Disegno di Legge n. 0 del

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Testo della Proposta di Legge

         Onorevoli colleghi,

con il presente disegno di legge si intende dare la
giusta interpretazione all'art. 20, commi 1 e 2, del
D.Lvo n. 75 del 25 maggio 2017, che prevede il
superamento del precariato nelle amministrazioni.

La succitata norma, nata per la stabilizzazione del
personale non dirigenziale, per effetto dell'inserimento
dei successivi commi 10 e 11 è stata, altresì, estesa
anche al personale dirigenziale operante presso il
Servizio Sanitario Nazionale.

L'interpretazione restrittiva e letterale della
norma effettuata preliminarmente dal competente
Assessorato della Salute escludeva dai processi di
stabilizzazione quella parte della Dirigenza non medica
composta da:

Dirigenti Sanitari (Farmacisti, Biologi, Chimici,
Psicologi, Pedagogisti, Dirigenti delle professioni
sanitarie e Fisici);

Dirigenti Professionali (Avvocati, Ingegneri,
Architetti);

Dirigenti Tecnici (Analisti, Statistici e
Sociologi);

Dirigenti Amministrativi.

Successivamente, il medesimo Assessorato
della Salute, nel riconoscere l'ammissibilità ai
processi di stabilizzazione dei Dirigenti sanitari,
persisteva nella non ammissibilità del restante
personale dirigenziale, giustificando tale esclusione
dalla mancata adibizione di detto personale dirigenziale
alla diretta assistenza dei pazienti.
In merito si rammentano i contenuti della
Sentenza del TAR di Catania, Sez. IV n. 1211/2018, la
quale sul ricorso proposto, avverso l'esclusione dalle
procedure di stabilizzazione indette dall'ASP di Ragusa,
da un operatore tecnico cuoco, ha sancito nel merito,
che anche detta figura professionale, in quanto prevista
dal CCNL della Sanità pubblica, contribuisce alla
continuità dei servizi sanitari.

Anche la Conferenza Stato Regioni
interpellata in materia dall'Assessorato Regionale della
Salute per chiarimenti sulle Circolari n.3/2017 e n.
1/2018, ha confermato la carenza di forza normativa di
dette Circolari ed ha precisato che le Regioni, qualora
lo ritengano opportuno, possono interpretare
diversamente le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs n.
75/17, disattendendolo in tutto o in parte.
Pertanto in considerazione del fatto che la
Circolare n. 3/2017, con specifico riferimento al
personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
precisa che i commi 1 e 2, dell'art. 20 del D.Lgs n.
75/2017 si applicano a tutto il personale degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale adibito allo svolgimento
delle attività, che assicurano la continuità
nell'erogazione dei servizi sanitari e con le stesse
modalità previste per il restante personale.

Tutto il personale dirigenziale e non
dirigenziale del servizio sanitario nazionale e
regionale previsto nel CCNL della Sanità pubblica,
assicura la continuità dei servizi sanitari e la
regolare erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
ed è stato reclutato attraverso procedure di assoluta
evidenza pubblica e che sussistono quelle peculiari e
straordinarie esigenze d'interesse pubblico, che
giustificano la deroga alle procedure di reclutamento
ordinario, quali l'esigenza di consolidare specifiche
esperienze professionali maturate all'interno delle
Aziende sanitarie e non acquisibili dall'esterno, le
quali ampiamente giustificano la deroga al principio del
concorso pubblico in quanto funzionali alle esigenze di
buon andamento della pubblica amministrazione.

La Regione può interpretare diversamente
le disposizioni dell'art. 20 del D.Lgs n. 75/17
includendo nei processi di stabilizzazione il personale
dirigenziale e non dirigenziale in possesso del
requisito dei tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni alla data del
31/12/2017 svolti presso le Aziende Sanitarie della
Regione Sicilia e presso gli ospedali privati
riclassificati e gli IRCCS il cui servizio è
riconosciuto dalla data di conformazione degli
ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n. 502 del
30/12/1992.

Atteso che altre Regioni (Lazio, Campania,
Calabria ecc.) si sono conformate all'orientamento atto
all'inclusione nelle procedure di stabilizzazione di
tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale
previsto dal CCNL di Sanità pubblica.
L'inclusione nei processi di
stabilizzazione previsti dall'art. 20 commi 1 e 2 del D.
Lgs. n. 75/17, anche ai fini dell'eliminazione
dell'evidente disparità di trattamento tra le varie
figure professionali previste nel CCNL di Sanità
pubblica, del personale dirigenziale e non dirigenziale,
non comporta alcun incremento di spesa in quanto detto
personale per potere accedere alle procedure di
stabilizzazione deve essere in servizio presso le
Aziende Sanitarie della Regione ove copre posti vacanti
di dotazione organica finanziati dalla relativa massa di
cui al D.A. n. 1380/2015.
La mancata attivazione delle procedure
straordinarie di reclutamento attraverso la
stabilizzazione del personale, dirigenziale e non
dirigenziale di che trattasi, comporterebbe la perdita
delle professionalità acquisite nel tempo da detto
personale e l'evidente nocumento economico per le
Aziende sanitarie costrette ad un evidente rallentamento
dei processi aziendali atti all'erogazione della salute
nelle more della definizione delle procedure di
reclutamento ordinarie, per altro al momento sospese
nelle more dell'approvazione degli atti aziendali e
delle dotazioni organiche.
In considerazione di quanto esposto nulla
osta all'approvazione della presente norma al fine di
disporre la stabilizzazione in applicazione dell'art.
20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, del
personale dirigenziale e non dirigenziale in possesso
del requisito dei tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni alla data del
31/12/2017 svolti presso le Aziende Sanitarie della
Regione Sicilia e presso gli ospedali privati
riclassificati e gli IRCCS il cui servizio è
riconosciuto dalla data di conformazione degli
ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n. 502 del
30/12/1992.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Procedure di stabilizzazione

1. Al fine di valorizzare le
professionalità acquisite, nella Regione siciliana,
mediante utilizzo delle risorse finanziarie
presenti nei bilanci degli Enti e delle Aziende
Sanitarie della Regione, si applicano al personale
dirigenziale e non in possesso del requisito dei
tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni alla data del 31/12/2017, svolti
presso gli Enti e le Aziende Sanitarie della
Regione Sicilia e presso gli ospedali privati
riclassificati e gli IRCCS, il cui servizio è
riconosciuto dalla data di conformazione degli
ordinamenti alle previsioni del D. Lvo n. 502 del
30/12/1992, le procedure di stabilizzazione
previste dall'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs n.75
del 25 maggio 2017.

2. Il precedente comma 1 non comporta
oneri di spesa aggiuntiva.

Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.

Confermo l'invio

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