'alienazione, per
una quota non superiore al 20% dei beni immobili di cui
al comma 9, possa avvenire a favore di microimprese, di
imprese giovanili di cui alla legge 28 febbraio 1986,
n. 44 di conversione del decreto legge n. 786/1985,
start up di cui al decreto legge 12 ottobre 2012, n.
179, imprenditoria femminile di cui alla legge 25
febbraio 1992 n. 215, imprese vittime di usura e
estorsione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23
febbraio 1999, n. 44. A tal fine, le suddette categorie
scontano un'agevolazione sul prezzo di aggiudicazione
pari al 30%, purché non si pregiudichino le ragioni del
ceto creditorio e nel rispetto della normativa vigente
in materia di aiuti di Stato. .

l) il comma 9 bis, è soppresso.

13. Al fine di sostenere ed accelerare i processi di
crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale,
nell'ottica del superamento delle limitazioni allo
sviluppo economico scaturenti dalla saturazione delle
aree destinate ad insediamenti produttivi, l'Istituto
regionale per lo sviluppo delle attività produttive
promuove azioni finalizzate all'ampliamento delle
proprie aree di sviluppo industriale esistenti,
mediante l'annessione di aree confinanti alle stesse,
aventi anche differenti destinazioni urbanistiche, in
deroga agli articoli 1 e 15 della legge regionale del
12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni, su iniziativa di soggetti privati che vi
intendono realizzare il proprio insediamento
produttivo.

14. Sono ammissibili le iniziative di soggetti
privati già insediati in agglomerati industriali che,
nell'ambito delle politiche di sviluppo
imprenditoriale, intendano potenziare la filiera
produttiva del comparto industriale di appartenenza, a
condizione che dette iniziative risultino rispondenti a
principi di interesse pubblico generale, al rispetto
dell'ambiente e determinino un impatto positivo del
sistema occupazionale della filiera interessata
dall'intervento.

15. Per l'attuazione delle azioni e iniziative di cui
al comma 13, i soggetti privati interessati presentano
al comune territorialmente competente le istanze per la
valutazione preliminare in relazione agli aspetti
urbanistici, ambientali e ai principi di interesse
pubblico generale; le istanze favorevolmente esitate
dal Comune sono proposte da quest'ultimo all'organo
deliberante dell'Irsap che valuta l'ammissibilità delle
iniziative produttive da realizzare su aree confinanti
gli agglomerati industriali esistenti e di competenza
dell'Irsap nel limite di annessione del 10 per cento
dell'attuale estensione dell'area industriale ai sensi
del comma 13.

16. Il comune, dopo apposita valutazione positiva,
trasmette all'Irsap la richiesta di annessione alla
confinante area di sviluppo industriale, di aree con
estensione di almeno 20.000 metri quadrati su cui
ricadono iniziative imprenditoriali su istanza di
imprenditori aventi la disponibilità delle aree
medesime. Tali iniziative imprenditoriali devono essere
corredate dai pareri di Via, Vas e della relativa
documentazione tecnica ed amministrativa. L'Irsap, per
il tramite dello Sportello unico delle attività
produttive del comune maggiormente interessato dal
nuovo insediamento industriale, promuove l'avvio della
Conferenza dei servizi di cui all' art. 19 della legge
regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni. L'approvazione dell'iniziativa in sede
di conferenza dei servizi costituisce variante agli
strumenti urbanistici interessati.

17. Tutti gli enti e le amministrazioni competenti
esprimono il proprio parere all'interno della
Conferenza di cui al comma 16, deliberando le
conseguenziali modifiche agli strumenti urbanistici
vigenti, al fine del completamento del processo che
determinerà la definitiva annessione dell'area
d'intervento all'interno del perimetro dell'area di
sviluppo industriale di riferimento.

18. Tutte le opere di urbanizzazione necessarie e
relative alle nuove aree annesse all' agglomerato
industriale esistente al temine del processo di cui ai
commi da 13 a 17, prima della realizzazione dello
stabilimento produttivo, dovranno essere realizzate a
cura e spese dei soggetti che intendono insediarsi e
che hanno chiesto l'annessione dell'area nella propria
disponibilità all'agglomerato industriale esistente,
prima della realizzazione dello stabilimento
produttivo. Ultimate le opere di urbanizzazione di cui
sopra, le stesse dovranno essere consegnate per la loro
gestione ai Comuni su cui le stesse ricadono.

