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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DDL NN. 669-140-453

LEGGE APPROVATA IL 20 LUGLIO 2021


Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto
2016, n. 16.
Diposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica

Capo I
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

Art. 1.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16

1. Il comma l dell'articolo l della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente:

1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, fatto salvo quanto previsto al Titolo II, si
applica nella Regione il decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni. .

Art. 2.
Modifica alla rubrica del Titolo II legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. La rubrica del Titolo II della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16 è sostituita dalla seguente:

TITOLO II
Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 6 bis,
9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63,
85, 86, 89 e 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. .

Art. 3.
Modifiche agli articoli 2 e 17 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16

l. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 ed al
comma 3 dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.
16/2016 dopo le parole dei tecnici abilitati alla
progettazione sono aggiunte le parole degli ordini
professionali e dei collegi istituzionalmente
riconosciuti .

Art. 4.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
Recepimento con modifiche dell'articolo 6 Attività
edilizia libera
e dell'articolo 6 bis Interventi subordinati a
comunicazione di inizio lavori asseverata del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

l. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché
delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i
seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
recepito dall'articolo 1;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori
esterni se realizzati su aree private non prospicienti
vie e piazze pubbliche;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi
comprese quelle necessarie per l'attività di ricerca di
acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali da realizzare con
struttura precaria suscettibili di facile rimozione,
sprovviste di opere in muratura, strumentali
all'attività agricola;

f) l'installazione, la riparazione, la sostituzione,
il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di
gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non
superiore a 13 metri cubi;

g) le recinzioni di fondi rustici;

h) le strade poderali;

i) le opere di giardinaggio;

l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli
anche se occorrono strutture murarie;

m) le cisterne e le opere connesse interrate, ivi
compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;

n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

o) le opere di presa e distribuzione di acque di
irrigazione da effettuarsi in zone agricole;

p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a
secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50
metri;

q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti
industriali di cui alla circolare del Ministero dei
lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;

r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero
gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di
facile rimozione a servizio di immobili regolarmente
assentiti o regolarizzati sulla base di titolo
abilitativo in sanatoria;

s) la realizzazione di opere interrate per lo
smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a
civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo
Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per
immobili privi di fognatura dinamica comunale;

t) gli interventi di installazione delle pompe di
calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12
kW anche sui prospetti di immobili, anche in ZTO A
prospicienti su strada o piazza pubblica a condizione
che le installazioni non risultino visibili e non
compromettano il decoro dei prospetti;

u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare
obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché
destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare
della temporanea necessità e, comunque, entro un termine
non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi
di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;

v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, incluso opere correlate, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico
comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché
locali tombati. Nei comuni in cui gli strumenti
urbanistici non stabiliscono indici di permeabilità si
applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per cento
della superficie del lotto di terreno al netto della
sagoma dell'immobile;

z) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

aa) l'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona
ZTO A, sia per i casi contemplati dall'articolo 1122 del
codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla
formazione delle comunità energetiche ai sensi
dell'articolo 42 bis del decreto legge 30 dicembre 2019,
n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8;

ab) la modifica del sistema di adduzione esistente di
acqua, sia in ambito condominiale che per singole unità
abitative con reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;

ac) la modifica, il miglioramento di superfici
impermeabili, da intendersi quale spazio di qualsiasi
natura, che impedisce il drenaggio planimetrico
orizzontale del deflusso delle acque meteoriche ai fini
del raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva
dell'edificio, purché il miglioramento dei drenaggi
esterni e delle pertinenze esterne, quali parcheggi,
strade di accesso, giardini, coperture, sia almeno del
40 per cento rispetto al preesistente;

ad) l'esecuzione delle opere necessarie al recupero
dell'immobile mediante la realizzazione di intervento
edilizio finalizzato al ripristino della conformità
edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in
assenza di titolo abilitativo;

ae) la collocazione a piano terra di modeste strutture
precarie costituite da elementi assemblati tra loro di
facile rimozione, di superficie massima pari a mq. 9.00
ed altezza massima di m. 2.00 non destinate ad uso
residenziale, commerciale ed artigianale;

af) le piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra
di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume
dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non
strutturali.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al
comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via
telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi
possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 come recepito
dall'articolo 1, ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che
non riguardino le parti strutturali dell'edificio
compreso il frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione
d'uso;

b) le opere interne alle costruzioni che non
comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei
fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né
aumento delle superfici utili e del numero delle unità
immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per
quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo
l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Ai
fini dell'applicazione della presente lettera non è
considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione
o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei
fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese
quelle sulla superficie coperta, che non comportino un
cambio di destinazione d'uso rilevante e non riguardino
parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, come specificati al punto 12 dell'allegato al
decreto interministeriale 10 settembre 2010 recante
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili', da realizzare al di
fuori della zona territoriale omogenea A di cui al
decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli
immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli
immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e
riserve naturali o in aree protette ai sensi della
normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti
impianti possono essere realizzati previa valutazione di
incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul
progetto preliminare, qualora prevista, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni;

e) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici al
servizio di immobili esistenti e relativi locali tecnici
di dimensione almeno pari al 5 per cento del volume
dell'immobile e comunque non superiore a mc. 30,00, con
altezza massima interna m. 2,40, a servizio della
singola unità o dell'edificio residenziale, nel rispetto
di distacchi e altezze delle zone territoriali omogenee
di appartenenza;

f) la costruzione di recinzioni, con esclusione di
quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g),
e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;

g) la realizzazione di strade interpoderali;

h) la nuova realizzazione di opere murarie di
recinzione con altezza massima di m. 2,00; per altezza
superiori trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 10;

i) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a
secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m.
1,50 e m. 1,70;

l) la realizzazione di opere interrate di smaltimento
reflui provenienti da singoli immobili destinati a
strutture ed attività diverse dalla residenza
appartenenti alle categorie funzionali previste alle
lettere a bis), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 23
ter del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 come recepito dall'articolo 1;

m) installazione di linee vita negli edifici
esistenti, ricadenti anche in aree vincolate ai sensi
del decreto legislativo n. 42/2004 e successive
modificazioni;

n) la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su
binari di balconi, porticati e verande di edifici
esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze
pubbliche, per una superficie massima di chiusura non
superiore al 20 per cento della superficie utile
dell'unità immobiliare e comunque non superiore a mq.
50, ad eccezione delle opere di cui all'articolo 20
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive
modificazioni;

o) le opere di efficientamento degli involucri degli
edifici esistenti consistenti nella mera applicazione di
coibenti termici;

p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di
energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici,
da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto
ministeriale n. 1444/1968, e nelle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico, che non comportino pregiudizio
alla tutela del contesto storico, ambientale e naturale,
in relazione alle linee guida impartite dall'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Sugli edifici esistenti nelle zone agricole sono
realizzabili, previa comunicazione inizio lavori
asseverata e comunicazione di fine lavori con
attestazione del professionista, gli interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, necessari al frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari, purché non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia
rispettata la destinazione d'uso originaria e comunque
consentita nella zona agricola.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, l'interessato
trasmette all'amministrazione comunale, a mezzo pec
ovvero anche in forma telematica, nelle more
dell'attivazione delle previsioni di cui all'articolo
17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio
dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale
attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai
regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili
con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è
interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La
comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi
dell'impresa alla quale si intende affidare la
realizzazione dei lavori.

5. Per gli interventi soggetti a comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA), ove la comunicazione di
fine lavori sia accompagnata dalla prescritta
documentazione per la variazione catastale, quest'ultima
è inoltrata tempestivamente, da parte
dell'amministrazione comunale, ai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate.

6. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei
lavori di cui al comma 2 comporta la sanzione pecuniaria
pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi
se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l'intervento è in corso di esecuzione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo
prevalgono su quelle contenute negli strumenti
urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali,
ove in contrasto, si conformano al contenuto delle
disposizioni del presente articolo. .

Art. 5.
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole
lettera f) sono sostituite dalle seguenti lettera
d) .

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n.
16/2016 prima delle parole alla lettera f) sono
aggiunte le parole alla lettera d) e e alla fine del
periodo sono inserite le parole La ristrutturazione
edilizia avviene nel rispetto della precedente
destinazione d'uso. .

3. All'articolo 4 della legge regionale n. 16/2016,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4 bis. Nelle aree di cui al comma 4 sono altresì
ammessi gli interventi di iniziativa privata volti alla
pubblica fruizione secondo le funzioni specificamente
individuate negli strumenti urbanistici comunali per la
realizzazione delle urbanizzazioni previste
dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 5, del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i parametri
tecnici delle norme tecniche di attuazione dello
strumento urbanistico, attraverso permesso di costruire
convenzionato, con il procedimento di cui all'articolo
20.

4 ter. Sono altresì ammesse le destinazioni a verde
pubblico, anche attrezzato e sportivo, i parchi
urbani. .

Art. 6.
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 5.
Recepimento con modifiche dell'articolo 10 Interventi
subordinati a permesso di costruire' del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Costituiscono interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che
portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche
modifiche della volumetria complessiva degli edifici
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle
zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni
della sagoma o della volumetria complessiva degli
edifici o dei prospetti degli immobili sottoporti a
tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi
e per il contenimento del consumo di nuovo territorio,
come di seguito definite:

1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi
dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori,
degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati
aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti e
regolarmente realizzati comprendendo tra immobili
regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in
possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di
certificazione di agibilità, inclusi quelli
regolarizzati attraverso sanatorie edilizie,
segnalazioni certificate di inizio attività in
sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative ai
parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto
1967, n. 765 e all'articolo 31 della legge regionale 26
maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di
ristrutturazione edilizia;

