Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

con l'espressione salute mentale , secondo la
definizione data dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), si fa riferimento ad uno stato di
benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è
in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o
emozionali, esercitare la propria funzione all'interno
della società, rispondere alle esigenze quotidiane della
vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e
mature con gli altri .

In linea con la predetta definizione, diversi studi
hanno dimostrato che, accanto ai bisogni di salute di
carattere fisico, la soddisfazione della domanda di
salute che pone al centro bisogni psicologici, risulta
strategicamente importante e fondamentale per il
mantenimento dell'ottimale livello di qualità della vita
e della salute psicofisica degli individui e delle
Comunità.

L'attuale contesto economico-sociale in cui
persistono elevati livelli di stress correlati alle
mutate condizioni di vita e di lavoro e/o alla
diffusione di patologie cronico degenerative di matrice
ambientale, rappresenta, un detonatore dell'incremento
di fenomeni di disagio psicologico individuale e sociale
(depressione, moltiplicazione emergente dei casi di
suicidio, incremento della violenza domestica e dei casi
di femminicidio/omicidio/suicidio, devianze giovanili
con particolare riferimento al gioco d'azzardo
patologico, al bullismo, all'abuso di alcool e sostanze
stupefacenti). La domanda di salute mentale si presenta
precoce, sfaccettata e multidimensionale e necessita,
sempre più chiaramente, il coinvolgimento di
professionisti afferenti alle Scienze Psicologiche -
psicologi e psicoterapeuti - che lavorino sul
territorio, in collaborazione con la rete dei Medici di
Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. In
base, infatti, alle più recenti stime riconosciute in
campo scientifico, infatti, i problemi di natura psico-
sociale rappresentano circa il 40-60% delle
consultazioni mediche a livello di cure primarie (visite
dal medico di famiglia) e i medici di famiglia vengono
consultati molto più frequentemente degli psicologi per
problemi di natura mentale e comportamentale . (rif.
Cattelan, 2011).

È nella prospettiva di un approccio bio-psico-
sociale (Engel, 1977) alla persona del paziente, così
come raccomandato dall'OMS, che si innesta la presente
proposta di legge, finalizzata ad istituire la figura
professionale dello Psicologo di base, in ausilio
all'attività svolta dai medici di base e dai pediatri di
libera scelta nella cura primaria dei cittadini. La
diagnosi e presa in carico tempestiva e precoce della
domanda di salute psicologica è in grado di incidere
positivamente sulla spesa sanitaria relativamente
all'acquisto e somministrazione di farmaci che agiscano
sul sistema nervoso centrale, tipicamente impiegati
nella cura psichiatrica dei disturbi mentali o
psicopatologici e limitando l'accesso e la spesa per
analisi cliniche e visite specialistiche, nella misura
in cui queste derivino da un tentativo di lettura di
ogni tipo di disagio all'interno di un modello
esclusivamente biologico . (L.Solano) - come dimostrano
le numerose recenti sperimentazioni fin qui condotte
nella Regione Lazio, Toscana, Lombardia - ed orientato
al recupero della salute psichica ed all'autonomia della
persona.

La presenza dello Psicologo di base, come ampiamente
dimostrato, inoltre, dalle esperienze europee,
contribuisce, infatti, a produrre benessere nella
cittadinanza oltre che a ridurre la spesa farmacologica
e per accertamenti diagnostici, indotta da richieste
mediche improprie ed incoerenti, in caso di sintomi da
conversione o psicosomatici e psicologici manifestati
dal paziente. Pertanto, sul piano regionale, garantire
la salute psicologica ed istituire la figura dello
psicologo di base, vorrebbe dire migliorare lo stato di
salute della cittadinanza e contenere la spesa pubblica.
Ed invero, va precisato che, sebbene il servizio venga
erogato attraverso il Servizio Sanitario Regionale, con
il pagamento del ticket, la spesa per i trattamenti
psicologici sarebbe ampiamente compensata da una
riduzione della spesa sanitaria nel termine suindicato.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Finalità

1. La Regione Siciliana, nell'esercizio della
propria competenza in materia di tutela della salute ai
sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione
ed in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione,
riconosce e garantisce il diritto all'assistenza
psicologica in quanto necessaria per la salvaguardia
della salute psico-fisica.