19. Il comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale
6 maggio 1981 n. 96 è sostituito dal seguente:
5. Nelle aree artigiane possono localizzarsi piccole
e medie imprese industriali per una percentuale di
riserva delle aree stabilita con delibera consiliare,
in misura superiore al 20 percento delle stesse, nel
rispetto degli strumenti di programmazione di settore.
I comuni di cui al comma 4, se non beneficiari di
finanziamenti pubblici, sono tenuti al rispetto del
vincolo di stabilità delle operazioni. .

20. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 20;

b) l'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995,
n. 29.

Art. 6.
Incremento facoltà assunzionali

1. A decorrere dall'anno 2020, la facoltà di
assunzione prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni è incrementata, per
l'amministrazione regionale, ad un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa
non superiore al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo del comparto non dirigenziale
cessato dal servizio nell'anno precedente, escluso
quello collocato in quiescenza ai sensi dei commi 3 e 5
dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6
agosto 2019, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole ed al 50 per cento sono
sostituite dalle parole ed al 70 per cento .

3. Nei limiti del 50 per cento delle facoltà
assunzionali di cui al comma 3 dell'articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, trovano applicazione, a
decorrere dall'anno 2021, anche ai fini del
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali,
le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 6 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche ed integrazioni. Nelle more della
riforma organica della dirigenza della Regione, i
limiti percentuali ivi richiamati si intendono
riferiti, rispettivamente, al numero dei dipartimenti
regionali e strutture equiparate per gli incarichi di
dirigente generale, ed alla dotazione organica della
dirigenza determinata per il 2021 in applicazione del
comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni per
gli incarichi dirigenziali non generali.

4. A decorrere dall'anno 2021 sono estese agli enti
pubblici economici le previsioni di cui ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019,
n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, secondo
una percentuale di assunzioni non superiore al 50 per
cento della dotazione prevista nelle rispettive piante
organiche.

5. Al fine di accelerare il ricambio generazionale
del personale del comparto non dirigenziale, è
consentito il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni con quelle previste dal comma
2 dello stesso articolo, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

Art. 7.
Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali

1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
il reclutamento di personale non dirigenziale,
l'amministrazione regionale può avvalersi delle
modalità di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge
19 giugno 2019, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni.

2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 possono
essere svolte attraverso l'utilizzo di tecnologia
digitale, secondo le previsioni di cui ai commi 3, 4, 5
e 7 dell'articolo 247 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e successive modifiche ed
integrazioni.

3. Fino alla revisione organica della disciplina
regionale in materia, la nomina delle commissioni
esaminatrici da parte dell'amministrazione regionale
avviene con le modalità di cui al comma 9 dell'articolo
247 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
successive modifiche ed integrazioni. Alle predette
commissioni si applicano le disposizioni di cui ai
commi 11 e 14 dell'articolo 3 della legge 19 giugno
2019, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.
Consiglio di amministrazione dell'Irca

1. Alle procedure per la designazione dei componenti
del consiglio di amministrazione dell'Istituto
regionale per il credito agevolato (Irca), istituito
con l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018,
n. 10, non si applicano le disposizioni di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e successive
modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di garantire efficacemente la piena
attuazione delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251,
le organizzazioni rappresentative legittimate
propongono, ai fini della nomina dei membri del
consiglio di amministrazione dell'Irca, una doppia
designazione di genere. L'Assessore regionale per le
attività produttive individua i due componenti delle
organizzazioni rappresentative legittimate garantendo
all'interno della coppia l'equilibrio di genere.

3. Eventuali disposizioni, anche di natura
regolamentare, in contrasto con le previsioni di cui ai
commi 1 e 2 cessano di avere applicazione.

Art. 9.
Consigli di amministrazione degli enti sottoposti a
controllo
e vigilanza della Regione e delle società partecipate

1. Dal rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito delle
designazioni dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti sottoposti a controllo e
vigilanza della Regione e delle società partecipate, è
assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2012, n. 251.

Art. 10.
Modifiche di norme

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni la parola otto è sostituita dalla
seguente: quattro .

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli
incarichi in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge restano validi sino alla naturale
scadenza. .

3. L'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre
2020, n. 23, è sostituito dal seguente:

Art. 7.
Rendicontazione iniziative sportive 2020

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 in atto, le iniziative a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, finanziate per l'anno 2020,
possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e
rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data. .

4. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale
12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni le parole alle società impegnate nei
campionati interregionali sono sostituite dalle
seguenti: ai soggetti non inclusi nel piano di riparto
del 2019 di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n.
31 e successive modifiche ed integrazioni .

5. Al comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed
integrazioni le parole 31 dicembre 2020 sono
sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022 .

6. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale
29 dicembre 2016, n. 27, le parole da parte dei
comuni , sono sostituite con le seguenti: da parte di
comuni ed enti di area vasta .

7. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale
8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni le parole 31 dicembre 2020 sono
sostituite con le parole 31 dicembre 2021 e le parole
a decorrere dal 2021 sono sostituite con le parole a
decorrere dal 2022 .

8. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 10
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da
in sede di prima applicazione, sino alle parole e
dalle ulteriori prestazioni previste. sono soppresse.

9. E' sospeso fino al 30 giugno 2021 il pagamento
della voce di cui al numero d'ordine 23 Licenza per
aprire e condurre agenzie di viaggio della tariffa
allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
e successive modifiche e integrazioni.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8 è aggiunto il seguente
comma:

1 bis): Limitatamente al triennio 2020-2022
l'assunzione di nuovo personale avviene nel rispetto
delle previsioni di cui all' articolo 3 della legge 19
giugno 2019, n. 56 attraverso lo scorrimento di
eventuali graduatorie esistenti e nel rispetto dei
percorsi di valorizzazione del personale in servizio,
provvedendo prioritariamente alla stabilizzazione del
personale avente i requisiti di legge.

Art. 11.
Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Ai sensi della lettera e) del comma 1
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione, per il valore complessivo di 115.713,34
euro, derivanti dalle indennità di funzione spettante
ai componenti delle commissioni istituite presso le
sezioni provinciali dell'ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici
relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 (Missione l,
Programma 6, capitolo 276515).

2. Ai sensi della lettera e) del comma 1
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione nei confronti della Associazione italiana
per il Consiglio dei Comuni d'Europa per le quote
associative non erogate di euro 12.753,75 relative
all'anno 2018 ed euro 25.674,00 relative all'anno 2019
per complessivi euro 38.427,75 (Missione 1, Programma
2, capitolo 104519).


3. Ai sensi della lettera e) del comma 1
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione nei confronti del Consiglio delle regioni
periferiche marittime d'Europa (C.R.P.M.) per le quote
di partecipazione non erogate di euro 13.580,00
relative all'anno 2019 (Missione 1, Programma 2,
capitolo 104520).

4. Ai sensi della lettera e) del comma 1
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione nei confronti del Centro interregionale
studi e documentazione (Cinsedo), con sede in Roma per
le quote di partecipazione non erogate di euro 1.308,51
relative all'anno 2018 ed euro 5.719,55 relative
all'anno 2019 per complessivi euro 7.028,06 (Missione
1, Programma 2, capitolo 105701).

5. Ai sensi della lettera e) del comma 1
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio
della Regione nei confronti del Formez e di
Tecnostruttura per le quote associative non erogate di
euro 45.000,00 relative all'anno 2018 ed euro 35.000,00
relative all'anno 2019 per complessivi euro 80.000,00
(Missione l, Programma 2, capitolo 505901)

6. Al fine di evitare incrementi di spesa per
interessi e oneri processuali, le autorizzazioni di
spesa di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9 (Allegato 1), per le
finalità dell'articolo 48 della legge regionale n. 9
agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni (Missione 9, Programma 5, capitolo 443302)
e degli articoli 39 e 39 bis della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed
integrazioni (Missione 9, Programma 5, capitolo
443305), per l'esercizio finanziario 2020 sono
incrementate, rispettivamente, dell'importo di euro
1.292.966,74 e di euro 3.439.064,83 per il pagamento
delle spettanze retributive dell'anno 2019 del
personale degli enti gestori delle riserve naturali e
degli enti parco.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1-6, pari ad euro 4.986.780,72, si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio
finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario
per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della
Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a
partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo
000004).

8. Per le finalità di cui all'articolo 88, comma 3,
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa
di 100 migliaia di euro in favore della Fondazione
Alessi (Missione l, Programma 2, capitolo 505901), cui
si provvede mediante riduzione di pari importo, per
l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità
della Missione l, Programma 10, capitolo 108167.

Art. 12.
Disposizioni in materia di Irfis-Finsicilia
1. L'Assessorato regionale dell'economia,
dipartimento del bilancio e del tesoro, è autorizzato a
stipulare contratti con Irfis-Finsicilia, società in
house iscritta nell'albo unico degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche ed integrazioni, per l'affidamento alla
stessa di servizi di supporto amministrativo,
organizzativo e di assistenza tecnica ad alto contenuto
professionale in favore dell'amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la spesa annua
di 1.000 migliaia di euro, cui si fa fronte mediante
corrispondente riduzione, per gli esercizi finanziari
medesimi, delle disponibilità della Missione 1,
Programma 10, capitolo 108167.

