ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE NN. 773-951
LEGGE APPROVATA IL 20 LUGLIO 2021
Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche
di norme
CAPO I
Principi, finalità e destinatari
Art. 1.
Principi e finalità
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze,
concorre, anche attraverso un sistema integrato di
interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti
sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento
dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno e sovranazionale, dalle
convenzioni internazionali e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
2. La legislazione regionale si ispira a principi di
uguaglianza, alla costruzione di una società multiculturale
ed inclusiva, alla garanzia della pari opportunità di
accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla
valorizzazione delle differenti culture e al contrasto di
ogni forma di discriminazione.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, definiscono politiche di intervento
finalizzate:
a) alla realizzazione del primato della persona
indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso
l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili;
b) alla realizzazione di una società plurale ed
inclusiva volta a favorire la valorizzazione delle culture
e delle tradizioni di origine delle persone straniere
dimoranti in Sicilia e, contestualmente, il rafforzamento
della coesione sociale intorno ai principi e alle regole
costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei
diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali
e collettivi;
c) all'istituzione di un sistema regionale di
monitoraggio volto ad acquisire elementi di conoscenza
utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie
oggetto della presente legge;
d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone
straniere dimoranti in Sicilia ed alla valorizzazione dei
rapporti interculturali come elementi fondamentali per la
crescita della società e delle comunità, anche favorendo
l'associazionismo tra le comunità di migranti;
e) al contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia,
discriminazione e allo sviluppo di azioni positive volte
all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di
marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai
soggetti vulnerabili quali, in particolare, le donne e i
minori;
f) alla corretta informazione sui diritti e sui doveri
previsti dalla legislazione italiana e sugli strumenti di
tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
g) alla promozione di azioni e iniziative atte al
mantenimento del legame con il Paese di origine e con le
famiglie, favorendo il rientro assistito nei Paesi di
origine.
Art. 2.
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente
legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e gli apolidi dimoranti sul territorio della
Regione.
2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed
ai titolari di protezione internazionale ed ai beneficiari
di protezione complementare presenti nel territorio
regionale, fatte salve le competenze dello Stato.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono
estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano
già destinatari di norme statali e regionali più
favorevoli.
CAPO II
Assetto istituzionale e programmazione
Art. 3.
Funzioni della Regione
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze,
contribuisce alla programmazione e alla gestione delle
politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione
sociale, culturale e civile dei destinatari della presente
legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) promuove, in raccordo con lo Stato e gli enti
locali, progetti a supporto degli interventi di prima
accoglienza;
b) adotta il Piano triennale degli interventi e i
relativi programmi annuali;
c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi
attuati sul territorio regionale, garantendo sul medesimo
territorio regionale omogeneità e pari opportunità di
accesso alle diverse prestazioni ed effettuando l'analisi
ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, al fine di
evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche
avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la
prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;
d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli
operatori della pubblica amministrazione e delle
associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in
materia di accoglienza ed inclusione;
e) promuove ed attua progetti e politiche attive mirati
alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei
doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo
culturale e religioso, della difesa e della tutela dei
diritti dell'infanzia e delle donne;
f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III.
Art. 4.
Funzioni degli enti locali
1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito
delle proprie competenze, anche avvalendosi dei soggetti di
cui all'articolo 5, interventi diretti a rimuovere gli
ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti sociali e civili dei destinatari della presente
legge, con particolare riguardo alle politiche abitative e
del lavoro, alla valorizzazione e alla tutela dell'identità
culturale, all'integrazione sociale, alle pari opportunità
di genere ed alla partecipazione alla vita pubblica locale.
Art. 5.
Funzione degli enti del Terzo settore
1. La Regione riconosce la funzione sociale svolta
dagli enti del Terzo settore, favorendo i progetti promossi
per la realizzazione di iniziative finalizzate
all'accoglienza, all'integrazione culturale e
all'inclusione sociale dei destinatari della presente
legge.
Art. 6.
Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione
1. La Regione si dota di un Piano per l'accoglienza e
l'inclusione, con validità triennale, con il quale sono
definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli
interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione
dei destinatari della presente legge.
2. Il Piano triennale individua altresì le eventuali
risorse regionali ed extraregionali che possono essere
destinate al finanziamento degli interventi.
3. Per l'elaborazione del Piano triennale e del
programma annuale di cui all'articolo 7, al fine di
favorire la partecipazione al processo di programmazione
degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro
promuove e coordina apposite conferenze regionali con la
collaborazione e la partecipazione dei dipartimenti
regionali interessati, dell'Anci, degli enti istituzionali
e del Terzo settore coinvolti nelle politiche di
accoglienza e inclusione e di quelli iscritti al registro
di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive
modificazioni nonché delle comunità e delle associazioni
rappresentative dei destinatari della presente legge.
Possono essere convocate periodicamente anche delle
sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono
sostituire una o più conferenze di programmazione.
4. Su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, la Giunta
regionale approva il piano triennale, previo parere delle
commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti
per materia e per gli aspetti finanziari.
5. In sede di prima applicazione il Piano triennale è
approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7.
Programma annuale
1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano
triennale, su proposta dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con
le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6, la Giunta
regionale approva il programma annuale, il quale definisce
le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione
delle stesse ed individua le priorità e le risorse
finanziarie disponibili.
2. La Regione, attraverso il programma annuale,
promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata,
favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della
presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica
e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di
garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto
il territorio regionale:
a) attività di informazione su diritti, doveri e
opportunità dei destinatari della presente legge;
b) iniziative di informazione sui temi connessi
all'immigrazione, dirette a favorire una corretta
conoscenza delle cause del fenomeno migratorio;
c) realizzazione di centri interculturali, intesi come
luoghi di mediazione e di confronto tra culture finalizzati
a favorire lo sviluppo delle relazioni interculturali e del
dialogo interreligioso, nonché di iniziative di tipo
culturale, artistico, sportivo finalizzate a promuovere
l'inclusione sociale;
d) interventi di assistenza e di prima accoglienza per
coloro che versano in condizioni di vulnerabilità;
e) interventi di promozione della cittadinanza e di
inclusione sociale, con particolare attenzione ai processi
di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a
donne e minori;
f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica
amministrazione, in particolare nelle procedure per il
rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di
soggiorno o la richiesta di cittadinanza;
g) servizi di mediazione linguistico-culturale;
h) servizi integrati per la protezione, l'assistenza e
l'integrazione per le vittime di violenza, di tratta o di
grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità.
3. Nell'ambito del programma annuale, la Regione
promuove percorsi di formazione e aggiornamento rivolti ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali nonché
agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in
materia di accoglienza ed inclusione.
Art. 8.
Monitoraggio delle politiche di accoglienza
1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro è istituito l'Osservatorio
regionale sul fenomeno migratorio, incaricato di effettuare
il monitoraggio e di sviluppare analisi del fenomeno sul
territorio regionale.
2. L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei
dipartimenti regionali competenti o loro delegati, da un
rappresentante dell'Anci Sicilia nonché da rappresentanti
delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore e
delle comunità e associazioni rappresentative dei
destinatari della presente legge, individuati con decreto
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro. Alle riunioni dell'Osservatorio
possono essere invitati rappresentanti di istituzioni
nazionali ed internazionali. La partecipazione
all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a
compensi o rimborsi.
3. L'Osservatorio svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a) predispone un rapporto annuale sulla presenza delle
persone straniere dimoranti sul territorio regionale,
contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno
migratorio;
b) raccoglie ed elabora, anche in raccordo con analoghi
osservatori presenti sul territorio, dati ed informazioni
utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e
della condizione delle persone straniere dimoranti sul
territorio regionale, con particolare riguardo alla
valutazione delle politiche regionali e locali per
l'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.
4. L'Osservatorio provvede a rendere disponibili ed
accessibili i dati raccolti ed elaborati mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali.