2) il recupero volumetrico di verande regolarmente
realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive
modificazioni fino ad un massimo del 2 per cento del
volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad
esclusione delle verande realizzate nei fronti
prospicenti pubbliche strade o piazze. È dovuto il
pagamento degli oneri concessori;

3) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito
purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare
l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo
il volume della parte di sottotetto la cui altezza
superi m. 1,50 per la superficie relativa. Il recupero
volumetrico è consentito anche con la realizzazione di
nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti senza
alterazione del volume complessivo preesistente. Si
definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti
l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il
tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei
medesimi edifici;

4) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali
accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli
ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito
in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza
minima non inferiore a m. 2,20. Si definiscono
pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i
volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se
non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

5) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei
sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori
avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.
Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione
di apertura di finestre, lucernari e terrazzi
esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti
di aero-illuminazione. Per gli interventi da effettuare
nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero
negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni anche nei centri storici se disciplinati
dai piani regolatori comunali, ovvero su immobili
ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in
aree protette da norme nazionali o regionali, e in
assenza di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito
il parere della Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, ovvero di concerto con gli enti territoriali
competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve
naturali o aree protette, una variante al vigente
regolamento edilizio comunale, entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Detta variante individua anche gli
ambiti nei quali, per gli interventi ammessi dalla
presente legge, non è applicabile la segnalazione
certificata di inizio attività. È fatto salvo l'obbligo
delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n.
42/2004 e successive modificazioni;

6) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le
prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei
regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e
regionali in materia di impianti tecnologici e di
contenimento dei consumi energetici, fatte salve le
deroghe di cui ai punti precedenti;

7) le opere realizzate ai sensi del presente articolo
comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria nonché del contributo commisurato
al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 7,
calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in
ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La
realizzazione delle opere è altresì subordinata al
versamento al comune di una somma pari al 10 per cento
del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile
dal conseguente incremento della relativa rendita
catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al
permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività
nei casi previsti dall'articolo 10;

e) gli interventi di riqualificazione urbana
attraverso l'insediamento di attività commerciali o
artigianali. .

Art. 7.
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 6 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole
inizio e ultimazione sono aggiunte le parole
utilizzabili entrambi, anche nell'ambito dello stesso
procedimento, ;

b) al comma 6 le parole alle denunce di inizio
attività e sono soppresse e le parole Ricorrendone le
condizioni, sono sostituite dalle parole Con le
medesime limitazioni ivi previste, .

Art. 8.
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16

1. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole all'articolo 1, comma 3 sono
sostituite dalle parole all'articolo 35, comma 1 ;

b) alla lettera f) del comma 5 le parole in deroga o
con cambio di destinazione d'uso sono sostituite dalle
parole o in deroga ;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

13. Nel caso di interventi su edifici esistenti, il
contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in
relazione al costo degli interventi stessi, individuato
dal comune in base al computo metrico estimativo
allegato ai progetti presentati per ottenere il permesso
di costruire. Al fine di incentivare il recupero del
patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la
facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non
superino il 50 per cento dei valori determinati per le
nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il
contributo afferente al permesso di costruire comprenda
una quota del costo di costruzione non superiore al 10
per cento. ;

d) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

13 bis. Gli impianti di smaltimento dei reflui
provenienti da complessi edilizi destinati a civile
abitazione, comprese le fosse Imhoff, in aree prive di
fognatura dinamica comunale o in aree in cui tale
fognatura non può essere utilizzata, costituendo opere
di urbanizzazione primaria, sono realizzati dai titolari
del titolo edilizio abilitativo a scomputo degli oneri
concessori per l'urbanizzazione e sono ceduti al comune
territorialmente competente. .

Art. 9.
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 8 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 i commi 5, 6, 7, 9 e 10 sono sostituiti dai
seguenti:

5. Al fine di agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione,
efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica
e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione
nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in
via di dismissione, il contributo di costruzione è
ridotto in misura non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche
regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare
ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino
alla completa esenzione dallo stesso.

6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani
di insediamento produttivo e gli insediamenti
industriali all'interno delle aree o dei nuclei
industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate
integralmente per gli insediamenti commerciali e
direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli
interventi di restauro, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione che non comportino aumento delle
superfici utili di calpestio. Per il mutamento della
destinazione d'uso, quando non urbanisticamente
rilevante, non è dovuto nessun contributo; i comuni
possono deliberare l'applicazione di un tributo. Nei
casi di cambio della destinazione d'uso urbanisticamente
rilevante sono dovuti gli oneri concessori per legge e
con le aliquote ed importi unitari come deliberato dai
singoli comuni, quando il richiedente il permesso di
costruire si impegni, mediante convenzione o atto
d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e
canoni di locazione degli alloggi concordati con il
comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. Il contributo per il costo di costruzione non è
dovuto da coloro che richiedono il permesso di costruire
per fabbricati destinati a residenza stabile per uso
proprio, quando questi hanno caratteristiche
dell'edilizia economica e popolare o edilizia
residenziale sociale ed i richiedenti non risultino
proprietari di altri immobili destinati ad abitazione
nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o
indivisa che abbiano i requisiti per accedere a
finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e
regionale in materia di edilizia agevolata o
convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato
le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono
la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di
superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo non è dovuto
altresì per le eventuali unità immobiliari, inserite nei
piani di utilizzo PEEP, aventi destinazione diversa da
quella residenziale ma incluse nel piano stesso purché
con obblighi di convenzione ancora in corso.