3. Per le finalità di cui al presente articolo e nei
limiti del fabbisogno di personale approvato con
decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere
della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale
siciliana, Irfis-Finsicilia è autorizzata a reclutare
il personale necessario, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, attraverso l'utilizzo di procedure ad
evidenza pubblica, anche già avviate.

4. Tutti i rientri di cui alle misure gestite da
Irfis-Finsicilia previste dalla legge regionale del 12
maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, confluiscono periodicamente nelle
disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2
della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.
Attività ispettiva su enti vigilati e società
partecipate
dell'amministrazione regionale

1. La Regione esercita i controlli sugli enti, gli
istituti e le aziende sottoposte a tutela e vigilanza,
ivi incluse le aziende sanitarie ed ospedaliere, le
aziende policlinico ed i consorzi di bonifica, di norma
attraverso gli organi di controllo interno degli
stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 53 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive
modifiche ed integrazioni, ovvero, nei casi previsti
dal comma 3, da soggetti incaricati dalla Ragioneria
generale della Regione.

2. La Regione esercita un sistema di controllo,
direzione e coordinamento sulle proprie società
partecipate mediante le strutture preposte
dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono
responsabili, secondo quanto disciplinato dall'articolo
2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e
successive modifiche ed integrazioni ovvero, nei casi
previsti dal comma 3, da soggetti incaricati dalla
Ragioneria generale della Regione.

3. L'attività ispettiva e di verifica giuridico-
contabile, nell'ambito della più generale attività di
controllo esercitata da parte della Ragioneria generale
della Regione nei confronti degli enti, delle aziende
vigilate e delle società partecipate
dell'amministrazione regionale, può essere espletata
mediante la collaborazione, oltre che dei dirigenti o
funzionari regionali in servizio iscritti all'albo
regionale degli ispettori contabili, anche di avvocati,
commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti,
magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, di
dirigenti o funzionari statali e regionali in
quiescenza, di comprovata esperienza in materia
contabile o amministrativa, a seguito dell'iscrizione
nel predetto albo regionale, nominati dal Ragioniere
generale della Regione, di concerto con i dirigenti
generali dei dipartimenti dell'amministrazione
regionale che svolge attività di controllo tutorio.

4. Con decreto dell'Assessore regionale
dell'economia, sono determinate le modalità di
iscrizione dei soggetti esterni all'amministrazione
regionale all'albo regionale degli ispettori contabili
nonché la misura del compenso e dei rimborsi spese da
corrispondere, al termine dell'incarico, ai soggetti
incaricati di svolgere le attività ispettive di cui al
comma 3.

5. I compensi ed i rimborsi spese di cui al comma 4
sono posti a carico degli enti, delle aziende e delle
società soggette all'ispezione o all'attività di
verifica.

Art. 14.
Prosecuzione cantieri di servizio

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi
economica che investe in particolare le fasce più
deboli della popolazione e per mitigare le condizioni
di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla
carenza di opportunità occupazionali e dall'attuale
stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19, il
dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività
formative è autorizzato a finanziare in prosecuzione,
per un periodo massimo di tre mesi, i cantieri di
servizio di cui all'Avviso n. 1/2018 - cantieri di
servizio (ex articolo 15, comma 1, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3), già avviati ed in
corso, nei limiti delle disponibilità finanziarie
realizzatesi a seguito della mancata partecipazione
all'Avviso n. 1/2018.

2. Le istanze di finanziamento, da presentarsi con
procedura a sportello, sono evase, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, in ordine cronologico di
presentazione dal dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative, secondo le modalità dallo stesso
predisposte.

Art. 15.
Comando personale sanità

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale
5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole numero massimo di 15 unità
sono sostituite dalle seguenti: numero massimo di 20
unità .