5. Alla istituzione ed al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 9.
Conferenza annuale sul fenomeno migratorio
1. Il Presidente della Regione convoca annualmente una
Conferenza sul fenomeno migratorio quale luogo aperto di
confronto e scambio fra i cittadini e le persone straniere
dimoranti in Sicilia sui temi legati alle migrazioni e alle
politiche di accoglienza e inclusione.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o da un
suo delegato. Alla Conferenza sono invitati i
rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del
Terzo settore, delle comunità e associazioni
rappresentative dei destinatari della presente legge e
delle organizzazioni sindacali nonché esponenti delle
Università e degli Istituti di ricerca.
CAPO III
Interventi di settore
Art. 10.
Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari
di protezione internazionale e dei beneficiari di
protezione complementare
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e
con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità,
favorisce l'accoglienza e l'inclusione dei richiedenti e
dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari
di protezione complementare presenti sul territorio
regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione partecipa
all'attuazione delle strategie operative definite dallo
Stato e all'elaborazione di strategie regionali, garantendo
il costante coinvolgimento degli enti locali, degli enti
del servizio sanitario regionale e degli enti del Terzo
settore.
3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal
programma annuale di cui all'articolo 7, promuove progetti
rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati
all'inserimento nelle comunità locali, anche attraverso
programmi di orientamento per l'accesso al lavoro ed ai
servizi territoriali.
Art. 11.
Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di
origine
1. La Regione, nell'ambito di programmi nazionali,
comunitari e internazionali, favorisce, anche in
collaborazione con le comunità e le associazioni
rappresentative dei destinatari della presente legge,
interventi a sostegno del rientro volontario e del
reinserimento nei Paesi di origine delle persone straniere
presenti sul territorio regionale.
Art. 12.
Interventi per i minori stranieri non accompagnati
1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei
minori stranieri non accompagnati, il Piano triennale ed il
programma annuale prevedono modalità di sostegno degli
interventi realizzati dagli enti locali, anche in forma
associata, per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento
sociale dei minori presenti sul territorio regionale, anche
con il coinvolgimento del garante regionale dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi
scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli
interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore
età, proseguono fino al completamento del percorso.
Art. 13.
Elenco regionale dei mediatori culturali
1. È istituito presso l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco
regionale dei mediatori culturali.
2. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di
adeguata professionalità in materia di mediazione culturale
attestata a seguito del conseguimento di una formazione
specifica o di comprovate esperienze lavorative.
3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro e disciplina con decreto i requisiti e
le modalità per l'inserimento nell'elenco.
Art. 14.
Assistenza socio-sanitaria
1. La Regione garantisce ai destinatari della presente
legge l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali
in condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai
cittadini italiani.
2. Alle persone di cui al comma 1 in condizione di
grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è
comunque garantito l'accesso:
a) alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per
malattia e infortunio nonché ai programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva;
b) agli interventi di natura sociale e a carattere
emergenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari
anche attraverso soluzioni temporanee di accoglienza.
3. L'Assessore regionale per la salute promuove:
a) l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la
valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone
di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione
sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti,
anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori
pratiche;
b) attività di informazione, formazione ed
aggiornamento degli operatori del servizio sanitario
regionale finalizzata al miglioramento dell'assistenza;
c) l'organizzazione, presso gli enti del servizio
sanitario regionale e in particolare presso le strutture di
pronto soccorso, di servizi di mediazione linguistica e
culturale, anche in via sperimentale;
d) iniziative per la prevenzione delle pratiche di
mutilazione genitale femminile e delle pratiche clandestine
di circoncisione, anche con il coinvolgimento delle
comunità di appartenenza;
e) iniziative finalizzate all'assistenza delle donne in
stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
f) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 15.
Politiche abitative
1. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale
come strumento per la salvaguardia della coesione sociale e
la rimozione degli ostacoli all'accesso ad un abitare
adeguato e promuove azioni specifiche finalizzate a
garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni
abitative per i destinatari della presente legge,
favorendone l'integrazione e tenendo conto anche delle
esigenze di ricongiungimento familiare.