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi
di costruzione resta fermo quanto previsto dall'articolo
7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di
introdurre premialità prevedendo la possibilità di
ridurre i contributi di costruzione al fine di
promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia,
riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti,
rigenerazione urbana, recupero edilizio,
ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme
ritenute innovative per la qualità architettonica. I
comuni possono altresì ridurre il contributo di
costruzione se nella realizzazione dell'opera si
utilizzano materiali certificati e rispondenti ai
criteri ambientali minimi (CAM). .

Art. 10.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. L'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 10.
Recepimento con modifiche dell'articolo 22
Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia
di inizio attività e dell'articolo 23 Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di
attività in alternativa al permesso di costruire del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380

l. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
di inizio attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-
edilizia vigente, ivi incluse le modifiche ai prospetti
prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui
dette modifiche non rientrino già negli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 5, comma
1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attività le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso
quando risultano urbanisticamente non rilevanti nonché
gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni sull'edificio qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del medesimo decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni che
non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia nonché ai fini della
segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni
certificate di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.

3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata
d'inizio attività e comunicate a fine lavori con
attestazione del professionista le varianti a permessi
di costruire che non configurino una variazione
essenziale, a condizione che siano conformi alle
prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico e archeologico e dalle altre
normative di settore.

4. La presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività è prevista anche per gli interventi di
manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e
risanamento conservativo di cui rispettivamente alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
come recepito dall'articolo 1, qualora riguardino le
parti strutturali o i prospetti dell'edificio.

5. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché
delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
n. 42/2004 e successive modificazioni, sono realizzabili
mediante segnalazione certificata d'inizio attività e
comunicate a fine lavori con attestazione del
professionista le piscine pertinenziali prefabbricate
interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento
del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi
non strutturali.

6. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante segnalazione certificata di
inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), in zone non
comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non
relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto
legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ovvero
non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o
in aree protette ai sensi della normativa relativa alle
zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e
negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi
in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

1) il solaio sia preesistente;

2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai
sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 1,
ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi
dell'articolo 16;

3) la classificazione energetica dell'immobile sia
conforme alle prescrizioni di cui al decreto
interministeriale 26 giugno 2015;

c) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati
da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

e) le opere per la realizzazione della parte
dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel
permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentano
la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e
le opere di completamento siano conformi al progetto
attuato.

7. Gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e
c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 6,
lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione
come determinati al punto 6) della lettera d) del comma
l dell'articolo 5.

8. La realizzazione degli interventi di cui ai commi
1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone
omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo
n. 42/2004 e successive modificazioni, ovvero ricadenti
all'interno di parchi e riserve naturali o in aree
protette ai sensi della normativa relativa alle zone
pSIC, SIC, ZSC e ZPS, o sottoposti a vincolo di assetto
idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative.

9. È comunque salva la facoltà dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi l, 2 e 3,
senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'articolo 7. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1,
ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'articolo 1.

10. Previa segnalazione certificata di inizio
attività, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e
successive modificazioni sono consentiti nel medesimo
lotto gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati, nel
rispetto della volumetria esistente, per motivi di
sicurezza o di rispetto di distanze previste negli
strumenti urbanistici vigenti alla data dell'intervento
previo parere e autorizzazione paesaggistica della
Soprintendenza competente per territorio. .

Art. 11.
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 11 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole all'articolo 22 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono sostituite dalle
parole agli articoli 26 e 27 della legge regionale 21
maggio 2019, n. 7 e l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 12.
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 12 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 alla fine sono aggiunte
le parole . Rientrano in questa fattispecie una diversa
ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato
all'interno del lotto rispetto al progetto assentito
alla fine ;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6 bis. Non concorrono alla valutazione delle
variazioni essenziali quelle che riguardano la
dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici
necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le
altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10
maggio 1977, n. 801 e quelle relative agli spessori e
alle grandezze definiti dalla legge regionale 22 aprile
2005, n. 4.

6 ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli edifici esistenti o in corso di
costruzione. .

Art. 13.
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 è abrogato.

Art. 14.
Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16


1. L'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16.
Recepimento con modifiche dell'articolo 100
Competenza della Regione' del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa,
il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'urbanistica ordina, con provvedimento definitivo,
visto il parere dell'ufficio del genio civile e sentito
il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione
delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione
delle norme del Capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni e delle norme tecniche di cui agli
articoli 52 e 83 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni
ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
conformi alle norme stesse.