2. Per l'espletamento delle attività contabili
relative alla gestione sanitaria accentrata ed al fondo
sanitario regionale di competenza del dipartimento
regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, presso l'Assessorato regionale dell'economia
può essere disposto, altresì, il comando di personale
delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende
ospedaliere nel numero di 5 unità, con specifiche
competenze nelle materie trattate dal dipartimento, da
inquadrare con le medesime modalità di cui all'articolo
1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n.
15 e successive modifiche ed integrazioni. Al personale
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale
15 agosto 2000, 10 e successive modifiche ed
integrazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma dell'articolo
26 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e
successive modifiche ed integrazioni è incrementata,
per l'esercizio finanziario 2021, dell'importo di 1.000
migliaia di euro, di cui 340 migliaia di euro per le
finalità di cui al comma 2. Per le medesime finalità, a
decorrere dall'esercizio fiannziario 2022, la spesa, da
quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1
dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è
quantificata in complessivi 3.000 migliaia di euro, di
cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2.
Ai relativi oneri si provvede con le modalità previste
dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16
ottobre 2019, n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 16.
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti della
Regione e dell'elenco
regionale dei revisori dei conti ai sensi
dell'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

1. E' istituito presso la Regione, in attuazione del
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27
dicembre 2019, n. 158 e in conformità alle disposizioni
del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13
gennaio 2015, n. 3, il Collegio dei revisori dei conti
della Regione e l'elenco dei revisori dei conti, nel
quale sono iscritti gli idonei alla nomina a componenti
del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

2. Il Collegio ha sede a Palermo presso l'Assessorato
regionale dell'economia che assicura, altresì, il
supporto tecnico necessario allo svolgimento delle
relative attività.

3. Il Collegio esprime parere sui disegni di legge di
bilancio e di rendiconto generale. La Giunta regionale,
nel trasmettere all'Assemblea regionale siciliana i
relativi disegni di legge, motiva l'eventuale mancato
adeguamento al parere espresso dal Collegio. In ogni
caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Collegio
presenta all'Assemblea regionale siciliana una
relazione sull'attività di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione
della Regione svolta nell'anno precedente.

4. I componenti del Collegio, composto da tre membri
di cui uno con funzioni di Presidente, sorteggiati tra
gli estratti in misura pari a tre volte gli eligendi,
dall'Elenco regionale dei revisori dei conti, sono
nominati con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per l'economia.
L'estrazione avviene a cura del Segretario generale
della Presidenza della Regione.

5. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del
Collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato
in ordine alfabetico, approvato con decreto del
Presidente della Regione su proposta dell'Assessore
regionale per l'economia, è tenuto presso l'Assessorato
regionale dell'economia, dipartimento regionale
bilancio e tesoro, che provvede al suo aggiornamento,
ed è formato secondo le disposizioni del presente
articolo.

6. Nell'elenco regionale dei revisori dei Conti
possono essere iscritti coloro i quali, a seguito di
apposito Avviso pubblico, risultano essere in possesso
dei seguenti requisiti:

a) essere persone di riconosciuta indipendenza e
comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta
qualificazione professionale in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;

b) essere iscritti nel registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e
successive modifiche ed integrazioni;

c) avere esperienza almeno quinquennale maturata
nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti
presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi,
enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in
alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata
nello svolgimento di incarichi di pari durata di
responsabile dei servizi economici e finanziari presso
enti con analoghe caratteristiche.

7. L'elenco regionale dei revisori dei Conti ha
natura permanente, è aggiornato annualmente sulla base
delle domande presentate ed è pubblicato nel sito
internet della Regione.

8. Gli iscritti nell'elenco regionale dei revisori
dei conti possono essere cancellati con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per l'economia, per il venir meno del
possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e
per accertate gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

9. Valgono per i revisori nominati le ipotesi di
incompatibilità previste all'articolo 2399, comma l,
codice civile, nonché le ipotesi di inconferibilità e/o
incompatibilità previste dal decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed
integrazioni. L'incarico di revisore non può essere
esercitato, inoltre, dai deputati regionali, dai
componenti della Giunta regionale e da coloro che hanno
ricoperto tali incarichi nel quinquennio precedente,
nonché dai membri delle sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, dai dipendenti della Regione, di
enti e società regionali, anche in quiescenza, e da
coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato
presso l'Amministrazione regionale e degli enti del
sistema regionale di cui all'articolo l della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche
ed integrazioni, durante il periodo di svolgimento
dell'incarico e per i due anni successivi alla sua
conclusione.

10. I soggetti nominati componenti del Collegio dei
revisori dei conti non possono esercitare alcuna
attività professionale o di consulenza, né possono
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici
o privati, né ricoprire altri uffici di qualsiasi
natura. I dipendenti pubblici sono collocati in
aspettativa per l'intera durata del mandato.

