Onorevoli colleghi, nonostante le recenti riforme normative della disciplina relative alle modalità di nomina e composizione degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali regionali, che ci hanno allineato in parte alla disciplina nazionale, permangono alcune criticità alle quali bisogna trovare soluzione. Il presente disegno di legge mira quindi proprio a dare una risposta alle molteplici istanze migliorative della disciplina che sono pervenute dagli addetti ai lavori. Il disegno di consta un solo articolo composto da 3 commi; con il primo si intende restringere su base provinciale il sorteggio dei componenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali, al fine di limitare le spese di trasferta che incidono significativamente sui bilanci degli stessi; con il secondo si riduce il numero massimo di incarichi da otto a quattro; e con il terzo si introduce il principio dell'estrazione a sorte anche per i collegi di revisione contabile degli istituti scolastici statali nel caso in cui non venga scelto un dipendente interno o in quiescenza così come prescritto dalla legge in vigore. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Modifiche di norme 1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 le parole i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia: sono così modificate i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte, su base di area vasta nella quale ricadono gli enti locali, tra i professionisti residenti in Sicilia. 2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 la parola otto è sostituita dalla parola quattro. 3. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 2000, n. 9 al secondo periodo, le parole Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro , sono così sostituite Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, si procede alla designazione, mediante le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro. Art. 2 Disposizioni finali 1. La presente sarà sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge. Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.