2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle
norme del Capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni,
individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal
dispositivo del giudice penale, sia stata verificata e
dichiarata la conformità delle opere o delle parti di
esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
e successive modificazioni, il relativo procedimento
amministrativo di competenza è definito dal parere reso
in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai
sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive
modificazioni, dal dirigente dell'ufficio del genio
civile alla competente autorità giudiziaria.

3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del
reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui
al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001 e successive modificazioni, il procedimento
amministrativo di competenza è definito a cura
dell'ufficio del genio civile.

4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si
applica l'articolo 99 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni. .

Art. 15.
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16


1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16 è sostituito dal seguente:

1. È ammesso il rilascio del permesso di costruire
convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio
comunale della convenzione di cui all'articolo 28 bis
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, come recepito dall'articolo 1, nei lotti
interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani
urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli
ambiti di formazione dei comparti di cui all'articolo 11
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in
presenza delle opere di urbanizzazione primaria (almeno
rete idrica, viaria e fognante) ed il richiedente si
impegni a realizzare a proprie spese le altre reti
mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica
illuminazione e telefonica nonché i parcheggi ed il
verde primario nella misura stabilita dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e qualora la
redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile
per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione
secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di
lottizzazione. .

Art. 16.
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16, alla fine sono aggiunte le parole
e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto
del Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e
del mare 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree
designate come zone di protezione speciale (ZPS) .

Art. 17.
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1 bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come
individuate dagli strumenti urbanistici generali ed
attuativi e delle categorie funzionali di cui
all'articolo 23 ter, comma l, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni, i comuni, nelle more dell'approvazione
del PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione
ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al
comma l, mediante l'approvazione con delibera di
consiglio comunale di specifico regolamento per il
trasferimento di diritti edificatori.

1 ter. Nelle more o in assenza delle specifiche norme
regolamentari previste dal comma 1 bis, il trasferimento
di diritti edificatori di cui al presente articolo può
avvenire soltanto all'interno dello stesso comune tra
lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale
omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

1 quater. Ai fini del trasferimento di diritti
edificatori previsto dal presente articolo, i comuni
nell'ambito del proprio territorio possono autorizzare
la delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per cento
del volume ammissibile nella zona omogenea di
destinazione finale.

1 quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il
trasferimento di diritti edificatori, entro il termine
di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adeguano lo stesso alle disposizioni di
cui al presente articolo.

1. sexies. Non è consentito il trasferimento di
diritti edificatori tra comuni diversi, cui territori
ricadono all'interno dello stesso piano ASI. .

Art. 18.
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. L'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 è sostituito dal seguente:

Art. 23.
Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie

1. I proventi dei contribuiti e delle sanzioni
pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla
presente legge, fatta eccezione per quelle di cui al
comma 4 bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni, sono vincolati, nella misura non
inferiore al 50 per cento, in uno specifico capitolo di
bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, di riqualificazione, arredo e decoro urbano,
al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri
storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per
la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di
zona. .

Art. 19.
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. L'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 è sostituito dal seguente:
Art. 24.
Definizione del carico urbanistico

1. Il carico urbanistico è costituito dall'effetto sul
territorio degli interventi edilizi che comportano un
aumento degli standard definiti nelle quantità minime
dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con
riferimento alle zone territoriali omogenee.

2. L'aumento del carico urbanistico si verifica tutte
le volte in cui la previsione di nuovi interventi
edilizi o del mutamento di destinazione di uso degli
interventi edilizi esistenti rende necessario un aumento
degli standard di cui al comma 1. .

Art. 20.
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 25 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole dell'articolo 8 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10 sono sostituite dalle
parole del Titolo III della legge regionale 21 maggio
2019, n. 7 ;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica
anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie
rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica
per i beni individuati dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, sempre che le
relative istanze di concessione siano state presentate
al comune di competenza prima dell'apposizione del
vincolo. .

Art. 21.
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 26 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione, limitatamente al recupero, anche parziale,
del volume edilizio esistente e all'area di pertinenza
strettamente funzionale così come prevista dalle
normative di settore per la nuova destinazione d'uso
dell'immobile.

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 aventi natura
derogatoria sugli strumenti urbanistici, nei limiti di
quanto previsto dal predetto comma 1, rendono sempre
possibile il cambio di destinazione d'uso senza variante
urbanistica salvo il ricorso alla variante urbanistica
nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree
di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità
degli standard urbanistici, per la nuova destinazione
d'uso dell'immobile.

1 quater. Fatti salvi i requisiti per la classifica in
stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate
nell'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
27, lo svolgimento delle attività ivi individuate come
affittacamere' e case ed appartamenti per vacanza'
sono svolte senza alcun cambio di destinazione d'uso
delle unità immobiliari e appartamenti che possiedono le
caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie
previste dalla normativa nazionale e regionale per i
locali di civile abitazione mantenendo il vincolo di
destinazione d'uso per un periodo di almeno 5 anni. .

