Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE N. 641


APPROVATO IL 17 DICEMBRE 2019


Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto,
recante Disposizioni concernenti l'istituzione delle
zone franche montane in Sicilia'

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'individuazione delle zone franche
montane si considerano le aree particolarmente
svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali
oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad
altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con
una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti,
o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste
sempre al di sopra di 500 metri sul livello del mare,
con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila
abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono
presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione
dell'andamento demografico di tali aree con dati storici
certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2.
Territori montani

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo
1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell'assessore regionale per le attività produttive,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 3.
Caratteristiche dei benefici

1. Caratteristiche dei benefici:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre
periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi
l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per
cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione di
cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo
di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e per ciascun
periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro
5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a
tempo indeterminato residente all'interno del sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività
produttive per i primi tre periodi di imposta per
ciascun periodo di imposta, del valore della produzione
netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a
decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per gli
immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o
utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per
l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque
anni di attività, nei limiti di un massimale di
retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di
contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato
di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che
almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel
sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca
montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato
per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e
settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al
20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera
spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività
all'interno della zona franca montana.

Art. 4.
Aliquote IVA

1. Alle attività produttive che hanno la sede
operativa ed il domicilio fiscale nelle aree
disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote
IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro
classificazione in micro, piccole, medie e grandi
imprese. Alle restanti attività produttive si applica
l'aliquota IVA del 22 per cento.

Art. 5.
Beneficiari

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere
fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno
avviato la propria attività in una zona franca montana
antecedentemente all'1 gennaio 2020.

2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che
intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la
sede legale e operativa della loro attività.

3. Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri
sul livello del mare.

Art. 6.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre
2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.


IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 641 - Schema di progetto di legge da
proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante
disposizioni concernenti l'istituzione delle zone
franche montane in Sicilia.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa,
Catanzaro, Foti, Cafeo, Bulla, Cannata, Gallo, Gennuso,
Marano, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zitelli,
Calderone, Catalfamo, Aricò, Lo Curto, Genovese, Pullara
e Cappello l'11 novembre 2019.

Trasmesso alla Commissione Attività produttive' (III)
l'11 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 109 del 19
novembre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 113 del 4
dicembre 2019.

Inviato in Commissione Bilancio' il 26 novembre 2019.

Parere reso dalla Commissione Bilancio' nella seduta n.
164 del 3 dicembre 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 113 del 4 dicembre
2019.

Relatore: onorevole Cannata

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 159 del 10
dicembre 2019 e n. 162 del 17 dicembre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 162 del 17
dicembre 2019.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.