Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

      Onorevoli colleghi,

nonostante le recenti riforme normative della disciplina
relative alle modalità di nomina e composizione degli
organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali
regionali, che ci hanno allineato in parte alla disciplina
nazionale, permangono alcune criticità alle quali bisogna
trovare soluzione.
Il presente disegno di legge mira quindi proprio a dare
una risposta alle molteplici istanze migliorative della
disciplina che sono pervenute dagli addetti ai lavori.
Il disegno di consta un solo articolo composto da 3
commi; con il primo si intende restringere su base
provinciale il sorteggio dei componenti dei collegi dei
revisori dei conti degli enti locali, al fine di limitare
le spese di trasferta che incidono significativamente sui
bilanci degli stessi; con il secondo si riduce il numero
massimo di incarichi da otto a quattro; e con il terzo si
introduce il principio dell'estrazione a sorte anche per i
collegi di revisione contabile degli istituti scolastici
statali nel caso in cui non venga scelto un dipendente
interno o in quiescenza così come prescritto dalla legge
in vigore.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
Modifiche di norme

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17
marzo 2016 n. 3 le parole i revisori dei conti degli enti
locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i
professionisti residenti in Sicilia: sono così modificate
i revisori dei conti degli enti locali sono scelti
mediante estrazione a sorte, su base di area vasta nella
quale ricadono gli enti locali, tra i professionisti
residenti in Sicilia.

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 17
marzo 2016 n. 3 la parola otto è sostituita dalla parola
quattro.

3. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 febbraio
2000, n. 9 al secondo periodo, le parole Nel caso in cui
l'organo competente alla designazione accerti che nel
proprio organico manchino o siano insufficienti i
funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede
alla designazione di un revisore estraneo
all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito
registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del
tesoro , sono così sostituite Nel caso in cui l'organo
competente alla designazione accerti che nel proprio
organico manchino o siano insufficienti i funzionari in
possesso dei suddetti requisiti, si procede alla
designazione, mediante le modalità previste dal comma 2
dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3,
di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché
iscritto nell'apposito registro.

Art. 2
Disposizioni finali

1. La presente sarà sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

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Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
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