Art. 22.
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16, la parola abitativo è
sostituita dalla parola abilitativo e alla fine sono
aggiunte le parole Le perizie giurate possono essere
precedute da comunicazioni asseverate (CILA tardive) e
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA in
sanatoria) per la regolarizzazione di opere minori
realizzate all'interno degli immobili oggetto di condono
edilizio non definiti, utili per la definizione del
condono. .

Art. 23.
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale
10 agosto 2016, n.16, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) alla lettera b), le parole articoli 4, 5, 6, 7 e
9 sono sostituite dalle parole articoli 2, 4, 5, 6, 7,
9 e 10, ultimo periodo, ;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b bis) l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre
1980, n. 127;

b ter) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18
aprile 1981, n. 70;

b quater) l'articolo 2 della legge regionale 26 marzo
1982, n. 22;

b quinquies) l'articolo 5 della legge regionale 15
maggio 1986, n. 26;

b sexies) l'articolo 2, ad eccezione dei commi 1 e 3,
della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;

b septies) l'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;

b octies) l'articolo 19, comma 2, della legge
regionale 5 aprile 2011, n. 5;

b nonies) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14;

b decies) l'articolo 36 della legge regionale 22
febbraio 2019, n. 1. .

Art. 24.
Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 10 agosto
2016, n. 16 è aggiunto il seguente:

Art. 14 bis.
Recepimento con modifiche dell'articolo 63 del decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Opere
pubbliche'

1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di
cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 e successive modificazioni, le norme della parte
II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge regionale n.
12/2011 e successive modificazioni. .

Art. 25.
Recepimento con modifiche dell'articolo 85
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'articolo 24, è
aggiunto il seguente:

Art. 14 ter.
Recepimento con modifiche dell'articolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Azioni sismiche'

1. L'edificio è progettato e costruito in modo che sia
in grado di resistere alle azioni, così come previste e
definite dalle norme tecniche dei decreti ministeriali
di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. .

Art. 26.
Recepimento con modifiche dell'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale 10
agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'articolo 25, è
aggiunto il seguente:

Art. 14 quater.
Recepimento con modifiche dell'articolo 86 del decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Verifica delle
strutture'

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni
sismiche di cui all'articolo 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è
effettuata tenendo conto della ripartizione di queste
fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Gli elementi resistenti di cui al comma 1 sono
verificati per le possibili combinazioni prescritte
dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui
all'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001. .

Capo II
Ulteriori disposizioni in materia di edilizia ed
urbanistica

Art. 27.
Proroga istituzione sportello unico per l'edilizia

1. Il termine per l'istituzione da parte delle
amministrazioni comunali dello sportello unico per
l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non risulta ancora
istituito, è stabilito in 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana. Nelle more della sua
istituzione continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e le procedure amministrative previgenti.

Art. 28.
Presentazione di documentazione
e termini per l'istituzione di piattaforme telematiche

1. Nei procedimenti riguardanti la SCIA e la CILA,
l'inizio dei lavori è subordinato alla sola
presentazione da parte del tecnico incaricato o del
titolare della pratica delle comunicazioni con i
necessari allegati, trasmessi in forma telematica. Ai
fini del rispetto del presente articolo le
amministrazioni, se non ancora munite, si dotano o
attivano la piattaforma relativa allo sportello unico
per le attività produttive (SUAP), entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 29.
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29
dicembre 2014, n. 29

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre
2014, n. 29 e successive modificazioni dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:

2 bis. Previo il rilascio delle autorizzazioni ovvero
dei pareri previsti dalla normativa vigente, è
consentito il mutamento di destinazione d'uso dei
fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo a
esercizio di impianti sportivi e palestre. .

Art. 30.
Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica
amministrazione

1. Le disposizioni di cui al titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni non trovano applicazione per le
opere concernenti l'attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 7 del medesimo
decreto.

2. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo
costituisce titolo che legittima l'agibilità degli
immobili di cui al comma 1 anche per gli immobili di
proprietà della pubblica amministrazione, anche se non
realizzati direttamente.

3. Per gli immobili di proprietà pubblica la cui
costruzione è stata realizzata prima del 31 dicembre
1967, il provvedimento di agibilità è autocertificato
dall'ente proprietario.

Art. 31.
Documentazione relativa alle spettanze dovute
ai professionisti per le procedure di rilascio dei
titoli abilitativi

1. Il rilascio dei titoli abilitativi, siano essi di
parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di ogni altro
provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato
al pagamento delle spettanze per le prestazioni
professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli
abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016,
n. 16 e successive modificazioni, e concordate nel
contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra
professionista e committente ai sensi dell'articolo 9,
comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento dei
compensi pattuiti per contratto o atto equipollente,
rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
come da modulo allegato alla presente legge (Allegato
A), sottoscritte dai professionisti a vario titolo
incaricati per la progettazione o per altre attività
svolte, costituiscono parte integrante della
comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo
abilitativo da trasmettere unitamente al modello
unificato di presentazione della documentazione relativa
ai titoli edilizi e alla modulistica di presentazione
per il rilascio di ogni altro provvedimento relativo ad
atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli
uffici del genio civile, dalle Soprintendenze per i beni
culturali ed ambientali dal comando Corpo forestale.