Art. 2.
Istituzione e compiti della figura professionale dello
psicologo di base

1. Per garantire l'assistenza psicologica di cui
all'articolo 1 è istituita la figura dello Psicologo di
base del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il
Servizio Sanitario Regionale.

2. E' prevista la presenza di uno Psicologo di base
ogni cinquemila abitanti.

3. Lo Psicologo di base opera in collaborazione con
la medicina convenzionata attraverso compiti di cura
primaria.
4. In caso di richiesta di assistenza psicologica
avanzata al medico di base o al medico di fiducia del
paziente o al pediatra di libera scelta, questi è tenuto
a indirizzare il paziente allo Psicologo di base
territorialmente competente sulla base di un rapporto
convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale.

5. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di
cui alla L. 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della
professione di psicologo , competono, in accordo con i
servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione
del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione
della salute nonché attivazione della rete sociale.

3. Lo Psicologo di base che assume in carico la
richiesta di assistenza provvede alla formulazione di
una diagnosi e sviluppa un programma di sostegno
psicologico, avvalendosi anche di strutture pubbliche e
private di secondo livello competenti sul problema
individuato.

7. Qualora lo Psicologo di base ritenga necessaria
anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a
rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del
paziente, unico deputato e responsabile alla
prescrizione di farmaci.

8. I costi dell'assistenza psicologica prestata
dallo Psicologo di base in attuazione del presente
articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario
della Regione Sicilia, fatto salvo il pagamento di un
ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito
secondo normativa vigente.

Art. 3.
Elenco degli Psicologi di base

1. La Regione Sicilia, per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 1, istituisce l'elenco degli
Psicologi di base su base territoriale così da agevolare
il rapporto con il contesto di riferimento.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al
comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti
requisiti:

a) iscrizione all'ordine degli Psicologi ai sensi
dell'art. 2 della L. 18 febbraio 1989, n. 56 da almeno
cinque anni;

b) comprovata esperienza professionale con
certificazione dei titoli post-lauream posseduti;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le
strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

d) specifiche competenze e titoli definiti dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento entro
centottanta giorni dall'approvazione della presente
legge.

Art. 4.
Educazione continua in medicina

1. L'attività di diagnosi e di assistenza
psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1 dai
soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3
sono valutate ai fini dell'attribuzione di crediti
professionali o del punteggio per l'educazione continua
in medicina secondo modalità stabilite dal Ministro
della salute con proprio decreto.

Art. 5.
Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo
dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio ed il controllo
della qualità dell'assistenza psicologica prestata in
attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai
competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.

2. Ai fini del comma 1, gli psicologi di base sono
tenuti a trasmettere ai competenti servizi del Servizio
Sanitario Regionale, una relazione annuale sull'attività
di assistenza psicologica prestata.

3. I servizi competenti del Servizio Sanitario
Regionale esamina le relazioni presentare ai sensi del
comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare
l'attività di assistenza psicologica.

4. La Regione Sicilia, d'intesa con le aziende
sanitarie locali, con i comuni, con gli ordini
professionali degli psicologi, con le associazioni
scientifiche, unitamente ai soggetti iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 3, sono tenuti a
collaborare allo svolgimento delle attività di
documentazione nel rispetto delle norme a tutela della
riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Art. 6.
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, si provvede con le risorse allocate
nell'aggregato economico 5 - oneri comuni relativi a
spese di parte corrente, U.P.B. 2, Capitolo 215704.

2. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge per le annualità
successive si provvede con apposito capitolo dedicato
nella legge di bilancio.

Art. 7.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.