11. Al Presidente del Collegio è riconosciuto un
trattamento economico complessivo determinato, al lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli
oneri fiscali, in misura pari al compenso massimo
spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori
dei conti dei comuni e delle province in ragione
dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia
demografica più elevata, incrementato del 20 per cento.
Ai membri del Collegio è riconosciuto un trattamento
economico complessivo pari al 50 per cento di quello
spettante al Presidente. A ciascun componente del
Collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il
trattamento di missione, per gli spostamenti necessari
per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo
le modalità previste per i dirigenti generali
dell'Amministrazione regionale.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono
stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle
domande di iscrizione all'elenco dei revisori;

b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali
domande;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco
regionale dei revisori dei conti e, in particolare, di
verifica periodica del permanere dei requisiti
richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) le modalità di estrazione dall'elenco regionale
dei revisori dei conti dei soggetti eligendi al
Collegio, in modo da assicurare trasparenza e
imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti;

f) le modalità di esercizio delle funzioni e le
disposizioni relative al funzionamento del Collegio,
ivi comprese le modalità di scelta del Presidente.

13. Agli oneri di cui al presente articolo,
quantificati in 190 migliaia di euro annui, di cui 160
migliaia di euro annui per il trattamento economico
complessivo e 30 migliaia di euro annui per il rimborso
delle spese, il trattamento di missione e per gli
spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni,
si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante
corrispondente riduzione delle disponibilità della
Missione 1, Programma 11, capitolo 108559 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per
gli esercizi finanziari successivi la spesa annua è
quantificata con legge di bilancio ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.

14. In sede di prima applicazione, al fine di
garantire l'immediata operatività del Collegio,
l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento, i componenti del
Collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui
al comma 6. La durata dell'incarico non può, in ogni
caso, superare il termine del 31 dicembre 2022.
L'incarico attribuito ai sensi del presente comma non
preclude la partecipazione alla procedura di cui ai
commi 4, 5 e 6.

Art. 17.
Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza
dell'emergenza da Covid-19

1. Tutti i permessi di costruire o titoli equivalenti
(comunicazioni, segnalazioni, dichiarazioni, pareri,
nulla osta, autorizzazioni) comunque denominati nonché
le convenzioni di piani urbanistici attuativi,
acquisiti prima e durante la condizione di emergenza da
Covid-19, riacquistano validità sino ad un anno
successivo alla data di cessazione della stessa
emergenza, con automatico spostamento delle date di
inizio e fine lavori e possibilità di effettuare
varianti per adeguare i progetti ad eventuali nuove
esigenze economiche e gestionali.

2. Tutti i termini in scadenza dei titoli validi alla
data di entrata in vigore della presente legge sono
prorogati di un anno.

Art. 18.
Disposizioni in materia di Albo del personale delle
società partecipate in liquidazione

1. Coloro che hanno maturato il requisito, ai sensi
dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai
sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed
integrazioni per l'assunzione presso le società
partecipate della Regione e che, per oggettivi
impedimenti, non sono stati inseriti nell'albo, possono
essere immessi su espressa richiesta, da presentarsi
entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 19.
Disposizioni in materia di immobili

1. L'immobile di proprietà dell'Ente di sviluppo
agricolo sito in Paternò (CT) è acquisito al patrimonio
disponibile della Regione.

1. I beni patrimoniali di cui al comma 1
dell'articolo 48 della legge regionale 6 marzo 1986 n.
9, per i quali, entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, non sia stato assolto,
ai fini dell'interesse pubblico, l'obbligo dichiarativo
della trascrizione prevista dal libro sesto del codice
civile, fatti salvi gli effetti degli atti di gestione
compiuti sino alla data di pubblicazione della presente
legge, rientrano nelle disponibilità del demanio
patrimoniale della Regione siciliana e sono assegnati
in uso al ramo di amministrazione di provenienza.

Art. 20.
Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di
Siracusa

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica è autorizzato a concedere un
contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio
finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di
Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al
personale dipendente ed al personale della società
partecipata Siracusa Risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa
fronte mediante corrispondente riduzione, per
l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo
finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari
della Regione, da riassorbire in venti esercizi
finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0,
capitolo 000004).

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Commissario straordinario del
libero Consorzio comunale presenta all'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un
piano di riordino del personale e di razionalizzazione
della relativa spesa.

Art. 21.
Disposizioni in materia di strade e di rotte del vino

1. Alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 5 e
successive modifiche ed integrazioni sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole e/o al
turismo sono aggiunte le seguenti: e comunque
prioritariamente le Strade del vino già costituite e
riconosciute .