3. Alla comunicazione di fine lavori, alla relazione a
strutture ultimate, alla relazione di collaudo e alla
segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai
titoli abilitativi di cui al comma 1 devono essere
allegate analoghe dichiarazioni, rese ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, sottoscritte dai professionisti
a vario titolo incaricati per le attività svolte in
corso di esecuzione dei lavori e per tutte le altre
attività successive e necessarie ad asseverare
l'agibilità. La dichiarazione del professionista
contiene il riferimento all'avvenuto pagamento con mezzi
tracciabili.

4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo rese
dai professionisti a vario titolo incaricati, sostituiti
dal committente per qualunque ragione, sono allegate
contestualmente alla comunicazione dei professionisti
subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la
produzione di atti giudiziari che dimostrino un
contenzioso in essere fra il committente e il
professionista.

5. Limitatamente ai procedimenti inerenti agli
interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove il
committente non abbia già corrisposto integralmente il
compenso dovuto, l'amministrazione, ai fini del rilascio
dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce una
dichiarazione scritta del committente, controfirmata per
ricevuta dal professionista, con la quale il primo
riconosce di essere debitore nei confronti del secondo
delle spettanze pattuite per contratto o atto
equipollente. Con tale dichiarazione il committente
assume l'impegno a corrispondere le spettanze dovute
anche nel caso in cui la procedura si dovesse
interrompere per sua iniziativa o per sopravvenuti
impedimenti non imputabili al professionista. Laddove
siano stati corrisposti acconti, l'Amministrazione
acquisisce, altresì, una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà del professionista attestante il
pagamento degli stessi.

Art. 32.
Fascicolo del fabbricato

1. La Regione promuove l'istituzione del fascicolo
del fabbricato attraverso il regolamento di cui
all'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n.
16.

2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1
disciplina anche gli edifici pubblici.

Art. 33.
Applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 222

1. Ai fini della presente legge trovano applicazione
nella Regione l'articolo 2 e la tabella A del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Art. 34.
Semplificazione rilascio di pareri

1. Per l'applicazione delle norme previste dal Regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modificazioni, il parere contenuto nei titoli
abilitativi, rilasciati a seguito di procedura
abilitativa semplificata (PAS), è reso, previa
istruttoria, dall'ufficio del genio civile competente
per territorio.

Art. 35.
Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13

1. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
Studio di dettaglio

1. L'appartenenza delle singole unità edilizie alle
tipologie di cui all'articolo 2 è individuata entro 240
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta dell'ufficio tecnico comunale
competente o, in mancanza di quest'ultima, su proposta
del soggetto che intenda effettuare interventi
nell'ambito di un comparto territoriale costituito da
più unità edilizie in conformità alle disposizioni di
cui alla presente legge, con uno studio con effetti
costitutivi, composto da una relazione esplicativa delle
scelte e da una planimetria in scala non superiore a
1:500, approvato con deliberazione del consiglio
comunale, previo parere vincolante della conferenza di
servizi, indetta dall'ufficio tecnico comunale, a cui
partecipano eventuali consulenti, la soprintendenza per
i beni culturali ed ambientali competente per
territorio, l'ufficio del genio civile nonché eventuali
enti competenti in materia. La delibera del consiglio
comunale è approvata entro e non oltre 180 giorni dal
deposito del sopra citato studio con effetti
costitutivi. In mancanza dell'approvazione della
suddetta delibera, l'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente, previa diffida con
assegnazione di un termine non superiore a trenta
giorni, dispone l'intervento sostitutivo. ;

b) al comma 1 dell'articolo 4 sono apportate le
seguenti modifiche:

1) alle lettere d), f) e g) dopo le parole lettere
a), b), è aggiunta la lettera g), ;

2) alla lettera e) dopo le parole di cui alle
lettere è aggiunta la lettera g), .

Art. 36.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le
parole sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata
sono aggiunte le parole o comunque realizzati e le
parole degli alloggi realizzati alla data del 30 giugno
2002 sono sostituite dalle parole e depositi o volumi
tecnici nei fabbricati realizzati o in corso di
costruzione alla data della presente legge .

Art. 37.
Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal
seguente:

4. Gli interventi riguardano edifici realizzati con
titoli abilitativi che ne hanno previsto la costruzione
o che ne hanno legittimati la stessa. ;

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal
seguente:

2. Al fine di favorire la realizzazione degli
interventi, sono consentiti interventi di integrale
demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime
diversa, ricadente all'interno della stessa area di
proprietà, intesa come insieme di particelle
pertinenziali catastalmente contigue senza soluzione di
continuità e appartenenti allo stesso proprietario,
purché non interessino aree per attrezzature discendenti
dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree
gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla
vigente normativa statale e regionale. ;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti
modifiche:

1) al comma 2 le parole sono presentate entro
quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e sono
soppresse;

2) il comma 4 è abrogato;

d) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 le
parole di condono edilizio nonché sono soppresse.