2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali,
promuove la messa in rete delle associazioni e degli enti
che si occupano di mediazione nella ricerca di soluzioni
abitative, favorendo l'inclusione delle persone straniere
in condizioni di marginalità.
3. La Regione e gli enti locali, per favorire la
ricerca di una soluzione abitativa a beneficio dei
destinatari della presente legge, promuovono l'utilizzo ed
il recupero del patrimonio edilizio disponibile.
Art. 16.
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo
studio
1. Ai minori dimoranti sul territorio regionale sono
garantite pari condizioni di accesso ai servizi per
l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi
previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10.
2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni
finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e
formative degli alunni stranieri e al contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione nonché dell'abbandono e
della dispersione scolastica.
3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la
formazione professionale promuove ed attua iniziative che
favoriscano:
a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della
lingua italiana per minori ed adulti;
b) l'educazione interculturale;
c) la piena integrazione dei bambini e delle loro
famiglie, anche attraverso la valorizzazione delle culture
di origine;
d) l'elaborazione di modelli regionali di accoglienza
plurilingue per le scuole.
4. La Regione favorisce la mobilità studentesca
internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione,
promuovendo la messa in rete di attività di orientamento ed
accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori
stranieri nonché l'attrazione di studenti stranieri sul
territorio regionale mediante il raccordo con gli istituti
culturali all'estero e con le Università.
Art. 17.
Orientamento e formazione professionale
1. La Regione promuove l'accesso dei destinatari della
presente legge, che abbiano conseguito il titolo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ad
interventi di tirocinio e formazione finalizzati
all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla
valorizzazione di quelle acquisite nel Paese di origine, ai
fini dell'inserimento lavorativo, anche in collaborazione
con gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.
2. La Regione promuove la stipula di protocolli
d'intesa con le Università e con l'Ufficio scolastico
regionale per favorire iniziative di informazione,
orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a
favore dei destinatari della presente legge, volte a
consentire l'acquisizione di competenze e professionalità
congruenti alla domanda del mercato del lavoro.
3. La Regione promuove altresì la formazione dei
destinatari della presente legge in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni
dei datori di lavoro.
Art. 18.
Misure per l'inserimento lavorativo e
l'autoimprenditorialità
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo e
l'avvio di attività autonome ed imprenditoriali dei
destinatari della presente legge.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli
interventi di politica del lavoro disciplinati dalla
normativa regionale, favorisce l'inserimento lavorativo
stabile delle persone straniere dimoranti in Sicilia, anche
mediante la qualificazione della rete dei servizi per il
lavoro e la formazione degli operatori.
3. La Regione e gli enti locali promuovono lo
svolgimento di attività promozionali e informative volte ad
agevolare, anche attraverso la promozione di accordi con le
associazioni di categoria delle imprese e le camere di
commercio, lo sviluppo di attività di tipo autonomo anche
imprenditoriale o in forma cooperativa.
4. La Regione promuove interventi volti ad assicurare
idonee condizioni di lavoro ai destinatari della presente
legge con particolare riferimento alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro e iniziative volte all'informazione
sui diritti dei lavoratori.
Art. 19.
Misure a tutela del lavoro regolare
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze,
favorisce l'emersione del lavoro irregolare e di forme
illecite di intermediazione di manodopera e svolge azioni
di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in
materia di sicurezza e regolarità del lavoro.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sulla base di
quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 6,
definisce annualmente gli interventi prioritari e le
risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro
non regolare e di intermediazione illecita di manodopera
soprattutto nel settore agricolo nonché gli standard delle
prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del
lavoro da raggiungere sul territorio regionale.
3. Al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul
territorio regionale, la Regione favorisce il coordinamento
e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli
organismi istituzionali statali e comunali e promuove lo
scambio di informazioni e forme di sperimentazione di
modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò
preposti.