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art.9
Segnaletica delle strade

l. E' fatto obbligo ai comitati di gestione di
provvedere alla realizzazione della segnaletica
specifica della strada, relativa anche
all'individuazione delle sedi delle aziende che ne
fanno parte, sulla base della segnaletica tipo
predisposta dall'Istituto regionale del vino e
dell'olio e approvata dall'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea.

2. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città
metropolitane provvedono alla localizzazione e posa in
opera della segnaletica informativa lungo le strade di
rispettiva competenza, sentiti i comitati di
gestione. .

Art. 22.
Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche in forma itinerante, così come definito dalla
legge regionale l marzo 1995, n. 18 e successive
modifiche e integrazioni, è subordinato alla
presentazione al comune di residenza della
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

2. La presentazione della Scia di cui al comma l
abilita l'esercente ad esercitare l'attività in tutti i
comuni della Sicilia, ferme restando eventuali
limitazioni di carattere igienico-sanitario, di ordine
pubblico o altro imposte dall'amministrazione comunale.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente articolo, la Regione
adotta la modulistica unica standardizzata in materia
di commercio su aree pubbliche.


Titolo II
Disposizioni varie

Art. 23.
Personale medico del servizio 118 convenzionato con le
Asp

1. Allo scopo di incrementare le risorse da destinare
alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale medico
del servizio 118 convenzionato con le Asp ed in
dotazione alle centrali operative del servizio 118
(Seus), per il periodo compreso tra 14 marzo 2020 ed il
13 maggio 2020, è destinata alle Asp di riferimento la
somma di 400 migliaia di euro.

2. Al personale medico del servizio 118 convenzionato
con le Asp, come individuato al comma 1, è riconosciuto
un incentivo pari a 45 euro per turno e nel limite
massimo di euro 1.000,00, per condizioni di lavoro.

3. Agli oneri del presente articolo, quantificati per
l'esercizio finanziario 2020 in 400 migliaia di euro,
si provvede per l'esercizio finanziario medesimo,
quanto a 200 migliaia di euro mediante riduzione del
capitolo 473710, quanto a 100 migliaia di euro del
capitolo 472540 e quanto a 100 migliaia di euro del
Capitolo 472538.

Art. 24.
Norme in favore dei lavoratori ex Pumex

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge
regionale 16 ottobre 2019, n. 17, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 600 migliaia
di euro cui si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, delle
risorse a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25.
Rapporti di lavoro personale Città metropolitana di
Catania

1. La Città metropolitana di Catania per l'esercizio
finanziario 2021 provvede alla prosecuzione dei
rapporti di lavoro del personale di cui alla legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive
modifiche ed integrazioni, nei limiti di 1.050 migliaia
di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 26.
Cantine sociali - sospensione pagamento ratei mutui
Ircac

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo è
prevista la sospensione per il periodo di due anni del
pagamento delle rate di mutuo erogati dall'Ircac in
favore delle cantine sociali della Sicilia.

2. La sospensione dei pagamenti è ammessa per tutte
le cantine sociali e non solo per quelle già
beneficiarie della dilazione prevista dal decreto
dell'Assessore regionale per l'economia n. 9 del 13
marzo 2020.

Art. 27.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9
in materia di contributi alle imprese

1. Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale
12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente:

Le disposizioni attuative del presente comma sono
adottate, per ambito di materia, con deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale per le attività produttive per quanto attiene
alla concessione di contributi alle imprese, ad
eccezione di quelle del comparto floro-vivaistico di
competenza dell'Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e di quelle
del settore editoriale di competenza dell'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identità siciliana,
sentito il parere delle Commissioni legislative
competenti. .

Art. 28.
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11
in materia di personale delle società partecipate

1. All'articolo 20 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni,
dopo il comma 5 quinquies è aggiunto il seguente:

6 sexies. Al fine di favorire i processi di
digitalizzazione della pubblica amministrazione
regionale, le disposizioni di cui al comma 6 non si
applicano alla società partecipata della Regione
dell'area strategica innovazione, attività informatiche
e I.C.T. della Regione. .

2. Dalle disposizioni del presente articolo non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio della Regione.

Art. 29.
Implementazione delle risorse finanziarie per i
progetti ammessi
per la creazione di parchi giochi inclusivi

1. Al fine di assicurare la realizzazione dei
progetti di creazione di parchi gioco per fornire spazi
pubblici comunali destinati al gioco, dotati di
attrezzature utilizzabili dai minori con disabilità per
favorire l'integrazione e la socializzazione, è
autorizzata la spesa 1.000 migliaia di euro, a valere
sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del
programma operativo complementare POC 2014-2020, per
incrementare i fondi destinati ai progetti ammessi con
decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali n.
1401 del 6 novembre 2020 non finanziabili per carenza
di risorse,

Art. 30.
Museo regionale ex Villa Deliella

1. L'Assessorato regionale dell'economia è
autorizzato all'acquisizione dell'area dell'ex Villa
Deliella sita in Palermo ed alla successiva
assegnazione all'Assessorato regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana per la
progettazione finalizzata alla realizzazione di uno
spazio museale regionale avente tema il Liberty ed il
periodo della Belle Époque.

2. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa
di 3.000 migliaia di euro cui si fa fronte con le
risorse derivanti dalla riprogrammazione del programma
operativo complementare POC 2014-2020.

Art. 31.
Benefici in favore delle cooperative giovanili

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale
14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni le parole al 31 dicembre 2020 sono
sostituite dalle parole al 31 dicembre 2022 .

Art. 32.
Personale delle Camere di commercio

1. Nelle more del riordino del sistema camerale
siciliano, la dotazione organica delle Camere di
commercio dell'Isola è costituita dal personale a tempo
indeterminato e determinato in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.

2. Le Camere di commercio sono autorizzate a
prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti di
lavoro a tempo determinato ai sensi della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche
ed integrazioni.

3. Il personale a tempo determinato delle Camere di
commercio siciliane, ove risulti in esubero a
conclusione del processo di riforma, può essere
trasferito presso altri enti regionali.

Art. 33.
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 22
febbraio 2019, n. 1
in materia di spettanze ai professionisti per
interventi realizzabili
con il superbonus 110 per cento

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge
regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è inserito il
seguente:

3 bis. Limitatamente ai soli procedimenti relativi
alla fruizione del superbonus 110 per cento e per tutto
il periodo di vigenza delle relative norme, le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano
applicazione per gli interventi previsti dai commi 1, 4
e 4 bis dell'articolo 119 e dall'articolo 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 34.
Progetti cannabis terapeutica

1. Al fine di sopperire alla richiesta di produzione
e fornitura di cannabis terapeutica derivante dal
rapporto di fabbisogno accertato dalle autorità
sanitarie nazionali, la Regione è autorizzata all'avvio
di progetti innovativi in convenzione, con oneri a
carico del Fondo sanitario regionale, con le società
presenti sul territorio nazionale e la cui produzione,
in termini qualitativi e quantitativi, soddisfi i
parametri richiesti dalle citate autorità.


Art. 35.
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 22
in materia di personale delle Ipab estinte

1. Al secondo comma dell'articolo 34 della legge
regionale 9 maggio 1986, n. 22, le parole , che
assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi
i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico
sono sostituite dalle parole ed il personale
dipendente, nelle more del riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza, transita, a far
data dal provvedimento di estinzione e con salvezza dei
diritti acquisiti in rapporto al maturato economico,
presso il comune, il quale non assume alcun onere in
relazione alla gestione del rapporto di lavoro
antecedente al provvedimento di estinzione dell'Ipab.
Gli oneri sono disciplinati, unitamente agli ulteriori
aspetti liquidatori conseguenti all'intervenuta
estinzione, dalla legge di riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza. Il transito di
cui al primo periodo avviene a condizione che
l'amministrazione Regionale procedente verifichi che lo
stesso non comporti per il comune interessato la
violazione dei vincoli di finanza pubblica sullo stesso
incombenti ed altresì che vi sia la vacanza dei
corrispondenti posti nella pianta organica del comune
interessato. Qualora non si verifichino le condizioni
di cui al terzo periodo, il personale dell'istituzione
estinta, nelle more del riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza, transita al
comune alle medesime condizioni previste dal primo
periodo ed i relativi oneri sono sostenuti dalla
Regione. .

2. E' confermata l'efficacia dei provvedimenti di
estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza già adottati dall'amministrazione
regionale, anche nella parte in cui è stato previsto
che i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che
assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi
i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico,
qualora gli stessi provvedimenti siano divenuti
inoppugnabili o siano stati impugnati in sede
giurisdizionale o giustiziale e le relative
impugnazioni siano state rigettate con decisioni
divenute inoppugnabili.

Art. 36.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9
in materia di commissioni spettanti alla Crias

1. All'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 10
della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da
non superiori allo 0,5 per cento, calcolato sulle
somme erogate al netto dei rientri, e le perdite, ivi
comprese le spese derivanti dal mancato rimborso sono
sostituite dalle parole stabilite dall'articolo 13 del
Regolamento delegato (UE), n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014 .

Art. 37.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.