Art. 38.
Disposizioni transitorie finalizzate al contrasto
dell'emergenza Covid 19

1. Al fine di contrastare l'emergenza Covid-19 per un
periodo di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il limite di mq. 50 di cui
all'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n.
4 e successive modificazioni non si applica per la
chiusura di spazi interni ove questi costituiscano
pertinenze di unità immobiliari in cui sono
legittimamente insediate attività di ristorazione.

Art. 39.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia

1. Nella Regione si applicano i commi 2 e 5
dell'articolo 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

Art. 40.
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16

1. All'articolo 57 della legge regionale 11 agosto
2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole linee elettriche in
bassa tensione sono aggiunte le parole e media
tensione in area privata ;

b) al comma 1, dopo le parole la realizzazione di
linee elettriche in bassa sono aggiunte le parole e
media .

Art. 41.
Pianificazione territoriale regionale

1. Il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale
13 agosto 2020, n. 19 è sostituito dal seguente:

7. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziaria
2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di
euro (Missione 8, Programma 1). Ai relativi oneri si fa
fronte con parte delle disponibilità della Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704 (acc. 1001). .

Art. 42.
Comitato Tecnico Scientifico dell'Urbanistica

1. Al comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale
13 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) alla lettera d) le parole tre dirigenti sono
sostituite dalle parole quattro dirigenti ;

b) alla lettera i) le parole da un pianificatore
territoriale sono sostituite dalle parole da due
pianificatori territoriali .

Art. 43.
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 12
gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 23 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da su fabbricati ed opere
fino a titolo abilitativo ricevuto sono sostituite
dalle parole , restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. previa autorizzazione dell'amministrazione
sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le
costruzioni già destinate a civile abitazione, ad
attività turistico-ricettiva ovvero commerciale e di
servizi, a condizione che ciò non determini alterazioni
ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed
assentiti. .

Art. 44.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 bis dell'articolo 12 dopo le parole
recupero ambientale sono aggiunte le parole , da
sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente. ;

b) il comma 7 dell'articolo 19 è abrogato.

Art. 45.
Agevolazioni oneri urbanistici spazi verdi

1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente che comportino una
riduzione della superficie volumetrica, in misura pari
almeno al 5 per cento a favore di spazi verdi, il
consiglio comunale con propria deliberazione può
prevedere agevolazioni sugli oneri urbanistici in misura
proporzionale alla riduzione.

Art. 46.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.



IL PRESIDENTE


LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 669 - Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 .
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della
Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per
il territorio e l'ambiente (Cordaro) il 18 dicembre 2019.
Trasmesso alla Commissione Ambiente, territorio e mobilità'
(IV) l'8 gennaio 2020. (adottato quale testo base e abbinato
nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

Disegno di legge n. 140 - Modifiche ed integrazioni agli
artt. 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16
recante Recepimento del T.U. delle disposizioni legislative
e regolamenti in materia edilizia approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380' .
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo
il 25 gennaio 2018.
Trasmesso alla Commissione Ambiente, territorio e mobilità'
(IV) il 7 febbraio 2018. (abbinato nella seduta n. 176 del 3
marzo 2020).

Disegno di legge n. 453 - Norme per la limitazione del
diritto di cessione e trasferimento di volumetrie -
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del
10/08/2016 - Testo unico per l'edilizia .
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Aricò il 29
novembre 2018. Trasmesso alla Commissione Ambiente,
territorio e mobilità' (IV) il 9 gennaio 2019.
(abbinato nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

Disegno di legge nn. 669-140-453 abbinato dalla IV
Commissione nella seduta n. 176 del
3 marzo 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 176 del 3 marzo
2020, n. 184 del 13 maggio 2020, n. 185 del 20 maggio 2020,
n. 186 del 4 giugno 2020, n. 187 del 10 giugno 2020, n. 189
del 17 giugno 2020, n. 190 del 23 giugno 2020, n. 192 del 24
giugno 2020, n. 194 dell'1 luglio 2020, n. 196 del 7 luglio
2020, n. 198 del 14 luglio 2020 e n. 199 del 21 luglio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 199 del 21 luglio 2020.

Relatore: on. Eleonora Lo Curto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 220 del 7 ottobre
2020, n. 225 del 28 ottobre, n. 235 del 16 dicembre 2020, n.
267 del 26 maggio 2021, n. 270 del 9 giugno 2021, n. 271 del
15 giugno 2021, n. 274 del 23 giugno 2021, n. 275 del 29
giugno 2021, n. 278 del 13 luglio 2021, n. 279 del 20 luglio
2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 20 luglio
2021.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.