4. Al fine di favorire le attività di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura,
la Regione promuove:
a) la stipula di convenzioni per l'introduzione del
servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i
lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa-lavoro e
viceversa;
b) l'istituzione, anche su iniziativa dei soggetti di
cui all'articolo 5, di presidi medico-sanitari mobili per
assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
c) l'utilizzo di beni immobili disponibili a centri di
servizio e di assistenza socio-sanitaria organizzati dalle
competenti istituzioni, anche in collaborazione con gli
enti del Terzo settore e con le parti sociali;
d) l'adozione di misure per assicurare l'ospitalità dei
lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri;
e) l'attivazione di servizi di orientamento al lavoro
mediante i centri per l'impiego;
f) la stipula di intese o protocolli volti a
sensibilizzare e incentivare le aziende agricole alla
creazione di una filiera produttiva eticamente orientata
nonché alla promozione, alla tutela e al riconoscimento di
prodotti agricoli etici per i quali sia possibile
escludere qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo o di
intermediazione illecita di manodopera.
Art. 20.
Misure contro la discriminazione
1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione dei
servizi ai destinatari della presente legge, informano la
propria attività ai principi di adeguatezza e
personalizzazione delle prestazioni.
2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni per
favorire il corretto svolgimento dei rapporti tra le
pubbliche amministrazioni e i destinatari della presente
legge, con particolare riguardo alla trasparenza e
all'uniformità delle procedure.
3. La Regione e gli enti locali favoriscono il recupero
ed il reinserimento sociale delle persone assoggettate a
forme di schiavitù o vittime di violenza, anche promuovendo
l'azione degli enti del Terzo settore e delle associazioni
e comunità di migranti.
Art. 21.
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale, prima della presentazione del
Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale presenta
all'Assemblea regionale siciliana una relazione
sull'attuazione della presente legge.
CAPO IV
Modifiche di norme ed entrata in vigore
Art. 22.
Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile
2021, n. 9
1. L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021,
n. 9 è sostituito dal seguente:
Art. 41.
Progetti in favore degli studenti con disabilità
1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6
della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive
modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva
ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa
ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai
liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi
integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli
studenti con disabilità.
2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui
al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da
iscrivere in apposito capitolo di spesa Servizi
integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli
studenti disabili delle scuole secondarie di secondo
grado , nella rubrica del dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma
2). .
Art. 23.
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio
2017, n. 8
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è
aggiunto il seguente:
5 ter. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5 bis, per i soggetti affetti
da disabilità gravissima il termine per la presentazione
delle domande, relativamente al solo primo semestre
dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021. .
Art. 24.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 773: Legge regionale sull'accoglienza
e l'inclusione'. Iniziativa parlamentare: presentato dai
deputati: Di Paola, Damante, Campo, Cappello, Ciancio, Di
Caro, De Luca, Marano, Pasqua, Siragusa, Sunseri,
Schillaci, Trizzino, Zafarana, Zito, Lupo, D'Agostino,
Fava, Dipasquale, il 15 giugno 2020. Trasmesso alla
Commissione Affari istituzionali' (I) il 7 luglio 2020
(adottato quale testo base ed abbinato nella seduta n. 208
del 25 maggio 2021).
Disegno di legge n. 951: Legge quadro in materia di
assistenza e gestione del fenomeno immigratorio'.
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati:
presentato dai deputati: Lentini, Di Mauro e Compagnone, il
29 gennaio 2021. Trasmesso alla Commissione Affari
istituzionali' (I) il 13 maggio 2021 (abbinato nella seduta
n. 208 del 25 maggio 2021).
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 204 del 4
maggio 2021, n. 206 dell'11 maggio 2021, n. 208 del 25
maggio 2021, n. 211 dell'8 giugno 2021, n. 212 del 15
giugno 2021, n. 213 del 16 giugno 2021 e n. 216 del 23
giugno 2021.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 216 del 23 giugno 2021.
Relatore: on. Salvatore Siragusa.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 29 giugno
2021 e n. 278 del 13 luglio 2021, n. 279 del 20 luglio
2021.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 20 luglio
2021.